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1 Nome progetto: Tavolo di concertazione U.L.S.S. 7, 8, 9 AREA: Collaborazione/integrazione Ospedale Progetto: Sistema provinciale per l Emergenza-Urgenza Titolo documento: Protocollo Operativo Provinciale Autore: Gruppo di lavoro Documento Protocollo Provinciale Status Versione 1.0 Pagina 1 di 16 Data 20/03/ PROTOCOLLO OPERATIVO DEL SISTEMA SUEM-118 DELLA PROVINCIA DI TREVISO DICEMBRE 2004 versione 1.0

2 Approvazioni Gruppo di lavoro 17 dicembre 2004 Dr.ssa Annamaria Brosolo Dr. Daniele Frezza Dr.ssa Nicoletta Lo Monaco Dr. Paolo Rosi IP Maurizio Tronchin Dr. Giuseppe Toffolon Dr. Giorgio Zanardo Resposabili UU.OO. Pronto Soccorso 17 dicembre 2004 Dr. Maurizio Chiesa Dr. Salvatore Conigliaro Dr. Maurizio Sacher Dr. Franco Tonetto

3 Direzioni Sanitarie ULSS 7 Dr. Francesco Benazzi ULSS 8 Dr.ssa Annamaria Brosolo ULSS 9 Dr.ssa Paola Corziali Direzioni Generali ULSS 7 - Dr. Angelo Lino Del Favero ULSS 8 Dr. Gino Redigolo ULSS 9 Dr. Claudio Dario Recepito in forma di accordo di programma tra i Direttori Generali delle Aziende ULSS 7, ULSS 8 ed ULSS 9 ai sensi della DGRV 1179/2000 con delibera: ULSS 7 N. del ULSS 8 N del 1/12/2005 ULSS 9 N del 9/8/2006 Trasmesso alla Regione del Veneto, Direzione Piani e Programmi, in data 25/10/2006 (prot. N )

4 Capitolo 1 Generalità 1. Introduzione Il presente protocollo operativo, approvato dai Direttori Generali delle ULSS della Provincia di Treviso, è emanato in ottemperanza al disposto della D.G.R. n del , relativa a Art. 14 LR 21/89. Modifiche ed integrazioni alla DGRV n. 1229/98 concernente: "Art. 14 L.R.21/89. Modifiche ed integrazioni al P.S.S.R. 1989/1991 già modificato con DGRV 1779/94 e DGRV 1705/95 - in applicazione dell'intesa Stato-Regioni sulle linee guida in materia di requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza/urgenza, in applicazione del DPR ". La DGR infatti, nell'affidare al Direttore della Centrale Operativa provinciale "l'organizzazione generale del servizio su tutto il territorio di competenza", prevede che "il collegamento organizzativo e funzionale della C.O. con le altre strutture afferenti al sistema di urgenza ed emergenza sanitaria presenti nella provincia deve essere definito, a livello provinciale, mediante apposito protocollo operativo". I punti delle normative vigenti particolarmente rilevanti ai fini della stesura del protocollo sono i seguenti: a. dal DPR art. 3 1: (...) La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento - art. 3 3: L'attivazione della C.O. comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria - art.7 1: L'ospedale sede di pronto soccorso deve (...) garantire il trasporto protetto b. dal DM art. 1: (...) gli elementi dell'intervento di emergenza da sottoporre ad una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale (...) sono i seguenti: chiamata dell'utente alla C.O. "118" risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta intervento degli operatori del mezzo di soccorso esito dell'intervento - art. 2: il sistema di codifica per gli elementi di cui al precedente art. 1 è riportato nell'allegato A (...) c. dal documento della Conferenza Stato - Regioni del , pubblicato sulla GU 126 del : - titolo B: Spetterà all C.O. decidere e coordinare il tipo di risposta interventuale che dovrà essere fornita e che dovrà graduarsi a seconda della tipologia e della gravità della domanda (...) Bisognerà comunque operare per tendere ad un processo di razionalizzazione distributiva dei mezzi di soccorso - titolo C: La creazione del sistema delle emergenze avrà come "sottoprodotto" la possibilità di gestire tutta l'attività di trasporto secondario (...). "Superare il concetto di trasporto, sempre e comunque al Pronto Soccorso più vicino, con quello di trasporto assistito al P.S. più idoneo per intervenire nel modo più rapido e razionale nell'iter diagnostico-curativo" (...) doveroso appare suggerire la necessità di gerarchizzare le strutture ospedaliere rispetto alle risposte da dare alla patologia in essere d. dalla DGR 1179 del Centrale Operativa La CO raccoglie, attraverso il numero unico "118", tutte le richieste di intervento per urgenza e/o emergenza (...) Il protocollo (...) deve anche prevedere le strutture di riferimento di ciascuna ULSS tenute a rispondere alle chiamate della CO (...) Per quanto attiene ai punti 4) e 5) [taxi ambulanza e soccorso e trasporto assistito, ndr], la chiamata sarà commutata al servizio di pronto soccorso di riferimento che gestisce i trasporti nell'ulss territorialmente competente - Servizio di Pronto Soccorso (...) garantisce il trasporto protetto, di concerto con la CO

5 Il Servizio di PS (...) espleta le proprie attività anche attraverso l'utilizzo delle altre strutture specialistiche presenti nell'ospedale (...) Il servizio di PS deve disporre di 1) mezzi di trasporto per i servizi ordinari da utilizzare direttamente nell'ambito del sistema complessivo dei trasporti 2. mezzi di trasporto per l'urgenza ed emergenza sanitaria collegati direttamente alla CO ed utilizzati in base agli accordi prestabilii, sia in merito alle modalità di gestione e alla dotazione di attrezzature, sia alla dotazione di personale. 2. Finalità e principi Il SUEM per la Provincia di Treviso, che assume la denominazione "Treviso Emergenza", è il sistema di gestione dell'emergenza e dell'urgenza sanitaria, e comprende funzionalmente tutte le strutture definite dal DPR 27/3/92 come "sistema di allarme" e "sistema di intervento territoriale". Le sue finalità sono: - garantire una pronta ricezione di tutte le richieste sanitarie indifferibili - pianificare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle risorse - attivare le risorse sanitarie più adeguate in base alle specifiche necessità dell'utente - garantire il soccorso medico pre-ospedaliero avanzato a tutti i pazienti critici - organizzare un efficiente sistema di gestione delle emergenze sanitarie - coordinare i servizi di trasporto sanitario urgente, non urgente e programmabile - garantire il trasporto interospedaliero protetto - organizzare un sistema di intervento per le grandi emergenze sanitarie, anche di natura non convenzionale - promuovere ed organizzare la formazione del personale addetto all'emergenza - elaborare piani di intervento e di assistenza sanitaria - promuovere l'educazione al primo soccorso - organizzare e disciplinare il concorso del volontariato all'attività di istituto Nell'ambito di queste finalità, è obiettivo di primaria importanza lo sviluppo omogeneo del sistema, che deve essere in grado di garantire pari livello di assistenza sanitaria a tutti gli utenti su tutto il territorio provinciale. Il sistema deve sforzarsi di garantire il perfetto trattamento di ciascun paziente mediante il coordinamento di tutte le risorse interne ed esterne. Al sistema deve essere garantita un autorità commensurata alla responsabilità di garantire il servizio di emergenza; il sistema deve essere in grado di stabilire gli standard strutturali, operativi e clinici, di negoziare i finanziamenti specifici, di avviare programmi di formazione e miglioramento della qualità. Deve essere identificato il budget destinato da ciascuna Azienda all attività del sistema. Il sistema deve essere sensibile alle istanze avanzate dai fruitori del servizio e rilevare con continuità le reali esigenze della popolazione servita; devono essere esplicitamente identificati gli standard di riferimento per ciascuna delle componenti del sistema. 3. Definizioni Le definizioni e le abbreviazioni impiegate nel presente protocollo devono essere intese con il seguente significato: la Centrale Operativa (CO) è la struttura che coordina il sistema su tutto l'ambito provinciale, e garantisce altresì la ricezione delle chiamate e l intervento con propri mezzi sul territorio della ULSS in cui ha sede il Pronto Soccorso (PS) è la struttura di riferimento cui fa capo a livello di ULSS l'organizzazione del sistema di intervento territoriale Le Basi Ambulanze sono i punti di sosta dei mezzi di soccorso, e possono essere localizzate presso sedi ospedaliere o al di fuori di esse. I mezzi di soccorso sono suddivisi in: Ambulanze di soccorso avanzato (ALS) con medico a bordo Ambulanze di soccorso avanzato (ALS) con infermiere Ambulanze di soccorso di base (BLS) con personale tecnico o volontario

6 Ambulanze di trasporto (o taxi sanitario) Automediche Unità speciali (centrale operativa mobile, unità tecniche, etc) Per grandi emergenze si intendono gli eventi con un numero elevato di feriti, con esclusione delle calamità, secondo la definizione della normativa regionale vigente.

7 Capitolo 2 Struttura del Sistema 1. Organizzazione 1.1 La Centrale Operativa E una unità operativa complessa ubicata presso l'ospedale di Treviso. Sono compiti della Centrale Operativa: - ricevere le richieste di intervento - mantenere i collegamenti tra tutti gli enti del sistema - assicurare i collegamenti telefonici e radio-telefonici - gestire tutti gli interventi sul territorio della provincia - raccordarsi con il Centro di Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza - raccordarsi con la Prefettura per gli interventi di protezione civile - mantenere i contatti con i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine - coordinare la prenotazione e la gestione dei servizi di taxi sanitario - pianificare un sistema di coordinamento provinciale dei servizi interospedalieri programmati La Centrale Operativa è coordinata da un Medico Coordinatore, che garantisce le competenze mediche di appoggio ed è, in caso di assenza, immediatamente consultabile. La Centrale Operativa è dotata di un organico medico, infermieristico e tecnico autonomo. 1.2 Il Servizio di Pronto Soccorso Il Servizio di Pronto Soccorso è la struttura di riferimento a livello degli ospedali che non sono sede di CO. I compiti del PS sono: - pianificare e gestire tutti i servizi di trasporto sanitario - gestire gli interventi di soccorso per il territorio di competenza, trasmessi dalla C.O., a seconda delle tipologie indicate nelle modalità di funzionamento della C.O. contenute nella D.G.R. n gestire i servizi interospedalieri, in raccordo con le procedure di pianificazione adottate a livello provinciale, a seconda delle tipologie indicate nelle modalità di funzionamento della C.O. contenute nella D.G.R. n 1179 Per ciascun Servizio di Pronto Soccorso è individuato un Medico Referente con compiti organizzativi, identificato dal Direttore dell U.O., che possieda esperienza di trattamento di pazienti critici e di gestione dei servizi sanitari di emergenza. Per l attività di soccorso sul territorio il PS deve essere dotato di uno specifico organico aggiuntivo rispetto a quello necessario per l attività ambulatoriale, come previsto dal finanziamento a funzione annualmente erogato dalla Regione; nei momenti in cui non è impegnato in attività di soccorso il personale adetto all ambulanza collabora con l attività ambulatoriale. 1.3 Commissione provinciale per l emergenza (CPE) La commissione provinciale per l emergenza è composta da: 1. Un coordinatore nominato di comune accordo dai Direttori Generali delle tre Aziende ULSS della provincia 2. Il Direttore della CO 3. Il coordinatore infermieristico della CO 4. Un rappresentante medico per ciascuna delle Direzioni Sanitarie delle tre Aziende ULSS della provincia 5. Un direttore di un unità complessa di area critica 6. Un rappresentante dei servizi infermieristici delle Aziende Le figure di cui al punto 4 sono nominate ciascuna dal Direttore Sanitario dell Azienda; le figure di cui ai punti 5 e 6 sono nominate dal coordinatore della Commissione.

8 La Commissione può avvalersi per la propria attività, della collaborazione dei Direttori dei Servizi di Pronto Soccorso, di Anestesia e Rianimazione e di ogni altra unità operativa coinvolta nella gestione dell urgenza-emergenza, nonché di altre figure sanitarie e tecniche, anche dipendenti da altri enti. La commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ha tra i propri compiti la definizione: - degli standard operativi - dei documenti di indirizzo - dei parametri di rifemento delle prestazioni - dei progetti di miglioramento e delle aree prioritarie di sviluppo - dei rapporti tra le diverse aree dell urgenza emergenza - degli standard professionali e formativi del personale La commissione provvede inoltre ad analizzare periodicamente la qualità della risposta erogata e il soddisfacimento dei bisogni della popolazione I documenti elaborati dalla commissione sono sottoposti, prima della loro adozione, al parere consultivo dei soggetti e delle figure professionali di volta in volta interessate e del Centro di Coordinamento Regionale per l Emergenza Urgenza (CREU). 1.4 Gruppi tecnici di lavoro A livello provinciale sono costituti gruppi di lavoro per la realizzazione e la gestione di protocolli operativi e linee guida sulle specifiche problematiche. In particolare dovranno essere attivati, entro un anno dall entrata in vigore del presente protocollo, i seguenti gruppi di lavoro: - Gruppo di lavoro provinciale trauma - Gruppo di lavoro provinciale emergenza cardiovascolare - Gruppo tecnico provinciale (dotazioni tecnologiche, formazione) Il direttore della CO potrà promuovere la costituzione di ulteriori gruppi di lavoro su problematiche gestionali specifiche, anche sulla base delle iniziative promosse dal CREU. A ciascun gruppo di lavoro partecipano rappresentanti dei soggetti interessati, interni ed esterni alle Aziende, e delle diverse figure professionali coinvolte; la composizione è stabilita dal Direttore della CO, sentite le diverse UO interessate e secondo le indicazioni del CREU; i membri sono scelti dai relativi responsabili di UO. Gli obiettivi primari da perseguire nei primi tre anni dall adozione del protocollo sono: - protocolli condivisi per la gestione del trauma maggiore - protocolli condivisi per la gestione dell Infarto Miocardico Acuto - protocolli condivisi per la gestione dell Arresto Circolatorio - allestimento uniforme dei mezzi di soccorso - dotazioni uniformi dei mezzi di soccorso (strumenti, apparati, dotazioni farmacologiche) - adozione di una uniforme comune per il personale delle ULSS - adozione di una scheda unificata per il report di missione - adozione di un sistema provinciale di gestione/trasmissione dei dati - identificazione dei DPI per l impiego da parte del personale - identificazione di percorsi e programmi formativi comuni - promozione di attività di ricerca 1.5 Consulta provinciale La Consulta provinciale dell emergenza è composta da rappresentanti da tutti gli enti coinvolti nel sistema dell urgenza emergenza, secondo quanto stabilito dalla CPE e sulla base degli indirizzi del CREU. La Consulta si riunisce una volta l anno; valuta la relazione annuale sullo stato del sistema presentata dal Direttore della CO ed esprime pareri e raccomandazioni sull attività globale del sistema.

9 1.6 Rapporti con il CREU Il Centro di coordinamento regionale rappresenta l organismo di riferimento regionale a cui la delibera istitutiva (DGRV 1511/04) demanda compiti relativi allo sviluppo ed alla pianificazione sanitaria nell ambito dell emergenza-urgenza anche attraverso la realizzazione di protocolli condivisi e riconosciuti sul territorio regionale. Al CREU compete inoltre fornire le indicazioni in materia di formazione del personale e provvedere a fornire indirizzi generali per la stesura dei piani provinciali e dei protocolli operativi. Il coordinatore del CREU partecipa alle riunioni della Consulta provinciale per l emergenza ed alle riunioni della CPE che trattano problematiche relative all integrazione operativa a livello regionale ed alle materie per cui il CREU ha competenza di indirizzo. Attraverso il CREU la Regione approva il protocollo provinciale del SUEM, come previsto dalla DGRV 1179/00, per verificarne la compatibilità rispetto alla programmazione regionale ed a piani e programmi specifici. 2. Risorse 2.1 Ambulanze La dislocazione delle ambulanze sul territorio deve tendere ad assicurare le seguenti prestazioni, riferite al codice rosso ed al codice giallo: Tempo di gestione della chiamata < 90 al 90 percentile Tempo di attesa 0 al 95 percentile Tempo di partenza 60 al 90 percentile Tempo di percorrenza 13 all 80 percentile Tempo complessivo di risposta 15 all 80 percentile Tempo di permanenza sul posto <20 Per il codice verde deve essere garantito un tempo di risposta <30 all 80 percentile. Il numero complessivo dei mezzi e la loro dislocazione sono stabiliti dalla Commissione provinciale per l emergenza, su proposta del Direttore della CO. La dislocazione dei mezzi deve tenere in considerazione i parametri di copertura del territorio in un ottica provinciale, superando la rigida distinzione del territorio tra Aziende. A tal fine ciascuna Azienda non potrà operare modifiche unilaterali riguardo la quantità, la qualità e la distribuzione delle risorse che afferiscono al sistema dell emergenza. L obiettivo di copertura del territorio previsto dal presente articolo dovrà essere raggiunto progressivamente entro cinque anni dall entrata in vigore del presente protocollo, avendo come obiettivo intermedio il raggiungimento per ogni anno di almeno il 20% del livello di soddisfacimento di ciascun parametro. 2.2 Unità Medicalizzate Il sistema deve prevedere con i tempi di cui al paragrafo precedente la presenza del medico sul luogo dell evento nel codice rosso con una affidabilità pari al 95 percentile. Il sistema deve privilegiare l impiego di auto medicalizzate, al fine di ottimizzare la copertura del territorio e l impiego del medico. Il numero complessivo dei mezzi medicalizzati e la loro dislocazione sono stabiliti dalla Commissione provinciale per l emergenza, su proposta del Direttore della CO. 2.3 Elisoccorso Parte integrante del Sistema è la base di elisoccorso di Treviso; il Direttore della CO dovrà emanare:

10 - un protocollo per l impiego dell elicottero per le diverse tipologie di intervento primario, sulla base degli indirizzi formulati dai gruppi di lavoro ed in accordo con i direttori delle UO di PS, nonché con i direttori delle altre UO di area critica interessate - un protocollo per l impiego dell elicottero per gli interventi secondari, concordato con i responsabili delle UO di PS e di Anestesia e Rianimazione

11 Capitolo 3 Gestione degli interventi 1. Interventi primari 1.1 Intervento dell ambulanza La ricezione della chiamata, l identificazione del livello di gravità e la scelta delle risorse da inviare competono in via esclusiva alla CO, secondo protocolli interni stabiliti dal Direttore della CO, sentito il parere dei direttori dei PS per la parte di loro competenza. Il trattamento del paziente ed il trasporto in ospedale dovranno essere regolati dai protocolli stabiliti dai gruppi tecnici, nonché dai protocolli concordati tra il Direttore della CO ed i Direttori dei PS. 1.2 Coinvolgimento del Servizio di Continuità Assistenziale Il coinvolgimento del Servizio di CA avviene sulla base di uno specifico protocollo predisposto dal Direttore della CO, con il coinvolgimento delle Direzioni Sanitarie delle Aziende, e concordato con i rappresentanti del Servizio di CA. 1.3 Coinvolgimento del medico di medicina generale Il coinvolgimento del Medico di MG avviene sulla base di uno specifico protocollo predisposto dal Direttore della CO, sentito il parere delle Direzioni Sanitarie delle Aziende, e concordato con i rappresentanti della Medicina Generale. 1.4 Coinvolgimento del medico pediatra Il coinvolgimento del Medico Pediatra avviene sulla base di uno specifico protocollo predisposto dal Direttore della CO, sentito il parere delle Direzioni Sanitarie delle Aziende, e concordato con con i rappresentanti della categoria e con i responsabili delle UO ospedaliere di Pediatria 2. Trasporti Secondari 2.1 Definizione Per trasporti secondari si intendono i servizi di trasferimento da un ospedale all'altro, urgenti o programmati, effettuati con taxi sanitario, ambulanza attrezzata con o senza medico a bordo, elicottero. 2.2 Servizi non urgenti Ciascuna Azienda organizza e gestisce direttamente il trasporto secondario con ambulanza con proprie risorse, fatto salvo quanto previsto al successivo punto Servizi urgenti Fatto salvo l eventuale impiego dell elicottero, ciascuna Azienda, compresi gli ospedali privati, organizza e gestisce direttamente il trasporto secondario con ambulanza con proprie risorse. 2.4 Impiego dell'elicottero L impiego dell elicottero avviene sulla base del protocollo predisposto dal Direttore della CO. 2.5 Taxi sanitario Dovrà essere costituita entro 6 mesi una commissione, nominata dalla CPE, per lo studio di un sistema integrato per la gestione di tutti i servizi di trasporto sanitario delle tre Aziende della provincia, al fine di giungere ad una razionalizzazione dell impiego delle risorse. 2.6 Disponibilità dei posti letto di rianimazione; ricerca del posto letto

12 Le terapie intensive dovranno mantenere aggiornato costantemente il sistema di monitoraggio in tempo reale dei posti letto già attivato dalla Regione Veneto. In caso di necessità di trasferimento di un paziente il medico curante è tenuto a contattare personalmente centro di riferimento per la specifica patologia identificato dalla normativa regionale; in tutti i casi in cui il centro non sia disponibile ad accogliere il paziente la ricerca di altra destinazione compete alla CO. 2.7 Trasporto a fini di trapianto Per i trasporti di pazienti, equipes ed organi connessi alle attività di trapianto si rimanda alla normativa regionale in materia, che al momento della stesura del presente documento è in fase di approvazione. Successivamente a tale approvazione il Direttore della CO provvederà a realizzare appositi protocolli operativi in materia.

13 Capitolo 4 Aspetti Tecnici ed Amministrativi 1. Dotazioni tecnologiche 1.1 Dotazioni della Centrale Operativa Le dotazioni della CO sono stabilite in conformità con gli standard stabiliti dalla Regione Veneto e devono comprendere: - un sistema telefonico per la gestione delle chiamate delle linee 118, delle connessioni con le basi ambulanze e gli ospedali, con le altre centrali della rete SUEM e con le centrali operative delle altre forze di soccorso - un sistema informatico per la gestione delle attività, esteso a tutte le basi ambulanze ed interconnesso con le reti informative delle Aziende e della Regione - un sistema radio a copertura provinciale - sistemi di sicurezza e di backup che garantiscano l ininterrotto funzionamento anche in presenza di emergenze che coinvolgano le tecnologie e/o lo stabile in cui è ubicata - un dispositivo di intervento per le grandi emergenze La dislocazione della CO deve essere tale da consentirne la protezione da eventi calamitosi che interessino il territorio e/o la struttura ospedaliera presso cui è ubicata. 1.2 Dotazioni del Pronto Soccorso Le dotazioni del PS sono stabilite in conformità con gli standard stabiliti dalla Regione Veneto e devono comprendere: - una connessione telefonica protetta con la CO una connessione al sistema informatico della CO - un terminale del sistema radio - sistemi di sicurezza e backup che garantiscano la ininterrotta connessione con la CO - moduli del dispositivo di intervento per le grandi emergenze, secondo quanto previsto dal piano provinciale approvato dal CREU 1.3 Dotazioni delle Basi Ambulanze Le dotazioni delle basi sono stabilite in conformità con gli standard stabiliti dalla Regione Veneto e devono comprendere: - una connessione telefonica protetta con la CO una connessione al sistema informatico della CO - un terminale del sistema radio - sistemi di sicurezza e backup che garantiscano la ininterrotta connessione con la CO - eventuali moduli del dispositivo di intervento per le grandi emergenze, secondo quanto previsto dal piano provinciale approvato dal CREU 2. Collegamenti telefonici 2.1 La rete telefonica 118 La rete telefonica 118 viene strutturata con lo scopo di: - collegare tutte le strutture del SUEM - consentire rapidi collegamenti tra reparti per la gestione dell'emergenza La rete deve limitarsi a collegare solo i reparti che con frequenza sono coinvolti nella gestione di interventi di emergenza e non è comunque sostitutiva della rete ospedaliera normale, che verrà comunque utilizzata per i collegementi ordinari. La struttura della rete ed i reparti collegati sono stabiliti dal Direttore della CO sulla base degli standard regionali, di concerto con i Direttori delle UO interessate. 3. Collegamenti radio-telefonici 3.1 Struttura della rete radio

14 La Regione ha previsto la realizzazione di una rete regionale, da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza, e di una rete locale, da utilizzarsi per i servizi di trasporto. Le due reti hanno frequenze diverse, ma struttura e copertura sovrapponibili. La struttura della rete ed i reparti collegati sono stabiliti dal Direttore della CO sulla base degli standard regionali, di concerto con i Direttori delle UO interessate. Alla CO compete la stesura di un protocollo per l impiego degli apparati. Tutte le ambulanze devono essere dotate anche di un apparato di telefonia mobile su rete pubblica, fornito dall ente di appartenenza. 4. Archiviazione dei dati Per ciascun intervento dovrà essere compilato un report di missione su un modello unico predisposto dalla CO secondo del indicazioni del competente gruppo di lavoro Il direttore della CO, sentiti i gruppi di lavoro, identifica il set di dati da raccogliere per ciascuna tipologia di patologie Tutti i dati raccolti dovranno essere trasferiti su un archivio informatizzato unificato a livello provinciale; entro sei mesi dall entrata in vigore del presente protocollo il direttore della CO presenta alla CPE un piano di ammodernamento delle dotazioni tecnologiche della CO al fine di integrare i sistemi esistenti tra le diverse Aziende e facilitare la raccolta automatica dei dati. La CPE, su proposta del direttore della CO e sulla base degli indirizzi del CREU, stabilisce le modalità di analisi e di statistica periodica degli interventi 5. Elisuperfici La CPE dovrà provvedere ad un analisi dello stato di avanzamento dei progetti previsti dalla vigente normativa regionale in materia, al fine di definire eventuali ulteriori interventi atti a garantire la disponbilità per ciascun ospedale di una idonea superficie di atterraggio. Entro sei mesi dall entrata in vigore del presente protocollo il gruppo tecnico provvede a realizzare un protocollo per la gestione delle elisuperfici. 6. Monitoraggio posti letto di area critica Tutte le terapie intensive devono registrare in tempo reale sul sistema di gestione predisposto dalla Regione Veneto le variazioni della disponibilità attuale di posti letto.

15 Capitolo 5 Mezzi di Soccorso 1. Tipologia dei Mezzi Sono in dotazione al SUEM: Ambulanze Automediche Autovetture Veicoli Speciali Ambulanze ALS Ambulanze BLS Ambulanze di trasporto Posto Comando Soccorso Sanitario Unità Sanitarie di primo intervento Veicoli speciali 2. Ambulanze di soccorso ALS e BLS L'ambulanza di soccorso è un mezzo idoneo a consentire il soccorso, il prelievo ed il trasporto del paziente e l'assistenza sanitaria durante le diverse fasi dell'intervento. Deve quindi essere dotato di tutti i presidi strumentali e farmacologici necessari allo scopo. Deve inoltre possedere alloggiamenti ed allacciamenti idonei all'installazione di tutte le dotazioni per il monitoraggio e l'assistenza rianimatoria. L'ambulanza di soccorso deve essere strutturata per consentire la miglior assistenza ad un unico paziente. La possibilità di trasportare un secondo paziente barellato deve essere prevista solo per l'impiego in casi in cui i pazienti non necessitano di assistenza. Dovranno essere definiti dei modelli unici di ambulanza per tutta la provincia, prevedendo le diverse tipologie d impiego sulla base del territorio servito. 3. Ambulanze di trasporto L'ambulanza di trasporto è un mezzo idoneo al trasporto di pazienti in barella, su carrozzine di tipo ospedaliero o seduti. Deve quindi essere dotata del maggior numero possibile di posti a sedere e di attacchi per il fissaggio di tutte le barelle e le carrozzine. Le dotazioni sanitarie sono minime, e consentono solo l'erogazione del primo soccorso. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all adozione di tecnologie atte a minimizzare lo sforzo derivante dal trasporto dei carichi. Le ambulanze di trasporto dovranno avere allestimento differenziato rispetto a quelle di emergenza. 4. Automedica L'automedica deve essere realizzata su autovettura, preferibilmente a trazione integrale, dotata di tutti i dispositivi di sicurezza (ABS, Airbag, barre laterale, dispositivo di blocco del flusso di carburante); deve portare almeno un passeggero oltre al conducente. Tutte le automediche operanti nella provincia dovranno avere a bordo le dotazioni previste da un apposito protocollo elaborato dal competente gruppo di lavoro. L automedica deve obbligatoriamente operare con un equipaggio composto da almeno due persone, un medico ed un infermiere; le basi presso cui operano un ambulanza ed un automedica devono avere sempre presenti due infermieri oltre al medico ed all autista. E da valutare con attenzione la possibilità di operare con altre figure sanitarie, quali l OSSS, poiché l equipaggio deve essere in condizione di poter operare manovre di rianimazione avanzata anche in assenza dell equipaggio dell ambulanza. Non è ipotizzabile l impiego, oltre al medico, di solo personale tecnico. 5. Allestimento e dotazioni di bordo; acquisizione dei mezzi

16 Il gruppo di lavoro provvede a stabilire i requisiti dei mezzi ed il loro allestimento, nonché un modello di capitolato speciale d appalto per ciascuna tipologia, che dovrà essere adottato da tutte le Aziende e potrà eventualmente essere adottato per gare d appalto unificate a livello provinciale. Tutti i mezzi dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza attiva e passiva disponibili. I requisiti tecnici, in particolare per quanto riguarda le dotazioni sanitarie e di sicurezza, dovranno essere vincolanti anche per gli enti esterni che effettuano servizi in convenzione od in appalto. Ciascuna Azienda dovrà predisporre un piano quinquennale a slittamento per la sostituzione periodica dei mezzi, da sottoporsi al parere consultivo del Direttore della CO. I mezzi utilizzati per il servizio di emergenza dovranno avere anzianità non superiore a 5 anni e percorrenza inferiore a km. Il gruppo tecnico provvede alla stesura di un protocollo per i controlli di efficienza e per la manutenzione programmata, da adottarsi in tutte le Aziende. 6. Veicoli Speciali La disponibilità di mezzi speciali deve essere considerata per interventi in ambito montano ed in caso di situazioni di grandi emergenze e calamità, sulla base degli inrizzi stabiliti dal CREU e dei finanziamenti erogati dalla Regione Veneto.

17 Capitolo 6 Personale 1. Personale Medico 1.1 Direttore della Centrale Operativa I suoi compiti sono: - l'organizzazione generale del servizio su tutto il territorio - la definizione dei protocolli operativi - la gestione del personale - il controllo di qualità 1.2 Medico Coordinatore della Centrale Operativa Il Medico Coordinatore: - è immediatamente consultabile 24 ore su 24 - sovrintende al funzionamento della Centrale Operativa - stabilisce le modalità di intervento delle unità medicalizzate - individua l'ospedale più idoneo cui trasportare il paziente - interviene nella gestione dei trasporti secondari assistiti - mantiene i contatti con i referenti delle ULSS - sovrintende alla gestione dei mezzi e del personale - mantiene i contatti con il medico di base ed il medico di guardia medica - mantiene i contatti con i medici dei reparti specialistici 1.3 Medici delle Unità di Soccorso Avanzato La CPE in accordo con i Direttori delle UO di PS e sulla base delle indicazioni regionali in materia, stabilisce i requisiti per il personale medico da utilizzare sulle ambulanze ALS, nonché un piano per la certificazione periodica degli stessi 2. Personale infermieristico e tecnico Centrale Operativa Al Direttore della CO compete stabilire, in accordo con le disposizioni regionali in materia, lo standard formativo e le relative certificazioni e verifiche per il personale addetto alla CO Ambulanze di Soccorso Avanzato e di trasporto La CPE, sulla base delle indicazioni del gruppo tecnico e del CREU stabilisce, in accordo con i Direttori delle UO di PS, i requisiti psico-attitudinali, formativi e professionali per il personale che opera sulle ambulanze, nonché le relative certificazioni e verifiche. Le Aziende ULSS si impegnano a disporre la mobilità verso i servizi di emergenza sulla base dei requisiti stabiliti dalla CPE. 3. Formazione La CPE promuove la creazione di una struttura formativa integrata tra le ULSS, inserita nel sistema di formazione regionale del CREU, anche mediante lo sviluppo di sistemi di formazione a distanza, che coinvolga tutti gli specialisti d area. 4. Uniforme Deve essere identificato, a cura del gruppo tecnico, un modello di uniforme da utilizzare da parte di tutto il personale dipendente dall ULSS che opera nell emergenza sul territorio. Devono essere definiti, in accordo con i responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Aziende, i Dispositivi di Protezione Individuale da fornire a ciascun addetto e da rendere disponibili sulle ambulanze.

18 Capitolo 7 Convenzioni e Appalti 1. Definizione dei ruoli Come previsto dal DPR 27/3/1992 l attività di soccorso sanitario sul territorio, che è competenza esclusiva del Servizio Sanitario Regionale, può essere espletata mediante il ricorso a convenzioni con Enti pubblici e privati. Il livello minimo di assistenza previsto per il sistema deve essere erogato esclusivamente da personale professionale, indipendentemente dal fatto che l attività sia svolta in regime di dipendenza diretta o in convenzione/appalto. Il ricorso al volontariato è ammesso solo con funzione integrativa del livello minimo di assistenza. 2. Autorizzazione, accreditamento Gli enti e le Associazioni pubbliche o private che operano nell ambito del sistema dell emergenza/urgenza devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento, nonché da ogni altra normativa regionale applicabile. 3. Convenzioni e gare d appalto Le convenzioni con le ONLUS e le gare d appalto per la fornitura di prestazioni relative alle attività di soccorso e di trasporto sanitario con ambulanza devono seguire uno schema-tipo concordato tra le Aziende. In caso di gara d appalto l assegnazione dovrà essere effettuata secondo il criterio dell offerta più vantaggiosa: nei capitolati speciali devono essere specificamente indicati i criteri di valutazione della qualità dell offerta, il cui peso ai fini dell attribuzione del punteggio deve essere superiore rispetto all offerta economica. I capitolati speciali e le convenzioni devono essere obbligatoriamente sottoposti all approvazione del Direttore della CO. La commissione tecnica per la valutazione delle offerte deve prevedere obbligatoriamente la presenza del Direttore della CO. 4. Accesso del volontariato Il sistema promuove l accesso del volontariato mediante lo strumento della convenzione, sia per attività integrative nell ambito dell emergenza ordinaria, sia per il supporto in caso di grandi emergenze; alle Associazioni di volontariato che concorrono al sistema le ULSS riconoscono il rimborso dei costi sostenuti per l attività. Nell ambito degli interventi di emergenza il ruolo del volontariato è integrativo e non sostitutivo dei servizi professionali; la CO definisce le tipologie di servizio che possono essere assegnate ai mezzi del volontariato ed i protocolli operativi per il personale delle Associazioni. La convenzione con le Associazioni di volontariato è stipulata sulla base di uno schema tipo di convenzione concordato tra le Aziende; il testo di ciascuna convenzione è sottoposto alla preventiva approvazione del Direttore della CO. L accesso alle convenzioni è consentito esclusivamente alle Associazioni riconosciute che rispondano ai requisiti previsti dalle normative regionali in materia. L attivazione di convenzioni con il volontariato è subordinata al parere vincolante del Direttore della CO. La CPE promuove la costituzione di un tavolo tecnico con le Associazioni di volontariato al fine di definire modalità univoche per la tariffazione dei servizi su tutto l ambito provinciale.

19 Capitolo 8 Grandi Emergenze 1. Struttura generale del sistema Il soccorso sanitario in caso di grande emergenza che interessi il territorio provinciale e che non rivesta il carattere di calamità secondo quanto previsto dalla normativa regionale, è competenza esclusiva del SUEM provinciale. Il concorso sanitario di enti e di associazioni pubbliche e private avviene esclusivamente nell ambito del piano operativo provinciale del SUEM. La CPE identifica, sulla base della vigente normativa regionale in materia e delle indicazioni del CREU, la struttura del dispositivo di intervento e la sua collocazione sul territorio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei moduli di intervento ed il concorso degli enti esterni e delle associazioni di volontariato. 2. Piani di emergenza La CPE assume iniziative per l integrazione a livello provinciale dei piani di emergenza per il massiccio afflusso di feriti negli ospedali e dei piani di emergenza e di evacuazione degli ospedali, che dovranno essere realizzati con il coinvolgimento dei Direttori delle UO di PS e del Direttore della CO. 3. Piano operativo provinciale Sulla base delle normative regionali e delle indicazioni del CREU, il Direttore della CO, con il contributo dei responsabili delle U.O. di PS e del gruppo tecnico, provvede alla stesura del piano operativo provinciale per le grandi emergenze e alla sua integrazione con i piani provinciali e locali di protezione civile e difesa civile. In caso di manifestazioni ad alto rischio su tutto il territorio provinciale che richiedano l attivazione di particolari dispositivi di assistenza, l ULSS interessata dalla manifestazione deve obbligatoriamente acquisire il parere del Direttore della CO prima di formulare le prescrizioni per gli organizzatori. Il coordinamento di dispositivi di assistenza sanitaria predisposti in occasioni di manifestazioni al alto rischio compete esclusivamente al Direttore della CO o ad altro medico da lui delegato. I rapporti operativi con gli enti esterni relativi a problematiche di previsione, predisposizione, assistenza e soccorso nell ambito degli interventi territoriali di protezione civile e di difesa civile sono di competenza del Direttore della CO.

20 Capitolo 9 Problematiche Medico-Legali 1. Decesso Il Direttore della CO propone alle Direzioni Sanitarie, d intesa con i responsabili dei servizi interessati, un protocollo operativo che disciplini le competenze e gli adempimenti in materia di decesso. 2. Trattamenti sanitari obbligatori Il coinvolgimento del SUEM nella gestione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori dovrà avvenire sulla base di uno specifico protocollo predisposto dal Direttore della CO in accordo con i direttori dei DSM ed i direttori del PS 3. Rapporti con il paziente ed i familiari 3.1 Informazione e consenso Il sistema opera nel rispetto dell autonomia decisionale del paziente; dovranno essere formalizzate le modalità attraverso le quali promuove l informazione del paziente e la raccolta del consenso al trattamento. Il sistema rispetta la decisione del paziente, informato e consapevole, di rifiutare il trattamento. 3.2 Assistenza di familiari Il sistema riconosce il diritto degli utenti che lo desiderino ad essere costantemente assistiti da un familiare, anche durante il trasporto in ambulanza, salvo nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi di assistenza al paziente o per particolari situazioni logistiche. 3.3 Minori Il sistema predispone modalità specifiche di approccio al minore per le diverse fasce d età, anche mediante l adozione di appositi protocolli di comportamento ed iniziative formative mirate. Il sistema persegue l informazione del minore ed il suo coinvolgimento nelle decisioni che lo riguardano, secondo le sue capacità. Il sistema predispone modalità specifiche per l assistenza ai minori che mirino a garantire, nei limiti del possibile, la costante presenza del genitore in tutti i momenti dell iter clinico. 3.4 Notizie Il sistema adotta criteri e modalità di informazione ai familiari dell utente, pur nel rispetto dell autonomia del paziente e delle vigenti normative in materia di protezione dei dati sensibili. 3.5 Richiesta di documentazione Il sistema dispone di procedure codificate che definiscono le modalità di accesso dell utenza alle informazioni, i documenti per rilasciarle e le informazioni che per loro natura devono essere mantenute riservate per motivi d ufficio o di sicurezza. Il rilascio di informazioni inerenti la gestione della chiamata e la tempistica di intervento compete esclusivamente alla CO, per il tramite della Direzione Sanitaria competente. 4. Rapporti con la stampa Il sistema, fatto salvo l assoluto rispetto delle normative di Legge in materia di tutela delle informazioni sensibili, riconosce modalità semplificate di accesso da parte degli organi di informazione alle notizie inerenti l attività svolta. Il Direttore della CO propone alle Direzioni Sanitarie un documento che regolamenti la modalità di accesso alle informazioni da parte degli organi di informazione ed identifichi i soggetti autorizzati a rilasciarle.

21 Capitolo 10 Onere del trasporto 1. Oneri del trasporto L onere economico del trasporto è attribuito secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale 12 del 1999 e successive modificazioni. Gli ospedali privati accreditati sono tenuti a garantire a proprio carico tutti i trasporti previsti senza onere per l utente dalla citata normativa. Le ULSS dovranno adottare una tariffa unifcata a livello provinciale per i servizi a carico dell utente. 2. Regolamento Ciascuna ULSS dovrà adottare un proprio regolamento per la disciplina del trasporto in ambulanza, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte della CPE.

22 Capitolo 11 Rapporti con il livello regionale A seguito delle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione, attraverso cui si conferisce una funzione legislativa esclusiva in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, le Regioni hanno ora l obbligo di programmare e sviluppare sistemi omogenei di assistenza, soprattutto in ambiti strategici come l emergenza/urgenza. In particolare, nel rispetto del DPR del 27/3/92 e dei successivi provvedimenti deliberativi della Regione Veneto, diviene necessario sviluppare scelte condivise nello sviluppo dei Protocolli Provinciali del SUEM 118, per garantire una omogeneità di risposta, pur nel rispetto delle singole peculiarità. Per rafforzare questa esigenza di uniformità organizzativa e di risposta la Regione Veneto, consapevole delle problematiche e del crescente livello di complessità organizzativa, unitamente alla necessità di omogeneizzare in ambito regionale modelli organizzativi, processi operativi e livelli di risposta, ha individuato con la DGRV 1511/04 un livello di coordinamento regionale dell intero settore dell emergenza urgenza istituendo il Centro Regionale Emergenza Urgenza (CREU). Il Centro è stato investito di una serie di compiti che hanno principalmente l obiettivo di promuovere e verificare l'omogeneità di risposta all'emergenza dei sistemi 118 provinciali, attraverso lo sviluppo di protocolli regionali condivisi e di iniziative mirate all adeguamento tecnologico ed operativo, al collegamento tecnico e scientifico tra le COP 118, i Dipartimenti di Emergenza ed Urgenza provinciali, i Servizi di Pronto Soccorso e le Direzioni delle Aziende Sanitarie, all incremento della capacità di risposta ed all'integrazione delle strutture sanitarie coinvolte nell'emergenza territoriale. Al CREU competono inoltre i rapporti con gli altri Enti statali e Regionali (Protezione Civile, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze del Volontariato) ai fini della programmazione di iniziative comuni nel campo dell emergenza-urgenza sanitaria. In particolare il CREU ha promosso iniziative di confronto tra piano istituzionale e piano operativo, attraverso tavoli di discussione tecnico scientifici finalizzati ad identificare percorsi ideali per la gestione di specifiche problematiche, destinati ad orientare sia le scelte di programmazione che la fase operativa. Se da un lato quindi il CREU è chiamato a verificare la conformità del protocollo provinciale rispetto alla programmazione regionale ed a richiedere le necessarie correzioni in caso di non conformità, è altresì evidente che anche in fase di applicazione del protocollo l attività della CPE e dei gruppi di lavoro non potrà che essere conforme agli indirizzi emanati del CREU, soprattutto per quanto concerne le materie per le quali sono già stati definiti o sono in corso di adozione specifici documenti di indirizzo condivisi, tra le quali vi sono: - Grandi Emergenze e Progetto NBCR - Emergenza Pediatrica - Gestione dell IMA - Gestione dello Stroke - Programmi di defibrillazione precoce - Formazione dell Autista soccorritore - Autorizzazione all attività di trasporto e di soccorso di malati e feriti da parte di enti, organizzazioni e associazioni Per quanto riguarda la gestione del soccorso sanitario nelle Grandi Emergenze Extraospedaliere, alla luce del recente provvedimento regionale (DGRV 1918/04) nel quale si attribuiscono ruoli, compiti e funzioni a tutto il sistema dell emergenza, il CREU ha il compito di gestire il mantenimento dei rapporti e lo scambio di informazioni nei confronti degli organi istituzionali e degli enti non direttamente coinvolti sul piano operativo dell evento di una grande emergenza. Ciò significa che il CREU rappresenta il tramite informativo tra il livello operativo, da cui raccoglie criticità, problematiche, esigenze e il livello regionale e provvede conseguentemente all elaborazione di linee guida nonchè fornire indirizzi per la stesura dei piani provinciali e dei protocolli operativi del sistema.

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