Fisco & Contabilità. Azioni proprie: l assegnazione ai soci N. 21. La guida pratica contabile Premessa

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1 Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N Azioni proprie: l assegnazione ai soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Scritture contabili Può accadere che una società, dopo aver acquistato delle azioni proprie utilizzando riserve di utili, decida di attribuirle ai soci nell'ambito di una politica di remunerazione degli azionisti. L'assegnazione delle azioni proprie ai soci produce gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale. Quindi non configura una distribuzione di dividendi in natura e non c'è plusvalenza tassabile in capo alla società. Premessa L azione è un titolo rappresentativo della proprietà di una quota del capitale sociale di una società per azioni, individuato dal valore nominale del certificato azionario, calcolato dividendo il capitale sociale per il numero di azioni emesse. Il titolare anche di una sola azione è socio a tutti gli effetti e, partecipando alle assemblee ordinarie e straordinarie, concorre alla formazione della volontà aziendale. Può accadere che una società, dopo aver acquistato delle azioni proprie utilizzando riserve di utili, decida di attribuirle ai soci nell'ambito di una politica di remunerazione degli azionisti. Di primo acchito si penserebbe che nasca in capo ai soci un dividendo in natura, da assoggettare a tassazione, limitatamente al 5%, se il socio è una società, sulla base del valore normale delle azioni ricevute. 1

2 Il valore normale dell'ipotizzato "dividendo in natura" (azioni proprie attribuite dalla società erogante ai suoi soci), da assoggettare a tassazione, rappresenterebbe in tal caso anche il costo fiscalmente riconosciuto (prezzo di acquisto) ai fini del calcolo della plusvalenza da assoggettare eventualmente a tassazione, in occasione di una successiva vendita delle azioni da parte del socio. Modalità di acquisto Le condizioni che la legge impone per un corretto acquisto di azioni proprie, sono: 1. autorizzazione dell'assemblea dei soci, alla quale compete altresì la fissazione delle modalità di acquisto, il numero di azioni ed il relativo prezzo di vendita (art c. 3 C.c.); 2. le azioni devono risultare integralmente liberate e il loro acquisto può essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (art.2357 c.1 C.c.); 3. il valore nominale delle azioni acquisite non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art c.4 C.c.). La violazione di tali condizioni, comporta l obbligo di alienazione entro un anno dal loro acquisto, pena l annullamento e la corrispondente riduzione del capitale sociale (art c.5 del c.c.). Tali limitazioni non operano quando ricorre uno dei casi speciali di acquisto ex art bis del c.c. Iscrizione contabile L acquisto di azioni proprie e la natura della riserva indisponibile Le azioni proprie vanno iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, tra: - le immobilizzazioni finanziarie; - oppure tra le attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni; a seconda della destinazione attribuita. Quale valore di contropartita, di pari importo, è prevista l'iscrizione di una riserva, la quale risulta indisponibile e deve essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. Va detto che le azioni proprie non hanno, per la società che le acquista, alcun reale valore. Infatti, a fronte delle azioni proprie vi è lo stesso patrimonio della società, dunque la loro iscrizione in bilancio non rimanda ad altri beni. Ciò si riflette, indirettamente, anche sui soci: per coloro che non hanno venduto azioni alla società (recedendo dalla stessa), le azioni proprie sono del tutto 2

3 prive di valore. Le azioni proprie potrebbero anche essere annullate, ma ciò non provocherebbe alcuna reale diminuzione patrimoniale per la società, che in realtà ha già avuto luogo. A fronte dell'annullamento delle azioni e della riduzione del capitale, vi sarebbe una riduzione patrimoniale solo apparente. Le azioni proprie non esprimono alcun valore "autonomo", del resto le stesse vengono "rettificate" da una riserva indisponibile di pari importo. Circa la natura di questa riserva, va detto che si tratta di una "posta rettificativa dell'attivo", non una voce del patrimonio netto. In apparenza, le azioni proprie parrebbero avere una contropartita nel capitale proprio (riserva di utili), del resto l'art del c.c. stabilisce che la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Anche l'art ter, ultimo comma del c.c. sembra confermare ciò, nel prescrivere che "una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate". Come emerge dal dato normativo, il legislatore ha voluto consentire l'acquisto di azioni proprie soltanto a fronte di utili o di altre riserve disponibili, poiché altrimenti l'acquisto si tradurrebbe in una lesione dell'integrità del capitale sociale, che verrebbe utilizzato per acquistare azioni della stessa società, senza alcun valore. Imponendo che l'acquisto avvenga soltanto a fronte degli utili distribuibili (o di altre riserve disponibili), si evita così che il capitale sociale venga surrettiziamente rimborsato ai soci. A essere utilizzate per l'acquisto delle azioni proprie sono le riserve disponibili: con l'acquisto delle azioni (che avviene utilizzando le somme di denaro corrispondenti a tali riserve), le riserve stesse vengono di fatto consumate. La società si trova cioè, nella sostanza, ad aver utilizzato riserve per acquistare le azioni dal socio cedente, senza alcuna reale contropartita. Le azioni proprie non hanno cioè un valore intrinseco per la società emittente che le acquista. La società, formalmente, acquista dei "pezzi di carta", e nella sostanza restituisce al socio cedente capitale proprio. Dal punto di vista del socio venditore, la fattispecie è simile a un recesso, totale o parziale, a seconda che, dopo aver venduto le azioni alla società, al socio residui ancora una quota di partecipazione. Il recesso, anche se formalmente distinto dall'acquisto delle azioni proprie, è un istituto a esso assimilato, atteso che l'art quater, co. 5 c.c. prevede che, in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente, le stesse vengano rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. 3

4 L'acquisto di azioni proprie, sia nell'ambito della fattispecie tipica (art. 2357) che nell'ambito della descritta ipotesi di recesso, avviene sempre utilizzando e consumando riserve di patrimonio netto. Quindi, ciò significa che tali riserve non si trovano più presso la società. A questa conclusione sono giunti da tempo la dottrina, propensa a riconoscere alla riserva azioni proprie natura di posta rettificativa dell'attivo, e a negare quindi la sua appartenenza al capitale proprio. L'acquisto di azioni proprie non è, dunque, riconducibile a una normale operazione permutativa di scambio tra un'attività (denaro) con un'altra attività di bilancio (azioni). Dietro all'acquisto e all'iscrizione delle "azioni proprie" in bilancio, vi è una riduzione del patrimonio netto della società, e l'uscita dei mezzi finanziari impiegati nell'acquisto (cassa o banche) trova in realtà contropartita in una riduzione delle riserve patrimoniali, tanto che la voce "azioni proprie" iscritta all'attivo può essere concepita alla stregua di una "posta rettificativa del capitale netto". Secondo questa impostazione, nell'operazione di acquisto di azioni proprie vi sarebbe in un primo momento: - la registrazione del rimborso di capitale d'apporto (che per semplicità ipotizziamo coincidente con il capitale sociale); - quindi l'immediata "incorporazione della riserva per acquisto azioni proprie nel capitale sociale". In base a questa rappresentazione contabile del fenomeno, l'acquisto delle azioni proprie risulta "finanziato" da una restituzione dei conferimenti, mentre il capitale sociale rimane inalterato grazie all'imputazione a capitale della "riserva per acquisto azioni proprie". Nel rappresentare in questo modo l'operazione di acquisto delle azioni proprie, la stessa viene cioè "esplosa" nelle sue componenti elementari, riconducibili a: - una restituzione dei conferimenti; - un incorporazione di una riserva (in ipotesi, di utili) nel capitale sociale. L'acquisto di azioni proprie sottende una restituzione dei conferimenti, ed è come se tali azioni non fossero mai state sottoscritte e liberate. Risulta così pienamente condivisibile la rappresentazione contabile sopra descritta: il capitale sociale, a seguito dell'acquisto di azioni proprie, rimane sì inalterato, ma soltanto perché la sua riduzione (corrispondente alla restituzione dei conferimenti) è esattamente colmata dalla presenza di riserve disponibili, che vengono così girato contate a capitale. L'acquisto di azioni proprie delinea, dunque, un aumento gratuito del capitale sociale. 4

5 Il livello del capitale sociale può infatti restare invariato, nonostante la restituzione dei conferimenti attuata con l'acquisto delle azioni proprie, soltanto perché una riserva disponibile viene "incorporata" nel capitale sociale. La sorte di tale riserva dipende poi dai fatti successivi all'acquisto delle azioni: - in caso di vendita delle azioni sul mercato, verrà ripristinato il livello iniziale dei conferimenti (quello anteriore all'acquisto delle azioni proprie), e la riserva disponibile, che si trovava temporaneamente "incorporata" nel capitale sociale, riacquisterà il suo regime originario (nel caso, di riserva di utili); - in caso di assegnazione gratuita ai soci, la riserva stessa rimarrà invece definitivamente imputata a capitale (con una operazione in tutto assimilabile a quella di un nuovo conferimento); - rispetto a questa ipotesi, l'annullamento delle azioni proprie produce invece una riduzione legale del capitale sociale, con conseguente "liberazione" della riserva. Come si può notare, nelle due ipotesi da ultimo menzionate (assegnazione delle azioni proprie ai soci, oppure annullamento delle stesse), il capitale netto della società resta invariato, ma cambiano la sua composizione e le sue "voci ideali". Nel primo caso, di assegnazione delle azioni ai soci, il livello iniziale del capitale sociale resta invariato, giacché la riserva disponibile in esso "incorporata" produce un effetto uguale e contrario a quello dell'iniziale restituzione dei conferimenti, produce cioè gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale. Nel caso, invece, di annullamento delle azioni, il capitale sociale viene corrispondentemente ridotto, "scorporando" la riserva disponibile che era stata utilizzata per mantenerlo (temporaneamente) integro. L assegnazione ai soci dal punto di vista fiscale L'assegnazione delle azioni proprie ai soci produce, dato le premesse, gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale. Quindi: - non configura una distribuzione di dividendi in natura; - non c'è plusvalenza tassabile in capo alla società. Nel caso di un soggetto non Ias adopter, l'argomento è stato affrontato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011 e risoluzione n. 12/E del 7 febbraio Per l'agenzia, l'acquisto di azioni proprie è operazione tipicamente patrimoniale, in quanto configurabile come restituzione di conferimenti ai soci che, cedendo le azioni alla società, decidono di uscirne o di ridurre la partecipazione. 5

6 La società iscrive nell'attivo patrimoniale le azioni proprie al prezzo pagato, più eventuali oneri accessori, e la riserva per azioni proprie in portafoglio, tenuto conto sia dei limiti degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile sia del principio contabile OIC n. 28. Occorre valutare se per l operazione di assegnazione vi sia impatto reddituale per la società e qual è l'evoluzione della riserva azioni proprie in portafoglio. Riprendendo l'esempio della risoluzione 12/E, si ipotizzi un capitale sociale di euro, l'acquisto di 100 azioni proprie ognuna di un euro di valore nominale ad un costo di euro e conseguente iscrizione della riserva azioni proprie in portafoglio (riserva indisponibile) di All'assegnazione delle 100 azioni, da un punto di vista contabile il capitale sociale resta invariato: è come se la società riemettesse le azioni. La riserva azioni proprie in portafoglio è cancellata a fronte della cancellazione per ugual importo di dell'attivo patrimoniale costituito dalle azioni proprie. Fiscalmente, invece, fino a concorrenza del valore nominale di 100 delle azioni proprie assegnate, il capitale sociale si considera prima ridotto e poi ricostituito, alla stregua di un aumento gratuito, nella misura precedente l'acquisto delle azioni proprie; la riserva azioni proprie in portafoglio per la parte riferibile al nominale delle azioni si considera trasferita nel capitale. Quindi, la struttura del capitale cambia rispetto a quella precedente l'assegnazione, in quanto, per la parte riferibile al nominale delle azioni proprie assegnate ai soci, il capitale sociale assume la natura fiscale della riserva azioni proprie in portafoglio in precedenza vincolata. Se quindi, ad esempio, la riserva era stata costituita vincolando utili di esercizi precedenti, il capitale, per l'importo corrispondente al nominale delle azioni proprie assegnate ai soci, si considera formato da utili. In conseguenza di ciò: - si dovrà movimentare il prospetto del patrimonio netto contenuto nel Modello Unico SC 2013: al rigo RF110 va rilevato un decremento delle riserve di utili, di cui al rigo RF110, per un importo pari alla riserva cancellata, e nella colonna 6 del rigo RF106 un incremento della parte di capitale sociale formata con utili, per un importo pari al nominale delle azioni assegnate; - andranno monitorate le eventuali successive riduzioni del capitale, che per l'articolo 47, comma 6 del Tuir andranno prioritariamente imputate alla parte di capitale sociale fiscalmente formata con utili, con tassazione come dividendo in capo al socio. 6

7 La diminuzione della riserva dopo la distribuzione delle azioni va assunta quale trasferimento di utili a capitale sociale nei limiti del nominale delle azioni assegnate, a condizione che trovi capienza nel capitale sociale versato. In caso negativo, perché in precedenza erano già state trasferite in misura significativa riserve di utili a capitale, l'eventuale eccedenza del nominale delle azioni proprie assegnate rispetto al capitale versato, configura distribuzione di dividendi, come chiarito nella risoluzione 12/2012. Per quanto riguarda i soci, con l'assegnazione delle azioni proprie, avranno, a parità di valore fiscale della partecipazione, più azioni, di valore unitario ridotto, conformemente all'articolo 94, comma 5 del Tuir. - Riproduzione riservata 7

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