IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario"

Transcript

1 composto dai Signori: IL COLLEGIO DI ROMA Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis... Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Liliana Rossi Carleo. Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 5/07/2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. Fatto La ricorrente fa presente che in data 20/09/2010 la banca le inviava una richiesta sistemazione di rate arretrate su mutui n e n intestati al marito. In quella data, non risultava però alcuna segnalazione della banca alla Centrale dei rischi della Banca d Italia (CR) in ordine ad eventuali garanzie personali rilasciate dalla ricorrente per le operazioni di cui sopra, mentre, fino al mese di ottobre 2009, risultava segnalata per garanzie personali a favore del marito pari ad ,00, poi ridotte, da dicembre 2009, a ,00. Da marzo a dicembre 2010 tali segnalazioni risultavano eliminate del tutto. Con reclamo del 16/10/2010, la ricorrente chiedeva alla banca spiegazioni in ordine alle vicende sopra descritte e rinnovava la richiesta della documentazione relativa ad eventuali garanzie rilasciate, riservandosi di domandare il risarcimento dei danni subiti e/o subendi, materiali e/o morali. La banca riscontrava negativamente il reclamo. Da gennaio 2011, e, dunque, dopo il citato reclamo, la banca resistente segnalava di nuovo la ricorrente per garanzie personali a favore del marito per un Pag. 2/11

2 importo pari a ,00, mentre fino a tutto il mese di dicembre 2010 erano state eliminate del tutto. Ciò premesso, la ricorrente compie un lungo excursus argomentativo per evidenziare la natura pubblicistica del servizio di centralizzazione dei rischi bancari gestito dalla Banca d Italia, organo pubblico di vigilanza del settore. A conferma della natura pubblicistica del servizio centralizzato dei rischi, la ricorrente ricorda che gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'italia i dati relativi all indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del TUB. La normativa di dettaglio sulla Centrale dei rischi, contenuta nella Circolare della Banca d'italia n. 139/91 ( Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi ) è finalizzata a far sì che i dati registrati negli archivi della Centrale offrano il quadro completo e veritiero della situazione di indebitamento dei singoli soggetti verso il sistema creditizio. Dopo ulteriori ampie argomentazioni, la ricorrente chiede di valutare se gli intermediari possano segnalare in CR una garanzia inesistente e/o nulla sul piano sostanziale per nullità originaria e/o sopravvenuta e se una illegittima segnalazione possa cagionare un danno ingiusto meritevole di ristoro economico. Sotto quest ultimo profilo, espone che si è vista negare un finanziamento da una società finanziaria per la sua eccessiva esposizione, allegando la dichiarazione rilasciata da un intermediario. Precisa, altresì, che vi sarebbero incongruenze tra quanto enunciato dall intermediario e le risultanze delle visure in CR. In particolare, in data 7/05/2010, l intermediario comunicava di aver liberato la ricorrente con riferimento alla prima fideiussione omnibus di ,00. Quindi non parrebbero giustificate le segnalazioni effettuate dalla banca presso la CR della Banca d Italia, da cui risultano garanzie personali da lei rilasciate a favore del marito nei seguenti termini: a) fino a ottobre 2009 per ,00, pari alla somma delle due fideiussioni suindicate ( ,00 più ,00); b) successivamente, da novembre 2009 a febbraio 2010, per la sola fideiussione di ,00 (estinta giusta comunicazione della banca del , all. 7 al ricorso); c) nessuna segnalazione da marzo a dicembre 2010 (cfr. all. 3/A, 3/B e 5 al ricorso); d) infine, Pag. 3/11

3 a partire dal mese di gennaio 2011 (ovverosia dopo la presentazione del reclamo) nuovamente per la fideiussione di ,00 (cfr. all. 5 al ricorso). Sotto altro profilo, la ricorrente eccepisce l intervenuta liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art cod. civ, in quanto la banca avrebbe concesso nuovo credito al marito, sotto forma di aumento del fido, senza autorizzazione del fideiussore e pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del terzo debitore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito». La ricorrente precisa, sul punto, che l intermediario ha omesso qualsiasi comunicazione nei suoi confronti, quale fideiussore, sul fatto che le condizioni patrimoniali del marito e della sua impresa individuale erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Ciò, in violazione dei principi giurisprudenziali sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede (cita al riguardo: Cass. nn /2005 e 10636/2004). Per di più, afferma di non essere stata a conoscenza delle condizioni patrimoniali del marito e dell attività d impresa, come riterrebbe l intermediario, in quanto era in separazione dei beni e completamente estranea all impresa del marito, svolgendo la professione di insegnante. Infine, eccepisce la carenza dei requisiti formali delle fideiussioni e, in particolare, della firma in ogni pagina del modulo della fideiussione, contrariamente a quanto richiesto dagli usi bancari. Sul punto, pur consapevole di quanto statuito dal Collegio ABF di Milano con decisione n. 520 del 15 marzo 2011, e, quindi, con riserva di far accertare in sede giudiziale l invalidità e/o inesistenza e/o nullità originaria delle garanzie sopra descritte, nonché l eventuale danno conseguente ed il risarcimento di quest ultimo, la ricorrente chiede all ABF di decidere se le fideiussioni allegate rivestono tutti i requisiti di forma prescritti dalla normativa in materia e dagli usi bancari. In conclusione, la ricorrente chiede che l ABF voglia: i. ordinare l esibizione degli originali dei documenti de quibus; ii. accertare e dichiarare l irregolarità delle segnalazioni effettuate dalla banca in CR sul nominativo della ricorrente; Pag. 4/11

4 iii. accertare che la banca, dopo il rilascio della fideiussione, ha fatto credito al terzo garantito, consentendogli di uscire fuori fido, pur conoscendone le condizioni patrimoniali, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, e senza dare comunicazione né richiedere speciale autorizzazione al fideiussore, odierno ricorrente; iv. conseguentemente, dichiarare che il fideiussore è liberato dalla fideiussione ex art cod. civ.; v. dichiarare che la fideiussione è nulla per difetto di forma nel caso in cui non venga apposta la firma in ogni pagina; vi. accertare che la fideiussione è stata segnalata nonostante fosse originariamente nulla e/o inesistente e, comunque, nonostante i fatti che hanno determinato la liberazione del fideiussore; vii. accertare e dichiarare che, per effetto dell illegittima segnalazione de qua, la ricorrente ha subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, per mancata concessione del finanziamento da parte di un altro intermediario; viii. dichiarare che, nel caso specifico del rilascio o meno di una garanzia personale di un soggetto a favore di un altro soggetto, un errata e/o illegittima segnalazione in CR da parte dell intermediario produce, in ogni caso, un danno; e nello specifico acclarare che, se è erroneamente e/o illegittimamente segnalata una garanzia inesistente, si danneggia il soggetto che risulta segnalato come garante, mentre, se erroneamente e/o illegittimamente non è segnalata una garanzia esistente, si danneggia il soggetto che sostanzialmente è garantito, ma che non è segnalato come tale in CR; ix. conseguentemente, dichiarare che la banca è tenuta a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente in conseguenza dell illegittima segnalazione de qua, per la cui quantificazione la ricorrente si riserva di adire la magistratura ordinaria in separata sede. Nelle sue controdeduzioni, la banca convenuta eccepisce, in via preliminare, la irricevibilità (totale o parziale) del ricorso per incompetenza temporale dell ABF trattandosi di operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007: Pag. 5/11

5 - una fidejussione omnibus rilasciata dalla ricorrente il (sino alla concorrenza di , importo elevato ad ,00 l ); - una fidejussione omnibus sottoscritta dalla ricorrente in data (sino alla concorrenza di ,00). Ne deriva che la presente controversia si pone fuori dall'ambito di applicazione oggettivo della disciplina relativa all ABF. Inoltre, la banca solleva l eccezione di irricevibilità del ricorso per decorso del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. In proposito, sottolinea che il reclamo nei confronti della banca sarebbe stato presentato il (inviato il e ricevuto il ), mentre il ricorso ABF è stato notificato alla banca il e, pertanto, una volta decorso il termine annuale sopra descritto. Nel merito, quanto alla regolarità delle segnalazioni effettuate in CR, fa presente che entrambe le fidejussioni sono state prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dal marito della ricorrente. Ciò posto, precisa che dal mese di novembre 2009 fino a febbraio 2010 è stata segnalata in Centrale Rischi unicamente la fidejussione di ,00 poiché la garanzia fideiussoria di ,00 risultava proceduralmente collegata a due rapporti di mutuo ipotecario sottoscritti dal coniuge garantito, interessati da un operazione di cartolarizzazione (nell ambito della quale il relativo credito è stato ceduto a una società facente parte del medesimo Gruppo cui appartiene la resistente). Da marzo 2010, inoltre, nemmeno la garanzia fideiussoria di ,00 è stata più oggetto di segnalazione, essendo collegata alle linee di credito accese dalla ditta individuale del marito, il cui debito era stato estinto il , con conseguente liberazione della ricorrente da tale impegno fideiussorio. Dal mese di gennaio 2011, infine, la banca ha ripreso a segnalare la ricorrente quale garante del marito per un importo pari ad ,00, poiché i due rapporti di mutuo ipotecario, precedentemente oggetto di cessione per cartolarizzazione, sono stati riacquisiti dalla banca stessa, con la conseguenza che la fidejussione di ,00, collegata al debitore mutuatario, è rientrata nella propria titolarità giuridica, con ogni effetto del caso (ivi comprese le segnalazioni ad essa afferenti presso la Centrale dei rischi della Banca d Italia). Pag. 6/11

6 In ordine, poi, alle segnalazioni in CR relative al periodo gennaio ottobre 2009 afferenti la fidejussione di ,00, la banca precisa che le stesse avrebbero dovuto comunque essere pubblicizzate ad iniziativa di essa resistente per conto della società cessionaria. Tuttavia, «per motivazioni concernenti l esperimento dell attività segnaletica, sul piano operativo-procedurale», l evidenza di tale fidejussione per il periodo maggio ottobre 2009, quantunque oggetto di segnalazione in CR, non risultava operata per conto della società veicolo. Questa problematica, in ogni caso, è stata in seguito risolta (dicembre 2010) prosegue la banca con l eliminazione delle segnalazioni inoltrate per il suddetto periodo, mentre da gennaio 2011 essa dichiara di avere nuovamente e correttamente effettuato la segnalazione in proprio della fidejussione, avendo riacquisito i relativi crediti. Occorre tenere presente osserva poi la banca che quand anche la segnalazione afferente la garanzia fideiussoria di ,00 non avesse avuto luogo nel periodo sopra indicato (maggio 2009 ottobre 2009), «la stessa garanzia sarebbe stata comunque presente negli archivi della Centrale dei Rischi per effetto della segnalazione della società». In ogni caso, afferma la banca, le segnalazioni in CR cui fa riferimento la ricorrente non sono conseguenza della formalizzazione di un reclamo. In relazione alla eccepita nullità dei contratti fideiussori per carenza dei requisiti formali e, in particolare della firma in ogni pagina del modulo, la banca evidenzia come proprio dall analisi dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente risulta che le garanzie sono rilasciate per iscritto (con il rispetto, quindi, di tale requisito ad substantiam e ad probationem), regolarmente firmate dall interessata (tanto che non ne viene disconosciuta la paternità) e mai contestate dalla medesima nei relativi contenuti, tanto che non risultano reclami in tal senso. Il che rende la domanda sul punto inammissibile per mancanza del reclamo. L intermediario fa altresì presente che, secondo la giurisprudenza (cita in proposito: Cass. n. 8005/2009) a norma dell art c.c., la volontà di prestare la fidejussione deve essere espressa, ma non è richiesta la forma scritta o l adozione di formule sacramentali, essendo solo necessario che la volontà del fideiussore sia manifestata in modo inequivocabile. Pag. 7/11

7 In ogni caso, come già evidenziato e come anche ammesso da controparte, poiché le fidejussioni de quibus sono state rilasciate in data antecedente all , esse non possono essere sottoposte al giudizio dell ABF, come previsto dalle disposizioni della Banca d Italia del (v. sez. I, par. 4). Sulla contestata violazione dell art cod. civ., la banca dichiara che è infondato l assunto della ricorrente secondo cui la ditta del marito, nonostante fosse inadempiente, avrebbe ricevuto, a fronte di un fido iniziale di ,00, ulteriore credito per l intero anno In realtà, secondo la banca, dall estratto conto accluso al ricorso risulta un saldo debitore di circa , ,00, a fronte di un fido concesso per scoperto di c/c di ,00 e quindi un modestissimo sconfinamento rispetto alla propria linea di credito. In ogni caso, mancherebbero i presupposti indicati nella cit. norma del c.c. In proposito, fa presente che nel marzo 2010 il marito della ricorrente ha estinto l esposizione debitoria afferente l attività d impresa, dimostrando quindi capacità economica. Cita in proposito una sentenza di un giudice di merito secondo cui la comprovata capacità di rientro del debitore principale, ove risulti tale da determinare l'estinzione quasi integrale dell obbligazione principale, risulta poco compatibile con l elemento previsionale dell estrema difficoltà di soddisfacimento del credito da parte del debitore garantito idonea a liberare il fideiussore ex art c.c. (Tribunale di Avezzano, ). In conclusione, secondo la banca non sussistono né l'elemento oggettivo della fattispecie invocata dalla ricorrente (concessione di nuovi affidamenti), né l'elemento soggettivo (consapevolezza di un deterioramento delle condizioni economiche del debitore che renda notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito). Con riferimento agli obblighi di comunicazione, che secondo la ricorrente non sarebbero stati rispettati, fa presente che l art. 5 del contratto fideiussorio prevede che sia non la banca ma il garante ad avere l onere di tenersi informato in ordine alle condizioni patrimoniali del garantito. Sulla richiesta risarcitoria avanzata dall interessata, la quale sostiene di essersi vista negare da una società finanziaria terza un finanziamento per la sua eccessiva esposizione, afferma è del tutto infondata in quanto: a) le segnalazioni Pag. 8/11

8 in CR sono state effettuate nel presupposto della sussistenza degli impegni fideiussori; b) le segnalazioni in CR non determinano un pregiudizio, limitandosi ad attestare la sussistenza di due garanzie rilasciate a favore della banca; c) la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di aver subito un danno dalle segnalazioni, tanto più che nei confronti del medesimo nominativo sussistevano segnalazioni da parte di altri intermediari nel medesimo periodo. In particolare, l asserito diniego di un finanziamento da altro intermediario, non è suffragato da alcun adeguato supporto probatorio. Al riguardo cita alcune decisioni di questo Arbitro sull esigenza che il danno sia puntualmente provato. In conclusione, la banca chiede: i) di dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza ratione temporis; ii) di dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, e comunque di dichiarare irricevibile la domanda relativa alla legittimità formale delle fideiussioni in questione, non oggetto di specifica contestazione in sede di reclamo; iii) in subordine, di rigettare il ricorso non essendo ravvisabili irregolarità, da parte della banca, che ne giustifichino l accoglimento; iv) in ulteriore subordine, di dichiarare infondata la domanda risarcitoria per insussistenza di eventi sia pure astrattamente pregiudizievoli; v) in estremo subordine, di dichiarare infondata la domanda risarcitoria per mancanza di danno o, comunque, di alcuna prova in tal senso. Diritto In via preliminare, si esaminano le eccezioni di irricevibilità del ricorso sollevate dall intermediario. La prima eccezione riguarda l incompetenza del Collegio ratione temporis, nel presupposto che il ricorso abbia ad oggetto vizi genetici dei contratti impugnati, che risalgono a data anteriore al 1 gennaio In proposito, il Collegio osserva che la domanda principale proposta nel ricorso riguarda, in effetti, l asserita nullità dei contratti di fideiussione per carenza di forma, in quanto ad avviso della ricorrente risultano mancanti della firma in ciascuna pagina. Ne consegue che la domanda si riferisce alla fase genetica del Pag. 9/11

9 rapporto e quindi è inammissibile vertendo su fatti e comportamenti antecedenti il 1 gennaio 2007 (cfr. Disp. della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione delle controversie, Sez. I, par. 4). La seconda eccezione riguarda l inammissibilità per presentazione del ricorso oltre il termine di 12 mesi dal reclamo. Questa eccezione è infondata. Infatti, l arco di tempo trascorso tra il reclamo e il ricorso supera di due giorni i 12 mesi previsti dalla Disposizioni applicative sopra citate, le quali tuttavia prevedono un periodo di sospensione del termini dal 1 al 31 agosto (oltre che nel periodo natalizio). Pertanto, i termini per la presentazione del ricorso devono ritenersi rispettati. Ciò posto, va tuttavia considerato, per completezza, che la doglianza circa l asserita carenza di forma degli atti di fideiussione è in realtà infondata, in quanto basata su asserzioni che non trovano fondamento in una precisa disposizione normativa, non risultando infatti che alcuna norma prescriva la sottoscrizione di tali atti in ogni pagina; quindi non trova applicazione il disposto dell art c.c., richiamato dall art.1418 c.c.. Appare altresì infondato che si sia verificata la liberazione del fideiussore ai sensi dell art.1956 c.c., non risultando provata la sussistenza dei presupposti indicati nella citata norma. In particolare, non può ritenersi che un lieve sconfinamento nell affidamento accordato al marito della ricorrente possa concretare il far credito al terzo ai sensi della norma stessa, mentre, per altro verso, l estinzione sia pure parziale dell esposizione debitoria da parte del marito della ricorrente, circostanza non contestata dalla ricorrente stessa, depone nel senso della non sussistenza di difficoltà patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Pertanto, le fideiussioni in questione devono ritenersi valide ed efficaci (salvi gli effetti dell estinzione di quella d importo pari ad ,00), con conseguente legittimità delle iscrizioni nella Centrale dei rischi. Peraltro, le segnalazioni in CR non riguardano la posizione a sofferenza del fideiussore, ma sono volte solo ad evidenziare le garanzie prestate, come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, le iscrizioni non possono ritenersi di per sé produttive di danni. Non risulta, poi, che la ricorrente abbia fornito elementi di prova sull esistenza e l entità di eventuali danni, non potendosi dar credito a tal fine alla generica dichiarazione di un intermediario prodotta dall interessata, Pag. 10/11

10 dichiarazione che risulta mancante di intestazione e di sottoscrizione e, quindi, appare di dubbia provenienza. Ritiene, invece, il Collegio che la ricorrente abbia diritto a ricevere copia degli atti di fideiussione in possesso dell intermediario, ai sensi dell art.119 TUB, e pertanto dispone che la banca resistente provveda in tal senso, consentendo altresì alla medesima ricorrente la consultazione degli originali degli atti stessi. Per quanto su illustrato, non può disconoscersi, tuttavia, un difetto di diligenza da parte dell intermediario, il quale avrebbe dovuto curare con maggior attenzione e puntualità le segnalazioni alla Centrale dei rischi delle garanzie in questione. In conclusione, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso quanto alla domanda di acquisizione documentale; dichiara inammissibile la domanda di nullità delle fideiussioni per difetto di forma; respinge ogni ulteriore domanda. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 11/11

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv.Bruno De Carolis... Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore] Pag. 2/ IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis... Dott.ssa Claudia Rossi. Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof

Dettagli

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844 Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844 Categoria Massima: Centrale Rischi Parole chiave: Centrale dei rischi, Errore materiale, Segnalazioni illegittime, Storno unilaterale La banca non può, sull assunto

Dettagli

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Gustavo Olivieri Prof. Avv. Claudio Colombo Presidente Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore] composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore] composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore)

IL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore) IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato

Dettagli

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300 Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Rapporti con altri procedimenti Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Centrale

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Claudia Rossi.. Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO

COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO c COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO Centrale dei rischi segnalazione a sofferenza illegittimità - sussistenza - risarcimento del danno assenza di prova rigetto Fatto Il ricorrente

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore] composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv.. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv.. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Alessandro Leproux Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Decisione N. 1791 del 25 marzo 2014

Decisione N. 1791 del 25 marzo 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Andrea Gemma Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato

Dettagli

Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768

Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768 Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Agevolazioni mutui prima casa, Art. 2 comma 1 del d.l. n. 185/2008, Interpretazione estensiva, Mutui a

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio... Dott. Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Avv. Michele Maccarone.. Membro designato dalla Banca d'italia Membro

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia

COLLEGIO DI ROMA. - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale, Membro designato dalla Banca d'italia Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d Italia, - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Dettagli

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Categoria Massima: Capital gain Parole chiave: Capital gain, Certificazione delle minusvalenze, Danno patito, Deposito di titoli in amministrazione, Onere probatorio,

Dettagli

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874 Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874 Categoria Massima: Indicazioni utili a migliorare le relazioni della banca con la clientela, Mutuo / Trasparenza Parole chiave: Ambiguità, Conteggio, Estinzione

Dettagli

Decisione N del 14 aprile 2014

Decisione N del 14 aprile 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI (RM) MELI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione

Dettagli

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901 Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901 Categoria Massima: Trasparenza / Consegna di copia della documentazione Parole chiave: Art. 119 comma 4 TUB, Consegna documentazione, Contratti bancari in genere,

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA FATTO. Con ricorso n del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare

IL COLLEGIO DI ROMA FATTO. Con ricorso n del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Obbligo di preventivo reclamo, Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Principi

Dettagli

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101 Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101 Categoria Massima: Deposito bancario Parole chiave: Deposito bancario, Interessi, Interpretazione, Volontà contrattuale Nel contratto di deposito bancario (artt.

Dettagli

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877 Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877 Categoria Massima: ATM (Sportelli Bancomat) Parole chiave: Apparecchiature ATM, Contestazione, Erogazione delle banconote, Registrazioni, Risultanze informatiche,

Dettagli

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752 Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Art 2 d.l. 185/2008, Benefici, Concetto di «mutui a tasso non fisso», Interpretazione estensiva, Ipotecario,

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) RECINTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Alessandro Meli Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110

Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110 Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Applicabilità ratione temporis, Mutuo, Piano Famiglie ABI, Sospensione del pagamento delle rate del

Dettagli

Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980

Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980 Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980 Categoria Massima: Commissione di massimo scoperto, Ius variandi (art. 118 TUB) / Giustificato motivo Parole chiave: Commissione di Affidamento (CAF), Commissione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio... Dott. Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento

Dettagli

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480 Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480 Categoria Massima: Trasparenza / Comunicazioni periodiche alla clientela, Trasparenza / Consegna di copia della documentazione Parole chiave: Applicabilità, Art.

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] categoria

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] categoria composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.

Dettagli

Decisione N del 15 luglio 2016

Decisione N del 15 luglio 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato

Dettagli

Decisione N del 22 dicembre 2016

Decisione N del 22 dicembre 2016 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) SILVETTI (RM) PAGLIETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da

Dettagli

Collegio di Roma, 15 aprile 2010, n.234

Collegio di Roma, 15 aprile 2010, n.234 Collegio di Roma, 15 aprile 2010, n.234 Categoria Massima: Mutuo / Accollo, Responsabilità della banca / Mutuo Parole chiave: Accollo, Accordo A.B.I. e associazioni dei consumatori, Estinzione del rapporto,

Dettagli

Decisione N del 11 settembre 2015

Decisione N del 11 settembre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da

Dettagli

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Decisione n. 525 del 6 giugno 2018 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Prof. M. Rispoli Farina Membro Cons. Avv. D. Morgante Membro

Dettagli

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof.

Dettagli

Decisione N. 911 del 29 gennaio 2016

Decisione N. 911 del 29 gennaio 2016 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CAPPIELLO Membro designato da Associazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708

Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708 Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708 Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Chiusura ed estinzione, Conto Corrente Bancario / Cointestazione, Conto Corrente Bancario / Successione mortis causa

Dettagli

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Decisione n. 900 del 3 ottobre 2018 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Prof.ssa M. Rispoli Farina Membro Cons. Avv. D. Morgante Membro

Dettagli

Decisione N del 08 settembre 2015

Decisione N del 08 settembre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

Decisione N del 27 aprile 2016

Decisione N del 27 aprile 2016 Decisione N. 3878 del 27 aprile 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA (NA) PORTA Presidente (NA) MINCATO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia

COLLEGIO DI ROMA. - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia

COLLEGIO DI ROMA. - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857 Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857 Categoria Massima: Responsabilità della banca / Diligenza, corretta e buona fede Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Correttezza e buona fede, Esecuzione,

Dettagli

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.443

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.443 Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.443 Categoria Massima: Ius variandi (art. 118 TUB) / Obbligo di comunicazione Parole chiave: Art. 118 TUB, Conto Corrente Bancario, Ius variandi, Obbligo di comunicazione,

Dettagli

Decisione N del 21 luglio 2017

Decisione N del 21 luglio 2017 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) PAGLIETTI (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione

Dettagli

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

Decisione N del 13 ottobre 2015

Decisione N del 13 ottobre 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca

Dettagli

Collegio di Napoli, 06 maggio 2010, n.320

Collegio di Napoli, 06 maggio 2010, n.320 Collegio di Napoli, 06 maggio 2010, n.320 Categoria Massima: Credito al consumo Parole chiave: Buona fede, Finanziamento, Interpretazione, Norme contrattuali, Richiesta di sospensione In presenza di una

Dettagli

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962 Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Prescrizione, Ratione

Dettagli

Decisione N del 12 dicembre 2013

Decisione N del 12 dicembre 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.

Dettagli

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.239

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.239 Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.239 Categoria Massima: Fideiussione Parole chiave: Condotta della banca nella fase di esecuzione del contratto, Fideiussione, Omnibus, Responsabilità Nel caso in cui

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario composto dai signori: IL COLLEGIO DI ROMA Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Prof Avv. Gustavo Olivieri Prof. Avv. Ferro Luzzi Membro designato dalla Banca

Dettagli

Decisione N del 26 luglio 2016

Decisione N del 26 luglio 2016 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia - Prof.ssa Cristiana

Dettagli

Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110

Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110 Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Efficacia vincolante, Limiti, Mutuo, Piano Famiglie ABI, Sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Dettagli

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307 Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Anno commerciale, Calcolo dei dietimi, Mutuo, Piano di rimborso Laddove in base alla documentazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Massimo Caratelli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

Decisione N. 595 del 31 gennaio 2014

Decisione N. 595 del 31 gennaio 2014 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca

Dettagli

Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1147

Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1147 Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1147 Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Preavviso di segnalazione Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Obbligo di preavviso, Onere

Dettagli

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Decisione n. 1395 del 5 febbraio 2019 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Prof. M. Rispoli Farina Membro Cons. Avv. D. Morgante Membro

Dettagli