Quadro IC SOCIETÀ DI CAPITALI

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1 Quadro IC SOCIETÀ DI CAPITALI ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI OBBLIGATI SCADENZA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE COME SI COMPILA CASI PRATICI Il Quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati per la determinazione del valore della produzione relativa all anno Il Quadro IC del Modello IRAP per il 2015 non ha subito modifiche importanti. Le uniche degne di nota sono rappresentate: dall eliminazione delle caselle 1 e 2 dei Righi IC30 e IC42 in cui andavano, rispettivamente, iscritti i quinti delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti delle banche e delle imprese di assicurazione; dalla suddivisione in 19 caselle del Rigo IC51 deputato ad accogliere le Altre variazioni in aumento e in 25 caselle del Rigo IC57 dove vanno dettagliate le Altre variazioni in diminuzione ; l inserimento del nuovo Rigo IC69 nel quale va indicato l ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente (art. 11, comma 4-octies D.Lgs. n. 446/1997). Il Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: - società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata; - società cooperative e di mutua assicurazione; - società europee e società cooperative europee; - enti pubblici e privati diversi dalle società; - trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Presentazione telematica: - entro il 30 settembre 2016 per le società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare; nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta per i soggetti con esercizio a cavallo d anno. Ciascun soggetto tenuto alla compilazione del presente quadro deve compilare la Sezione di riferimento al fine di determinare la base imponibile IRAP applicando i diversi criteri previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997. Il presente Quadro è suddiviso in sette Sezioni: - le prime sei attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2015: Sez. I - Imprese industriali e commerciali art. 5 D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Banche e altri soggetti finanziari art. 6 D.Lgs. n. 446/1997; Sez. III - Imprese di assicurazione art. 7 D.Lgs. n. 446/1997; Sez. IV - Variazioni in aumento/diminuzione; Sez. V - Società in regime forfetario; Sez. VI - Cooperative edilizie e confidi; Sez. VII - Valore della produzione netta. Utilizzo fondo rischi per cause legali eccedente. ADEMPIMENTO Il Quadro IC va utilizzato dalle società di capitali e soggetti equiparati per la determinazione del valore della produzione relativa all anno DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 153

2 SOGGETTI OBBLIGATI Il Quadro IC deve essere utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati, residenti nel territorio dello Stato per la determinazione del valore della produzione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 (anno 2015 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare). In particolare, il presente Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001; società cooperative europee di cui al Reg. CE n. 1435/2003; enti pubblici e privati diversi dalle società; trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. SOGGETTI RESIDENTI Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d imposta hanno alternativamente: la sede legale; la sede dell amministrazione; l oggetto principale dell attività, nel territorio dello Stato. L oggetto principale deve essere determinato in base all atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all attività effettivamente esercitata. Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell art. 168-bis del TUIR (c.d. White List ), in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell art. 168-bis del TUIR, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 154 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

3 SOGGETTI NON RESIDENTI Nei confronti delle società e degli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione deve essere determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell Unione Europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Il presente Quadro è suddiviso in sette Sezioni: le prime sei attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione lorda: - Sez. I - Imprese industriali e commerciali art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. II - Banche e altri soggetti finanziari art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. III - Imprese di assicurazione art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. IV - Variazioni in aumento/diminuzione; - Sez. V - Società in regime forfetario; - Sez. VI - Cooperative edilizie e confidi; la VII Sezione, attiene alla determinazione del valore della produzione netta. SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI La Sezione I deve essere compilata dalle imprese industriali e commerciali in genere. Le istruzioni alla compilazione del Quadro definiscono in negativo tali soggetti come quei contribuenti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dello schema di conto economico (art c.c.), con esclusione delle voci di cui ai nn. B9), B10), lett. c) e d), B12), e B13), così come risultanti dal conto economico dell esercizio. Valore della produzione (lett. A art c.c.) Costi della produzione (lett. B art c.c.) + Costi: - per il personale; - altre svalutazioni delle immobilizzazioni; - svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; - accantonamenti per rischi; - altri accantonamenti. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 155

4 Valore della produzione (lett. A art c.c.) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; Costi della produzione (lett. B art c.c.) 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione Costi non inclusi nella base imponibile IRAP 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; b) svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti. Non sono invece deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato (anche se classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lett. B), n. 9), dell art c.c.); i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). È equiparata all IMU e pertanto indeducibile l IMI (Imposta Municipale Immobiliare) della Provincia autonoma di Bolzano (Legge prov. 23 aprile 2014, n. 3) e l IMIS (imposta immobiliare semplice) della Provincia autonoma di Trento (Legge prov. 30 dicembre 2014, n. 14). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. 156 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

5 CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORMA DI LEGGE I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l esclusione dalla base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d imposta concessi per l incremento della base occupazionale). ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI Gli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, vengano imputati a voci dello schema di conto economico, diverse da quelle di cui alle voci B12) e B13), non potranno comunque essere portati in deduzione. I corrispondenti costi, risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento dell effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, par. 9.2). PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU IMMOBILI Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio ovvero di quegli immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE O CONFERIMENTO DI AZIENDA Nelle ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, i maggiori (o minori) valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP come non sono riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito. Tali maggiori valori possono essere riconosciuti fiscalmente solo mediante affrancamento previo versamento dell imposta sostitutiva di cui all art. 176, comma 2-ter, del TUIR con le seguenti aliquote: 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Nell ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, occorre neutralizzare i maggiori o i minori valori iscritti in bilancio non riconosciuti fiscalmente, evidenziandoli, con il codice 99, nei Righi: IC51 altre variazioni in aumento ; o IC57 altre variazioni in diminuzione, sempre che non possano essere evidenziati in appositi righi dei riquadri Variazioni in aumento o Variazioni in diminuzione (ad es. la quota di ammortamento dell avviamento non deducibile a seguito del mancato esercizio della suddetta opzione va riportata nel rigo IC48 e non nel rigo IC51). In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell art. 176 del TUIR, i soggetti beneficiari dell operazione straordinaria possono affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all avviamento, ai marchi d impresa e altre attività immateriali mediante opzione per l imposta sostitutiva di cui all art 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva, la deduzione del maggior valore dell avviamento e dei marchi d impresa in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall imputazione al conto economico. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 157

6 L art. 2, comma 59, del D.L. n. 225/2010 (c.d. Milleproroghe) ha ridotto a un decimo il periodo di ammortamento a seguito dell affrancamento ex art. 15 del D.L. n. 185/2008. Nell ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, occorre neutralizzare i maggiori o i minori valori iscritti in bilancio non riconosciuti fiscalmente, evidenziandoli con il codice 99 nei Righi IC51 altre variazioni in aumento o IC57 altre variazioni in diminuzione sempre che non possano essere evidenziati in appositi righi dei riquadri Variazioni in aumento o Variazioni in diminuzione (ad es. la quota di ammortamento dell avviamento non deducibile a seguito del mancato esercizio della suddetta opzione va riportata nel rigo IC48 e non nel rigo IC51). AVVIAMENTO E MARCHI Sono deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. PRINCIPIO DI CORRELAZIONE I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. ESEMPI 1) i resi e gli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico devono essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; 2) le rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP; 3) i risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificati nella voce E20 del conto economico, concorrono a formare la base imponibile IRAP, anche se percepiti nello stesso periodo d imposta in cui si è verificata la perdita dei beni (cfr. risoluzione n. 294 del 18 ottobre 2007). PERSONALE INTERINALE Il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale (somministrazione di lavoro) è deducibile solo per l importo che eccede gli oneri retributivi addebitato dalla società di lavoro interinale (mark up). DISTACCO DEL PERSONALE Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione. 158 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

7 I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l ammontare risultante dall applicazione delle disposizioni generali del reddito d impresa, si assumono nell imponibile IRAP applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17 gennaio 1992 (cfr. circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). SOGGETTI CHE APPLICANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI La base imponibile dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al Reg. CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate alle lett. A) e B) dell art c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13). Il comma 2 dell art. 2 del D.M. 8 giugno 2011 ha previsto che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al Decreto IRAP indipendentemente dall imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. TRASPARENZA SOCIETARIA E CONSOLIDATO FISCALE Ai fini IRAP non operano le disposizioni previste dall art. 115, comma 11 e dall art. 128 del TUIR, in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, nei casi, rispettivamente, di trasparenza societaria e di consolidato fiscale nazionale. RILEVANZA DEL TRANSFER PRICING AI FINI IRAP A seguito delle modifiche alla norme dettate in tema di determinazione della base imponibile dell IRAP (introdotte dalla Legge n. 244/2007) si è alimentato un ampio dibattito sull applicabilità delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del TUIR) in ambito IRAP. In particolare si è affermata la tesi secondo cui dalla derivazione dal bilancio della base imponibile IRAP (le variazioni IRES, infatti, non sono più rilevanti ai fini IRAP) consegue la irrilevanza delle rettifiche derivanti dall applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento. Con i commi da 281 a 284 dell art. 1 della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica (come tale volta a produrre effetti anche per il passato) che riguarda l applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento praticati nell ambito delle operazioni infragruppo anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell IRAP. Ciò vale per i periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre È stata comunque prevista la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione dal 100% al 200% della maggior imposta o della differenza del credito (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) alle rettifiche del valore della produzione netta derivanti dall applicazione della suddetta norma di interpretazione autentica limitatamente ai periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 per i quali alla data dell entrata in vigore della Legge n. 147/2013 siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione purché la sanzione non sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo. L art. 26 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime premiale che consente di evitare l applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione qualora l impresa dimostri di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti. Per cui la documentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe consentire di evitare anche le sanzioni IRAP irrogabili a partire dal DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 159

8 SEZIONE II - BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIARI La Sezione II deve essere compilata dalle banche, altri soggetti finanziari, Banca d Italia e Ufficio italiano dei cambi. In particolare, devono compilare la Sezione II i seguenti soggetti: le banche; le società di gestione previste dalla Legge 23 marzo 1983, n. 77; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo; le società previste dalla Legge 2 gennaio 1991, n. 1; i soggetti di cui ai Titoli V e V-bis del TUB emanato ai sensi dell art. 25, comma 2, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142; le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell art. 59, comma 1, lett. b), TUB; le società di investimento a capitale variabile (SICAV). La Sezione II deve essere compilata, negli appositi Righi, anche dalla Banca d Italia e dall Ufficio italiano cambi. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile delle banche, degli altri enti e società finanziari, diversi dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell art. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell art. 9, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: margine d intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; altre spese amministrative per un importo pari al 90%. Valore della produzione = Margine di intermediazione 50% dei dividendi 90% degli ammortamenti 90% delle altre spese amministrative SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell art. 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell albo previsto dall art. 20 dello stesso Decreto, assume rilievo la differenza tra: la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall intermediario; e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall intermediario. 160 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

9 Valore della produzione = interessi attivi e assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine + commissioni attive per i servizi prestati dall intermediari o interessi passivi e assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine commissioni passive per servizi prestati dall intermediario Da tale importo deve essere dedotto il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative. SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998) il valore della produzione è costituito dalla differenza tra le commissioni attive e passive. Valore della produzione = commissioni attive commissioni passive Da tale importo deve essere dedotto il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative. SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE Per le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) il valore della produzione è costituito dalla differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. Valore della produzione = commissioni attive di sottoscrizione commissioni passive ai collocatori Da tale importo deve essere dedotto il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative. BANCA D ITALIA E UFFICIO ITALIANO CAMBI Per la Banca d Italia e l Ufficio italiano dei cambi la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: interessi netti; risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; costi per servizi di produzione di banconote; risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90%; spese di amministrazione, nella misura del 90%. Valore della produzione = interessi netti +/- risultato netto commissioni costi produzione banconote +/- risultato netto redistribuzione reddito monetario Da tale importo deve essere dedotto il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e il 90% delle altre spese amministrative. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 161

10 DISPOSIZIONI COMUNI Non sono deducibili: i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). È equiparata all IMU e pertanto indeducibile l IMI (Imposta Municipale Immobiliare) della Provincia autonoma di Bolzano (Legge prov. 23 aprile 2014, n. 3) e l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) della Provincia autonoma di Trento (Legge prov. 30 dicembre 2014, n. 14). Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Non sono tassabili i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili. Concorrono, invece, in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). Sono deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. HOLDING INDUSTRIALI Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall applicazione dell art. 5 (si veda la Sezione I per le imprese industriali e commerciali) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Valore della produzione = risultato ex art. 5 + interessi attivi e assimilati interessi passivi e assimilati L esercizio prevalente dell attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50% del totale dell attivo patrimoniale (cfr. circolare n. 19 del 21 aprile 2009). Al riguardo, il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (cfr. circolare n. 37 del 22 luglio 2009). SEZIONE III - IMPRESE DI ASSICURAZIONE La Sezione III deve essere compilata dalle imprese di assicurazione. 162 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

11 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile delle imprese di assicurazione è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90%; i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50%; le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Valore della produzione = Risultati rami danni +/- Risultati rami vita 90% ammortamenti e altre spese amministrative 50% dividendi Perdite e svalutazioni + Riprese di valore nette Alle imprese di assicurazione si applicano, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della Sezione I. Non sono invece deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato (anche se classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lett. B), n. 9), dell art c.c.); i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le svalutazioni, le perdite e riprese di valore dei crediti; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). È equiparata all IMU e pertanto indeducibile l IMI (Imposta Municipale Immobiliare) della Provincia autonoma di Bolzano (Legge prov. 23 aprile 2014, n. 3) e l IMIS (imposta immobiliare semplice) della Provincia autonoma di Trento (Legge prov. 30 dicembre 2014, n. 14). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Non sono tassabili i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili. Concorrono, invece, alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). Sono deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. SEZIONE V - SOCIETÀ IN REGIME FORFETARIO La Sezione V deve essere compilata dalle società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 163

12 disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Si tratta, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l applicazione dell imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all art. 2 della Legge 16 dicembre 1991, n DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile dei soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 è pari al reddito calcolato in base al regime forfetario al quale devono essere sommate le retribuzioni sostenute per il personale dipendente, i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e gli interessi passivi. Valore della produzione = Reddito forfetario + Retribuzioni + Compensi collaboratori e lavoro autonomo occasionale + Interessi passivi SEZIONE VI - COOPERATIVE EDILIZIE E CONFIDI La nuova Sezione VI deve essere compilata dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell art. 10 dello stesso Decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 la base imponibile delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, è determinata in un importo pari alla somma delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (compresi quelli sostenuti a fronte dell assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). Valore della produzione = Retribuzioni dipendenti e assimilati + Collaborazioni + Lavoro autonomo occasionale Dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente vanno escluse le somme relative a borse di studio o assegni esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche relative. Nell eventualità in cui venga svolta anche un attività commerciale, l ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da considerate per la determinazione della base imponibile va ridotto dell importo di essi specificamente riferibile a tale attività commerciale. 164 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

13 Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la determinazione della base imponibile secondo le regole indicate nella Sezione I. La base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata secondo le regole dell art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (imprese industriali e commerciali), computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Costi promiscui deducibili relativi all attività commerciale = Costo x Ricavi da attività commerciale Totale dei ricavi CONFIDI Ai sensi dell art. 13, comma 47, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 la base imponibile dei confidi è determinata in un importo pari alla somma delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (compresi quelli sostenuti a fronte dell assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). Valore della produzione = Retribuzioni dipendenti e assimilati + Collaborazioni + Lavoro autonomo occasionale I confidi possono essere costituiti secondo le seguenti forme: consorzi con attività esterna; società cooperative; società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi. Per attività di garanzia collettiva dei fidi si intende l utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. COME SI COMPILA RIGHI COMUNI IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO I soggetti passivi obbligati alla compilazione del Quadro IC devono innanzitutto indicare, nell apposita casella, collocata all inizio del Quadro IC, il proprio Codice identificativo. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 165

14 Il Codice è desumibile dalla seguente tabella: ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE Ai fini della determinazione del valore della produzione netta, rilevano anche i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi (art. 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Pertanto, nella Colonna dell apposito Rigo collocato all inizio del Quadro IC, dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all adeguamento agli studi di settore. Adeguamento con maggiorazione L adeguamento agli studi di settore, per i periodi d imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Adeguamento ai parametri I maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999). ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI VERIFICA DEL LIMITE ALLE DEDUZIONI La somma delle deduzioni riportate nel presente Quadro, nei Righi IC66, IC67, IC68 e IC69 non può comunque essere superiore all importo indicato nel Rigo IS10 del Quadro IS (comma 4-septies dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997). IC66 + IC67 + IC68 + IC69 < o = IS10 Per verificare il rispetto della predetta condizione è necessario compilare la Sezione I del Quadro IS, ove indicare distintamente le deduzioni potenzialmente spettanti e l importo complessivo delle predette deduzioni effettivamente fruibili. 166 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

15 SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI La Sezione I deve essere compilata dalle imprese industriali e commerciali in genere ovvero dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative. Per la compilazione dei Righi della Sezione I, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall art c.c., occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al Reg. CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, devono assumere le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate alle lett. A) e B) dell art c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13). Il comma 2 dell art. 2 del D.M. 8 giugno 2011 ha previsto che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al Decreto IRAP indipendentemente dall imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. IC1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI In questo Rigo devono essere indicati: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; d) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce A.1 dello schema di conto economico (art c.c.). Nel presente Rigo dovranno essere inclusi anche i maggiori ricavi conseguenti all adeguamento agli DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 167

16 studi di settore indicati nell apposita Colonna del Rigo posto all inizio del Quadro. IC2 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI In questo Rigo deve essere indicato il valore delle variazioni intervenute nelle rimanenze finali di: prodotti in corso di lavorazione; semilavorati; prodotti finiti, dato dalla seguente operazione: Rimanenze finali - Rimanenze iniziali Nel caso di rimanenze finali inferiori a quelle iniziali si determinerà un valore negativo. Pertanto, l importo da indicare nel presente Rigo dovrà essere preceduto dal segno meno. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce A.2 dello schema di conto economico (art c.c.). IC3 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Nel Rigo IC3 deve essere indicato l importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione. Anche in questo caso, in presenza di un valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l importo deve essere preceduto dal segno meno. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce A.3 dello schema di conto economico (art c.c.). IC4 - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Nel Rigo IC4 indicare gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce A.4 dello schema di conto economico (art c.c.). IC5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI Nel Rigo IC5 devono essere indicati gli altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce A.5 dello schema di conto economico (art c.c.). IC6 - TOTALE COMPONENTI POSITIVI Nel Rigo IC6 deve essere riportato il totale dei componenti positivi dato dalla somma degli importi indicati nei Righi da IC1 a IC5. IC7 - COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI Nel Rigo IC7 vanno indicati i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.6 dello schema di conto economico (art c.c.). I costi in argomento vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti che riducono i costi in argomento sono solo gli sconti di natura commerciale, e non quelli di natura finanziaria che, in quanto proventi di natura finanziaria, non sono rilevanti ai fini della base imponibile dell IRAP. 168 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

17 Il valore dei costi da indicare nel presente Rigo sono comprensivi: dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci; le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione. Nella voce in esame sono inclusi anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (cfr. circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). IC8 - COSTI PER SERVIZI Nel Rigo IC8 devono essere indicati i costi per servizi. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.7 dello schema di conto economico (art c.c.). IC9 - COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI Nel Rigo IC9 indicare i costi per il godimento di beni di terzi quali i canoni di affitto, noleggio e locazione anche finanziaria. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.8 dello schema di conto economico (art c.c.). CALCOLO DELLA QUOTA INTERESSI Il calcolo di tale importo è agevole per l utilizzatore: infatti, occorre sottrarre al canone l importo forfetariamente riferibile al rimborso della parte di capitale. Quest ultima è convenzionalmente pari al costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l acquisto del bene (al netto del valore dell opzione di riacquisto finale), diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento. Il costo e i canoni di locazione finanziaria vanno comunque considerati al netto dell IVA, ancorché indetraibile (D.M. 24 aprile 1998 e la C.M. 12 novembre 1998, n. 263/E). Canone leasing (costo acquisto - prezzo di riscatto) x n. gg. periodo imposta n. gg. durata contratto IC10 - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Nel Rigo IC10 indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.10.a) dello schema di conto economico (art c.c.). IC11 - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Nel Rigo IC11 riportare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.10.b) dello schema di conto economico (art c.c.). IC12 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI Nel Rigo IC12 deve essere indicato l importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci dato dalla seguente operazione: DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 169

18 Rimanenze finali - Rimanenze iniziali In caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l importo deve essere preceduto dal segno meno. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.11 dello schema di conto economico (art c.c.). IC13 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE Nel Rigo IC13 devono essere esposti gli oneri diversi di gestione. Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.14 dello schema di conto economico (art c.c.). IC14 - TOTALE COMPONENTI NEGATIVI Nel Rigo IC14 deve essere riportato il totale dei componenti negativi dato dalla somma degli importi indicati nei Righi da IC7 a IC13. Confronto Sezione I Quadro IC con lo schema di conto economico (art c.c.). VALORE DELLA PRODUZIONE Rigo Quadro IC Voce conto economico Descrizione IC1 A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni IC2 A.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti IC3 A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione IC4 A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni IC5 A.5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio COSTI DELLA PRODUZIONE Rigo Quadro IC Voce conto economico Descrizione IC7 B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci IC8 B.7 Costi per servizi IC9 B.8 Costi per godimento di beni di terzi IC10 B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali IC11 B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali IC12 B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci IC13 B.14 Oneri diversi di gestione 170 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

19 SEZIONE II - BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIARI La Sezione II deve essere compilata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari: oltre che dalla Banca d Italia e dall Ufficio italiano dei cambi. Per la compilazione dei Righi della Sezione II, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Ai sensi dell art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997 i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell esercizio (IAS/IFRS), redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d Italia (circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e Provvedimento14 febbraio 2006), adottati ai sensi dell art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. COMPILAZIONE PER LE BANCHE E GLI ALTRI ENTI FINANZIARI SCHEMA CONTO ECONOMICO BANCARIO Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati 30 Margine di interesse Commissioni attive Commissioni passive 60 Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto dell attività di negoziazione Risultato netto dell attività di copertura Voci T T-1 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 171

20 Voci T T-1 Utile/perdita da cessione di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 120 Margine di intermediazione 130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c)attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) altre attività finanziarie 140 Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative: a) spese per il personale b) altre spese amministrative Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri Rettifiche di valore nette su attività materiali Rettifiche di valore nette su attività immateriali Altri oneri/proventi di gestione 200 Costi operativi Utili (Perdite) delle partecipazioni Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali ed immateriali Rettifiche di valore dell avviamento Utili (Perdite) da cessione di investimenti 250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 260 Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente 270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 290 Utile (Perdita) d esercizio Le banche e gli altri enti e società finanziari (diversi dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell art. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile) devono compilare i Righi da IC15 a IC30 indicando quanto di seguito esposto. IC15 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI Nel Rigo IC15 vanno indicato gli interessi attivi e i proventi assimilati corrispondenti alla voce 10 del conto economico bancario. IC16 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Nel Rigo IC16 vanno indicato gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrispondenti alla voce 20 del conto economico bancario. IC17 - MARGINE DI INTERESSE Nel Rigo IC17 deve essere indicato il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di Rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 30 del conto economico bancario. 172 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

21 IC18 - COMMISSIONI ATTIVE Nel Rigo IC18 vanno esposte le commissioni attive corrispondenti alla voce 40 del conto economico bancario. IC19 - COMMISSIONI PASSIVE Nel Rigo IC19 vanno esposte le commissioni passive corrispondenti alla voce 50 del conto economico bancario. IC20 - COMMISSIONI NETTE Nel Rigo IC20 devono essere indicato le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di Rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 60 del conto economico bancario. IC21 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI Nel Rigo IC21 vanno indicato i dividendi e i proventi simili corrispondenti alla voce 70 del conto economico bancario. IC22 - RISULTATO NETTO DELL ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE Nel Rigo IC22 va esposto il risultato netto dell attività di negoziazione. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 80 del conto economico bancario. IC23 - RISULTATO NETTO DELL ATTIVITÀ DI COPERTURA Nel Rigo IC23 va esposto il risultato netto dell attività di copertura. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 90 del conto economico bancario. IC24 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO CREDITI, ATTIVITÀ FINANZIARIE, PASSIVITÀ FINANZIARIE Nel Rigo IC24 devono essere indicati gli utili (o le perdite) da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie e passività finanziarie. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 100 del conto economico bancario. Le componenti valutative (rettifiche e riprese di valore) imputate in bilancio e che non rilevano in quanto componenti classificati nella voce 130 (non rientrante nella base imponibile IRAP), concorrono a determinare la base imponibile al momento della cessione dei relativi crediti e attività finanziarie (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 3.2 e n. 36 del 16 luglio 2009, par. 3). Nel momento del realizzo i relativi componenti reddituali (positivi o negativi) dei predetti crediti e attività finanziarie vanno indicati, con il codice 99, nel Rigo IC51 altre variazioni in aumento o nel Rigo IC57 altre variazioni in diminuzione. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 173

22 IC25 - RISULTATO NETTO DELLE E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE Nel Rigo IC25 va esposto il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 110 del conto economico bancario. IC26 - MARGINE DI INTERMEDIAZIONE Nel Rigo IC26 va esposto il margine di intermediazione derivante dalla seguente operazione: Margine di intermediazione = IC17 +/- IC20 + IC21 +/- IC22 +/- IC23 +/- IC24 +/- IC25 In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 120 del conto economico bancario. IC27 - DIVIDENDI Nel Rigo IC27 va indicato il 50% dei dividendi. L importo dei dividendi da indicare può non coincidere con la voce 70 del conto economico bancario poiché in quest ultima sono compresi anche i proventi simili. La riduzione dell imponibilità al 50% non riguarda, i proventi simili ma solo i dividendi (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 3.4). IC28 - AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Nel Rigo IC28 va indicato il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale. Le quote di ammortamento dei marchi d impresa e dell avviamento calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili e non devono quindi essere ridotte al 90%. IC29 - ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE Nel Rigo IC29 va indicato il 90% delle altre spese amministrative. IC30 - RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DEI CREDITI Nel Rigo IC30 vanno indicate le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Per il primo periodo di applicazione, in via transitoria, il comma 6 dell art. 16 del D.L. n. 83/2015, ha previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. L eccedenza, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte (ai sensi della lett. c-bis) del comma 1 dell art. 6, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 dell art. 16 del D.L. n. 83/2015, sono deducibili per il: 5% del loro ammontare nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016; 8% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017; 10% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2018; 12% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2024; 5% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

23 IN CASO DI VALORE NEGATIVO (RETTIFICHE DI VALORE SUPERIORI ALLE RIPRESE) L IMPORTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DAL SEGNO MENO. SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell art. 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell albo previsto dall art. 20 dello stesso Decreto, devono compilare i Righi da IC15 a IC29 indicando quanto di seguito esposto. IC15 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI Nel Rigo IC15 vanno indicato gli interessi attivi e i proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine. IC16 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Nel Rigo IC16 vanno indicato gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine. IC17 - MARGINE DI INTERESSE Nel Rigo IC17 deve essere indicato il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di Rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. IC18 - COMMISSIONI ATTIVE Nel Rigo IC18 vanno esposte le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall intermediario. IC19 - COMMISSIONI PASSIVE Nel Rigo IC19 vanno esposte le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall intermediario. IC20 - COMMISSIONI NETTE Nel Rigo IC20 devono essere indicato le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di Rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. IC28 - AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Nel Rigo IC28 va indicato il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale. Le quote di ammortamento dei marchi d impresa e dell avviamento calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili e non devono quindi essere ridotte al 90%. IC29 - ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE Nel Rigo IC29 va indicato il 90% delle altre spese amministrative. SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono compilare i Righi da IC18 a IC29 indicando quanto di seguito esposto. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 175

24 IC18 - COMMISSIONI ATTIVE Nel Rigo IC18 vanno esposte le commissioni di sottoscrizione. IC19 - COMMISSIONI PASSIVE Nel Rigo IC19 vanno esposte le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. IC20 - COMMISSIONI NETTE Nel Rigo IC20 devono essere indicato le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di Rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. IC28 - AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Nel Rigo IC28 va indicato il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale. Le quote di ammortamento dei marchi d impresa e dell avviamento calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili e non devono quindi essere ridotte al 90%. IC29 - ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE Nel Rigo IC29 va indicato il 90% delle altre spese amministrative. HOLDING INDUSTRIALI Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, devono compilare i Righi da IC15 a IC17 indicando quanto di seguito esposto. IC15 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI Nel Rigo IC15 vanno indicato gli interessi attivi e i proventi assimilati. IC16 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Nel Rigo IC16 vanno indicato gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati. IC17 - MARGINE DI INTERESSE Nel Rigo IC17 deve essere indicato il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di Rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. BANCA D ITALIA E UFFICIO ITALIANO CAMBI Per la Banca d Italia e l Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, devono compilare i Righi da IC31 a IC36 indicando quanto di seguito esposto. I componenti negativi del valore della produzione indicati nei Righi da IC31 a IC36 devono essere preceduti dal segno meno. 176 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

25 IC31 - INTERESSI NETTI Nel Rigo IC31 vanno esposti gli interessi netti. IC32 - RISULTATO NETTO DA COMMISSIONI, PROVVIGIONI E TARIFFE Nel Rigo IC32 va esposto il risultato netto derivante da commissioni, provvigioni e tariffe. IC33 - COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE DI BANCONOTE Nel Rigo IC33 devono essere indicati i costi per servizi di produzione di banconote. IC34 - RISULTATO NETTO DELLA REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO MONETARIO Nel Rigo IC34 deve essere esposto il risultato netto della redistribuzione del reddito monetario. IC35 - AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Nel Rigo IC35 va indicato il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali. Le quote di ammortamento dei marchi d impresa e dell avviamento calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili e non devono quindi essere ridotte al 90%. IC36 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE Nel Rigo IC36 va indicato il 90% delle altre spese amministrative. SEZIONE III - IMPRESE DI ASSICURAZIONE La Sezione III deve essere compilata dalle imprese di assicurazione. Per la compilazione dei Righi della Sezione III, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Ai sensi dell art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell esercizio, redatto in conformità ai criteri contenuti nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, sostituito dal Regolamento 4 aprile 2008, n. 22. Per lo schema di conto economico assicurativo si veda l Allegato 1 al Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22. Le imprese di assicurazione, devono compilare i Righi da IC37 a IC42 indicando quanto di seguito esposto. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 177

26 IC37 - RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI Nel Rigo IC37 deve essere esposto il risultato del conto tecnico dei rami danni. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 29 del conto economico assicurativo. IC38 - RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA Nel Rigo IC38 deve essere esposto il risultato del conto tecnico dei rami vita. In caso di valore negativo l importo deve essere preceduto dal segno meno. Tale valore corrisponde alla voce 80 del conto economico assicurativo. IC39 - AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI Nel Rigo IC39 deve essere indicato il 90% degli ammortamenti dei beni strumentali non ricompresi nelle voci 29 e 80 del conto economico IC40 - ALTRE SPESE DI AMMINISTRAZIONE Nel Rigo IC40 va indicato il 10% delle altre spese di amministrazione incluso il 10% degli ammortamenti dei beni strumentali qualora ricompresi nelle voci 29 e 80 del conto economico. Con riferimento ai marchi d impresa e all avviamento, le quote di ammortamento, calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par.1.3). L ammontare delle altre spese di amministrazione sul quale calcolare il 10% va individuato nelle voci 24 e 70 del conto economico assicurativo. 178 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

27 CONTO TECNICO DEL RAMO DANNI 7. SPESE DI GESTIONE: a) Provvigioni di acquisizione 20 b) Altre spese di acquisizione 21 c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare 22 d) Provvigioni di incasso 23 e) Altre spese di amministrazione 24 f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori CONTO TECNICO DEL RAMO VITA 8. SPESE DI GESTIONE: a) Provvigioni di acquisizione 66 b) Altre spese di acquisizione 67 c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare 68 d) Provvigioni di incasso 69 e) Altre spese di amministrazione 70 f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori IC41 - DIVIDENDI Nel Rigo IC41 va esposto il 50% dei dividendi. Tale valore corrisponde alla voce 33 del conto economico assicurativo. 2. PROVENTI DA INVESTIMENTI: a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 34 ) IC42 - PERDITE, SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DEI CREDITI Nel Rigo IC42 vanno indicate le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Per il primo periodo di applicazione, in via transitoria, il comma 6 dell art. 16 del D.L. n. 83/2015, ha previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. L eccedenza, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte (ai sensi della lett. c-bis) del comma 1 dell art. 6, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 dell art. 16 del D.L. n. 83/2015, sono deducibili per il: 5% del loro ammontare nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016; 8% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017; 10% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2018; DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 179

28 12% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2024; 5% nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre IN CASO DI VALORE NEGATIVO (RETTIFICHE DI VALORE SUPERIORI ALLE RIPRESE) L IMPORTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DAL SEGNO MENO. SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE La Sezione IV deve essere compilata per determinare il valore della produzione apportando ai componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti Sezioni da I a III le variazioni in aumento e in diminuzione stabilite dal D.Lgs. n. 446/1997. Le variazioni in aumento comportano un incremento della base imponibile, mentre le variazioni in diminuzione comportano una sua riduzione. COMPILAZIONE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO La parte prima della Sezione IV - variazioni in aumento composta dai Righi da IC43 a IC51 deve essere compilata riportando quanto di seguito esposto. IC43 - COSTI, COMPENSI E UTILI DI CUI ALL ART. 11, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 446 Nel Rigo IC43 devono essere indicati i componenti negativi indeducibili di cui all art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997 qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. In particolare nel Rigo IC43 vanno esposti: i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR) ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); i costi per attività commerciali occasionali (art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR). 180 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

29 IC44 - QUOTA DEGLI INTERESSI NEI CANONI DI LEASING Nel Rigo IC44 deve essere indicata la quota degli interessi compresa nei canoni di locazione finanziaria indicati nelle precedenti Sezioni del Quadro IC. Per lo scorporo della quota interessi si rimanda alla formula prima descritta. IC45 - SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI Nel Rigo IC45 devono essere indicate le perdite su crediti e le svalutazioni dei crediti che non sono deducibili ai fini IRAP ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. IC46 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Nel Rigo IC46 deve essere indicato l importo dell imposta municipale propria (IMU), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contabilizzata nel conto economico (voce B.14). È equiparata all IMU e pertanto va indicata nello stesso Rigo IP32 l IMI (Imposta Municipale Immobiliare) della Provincia autonoma di Bolzano (Legge prov. 23 aprile 2014, n. 3) e l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) della Provincia autonoma di Trento (Legge prov. 30 dicembre 2014, n. 14). IC47 - PLUSVALENZE DA CESSIONI DI IMMOBILI NON STRUMENTALI Come precisato in precedenza, rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). Nel Rigo IC47 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti immobili che sono state classificate nei proventi straordinari e come tali non indicati nei Righi delle Sezioni precedenti. IC48 - AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE DEL COSTO DEI MARCHI E DELL AVVIAMENTO Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e dell avviamento rientrano nella determinazione del valore della produzione ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. Nel Rigo IC48, pertanto, devono essere indicate le quote indeducibili dell ammortamento dei marchi e dell avviamento poiché superiori a un diciottesimo del costo. IC49 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI Nel Rigo IC49 deve essere indicata la quota parte degli interessi passivi indeducibili ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997. L art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che per le banche e gli altri soggetti finanziari di cui all art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 gli interessi passivi concorrono al valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. L Agenzia delle Entrate con la circolare 21 aprile 2009, n. 19) ha affermato che, nonostante la norma faccia letterale riferimento ai soli interessi passivi, esigenze di coerenza e sistematicità, la locuzione interessi passivi porta a ritenere che in tale voce devono intendersi inclusi anche gli oneri ad essi assimilati. L art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 applica il regime di deducibilità limitata al 96% anche alle imprese di assicurazione. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 181

30 IC50 - VARIAZIONI IN AUMENTO DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS Il Rigo IC50 è composto da due Colonne e deve essere utilizzato dai soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS che devono indicare: in Colonna 1, i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall imputazione al patrimonio netto ovvero al conto economico complessivo; in Colonna 2, oltre all importo di Colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio. Il comma 1 dell art. 15 del D.L. n. 185/2008 ha previsto che le modifiche introdotte al regime impositivo ai fini dell IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Reg. CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre Questa disciplina si applica per espressa previsione legislativa (ultimo periodo del comma 1 dell art. 15 del D.L. n.185/2008) anche ai fini della determinazione della base imponibile dell IRAP, come modificata dall art. 1, comma 50, della citata Legge n. 244/2007. IC51 - ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO Nel Rigo IC51 devono essere indicate le altre variazioni in aumento per le quali non è espressamente previsto un apposito Rigo. Il Rigo IC51 è suddiviso in 19 caselle ove deve essere indicato l apposito codice che contraddistingue le specifiche voci di seguito indicate: codice 1, le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l impresa o il cui costo sia stato sostenuto in forza di un contratto di lavoro interinale, qualora classificato in voci diverse da quella di cui alla lett. B), numero 9), del conto economico; codice 2, l importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato nella voce A5 del conto economico; codice 3, i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore indicati nella Colonna 1 dell apposito Rigo posto all inizio del presente Quadro; codice 4, i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile; codice 5, le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi dell art. 36, comma 7, del D.L. n. 223 del 2006, (cfr. circolare n. 36 del 16 luglio 2009, par. 1.3); codice 6, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico ministero abbia esercitato l azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il Decreto che dispone il giudizio ai sensi dell art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall art. 157 c.p.; codice 7, gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico redatto ai sensi dell art c.c. codice 8, l ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizza- 182 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

31 ti, per dare evidenza dell errore, nel bilancio relativo a periodi d imposta successivi (circolare n. 31 del 24 settembre 2013); codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente indicate. Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Con riferimento al codice 8 si ricorda che Con la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili (nazionali e internazionali), hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi di reddito nell esercizio di competenza. Per quanto concerne i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, gli errori contabili - che non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili: consistono nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile (se le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili); possono verificarsi a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. La correzione degli errori contabili (diversi da quelli che rendono nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio) deve essere effettuata imputando al conto economico dell esercizio in cui si individua l errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso con contropartita i proventi o gli oneri straordinari (voce E20 e E21 del conto economico). Fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico (quali, ad esempio, le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme, la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, ecc.). Per quanto concerne, invece i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli errori di bilancio, per la cui correzione deve farsi riferimento allo IAS 8, sono rappresentati dalle omissioni ed errate misurazioni di voci nel bilancio per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall utilizzo erroneo di informazioni attendibili che erano disponibili nel momento di redazione dei precedenti bilanci (si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci). Tali errori includono gli effetti di errori matematici, gli errori nell applicazione di principi contabili, le sviste o le interpretazioni distorte di fatti, e le frodi. Pertanto, entrambi i sistemi contabili, consentono la correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione sia di componenti negativi e/o positivi mediante la rilevazione nel bilancio del periodo di emersione dell errore di un componente negativo o positivo di reddito, che risulta imputato: a) al conto economico per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali; b) nello stato patrimoniale o, in ipotesi residuali, al conto economico per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS. Da un punto di vista fiscale, tali componenti straordinarie non possono assumere, tuttavia, immediata rilevanza in quanto non presentano i presupposti che ne legittimano la deduzione (sopravvenienze passive) o la tassazione (sopravvenienze attive). In presenza di un corretto trattamento contabile degli errori di qualsiasi tipologia, purché aventi riflesso su componenti negativi e positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, s impone la necessità di valutare se sia consentito al contribuente il recupero del componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale è stato commesso l errore ovvero la possibilità di assoggettare a tassazione il componente positivo, anch esso non rilevato, nel periodo d imposta corretto. A tal fine, l Agenzia delle Entrate, con la richiamata circolare n. 31/2013, ha emanato le istruzioni per procedere a dare rilevanza fiscale alla correzione dei predetti errori mediante un complesso sistema di dichiarazioni integrative, sia a favore che a sfavore (cfr. anche circolare n. 23 del 4 maggio 2010; circolare n. 31 del 2 agosto 2012; risoluzione del 28 novembre 2013, n. 87). Qualora il Modello IRAP 2016 sia utilizzato quale dichiarazione integrativa per imputare componenti positivi nel corretto esercizio di competenza, contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 183

32 economico relativo a periodi d imposta successivi, l ammontare di tali componenti positivi deve essere evidenziato con il codice 8 nel Rigo IC51. L indicazione del codice 8 nel Rigo IC51 determina anche la verifica della compilazione della Sezione XII del Quadro IS (Righi da IS56 a IS79). IC52 - TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO Il Rigo IC52 riporta il totale delle variazioni in aumento indicate nei Righi da IC43 a IC51, Colonna 19. COMPILAZIONE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Questa parte della Sezione IV è dedicata ad accogliere i ricavi e i componenti positivi non tassabili ai fini IRAP compresi nei componenti positivi indicati nei Righi precedenti ovvero a considerare i componenti negativi non inclusi in quelli indicati nelle prime tre Sezioni del Quadro IC ma rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione. IC53 - UTILIZZO FONDI RISCHI E ONERI DEDUCIBILI Nel Rigo IC53 vanno indicati gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri i cui accantonamenti non sono stati dedotti negli esercizi in cui sono stati scritti a conto economico. La deduzione è possibile sempreché detti fondi si riferiscano a costi che rientrano tra quelli rilevanti per la determinazione della base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, par. 9.2). Ovviamente, detti oneri non potranno essere nuovamente dedotti qualora lo siano stati già nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi. IC54 - MINUSVALENZE DA CESSIONI DI IMMOBILI NON STRUMENTALI Come precisato in precedenza, rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4). IC55 - AMMORTAMENTO DEL COSTO DEI MARCHI E DELL AVVIAMENTO Nel Rigo IC55 vanno indicate le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e dell avviamento qualora non imputate a conto economico (rientrano nella determinazione del valore della produzione ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo; un decimo in caso di opzione per l affrancamento ai sensi dell art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008). IC56 - VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS Come precisato in precedenza, nel Rigo IC56 devono essere indicate, dai soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS: in Colonna 1, i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo, per i quali non è mai prevista l imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall imputazione al patrimonio netto ovvero al conto economico complessivo; in Colonna 2, oltre all importo di Colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell art. 15 del D.L. n. 185/ DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

33 IC57 - ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Tale Rigo presenta 25 caselle dove vanno esposte le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate in precedenza, indicando l apposito codice che contraddistingue le specifiche voci di seguito indicate: codice 1, l importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato a voci del conto economico rilevanti ai fini dell IRAP; codice 2, il premio riconosciuto per l arresto temporaneo dell attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi (art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154); codice 3, gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi; in caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015; codice 4, le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti); codice 5, le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell art. 51, comma 5, del TUIR, qualora contabilizzate nella voce del costo del personale del conto economico (voce B.9 nel conto economico redatto ai sensi dell art c.c.); codice 6, le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi. Tali quote sono deducibili a partire dall esercizio successivo a quello in cui si conclude l ammortamento contabile, nei limiti dell importo derivante dall applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.1); codice 7, le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012); codice 8, i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012, par. 4); codice 9, i costi accantonati dall affittuario o usufruttuario d azienda nell esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012, par. 5); codice 10, la quota dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40% ai sensi dell art. 6 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47; codice 11, l ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel bilancio relativo a periodi d imposta successivi; ; codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate. L efficacia della deduzione stabilita dal D.L. n. 47/2014 che deve essere indicata nel Rigo IC57 con il codice 10 (non concorrenza del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali) è subordinata, ai sensi dell art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea, all autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora il Modello IRAP 2016 sia utilizzato quale dichiarazione integrativa per imputare componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi, l ammontare di tali componenti negativi deve essere evidenziato con il codice 11. L indicazione del codice 11 nel Rigo IC57 determina anche la verifica della compilazione della Sezione XII del Quadro IS (Righi da IS56 a IS79). Sul tema delle correzioni degli errori di bilancio e sugli effetti di natura fiscale si rimanda a quanto descritto nel commento al Rigo IC51. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 185

34 Autotrasporto di merci Le imprese autorizzate all autotrasporto di merci possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell art. 51, comma 5, del TUIR (art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/1997). L erogazione delle indennità di trasferta è regolata dall art. 51, comma 5, del TUIR che ne accorda l esenzione a specifiche condizioni. INDENNITÀ DI TRASFERTA AI FINI IRAP Sistema rimborso Forfetario Analitico Misto: rimborso alternativo vitto o alloggio Misto: rimborso di vitto e alloggio Luogo trasferta (rispetto al Comune sede di lavoro del dipendente) Nel Comune Indennità trasferta ai fini IRAP Non deducibile Fuori Comune Deducibile fino 46,48 Estero Deducibile fino 77,47 Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Non deducibile Non deducibile Non deducibile Non deducibile Fuori Comune Deducibile fino a 30,99 Estero Deducibile fino a 51,65 Nel Comune Non deducibile Fuori Comune Deducibile fino a 15,49 Estero Deducibile fino a 25,82 IC58 - TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Il Rigo IC58 riporta il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei Righi da IC53 a IC57, Colonna 25. SEZIONE V - SOCIETÀ IN REGIME FORFETARIO La Sezione V deve essere compilata dalle società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Si tratta, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l applicazione dell imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all art. 2 della Legge 16 dicembre 1991, n Per i soggetti che compilano la presente Sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro, nonché degli interessi passivi. La Sezione V, composta dai Righi da IC59 a IC62, deve essere compilata riportando quanto di seguito esposto. 186 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

35 IC59 - REDDITO DI IMPRESA DETERMINATO FORFETARIAMENTE Nel Rigo IC59 va indicato l importo del reddito d impresa determinato forfetariamente per il periodo IC60 - RETRIBUZIONI, COMPENSI E ALTRE SOMME Nel Rigo IC60 deve essere indicata la somma delle seguenti voci: spese per il personale dipendente; compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. IC61 - INTERESSI PASSIVI Nel Rigo IC61 vanno esposti gli interessi passivi di competenza del 2015 comprensivi di quelli inclusi nei canoni di leasing. SEZIONE VI - COOPERATIVE EDILIZIE E CONFIDI La Sezione VI deve essere compilata dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa e dai confidi. Tale Sezione (composta dal solo Rigo IC63) deve essere compilata dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell art. 10 dello stesso Decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo e ai confidi. IC63 - RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI Nel Rigo IC63 deve essere indicata la somma delle seguenti voci: retribuzioni del personale dipendente e assimilato; compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica. L ammontare delle retribuzioni deve essere determinato in misura pari all ammontare imponibile ai fini previdenziali, definito a norma dell art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n Nel caso in cui vengano svolte anche attività commerciali, l ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel Rigo IC63 va ridotto dell importo di essi specificamente riferibile a tali attività. SEZIONE VII - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA Nella Sezione VII viene determinato il valore della produzione netta. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 187

36 IC64 - VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA Nel Rigo IC64 deve essere riportato il valore della produzione lorda così come determinato nelle precedenti Sezioni. Più in particolare nel Rigo IC64 deve essere indicata, a secondo della Sezione compilata: la differenza tra la somma degli importi dei Righi IC6 e IC52 e la somma degli importi dei Righi IC14 e IC58, per le imprese industriali e commerciali che compilano la Sezione I: Rigo IC64 = IC6 Totale componenti positivi + IC52 Totale variazioni in aumento IC14 Totale componenti negativi IC58 Totale variazioni in diminuzione la differenza tra la somma algebrica degli importi dei Righi IC26, IC30 e IC52 e la somma degli importi dei Righi IC27, IC28, IC29 e IC58 per le banche e gli altri enti finanziari (all art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997), che compilano la Sezione II: Rigo IC64 = IC26 Margine di intermediazione +/- IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento crediti + IC52 Totale variazioni in aumento IC27 Dividendi IC28 Ammortamenti beni materiali e immateriali IC29 Altre spese amministrative - IC58 Totale variazioni in diminuzione All importo come sopra determinato va sottratto il totale delle variazioni in diminuzione (Rigo IC58); la differenza tra la somma algebrica degli importi riportati nei Righi IC17, IC20 e IC52 e la somma degli importi dei Righi IC28, IC29 e IC58 per le società di intermediazione mobiliare, per le società di gestione dei fondi comuni di investimento e per le società di investimento a capitale variabile (art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997) che compilano la Sezione II: Rigo IC64 = IC17 Margine di interesse + IC20 Commissioni attive + IC52 Totale variazioni in aumento IC28 Ammortamenti beni materiali e immateriali IC29 Altre spese amministrative - IC58 Totale variazioni in diminuzione All importo come sopra determinato va sottratto il totale delle variazioni in diminuzione (Rigo IC58); 188 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

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