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1 fai1tl.llli:!:r.+1 1us1n presso Ministero della Giustizia Prot n del 27/02/2015 Serv. PL/SV Area DG/3 Rif. Allegatì: come da testo Ai Sìgnori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti LORO SEDI Oggetto: Fatturazione elettronica P.A. - Ordini e Collegi professionali. Obbligo adempimento da parte degli Con riferimento all'oggetto, si informa che lo scrivente Consiglio ha avuto recentemente notizia della nota prot del 27/10/2014 indirizzata alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (allegata alla presente) con cui il Ministero dell 'Economia e delle Finanze ha affermato che anche gli Ordini e Collegi professionali sono inclusi tra i destinatari delle disposizioni normative ìn materia di fatturazione elettronica, così come stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n In proposito, si fa presente che il Consiglio medesimo si era gìà attivato per approfondire tale problematica presso le sedi competenti, ritenendo che la disciplìna in esame fosse applicabile esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, così come indivìduate dalla predetta norma, tra cui - per legge - non rientrano gli Ordini e Collegi professionali. In particolare, si evidenzia che, a tale scopo, sono stati presi contatti con il Dipartimento delle Finanze, l'agenzia delle Entrate e l 'AGID. Piazza Colonna, Roma Tel Fax cng@cng.it C.F

2 2 foglio - segue pagina Tuttavia, l'interpretazione già comunicata alla predetta Federazione dei Medici, è stata confermata dal MEF, con nota informale pervenuta via lo scorso 24 febbraio (cui seguirà nota ufficiale) anche a questo Consiglio Nazionale. A seguito di quanto sopra rappresentato, si informa che, allo stato attuale, a decorrere dal 31 marzo e.a., anche per tutti gli Ordini e Collegi Professionali interverrà l'obbligo di fatturazione elettronica. In proposito, si sottolinea che - scaduto tale termine - non potranno più essere accettate fatture cartacee, ma solo elettroniche, trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). Inoltre, trascorsi tre mesi dal termine fissato non si potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione delle fatture in formato elettronico. La disciplina in esame impone l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con le amministrazioni pubbliche, nonché delle note, conti, parcelle e simili. A tal fine, è stato istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla pubblica amministrazione. Al riguardo, si allega il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 del quale si segnala, in particolare, l'allegato C "Linee Guida", che fornisce le indicazioni operative per attuare il processo relativo alla fatturazione elettronica. Per quanto attiene ai primi necessari adempimenti, si sottolinea in particolare il punto 2) delle specifiche operative "Indicazioni per le pubbliche amministrazioni", redatte dall'agenzia per l'italia Digitale (allegate), oltre che lo schema esemplificativo di lettera per la comunicazione del codice dell'ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori, allegato alle medesime specifiche. Inoltre, si segnala che le procedure connesse alla fatturazione elettronica comportano necessariamente anche l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli nn. 41 e 42 del D.L. 66/2014 (allegati), in materia di attestazione dei tempi di pagamento, nonché dell'obbligo di tenuta del registro delle fatture. Si evidenzia, infine, che il Consiglio si sta attivando per verificare la possibilità di stipulare una convenzione-quadro che consenta ai singoli Collegi di aderirvi per procedere all'acquisizione e/o alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. A tale riguardo, seguirà puntuale comunicazione entro la prossima settimana. Con i migliori saluti. ~~ /ssc

3 I r I I D IPAAT l~ento DELLE FINANZE DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELlA FISCALITÀ ) Rif. prot. entrata n del 27/10/2014 Risposta a nota n del 03/10/2014 e DFP del 22/10/2014 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri segreteria@pecjnomceo.it e,p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Segreteria.ucg@governo.it Ministero della salute Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN segreteria. dgrups@sanlta.it ) OOOEITO: Obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art 1~ comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n campo di applicazione Si fa riferimento alla lettera prot. n del 3 ottobre 2014, con la quale codesta Federazione ha richiesto di chiarire se la medesima Federazione, nonché gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, possano ritenersi esclusi dali'<>bbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209. della legge 24 dicembre 2007; n Al riguardo si deve necessariamente fare riferimento, come evidenziato anche da codesta Federazione, a quanto disposto dal citato art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che individua quali destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196~ autonome. n~nché le amministrazioni A sua volta, l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche introdotte dall'iu1. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con M.:t..... ::i /':'~ I :r :1.J,1~ Dipartimento dello Flname - Dlrulonc Sistema la.formatìvo della Fi8calìtà. Via dci N<Ìrmannl S, Roma tel ; fax ; e-mali: df.d:i!.ufficioqj@onang.il Clas3ifica 03,01.02 e , Prodotto 477,;./

4 - > modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, richiama, oltre agli enti e i soggetti indkati a fini statistici dall'istituto. nazionale dì statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nejla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 scittembre di ogm anno, le Autorità indipendenti e, comunque, le anuninistrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, Pertanto, tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica devono ritenersi incluse le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16.5, e conseguentemente tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Si ritiene quindi che sia codesta Federazione, sia gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, siano inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n La data di decorrenza di tale obbligo, inizialmente individuata dall 1 articojo 6. comma 3. del decreto del Mmistro dell'economia e delle fi118ll2e 3 aprile n. 55, è stata fissata al 31 marzo 2015 dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalpart. l, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.' Si rammenta infine che, al fine di consentire la corretta predisposizione della fattura elettronica, codesta Federazione e gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a comunicare ai propri fornitori, entro il 31dicembre2014, il codice univoco degli uffici destinatari di fattura elettronica da utilizzare per ciascuno dei contratti in essere, come stabilito dal decreto del Ministro dcl1 1 cconomia e delle finanze 3 aprile 2013, n. SS. IU ~ - I Il Direttore Ge~rale delle Finanze Prof.~corella 2

5 FulShow Pagina 1 di 42 LEGGI D'ITALIA Leggi d'italia Ministero dell'economia e delle finanze D.M n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 2013, n Epigrafe Premessa Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida Art. 3 Codici degli uffici Art. 4 Misure di supporto per le piccole e medie imprese Art. 5 Intermediari Art. 6 Disposizioni transitorie e finali Allegato «A» - Formato della fattura elettronica Allegato «B» - Regole tecniche Allegato «C» - Linee guida Allegato «D» - Codici ufficio Allegato «E» - Servizi di supporto di natura informatica D.M. 3 aprile 2013, n. 55 < 1 > Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'artico/o 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n < 2 > (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 2013, n (2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze. l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

6 FulShow Pagina 2 di 42 Visto il Titolo V della Costituzione; IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l' artico/o 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/ CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 1, recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica; Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica; Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell'artico/o 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a seguito di quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-duodecies, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ; Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; http ://bdo l.leggiditalia. i ti cgi-bin/fulshow 27/02/2015

7 Fu1Show Pagina 3 di 42 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Ministro de/l'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze; Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni di cui all'artico/o 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge n. 42 del 2009; Ritenuto altresì che le predette disposizioni della legge n. 244 del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione; Ritenuto di dover assicurare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall'unione Europea in materia di fatturazione elettronica; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'artico/o 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di em1ss1one, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'artico/o 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'ar ticolo 1 della legge 27/02/2015

8 FulShow Pagina 4 di dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni». 3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 2 Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato dell a fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento. 2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento. 3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento. 4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio. 5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento. Art. 3 Codici degli uffici 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'artico/o 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano 27/02/2015

9 FulShow Pagina 5 di 42 altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco. 2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito it. 3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento. Art. 4 Misure di supporto per le piccole e medie imprese 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento. 2. L'Agenzia per l'italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica. Art. 5 Intermediari 1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le part i, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabil ità fiscal i dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA. 2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le pa rt i. l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

10 Fui Show Pagina 6 di 42 Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizion i del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall 'artico/o 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'istat entro il 31 luglio di ogni anno. 3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2, decorrono dal termine di ventiquattro mesi < 3 > dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'artico/o 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cu i all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 lug_lio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'artico/o 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi. 6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. 7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante. http ://bdo 1. leggiditalia.i ti cgi-bin/fulshow 27/02/2015

11 FulShow Pagina 7 di 42 Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. (3) Per la modifica del presente termine, vedi l'art comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n PREMESSA Allegato «A» Formato della fattura elettronica Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura elettronica di cui al comm a 212, lettera b) della legge n. 244/2007. I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in formato XML (extensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'agenzia per l'italia digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative. «Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento è stato oggetto di una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European Pubblic Procurement On Une), con gli standard che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario. In particolare: - è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'ubl 2.0 e il formato SdI; - è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati presenti nel formato SdI ed assenti nel core UBL 2.0; - tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009». 2. CONTENUTO INFORMATIVO 27/02/2015

12 FulShow Pagina 8 di 42 a) Il D.P.R. n. 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali. Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni: b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione del la fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento; d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'èmittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti. 3. INFORMAZIONI FISCALI Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali Cedente/Prestatore Dati Anagrafici Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato dall'anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO alpha-2 code). Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore del bene/ servizio da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti. Nome: nome del cedente/prestatore del bene/ servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione. Cognome: cognome del cedente/ prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione. Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/ servizio. Dati Sede 27/02/2015

13 FulShow Pagina 9 di 42 Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente. CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. Nazione: codice della Nazione espresso secondo lo standard ISO alpha-2 code. Dati Stabile Organizzazione I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente. CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. Dati Iscrizione REA Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art del codice civile. Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società. Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese. Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo campo è valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL). Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico socio o di più soci. 27/02/2015

14 FulShow Pagina 1 O di 42 Stato Liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione oppure no Rappresentante fiscale del cedente/prestatore Dati Anagrafici Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'anagrafe Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore. Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona non fisica ; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti. Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione. Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di quest o campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione Cessionario/Committente Dati Anagrafici Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'anagrafe Tributaria al cessionario/committente. Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall 'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente. Denominazione: denominazione del cessionario/ committente (corrisponde alla struttura destinataria della fattura). Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n. 370/2000, dell'ubicazione de/l'utenza Indirizzo: indirizzo del cessionario/ committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente. CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune Soggetto emittente 27/02/2015

15 FulShow Pagina 11 di 42 E' presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore. Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore Dati generali Nel caso di «lotto di fatture» questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto. Dati Generali Documento Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella... ). Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001. Data fattura : data del documento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento. Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cu i ne è prevista l'applicazione. Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta. Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale % ) della ritenuta d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta. Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo Tipo Ritenuta valorizzato). Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo. Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato il campo Numero Bollo. Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente. Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale. 27/02/2015

16 FulShow Pagina 12 di 42 Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale. Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale%) applicata alla cassa; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero. Dati Ddt (documento di trasporto) Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni documento di trasporto. Numero DDT: numero del Documento di Trasporto. Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Normativa Di Riferimento Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura. Fattura Principale E' presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli «autotrasportatori» per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento IVA. Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie. Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004) Beni/Servizi Nel caso di «lotto di fatture» questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto. Dettaglio Linee Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio riportata sul documento. Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi. 27/02/2015

17 FulShow Pagina 13 di 42 Descrizione: natura e qualità del bene/servizio cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad documento emesso a titolo di anticipo/acconto. oggetto della un precedente Quantità: numero di unità cedute/prestate; può non essere valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile. Unità Misura: unità di misura in cui è espresso il campo Quantità. Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004 ). Data Fine Periodo : data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004). Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il «valore normale». Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale O/o). Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale sconto. Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero. Riepilogo Aliquota E' presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero se presenti spese accessorie. Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale 0 /o). Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare nei casi di aliquota IVA ridotta. Spese Accessorie : corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es. imballaggi etc.) qualora presenti. Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota. Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora presente. Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA su l relativo imponibile. Esigibilità IVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell'iva (differita o immediata). Altri Dati Di Riepilogo 27/02/2015

18 FulShow Pagina 14 di 42 Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura. Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al campo Natura. Dati Su Veicoli Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del O.L. n. 331 del Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004). Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate del mezzo di trasporto. 4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente paragrafo 2 b): 4.1. Trasmittente Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente: corrisponde al codice fiscale assegnato dall'anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO alpha-2 code). Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni documento fattura elettronica. Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica Destinatario Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'amministrazione di cui all'articolo 1, lettera 2) del presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3, lettera 3) del presente Regolamento. 5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è 27/02/2015

19 Fui Show Pagina 15 di 42 fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni. Nel caso di «lotto di fatture» questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto Ordine acquisto Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura. Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto così come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. Identificativo Documento: numero dell'ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data: data dell'ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all 'interno dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea Contratto Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura. Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto così come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea Ricezione Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura. 27/02/2015

20 Fui Show Pagina 16 di 42 Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004). Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione) all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea Fatture collegate Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto. Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la fattura collegata si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004). Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata) all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea Cassa previdenziale Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta. Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale per singola aliquota. Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo - contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione economico... ). destinataria (es.: capitolo di spesa, conto 6. AL TRE INFORMAZIONI 27/02/2015

21 FulShow Pagina 17 di 42 Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d) Trasmittente Contatti trasmittente Telefono: contatto telefonico fisso/mobile. indirizzo di posta elettronica Cedente/Prestatore Dati Anagrafici Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'anagrafe Tributaria. Codice EORI : numero del Codice EORI (Economie Operator Registration and Identifieation) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'unione europea. Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore. Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il cedente/prestatore. Provincia Albo: provincia dell'albo professionale. Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale. Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Contatti Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/ prestatore. Fax: numero di fax del cedente/prestatore. indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore. Ri ferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'amministrazione Rappresentante fiscale del cedente/prestatore Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'anagrafe Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore. Codice EORI: numero del Codice EORI (Economie Operator Registration and Identifieation) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile In l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

22 FulShow Pagina 18 di 42 vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori econom1c1 nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'unione europea. Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore Cessionario/Committente Codice EORI: numero del Codice EORI (Economie Operator Registration and ldentification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile In vigore dal 1 Luglio Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'unione europea Terzo intermediario soggetto emittente Identificativo Fiscale : numero di identificazione fiscale; corrisponde al codice fiscale assegnato dall'anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO alpha-2 code). Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica (alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti). Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo Denominazione). Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo Denominazione). Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente. CodEORI: numero del Codice EORI (Economie Operator Registration and ldentification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile In vigore dal 1 Luglio Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'unione europea Dati generali Nel caso di «lotto di fatture» questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Dati Generali Documento Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente. Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora presente. Causale: descrizione della causale del documento. 27/02/2015

23 FulShow Pagina 19 di 42 Dati Convenzione Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data : data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione) all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture Collegate al documento in oggetto. Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura. Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto). Codice CIG: codice gestito dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara). Dati Riferimento Sai (Stato avanzamento lavori) Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce. Dati Ddt (Documento Di Trasporto) Causale Trasporto: causale del trasporto. Vettore: vettore del trasporto. Numero Colli: numero dei colli trasportati. Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601 : 2004). Peso: peso della merce trasportata. /bdo 1. leggiditalia. it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

24 FulShow Pagina 20 di 42 Unità Misura Peso: unità di misura riferita al peso de lla merce trasportata. Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa. Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.). Numero Civico : numero civico dell'indirizzo relativo alla resa. CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa. Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa. Provincia : sigla della provincia di appartenenza del comune. Nazione: codice della Nazione espresso secondo lo standard ISO alpha-2 code. Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dai campi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato Beni/Servizi Nel caso di «lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Dettaglio Linee Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore. Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary). Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel sistema informativo doganale AIDA. Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto. Natura : codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico... ) Pagamento Nel caso di «lotto di fatture» questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Condizioni Pag amento: codice che identifica le condizioni di pagamento. l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

25 Fu!Show Pagina 21 di 42 Dettaglio Pagamento Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore). Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento. Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601 :2004). Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento Termini Pagamento. Data Scadenza Pagamento : data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Importo Pagamento: importo relativo al pagamento. Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di pagamento che ne presuppongono l'indicazione). Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di «contanti presso tesoreria». Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di «contanti presso tesoreria». Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di «contanti presso tesoreria». Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di «contanti presso tesoreria». Istituto Finanziario: nome dell'istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento. IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank Account Number). ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana). CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario). BIC: codice BIC (Bank Identifier Code). Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento anticipato. Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601: 2004 ). Penalità Pagamenti Ritardati : ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati. 27/02/2015

26 FuIShow Pagina 22 di 4 2 Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004) Allegati Nel caso di «lotto di fatture» questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi: Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica. Nome Attachment: il nome identificativo del documento. Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato. Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato. Descrizione Attachment: la descrizione del documento. 1.PREMESSA Allegato «B» Regole tecniche Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all' articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all' artico/o 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'agenzia per l'italìa digitale. 2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura elettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI). 27/02/2015

27 FulShow Pagina 23 di 42 Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (extensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia. Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento all'allegato A di cui all 'art. 2, comma 1 del presente Regolamento. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito verrà utilizzato il termine «fattura» per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il lotto di fatture. 3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE Il presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI Trasmissione della fattura La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali: - un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse; - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività); - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività); - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale; - un sistema di trasmissione t elematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione utilizzabili. 4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche Procedura per l'accreditamento del soggetto ricevente 27/02/2015

28 Fui Show Pagina 24 di 42 L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all 'interno dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3, lettera 3) del presente Regolamento. Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC Coop, D.P.C.M. 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni Procedura per l'accreditamento del soggetto trasmittente Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali utilizzati. Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'agenzia per l'italia digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 («Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza. Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche. I l soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SdI di un protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche Procedura di invio della fattura al sistema di interscambio La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti : - il fornitore; - il SdI; - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore). I passaggi rappresentat ivi si possono schematizzare nei punti seguenti: l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

29 FulShow Pagina 25 di il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al paragrafo 2; - il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predi sposta; - il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo Procedura di inoltro della fattura da parte del sistema di interscambio La procedura di inoltro della fattura elettronica dal Sdl al destinatario vede, quali attori coinvolti: - il SdI; - il soggetto destinatario; - il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario). Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità di cui al paragrafo 3. Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il Sdl procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la «messa a disposizione» del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il Sdl attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche. La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti: - il Sdl 1 ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5; - in caso di controlli con esito negativo, il Sdl invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente; - nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario; - nel caso di buon esito della trasmissione, il Sdl invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica; 27/02/2015

30 FulShow Pagina 26 di 42 - nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il Sdl invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio; il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche. Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale: l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

31 FulShow Pagina 27 di 42 SOGGETTO TRASMITIENTE SINTESI DEL FLUSSO PROCEDURALE SISTEMA DI INTERSCAMBIO SOGGETTO RICEVENTE SI No SI 5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO Il Sdl, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario. Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come: l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

32 Fui Show Pagina 28 di 42 - un'operazione necessaria a minimizzare elaborativa; rischi di errore in fase - uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento. Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura. Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare: - nomenclatura ed unicità del documento trasmesso; - integrità del documento; - autenticità e validità del certificato di firma; - conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, lettera 1) del presente regolamento; - validità del contenuto della fattura rispetto alle informazioni definite nell'allegato A di cui all'art. 2, lettera 1) del presente regolamento. I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche. 1. PREMESSA Allegato «C» Linee guida Il presente documento riporta le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche come previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244(Legge Finanziaria 2008). Le linee guida hanno lo scopo di fornire elementi di natura metodologica e organizzativa per consentire ai soggetti interessati di adeguare le proprie procedure amministrative e i propri sistemi informatici alla norma, e costituiscono un supporto all'innovazione dei processi di acquisto e contabilizzazione nella Pubblica Amministrazione. Le indicazioni fornite sono di carattere generale e sarà cura di ciascuna amministrazione adeguarle operativamente alla propria realtà organizzativa. Per favorire l'attuazione delle presenti linee guida, sono fornite apposite specifiche operative, disponibili sul sito Tali specifiche 27/02/201 5

33 FulShow Pagina 29 di 42 vengono predisposte ed aggiornate dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'agenzia per l'italia digitale. 2. IL DISEGNO COMPLESSIVO 2.1. Contesto La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Legge Finanziaria 2008) si colloca nell'ambito delle linee di azione dell'unione europea («i2010») che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti. Recependo tale direttiva già altri Paesi europei hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica utilizzando anche la leva normativa della Pubblica Amministrazione per favorirne l'adozione nei rapporti tra imprese. La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214): - obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) anche se emesse sottoforma di nota, conto, parcella e simili; - obbliga le pubbliche amministrazioni a non accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica; - istituisce il «Sistema di Interscambio» delle fatture elettroniche, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze che allo scopo si può avvalere di proprie strutture societarie; - identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali deve essere emessa la fattura, ciò non esclude la possibilità di una successiva estensione ad ulteriori fattispecie; - supera, di fatto, il tema del consenso del destinatario a ricevere fatture tramite trasmissione elettronica trasformandolo in un obbligo da pa rte dell'amministrazione ricevente. Il 1 Decreto Attuativo emesso dal Ministero dell'economia e delle Finanze il 7 marzo 2008, all'art. 1 decreta: «L'Agenzia delle entrate è individuata quale gestore del Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine l'agenzia delle entrate si avvale della SOGEI - Società Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio» Il sistema di interscambio Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di «snodo» tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica. Poiché il contesto in cui si inserisce il Sistema è costituito da più fornitori che si interfacciano con più Pubbliche 27/02/2015

34 Fui Show Pagina 30 di 42 Amministrazioni, il Sistema di Interscambio è uno strumento che consente la riduzione delle complessità. Nel contesto di riferimento del Sistema di Interscambio e nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, si possono individuare quattro attori che interagiscono tra loro, con caratteristiche differenti in funzione del ruolo svolto nel processo: - Operatori economici; - Intermediari; - Sistema di interscambio; - Pubblica Amministrazione. Gli Operatori Economici, in qualità di fornitori di beni e servizi emettono le fatture o documenti passivi rivolte alla PA. La PA stessa può essere fornitrice di beni e servizi. Gli operatori economici possono avvalersi di Intermediari per la gestione della fatturazione elettronica e possono essere loro stessi degli intermediari ed offrire i propri servizi sia agli altri operatori economici sia alla Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione è il destinatario delle fatture che transitano dal Sistema di Interscambio. Il Sistema di Interscambio presidia il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni Pubbliche destinatarie. In particolare il Sistema di Interscambio: - fornisce i servizi di accreditamento al sistema; - riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; - valida e gestisce i flussi delle fatture; - effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura); - ind irizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; - notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta; - invia alla RGS i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica; - fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI. Il formato «accettato» in ingresso consente al Sistema di Interscambio di trattare le informazioni ai fini dei controlli previsti, dell'inoltro delle fatture ai destinatari e dell'estrapolazione delle informazioni ut ili al monitoraggio della finanza pubblica. 27/02/2015

35 FulShow Pagina 31 di 42 La trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli Operatori Economici e Sistema di Interscambio, anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati come previsto dalla Legge Finanziaria L'intermediazione è prevista sia nei confronti degli Operatori Economici (Intermediari degli Operatori Economici) sia nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche (Intermediari delle PP.AA.). Gli Intermediari degli Operatori Economici offrono i serv1z1 per la predisposizione e/o la trasmissione delle fatture in formato elettronico. In particolare: - emettono, se richiesto, le fatture elettroniche per conto degli Operatori Economici; - trasmettono le fatture al Sistema di Interscambio; - adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione. Gli Intermediari delle PP.AA.: - ricevono le fatture dal Sistema di Interscambio per conto delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie; - adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione. Di seguito la rappresentazione delle relazioni tra i diversi attori coinvolti nel trattamento della fattura elettronica. ' ~.. ~ F"'"_...,,, u o: o_ zo t:w rxo "' SISTEMA dì INTERSCAMBIO \ -. ~,, "".L,..,_J ) Figura 1 -Relazforn con 1 Sistema d1 Interscambio Figura 1 - Relazioni con il Sistema di Interscambio 27/02/2015

36 Fui Show Pagina 32 di 42 La Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un Intermediario, riceve le fatture dal Sistema di Interscambio e le tratta per l'archiviazione e la conservazione potendo altresì gestirle in modo automatico nei sistemi gestionali se il livello di informatizzazione lo consente. -=:J J_ Figura 2 - Relazioni con i sistemi della PA 3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 3.1. Aspetti generali La fattura è il documento amministrativo per eccellenza, il più importante documento aziendale in grado di rappresentare nel tempo un'operazione commerciale, e da cui scaturiscono risvolti fiscali (detrazione dell'iva e deducibilità del costo), civili (ingiunzioni di pagamento ed efficacia probatoria), penali (reati tributari e reati disciplinati dal diritto fallimentare) e finanziari (la gestione del credito e la riconciliazione delle fatture ai pagamenti e agli incassi). La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche: - è un documento statico non modificabile; - la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata; - deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico; - deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'agenzia per l'italia digitale ed approvate dalla Commissione SPC. 27/02/2015

37 FulShow Pagina 33 di 42 Per consentire al Sistema di Interscambio di leggere ed elaborare in modalità automatica e priva di ambiguità i dati contenuti nel documento fattura è necessario che i dati vengano riportati nel formato fattura previsto da decreto. Il contenuto informativo della fattura in primo luogo fa riferimento al l'art. 21 del D.P.R. 633, così come modificato dal decreto n. 52 del 20 febbraio 2004, che riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini tributari. A queste informazioni se ne aggiungono altre che si configurano come necessarie ai fini di una integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali delle PP.AA. e/o con i sistemi di pagamento, o che semplicemente sono importanti in base alle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e alle necessità informative intercorrenti t ra singolo operatore e singola amministrazione Aspetti procedurali Per poter fornire uno standard procedurale di operatività ed ind ividuare le fasi interessate, viene evidenziata la fase della fatturazione nell'ambito dell'intero ciclo passivo: FORNITORE ape~.-. men:.~~~ L ~I > =- ~e_,. } --~ ~ > C o~1trton 94 ll' IO ContrdalOrelne Rlc:UIOM ~rei d lf'iwio~i rtce&ict' R;u~ d.. -ChlYIUION h&.ra Cò"100llZJ Or.,. P90-*i..t.,-d\Ov~IOne I CLIENTE (Pubblica AmminismmotM) Figura 3.. Ciclo Passivo Figura 3 - Ciclo Passivo La fatturazione elettronica permette la dematerializzazione del processo di fatturazione nell'ambito del ciclo passivo. I fornitori della PA possono procedere alla trasmissione delle fatture in modalità elettronica, direttamente, o tramite gli Intermediari, ai sistemi delle Amministrazioni Pubbliche ed averne, successivamente, visibilità dello stato di trattamento all'interno degli uffici che le ricevono, contabilizzano, e procedono al loro pagamento. 27/02/2015

38 FulShow Pagina 34 di 42 Inoltre il poter disporre in maniera automatica sui sistemi delle pubbliche amministrazioni dei dati contabili delle fatture consente la più puntuale e tempestiva registrazione dei costi relativi e facilita il processo interno di monitoraggio dei costi e di verifica delle disponibilità finanziarie. La disponibilità completa delle informazioni, anche non obbligatorie ove contenute nelle fatture a seguito di accordi con il fornitore, consente inoltre di gestire in modalità automatica l'intero processo della supply-chain, dal contratto al pagamento. In particolare i dati di pagamento permettono la tempestiva attivazione dei canali di estinzione dell'obbligazione debitoria. La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all'accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall'art codice civile). La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema di Interscambio a fissare un termine - pari a quello previsto nel D.Lgs. n. 52/ 2004 che modifica l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1 972, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all'ufficio quanto al fornitore. 4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE Nelle strutture complesse, ossia articolate su più livelli e su un numero elevato di uffici, la complessità dei flussi procedurali che sottendono l'acquisizione di beni e servizi e la registrazione delle fatture è più elevata. Le modalità di gestione della fatturazione elettronica saranno diverse pe r le PA con una gestione accentrata rispetto a quelle con una gestione periferica, garantendo, in ogni caso, opportune forme di coordinamento. Predisposizione di una struttura organizzativa di progetto L'implementazione della fattura elettronica va inquadrata come un progetto per il quale è necessario prevedere un'organizzazione interna con una chiara assegnazione dei ruoli, un'opportuna divisione dei compiti e una struttura di governo che garantisca la massima efficienza ed il ragg iungimento degli obiettivi. Sebbene tale impostazione sia applicabile a tutte le PA, la complessità dei modelli decentrati rende ancor più indispensabile il ricorso a tale struttura. Nell'ambito della struttura organizzativa di progetto è opportuno prevedere vari responsabili che avranno il compito di individuare gli interventi organizzativi, gli interventi informatici, di definire e concordare tempi e modalità per il passaggio alla gestione elettronica delle fatture, di rappresentare l'interfaccia con il gestore del Sistema di Interscambio. 27/02/2015

39 FulShow Pagina 35 di 42 E' da evidenziare che una PA che attua diffusamente il decentramento nell'ambito dei processi di acquisizione di beni e servizi, presenterà una molteplicità di problematiche che, presumibilmente, richiederà l'istituzione di figure di riferimento a presidio delle singole unità coinvolte nei processi attivi di acquisizione di beni e servizi. Al contrario, per l'amministrazione che si caratterizza per un sostanziale accentramento delle procedure amministrative ed in particolare dei processi di approvvigionamento, il progetto di implementazione potrà essere presidiato in maniera efficace con i soli ruoli previsti al livello centrale. Adeguamento delle procedure organizzative Gli interventi sulle procedure organizzative costituiscono uno degli aspetti che, potenzialmente, sono maggiormente interessati dal processo d'implementazione della fattura elettronica. In quest'ottica le amministrazioni, a prescindere dalla struttura organizzativa, dovrebbero comunque: - costituire un gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; - definire o modificare le procedure per le modalità di ricezione delle fatture; - verificare il processo di memorizzazione, archiviazione, e conservazione adottato, realizzato in coerenza a quanto disposto dal CAD (D. L. n. 82 del 2005 e dal testo Unico legge D.P.R. n. 445 del 2000 ). In quest'ambito, dovranno essere effettuate le seguenti attività: verifica dei soggetti coinvolti nel processo; sensibilizzazione degli attori coinvolti sulle prescrizioni previste dalla normativa, in particolare sui termini di conservazione elettronica delle fatture, dei libri contabili e delle scritture; verifica degli strumenti utilizzati; verifica del formato di conservazione (formato di testo o di immagine); verifica della procedura e modalità di apposizione della firma digitale; verifica della marca temporale dei documenti informatici ricevuti; individuare il responsabile della conservazione; - predisporre un manuale della conservazione che definisca il funzionamento del sistema, le regole di sicurezza, la gestione di tutte le anomalie. Il manuale deve nel tempo dare evidenza di tutte le situazioni che incidono sulla corretta tenuta e conservazione di documenti e registri; - evidenziare i cambiamenti prodotti dall'utilizzo della fattura elettronica per far emergere la necessità di adeguare compiti e carichi di lavoro tra le risorse coinvolte nel processo di fatturazione (si pensi, ad esempio, ai possibili cambiamenti che riguardano la risorsa che si occupa fisicamente di ricevere, protocollare e smistare le fatture cartacee); l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

40 FulShow Pagina 36 di 42 - coinvolgere nelle diverse fasi coloro che poi saranno interessati dal cambiamento; - pianificare percorsi formativi per le risorse coinvolte nel processo di fatturazione; - verificare il processo di esibizione in caso di accessi, ispezioni e verifiche da parte delle autorità preposte, ed in particolare: verificare che sia correttamente assicurato l'accesso automatizzato all'archivio informatico; verificare che i documenti conservati ed i certificati qualificati siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. 5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE Le modalità di gestione della fatturazione elettronica saranno diverse in funzione del livello di informatizzazione delle PA. Premesso che la fatturazione è intesa come quel processo che parte dalla composizione della fattura, in generale da pa rte del fornitore di beni/servizi, e termina generalmente con l'archiviazione della fattura da parte del fornitore e del cliente, secondo quanto prescritto per legge, il livello di informatizzazione condizionerà il modello di riferimento per la gestione della fatturazione elettronica. Si parte dal modello più ristretto che considera il processo di fatturazione in maniera autonoma e svincolata dagli altri processi, per arrivare al modello più ampio che considera la fatturazione come una fase di un ciclo più esteso che va dall'ordine al pagamento. Nel modello più ampio la fatturazi one elettronica diventa il perno sul quale basare tutti i processi di integrazione e di dematerializzazione di tutti i documenti utilizzati nell'ambito del ciclo passivo. Le Amministrazioni dovranno occuparsi di: - predisporre un canale di comunicazione verso il SdI; - protocollare in ingresso le fatture; - trasmettere i riscontri di acquisizione; - predisporre il percorso di conservazione dei documenti di fatturazione acquisiti elettronicamente. Per incrementare i benefici legati alla fatturazione elettronica, le PA potranno: - acquisire direttamente il documento fattura nei sistemi gestionali ove già presenti; - adottare un sistema documentale per la gestione elettronica del documento in tutte le attività gestionali. 27/02/2015

41 FulShow Pagina 37 di 42 I risparmi ed i vantaggi più rilevanti derivano dalla dematerializzazione dell'intero «ciclo dell'ordine» ma tale operazione può essere effettuata per passi. L'approccio più favorevole è iniziare dalla fase della fatturazione, sia perché è il documento che più di altri viene prodotto ed utilizzato (riconciliazione con i documenti di trasporto e con gli ordini, verifica e riconciliazione contabile con i pagamenti e gli incassi, eccetera) sia perché è il documento che nei processi aziendali collega il ciclo amministrativocontabile al ciclo finanziario (incassi, pagamenti e tesoreria). Predisposizione di un canale di comunicazione verso il SdI Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture dovranno predisporre un canale di comunicazione verso il SdI utilizzando una delle modalità di inoltro previste dal documento «Regole Tecniche». Adeguamento dei processi informatici La fattura viene acquisita in un formato strutturato, ossia un formato che permette l'elaborazione dei dati in essa contenuti in modalità totalmente automatica. Sulla base delle precedenti considerazioni, in un'amministrazione in cui il grado di informatizzazione è basso e dove i processi amministrativi-contabili non sono supportati da sistemi informatici integrati, il processo di implementazione della fattura elettronica coinvolge, almeno in una prima fase, solamente la fase di fatturazione in senso stretto. Poiché in casi del genere la fattura non viene processata automaticamente all'interno del sistema amministrativo, l'attenzione dovrà essere spostata esclusivamente sul processo di conservazione e sulle procedure amministrative che dovranno essere predisposte per regolamentare il predetto processo. Tali indicazioni sono applicabili anche alle PA con un livello di informatizzazione medio/ elevato. In questi casi, tuttavia, la fattura potrà essere elaborata automaticamente dai sistemi informativi della PA. Le Amministrazioni che dispongono di un sistema gestionale, ad esempio, sono le più indicate per un 'integrazione estesa dei processi di fatturazione elettronica, in quanto: - il sistema informatico gestionale consente una naturale acquisizione dei documenti in formato strutturato; - gli attori coinvolti nei processi amministrativi (addetti agli acquisti, addetti alla fatturazione, etc.... ) sono abituati a considerare attendibili i dati originati da una fonte informatica; in molti casi è già in atto un processo volto alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Un elevato livello di informatizzazione, pertanto, può ind icare una naturale predisposizione e familiarità con documenti che prescindono dal supporto cartaceo. 6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE 1.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 27/02/2015

42 FulShow Pagina 38 di 42 La PA nell'adozione della fatturazione elettronica deve necessariamente coinvolgere i fornitori che rappresentano i principali attori del processo. Per garantire un buon funzionamento del processo di fatturazione le singole amministrazioni dovranno modulare le modalità di interazione con i fornitori. A tal fine è necessario che le amministrazioni si attivino per effettuare il censimento dei fornitori con cui intrattengono rapporti e fornire degli indirizzi utili per garantire comportamenti omogenei nella trasmissione del flusso di fatturazione. E' fondamentale che le Amministrazioni garantiscano l'identificazione univoca del destinatario delle fatture secondo le regole previste all'allegato D al decreto di cui le Linee Guida sono parte integrante. L'informazione sarà presente altresì nella fattura stessa e quindi è compito dell'amministrazione formalizzare un accordo con il fornitore per assicurarsi il corretto riconoscimento del destinatario delle fatture nelle modalità previste. Il tempestivo e coerente aggiornamento dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni, nei tempi indicati dal decreto e, a regime, rispetto a quanto contrattualizzato con il fornitore sono presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura agli uffici di pertinenza. Trasmissione delle fatture da parte dei fornitori La fattura elettronica prevede dei campi obbligatori e dei campi facoltativi che possono contenere informazioni utili all'amministrazione. Il Sistema di interscambio riceve e trasmette anche allegati alla fattura il cui contenuto, sia esso copia o duplicato elettronico di documento analogico ovvero di documento nativamente elettronico, è oggetto di specifico accordo tra l'amministrazione cliente e il proprio fornitore. Indicazioni sugli Intermediari Sia gli Operatori Economici sia le amministrazioni interessate possono usufruire dei servizi messi a disposizione da operatori intermedi. Gli intermediari sono soggetti terzi che, su delega dell'amministrazione o del Fornitore, che ne mantengono la responsabilità ai fini fiscali, possono trasmettere o ricevere fatture dal Sistema di Interscambio. 7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE Aspetti generali La conservazione è una procedura informatica, regolamentata dalla legge (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo Codice dell'amministrazione Digitale, D.M. 23 gennaio Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, e Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 e successive modificazioni - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti), in grado

43 FulShow Pagina 39 di 42 di garantire nel tempo la validità legale a tutti i documenti informatici firmati digitalmente. Ciò significa che ogni tipologia di documento informatico conservato nel rispetto delle regole previste dal Codice dell'amministrazione digitale, ha effetto probatorio ad ogni effetto di legge consentendo alla PA ed alle aziende di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione. 1.PREMESSA Allegato «D» Codici ufficio Il presente documento descrive, ai fini della ricezione da parte delle amministrazioni interessate delle fatture elettroniche come previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione di cui all' articolo 1, comma 213, lettera a) della citata legge finanziaria. Per favorire l'attuazione delle presenti regole, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono fornite apposite specifiche operative disponibili sul sito ed anche accessibili dal sito del Sistema di Interscambio Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'agenzia per l'italia digitale sentita l'agenzia delle Entrate e la Ragioneria Generale dello Stato. 2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA Per consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente le fatture a tutti i soggetti, di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, i destinatari della fattura elettronica devono essere identificati univocamente. 3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE La codifica, ai fini dell'identificazione dei soggetti, e loro uffici, di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, destinatari della fattura, è costituita dal codice univoco assegnato allo specifico ufficio dell'amministrazione, Ente o Società di appartenenza dall'ipa. Tale codifica deve essere utilizzata in fase di predisposizione della fattura elettronica. Gli uffici, di cui sopra, devono essere censiti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57-bis (commi 1-3) del CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modifiche) e dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. del 31 ottobre 2000 pubblicato su GU n. 272 del 21 novembre 2000, nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito con D.P.C.M. del 31 ottobre 27/02/201 5

44 FulShow Pagina 40 di , art. 11, contenente le informazioni relative alle strutture organizzative ed alle aree organizzative omogenee dei soggetti accreditati. Pertanto l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche. 4. PROCESSO DI CARICAMENTO/ AGGIORNAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA Il processo di caricamento dei dati sull'ipa e di gestione degli eventi di inserimento/modifica, deve essere svolto secondo modalità e tempi compatibili con le esigenze della fatturazione elettronica. Il processo di inserimento/modifica dei dati dei soggetti interessati sull 'IPA è a carico di quest'ultimi sulla base e secondo le procedure e le modalità operative previste in ambito IPA. In particolare in applicazione del disposto all'art. 3 del presente regolamento, i soggetti, di cui all'art. 1, comma 1 sono tenuti a ottenere dall'ipa i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al Sistema di Interscambio. Qualora il soggetto di cui sopra non provveda tempestivamente all'inserimento/aggiornamento degli uffici destinatari di fatture sarà responsabile del mancato recapito delle fatture e, come disciplinato dal comma 3 dell'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 18 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. 5. INDICAZIONI OPERATIVE Per favorire l'attuazione delle presenti regole, sono fornite apposite specifiche operative, disponibili sul sito Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'agenzia per l'italia digitale, sentite la Ragioneria Generale dello Stato e l'agenzia delle Entrate. La documentazione tecnica descrive l'inserimento, l'aggiornamento e la informazioni. in dettaglio le modalità per pubblicazione delle suddette Allegato «E» Servizi di supporto di natura informatica 27/02/2015

45 Fui Show Pagina 41 di 42 I servizi di Supporto di natura informatica resi disponibili nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisti, sono indirizzati alle piccole e medie imprese (d'ora innanzi, PMI) abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi, MEPA), che abbiano almeno un catalogo pubblicato on line nel relativo sistema (d'ora innanzi Sistema). I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio del le fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SdI) e consistono nelle seguenti funzionalità: - Adesione al servizio; - Generazione delle fatture in formato Sdl; - Conservazione delle fatture; - Servizi di comunicazione con il Sdl. Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono rese disponibili sul portale del Programma di razionalizzazione degli acquisti ( 1. ADESIONE AL SERVIZIO Le PMI abilitate al MEPA hanno a disposizione una funzione che permette di aderire al serv1z10, tramite il portale del Programma ( La procedura di adesione prevede l'accesso del Fornitore mediante le credenziali (utenza e password) assegnate all'atto dell'abilitazione al MEPA e la creazione, mediante la compilazione on-line, di un documento di adesione al servizio. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore. Possono aderire al Servizio le PMI abilitate al MEPA, che abbiano almeno un catalogo pubblicato on-line. Il venir meno del suddetto requisito, per un periodo superiore ai 30 giorni solari consecutivi, determina la decadenza del Fornitore dalla fruizione del Servizio e la conseguente interruzione dello stesso. Resta fermo che il servizio della conservazione sarà garantito per le operazioni effettuate nel periodo antecedente all'interruzione stessa. 2. GENERAZIONE DELLE FATTURE I Fornitori aderenti al servizio richiedono la generazione di una fattura nel formato previsto da SdI; tale fattura deve riferirsi ad acquisti eseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici e rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sia mediante MEPA sia mediante le altre procedure di acquisto comprese quelle tradizionali. Il sistema mette a disposizione due diverse modalità per l'acquisizione dei dati delle fatture: - inserimento manuale da parte dei fornitori tramite un'interfaccia web; 27/02/2015

46 FulShow Pagina 42 di 42 - serv1z10 di upload di file in uno o più formati definiti, secondo tracciati record prefissati. Il fornitore, utilizzando una delle due modalità a disposizione, comunica al Sistema le informazioni necessarie per la generazione del la fattura nel formato previsto da Sdl. Nel caso di fatture emesse per acquisti effettuati on line dalle PA sulla piattaforma di e-procurement del Programma di Razionalizzazione (Negozi on line delle Convenzioni ex art. 26 e MEPA), il Sistema presenterà i dati già utilizzati per l'emissione degli ordini e il fornitore potrà modificarli o confermarli, integrandoli con le informazioni mancanti. I dati inseriti vengono elaborati e viene generata la fattura nel formato previsto da Sdl. Il Fornitore dovrà firmare digitalmente la fattura e autorizzare l'invio della stessa al Sdl. Il sistema archivia la fattura inviata al SdI e mette a disposizione del Fornitore funzioni di interrogazione che gli permettono di consultare (per 30 GG) sia lo stato di lavorazione della fattura sia il documento fattura. 3. CONSERVAZIONE Il Sistema provvede agli adempimenti relativi alla conservazione delle fatture elaborate, per il periodo di tempo previsto dalle normative vigenti, e mette a disposizione del fornitore gli strumenti per la richiesta di accesso ai documenti conservati. Sulla base degli articoli 5 e 6 del D.M. 23 gennaio 2004 e dei successivi provvedimenti attuativi, il Sistema consente la comunicazione per via telematica dell'impronta dell'archivio informatico delle fatture conservate e l'esibizione per via telematica delle stesse. 4. SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) Il Sistema compone il messaggio secondo le regole stabilite dal SdI, lo invia allo stesso tramite Porta di Dominio (PDD). Il Sistema, inoltre, riceve dallo SdI e rende disponibili ai Fornitori, nell'apposita sezione dell'area di lavoro di ciascun Fornitore, i messaggi (ricevute e notifiche) previsti dalle Regole Tecniche allegate al presente regolamento. Ct:pyr.,iht 2008 'llo l t -- ~ Kl1...ver Italia Sri Ali ngnts rcsc.rve:l l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

47 Agenzia per I 'Italia. Digitale Presidenza del Consiglio dei 1vfiI1istii ~ SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Indicazioni operative previste dall'allegato Dal decreto attuativo di cui al comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, o. 244.

48 &.'.;\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del C'ous1gho dei l\'hrusn1 SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA STATO DEL DOCUMENTO revisione data ottobre 2012 I.O.I 8 novembre giugno marzo giugno 2014 note Versione iniziale Revisione AfH!.iornamento emanazione DM Fatturazione Aggiornamento conseguente alla circolare interpretativa n. l del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Aggiornamento conseguente al Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (GU n.95 del 24/04/2014) convertito con modificazioni dalla Le!!l!e 23 giugno 2014, n. 89 (GU n. 143 del 23/06/2014) Sintesi dei cambiamenti lista del orincloali cambiamenti risoetto la revisione orecedente: Aggiornamento della data di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per le PA indicate all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013" e per le PA locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, ai sensi del Decreto-Le!!l!e 24 aprile 2014, n. 66 al 31 marzo 2015 Redazione del documento Fabio Massimi, Alberto Carletti Verifica del documento Maria Pia Giovannini Versione del 23 giugno 2014 Pag. 2 di 29

49 _{;.'.:.\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE E LETTRONICA Indice dei contenuti STATO DEL DOCUMENTO... 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI RIFERIMENTI NORMATIVl... 6 DESTINATARl... 7 PREMESSA INDICAZIONI GENERALI L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni Cenni sulla struttura dell'ip A Utilizzo dell'ip A ai fini della Fatturazione elettronica... 1 O Codice identificativo dell'ufficio destinatario di Fattura elettronica Data di avvio del servizio di Fatturazione elettronica II codice fiscale del servizio di Fatturazione elettronica L'Ufficio di Fatturazione elettronica "Centrale" INDICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONl Procedure e modalità di interazione con l'ipa Operazioni propedeutiche all'inserimento nell'ip A delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica Accreditamento all'ipa Pubblicazione della struttura organizzativa L'Ufficio destinatario di fattura elettronica Creazione di un Ufficio Aggiornamento di un Ufficio Eliminazione di un Ufficio II servizio di Fatturazione elettronica Versione del 23 giugno Pag. 3 di 29

50 /: ) Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei Ministri SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATIURAZIONE ELETTRONICA Inserimento del servizio di Fatturazione elettronica Aggiornamento del servizio di Fatturazione elettronica Eliminazione del servizio di Fatturazione elettronica Gestione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" Creazione dell'ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale" Aggiornamento dell'ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale" Eliminazione dell'ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale" Obblighi della P A Comunicazione del "codice ufficio" ai fornitori Tempestivo e corretto aggiornamento dell'ip A INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICl Fruibilità delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica pubblicate nell'ip A Sito Web Open data LDAP Contratti di fornitura in corso Nuovi contratti di fornitura Utilizzo dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE OPERATIVE ALLEGATO A - SCHEMA DI LETTERA DI COMUNICAZIONE DEI CODICI UFFICIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Al FORNITORI Versione del 23 giugno 2014 Pag. 4 di 29

51 !:- ~ Agenzia per I 'Italia Digitale ~ Presidenza dcl ConSJglto dei Muusn1 SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEFINIZIONI E ACRONIMI Definizione/ Acronimo Descrizione Agenzia per l'italia Digitale/ AglD CAD IPA LDAP Open Data PEC Sdl Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri, preposta alla realizzazione dell'agenda digitale italiana. Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte. Il testo vigente del CAD è disponibile all'indirizzo httg:// Indice della Pubblica Amministrazione, gestito dell'agenzia per l'italia digitale, consultabile ali' indirizzo httq:// Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) è un protocollo standard per l'interrogazione e la gestione di archivi elettronici. Registrandosi al portale IPA è possibile fruire dei dati tramite interfaccia applicativa che utilizza il protocollo LDAP. Gli Open Data sono tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Collegandosi al portale IPA è possibile effettuare il download di dataset conformi allo standard Open Data. La Posta Elettronica Certificata disciplinata dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68, è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Sistema di Interscambio rappresenta l'infrastruttura istituita dal Ministero dell'economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'amministrazione (art.i, comma 2 11, legge 24 dicembre 2007 n. 244). Unità organizzativa. Si definiscono Unità Organizzative gli uffici in cui è uo organizzata una Amministrazione. In questo documento Un ità organizzativa e Ufficio sono utilizzati come sinonimi. URI Uniform Resource Identifier è una stringa che identifica univocamente una risorsa generica che può essere un indirizzo di un servizio web, un server FTP, ecc. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 5 di 29

52 /; :\ Agenzia per l'italia Digitale ~ Presidenza del Consiglio dei Ministri SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICl CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" - Articolo 1, commi dal 209 al 214. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005'', pubblicato in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014, S.0.; Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dell 'amministrazione digitale" (di seguito anche CAD). Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, recante "Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze''.pubblicato in G.U. n. 103 del 3 maggio 2008; Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n.55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, di seguito indicato anche con DM Fatturazione. Circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato in G.U. n.95 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno Versione del 23 giugno 2014 Pag. 6 di 29

53 ~~ Agenzia per l'italia Digitale ~ Presidenza ciel Consiglio dei Mitù51li SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATIURAZIONE ELETTRONICA DESTINATARI I destinatari del presente documento sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome e i loro intermediari, gli operatori economici fornitori della P.A. e i loro intermediari. Versione del 23 giugno Pag. 7 di 29

54 ~.) Agenzia per l 'ltalia Digitale Y Presidenza del Cons1gho dei Muustn SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PREMESSA Al fine di consentire al Sistema di Interscambio (Sdl) di recapitare le fatture elettroniche alle P.A. destinatarie, tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato "Codice Univoco Ufficio" assegnato dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L' IPA è l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica e, ai sensi dell'articolo 3 del DM n.55 del 3 aprile 2013 provvede ad assegnare il codice identificativo univoco agli uffici identificati dalle pubbliche amministrazioni come deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, rendendo consultabili tali codici univoci. Il presente documento, redatto in attuazione di quanto previsto dal!' allegato D al decreto 3 aprile 2013 n. 55 fornisce le specifiche operative volte a favorire l'applicazione delle regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n Versione del 23 giugno 2014 Pag. 8 di 29

55 .{: :\ Agenzia per l'italia Digitale Y Prcs1de11za dcl Cons1gho dei Mllllstn SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 1. INDICAZIONI GENERALI 1.1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è istituito dall'articolo 11 del DPCM del 3 dicembre 2013 pubblicato in GU n. 59 del 12 marzo 2014, S.O.. L'Agenzia per l'italia Digitale - ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2 del CAD - garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti dell'ipa. L'IPA rende disponibili le informazioni che le singole Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare relativamente alla propria struttura organizzativa. Le suddette informazioni sono fruibili attraverso IPA in modalità pubblica attraverso un' interfaccia web o in formato Open data, oppure attraverso un accesso riservato in modalità LDAP. L'accreditamento all'ipa e il tempestivo aggiornamento dei dati in esso contenuti è obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'art.12 del citato DPCM del 3 dicembre 2013 recante le "Regole tecniche per il protocollo informatico" e dall'art. 57-bis del CAD. L'IPA è l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica ed è l' indice cui il Sistema di Interscambio (Sdl) fa riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici delle pubbliche amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche. 1.2 Cenni sulla struttura dell'ipa Per comodità di lettura è di seguito illustrata in estrema sintesi la struttura dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La documentazione completa circa le funzionalità e le modalità di accesso a tutti i servizi dell'ipa è disponibile all'indirizzo L' IPA è composto da due componenti logiche distinte: l'indice delle Unità organizzative (IUO) contenente le informazioni relative alla struttura organizzativa delle amministrazioni accreditate presso l'indice; l' indice delle Aree Organizzative Omogenee (IAOO), organizzato per amministrazioni e contenente le informazioni sulla composizione delle relative AOO. In particolare l'iuo descrive la struttura organizzativa di ciascuna amministrazione in termini di unità organizzative e della relativa struttura gerarchica. Nella struttura gerarchica implementata dall 'IPA, in conformità alla norma RFC 1777, il livello più alto corrisponde alla PA accreditata. Al fine di caratterizzare in modo completo le entità trattate, sono state definite tre classi di oggetti corrispondenti a: "Amministrazione" "Area Organizzativa Omogenea" "Unità organizzativa" (Ufficio) Versione del 23 giugno Pag. 9 di 29

56 _f::':\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei Minislli SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINA TARJ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA In particolare, le amministrazioni accreditate nell ' IPA sono descritte mediante un oggetto "Amministraz ione" e la relativa struttura organizzativa è descritta mediante uno o più elementi della classe "Unità organizzativa". 1.3 Utilizzo dell'ipa ai fini della Fatturazione elettronica Nell' IPA gli uffici centrali e periferici destinatari della fatturazione elettronica sono definiti da oggetti di tipo "Unità organizzativa" ai quali è associato uno specifico servizio denominato "Fatturazione elettronica". Ai fini della fatturazione elettronica sono di fondamentale importanza sia per le Amministrazioni sia per gli operatori economici e i loro intermediari le seguenti informazioni: a) il codice identificativo dell'ufficio Codice necessario ai fini dell'univoca identificazione degli destinatario di fattura elettronica uffici delle amministrazioni destinatari della fatturazione. (vedi 1.3.1).. b) la data di avvio del serv1z10 di La data a partire dalla quale il servizio di fatturazione fatturazione elettronica (vedi 1.3.2) elettronica è reso operativo dalla PA ai fini dell'invio della fatturazione elettronica... c) il codice fiscale del serv1z10 di fatturazione elettronica (vedi 1.3.3) Il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica associato all'ufficio Codice identificativo dell'ufficio destinatario di Fattura elettronica Per ciascun Uffic io che l'amministrazione definisce sull' IPA, il sistema assegna automaticamente un codice ufficio univoco all' interno dell' intera struttura dell'ipa valorizzando il campo "Codice Univoco Ufficio". Tale codice è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. L ' Amministrazione, per ogni Unità organizzativa (Ufficio) destinataria di fattura elettronica, deve attivare il servizio di "Fatturazione elettronica", indicando le informazioni specificate nel paragrafo 2.4. l "Inserimento del servizio di Fatturazione elettronica". li servizio di fatturazione elettronica può essere associato ad una Unità organizzativa di qualsiasi livello tra quelle definite nella struttura organizzativa dell'amministrazione. Il " Codice Univoco Ufficio" identificativo dell'ufficio destinatario di fatturazione è l' informazione che gli Operatori econom1c1 fornitori della P.A. devono inserire nell'elemento "CodiceDestinatario" presente nel tracciato della Fattura elettronica (cfr. Allegato A al DM Fatturazione) al fine dell'identificazione univoca dell'ufficio deputato al ricevimento della fattura elettronica. Tale informazione deve obbligatoriamente essere resa disponibile dalle Pubbliche amministrazioni agli operatori economici per consentire loro l'invio della fattura elettronica. Versione l.0.4 del 23 giugno Pag. 10 di 29

57 f.'.'.:\ Agenzia per l'italia Digitale Y Pres1deuza del Cons1gho dei Mm1su1 SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTIN'ATARI DELLA FATIURAZIONE ELETTRONICA Data di avvio del servizio di Fatturazione elettronica Per ogni servizio di "Fatturazione elettronica" associato ad un Ufficio, l'amministrazione dovrà indicare la data di avvio del servizio stesso ovvero la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica sarà reso operativo per la ricezione delle fatture dei propri fornitori. A partire da tale data il Codice Univoco Ufficio, cui il servizio di fatturazione elettronica è associato, rappresenta un codice valido per la ricezione della fattura elettronica da parte dell'amministrazione. li valore di tale data è stabilito da sistema secondo le seguenti regole: Per tutti gli Uffici destinatari di fattura elettronica delle Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 2 del DM n. 55 del 3 aprile 2013, ovvero "Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo I, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'istat entro il 31 luglio di ogni anno'', la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica non potrà essere successiva al 6 giugno 2014; Per tutti gli Uffici destinatari di fattura elettronica delle Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013, e delle Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica non potrà essere successiva al 31 marzo Le Amministrazioni che intendono avviare il servizio di fatturazione elettronica anticipatamente rispetto alle previsioni normative sopra richiamate, dovranno indicare sull'ipa la data di avvio anticipato del servizio di fatturazione, fermi restando gli obblighi di comunicazione di tale data ali' Agenzia delle entrate, ente gestore dello Sdl, e ai fornitori in base a quanto disposto all'art. 6 c. 1 del DM n. 55 del 3 aprile Il codice fiscale del servizio di Fatturazione elettronica Per ogni servizio di "Fatturazione elettronica'' associato ad un Ufficio destinatario di fattura, l'ipa riporta uno ed un solo codice fiscale assegnato a quell'ufficio. L'Amministrazione potrà indicare lo stesso codice fiscale per più di un Ufficio destinatario di fattura elettronica. Il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica è un codice fiscale di persona giuridica (1 1 caratteri numerici) la cui esistenza è verificata con l'anagrafica fiscale al momento della sua registrazione sull'ipa. 1.4 L'Ufficio di Fatturazione elettronica "Centrale" Per ciascuna Amministrazione presente nell'ipa, è reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA" cui è associato il relativo servizio di fatturazione elettronica, in ottemperanza alla Circolare interpretativa n.l del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF dì concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il codice ufficio del! 'Ufficio di fatturazione elettronica " Centrale" è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri i cui primi due caratteri sono "UF" (es. UFH45T). Versione del 23 giugno 2014 Pag. l l di 29

58 .(. '.\ Agenzia per l'italia Digitale Y Prcs1deuza del C'o11s1gho de1 l\.fuusm SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Tale ufficio e il servizio di fatturazione ad esso associato sono generati in automatico al momento dell' accreditamento dell'amministrazione nell' IPA. Le informazioni utilizzate dall'ipa per la creazione dell' Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" sono specificate nel paragrafo 2.5 " Gestione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale". L'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" potrà essere utilizzato dagli operatori economici e dai loro intermediari per l'invio della fattura elettronica ali' Amministrazione solo ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti operatori economici non abbiano ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione sull' IPA non siano in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'ufficio destinatario della fattura. Al fine di evitare l'utilizzo improprio del Codice di fatturazione elettronica "Centrale", il Sdl effettuerà sulle fatture elettroniche inviate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrali" i controlli e le verifiche specificate nelle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013. L'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" potrà essere eliminato da parte dell'amministrazione, secondo le istruzioni riportate al paragrafo 2.5.3, solo ed esclusivamente dopo aver completato la registrazione sull'ipa di tutti gli uffici destinatari di fatturazione elettronica e le conseguenti attività di comunicazione dei relativi codici ufficio ai propri fornitori. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 12 di 29

59 r.:) Agenzia per I "Italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei Ministri SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFlCAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 2. INDICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2.1 Procedure e modalità di interazione con l'ipa Nell'ambito della documentazione pubblicata nella sezione "Documentazione" del sito web dell'ipa all' indirizzo sono descritti ruoli, compiti e attività di competenza delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare nel documento "Guida lndicepa Area Pubblica" sono descritte le modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni all'ipa. Nel manuale "Guida lndicepa Area Riservata" sono invece esposte le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento dei dati della PA accreditata nell'ipa relativamente alla definizione delle proprie Aree organizzative Omogenee (AOO), delle proprie Unità Organizzative (UO) e dei Servizi messi a disposizione, compreso il servizio di Fatturazione Elettronica. E' necessario che le pubbliche amministrazioni pongano particolare attenzione al processo di aggiornamento dei dati sull'ipa, che deve essere svolto secondo tempi e modalità tali da garantire il corretto funzionamento del processo di fatturazione elettronica con particolare riferimento ai servizi esposti dal Sistema di Interscambio (SdI): si raccomanda a tale proposito di consultare la documentazione pubblicata sul sito nell'area Amministrazioni pubbliche. 2.2 Operazioni propedeutiche all'inserimento nell'ipa delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica Ai fini dell'inserimento delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica ogni amministrazione, deve preventivamente: (a) accreditarsi all'ipa, o (qualora fosse già accreditato), effettuare la procedura di "validazione" del proprio Codice Fiscale 1 al fine di assicurarne l'allineamento con i dati presenti nell'anagrafe Tributaria; (b) pubblicare nell 'IPA la propria struttura organizzativa Accreditamento all'ipa L'accreditamento all'ipa consiste nella compilazione di un modulo on-line nel quale l'amministrazione dichiara le informazioni di carattere generale relative alla propria organizzazione seguendo la procedura riportata nel citato documento "Guida lndicepa Area Pubblica" Pubblicazione della struttura organizzativa Le Amministrazioni sono tenute alla pubblicazione della propria Struttura organizzativa, con particolare riferimento agli Uffici destinatari di fattura elettronica, attraverso l'apposita interfaccia 1 vedi citato documento "Guida JndicePA Area Riservata", Versione del 23 giugno 2014 Pag. 13 di 29

60 f:':\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza dcl Consiglio dei Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA web dell'ipa. Come già anticipato, per ciascuno degli Uffici pubblicati, il sistema genererà un codice alfanumerico identificativo univoco di 6 caratteri. 2.3 L'Ufficio destinatario di fattura elettronica L' IPA rende disponibile per ogni Amministrazione la struttura organizzativa comprensiva di tutte le unità organizzative così come registrata dall'amministrazione stessa. L'Ufficio destinatario di fattura elettronica è un'unità organizzativa (Ufficio) dell'amministrazione per la quale è attivato lo specifico servizio di "Fatturazione elettronica". Qualora l'ufficio individuato dall'amministrazione sia già presente nell' IPA, sarà sufficiente attivare il servizio di "Fatturazione elettronica"per quell' ufficio, seguendo quanto descritto al successivo paragrafo Nel caso l'ufficio debba essere creato ex novo, l'amministrazione dovrà completare le infonnazioni indicate al paragrafo 2.3.1, seguendo la procedura di creazione di un Ufficio generico riportata nel documento "Guida lndicepa Area Riservata" ed attivare successivamente il servizio di fatturazione elettronica Creazione di un Ufficio L' Amministrazione che deve creare ex novo nell'ipa un Ufficio per la ricezione della fattura elettronica dovrà dare vita preventivamente ad un Ufficio generico, inserendo le informazioni indicate nella Tabella l che segue. N Campo Descrizione Note l) Codice Ufficio E' il codice de Il 'ufficio assegnato dafr' Amministrazione, Il campo è tale codice è unico per l'ente. obbligatorio e deve essere compilato dall'amministrazione. Il campo non è modificabile dopo il primo salvataggio. 2) Codice Univoco Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. E' il Il campo è valorizzato Ufficio Codice che identifica univocamente l'ufficio all'interno dal sistema e non è dell' IPA. Tale codice è assegnato automaticamente modificabile. dall'ipa al momento del salvataggio dell'ufficio. 3) Nome Ufficio E' la denominazione dell'ufficio. li campo è obbligatorio e modificale e deve essere compilato dall'amministrazione. 4) Area organizzativa Riporta l'eventuale Area organizzativa omogenea a cui Il campo è valorizzato l'ufficio appartiene. dal sistema e non è modificabile. S-9) Regione, Provincia, I 5 campi permettono l'inserimento dell'indirizzo fisico I campi sono Comune, Indirizzo, dell' Ufficio. obbligatori e CAP modificabili e devono essere compilati dal! ' Amministrazione. IO- Telefono, Fax I 2 campi permettono di inserire i riferimenti telefonici I campi sono Versione l.0.4 del 23 giugno 2014 Pag. 14 di 29 -

61 ~ :\ Agenzia per I 'Italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei Minhtri SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA N Campo Descrizione Note 11) dell'ufficio. opzionali. 12) [ndirizzo Indirizzo dell'ufficio, può essere un indirizzo PEC, Il campo è CEC-PAC o un indirizzo di semplice. L'indirizzo e- obbligatorio e mail dell 'ufficio sarà validato direttamente dall'interfaccia modificale e deve web dell' IPA attraverso l'invio di un messaggio alla casella essere compilato indicata. dall'amministrazione. 13) Nome responsabile Nome del responsabile dell'ufficio. li campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'amministrazione. 14) Cognome responsabile Cognome del responsabile dell'ufficio. Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'amministrazione. 15) Responsabile del responsabile dell'ufficio. Il campo è opzionale e modificabile deve essere compilato dall'amministrazione. 16) Telefono Responsabile Numero telefonico del responsabile dell'ufficio. Il campo è opzionale e modificabile e deve essere compilato dall'amministrazione. Tabella 1 - Campi dell' interfaccia web per la creazione di una Unità organizzativa (Ufficio) nell'ip A Aggiornamento di un Ufficio L'Amministrazione che intenda aggiornare le infonnazioni relative ad un Ufficio potrà modificare le informazioni così come indicato nella già citata Tabella 1. Gli unici campi non modificabili dall'amministrazione in fase di aggiornamento sono: il campo "Codice Ufficio" e i campi generati automaticamente dall'ipa "Codice Univoco Ufficio" e "Area Organizzativa". Come specificato al paragrafo 2.5 per un Ufficio di Fatturazione Elettronica "Centrale" il campo "Nome Ufficio" non è modificabile Eliminazione di un Ufficio L'eliminazione di un Ufficio è consentita dall'ipa. L'eliminazione di un Ufficio implica l'eliminazione di tutti i servizi ad esso associati ivi compreso il servizio di "Fatturazione elettronica". Per tale motivo al fine di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione, l'amministrazione, prima di effettuare la cancellazione di un Ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è tenuta ad ottemperare agli obblighi di disattivazione del canale trasmissivo presso lo Sdl e di comunicazione ai fornitori, così come indicato al paragrafo 2.6. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 15 di 29

62 ~ -:\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del C'onsielio dei Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINA TARI DELLA FA ITURAZIONE ELETTRONICA 2.4 Il servizio di Fatturazione elettronica L'Amministrazione che intende creare un Ufficio destinatario di fattura-elettronica, dopo aver individuato un Ufficio già esistente nella propria struttura organizzativa o aver creato un ufficio ex novo secondo quanto descritto al paragrafo 2.3.l, dovrà attivare per il suddetto Ufficio il servizio di Fatturazione elettronica Inserimento del servizio di Fatturazione elettronica L'Amministrazione potrà inserire nell'ipa, per ogni Ufficio deputato alla ricezione della fatturazione elettronica, il servizio di "Fatturazione elettronica" inserendo, per mezzo dell'apposita interfaccia web, le informazioni indicate nella successiva Tabella 2. La descrizione dettagliata del processo di associazione ad un Ufficio del servizio di fatturazione elettronica è riportata nel documento "Guida lndicepa Area Riservata". N Campo Descrizione Note 1) Codice Univoco Ufficio Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. E' il Il campo è valorizzato Codice che identifica univocamente l'ufficio all'interno dal sistema e non è dell'ipa. Tale codice è assegnato automaticamente modificabile. dall'ipa al momento del salvataggio dell'ufficio. E' il Codice Univoco Ufficio che dove essere comunicato ai fornitori per l'invio della fattura. 2) Nome servizio Nome del servizio di fatturazione elettronica Il campo è valorizzato li valore predefinito per il servizio di fatturazione dal sistema e non è elettronica è "FATTURAZIONE" modificabile. 3) Canale trasmissivo Indica il canale di trasmissione scelto Il campo è dall'amministrazione per ricevere dallo SdI le fatture obbligatorio e elettroniche. modificabile e deve I 3 valori selezionabili fanno riferimento alle modalità essere compilato previste per la trasmissione delle fatture dallo SdI dall'amministrazione. ali' Amministrazione e sono i seguenti: " PEC'', "SPCOOP", SDIFTP" I dettagli sulle modalità di trasmissione previste sono riportati nel documento "Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM n. 55 del 3 aprile 2013". 4) Data di avvio del servizio Data a partire dalla quale il servizio di fatturazione n campo è di F.E. elettronica è reso operativo per la ricezione della fattura obbligatorio ed è elettronica. Tale data deve essere comunicata ai fornitori valorizzato dal unitamente al Codice Univoco Ufficio. sistema, il valore potrà Il campo è valorizzato dal sistema secondo le regole : essere modificato - 6 giugno 2014 per le PA di cui all'art. 6 c. 2 del DM n. dall'amministrazione 55 del 3 aprile 20 13": Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti in caso di avvio nazionali di previdenza e assistenza sociale indicati anticipato del servizio nell'elenco ISTAT delle PA, comprese le loro unità di fatturazione periferiche"; elettronica marzo 2015 per tutte le PA indicate all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013" e per le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del Versione I.0.4 del 23 giugno 2014 Pag.16di29

63 ~,:\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELEITRONICA N 5) 6) 7) 8) 9) Campo Descrizione Note Le PA che intendono rendere operativo il servizio di fatturazione elettronica anticipatamente rispetto agli obblighi di cui al c.2 e 3. dell'art. 6 del Dm n. 55 del 4 aprile 2013 potranno modificare, anticipandola, tale data fermi restando gli obblighi di cui all'art. 6 c. l del Dm n. 55 del 4 aprile Il campo è vincolato e non potrà assumere valori superiori a quelli di decorrenza degli obblighi di legge. Codice fiscale del Codice fiscale dell'ufficio destinatario di fatturazione Il campo è servizio F.E. elettronica. E' un codice fiscale di persona giuridica ( 11 obbligatorio e caratteri numerici). Il sistema propone quale valore modificabile ed è predefinito il codice fiscale dell'amministrazione (indicato valorizzato dal nel nodo "radice IPA"), il campo è modificabile e può sistema con il valore essere inserito un codice fiscale differente da quello del codice fiscale proposto automaticamente. Prima del salvataggio il sistema dell'amministrazione. procede alla verifica dell'esistenza del codice fiscale inserito interrogando l'anagrafe tributaria. La registrazione di un codice fiscale valido è condizione bloccante per la conclusione della procedura di attivazione del servizio di fatturazione elettronica. Ultima data di Data di validazione del codice fiscale del servizio di Il campo è valorizzato Validazione del C.F. fatturazione elettronica. Il campo è valorizzato dal sistema e non è automaticamente dal sistema alla data di verifica del codice modificabile fiscale con l'anagrafica fiscale. Telefono del responsabile Telefono del responsabile del servizio di fatturazione Il campo è del servizio elettronica obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'amministrazione. Mail del responsabile del del responsabile del servizio di fatturazione Il campo è servizio elettronica. L'indirizzo del responsabile nel caso obbligatorio e della fatturazione elettronica viene utilizzata dallo SdI per modificabile e deve eventuali comunicazioni da inoltrare all'ufficio. essere compilato dall'amministrazione. Intermediario del servizio Specifica se l'ufficio si avvale di un intermediario per il Il campo è servizio di fatturazione elettronica. obbligatorio e Valori ammessi "SI", "NO" modificabile e deve essere compilato dall'amministrazione. IO) PEC del servizio di Indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata dal Il campo è fatturazione servizio di fatturazione elettronica qualora il canale obbligatorio qualora trasmissivo prescelto sia la PEC (vedi il campo n.3 "Canale sia stato scelto il Trasmissivo"). canale trasmissivo E' l'indirizzo di PEC dell'amministrazione al quale lo Sdl PEC. Il campo è invia la fatture elettronica. Se l'ufficio si avvale di un modificabile. intermediario l'indirizzo di PEC sarà quello del soggetto intermediario che, per conto dell'ufficio, gestisce le fatture elettroniche. L'indirizzo di posta elettronica definito per il servizio è un indirizzo di posta certificata che deve essere qualificato uti lizzando il pulsante "verifica" L'inserimento di un indirizzo PEC valido è condizione bloccante per la conclusione della procedura di attivazione del servizio di fatturazione elettronica. La procedura di validazione, Versione del 23 giugno 2014 Pag. 17 di 29

64 f: ~ Agenzia per l'italia Digitale ~ Presidenza del Consiglio dei Minislli SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERlFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELE'ITRONJCA N 11 ) Campo Descrizione Note descritta nel dettaglio nella "Guida IndicePA Area Riservata" prevede nel caso di mancata validazione dell' indirizzo PEC, l'invio di un messaggio di allarme all'indirizzo del responsabile del servizio. Il servizio di fatturazione elettronica non sarà attivo fino al completamento con esito positivo della procedura di validazione dell' indirizzo PEC. URI Indica la stringa che identifica univocamente il servizio Il campo è utilizzato dal! ' Amministrazione per la ricezione della obbligatorio qualora fattura elettronica dallo SdI nel caso in cui il canale sia stato scelto il trasmissivo prescelto sia il canale "SPCOOP" o SDIFTP" canale trasmissivo (vedi il campo n.3 "Canale Trasmissivo"). L'interfaccia SPCOOP o SDIFTP. web dell'ipa verifica che!'uri indicato sia già stato accreditato presso lo Sdl. Le Amministrazioni dovranno pertanto preventivamente procedere ali' accreditamento dell' URI presso il Sistema di Interscambio, operazione per la quale si rimanda alle indicazioni riportate all'indirizzo L'inserimento di un indirizzo URI accreditato è condizione bloccante per la conclusione della procedura di attivazione del servizio di fatturazione elettronica. Tabella 2- Campi dell'interfaccia web per l'inserimento del servizio di "Fatturazione elettronica" Aggiornamento del servizio di Fatturazione elettronica L'Amministrazione che abbia necessità di aggiornare le informazioni relative al serv1z10 di fatturazione elettronica potrà modificare le informazioni richiamate in precedenza nella Tabella 2. Con particolare riferimento all'aggiornamento del canale di trasmissione utilizzato per la ricezione delle fatture elettroniche, tale aggiornamento potrà essere pubblicato nell' IPA, solo a valle del completamento della procedura di validazione del nuovo canale attraverso le procedure messe a disposizione dal Sdl. Pertanto l'amministrazione, ai fini del buon funzionamento del processo, non potrà disattivare il canale già attivo fino al completamento della suddetta procedura Eliminazione del servizio di Fatturazione elettronica L'eliminazione del servizio di fatturazione elettronica associato ad un Ufficio è consentita solo a valle del completamento della procedura di disattivazione del canale eventualmente accreditato presso il Sdi. Tale procedura di disattivazione è pubblicata sul sito Al fine di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione, l'amministrazione, prima di effettuare la cancellazione di un Ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è tenuta ad ottemperare agli obblighi di comunicazione ai fornitori descritti al paragrafo 2.6. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 18 di 29

65 {:. :\ Agenzia per I ' Italia Digitale Y Presideuza dcl Consiglio dci Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 2.5 Gestione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" Come indicato nel paragrafo 1.4 per ciascuna Amministrazione presente sull'ipa, è generato in automatico l'ufficio di fatturazione elettronica centrale e il relativo servizio di fatturazione elettronica Creazione dell'ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale" La procedura di creazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" valorizza le informazioni necessarie per la creazione di un Ufficio come indicato nella successiva Tabella 3. N Campo Valore Note 1) Codice Ufficio "Uff_eFatturaPA" Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile. 2) Codice Univoco Ufficio Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 Il campo è valorizzato dal sistema e caratteri i cui primi due caratteri sono non è modificabile. "UF" (es. UFH45T). 3) Nome Ufficio "Uff_eFatturaPA" Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile. 4) Area organizzativa <<vuoto>> L'Ufficio di fatturazione elettronica ce"centrale" non può essere associato ad alcuna AOO. 5-9) Regione, Provincia, Sono valorizzati con gli stessi dati indicati 1 campi sono valorizzati dal sistema e Comune, Indirizzo, e nel "nodo radice" IPA sono modificabili. CAP dell'amministrazione come dati della sede legale dell'ente. 10- Telefono, Fax <<vuoto>> I campi sono lasciati vuoti dalla 11) procedura automatica di creazione dell' Ufficio FE Centrale. Qualora l'amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, i campi potranno essere compilati in quanto informazione opzionali nella normale procedura di creazione e modifica di una unità organizzativa. Il campo è modificabile. 12) Indirizzo Indirizzo dell' Amministrazione così Il campo è valorizzato dal sistema ed è come indicato e validato nel "nodo radice" modificabile. IPA dell'amministrazione. 13) Nome responsabile E' valorizzato con il nome del Il campo è valorizzato dal sistema ed è Responsabile dell' ente indicato nel "nodo modificabile. radice" dell 'Amministrazione. 14) Cognome responsabile E' valorizzato con il cognome del Il campo è valorizzato dal sistema ed è Responsabile dell'ente indicato nel "nodo modificabile. radice" dell'amministrazione. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 19 di 29

66 f:-=.\ Agenzia per l 'ltalia Digitale ~ Presidenza del Cons1gho dei Mllllsln SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA N Campo Valore Note 15) 16) Responsabile Telefono Responsabile <<vuoto>> <<vuoto>> I campi sono lasciati vuoti dalla procedura automatica di creazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale". Qualora l'amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, i campi potranno essere compilati in quanto informazione opzionali nella normale procedura di creazione e modifica di una unità organizzativa. I campi sono modificabili. Tabella 3 - Informazioni relative all'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" così come valorizzate dalla procedura automatizzata di creazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" La procedura automatizzata di creazione dell' Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" valorizza le informazioni necessarie per la creazione del servizio di fatturazione elettronica ad esso associato utilizzando le informazioni pubblicate dall'amministrazione sul nodo radice, come indicato nella successiva Tabella 4. N Campo Valore Note 1) Codice Univoco Ufficio Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 Il campo è valorizzato dal sistema e caratteri i cui primi due caratteri sono non è modificabile. "UF" (es. UFH45T). 2) Nome servizio "FA TIURAZIONE" Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile. 3) Canale trasmissivo "PEC" Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile. 4) Data di avvio del servizio Data a partire dalla quale Il campo è obbligatorio ed è di F.E. l'amministrazione cui l'ufficio appartiene valorizzato dal sistema, il valore è è obbligata alla ricezione della fatturazione modificabile e potrà essere modificato elettronica secondo quanto stabilito ai dall'amministrazione in caso di avvio commi 2 e 3 del DM n. 55 del 3 aprile anticipato del servizio di fatturazione Tali date sono esplicitate al elettronica. paragrafo ) Codice fiscale del Codice fiscale del!' Amministrazione così Il campo è obbligatorio, è valorizzato servizio F.E. come indicato e validato nel "nodo radice" dal sistema ed è modificabile. IPA dell'amministrazione. 6) Ultima data di Data di validazione del codice fiscale del Il campo è valorizzato dal sistema e Validazione del C.F. "nodo radice " IP A del!' Amministrazione. non è modificabile. 7) Telefono del responsabile <<vuoto>> Il campo è lasciato vuoto dalla del servizio procedura automatica di creazione dell'ufficio FE Centrale. Qualora l'amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, il campo dovrà essere compilato in quanto informazione obbligatoria nella normale procedura di modifica del servizio di fatturazione. Il campo è modificabile Versione del 23 giugno 2014 Pag. 20 di 29

67 ~ :\ Agenzia per l'italia Digitale ~ Presidcuza dcl Consiglio dei Mù1isni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINA TARI DELLA FA TIURAZIONE ELETIRONICA N Campo Valore Note 8) 9) 10) Mail del responsabile del <<vuoto>> Il campo è lasciato vuoto dalla servizio procedura automatica di creazione dell' Ufficio FE Centrale. Qualora l' Amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, il campo dovrà essere compilato in quanto informazione obbligatoria nella normale procedura di creazione e modifica del servizio di fatturazione. Il campo è modificabile Intermediario del servizio "NO" Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile. PEC del servizio di Indirizzo PEC dell'amministrazione così Il campo è valorizzato dal sistema ed è fatturazione come indicato e validato nel "nodo radice" modificabile. IP A dell'amministrazione. 11) URJ <<vuoto>> Il campo è modificabile ed è obbligatorio qualora lamministrazione in una successiva modifica dei dati del servizio "centrale" di fatturazione elettronica scelga come canale trasmissivo SPCOOP o SDIFTP. Tabella 5 - Informazioni necessarie per la creazione del servizio di fatturazione elettronica cosl come valorizzate dalla procedura automatizzata di creazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" Aggiornamento dell'ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale" L'Amministrazione potrà modificare l'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" e il relativo servizio di fatturazione elettronica, modificando e completando le informazioni richieste nelle nonnali procedure di creazione e aggiornamento di un Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica secondo quanto descritto nelle Tabelle 1 e 3. Unica eccezione rispetto alla procedura di aggiornamento di un Ufficio generico: il nome dell' ufficio "Uff efatturapa" è un dato non modificabile dall'amministrazione Eliminazione dell'ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale" L'eliminazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" e del relativo servizio di fatturazione elettronica è consentita solo nel caso in cui l'amministrazione abbia completato il caricamento di tutti gli uffici destinatari di Fatturazione Elettronica e dei relativi Servizi di fatturazione associati, nonché di aver comunicato ai propri fornitori i codici ufficio e l'associazione ai contratti in essere. L'amministrazione potrà procedere alla eliminazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "centrale" trascorsi 12 mesi dalla decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica di cui all' articolo 6 commi 2 e 3 del DM n. 55/2013. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 21 di 29

68 f= :\ Agenzia per l 'ltalia Digitale ~ Presidenza del C'ousiglio dei Miu.isni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA L'eliminazione dell'ufficio di fatturazione elettronica "centrale" sarà resa operativa previo invio ali' Agenzia dell'italia digitale di una richiesta di cancellazione secondo la procedura dettagliatamente descritta nel documento "Guida JndicePA Area Riservata". 2.6 Obblighi della PA Comunicazione del "codice ufficio" ai fornitori Così come prescritto negli allegati C e D del DM n. 55 del 3 aprile 2013, le Amministrazioni garantiscono il buon funzionamento del processo di fatturazione, mettendo i propri fornitori nelle condizioni di inserire nelle fatture emesse il corretto Codice Univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica. A tale scopo le Amministrazioni comunicano ai fornitori il Codice Univoco dell' Ufficio destinatario di fattura elettronica e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione elettronica è operativo per la ricezione della fattura. In particolare per ciascun fornitore le Amministrazioni indicano l'elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto il Codice Univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica rilasciato dall'ipa e la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è operativo, con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto a tale data. A titolo di esempio è riportato, in allegato A, uno schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici di fatturazione elettronica ai fornitori. Per i futuri contratti di fornitura, le Amministrazioni indicano il Codice Univoco dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica quale dato obbligatorio, da inserire nel contratto, ai fini della stipula dello stesso. Nell' ambio degli adempimenti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", le Amministrazioni pubblicano altresì sui propri siti internet, insieme alle informazioni relative ai propri contratti di fornitura in essere anche i Codici identificativi degli Uffici destinatari di fatturazione elettronica ad essi associati. Nel caso di eliminazione dall'ipa di un Ufficio destinatario di fatturazione elettronica o di un servizio di fatturazione elettronica, l'amministrazione comunica tempestivamente ai fornitori tale eliminazione con almeno 60 giorni solari di preavviso indicando il Codice dell'ufficio di fatturazione elettronica che sostituisce l' Ufficio eliminato e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione elettronica sarà operativo per la ricezione della fattura Tempestivo e corretto aggiornamento dell'ipa L'aggiornamento dei dati identificativi degli uffici destinatari delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni "in tempo utile per garantirne l' utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche", rispettando i termini di comunicazione di tali dati ai propri fornitori già indicati al precedente paragrafo e i tempi definiti nei commi da 1 a 4 dell' articolo 6 del Decreto Ministeriale sulla Fatturazione elettronica che garantiscono la trasmissione della fattura in via esclusivamente elettronica. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 22 di 29

69 f-t :\ Agenzia per l'italia Digitale ~ Presidenza del Consiglio dei Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 3. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI 3.1 Fruibilità delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica pubblicate nell'ipa L'IPA rende disponibili agli operatori economici e ai loro intermediari i Codici univoci per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica delle Pubbliche Amministrazioni. Una trattazione esaustiva delle modalità di fruizione delle informazioni rese disponibili dall' IPA è contenuta nel documento "Guida lndicepa Area Pubblica" pubblicato all'indirizzo Di seguito sono riportate indicazioni operative per il reperimento delle informazioni sull'ipa con particolare riferimento alla Fatturazione elettronica. I dati presenti nell'ipa possono essere consultati in modalità pubblica o in modalità riservata. In modalità pubblica le informazioni sono accessibili tramite: l'interfaccia web del sito i dataset conformi allo standard Open Data pubblicati sul sito In modalità riservata è possibile accedere ai dati tramite un'interfaccia che utilizza il protocollo LDAP Sito Web L'IPA è disponibile all'indirizzo Gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica di una Amministrazione possono essere individuati sull'ipa cercando l'amministrazione di interesse mediante una delle modalità di ricerca messe a disposizione dal sito IndicePA. Una volta individuata l' Amministrazione cliccando sul simbolo" " si accede all'elenco degli Uffici destinatari di fatturazione elettronica dell'ente (vedi Fig. 1). Tipo Descrizione Informazioni disponibili Q Agenzia per L'Italia Digitale ~ iffij ~ ~ ~ ~ ~...: ù Figura 1 - Il simbolo dell' euro di colore arancio indica la presenza di Uffici destinatari di fatturazione elettronica per l'amministrazione Il simbolo dell'euro nell'ambito sito web di IPA indica il servizio di fatturazione elettronica. li simbolo di colore arancio indica la presenza di Uffici destinatari di fatturazione elettronica, il simbolo di colore grigio indica l'assenza di servizi di fatturazione elettronica. Versione l.0.4 del 23 giugno 2014 Pag. 23 di 29

70 ~:\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza dcl C'ousig:lio dei Miuislli SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, OESTINATARIDELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica di una Amministrazione possono essere individuati sull'ipa mediante l' utilizzo delle seguenti funzionalità di ricerca avanzata disponibili all'indirizzo : ricerca per Codice univoco Ufficio; ricerca per Codice fiscale. I campi contenenti i dati utili al processo di fatturazione elettronica fruibili da interfaccia web sono riportati in Tabella 5 colonna A. A B e N Campo Attributo Attributo Descrizione Interfaccia Web Open data LDAP I) Denominazione des_amm description Denominazione dell'amministrazione così come da essa Ente stessa certificata. 2) Codice cod uni ou codiceuo Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. E' il - Univoco ufficio Codice univoco che identifica l' Ufficio destinatario di fatturazione elettronica ed è l' infonnazione che gli Operatori economici fornitori della P.A. devono inserire obbligatoriamente nell'elemento "CodiceDestinatario" presente nel tracciato della Fattura elettronica (cfr. Allegato A al DM n. 55 del 3 aprile 2013) al fine dell'identificazione univoca, dell'ufficio destinatario della fattura elettronica. Per gli Uffici di fatturazione elettronica centrali i primi due caratteri sono "UF" (es. UFH45T). E' il 3) Nome des ou description Denominazione dell' Ufficio cosi come certificata dell'ufficio dall'amministrazione di appartenenza. 4) Data di avvio dt_avvio_fe dataavviosfe Data a partire dalla quale il servizio di fatturazione del servizio di elettronica sarà reso operativo dal!' Amministrazione per F.E. l'invio della fattura elettronica. Il campo potrà assumere i seguenti valori: a) 6 giugno 2014 per le PA di cui all' art. 6 c. 2 del DM n. 55 del 3 aprile 2013": Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale indicati nell' elenco ISTAT delle PA, comprese le loro unità locali"; b) minore del 6 giugno 2014 per le PA di cui alla precedente lettera a) che avranno avviato volontariamente il servizio di fatturazione elettronica anticipatamente rispetto ai tennini di legge stipulando accordi con tutti i propri fornitori nei termini dell'art. 6 c. 1 del Dm n. 55 del 4 aprile c) 31 marzo 2015 per tutte le P A indicate ali' art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013" e per le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo I della legge n. 244 del 2007.; d) minore del 31 marzo 2015 per le P A di cui alla precedente lettera c) che avranno avviato volontariamente il servizio di fatturazione Versione del 23 giugno 2014 Pag. 24 di 29

71 {:~ Agenzia per l'italia Digitale ~ Presidenza del Cousiglio dei lvlinisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTlNA TARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA A N Campo Attributo Interfaccia Web Open data B e Attributo LDAP Descrizione elettronica anticipatamente rispetto ai termini di legge stipulando accordi con tutti i propri fornitori nei termini dell'art. 6 c. 1 del Dm n. 55 del 4 aprile ) Cod. fisc. del cf servizio di F.E. codicefiscales Codice fiscale dell'ufficio destinatario di fatturazione FE elettronica. E' un codice fiscale di persona giuridica (11 caratteri numerici). Il codice fiscale è validato con l'anagrafica fiscale durante la fase di registrazione da parte del!' Amministrazione. 6) Ultima data dt_ verifica_ cf validaz. del c.f. 7) Regione regione dell'ufficio 8) Provincia provincia dell'ufficio 9) Comune comune dell'ufficio 10) Indirizzo indirizzo dell'ufficio 11) Cap dell'ufficio cap data V erificacf SFE regione provincia 1 street postalcode E' la data alla quale è stata effettuata la validazione del codice fiscale dell'ufficio con l'anagrafica fiscale. Dati identificativi dell'indirizzo fisico dell'ufficio così come certificati dall'amministrazione al momento del loro inserimento sull'fpa. Tabella 5 - Informazioni dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica fruibili da interfaccia web, open data LDAP Open data I dati presenti nell'ipa sono accessibili mediante il download di dataset conformi allo standard Open Data, il cui insieme permette di ricostruire la base dati pubblica di IPA. I dataset sono disponibili alla pagina web all'indirizzo In particolare i dataset utili al processo di fatturazione elettronica sono contenuti nei file: Amministrazioni; Unità Organizzative; Servizi Fatturazione Elettronica. Gli attributi dei dataset open data contenenti i dati utili al processo di fatturazione elettronica sono riportati in tabella 5 colonna B. I dataset sono aggiornati ogni 24 ore, alle ore 6.00 del mattino. Versione l.0.4 del 23 giugno 2014 Pag. 25 di 29

72 /:,. ~ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza del Consiglio dei l\1inisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATIURAZIONE ELETIRONICA LDAP Le informazioni contenute nell'ipa sono accessibili in modalità riservata tramite un' interfaccia che utilizza il protocollo LDAP, previo accreditamento attraverso la compilazione del modulo disponibile all' indirizzo: l.php. Gli attributi LDAP contenenti i dati utili al processo di fatturazione elettronica sono riportati in tabella 5 colonna C. Le informazioni dell'ipa disponibili mediante protocollo LDAP sono aggiornate ogni 24 ore, alle ore 6.00 del mattino. 3.2 Contratti di fornitura in corso Al fine del corretto funzionamento del processo di fatturazione si raccomanda agli operatori economici o ai loro intermediari di richiedere il codice identificativo dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica alle Amministrazioni per tutti i contratti attualmente in corso ed in via preventiva rispetto alla data di decorrenza della procedura prevista dal decreto. 3.3 Nuovi contratti di fornitura Per tutti i futuri contratti di fornitura, gli operatori economici sono tenuti a richiedere il codice identificativo dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica quale dato obbligatorio ai fini della stipula del contratto. 3.4 Utilizzo dell'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" Si ribadisce che l'ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" potrà essere utilizzato dagli operatori economici e dai loro intermediari per l'invio della fattura elettronica all'amministrazione solo ed esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell' amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione sull'ipa non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'ufficio destinatario della fattura. Al fine di evitare l' utilizzo improprio del codice dell'ufficio di fatturazione elettronica "centrale", il Sdl effettuerà sulle fatture elettroniche inviate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrali" i controlli e le verifiche specificate nelle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM Versione del 23 giugno 2014 Pag. 26 di 29

73 f.j;'.\ Agenzia per l 'ltalia Digitale ~ Presidenza dcl Consiglio dei Minìsni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 4. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE OPERATIVE Le presenti "Specifiche operative per l' identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica" sono aggiornate a cura dell'agenzia per l' Italia Digitale e pubblicate sul sito Sullo stesso sito è pubblicata, nella sezione Documentazione, la Guida ai servizi dell' IPA, nonché i moduli elettronici per l'accreditamento delle Amministrazioni. Versione del 23 giugno 2014 Pag. 27 di 29

74 f:- ~ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidcuza dd Consiglio dei Minisni SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLEGATO A - Schema di lettera di comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori. Schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici di fatturazione elettronica ai fornitori. Spett.le Società/Operatore Economico, Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.i, commi da209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal <<data di decorrenza dell'obbligo>>, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all' allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IP A), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di em1ss1one e Versione del 23 giugno 2014 Pag. 28 di 29

75 f: :\ Agenzia per l'italia Digitale Y Presidenza dcl Cons1gbo dei M1111su1 SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell' intero processo di fatturazione. Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal <<data di decorrenza dell'obbligo>> le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere. Codice Univoco Oggetto del contratto CIG CUP Ufficio <<Altro Identificativo>> Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni: Informazione Elemento del tracciato fattura elettronica Codice Unitario Progetto <CodiceCUP> Codice Identificativo Gara <CodiceCIG> <<altra informazione>> <<altro elemento>> Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito FINE DOCUMENTO Versione del 23 giugno Pag. 29 di 29

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77 FulShow Pagina 1di 3 Sistema ftleggi D'ITALIA Leggi d'italia D.L n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95. D.L. 24 aprile 2014, n. 66 < 1 ) (2). Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. ~ (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89. Capo III Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) 1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. ( 102 i 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a /02/2015

78 FulShow Pagina 2 di 3 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno. 4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n ( 102 ' (102) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. Art. 42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni) 1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di 27/02/2015

79 FulShow Pagina 3 di 3 pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che sa ranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato: a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; I) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di escl usione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136; n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi fi nanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. Cop\ ri 1ht 2008 Wolters Kluwer Italia Sri. Ali rights reserv-.d l.leggiditalia.it/cgi-bin/fulshow 27/02/2015

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