COMUNE DI CUREGGIO (Provincia di Novara)
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- Elvira Miele
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1 COMUNE DI CUREGGIO (Provincia di Novara) CAPITOLATO D ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE DI VIA S. LORENZO IN CUREGGIO ART. 1 Il Comune di Cureggio è proprietario del seguente impianto sportivo: Tensostruttura Comunale in Via S. Lorenzo ART. 2 La tensostruttura è composta da: - impianto adibito a campo di calcetto tennis pallavolo basket attività ginnica - spogliatoi - aree pavimentate e verdi circostanti. L uso della tensostruttura viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All inizio della gestione viene redatto un verbale di consistenza patrimoniale per presa in carico il tutto come da planimetrie presenti in atti, con evidenza in colore rosso. Tale verbale fa fede tra le parti della consistenza e dello stato d uso. ART. 3 Lo scopo della concessione consiste nell utilizzo della tensostruttura, di seguito indicata anche con la dicitura impianto sportivo, per le finalità sportive e sociali che il Comune e la Concessionaria nell ambito delle rispettive competenze intendono ottenere ART.4 La concessione ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. E vietato il rinnovo tacito del presente contratto. ART.5 Il concessionario come corrispettivo a favore del Comune oltre a mantenere efficienti l intera struttura e gli impianti provvedendo in proprio ad ogni intervento che si rendesse necessario per garantire quanto sopra indicato, dovrà versare un canone mensile di concessione pari o superiore rispetto a quello fissato a base di gara di 150,00 mensili oltre Iva di legge. Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese di riferimento. ART. 6 Il concessionario dovrà utilizzare l impianto di cui all art.1 in modo corretto, salvaguardando sempre e comunque gli interessi del Comune proprietario Il concessionario dovrà osservare le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti Il concessionario è unico consegnatario degli impianti ed unico detentore delle chiavi d accesso e responsabile dello stato di conservazione degli impianti fissi, degli impianti tecnologici, delle attrezzature sportive e degli arredi presi in consegna e ne risponde a termine di legge all Amministrazione Comunale concedente.
2 ART. 7 La tensostruttura comunale dovrà essere avviata dalla data d inizio della gestione indicata all art. 4. L apertura al pubblico viene fissata nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore Per l attivazione la struttura potrà sarà aperta alle ore 7.00 mentre riordino serale dovrà essere chiusa entro le ore In tali orari l accesso sarà consentito esclusivamente agli operatori addetti alla gestione. ART. 8 Il concessionario, oltre il rispetto degli orari stabiliti nell art.7 assume l obbligo di provvedere a propria cura e spese: a) a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tali da consentire continuità ed efficienza gestionale dell impianto come descritti dall art.2 b) alla pulizia, sanificazione e disinfezione di tutti i vani, impianti accessori e pertinenze con procedure di pulizia aggiuntiva che si rendessero necessarie per l igiene ambientale nel corso dei giorni e secondo le prescrizioni dell A.S.L. c) ad esporre al pubblico le tariffe applicate. d) ad esporre un cartello al pubblico, all ingresso della struttura, indicante il numero massimo di utenti ammissibili entro l impianto ed il numero massimo di utenti presenti nel turno. e) ad esporre al pubblico la vigente normativa igienico sanitaria. f) al mantenimento degli spazi verdi e aree pavimentate annessi alla tensostruttura. g) alla riscossione delle tariffe e degli abbonamenti per l uso degli impianti stabiliti dal concessionario h) ad applicare ai residenti e per i corsi organizzati dalle Scuole di Cureggio una tariffa ridotta del 20% rispetto a quelle indicate nel tariffario proposto dal concessionario i) ad acquisire e rispettare tutte le autorizzazioni necessarie per l esercizio della struttura. l) a segnalare per iscritto al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nell esercizio degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva, non concernente cioè: sostituzione vetri, riparazione porte, finestre infissi in genere e loro accessori quali: serrature, maniglie, ecc., riparazioni di interruttori, prese di corrente, sostituzione lampade, riparazione rubinetteria, tinteggiatura pareti e quant altro indicato nella lettera a). La tardiva segnalazione che abbia comportato danno grave all Ente, comporta l integrale risarcimento del danno a carico del concessionario. m) all annotazione dei dati richiesti afferenti la presenza giornaliera degli utenti, che in ogni caso dovrà rispettare il numero massimo di n. 90 unità contemporaneamente. n) all osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore per la tutela ed i rapporti di lavoro che potranno intervenire in corso di gestione. o) al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento con contestuale volturazione dei contatori già in essere e al concessionario. p) alla nomina di un responsabile della gestione che sia anche responsabile della corretta applicazione della sicurezza sul lavoro e del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 per l intera struttura da effettuarsi a carico del concessionario. ART. 9 Il concessionario nell ambito dell orario di apertura al pubblico della struttura, è autorizzato ad organizzare, propri corsi, applicando tariffe di cui al tariffario proposto e indicato nell Art.8.
3 ART. 10 E fatto divieto al concessionario di pretendere alcun compenso, rimborso o qualsiasi altro emolumento in prestazioni lavorative, in natura o in denaro da parte degli utenti degli impianti al di fuori degli ambiti tariffari di cui all art. 8. ART.11 Il concessionario, ai sensi dell art. 105 subappalto del codice dei contratti ex D.Lgs. n. 50/2016, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune. ART. 12 Il concessionario solleva l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possono derivare a persone e cose nell ambito degli impianti conseguenti all uso delle attrezzature degli arredi e degli impianti tecnologici dati in gestione e della gestione medesima. Pertanto anche in conseguenza di ciò, il concessionario si impegna a contrarre, prima dell inizio della gestione, polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi di un importo non inferiore ad Euro ,00 e polizza assicurativa per incendi, atti vandalici e dolosi, per l importo di Euro , ART.13 Il Comune si assume l onere della manutenzione straordinaria degli impianti. ART. 14 L attività che potrà svolgersi all interno dell impianto è quella afferente la pratica, sportiva nonché l attività di manifestazioni ricreative e/o culturali comunque compatibili con la struttura. ART. 15 Il Comune si riserva la possibilità di poter utilizzate gratuitamente, fatto salvo l eventuale rimborso delle spese sostenute dal gestore per le utenze e concordate tra le parti, la struttura per manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune stesso. La richiesta di utilizzo della struttura al concessionario dovrà essere presentata con congruo anticipo per permettere allo stesso di poter gestire al meglio le attività che ha in essere. In ogni caso l utilizzo della struttura avverrà previo accordo tra le parti e ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo sarà in capo all Amministrazione comunale. ART. 16 A garanzia degli obblighi tutti nascenti dal presente contratto il concessionario ha costituito una cauzione di Euro. 3000,00 mediante fidejussione, bancaria e/o assicurativa della durata del presente disciplinare. Il pagamento dell importo garantito dovrà avvenire a prima richiesta e senza eccezioni. ART. 17 Il Responsabile del Settore Amministrativo applica una sanzione di Euro 100,00= per ogni inosservanza del gestore agli obblighi del presente contratto previa contestazione scritta,
4 alla quale nel termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento, il gestore potrà formalmente controdedurre. Sulla controversia decide inappellabilmente la Giunta Comunale. La medesima sanzione è applicata anche in caso di ritardo sul pagamento dovuto all Amministrazione Comunale di cui all Art.5 e non superiore a giorni 15 (quindici). Decorso quest ultimo termine la cauzione è incamerata. ART.18 Il Comune si riserva l accesso agli impianti in qualsiasi momento attraverso propri funzionari per effettuare il controllo degli impianti e per verificare il pieno rispetto del presente capitolato e per gli effetti di cui all Art.8. ART. 19 I beni tutti affidati in concessione dell impianto e meglio elencati con il verbale di cui all art. 2 dovranno essere riconsegnati al Comune, allo scadere del contratto, nella loro integrale consistenza e allo stato iniziale, salvo il deperimento d uso. Il concessionario è tenuto a rifondere il valore dei beni deperiti qualora venissero superati i normali limiti di usura anche laddove il deperimento fosse evento imputabile all utente dell impianto. ART Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e successive modificazioni. 2. Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura di Novara Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART. 21 Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto di appalto qualora venissero applicate più volte e reiteratamente le sanzioni di cui all art. 17 senza che il concessionario possa avanzare pretese od indennizzi di sorta. ART. 22 Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ogni forma, anche parziale, di subappalto dell impianto ART. 23 Il concessionario è tenuto ad effettuare la normale manutenzione delle strutture, effettuando periodiche verifiche di funzionalità degli impianti tecnologici, provvedendo allo svuotamento di eventuali pannelli solari che verranno posizionati, verificando possibili infiltrazioni d acqua, provvedendo alla pulizia delle fossette di scarico ed alla pulizia delle aree esterne nonché a tutto quanto necessario per evitare danni agli impianti e consentire quindi l immediata funzionalità degli impianti stessi. Il Comune provvede mensilmente ai relativi controlli ai sensi dell art. 8. ART. 24 Le spese legali e fiscali inerenti e conseguenti al contratto,nessuna esclusa ed eccettuata, faranno carico al concessionario. ART. 25 Il concessionario, entro 5 (cinque) giorni dalla aggiudicazione del servizio comunica il proprio domicilio e nomina il proprio rappresentante a cui saranno notificati gli atti e le
5 disposizioni previste dal presente contratto. Nell ipotesi il rappresentante sia persona diversa dal concessionario, la comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dal designato. ART. 26 Per quanto non è previsto nel presente contratto valgono le disposizioni contemplate dal vigente Codice Civile e dalla legislazione in materia. ART. 27 E fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, usi diversi, modifiche o migliorie del complesso o degli impianti senza il preventivo benestare dell Amministrazione Comunale. Qualsiasi violazione a detta norma comporterà il diritto alla risoluzione del contratto, salvo il diritto del risarcimento dei danni a favore dell Amministrazione Comunale. Le eventuali opere di migliorie effettuate, o quelle che venissero riconosciute tali, rimarranno di proprietà dell Amministrazione Comunale senza la necessità di corrispondere per esse alcun compenso alla ditta concessionaria ART.28 Per quanto non previsto nel presente capitolato d oneri e negli atti sopra richiamati, le parti dichiarano di riferirsi alle seguenti norme: - Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207; - Linee guida dell ANAC; - Codice Civile; - tutte le norme regolamentari vigenti in materia.
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