Università La Sapienza di Roma
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1 Università La Sapienza di Roma L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Avv. Pierluigi Antonini
2 L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) I PARTE 1 Caratteristiche Presupposto, soggetti passivi e aliquota Esclusioni e territorialità dell imposta II PARTE 2 La base imponibile (in generale) La base imponibile nelle società industriali Il principio di correlazione III PARTE 3 Le problematiche di compatibilità costituzionale Le problematiche di compatibilità comunitaria Il problema della indeducibilità dell IRAP dalla base imponibile IRES 2
3 Caratteristiche L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Caratteristiche: Imposta locale regionale: applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio della Regione, la quale ha la facoltà di variare l aliquota base entro un range predeterminato Imposta a carattere reale: il soggetto passivo del tributo è colpito in considerazione della sua particolare relazione all attività oggetto di tassazione Imposta parzialmente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi (v. infra) 3
4 Caratteristiche L imposta regionale sulle attività produttive fu istituita per dotare le regioni di una fonte di finanziamento della sanità. È stata istituita e regolata da norme legislative statali; è, quindi, un tributo proprio derivato. Resta affidato all Amministrazione finanziaria dello Stato il potere di accertarla e di riscuoterla secondo la disciplina statale, fino all emanazione di regolamenti regionali. Il gettito è destinato alle Regioni, ma in forza di un rapporto Statoregioni, al quale il contribuente resta estraneo. 4
5 Presupposto, soggetti passivi e aliquota Presupposto dell imposta esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi l attività esercitata dalle società o dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell imposta Soggetti passivi: Società di capitali ed enti commerciali residenti Snc e sas, società equiparate e imprenditori individuali Persone fisiche esercenti arti e professioni, società semplici ed equiparate Produttori agricoli titolari di reddito agrario (con alcune specificazioni) Enti privati non commerciali Società ed enti di qualsiasi tipo non residenti nel territorio dello Stato Le Amministrazioni pubbliche Aliquota L aliquota è del 3,9% con facoltà delle singole Regioni di aumentarla o diminuirla dello 0,92%
6 Esclusioni e territorialità Soggetti esclusi Fondi comuni di investimento Fondi pensione Gruppi europei di interesse economico (GEIE) Incaricati di vendite a domicilio Società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati o dalla concessione in affitto della propria azienda agricola Territorialità L IRAP è dovuta esclusivamente sulle attività produttive svolte nel territorio dello Stato e, in particolare, spetta alla regione nel cui territorio l attività medesima è esercitata Se l attività è svolta in più regioni, sono previste delle regole per stabilire le modalità di riparto su base regionale
7 La base imponibile (in generale) Per le società di capitali ed enti commerciali (art. 5): la base imponibile è il valore della produzione netta ottenuto come differenza tra i componenti positivi e i componenti negativi, escluso il costo del lavoro. L imposta regionale si determina sulla base imponibile derivante dall attività esercitata nel territorio della regione, calcolata in proporzione al costo del lavoro impiegato nella regione stessa. Per le banche ed altri enti finanziari (art. 6): la base imponibile è la somma del margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, del 90% dell ammortamento, del 90% delle spese amministrative. L imposta regionale si determina sulla base imponibile regionale calcolata in proporzione ai depositi in denaro e titoli (banche), impieghi o ordini eseguiti (enti finanziari), premi raccolti (imprese di assicurazione).
8 La base imponibile (in generale) Abrogazione delle variazioni fiscali Dal 2008, con l abrogazione dell art. 11-bis del Decreto IRAP, le componenti di reddito rilevanti concorrono alla determinazione del valore della produzione netta nell importo stanziato a CE, senza dover apportare ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini IRES Tuttavia, indipendente dalla effettiva collocazione a CE, i componenti positivi e negativi sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa
9 La base imponibile per le società industriali La base imponibile è determinata come differenza tra: Valore della produzione (voce A del Conto Economico) Costi della produzione (voce B del Conto Economico), con esclusione delle seguenti voci B.9 (costi del personale) B.10.c (svalutazioni delle immobilizzazioni) B.10.d (svalutazioni dei crediti) B.12 (accantonamenti per rischi) B.13 (altri accantonamenti) Per i soggetti IAS adopter, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate
10 La base imponibile per le società industriali Sono comunque indeducibili (art. 5, comma 3) Le spese per il personale dipendente e assimilato, classificate in voci diverse dalla voce B9 del Conto Economico I costi relativi ai collaborati coordinati e continuativi I compensi per attività di lavoro autonomo e d impresa occasionali I compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere I compensi per altre prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente Gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro La quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria Le perdite su crediti L ICI Al fine di ridurre l incidenza del costo del lavoro (c.d. cuneo fiscale), sono state introdotte delle deduzioni forfetarie a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato
11 Il principio di correlazione Principio di correlazione L art. 5, comma 4, del Decreto IRAP stabilisce che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche i proventi e gli oneri classificabili in voci diverse da quelle rilevanti ai fini del tributo, se correlati a componenti rilevanti positivi e negativi della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi Tale principio fa sì che risultino imponibili o deducibili ai fini IRAP, oltre alle componenti ordinarie, anche le componenti straordinarie ad esse correlate Pertanto, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, anche se classificabili nell area straordinaria del Conto economico, ad esempio, i resi o gli sconti sulle vendite o acquisti, sopraggiunti in esercizi successivi a quello di conseguimento dei relativi ricavi o costi
12 Le problematiche di compatibilità costituzionale La compatibilità costituzionale dell Irap è stata a lungo dibattuta. Il presupposto dell Irap è l esercizio delle attività dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi. Tuttavia, per tassare tali attività, non viene assunto, come parametro del tributo, nessuno dei tradizionali indici di attitudine contributiva (patrimonio, reddito, consumo, ecc.), ma una grandezza economica il valore aggiunto netto della produzione. La Corte costituzionale (Sent. 156/2001) ha ritenuto che tale valore è indice costituzionalmente idoneo di capacità contributiva, trattandosi comunque di una nuova ricchezza, che è assoggettata ad imposizione prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l organizzatore dell attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori
13 Le problematiche di compatibilità comunitaria Ci si è chiesti se l IRAP fosse compatibile con il diritto comunitario che vieta agli Stati di istituire imposte che rappresentano un duplicato dell Iva La Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 3 ottobre 2006, causa C-475/03, Banca Pop. di Cremona) ha ritenuto che l Irap differisce dall Iva per due aspetti: non è proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti dal soggetto passivo; non deve essere sistematicamente trasferita sul consumatore finale. Essa infatti colpisce le attività produttive senza ripercuotersi a carico del consumatore finale, come avviene per un imposta sul consumo come l IVA. Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, l IRAP non è quindi incompatibile con il sistema dell Iva.
14 Il problema della indeducibilità dall IRES In linea generale, l IRAP non è deducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi (art. 1, comma 2, D.Lgs. 446/1997). Tuttavia, trattandosi di un tributo che si rende dovuto per il mero fatto dello svolgimento di una attività produttiva, esso costituisce un costo di quell attività, e, quindi, dovrebbe essere dedotto nel calcolo del reddito imponibile. La norma che impedisce di dedurla fa gravare l imposta reddituale su un indice fittizio di capacità contributiva, perché l imposta sul reddito viene pagata anche su quella parte di reddito che il contribuente utilizza per il pagamento dell Irap. Alcuni recenti interventi normativi (D.L. 185/2008, D.L. 201/2011, D.L. 16/2012) hanno parzialmente ammesso la deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES.
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