COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) SIRENA (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SIRENA PIETRO Nella seduta del 28/02/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica La ricorrente ha affermato che: FATTO -nel 1998, al fine di effettuare ingenti investimenti in prodotti assicurativi e valori mobiliari, la ricorrente e un terzo avrebbero ottenuto dalla banca resistente un finanziamento di importo elevato, dando in garanzia alcune azioni di proprietà della ricorrente; -a causa delle forti perdite finanziarie conseguite a tali investimenti, l esposizione debitoria della ricorrente nei confronti della banca resistente si sarebbe progressivamente aggravata, fino a diventare insostenibile; -la ricorrente avrebbe pertanto avviato una trattativa, al fine di addivenire a una soluzione transattiva con la banca resistente; -nel frattempo, l altro debitore solidale avrebbe invece convenuto in giudizio la banca resistente, chiedendo che fosse condannata a restituire il capitale investito nei suddetti prodotti assicurativi e valori mobiliari, nonché gli interessi anatocistici che aveva percepito; -nella lettera inviata dal suo avvocato il 14 aprile 2011, la ricorrente avrebbe proposto alla banca resistente di estinguere qualsiasi suo debito mediante la corresponsione complessiva di ,00 con le seguenti modalità: a) liquidazione di n. 525 titoli azionari depositati nel dossier intestato alla ricorrente; b) liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento depositate nel dossier cointestato alla ricorrente e, in via disgiunta, all altro debitore Pag. 2/7
2 solidale; c) pagamento mediante un bonifico bancario fino alla concorrenza di ,00; -la banca resistente avrebbe accettato tale proposta transattiva mediante la comunicazione datata 16 febbraio 2012, precisando che, qualora la ricorrente avesse pagato entro un breve termine la somma di ,00, avrebbe considerato la sua posizione debitoria come «definita a saldo e stralcio»; -tale pagamento sarebbe stato effettuato per conto della ricorrente mediante un bonifico del 14 marzo 2012; -il 4 maggio 2012, la ricorrente avrebbe receduta in forma scritta dal contratto di conto corrente di cui era titolare, chiedendo che la banca resistente provvedesse a ottenere dalla Centrale rischi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate a suo nome; -sempre il 4 maggio 2012, la ricorrente avrebbe chiesto in forma scritta alla banca resistente che le inviasse una copia dei documenti inerenti alla costituzione e alla estinzione di eventuali garanzie sui titoli azionari e sulle quote di fondi comuni di investimento di cui si è detto, provvedendo altresì a liquidare il loro valore; -senza darle le informazioni richieste, la banca resistente avrebbe liquidato a suo favore i titoli azionari depositati nel dossier a lei intestato e la metà delle quote di fondi comuni d investimento depositate nel dossier cointestato a lei e, in via disgiunta, all altro debitore solidale; -il 30 giugno 2012, la ricorrente avrebbe ricevuto l ultimo estratto del conto corrente dal quale aveva receduto, nel quale sarebbe stato riportato un saldo debitorio; -la segnalazione pregiudizievole del suo nominativo nella Centrale dei Rischi sarebbe stata ingiustificata già dal marzo del 2012, e a maggior ragione a seguito dell estinzione del suo debito e del recesso dal conto corrente a lei intestato; -il residuo di quanto ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento mobiliare di cui si è detto sarebbe tuttora depositato presso la banca resistente. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: -sia accertato che ha receduto dal conto corrente bancario di cui era titolare; -sia accertato che si è estinto qualsiasi suo rapporto contrattuale con la banca resistente; -in mancanza di garanzie reali od obbligatorie a suo carico, la banca resistente sia condannata a corrisponderle il residuo del ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento a lei cointestate in via disgiunta; - la banca resistente sia condannata ad attivarsi affinché dalla Centrale rischi e dai Sistemi di informazioni creditizie siano cancellate le segnalazioni pregiudizievoli del nominativo della ricorrente; -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente a causa mancata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale rischi della Banca d Italia, da liquidarsi nella misura di ,00. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -sarebbero irricevibili ratione materiae le domande della ricorrente aventi a oggetto le quote di fondi comuni d investimento a lei cointestate; -l accordo concluso tra le parti sarebbe qualificabile come un pactum de non petendo, inefficace nei confronti dell altro debitore solidale; -il 27 giugno 2012, la posizione debitoria cointestata alla ricorrente, avente l importo netto di ,00 circa, sarebbe stata classificata come incaglio (e non già come sofferenza ); -mediante le lettere del 16 febbraio e del 9 marzo 2012, la banca resistente avrebbe confermato alla ricorrente che era stata liberata da qualsiasi responsabilità, precisando che il rapporto cointestato con il debitore solidale non avrebbe potuto essere estinto, non avendo egli manifestato alcuna volontà transattiva; -il nominativo della ricorrente non potrebbe essere pertanto operativamente espunto dalla cointestazione di tale rapporto; -quest ultimo sarebbe tuttora formalmente a carico di entrambi i cointestatari, sebbene la ricorrente abbia provveduto a pagare la quota di debito a lei imputata; -pertanto, la posizione debitoria della ricorrente sarebbe legittimamente segnalata nella Centrale rischi, nella sezione delle garanzie ricevute e, in cointestazione Pag. 3/7
3 con il debitore solidale, nella sezione crediti di cassa, categoria di censimento rischi a revoca, classi di dati utilizzato, variabile di classificazione a incaglio, contestazione di natura giudiziale. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: - il ricorso sia dichiarato irricevibile per quanto riguarda la domanda avente a oggetto la condanna della banca resistente al pagamento del residuo del ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento cointestate alla ricorrente; -le altre domande della ricorrente siano rigettate, perché infondate. DIRITTO In via preliminare, si deve rilevare che, com è pacifico tra le parti del presente giudizio, esse hanno concluso tra il febbraio e il marzo del 2012 un accordo transattivo a saldo e stralcio della posizione debitoria della ricorrente. Nella comunicazione del 9 marzo 2012 (allegata al ricorso come doc. 5), in particolare, la banca resistente espressamente conferma che, così come già dichiarato nella comunicazione del 16 febbraio 2012 (allegata al ricorso come doc. 3), a seguito del pagamento di ,00 da parte della ricorrente «si intende perfezionato il presente accordo e da parte nostra non avremo più nulla a pretendere nei confronti della sola Signora [ ]». Poiché tale pagamento è stato effettuato il 14 marzo 2012 (doc. 6 allegato al ricorso), è da tale data che deve considerarsi concluso o comunque efficace un contratto di transazione tra le parti, avente effetto liberatorio esclusivamente per quanto riguarda la quota del debito imputata alla ricorrente (e non invece quella imputata all altro debitore solidale). In tale fattispecie, secondo la giurisprudenza di legittimità, «si riduce l intero debito dell importo corrispondente alla quota oggetto di transazione, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono pertanto obbligati nei limiti della loro quota» (Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947, sottolineatura aggiunta). La qualificazione di tale contratto come pactum de non petendo, la quale si rinviene nella comunicazione della banca resistente datata 9 marzo 2012 (allegata al ricorso come doc. 5) ed è stata da essa ribadita a p. 2 s. delle controdeduzioni, è irrilevante ai fini del presente giudizio. Il pactum de non petendo è generalmente ravvisato dalla giurisprudenza laddove il creditore disponga la remissione a favore di uno dei debitori in solido (art c.c.), ma si riservi l intero debito nei confronti negli altri. Per effetto di tale patto, il beneficiario è comunque liberato nei confronti del creditore, ma non nei confronti degli altri condebitori solidali che, avendo adempiuto per l intero, agiscano in via di regresso. Ai fini del presente giudizio, si deve pertanto ritenere che il contratto di transazione stipulato dalle parti tra il febbraio e il marzo del 2012 abbia liberato la ricorrente da qualsiasi responsabilità personale o patrimoniale per il debito contratto nei confronti della banca resistente. Ciò premesso, si deve rilevare che, mediante la dichiarazione scritta ricevuta dalla banca resistente il 4 maggio 2012 (e allegata al ricorso come doc. 7), la ricorrente ha manifestato la volontà di recedere dal contratto di conto corrente bancario e da quelli di deposito titoli in amministrazione. La banca resistente ha tuttavia eccepito (a p. 2 delle controdeduzioni) che il nominativo della ricorrente non potrebbe essere espunto dalla cointestazione di tali rapporti, poiché il debito risultante dal saldo passivo del conto corrente sarebbe formalmente a carico di entrambi i cointestatari (per quanto sostanzialmente a carico Pag. 4/7
4 soltanto dell altro debitore solidale). Tale assunto è tuttavia privo di qualsiasi fondamento giuridico. La cointestazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato non può costituisce infatti un impedimento affinché uno dei cointestatari eserciti in qualsiasi momento il suo diritto di recesso, fermo restando che nei suoi confronti diviene allora esigibile dalla banca l eventuale saldo debitorio. Nel caso di specie, peraltro, le parti del presente giudizio hanno stipulato tra il febbraio e il marzo del 2012 il contratto di transazione di cui si è detto, per effetto del quale la ricorrente è stata liberata dalla sua responsabilità debitoria nei confronti della banca resistente. Questo Arbitro accerta pertanto che, a decorrere dal 4 maggio 2012, la ricorrente ha receduto dal contratto di conto corrente e da quello di deposito titoli in amministrazione che aveva stipulato con la banca resistente. Invertendo per ragioni di ordine logico le domande proposte, questo Arbitro accerta altresì che è illegittima la segnalazione pregiudizievole del nominativo della ricorrente nella Centrale rischi (nella sezione delle garanzie ricevute e, in cointestazione con il debitore solidale, nella sezione crediti di cassa, categoria di censimento rischi a revoca, classi di dati utilizzato, variabile di classificazione a incaglio, contestazione di natura giudiziale ). Per effetto del contratto di transazione con stipulato tra le parti, come si è già detto, la ricorrente è stata infatti liberata dalla sua responsabilità debitoria nei confronti della banca resistente, la quale non ha peraltro neppure allegato che residui un qualche suo credito inadempiuto. La banca resistente è pertanto obbligata ad attivarsi al fine di ottenere la cancellazione delle suddette segnalazioni pregiudizievoli nella Centrale dei rischi, ferma restando la sua responsabilità risarcitoria nei confronti della ricorrente. A quest ultimo proposito, si deve premettere che, secondo quanto è stato precisato in giurisprudenza, «i soggetti censiti nella Centrale dei rischi [ ] hanno diritto a che la rilevazione e la trasmissione dei dati rappresentino in modo corretto la realtà, a pena di risarcimento del danno per lesione della reputazione commerciale e di quella personale, in analogia a quanto previsto in materia di illegittima levata del protesto» (Trib. Modena, sez. I, 20 marzo 2012, n. 523). In tal senso depongono infatti gli innumerevoli precedenti in materia che sono stati decisi da questo Arbitro. Si deve altresì premettere che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma n del 2013 e ancor prima in quella del Collegio di coordinamento n del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in rela-zione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Secondo la regola generale che è dettata dall art. 2697, 1 comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l onere di dare la prova dell esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell art c.c. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dato alcuna prova che il comportamento della banca le abbia cagionato un danno patrimoniale, non sussistendo pertanto neppure i presupposti perché esso sia liquidato equitativamente. Pag. 5/7
5 Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale, esso è fino a prova contraria presunto, laddove, come nel caso di specie, sia stata provata la violazione del diritto alla reputazione personale (Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., 30 agosto 2007, n ). Ai sensi dell art c.c., questo Arbitro ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale risarcibile in 3.000,00. Venendo adesso alla domanda della ricorrente avente a oggetto il residuo del ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento depositate sul dossier cointestato alla ricorrente, si deve anzitutto esaminare l eccezione di irricevibilità ratione materiae che è stata sollevata dalla banca resistente (a p. 1 delle controdeduzioni), secondo la quale non si tratterebbe della prestazione di un servizio bancario, ma di un servizio finanziario. L eccezione è tuttavia infondata. La ricorrente non ha infatti contestato lo svolgimento di un attività di investimento della banca resistente, bensì esclusivamente la ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento che erano state depositate in un dossier a lei intestato presso la medesima banca. Valgono pertanto le seguenti considerazioni, le quali sono state svolte da questo Arbitro in un precedente analogo: «Come osserva lo stesso intermediario resistente, la presente controversia investe un rapporto che, pur avendo ad oggetto prodotti o strumenti finanziari, quali le quote di fondi comuni di investimento, necessariamente intercorre fra il clienteinvestitore ed una banca (la banca depositaria), alla quale devono essere infatti necessariamente rivolte le disposizioni operative concernenti i fondi comuni (mentre nessuna legittimazione spetta al riguardo alla SGR o società di gestione, alla quale erroneamente il ricorrente aveva indirizzato la lettera contenente l ordine di trasferimento). Deve allora condividersi l orientamento già espresso dall ABF in precedenti decisioni dei diversi Collegi (Collegio di Roma, n. 59 del 17 febbraio 2010; Collegio di Milano, n. 136 del 22 marzo 2010; Collegio di Napoli, n. 462 del 28 maggio 2010) in punto di ascrivibilità del contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr. art c.c.) alla categoria delle operazioni e servizi bancari e finanziari, sulla base della quale è delimitata, dalle sopra richiamate disposizioni, la competenza di questo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie» (Collegio di Roma, decisione n del 5 settembre 2011). Ritenuto pertanto che, anche per quanto riguarda la domanda di cui si tratta, questo Arbitro sia competente a decidere la controversia nel merito, si deve rilevare che il carattere disgiuntivo della cointestazione del deposito titoli in amministrazione qui considerato non è stato provato dalla ricorrente. In particolare, tale carattere disgiuntivo non è preveduto dal contratto sottoscritto dalle parti contraenti, il quale è stato depositato dalla banca resistente il 30 dicembre 2013 a seguito della richiesta istruttoria formulata da questo Arbitro il 6 dicembre Pertanto, accogliendo parzialmente il ricorso, questo Arbitro: -accerta che, il 4 maggio 2012, la ricorrente ha efficacemente receduta dai contratti di conto corrente e di deposito titoli in amministrazione che erano a lei intestati o cointestati presso la banca resistente; -condanna la banca resistente ad attivarsi affinché siano cancellate le segnalazioni pregiudizievoli del nominativo della ricorrente effettuate nella Centrale rischi; -condanna la banca resistente al pagamento di 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo. Pag. 6/7
6 P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone infine che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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