DIPARTIMENTO DI IMPRESA & MANAGEMENT ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA L IRAP

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1 DIPARTIMENTO DI IMPRESA & MANAGEMENT ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA L IRAP Professore Angelo Cremonese Relatore Nicola Ghisalberti Gradenigo

2 L IRAP In vigore dal 1 gennaio 1998 Presupposto: esercizio abituale di un attivitàdiretta alla produzione e allo scambio di beni e alla prestazione di servizi Soggetti passivi: imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e professioni (solo se è soddisfatto il requisito dell autonoma organizzazione), le amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale) Base imponibile: valore aggiunto netto prodotto nel territorio regionale IRAP 2

3 Il valore aggiunto (1/2) Il valore aggiunto: è il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato intervallo di tempo, da un impresa con l applicazione dei fattori produttivi (terra, lavoro, capitale finanziario ), al netto dei costi sostenuti per acquisti di materie prime e prodotti intermedi. Metodi di calcolo del valore aggiunto: 1. differenza tra valore della produzione e costo delle materie prime e dei beni intermedi; 2. sommadelle remunerazioni dei fattori produttivi l IRAP colpisce i profitti, gli interessi passivi, i salari e gli stipendi Il valore aggiunto è netto se fra i costi che si detraggono dal valore dei beni prodotti si considera anche l ammortamento (viceversa è lordo se non si sottrae l ammortamento) IRAP 3

4 Il valore aggiunto (2/2) Con la finanziaria per il 2008, la base imponibile di questo tributo è calcolata dalle società di capitali e, per opzione, da tutti i soggetti in contabilità ordinaria, direttamente a partire dalle poste di bilancio. Tutti gli altri soggetti continuano invece a fare riferimento ai dati fiscali. Per un impresa in contabilità ordinaria, la base imponibile è pari: a. alla differenza tra il valore della produzione (ricavi, variazioni delle rimanenze e lavori in corso) e una serie di costi di produzione (costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, i costi di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali; b. non sono deducibili i costi del personale, gli accantonamenti, gli interessi dei canoni di leasing, le perdite su crediti e l IMU. IRAP 4

5 Deduzioni e agevolazioni Deduzione a favore delle PMI: euro per i contribuenti con base imponibile fino a ,91; per le imprese individuali, le società di persone diverse dalle imprese agricole e gli esercenti arti e professioni, la deduzione èinvece pari a euro. Deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (novità L. Stabilità 2015, in precedenza la deduzione era limitata) Credito di imposta del 10% dell imposta lorda per le imprese che non hanno avuto alcun lavoratore dipendente IRAP 5

6 Aspetti generali (1/3) Territorialità dell imposta: sotto il profilo internazionale l Irap ha natura di imposta territoriale. Per i soggetti residenti non è considerata imponibile la quota del valore della produzione realizzata all estero, mentre nei confronti dei non residenti è imponibile solo la quota del valore della produzione realizzata nel territorio dello Stato italiano. Aliquota: è pari al 3,9%. Le Regioni possono variare l aliquota, in aumento o in diminuzione fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali e di differenziarla per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (a partire dal 2009 tale possibilità è sospesa): a. ai soggetti operanti nel settore agricolo, alle cooperative di piccola pesca e loro consorzi si applica un aliquota agevolata dell 1,9%; b. nei confronti degli organi e delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, l Irap si applica sull ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte, con un aliquota dell 8,5%. IRAP 6

7 Aspetti generali (2/3) Accertamento: alle Regioni ordinarie èattribuita la potestàdi regolare con proprie leggi le procedure applicative dell imposta. Attribuzione alle Regioni: l imposta èdovuta alle Regioni nel cui territorio èrealizzata la produzione; se l attivitàèesercitata nel territorio di piùregioni allora la produzione netta èripartita fra i diversi territori in proporzione all ammontare delle retribuzioni al personale operante in ciascuna regione. Versamento dell imposta: il pagamento dell Irapavviene mediante autotassazione, in rate di acconto ed eventuale versamento a saldo. IRAP 7

8 Aspetti generali (3/3) Finalitàgenerali dell imposta: a. semplificare e razionalizzare il sistema di tassazione delle imprese; b. aumentare il grado di autonomia tributaria delle Regioni; c. contribuire a rendere il sistema fiscale neutrale rispetto alle scelte di investimento delle imprese e ad abbassare il costo del lavoro. IRAP 8

9 Particolarità nella base imponibile (1/2) Particolaritàsulla determinazione della base imponibile: a. Banche ed enti finanziari i dividendi sono imponibili per il 50% del loro ammontare; gli ammortamenti di beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative sono deducibili al 90; èammessa la deducibilitàdegli interessi passivi per il 96% del loro ammontare. Restano indeducibili le spese per il personale b. Imprese di assicurazione gli ammortamenti e le altre spese di amministrazione sono deducibili al 90% e i dividendi sono tassati per il solo 50% del loro ammontare. Non sono deducibili le spese per il personale, le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti IRAP 9

10 Particolarità nella base imponibile (2/2) c. Organi e amministrazioni di Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti pubblici e privati non commerciali il valore della produzione è determinato in un importo pari all ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e assimilato e per prestazioni occasionali d. Esercenti arti e professioni il valore della produzione è determinato come differenza tra l ammontare dei compensi percepiti e l ammontare dei costi sostenuti, compreso l ammortamento dei beni materiali ed immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e. Imprese agricole il valore della produzione è dato dalla differenza tra l ammontare dei corrispettivi e l ammontare degli acquisti destinati alla produzione. IRAP 10

11 Aspetti problematici (1/4) La natura del tributo: aspetti problematici a. tassazione dei redditi non in capo al percettore, una volta avvenuta la loro distribuzione, ma nella fase antecedente alla loro formazione, in capo coloro che esercitano un attività di produzione e scambio di beni e servizi b. Natura controversa del tributo: imposta diretta o indiretta? c. Coerenza dell imposta con i principi generali che legittimano l imposizione ed in particolare con il principio della capacità contributiva (v. slide successiva) IRAP 11

12 Aspetti problematici (2/4) Principio della capacità contributiva L esercizio di attività produttiva ed in particolare il valore aggiunto netto prodotto dalle attivitàautonomamente organizzate costituisce, al pari di reddito e patrimonio, un indice costituzionalmente idoneo di capacità contributiva (ovviamente non personale ma reale) che deriva non tanto dalla capacità di combinare, quanto di remunerare i fattori della produzione trasformandosi in reddito per l organizzazione dell attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. Principio del beneficio Il tributo è la controprestazione della fruizione di servizi pubblici ovvero delle esternalità negative causate a carico della collettività dalle atti vità produttive L Irap sarebbe quindi un imposta diretta IRAP 12

13 Aspetti problematici (3/4) Problema di legittimità costituzionale Un eventuale difetto di costituzionalità non deriverebbe quindi dalla capacità contributiva, ma dalla presenza di tre possibili vizi: 1. Tassazione dei lavoratori autonomi in quanto equiparati alle imprese (principio di non equiparabilità tributaria professionisti/imprese e principio di non discriminabilità tributaria lavoratori autonomi/lavoratori dipendenti); 2. Non deducibilità Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi (l Irap è infatti un costo e l impossibilità di dedurla fa gravare l imposta reddituale su un indice fittizio di capacità contributiva); 3. Doppia imposizione Irap/IVA: non si configura doppia imposizione in quanto l Irap non è proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti dal soggetto passivo e non è sistematicamente trasferita sul consumatore finale. IRAP 13

14 Aspetti problematici (4/4) Gli effetti sulle decisioni di impiego dei fattori produttivi: a. con riguardo al capitale, l Irap determina un aumento del cuneo fiscale, anche nel caso di finanziamento con debito (poiché sono indeducibili gli interessi passivi); b. con riguardo al lavoro, l Irap produce un aumento del cuneo fiscale e genera una distorsione che può portare ad un minore utilizzo di tale fattore (anche se le deduzioni previste per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato consentono di mitigare il cuneo fiscale). IRAP 14

15 Irap e studi professionali In passato numerosi studi associati, in assenza di un autonoma organizzazione di strutture e mezzi e di redditi derivanti dal solo lavoro professionale, non hanno versato l Irap, anche in forza di un orientamento giurisprudenziale a loro favorevole. Le recenti pronunce della Cassazione hanno tuttavia escluso l esonero dall Irap per gli studi professionali: le sentenze nn. 7291/2016 e 7371/2016, basandosi sul dato letterale della norma e ribaltando un precedente orientamento, hanno affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti a Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l esercizio dell attività. L AdE sta quindi emettendo numerosi avvisi di accertamento nei confronti degli studi associati per il 2011 e per gli altri anni di imposta ancora accertabili. IRAP 15

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