CRISTINA CIABATTONI IL NUOVO DELITTO DI ATTI PERSECUTORI (IL C.D. STALKING) E PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.

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1 CRISTINA CIABATTONI IL NUOVO DELITTO DI ATTI PERSECUTORI (IL C.D. STALKING) E PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI. (Tribunale di Bari, sezione Riesame, ordinanza 6 aprile 2009 n. 347) A breve distanza temporale dall emanazione del delitto di stalking, di cui all art. 612 bis c.p., giungono le prime applicazioni giurisprudenziali della neonata previsione normativa. Nell ordinanza del 6 aprile 2009 n. 347, il Tribunale di Bari, Sezione Riesame, svolge alcune prime interessanti considerazioni in merito ad alcuni aspetti della nuova figura criminis, in particolare svolgendo alcuni richiami comparatistici con i paesi di common law, si sofferma sulla natura del reato ed evidenzia in modo puntuale le differenze che intercorrono tra il delitto de quo e la diversa fattispecie di maltrattamenti (di cui all art. 572 c.p). Tuttavia, prima di analizzare tali specifici aspetti posti in evidenza dalla Corte occorre effettuare, anche alla luce dei lavori parlamentari e dei rilievi svolti fino ad oggi dalla dottrina, un analisi completa di tutti gli elementi che caratterizzano questa nuova fattispecie delittuosa, la cui entrata in vigore ha permesso di apprestare una tutela anticipata alle condotte di atti persecutori prima che le stesse si trasformino in reati più gravi. La normativa e l interesse giuridico tutelato. L art. 7 del d.l. n. 11/09 (convertito senza modificazioni in legge 23 aprile 2009 n. 38) introduce nel nostro ordinamento all art. 612 bis c.p. una nuova fattispecie di reato rubricato atti persecutori, denominazione con cui si è cercato di interpretare il termine stalking (da to stalk, letteralmente, fare la posta). Tale ultima espressione, recepita solo negli ultimi anni dalla nostra dottrina, deriva dall esperienza giuridica dei paesi di common law, ove già da tempo tale fattispecie delittuosa riceve un adeguata tutela ed indica il comportamento persecutorio ed invasivo nella vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive che incutono nella vittima uno stato di soggezione, provocandole un disagio fisico e psichico e un ragionevole senso di timore. In particolare, la figura introdotta nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, all'art 612 bis punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 1

2 l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. L interesse giuridico tutelato dal Legislatore si ravvisa, in primo luogo, nella libertà morale ovvero nella libertà di autodeterminazione dell'individuo che nel codice penale riceve usualmente tutela tramite la previsione di diversi reati: violenza privata (art. 610), violenza o minaccia volte a far commettere un reato (art. 611), minaccia (art. 612). Va, tuttavia, evidenziato come il reato di stalking sembra avere una natura plurioffensiva, in quanto una volta realizzatosi, a seguito di tale condotta criminosa, un grave disagio psichico in capo alla vittima, lo stesso potrebbe comportare una lesione della sfera attinente alla salute e dunque una ulteriore lesione del bene giuridico relativo alla tutela dell incolumità personale. La previsione di questa nuova norma incriminatrice trova la propria origine, anche a fronte di fatti di cronaca abbastanza frequenti ed alcuni di notevole gravità, nella necessità di colmare una lacuna di tutela determinata dall incapacità delle norme poste a tutela della libertà morale di fornire una adeguata risposta repressiva a fattispecie caratterizzate da comportamenti criminosi seriali e ripetuti nel tempo. Infatti, le fattispecie di minaccia, molestie e violenza privata sono tendenzialmente volte a sanzionare episodi singoli, al contrario di questa nuova fattispecie che assurge la reiterazione dei comportamenti ad elemento costitutivo del fatto tipico. In assenza della specifica previsione di cui all art. 612 bis il fenomeno dello stalking veniva tradizionalmente ricondotto alla previsione di cui all'art. 660 c.p. che sanziona come contravvenzione la molestia o il disturbo alle persone, condotte che tuttavia vengono punite qualora poste in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, e siano arrecate per petulanza o per altro biasimevole motivo. Risulta evidente che tale reato è del tutto inidoneo a colpire lo stalker e a prevenire l aggravarsi dei suoi atti persecutori, mentre le fattispecie più gravi, quali i reati contro la vita o l incolumità personale sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già degenerata e la risposta è del tutto tardiva. La condotta tipica. Il reato in esame si caratterizza da un punto di vista dell elemento oggettivo dalla presenza di tre elementi costitutivi quali: a)la condotta di minaccia e di molestia, b)la reiterazione di tale condotta, c) l insorgere di un particolare stato d animo nella vittima. Orbene, la minaccia è sia un elemento riscontrabile in altre fattispecie di reato, si pensi alla violenza privata, alla rapina o all estorsione e sia un autonoma fattispecie di reato, che secondo una consolidata interpretazione consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro. Il male ingiusto, a sua volta, viene abitualmente fatto coincidere nella lesione o messa in pericolo di beni 2

3 giuridici appartenenti al soggetto passivo oppure a terzi con cui esistono particolari rapporti sociali ( parentela, affetto..). La molestia, invece, secondo il significato normalmente attribuito a tale espressione già presente nel reato di cui all art. 660 c.p., viene tradizionalmente ricondotta nell alterazione in modo fastidioso e importuno dell equilibrio psichico di una persona media. Tuttavia, tali espressioni sebbene sembrano descrivere una condotta vincolata caratterizzata dai contorni molto precisi e delineati, sono nozioni elastiche in grado di adattarsi alla molteplicità dei casi che la condotta tipica può assumere nella realtà, ponendo alcuni problemi in riferimento al principio di tassatività. Invero, sul punto, parte della dottrina ha già sottolineato come tali formule, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, vantano una consolidata tradizione giurisprudenziale che ha fissato gli argini delle possibili estensioni interpretative che possono essere attribuite a tali espressioni. Ai fini della configurabilità del reato di cui all art. 612 bis è poi necessario l elemento della reiterazione della condotta la quale, quindi, deve realizzarsi in una pluralità di comportamenti tipici in una successione temporale, non importa se omogenei o eterogenei. Pertanto, qualora i suddetti singoli atti, vengono posti in essere in un unica occasione, non integreranno la fattispecie delittuosa di atti persecutori ma quelle di minaccia o molestia, magari continuate se le condotte vengono poste in essere più di una singola volta. L utilizzo del verbo reiterare evoca quindi che, affinchè il comportamento tenuto dal soggetto attivo comporti una lesione della libertà morale della vittima deve essere ripetuto e seriale, benché come emerge dal tenore letterale della norma il legislatore non ha fissato uno specifico lasso di tempo entro il quale lo stesso deve compiutamente realizzarsi, potendo essere concentrato nell arco di pochi giorni, come dilatato in un tempo più lungo. Quanto alla natura del delitto in esame lo stesso va, inoltre, qualificato quale reato di evento, in quanto le succitate azioni illecite devono realizzarsi in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine, o, infine, costringerla ad alterare la proprie abitudini di vita. Sebbene, non è stata accolta la proposta della Commissione giustizia di configurare l illecito quale reato di pericolo, occorre considerare come l introduzione della locuzione in modo da, presente in altre ipotesi di reato quali il 244, 267, 331, 421, 603, 672, 648 bis del codice penale in passato ha generato numerosi dubbi interpretativi sulla natura dei relativi reati. In particolare, in riferimento all art. 244 c.p. che punisce chi fa arruolamenti o compie atti ostili in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, la dottrina è oramai concorde nel 3

4 ritenere che lo stesso va configurato quale reato di evento costruito, tuttavia, nella forma del reato di pericolo concreto proprio in considerazione della formula utilizzata dal legislatore in modo da. La stessa locuzione è utilizzata dall art. 267 c.p. ( in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico ), ma in tal caso mentre la dottrina anche più significativa propende per il reato di evento in quanto l elemento descritto è causalmente legato alla condotta, altra parte della dottrina ritiene che l espressione in commento introduca una condizione obbiettiva di punibilità o addirittura descriva la modalità della condotta. Sulla scia di tali considerazioni, qualora nel caso di specie, si volesse adottare la soluzione interpretativa di configurare il reato di stalking quale reato di pericolo concreto, il giudice dovrebbe verificare che la reiterazione degli atti persecutori sia idonea a creare il pericolo della causazione di un grave e perdurante disagio fisico o psichico ovvero un ragionevole senso di timore; interpretazione che sembra essere peraltro coerente con la volontà del legislatore di apprestare una tutela anticipata avverso gli atti persecutori, prima che gli stessi giungano a generare gli eventi suindicati. Si tratterebbe, allora, di accertare non il verificarsi dell'evento, ma l'idoneità della condotta a cagionarlo, secondo la struttura tipica del reato di pericolo con inevitabili conseguenze da un punto di vista probatorio in quanto si eviterebbe di imporre accertamenti complessi relativi, ad esempio, all elaborazione di perizie che accertino se vi è uno stato d'ansia, se questo è grave e perdurante e se lo stesso è conseguenza della condotta. Tuttavia, nel caso di specie sembra evidente che il legislatore ha ritenuto più opportuno configurare quella dell art. 612-bis c. p. quale fattispecie di danno, in considerazione della circostanza per la quale la determinazione dello stesso quale reato di pericolo concreto potrebbe comportare la punibilità di condotte in realtà inoffensive, in tal modo determinando una dilatazione eccessiva dell operatività dell incriminazione. A favore di tale interpretazione depone, inoltre, l utilizzo del verbo cagionare, tipico della causalità, il cui utilizzo rivela tradizionalmente la necessità di un vincolo condizionalistico tra la condotta e l evento naturalistico del reato, nonché il carattere necessariamente perdurante dell evento causato. Quanto ai tre eventi realizzabili in modo alternativo, come è emerso anche nel corso dei lavori parlamentari del relativo d.l.l. n. C1140, il primo è quello che presenta i maggiori profili problematici in quanto l espressione grave disagio psichico, potrebbe presentare alcuni punti di incompatibilità con il principio di tassatività. Proprio per non giungere ad eventuali profili di incostituzionalità, stante il non rispetto della sufficiente determinatezza della formulazione 4

5 legislativa, secondo autorevole dottrina, deve intendersi che la stessa si riferisce a forme patologiche caratterizzate dallo stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Orbene, da un punto di vista probatorio, la condotta delittuosa dello stalker, in quanto fattispecie di danno, dovrà essere avvinta da un nesso causale con l evento naturalistico descritto nel reato in commento, che da un punto di vista obbiettivo deve consistere in una forma patologica riscontrabile nella letteratura medica, la quale dato il carattere necessariamente perdurante deve esplicare i propri effetti nel tempo. Quanto al secondo degli eventi conseguenti alla condotta illecita, ovvero il timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogni qualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia timore per l incolumità propria o delle persone vicine. Secondo la disposizione legislativa, tale stato d animo deve essere necessariamente fondato, con la conseguenza che il giudice dovrà effettuare una valutazione oggettiva del timore causato, molto probabilmente mediante una valutazione volta a verificare ex ante l idoneità della condotta a suscitare timore in una persona normale; sebbene tale valutazione è poco compatibile con una fattispecie di danno. Inoltre, mentre per la nozione di prossimi congiunti la norma rinvia implicitamente a quella generale contenuta nel quarto comma dell art. 307 c.p., il legislatore non ha fornito alcuna indicazione esplicativa in riferimento all espressione persona legata al medesimo da una relazione affettiva ; sul punto potrà essere sicuramente utile un contributo giurisprudenziale. Relativamente alla costrizione del soggetto passivo all alterazione delle proprie abitudini di vita, è d uopo evidenziare l opportuna scelta del legislatore che ha recepito la versione del testo posteriormente alle modifiche introdotte dalla Camera, la quale ha ritenuto di sopprimere il riferimento effettuato inizialmente alle scelte di vita da affiancare alle abitudini di vita, concetto considerato eccessivamente indeterminato. La colpevolezza. La condotta del soggetto attivo del delitto de quo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e consapevolezza di porre in essere le condotte persecutorie sopra descritte cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa; avendo cura di precisare che qualificandosi lo stalking quale reato di evento il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli eventi succitati quale conseguenza della reiterata condotta tenuta dallo stesso. La consumazione, il tentativo. Quanto al momento consumativo dell illecito in esame lo stesso si perfeziona con la causazione di anche uno solo degli eventi descritti dalla norma incriminatrice, tuttavia nulla impedisce che gli stessi vengano commessi congiuntamente. Sul punto va, tuttavia, evidenziato come l applicazione del reato in esame potrebbe presentare alcuni problemi in 5

6 relazione al principio di irretroattività, in riferimento alle condotte che solo in parte risultano essere state consumate dopo l entrata in vigore del d. l. 11/2009. Inoltre, il tentativo non è incompatibile con la struttura della fattispecie criminosa in esame. Tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso in cui si riesca a fornire la prova della reiterata realizzazione di atti sufficienti ad integrare un numero di condotte in grado di soddisfare il requisito della serialità. Procedibilità, pene e aggravanti speciali. Il reato di cui all art. 612 bis è punito a querela della persona offesa, con l eccezione delle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile ovvero quando il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d ufficio, inoltre ai sensi dell art. 8 comma quarto l. n. 38/2009, quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito. Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi e la pena prevista per l illecito in esame è la reclusione da sei mesi a quattro anni salvo l applicazione delle aggravanti. Il secondo e il terzo comma dell art. 612 bis c.p. contemplano due circostanze aggravanti del reato di atti persecutori. La prima, attiene alla natura del rapporto che intercorre tra l autore e la vittima del reato e prevede l aumento ordinario fino a un terzo della pena nel caso in cui il soggetto agente sia il coniuge legalmente separato e divorziato della persona offesa ovvero sia stato legato alla stessa da un relazione affettiva. L aggravante prevista dal terzo comma comporta, invece, in relazione alle condizioni soggettive della persona offesa, un aumento di pena fino alla metà delle pene previste per il reato di atti persecutori nel caso in cui il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile ovvero con armi o da persona travisata. Un ulteriore aggravante è poi prevista dall art. 8 l. n. 38/2009, il quale configura un aumento di pena per il caso in cui il suo autore sia stato in precedenza raggiunto dall ammonimento, non precisando, tuttavia, se la condotta deve riguardare la medesima persona vittima delle condotte che avevano comportato l adozione dell ammonimento. Infine, deve prendersi in considerazione la clausola di riserva con cui si apre l art. 612 bis salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la quale è stata inserita a seguito di ampio dibattito da parte della Commissione Giustizia, preoccupata di non vanificare l applicazione del reato in questione attraverso l assorbimento costante dello stesso in reati più gravi. Sul punto, tuttavia, parte della dottrina, ha sottolineato come non sia da escludere il concorso tra questi ultimi e gli atti persecutori, rendendo inoperativa la clausola di sussidiarietà. Tale situazione può verificarsi allorché l illecito più grave venga a punire penalmente soltanto una parte della condotta dell agente 6

7 oppure non esaurisca l intero disvalore penale del fatto, in tal senso il reato più grave destinato ad assorbire, attraverso il meccanismo della sussidiarietà, quello in esame, potrebbe non esaurire il disvalore specificamente connesso al suo evento tipico; in tal caso la clausola in questione non appare idonea ad impedire il concorso del reato di nuovo conio e i reati anche più gravi consumati attraverso le condotte persecutorie. La clausola di sussidiarietà avrà invece piena applicazione nei casi in cui il reato più grave richiamato dalla clausola risulti in grado di assorbire effettivamente il disvalore dell evento di quello di atti persecutori, in quanto l offesa o concerne il medesimo bene giuridico, o, quantomeno beni giuridici omogenei. La procedura di ammonimento. L art. 8 del decreto legge ha disciplinato la nuova misura di prevenzione dell ammonimento, la cui ratio va individuata nella volontà di evitare in modo anticipato la consumazione di atti persecutori. Invero, la stessa prevede che, la vittima fino al momento in cui la stessa non decida di presentare la querela, possa rivolgersi all autorità di pubblica sicurezza con un esposto nel quale richiede l adozione da parte del Questore di un provvedimento formale di ammonimento nei confronti dell autore della condotta. Mediante l istanza di ammonimento la persona offesa deve esporre tutti i fatti di cui ritiene essere stata vittima, i quali tuttavia non devono riguardare un reato compiutamente perfezionatosi nei suoi elementi essenziali. Il questore, se ritiene fondata l istanza (anche eventualmente alla luce dell esercizio dei poteri istruttori che la norma gli conferisce, tra i quali si segnala la facoltà di assumere sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti), ammonisce oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta «conforme alla legge», avvertendolo, quindi, di come la reiterazione delle condotte tenute dalla persona offesa può determinare la realizzazione del reato di cui all art. 612 bis. Dell ammonimento orale va redatto processo verbale, del quale copia deve essere rilasciata all istante e all ammonito, mentre al Questore è altresì demandata la valutazione dell eventuale necessità di adottare ulteriori provvedimenti preventivi ai sensi della normativa in materia di armi e munizioni. In definitiva, quindi, lo scopo dell intervento legislativo sembra, dunque, quello di assicurare a chi sia stato oggetto di condotte di stalking una forma di tutela, anche quando tali condotte non abbiano ancora raggiunto il livello di reiterazione ritenuto necessario per la sussistenza del delitto di atti persecutori. Gli artt. 11 e 12 della l. n. 38/2009, prevedono, infine, una serie di ulteriori misure a sostegno delle vittime di abusi familiari e di atti persecutori., quali ad esempio, l istituzione presso il Dipartimento 7

8 delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica in favore delle vittime di atti persecutori. Prime applicazioni giurisprudenziali: Tribunale di Bari, sezione Riesame, ordinanza del 6 aprile 2009, n Nell ordinanza in commento la Corte pugliese, a fronte di una richiesta di riesame di un ordinanza di custodia cautelare in carcere ex art. 309 c.p.p., opera una delle primissime applicazioni della neonata previsione di cui all art. 612 bis c.p. I giudici di merito, alla luce dei lavori parlamentari e delle schede dell Ufficio Studi del Dipartimento giustizia, dopo aver effettuato in merito al reato in esame i rilievi comparatistici con i paesi di common law, individuano in via generale le caratteristiche essenziali del reato di atti persecutori identificandolo ai sensi dell art. 612 bis c.p. nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche ). L ordinanza, peraltro, mette bene in risalto come si tratta di una previsione che permette all autorità giudiziaria di contare su una fattispecie inedita in grado di sanzionare comportamenti come quelli presi ora in considerazione dal Codice penale che prima dovevano essere necessariamente ricondotti al reato di molestie ex art. 660 c.p. Un reato quest ultimo, sottolinea la Corte del tutto inidoneo a contrastare la possibile escalation dei suoi atti persecutori, mentre i reati più gravi (ad esempio della violenza privata o i reati contro la vita o l incolumità personale, quali i maltrattamenti) sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta è del tutto tardiva. Dopo aver dato una definizione generale del delitto de quo analizza i fatti in base ai quali il GIP del Tribunale di Foggia aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto il signor M. era stato gravemente indiziato del reato di cui all art. 612 bis c.p. Nel caso di specie, la Corte sottolinea come il signor M., già condannato per maltrattamenti, con sentenza del Tribunale di Bari, confermata in appello, aveva realizzato una serie ripetuta di atti persecutori nei confronti della moglie separata e della figlia, giungendo lo stesso addirittura, nell ambito del processo relativo ai fatti di maltrattamenti, a minacciare di morte le due donne. Inoltre, nei giorni successivi alla scarcerazione, l uomo aveva ripetutamente perseguitato le due malcapitate, attraverso condotte eterogenee di appostamento, continue minacce, telefonate e aggressioni fisiche alla vettura. 8

9 I giudici di merito, nel sostenere la presenza di gravi indizi di colpevolezza analizzano gli elementi costitutivi del fatto tipico, asserendo come perché sussista la fattispecie delittuosa di stalking è necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta in quanto gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati, nonché la consumazione di uno dei tre eventi indicati ai sensi dell art. 612 bis, che nel caso di specie ha portato le due donne ad uno stato di continua paura per sé stesse tale da doversi continuamente guardare alle spalle così modificando le proprie normali abitudini di vita. Orbene, sottolineano, poi, le differenze del reato di atti persecutori con il reato di maltrattamenti statuendo come quello che connota il reato in oggetto è la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti. L elemento che, quindi, viene messo in risalto dalla Corte è proprio quello della finalità preventiva della fattispecie che cerca di evitare la degenerazione di condotte persecutorie seriali e ripetute, prima che le stesse si trasformino in reati contro la vita o l incolumità personale. Tutto ciò premesso, mediante una prima sintetica interpretazione del reato di atti persecutori, ritiene infondata la richiesta di riesame di custodia cautelare in carcere, ritenendo che permangono gravi esigenze cautelari nei confronti del ricorrente. 9

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