Convegno Nazionale S.I.Me.F. Il CORAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE. Riflessioni operative e metodologiche. Firenze, Palazzo Guadagni Strozzi.
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- Veronica Raimondi
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1 Convegno Nazionale S.I.Me.F. Il CORAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE Riflessioni operative e metodologiche. Firenze, Palazzo Guadagni Strozzi. 29 settembre 2018 Contesto Pubblico e Terzo Settore: dialogo con chiarezza tra mediatore professionista e inviante. Allo sviluppo del tema hanno lavorato congiuntamente le due Macroregioni Nord Ovest e Nord Est. Il prodotto presentato è il risultato del fruttuoso e appassionante lavoro svolto al tavolo che ha fornito l occasione, ai soci delle due aree, di incontrarsi e confrontarsi nella bella sede del Centro Gea Irene Bernardini del Comune di Milano. Innanzitutto sono state messe a fuoco le agenzie, del contesto pubblico e del terzo settore, che vengono in contatto con la mediazione familiare per poi proseguire con un vivace confronto sulle diverse realtà che caratterizzano i territori e gli ambiti di lavoro di chi ha partecipato ai lavori. La fase finale è servita per mettere a fuoco alcune utili riflessioni e sollecitazioni che sono state sviluppate nel corso della giornata seminariale, e che di seguito riportiamo. La dott.ssa Milly Cometti ha introdotto i lavori e, a seguire, hanno preso parola la dott.ssa Susanna Raimondi, il dottor Cesare Bulgheroni, la dott.ssa Fulvia Merendi, il dottor Riccardo Pardini. 1
2 In generale nell ambito delle controversie di separazione e divorzio gli interlocutori del mondo della giustizia sono giudici, avvocati e consulenti tecnici d ufficio (ctu); di non meno rilievo è il rapporto con i servizi sociali di territorio. Sensibilità ed aspettative degli invianti sono diverse ed è utile trattare separatamente con ciascuno di loro. In ogni caso, a prescindere dalla fonte inviante occorre tener conto di alcuni fattori e principi di seguito elencati, che connotano il percorso e la relazione che si andrà a definire: - Lo stato d animo del mediatore tra obblighi, doveri e limiti. - Codice deontologico F.I.A.Me.F. - Patto di relazione e relativi confini con gli invianti. - La centralità del concetto di alleanza. QUANDO L INVIANTE E IL GIUDICE In merito a questo invio sono stati sviluppati quattro aspetti. 1. La magistratura riserva alle pratiche di mediazione sia nei confronti della mediazione familiare che della mediazione civile - un atteggiamento ambivalente. L atteggiamento sembra essere determinato dal fatto che i giudici conoscono poco ciò che effettivamente avviene nella stanza di mediazione: non potendo contare su riscontri o restituzioni da parte dei mediatori, ne restano esclusi. Così i giudici da un canto manifestano scetticismo circa l utilità della prassi, e dall altro nutrono l aspettativa di ottenere una riduzione del contenzioso. L attesa resta spesso delusa e ne consegue un interesse, oggi crescente, verso altri tipi di prassi quali ad esempio la coordinazione genitoriale (c.d.). Questo perché sono contesti operativi nei quali al terzo è possibile chiedere una funzione più marcatamente valutativa e potenzialmente collaborante con il giudice. 2. Va fatta un altra considerazione. L introduzione su larga scala della mediazione civile, avvenuta con il D.lsg. n28/2010, ha contribuito a confondere tra loro pratiche di mediazione evidentemente differenti quanto a finalità e metodi di intervento. Alcuni giudici, in prospettiva di una deflazione del contenzioso, insistono particolarmente perché le parti accettino di avviare un percorso di mediazione familiare. Tale atteggiamento 2
3 può in questi casi essere avvertito come cogente ed il percorso di mediazione essere ritenuto dalle parti come obbligatorio. È rilevante considerare che nella mediazione civile il giudice può effettivamente obbligare i genitori a partecipare al percorso di mediazione. Merita di essere considerata, inoltre, la consuetudine di alcuni Tribunali di inserire l invito a partecipare alla procedura di mediazione già nel decreto di comparizione all udienza e prima del suo svolgimento. A prescindere da riflessioni e valutazione, che pure potrebbero svolgersi in ordine alla scelta del momento più opportuno per l inizio di un percorso di mediazione, resta da indagare se questa prassi possa, come per altro accade nella mediazione civile, essere considerata dai genitori come un impegno meramente formale da assolvere ai fini della procedibilità del processo. 3. In caso di interruzione del percorso di mediazione familiare, è esigenza del giudice individuare a chi stanno in capo le responsabilità dell insuccesso. In questo senso si è già sviluppata una significativa giurisprudenza in materia di mediazione civile. Questa necessità del giudice, talvolta dichiarata, può mettere in discussione e a rischio il rispetto del principio di riservatezza del percorso di mediazione. 4. I tempi del processo, sottratti alla disponibilità delle parti, spesso non sono compatibili con quelli della mediazione. La stessa difficoltà viene riscontrata nell ambito della mediazione civile e dei percorsi di negoziazione assistita soggetti per disposizione normativa, pendente il processo, ad una durata massima di tre mesi per la mediazione e di quattro mesi per il negoziato. Nella prassi si ricorre, nella maggior parte dei casi, alla collaborazione degli avvocati per ottenere dai giudici disponibilità al rinvio del giudizio per i tempi necessari alla mediazione. Spesso i giudici acconsentono ad un breve allungamento dei termini del processo, se informati del fatto che la mediazione è in corso e dei tempi previsti. Il problema si pone solamente quando il percorso di mediazione viene esperito in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Solo 3
4 in questi casi il contemporaneo esperimento delle procedure richiede infatti necessità di coerenza, dettata dai tempi del giudizio. QUANDO L INVIANTE E L AVVOCATO La classe forense sta vivendo da tempo un importante e critico periodo di transizione, alla ricerca di un identità di ruolo. La tensione è tra l idea più tradizionale della figura del difensore volto alla tutela dei diritti e la nuova richiesta, proveniente dal sociale, di investimento su attività e capacità di problem solving. Si tratta per ora di una dicotomia percepita quale più escludente che complementare. D altro canto, l obbligatorietà di un primo incontro informativo nella mediazione civile, imposta dal legislatore, sotto la specie di condizione di procedibilità dell azione in talune materie (tra cui la divisione delle comunioni tra coniugi o conviventi) dopo avere suscitato una forte contestazione da parte dell avvocatura, sta divenendo oggi accettata ed utilizzata dagli avvocati per la soluzione di una non trascurabile quantità di contenzioso. L avvocato si avvicina oggi anche alla mediazione familiare con un atteggiamento prudente di maggiore apertura rispetto al passato, ma l assiduità con gli schemi della mediazione civile determina spesso la difficoltà di distinguere tra i due contesti. Così non è infrequente che l avvocato possa nutrire l aspettativa di un ampio coinvolgimento nella procedura di mediazione familiare, o possa, in qualche caso di invio da parte del giudice, equivocare sulla natura volontaria o obbligatoria della procedura e richiedere più puntuali restituzioni al mediatore: ciò anche in relazione alla natura degli atti conclusivi della procedura che nella mediazione civile hanno importante rilevanza giuridica. Talvolta le vicende della procedura di mediazione possono eventualmente anche essere strumentalizzate in vista o in pendenza di giudizio, come talvolta accade per la mediazione civile. Non risulta invece ancora esplorata la possibilità di utilizzo della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita. Non sembra che gli avvocati abbiano fin qui apprezzato l idea di considerare le due procedure complementari. Gli avvocati ricorrono alla mediazione familiare soprattutto per le difficoltà di relazione tra i genitori e tra genitori e figli nel caso di accentuata conflittualità di coppia. 4
5 La collaborazione dell avvocato, d altro canto, può rendere più efficace l intervento di mediazione familiare (cfr. ricerca S.I.Me.F Allegri, Lucardi, Tamanza su qualità inviante). Le dinamiche della relazione professionale tra avvocato e cliente non possono essere indifferenti quanto alle modalità di ristrutturazione del rapporto genitoriale. Si tratta spesso di dinamiche di non immediata e semplice lettura. Non è sporadico il caso che nel corso della procedura di mediazione il cliente possa revocare il mandato all avvocato inviante con effetti sempre rilevanti per la stanza di mediazione. Un interessante tema di ricerca potrebbe riguardare proprio i rapporti tra avvocato e cliente circa la decisione di ricorrere alla mediazione e nel corso della procedura. Infine, l informativa che l avvocato è tenuto a rilasciare al cliente, anche sulla mediazione familiare, a norma dell art 27 del codice deontologico forense e dell art. 6 della Legge n.162/14 sulla negoziazione assistita è, come di intuitiva evidenza, di centrale importanza non solo per l avvio, ma anche per il seguito della procedura di mediazione. Non è possibile dare per scontato che nozioni e strumenti utili per un informazione corretta siano immediatamente disponibili a tutti i professionisti. Va considerato che la materia è trattata non solo da avvocati che svolgono la propria attività professionale prevalentemente nell ambito del diritto di famiglia. QUANDO L INVIANTE E IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO Capita non di rado che l invio in mediazione sia proposto dal consulente tecnico d ufficio (d ora in poi ctu) incaricato in pendenza di giudizio di separazione o divorzio. In questo caso l intervento di mediazione prende avvio in un momento particolarmente critico in cui i genitori si trovano sotto la lente d ingrandimento della valutazione delle loro capacità. L escalation conflittuale così come altre dimensioni, direttamente connesse ad un livello di sofferenza particolarmente alto, possono rendere l intervento di mediazione particolarmente complesso. La stessa azione del ctu può condizionare l avvio e la prosecuzione del percorso di mediazione. 5
6 Non è raro che le parti possono sentirsi obbligate ad intraprendere il percorso di mediazione. Il ctu - più che altri invianti - resta in attesa dell esito della mediazione e nutre aspettative in merito ai risultati. Può talvolta sollecitare il mediatore a restituzioni che ritiene utili all elaborato peritale. È dunque palese il rischio di contravvenire al codice della riservatezza. QUANDO L INVIANTE E IL SERVIZIO SOCIALE. In non pochi casi sono invii in pendenza di giudizio. Si tratta perciò di vicende particolari, caratterizzate da notevole conflittualità e segnate da un pregresso percorso giudiziario. Si tratta per lo più di nuclei multi problematici e di vicende assai complesse. Esiste una notevole differenza nel modo di operare dei servizi, tra città metropolitane e provincia, e conseguentemente del rapporto tra servizi e mediazione familiare. Alcuni servizi rinunciano all invio in mediazione nella convinzione che la coppia sia troppo conflittuale e orientano i genitori ad un supporto individuale psicologico. Questa sembrerebbe essere una prassi abbastanza consolidata fra i servizi territoriali ubicati fuori dai grossi centri urbani. A titolo esemplificativo si descrive quanto accade al Centro Gea Irene Bernardini del Comune di Milano che ha maturato un esperienza interessante e consolidato una prassi con i servizi sociali di zona. Le richieste di intervento giungono al Centro a seguito di un provvedimento dell autorità giudiziaria, indirizzato ai genitori e ai servizi sociali che li hanno in carico, con indicazione di avviare un percorso di mediazione familiare. In questa cornice l'assistente sociale ha spesso il mandato di riferire al giudice l esito del percorso e questa richiesta può essere rivolta, talvolta, anche al mediatore. Di consueto sono i genitori a prendere contatto direttamente con il Centro anche se i mediatori organizzano, preliminarmente, un incontro con l'assistente sociale per illustrare l intervento, costruire buoni invii e un'alleanza professionale. L incontro con il servizio sociale rappresenta l occasione per mettere a punto competenze e responsabilità, e a verificare la natura del mandato al servizio di mediazione. 6
7 La presa in carico, laddove è prevista, resta in capo al servizio sociale. Talvolta i genitori giungono al Centro prima che il mediatore abbia incontrato i servizi sociali; in questo caso i servizi verranno coinvolti in un momento successivo. Al fine di mantenere una cornice definita e chiara può essere necessario che il mediatore illustri alla coppia di genitori non solo il percorso di mediazione familiare, ma come questo si colloca nell intera vicenda di cui sono protagonisti, compreso il contesto e il rapporto con il servizio sociale che li ha in carico. Talvolta l incontro con il servizio sociale prevede la presenza di operatori che fanno parte della rete dei servizi socio sanitari: psicologo, neuropsichiatra, educatori ecc. In questi casi il lavoro di rete offre l opportunità di presentificare i figli, per usare un termine caro ai mediatori di portarli nella stanza della mediazione e, quando indispensabile, per raccogliere qualche utile elemento. Comunque i tempi di presa in carico dei servizi sono assai diversi e spesso non compatibili con i tempi della mediazione. Capita così che l avvio di una mediazione resti sospeso in attesa che siano ultimati gli incontri di rete che coinvolgono tutti i servizi incaricati del caso. Inoltre mantenere una posizione di neutralità, per il mediatore può non essere semplice, anche in ragione della diversità di cultura e linguaggi professionali, oltre che per diversità di metodi e tipologie di intervento. Trovare punti di contatto e fare sinergia non abdicando al proprio ruolo e mandato con chiarezza, senza sconfinamenti e/o sovrapposizioni continua a rappresentare una sfida. In ogni caso, e nonostante la professionalità alta, l incontro con gli operatori socio sanitari può influenzare la posizione di partenza e l atteggiamento del mediatore; al fine di offrire un intervento imparziale, scevro da condizionamenti e suggestioni, si è considerata l opportunità di differenziare il mediatore che gestisce i rapporti con la rete dei servizi, da colui che condurrà il percorso con i genitori. In situazioni particolarmente complesse l'assistente sociale può essere invitato nella stanza di mediazione. La sua presenza è concordata con i genitori in relazione all'obiettivo dell'incontro. 7
8 CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE Esaminare il modo in cui le diverse agenzie, del contesto pubblico e del terzo settore, entrano in relazione con la mediazione familiare ha permesso alcune riflessioni interessanti in relazione ai vincoli che ancora frenano la possibilità di buone collaborazioni. Il confronto al tavolo di lavoro, costituito in vista del convegno, ha fornito l occasione per esplorare le azioni che potrebbero favorire invii reciproci, e le opportunità che potrebbero scaturire da una idonea collaborazione. Si riportano di seguito le considerazioni generali emerse: La cultura, i presupposti i tempi di realizzazione di un percorso di mediazione familiare possono non essere compatibili con quelli della magistratura, dei servizi socio sanitari e con la tradizionale impostazione del ruolo dell avvocato. Una preliminare definizione degli ambiti di intervento può rendere più coerente e funzionale la collaborazione. Occorre non sottovalutare, fin dall avvio del percorso, l importanza che riveste l informazione agli operatori dell ambito giudiziario e socio sanitario, in merito alla natura e ai principi fondamentali che animano la mediazione familiare, di ciò che la contraddistingue dalla mediazione civile o dalla negoziazione assistita; E altresì importante che gli operatori possano condividere la proposta operativa e conoscano ciò che è possibile attendersi dall intervento di mediazione familiare, le sue modalità di concreto svolgimento, i tempi ed i principi di volontarietà e riservatezza della procedura, con riferimento per la mediazione familiare al disposto della Raccomandazione R (98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998 ed ora alla norma UNI che sono le indicazioni normative di più agevole disponibilità e lettura. L invio alla mediazione, e l informazione sulla pratica devono affondare le radici in alcuni principi cardine imprescindibili: - Principio di riservatezza - Principio di volontarietà - Tempi richiesti dal percorso di mediazione - Tempi del percorso rispetti ai tempi del processo 8
9 Gli avvocati possono essere ottimi invianti e sostenitori della mediazione familiare. La condizione ideale sarebbe rappresentata dalla possibilità che fossero gli avvocati stessi a proporre il percorso, ai loro clienti, per conto della magistratura. Il mediatore, da parte sua, deve essere a disposizione degli avvocati per ogni chiarimento informativo volto a facilitare l avvio ed il proseguimento del percorso. Si formerebbe così la seguente filiera di soggetti fra loro complementari: GIUDICE AVVOCATO GENITORI Elaborazione di convenzioni o protocolli comuni tra gli operatori: Tribunale, Ordine degli Avvocati, Associazioni forensi, Enti sul modello di quelli già operativi in alcuni Tribunali (es Belluno, Vicenza, Reggio Emilia, Trapani ecc.). Occasioni di incontro, eventi informativi e formativi per gli operatori. Sportelli di informazione realizzati secondo i protocolli sottoscritti dal Tribunale di Milano e Tribunale Torino. Elaborazione e pubblicazione di linee guida ad uso di giudici e avvocati. Un alleanza educativa fra le agenzie che a diverso titolo entrano in contatto con la separazione, in quanto capace di contrastare la conflittualità distruttiva, non potrebbe che rappresentare un occasione a supporto dei genitori che attraversano la vicenda separativa. Redazione a cura della dott.ssa Monica Lingua Vice presidente Macroregione Nord Ovest S.I.Me.F.- Responsabile Centro per le Famiglie Diffuso Conisa Valle di Susa 9
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