ALLEGATO 2 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

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1 ALLEGATO 2 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE Treviso, attrazioni delle Fiere di San Luca, 1900 circa, fondo Fini "Si ringrazia il Servizio FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso per l'uso della presente foto". 1

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4 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento Art. 2 - Definizioni. Art. 3 - Determinazione delle aree disponibili. TITOLO II - CONDIZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA Art. 4 - Titoli e requisiti per il rilascio della licenza. Art. 5 - Requisiti morali per il rilascio della licenza TITOLO III - CONCESSIONE DI AREE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE Art. 6 - Modalità di concessione delle aree Art. 7 - Presentazione della domanda di concessione del suolo pubblico Art. 8 - Rilascio delle concessioni Art. 9 - Obblighi del concessionario. Art Modalità di esercizio del concessionario Art Responsabilità dei concessionari Art Subingresso nell esercizio Art Sostituzione dell attrazione Art Rinuncia Art Cauzione TITOLO IV - PARCO DIVERTIMENTI FIERE DI S. LUCA Art Definizione Art Commissione comunale Fiere di San Luca Art Criteri per l assegnazione dell area. Art Assegnazione dei posteggi Art Domanda di partecipazione Art Sostituzione dell attrazione Art Attrazioni novità e di interesse e richiamo spettacolare Art Concessione dell area Art Gestione del Parco: Comitato Parco Fiere Art abrogato Art. 26 Carovane e carriaggi Art Subentro nell esercizio Art Sub-concessione - divieto Art Conservazione dell anzianità Art Obblighi del concessionario Art Importo cauzioni Art Introito e restituzione cauzioni Art abrogato TITOLO V - CIRCHI Art Domanda di concessione. Art Rilascio delle concessioni Art Rinuncia Art Gestione delle attrazioni Art Obblighi del concessionario. 4

5 Art Introito e restituzione cauzioni TITOLO VI - PARCO DIVERTIMENTI PERMANENTE Art Definizione Art Concessione Art Parchi divertimenti permanenti su aree private Art Parchi divertimenti permanenti: norma di rinvio TITOLO VII - SANZIONI Art Modifica, sospensione e revoca della concessione Art Sgombero dell area Art Sanzioni TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Disposizioni transitorie e di rinvio Art Entrata in vigore 5

6 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il presente Regolamento disciplina l esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge 18/03/1968, n. 337 e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di: Fiere e feste tradizionali; Parchi divertimento organizzati; Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni. ART. 2 DEFINIZIONI Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all aperto o al chiuso, in altre parole in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia. Per tipologie s intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all art. 4 della Legge 18/03/1968 n ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE AREE DISPONIBILI Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell art. 9 della legge 337/1968. Le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono individuate con deliberazione di Giunta comunale e possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta medesima ogni qualvolta se ne verifichi l esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è pubblicata sul sito del Comune. TITOLO II CONDIZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA ART. 4 - TITOLI E REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA L esercizio dell attività di spettacolo è subordinato al rilascio di licenza o all estensione del titolo se trattasi di attrazionista non residente nel Comune di Treviso. L esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato altresì al possesso del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentano le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'estensione all esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti; 2. idoneità morale di cui all art. 5 del presente regolamento; 3. copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose; 4. deposito cauzionale; 5. titolarità di licenza valida per l esercizio dell attività di attrazionista rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta. 6

7 ART. 5 - REQUISITI MORALI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA 1. Non possono esercitare l attività di spettacolo viaggiante, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli da 102 a 109 del codice penale; b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo VI del libro II del Codice Penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), qualora non sia stata concessa la riabilitazione, il divieto di esercizio dell attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 3. In caso di società o associazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore, nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l accertamento di cui all articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 4. L accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal Comune sulla base delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti e successive modificazioni e integrazioni, dall articolo 10 bis della legge n. 575/1965, dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni e dall articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni. TITOLO III - CONCESSIONE DI AREE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ART. 6 - MODALITA DI CONCESSIONE DELLE AREE L occupazione delle aree pubbliche riportate nel presente Regolamento è subordinata al pagamento dei relativi canoni e di qualsiasi altra pendenza con l'amministrazione comunale, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti in materia. Per ottenere la concessione all occupazione delle aree pubbliche adibite all esercizio dell attività di spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno far pervenire domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in forma telematica tramite il portale 7

8 a. non oltre dieci mesi prima e almeno quattro mesi antecedenti la data di inizio della manifestazione, se trattasi di circhi equestri e attività similari; b. non oltre nove mesi prima e almeno un mese antecedente se trattasi di singole attrazioni allestite in occasione di sagre, feste rionali, feste locali e manifestazioni simili; c. con le modalità di cui all art. 20 del presente regolamento se trattasi di attrazioni allestite in occasione del Parco divertimenti temporaneo denominato Fiere di San Luca ; d. entro il 30 novembre di ogni anno precedente per il quale si chiede l'autorizzazione di altri parchi divertimenti temporanei. I medesimi termini valgono altresì per la richiesta d'estensione della licenza per gli spettacoli viaggianti installati presso aree private di cui gli attrazionisti hanno la disponibilità temporanea. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento procederà secondo quanto previsto dal Regolamento comunale SUAP. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo e luogo di concessione, l Amministrazione comunale predispone una graduatoria in base ai criteri di priorità di cui all art. 8 del presente Regolamento. Non possono essere allestiti complessi attrazionistici o spettacoli circensi presso il Prato Fiera nei 45 giorni antecedenti l apertura del Parco divertimento Fiere di S. Luca, nonché nei 15 giorni successivi. ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO Le ditte che intendono ottenere la concessione di suolo pubblico per l esercizio dello spettacolo viaggiante devono presentare domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente tramite il portale Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dal percorso telematico del SUAP. Al termine delle operazioni di allestimento, l esercente dovrà garantire il corretto montaggio dell attrazione in conformità alle disposizioni normative in materia. Le domande incomplete dovranno essere integrate nei termini previsti dal Regolamento comunale SUAP ART. 8- RILASCIO DELLE CONCESSIONI La concessione per l installazione delle attrazioni e degli impianti connessi è rilasciata dall Amministrazione comunale. Della concessione o del diniego sarà data comunicazione al richiedente almeno 10 giorni prima della data della richiesta installazione. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi per ogni singola manifestazione, salvo proroga per un periodo massimo fissato dall Amministrazione comunale, compatibilmente con l'organizzazione di altri eventi. La valutazione delle domande avverrà secondo i seguenti criteri di priorità, nell ordine: 1. anzianità di presenza con la medesima attrazione nel Parco divertimenti o aree individuate; 2. anzianità di gestione, comprovata dall'iscrizione al registro imprese per l esercizio dell attività di spettacolo viaggiante; 3. abrogato 4. novità e tipologia delle attrazioni, con riferimento alla spettacolarità o qualità educativa e culturale; 5. in caso di ulteriore parità, la priorità è stabilita mediante sorteggio operato dall ufficio competente, alla presenza dei richiedenti. Nel medesimo anno solare, e in presenza di più domande, non può essere concessa la stessa area per più di una volta allo stesso esercente con la medesima attrazione. In parziale deroga ai criteri di priorità di cui ai precedenti capoversi, la Giunta comunale, in occasione di particolari eventi e/o anniversari che si verifichino nel corso dell'anno solare, ha la facoltà di individuare indirizzi finalizzati al rilascio di concessioni ad attrazioni di particolare interesse. 8

9 ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è obbligato all osservanza delle seguenti inderogabili condizioni: 1. pagare la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, per tutto il periodo di effettiva occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'amministrazione comunale; 2. installare l attrazione nell area pubblica avuta in concessione in conformità alla medesima; 3. tenere costantemente pulite l area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente gestore del servizio pubblico; 4. rispettare la data di inizio e fine dell occupazione; 5. osservare l orario d esercizio stabilito dall Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; 6. ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell esercizio; 7. osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità; 8. restituire l area libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento dell'installazione; 9. osservare tutte le misure di prevenzione infortuni ex D. Lgs. 81/2008 e norme successive ed ottemperare le prescrizioni stabilite dagli organi competenti. ART. 10 MODALITA DI ESERCIZIO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario deve rispettare le seguenti modalità di esercizio: 1. gestire direttamente l attrazione per la quale è stata presentata la domanda, con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Per gestione diretta si intende l esercizio da parte del concessionario o del proprio rappresentante; 2. e vietata ogni forma di subconcessione dell area; 3. può essere consentita la sostituzione dell attrazione con altra delle medesime dimensioni, solo quando l impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato o da cause di forza maggiore. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dall Amministrazione comunale e, ove necessario, previa acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e la licenza ad ogni richiesta da parte della Polizia locale. 5. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e a far rispettare tali norme. In caso di accertata infrazione alle riportate modalità di esercizio è disposta la revoca della concessione. ART RESPONSABILITA DEI CONCESSIONARI Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall esercizio dell attività, sia direttamente che indirettamente, fa carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità l Amministrazione comunale concedente. ART. 12 SUBINGRESSO NELL ESERCIZIO Il subingresso nella titolarità di una licenza di spettacolo viaggiante per causa di morte o per atto tra vivi è ammesso. Il subingresso comporta il riconoscimento dei punteggi di frequenza di cui al comma 3 punto 1) dell art. 8 del presente Regolamento, maturati dal precedente titolare in capo all attrazione oggetto del subingresso e l assegnazione di tale punteggio alla ditta subentrante, quale nuovo titolare dell attrazione ceduta, solo qualora i subentranti possiedano i requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento. 9

10 ART SOSTITUZIONE DELL ATTRAZIONE E consentita la sostituzione dell attrazione a titolo definitivo previa istanza da prodursi al momento della presentazione della domanda di partecipazione a condizione che la nuova attrazione non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione alla manifestazione di cui trattasi di altri concessionari aventi diritto e non vi deve essere aumento di superficie e di ingombro qualora non ve ne sia disponibilità. La sostituzione dell attrazione comporta la rinuncia definitiva dell attrazione precedentemente autorizzata e i punteggi maturati dalla vecchia attrazione saranno attribuiti totalmente alla nuova. ART. 14 RINUNCIA L esercente che intende rinunciare alla concessione della piazza deve comunicarlo al Sindaco almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione o entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda. L esercente che non partecipa per due anni consecutivi, senza giustificato e documentato motivo, sarà escluso dalla possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per i due anni successivi. ART. 15 CAUZIONE Nel caso di occupazione di area pubblica è richiesto preventivamente un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale o la prestazione di una fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta, il cui importo è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, differenziato a seconda del tipo di installazione e del tipo di manifestazione. Eventuali danni arrecati all Amministrazione comunale o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti avvalendosi di detta cauzione. Le cauzioni non saranno restituite e saranno incamerate in tutti i casi di decadenza o revoca della licenza, nei casi di occupazione dell area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo indicato in concessione. TITOLO IV - PARCO DIVERTIMENTI FIERE DI S. LUCA ART. 16 DEFINIZIONE Il Parco divertimento denominato Fiere di S. Luca è una manifestazione organizzata dall Amministrazione comunale, in collaborazione con la omonima Commissione comunale. Si svolge annualmente nel Prato di Fiera nel mese di Ottobre per un periodo non superiore a 17 giorni, che include la festività di San Luca, salvo deroga per giustificati motivi, disposta dalla Commissione comunale Fiere di San Luca. ART. 17 COMMISSIONE COMUNALE FIERE DI SAN LUCA La Commissione comunale Parco divertimenti Fiere di San Luca è composta da n. 5 Consiglieri comunali, appositamente nominati ed è presieduta dall Assessore delegato; i componenti della Commissione rimangono in carica fino a nuove elezioni amministrative. La partecipazione alle sedute è priva di alcuna indennità di presenza. Detta Commissione ha le seguenti funzioni: 1) stabilire, entro marzo, il periodo in cui si svolgeranno le fiere; 10

11 2) stabilire il calendario delle manifestazioni e predisporre lo svolgimento delle attività collaterali; 3) accettare e rigettare, anche parzialmente, a suo insindacabile giudizio, le domande a titolo di novità e le domande di partecipazione alle fiere in sostituzione del concessionario titolare rinunciatario, adottando i criteri di cui all'art. 18; 4) modificare l ammontare delle cauzioni di cui all art. 31; 5) individuare le aree per la collocazione dei carriaggi degli attrazionisti, in collaborazione con il Comando Polizia Locale; 6) fornire gli indirizzi agli uffici comunali competenti per la realizzazione del piano di sistemazione delle attrazioni e le altre attrezzature nel Prato di Fiera ed adiacenze elaborato dagli uffici comunali competenti. Per gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, la Commissione sente i rappresentanti eletti dagli esercenti gli spettacoli viaggianti nelle fiere dell'anno precedente. La Commissione può sentire detti ed altri rappresentanti anche per questioni diverse e qualora lo ritenga opportuno. ART CRITERI PER L ASSEGNAZIONE DELL AREA L assegnazione dei titoli concessori dell area è effettuata in conformità al piano di sistemazione di cui al punto 6) del precedente articolo. L assegnazione della concessione è effettuata redigendo apposita graduatoria degli attrazionisti, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell ordine: a) anzianità di presenza maturata dall anno 1968 in capo al concessionario per ogni singola attrazione; b) maggior anzianità di iscrizione al Registro imprese per l esercizio dell attività di spettacolo viaggiante; c) ordine cronologico di presentazione della domanda. L attrazione che per due anni consecutivi e senza giustificato motivo (malattia, stato di gravidanza, servizio di leva, cause di forza maggiore, ecc.) non ha partecipato al Parco, decade dal titolo concessorio e da qualsiasi titolo accessorio. L attrazione non in graduatoria che esercita a seguito di rinuncia di un altra già regolarmente concessa maturerà i requisiti di priorità previsti dal vigente Regolamento. Perde il punteggio relativo alla presenza per l edizione in corso anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da trenta giorni prima l inizio della manifestazione, con esclusione delle cause di forza maggiore. ART ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI I posteggi per l esercizio dell attività di somministrazione alimenti e bevande sono stabiliti in numero di sei, salvo modifica del Piano delle Aree Mercatali. All attività di somministrazione alimenti e bevande si applicano, ove possibile, le disposizione previste dal presente Regolamento. L assegnazione dei posteggi relativi all area somministrazione di alimenti e bevande e all area commerciale è effettuata in base alla vigente normativa di settore. L assegnazione delle attrazioni novità è effettuata in base al presente Regolamento. Al fine dell osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, tenuto conto della presenza degli idranti e della necessità di collocare i wc chimici, la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante avverrà secondo le disposizioni impartite dal Comando Polizia Locale, in accordo con il Servizio Attività Produttive, sulla base del piano di sistemazione predisposto allo scopo e secondo le piazzole di stazionamento predisposte in Prato Fiera. 11

12 ART DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1. Le ditte che intendono ottenere la concessione e la licenza per l esercizio dello spettacolo viaggiante all interno del suddetto Parco sono tenute a presentare, pena di inammissibilità, domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente tramite il portale non prima del 1 dicembre e non oltre il 30 aprile precedente l inizio dell attività del Parco divertimenti. Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dal percorso telematico SUAP. Le domande incomplete dovranno essere integrate nei termini previsti dal Regolamento comunale SUAP Le domande che pervengono oltre il termine indicato nel presente articolo sono da considerarsi inammissibili e saranno pertanto archiviate. Al termine delle operazioni di allestimento, l esercente deve garantire il corretto montaggio dell attrazione in conformità alle disposizioni previste in materia. ART SOSTITUZIONE DELL ATTRAZIONE E consentita la sostituzione dell'attrazione a titolo definitivo, da prodursi al momento della presentazione della domanda di partecipazione, a condizione che la nuova attrazione non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione al Parco divertimenti di altri concessionari aventi diritto e non vi sia aumento di superficie e di ingombro. E ammesso l accorpamento delle concessioni a condizione che la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche delle concessioni originarie e nel rispetto del comma precedente. La sostituzione dell attrazione comporta la rinuncia definitiva dell attrazione precedentemente autorizzata. Alla nuova attrazione è attribuito l intero punteggio di anzianità di presenza maturata dall attrazione precedentemente autorizzata. La sostituzione temporanea con altra avente le stesse dimensioni e lo stesso ingombro, può essere autorizzata prima dell'inizio del Parco divertimenti e compatibilmente con gli adempimenti della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e solo in caso di documentata forza maggiore, accertabile dall Amministrazione comunale. ART ATTRAZIONI NOVITA E DI INTERESSE E RICHIAMO SPETTACOLARE Ai fini del presente Regolamento, per attrazione novità si intende quella avente caratteristiche nuove, decisamente diverse dalle altre già esistenti e che non abbia partecipato al Parco negli ultimi tre anni. La partecipazione al Parco con attrazione novità o come attrazione di interesse e richiamo spettacolare non dà luogo a punteggio. Eventuali attrazioni già presenti in precedenti edizioni del Parco divertimenti Fiere di San Luca, qualora ritenute di interesse spettacolare e quindi idonee a qualificare l intero complesso viaggiante, sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni di novità e privilegiando il criterio della rotazione. La Commissione comunale Fiere di San Luca ha facoltà di scegliere le attrazioni di novità e quelle di particolare interesse e richiamo spettacolare, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria. Alle attrazioni selezionate non si assegna il punteggio di presenza. E possibile la concessione dell area ad attività che appartengono ad una tipologia non inserita nell apposito elenco ministeriale di cui all art. 4 della L. 337/1968, nel rispetto delle norme di cui all art. 4 comma 8 del Decreto del Ministero dell Interno 18/05/

13 ART CONCESSIONE DELL AREA La concessione dell area è rilasciata dall Amministrazione comunale ai singoli assegnatari, in base al provvedimento di approvazione della graduatoria di partecipazione predisposto dal Dirigente. La graduatoria è resa pubblica tramite affissione all Albo pretorio comunale e sul sito Web del Comune. Rimane fatta salva la possibilità di tutti gli operatori interessati di fare istanza di revisione della graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento suddetto. L accoglimento o il diniego è comunicato agli interessati, per iscritto, almeno 30 giorni prima della data di inizio del Luna Park, con contestuale fissazione del termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalle Leggi e dal Regolamento comunale. La mancata osservanza dei termini sarà considerata come rinuncia a partecipare alla manifestazione stessa e la istanza sarà archiviata. La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l attrazione e la superficie indicata. Durante il periodo di svolgimento del Parco divertimenti, l area destinata alla manifestazione non può essere utilizzata da carriaggi ed automezzi. Qualora vi sia la possibilità di inserire ulteriori attrazioni, si procederà secondo l ordine della graduatoria stessa. Gli attrazionisti dovranno comunicare l accettazione entro 3 giorni dal ricevimento dell accoglimento. La licenza per esercitare l attività di cui trattasi è rilasciata per l attrazione indicata nel collaudo statico redatto da tecnico abilitato e in corso di validità. L abbandono del posteggio da parte del concessionario, senza giustificato motivo, comporta l esclusione del titolare per le successive due edizioni delle Fiere. Sarà inoltre motivo di esclusione dalle successive due edizioni delle Fiere di San Luca: 1. non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l esercizio delle attrazioni nel Parco divertimenti; 2. l esercizio dell attività di spettacolo viaggiante difforme da quanto programmato dal calendario; 3. l utilizzo di attrazioni diverse da quelle autorizzate; 4. la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi, secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale; 5. grave turbamento della manifestazione; 6. la mancata partecipazione alle spese organizzative e promozionali, come meglio specificato al successivo art. 30. ART GESTIONE DEL PARCO: COMITATO PARCO FIERE Il Comitato Parco Fiere, composto da tre rappresentanti della categoria esercenti l attività di spettacolo viaggiante, eletti dai partecipanti al Parco, curerà, prima del funzionamento del Parco, l organizzazione dello stesso, in collaborazione con il Comando della Polizia Locale, con il Servizio Attività Produttive e con l Associazione Luna Park Fiere di San Luca. Il Comitato Parco Fiere curerà la campagna promozionale della manifestazione ed i servizi ad essa collegati e promuoverà iniziative inerenti il Parco, previa richiesta e relativo accordo con l Amministrazione comunale. ART ABROGATO ART CAROVANE E CARRIAGGI La sistemazione delle carovane e dei carriaggi avviene nelle zone stabilite dalla Commissione comunale per le Fiere di San Luca, previo accordo con il Comando Polizia Locale. E vietato ospitare in detti luoghi carriaggi o carovane di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a partecipare all attività del complesso attrazionistico al momento funzionante. 13

14 L area di cui sopra potrà essere occupata soltanto da mezzi e/o veicoli autorizzati mediante apposito contrassegno, le cui targhe siano state preventivamente comunicate all Ufficio Polizia Locale. ART SUBENTRO NELL ESERCIZIO Il subentro nel ramo d azienda comporta il riconoscimento dell anzianità di presenza a favore dei seguenti soggetti: a) trasferimento a causa di morte: ai discendenti in linea diretta o collaterali, entro il secondo grado e dei familiari conviventi coadiuvanti la gestione dell attrazione; b) trasferimento per atto tra vivi. La domanda di subentro può essere presentata dopo il 30 aprile, ma entro il 30 giugno, a pena di inammissibilità. Nel caso di trasferimento dell azienda per atto tra vivi, l anzianità maturata dall alienante sarà riconosciuta al subentrante, purché munito della licenza di cui al presente regolamento e qualora possieda i requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia. Nel caso di scioglimento o estinzione di società costituita legalmente è riconosciuto il diritto di frequenza suddetta al socio subentrante nella licenza. Il subentrante di cui ai precedenti commi non deve essere titolare di un numero superiore a tre attrazioni all interno del Luna Park; l'attrazionista ha comunque facoltà di scegliere quali attrazioni mantenere, nel rispetto del numero massimo consentito. Nel caso di conferimento di azienda, la nuova società avrà lo stesso punteggio della ditta conferente che presenta un maggior numero di punti. Lo scioglimento e l estinzione di società non comporta il riconoscimento dei benefici maturati dalla medesima ai singoli soci. L anzianità può essere vantata dal solo titolare di licenza di spettacolo viaggiante nella quale è indicata l attrazione con la quale si è gestito in occasione delle Fiere di San Luca, sempreché la richiesta di partecipazione al Luna Park sia riferita alla medesima attrazione. ART SUB-CONCESSIONE: DIVIETO E vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata infrazione del concessionario sarà revocata la concessione per l attrazione in oggetto che comporterà l'esclusione del concessionario dal Parco divertimenti per i due anni successivi. ART CONSERVAZIONE DELL ANZIANITA Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicate al Comune, con la specificazione del periodo di assenza, del nome e della generalità della persona che sostituisce il titolare. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente al Parco Divertimenti o non possa farsi sostituire da un componente il nucleo familiare o da un rappresentante, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati o accertabili dall Amministrazione comunale, conserva l anzianità acquisita. L Amministrazione si riserva comunque ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni rese dal titolare dell attrazione. Qualora si accerti la falsità delle giustificazioni addotte, si applica quanto previsto dall art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati. L assenza non motivata comporta automaticamente l esclusione dal Parco Divertimenti per l edizione successiva. L'istanza di aspettativa deve essere fatta pervenire al competente ufficio comunale almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo cause di forza maggiore. L aspettativa è concessa per un solo anno, pena la decadenza dei diritti acquisiti; per comprovati motivi l Amministrazione può concederla fino ad un massimo di due anni consecutivi. 14

15 ART OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO La concessione è subordinata all osservanza del presente Regolamento e delle seguenti inderogabili condizioni, la cui inosservanza comporterà l esclusione dalla successiva manifestazione Fiere di San Luca: 1. pagare la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, nonché le spese necessarie per la realizzazione e organizzazione della manifestazione Fiere di San Luca (sia esse sostenute dal Comune o dal Comitato Parco Fiere o dalla Associazione Luna Park Fiere di San Luca), per tutto il periodo di effettiva occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'amministrazione comunale o del Comitato Parco Fiere o della Associazione Luna Park Fiere di San Luca; 2. versare alla Tesoreria Comunale, una cauzione nei termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda di partecipazione, nella misura indicata dal presente Regolamento rapportata alla superficie occupata; 3. installare l attrazione nel posteggio avuto in concessione con l attrazione e per la superficie e ingombro autorizzati; 4. allestire l attrazione nell area assegnata, secondo il piano di sistemazione all uopo predisposto, di cui all art. 18, entro la data fissata dall Amministrazione e comunicata con lettera di accoglimento; 5. tenere costantemente pulite l area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente gestore del servizio pubblico; 6. rispettare la data di inizio e fine occupazione; 7. contribuire alle spese di organizzazione e di promozione, preventivamente concordate tra Amministrazione comunale, il Comitato Parco e l Associazione Luna Park Fiere di San Luca; 8. osservare l orario d esercizio stabilito dall Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia; 9. ottemperare con sollecitudine alle prescrizioni impartite, anche verbalmente, dai competenti organismi comunali, relative alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell esercizio; 10. osservare le prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla competente autorità sanitaria; 11. essere presenti con le attrezzature da installare, nell area destinata all organizzazione delle Fiere di San Luca, almeno 2 giorni prima dell inizio della manifestazione; 12. al termine della concessione l area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna; 13. osservare e predisporre tutte le misure di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs. 81/2008 e norme successive e ottemperare alle prescrizioni degli organi di vigilanza; 14. gestire direttamente l attrazione stessa. Il titolare può essere sostituito o coadiuvato dai familiari conviventi a carico, di cui all art. 20 punto 2), purché abbiano l età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa; 15. ciascun gestore partecipante il Parco Divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione e rispettare gli orari di esercizio; 16. non portare turbamento alla manifestazione; 17. esibire l atto di concessione e la licenza a richiesta degli organi di controllo, nonché i documenti di cui alle lettere a) e b) dell art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell Interno 18/05/2007 e successive modifiche; 18. rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e a far rispettare tali norme. ART. 31 IMPORTO CAUZIONI La cauzione sarà versata da ogni concessionario in misura diversa a seconda della dimensione dell attrazione da gestire, come di seguito indicato: attrazioni fino a mq. 50: cauzione di 50,00; attrazioni da mq. 51 a mq. 200: cauzione di 100,00; 15

16 attrazioni di dimensioni superiori a mq. 200: cauzione di 200,00; E facoltà della Commissione comunale Fiere di San Luca modificare per ragioni di opportunità o di interesse pubblico i suddetti importi. ART INTROITO E RESTITUZIONE CAUZIONI I rimborsi per eventuali danni o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti sulle cauzioni, restando impregiudicate le ulteriori azioni. Le cauzioni non saranno restituite in tutti i casi di decadenza o revoca della licenza fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, nei casi di occupazione dell area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo. La cauzione, in assenza di qualsiasi pendenza verso l Amministrazione comunale e purché il suolo sia lasciato libero e nel pristino stato, sarà restituita non appena il Comando Polizia Locale comunicherà l esito positivo del sopralluogo di verifica. Non saranno rimborsate le somme versate a titolo cauzionale nel caso di recesso da parte del concessionario, salvo impedimento determinato da causa di forza maggiore. ART. 33 ABROGATO TITOLO V - CIRCHI ART. 34 DOMANDA DI CONCESSIONE Le aree destinate alle manifestazioni circensi sono quelle individuate con deliberazione di Giunta comunale. La domanda di ammissione alle singole manifestazioni, tese ad ottenere l autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell attività, deve essere presentata nei termini stabiliti all art. 6 del presente Regolamento e devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente tramite il portale Le domande incomplete dovranno essere integrate nei termini previsti dal Regolamento comunale SUAP. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l archiviazione della stessa. Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi, nello stesso periodo, il Comune provvede all assegnazione dell area in base all ordine cronologico di presentazione delle istanze e solo se le stesse siano complete degli elementi fondamentali indicati nel presente Regolamento. La domanda deve contenere quanto previsto dal percorso telematico del SUAP. ART RILASCIO DELLE CONCESSIONI Dell'accoglimento o del diniego sarà resa comunicazione al richiedente almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l installazione. La concessione sarà rilasciata per una durata massima di dodici giorni. Per i complessi circensi dovrà essere osservato un intervallo di almeno trenta giorni tra una concessione e l altra. 16

17 ART. 36 RINUNCIA L esercente che intende rinunciare alla concessione della piazza deve comunicarlo al Sindaco almeno 60 giorni prima dell inizio della manifestazione o entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda. All esercente che ha rinunciato per due anni consecutivi, senza giustificato e documentato motivo non sarà rilasciata alcuna concessione per i due anni successivi. ART GESTIONE DELLE ATTRAZIONI Il titolare della concessione dovrà gestire direttamente l attrazione per la quale è stata presentata la domanda con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Per gestione diretta si intende l esercizio da parte del concessionario e/o in subordine per mezzo dei componenti del nucleo familiare o da collaboratori. E vietata ogni forma di subaffitto e/o subconcessione dell area e/o dell attrazione circense. In caso di accertata infrazione alle sopra indicate modalità di esercizio sarà disposta la revoca della concessione e lo sgombero dell area. ART OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO La concessione è subordinata all osservanza delle seguenti inderogabili condizioni: 1. pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli oneri connessi, per tutto il periodo di effettiva occupazione; 2. installare l attrazione nell area pubblica avuta in concessione e per la superficie autorizzata; 3. tenere costantemente pulite l area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente gestore del servizio pubblico; 4. rispettare la data di inizio e fine dell occupazione; 5. osservare l orario d esercizio stabilito dall Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; 6. ottemperare con sollecitudine alle prescrizioni impartite, anche verbalmente, dai competenti organismi comunali, relative alla sistemazione di tutti i materiali nonché al decoro e alla sicurezza dell esercizio; 7. acquisire il parere preventivo al Settore Veterinario dell Azienda ULSS competente (in caso di presenza di animali); 8. osservare le prescrizioni igienico-sanitarie date dalla competente autorità; 9. provvedere alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità vigenti all interno del territorio comunale, con l osservanza inoltre di tutte le norme igienico-sanitarie; 10. gestire direttamente l attrazione per la quale è stata presentata domanda con divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. 11. osservare e predisporre tutte le misure di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs. 81/2008 e norme successive e ottemperare alle prescrizioni degli organi di vigilanza; 12. costituire una cauzione in conformità al precedente articolo 15; 13. al termine della concessione l area dovrà essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna. ART. 39 INTROITO E RESTITUZIONE CAUZIONI La cauzione versata a norma del presente regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l Amministrazione comunale e purché il suolo sia stato lasciato libero e nello stato originario, saranno restituite entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza della concessione. La cauzione non sarà restituita al concessionario in caso di suo recesso, salvo impedimento determinato da causa di forza maggiore. 17

18 I rimborsi per eventuali danni o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti sulla cauzione, restando impregiudicate le ulteriori azioni. TITOLO VI - PARCO DIVERTIMENTI PERMANENTE ART. 40 DEFINIZIONE Sono definiti Parchi divertimento quelli previsti e definiti dall art. 2 lett. d) del Decreto del Ministero dell Interno 18/05/2007, nonché dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23/05/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'organizzatore di Parchi divertimenti permanenti è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Decreto e nella circolare sopracitati. ART. 41 CONCESSIONE La concessione all occupazione del suolo pubblico per l allestimento di un Parco Divertimenti permanente in area pubblica sarà effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di apposito bando. Con lo stesso bando saranno, inoltre, definite le modalità, i requisiti per la presentazione della domanda e i criteri per la formazione della graduatoria. La graduatoria del bando ha validità biennale. ART PARCHI DIVERTIMENTI PERMANENTI SU AREE PRIVATE Può essere autorizzata la costituzione di parchi su terreni e in strutture private a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. Al fine di esercitare in aree e/o strutture private, il richiedente o l organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, deve far pervenire almeno 3 mesi prima della data di apertura del Parco, l elenco dei Concessionari (se dovuto) con l indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell area e/o struttura in cui si intende svolgere l attività. Dovrà comunque sottostare alle norme di vigenti in materia e alle disposizioni generali del presente Regolamento. ART PARCHI DIVERTIMENTI: NORMA DI RINVIO Per quanto attiene all'organizzazione di Parco divertimenti, si applicano, le norme di cui agli articoli precedenti relative al Parco Divertimenti temporaneo "Fiere di S. Luca". TITOLO VII - SANZIONI ART. 44- MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE L Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche dello stato di fatto o nei casi previsti dal regolamento COSAP, può modificare, sospendere o revocare la concessione. L Amministrazione comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l inosservanza del presente regolamento o di altri regolamenti comunali attinenti l'attività, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla Azienda ULSS e di tutte le altre che l Amministrazione comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell atto di concessione. 18

19 ART SGOMBERO DELL AREA Al termine della concessione l area deve essere subito restituita; in caso di inadempienza il Dirigente ordina lo sgombero a norma di legge. Qualora l area sia stata manomessa o non è restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, provvederanno al ripristino gli uffici comunali competenti e le relative spese saranno trattenute dalla cauzione, salvo conguaglio. ART. 46 -SANZIONI Nel caso di violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da 155,00 ad 930,00. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui sopra, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie: Sanzione Motivazione Importo sanzione pecuniaria Per aver esercitato in luoghi, spazi e tempi 155,00- diversi da quelli assegnati. 930,00 Revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi Per aver esercitato con attrazione diversa da 155,00- quella per la quale è stata rilasciata930,00 concessione. Revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi Per aver esercitato con un numero di 155,00- attrazioni superiore a quello concesso. 930,00 Revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi Per aver subconcesso ad altri lo spazio 155,00- concessionato. 930,00 Revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi, in capo al concessionario ed al subconcessionario Per non aver mantenuto installata 155,00- l attrazione per tutto il periodo concesso o930,00 per averla installata dopo l inizio dell attività del Parco Revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi Per non aver osservato le norme di 155,00- comportamento. In caso di particolare930,00 gravità, o di più violazioni nell ambito della stessa manifestazione, revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi Per non aver liberato l area nei termini e 155,00- nelle modalità previste. 930,00 Esclusione di concessione nel territorio comunale per i 2 anni successivi 19

20 accessoria Difformità tra misure dichiarate 155,00- dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad930,00 installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe Ripristino immediato dell'attrazione nelle misure autorizzate Difformità tra misure dichiarate 155,00- dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad930,00 installazione avvenuta, nel caso in cui sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe Revoca della concessione, chiusura e smontaggio dell'attrazione Non veridicità delle dichiarazioni o delle 155,00- documentazioni contenute nella domanda di930,00 partecipazione Inammissibilità della domanda, revoca della concessione e chiusura dell'attrazione Manomissione degli allacciamenti elettrici ed 155,00- idrici 930,00 Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti Conduzione dell'attrazione da parte di 155,00- personale diverso da quello indicato nella930,00 domanda di partecipazione Sospensione dell'attività per tre giorni TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO Gli spettacoli viaggianti allestiti su area privata, sono parimenti soggetti alle normative di cui al presente Regolamento. Le domande presentate per partecipare al Parco divertimento denominato Fiere di San Luca edizione 2009, sono assoggettate al presente Regolamento. Le autorizzazioni rilasciate in capo alle varie ditte per la partecipazione alle precedenti edizioni delle Fiere di San Luca, distinte in base al previgente Regolamento comunale a titolo ordinario o a titolo precario, identificano il riconoscimento in capo ad ogni ditta per l attrazione autorizzata, di un punto di anzianità di presenza per ogni anno di partecipazione, a partire dall anno La partecipazione alle precedenti edizioni delle Fiere a titolo di novità non comporta il riconoscimento di alcun punteggio. Le modifiche apportate al presente Regolamento con deliberazione di Consiglio comunale n. del si applicano alle domande di partecipazione alle Fiere di San Luca Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre al Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (G.U. n. 136 del 14/06/2007). L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento. 20

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