COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà n. 1 tel. n Rep. atti 2480
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1 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà n. 1 tel. n Rep. atti 2480 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E A.S. PONTE SAN PIETRO ISOLA PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE MATTEO LEGLER - ANNI SPORTIVI 2015/ / / /2019 L anno duemilaquindici, addì 27 del mese di giugno, in Ponte San Pietro nella Residenza comunale, con la presente scrittura privata che ha valore ad ogni effetto di legge, tra: - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, con sede in Ponte San Pietro Piazza Libertà n. 1, in seguito chiamato più brevemente Comune, rappresentato agli esclusivi fini del presente atto dalla dott.ssa CRIPPA Patrizia, nato a Bergamo il , Dirigente del Settore 1 del Comune di Ponte San Pietro, a ciò autorizzato con decreto sindacale n. 9 in data e della deliberazione G.C. n. 46 del P.IVA A.C. PONTE SAN PIETRO - ISOLA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, con sede legale in Ponte San Pietro (Bg) Via Trento e Trieste n. 20, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig., C.F. BNSMZL49D09C635U, nato a Chignolo d Isola (Bg) il , che interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto della medesima, in tale esclusiva sua qualità - P.I che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la 1
2 rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto. PREMESSO CHE - il Comune è proprietario di uno stadio comunale sito in Via Trento e Trieste n. 20 e intitolato al Comm. Ing. Matteo Legler, pioniere del calcio italiano e primo presidente della Società Sportiva Vita Nova, fondata nel 1910 e denominata Unione Sportiva Ponte San Pietro a partire dalla stagione 1950/1951; - nel 2007 l allora Unione Sportiva Ponte San Pietro ha assunto l attuale denominazione di Associazione Calcistica Ponte San Pietro-Isola, società facente parte della Polisportiva Ponte San Pietro, dotata di un rilevante settore giovanile e la cui prima squadra disputa il campionato di Serie D; - la Legge Regionale n. 27 del 14 dicembre 2006 in merito alla Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali prevede che gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. TUTTO QUANTO PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO E DURATA 1. Il Comune concede all A.C. Ponte San Pietro-Isola la gestione dello stadio comunale Matteo Legler sito in Ponte San Pietro, via Trento e Trieste n. 20, composto da: a) campo da calcio a 11; 2
3 b) tre campetti da allenamento circostanti; c) locali adibiti a spogliatoi, magazzino, biglietteria, servizi igienici, infermeria (sede propria); d) tribuna per il pubblico e settore per spettatori ospiti; e) locali ex sede del Club Alpino Italiano; f) area ex bocciodromo; g) aree verdi e alberature; e più precisamente come da planimetria allegata. 2. La presente convenzione ha una durata di 4 anni sportivi, con decorrenza dall e termine il ART. 2 ACCETTAZIONE DELL INCARICO DI GESTIONE 1. Il concessionario accetta in uso il complesso di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga a utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione. 2. Il bene oggetto della convenzione viene consegnato nello stato in cui si trova, con l obbligo del concessionario di averne la massima cura e di riconsegnarlo, al termine della convenzione, nelle stesse condizioni originarie, salvo il normale deterioramento d uso. Il concessionario non potrà apportare modifiche allo stato attuale degli impianti o manometterne l uso, senza la preventiva autorizzazione del Comune. 3. Alla consegna dell impianto sarà redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti, a cura di un Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune. 4. Il concessionario dovrà osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le 3
4 norme stabilite dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi all impianto, da esercitarsi a mezzo di propri tecnici incaricati, che potranno quindi accedervi in qualsiasi momento e circostanza. ART. 3 ONERI DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura, purché non conseguenti a incuria o dolo (vedasi allegato A). 2. Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento). Il concessionario si assume l obbligo di diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a vigilare affinché i consumi per le utenze di cui sopra vengano mantenuti nei limiti consueti e senza sprechi. ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il concessionario si obbliga: a) ad assumere la custodia, ivi compresa la pulizia, dell impianto e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all atto della consegna, e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti (vedasi allegato B); b) a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria necessari e indispensabili per il buon funzionamento dell impianto oggetto della presente convenzione e comunque non espressamente posti a carico del Comune (vedasi allegato B); c) a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del campo e quindi il mantenimento del terreno erboso con eventuali tagli d erba, irrigazione, rullatura, sistemazione di buche e avvallamenti, risemina, sabbiatura, carotatura, concimazione (il concessionario comunicherà all Ufficio Tecnico del Comune entro il 31 luglio di ogni anno gli interventi effettuati e/o in programma 4
5 sulla base del presente comma e l Ufficio Tecnico del Comune potrà successivamente svolgere gli opportuni controlli); d) a gestire l impianto e gli spazi di pertinenza con il massimo decoro; e) a fornire idonei elementi di riconoscimento al personale - dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato - che dovrà altresì tenere un contegno serio, civile e corretto nell espletamento delle proprie funzioni; f) a non svolgere nell impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Comune; g) a segnalare al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività o la necessità di interventi straordinari all impianto; h) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; i) ad assicurare la regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché la sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; l) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate; m) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie all espletamento delle 5
6 attività. 2. Sono a carico del concessionario le spese relative alla telefonia/dati. 3. Il concessionario dovrà presentare al Comune una relazione relativa all attività di gestione svolta, per ciascun anno sportivo, entro il 31 dicembre di ogni anno. ART. 5 ACCESSO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 1. L utilizzo dell impianto è concesso di norma per le attività calcistiche dell A.C. Ponte San Pietro-Isola. 2. L A.C. Ponte San Pietro-Isola comunicherà al Comune il calendario di utilizzo entro il 31 ottobre di ogni anno. 3. Ogni altro utilizzo dell impianto, calcistico non da parte dell A.C. Ponte San Pietro-Isola o sportivo o extrasportivo, dovrà essere di volta in volta sottoposto dal concessionario all autorizzazione preventiva del Comune. 4. È consentita la vendita di tagliandi per l ingresso e la visione delle partite o manifestazioni in programma. 5. Il Comune si riserva di concedere l utilizzo dell impianto la domenica pomeriggio ad altra squadra calcistica dilettantistica di Ponte San Pietro, nelle giornate di campionato in trasferta della prima squadra dell A.C. Ponte San Pietro-Isola, senza che questo comporti oneri di custodia e pulizia per il concessionario. 6. Il Comune si riserva l utilizzo gratuito dell impianto per un massimo di 6 giornate durante l anno - preventivamente comunicate - per lo svolgimento di partite, iniziative sportive ed extrasportive, manifestazioni scolastiche, da esso organizzate o semplicemente autorizzate, senza che questo comporti oneri di custodia e pulizia per il concessionario. 6
7 7. Il concessionario è autorizzato ad effettuare nel periodo maggio/giugno di ogni anno il torneo di calcio a livello interregionale riservato ai giovani. A tale scopo utilizzerà all interno della struttura lo spazio necessario per l installazione della tensostruttura. Dovrà comunque depositare, presso gli uffici comunali competenti, la documentazione completa necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quella attestante l idoneità della struttura installata. 8. Il concessionario potrà utilizzare altri impianti sportivi di proprietà comunale per lo svolgimento di massimo 10 sedute settimanali di allenamento delle proprie squadre, compatibilmente con la programmazione delle altre società sportive di Ponte San Pietro. ART. 6 PUBBLICITÀ 1. Gli spazi e i diritti di pubblicità esterni all impianto sono di competenza del Comune. 2. Gli spazi e i diritti di pubblicità interni all impianto sono a beneficio del concessionario. 3. È consentita l installazione di pubblicità interna anche alle altre società eventualmente utilizzatrici dell impianto, previa autorizzazione del concessionario. 4. La pubblicità non dovrà essere di alcun ostacolo alla visuale degli spettatori e non dovrà essere contraria all ordine pubblico e al buon costume, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. 5. Il Comune potrà usufruire gratuitamente degli spazi all interno dell impianto per pubblicizzare proprie iniziative o servizi. ART. 7 CANONE 7
8 1. Per la concessione della gestione dell impianto, l A.C. Ponte San Pietro- Isola verserà un canone annuo al Comune pari a Euro 5.000,00 (euro cinquemila), IVA esclusa, entro il 31 ottobre di ogni anno. ART. 8 RESPONSABILITÀ 1. Il concessionario è responsabile della custodia e della vigilanza dell impianto durante l apertura al pubblico del medesimo. 2. Il concessionario è obbligato a tenere indenne da ogni responsabilità il Comune per tutti i danni diretti o indiretti che possano comunque derivare a chiunque in dipendenza o connessione con l uso dell impianto, fatto salvo quanto previsto dall art del codice civile. A tale scopo il concessionario ha presentato polizza assicurativa n per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, rilasciata dalla MILANO ASSICURAZIONI SPA in data e con premio versato sino al Il concessionario si obbliga al versamento dei successivi premi annui della polizza, nonché a consegnare al Comune le quietanze di pagamento. ART. 9 CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO 1. È vietata qualsiasi forma di subconcessione dell intera gestione dell impianto. È consentito, tuttavia, subappaltare prestazioni particolari (a titolo esemplificativo la pulizia). ART. 10 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 1. Oltre alle cause di risoluzione previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché alle cause cui all art del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: a) scioglimento o cessazione dell A.C. Ponte San Pietro-Isola o comunque quando si verifichino sostanziali modifiche nella sua struttura tali da far venir 8
9 meno quanto in premessa; b) chiusura totale e/o parziale anche temporanea dell impianto senza giustificato motivo per più di cinque giorni consecutivi o quindici giorni totali non consecutivi nel corso dell anno; c) subconcessione a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune; d) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione: e) nel caso in cui la Prima Squadra dell A.C. Ponte S.P. Isola scelga di disputare le proprie competizioni ufficiali in altro impianto fuori dal Comune di Ponte San Pietro; 2. Nel caso di risoluzione d ufficio della presente convenzione, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno a indennizzi o risarcimenti o rimborsi di sorta. 3. Il Comune, a semplice richiesta, potrà tornare nella piena disponibilità dell impianto per rilevanti motivi di interesse pubblico o per gravi motivi di ordine pubblico. ART. 11 PENALI 1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà al concessionario il pagamento di una penale determinata tra Euro 50,00 ed Euro 300,00, secondo la gravità dell infrazione, per l inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione non comportanti la sua decadenza. 2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio del 9
10 Comune. ART. 12 SPESE CONTRATTUALI 1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione, mediante scrittura privata, sono a carico del concessionario. Ai fini fiscali si dichiara che, secondo il disposto della risoluzione n. 292/E in data dell Agenzia delle Entrate, per il presente atto si richiede la registrazione a tassa fissa. ART. 13 FORO COMPETENTE 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all applicazione della presente convenzione è competente il giudice del luogo ove la convenzione è stata sottoscritta. ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia, per l intera durata della stessa. Letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (CRIPPA dott.ssa Patrizia) A.C. PONTE SAN PIETRO ISOLA IL PRESIDENTE () Imposta di bollo assolta ai sensi dell art. 5 comma 2 DPR n. 642/
11 ALLEGATO A Gli interventi di manutenzione straordinaria posti a carico del Comune sono: a) riparazione e manutenzione centrale termica, impianti elettrici e servizi; b) riparazione recinzioni, muri, tribune, facciate; c) rifacimento di strade e viali all interno dell impianto; d) potatura delle piante; e) verifica estintori e presidi antincendio. ALLEGATO B Le attività di custodia in specifico consistono in: a) apertura e chiusura degli impianti secondo la programmazione disposta dall A.C. Ponte San Pietro-Isola sulla base del calendario di utilizzo; b) custodia degli impianti e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione degli impianti. Le attività di pulizia da svolgersi al termine di ogni utilizzo giornaliero in specifico consistono in: a) pulizia e sistemazione di campi / spazi e relativi locali, spogliatoi, bagni e docce; b) sistemazione e pulizia degli spazi destinati al pubblico ogni qualvolta esso è presente; c) pulizia e sistemazione dei restanti locali e spazi. Gli interventi di manutenzione ordinaria, posti a carico del concessionario, oltre a quanto previsto dall art codice civile, sono: a) mantenimento in efficienza dell impianto in modo da essere agibile per le manifestazioni sportive, salvo causa di forza maggiore; b) manutenzione e riparazione di attrezzatture e macchine in dotazione (es. asciugacapelli, reti, ecc.); c) sostituzione delle lampade dell illuminazione dei campi da gioco, comprese le lampade torri faro per attività di gioco notturno; d) piccole riparazioni di bagni e servizi, per perdite o piccoli guasti, impiantistica esclusa; e) piccole riparazioni di porte e strutture; f) tinteggiature; g) rimozione della neve; h) eventuale sostituzione, se resasi necessario, delle porte da calcio e delle panchine presenti sul terreno di gioco; i) sostituzione delle apparecchiature e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti. 11
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