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1 Bin - Pitruzzella DITITTO COSTITUZIONALE APPUNTI GRATIS [Selezionare la data]

2 I. LO STATO: NOZIONI INTRODUTTIVE 1. IL POTERE POLITICO 1.1 DEFINIZIONI Il potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla possibilità di ricorrere in ultima istanza alla forza legittima per imporre la propria volontà. Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui, esistono tre tipi diversi di potere sociale : - IL POTERE ECONOMICO - IL POTERE IDEOLOGICO - IL POTERE POLITICO Lo Stato nell'esperienza attuale incarna la figura tipica del potere politico, per far rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi. 1.2 LA LEGITTIMAZIONE tipi di potere legittimo - POTERE TRADIZIONALE (carattere sacro delle tradizioni e delle autorità) - POTERE CARISMATICO (carattere sacro della persona o degli ordinamenti) - POTERE LEGALE RAZIONALE (potere limitato dal diritto) 2. LO STATO Lo Stato moderno si differenzia dalle precedenti forme di organizzazione del potere politico, per la presenza di due caratteristiche - concentrazione del potere di comando legittimo nell'ambito di un determinato territorio in capo ad un unica istanza - la presenza di un organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale (lo Stato come apparato) SOVRANITA : monopolio della forza legittima che fa capo allo Stato e che viene esercitata sul suo territorio; Aspetto interno: supremo potere di comando in un determinato territorio Aspetto esterno: indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato - Teoria della sovranità della persona giuridica: sovrano era un ente astratto slegato dalle persone fisiche che lo governano. - Sovranità della nazione: invenzione del costituzionalismo francese del 1789 la sovranità appartiene alla nazione da cui emanano tutti i poteri Nazione:entità astratta collettiva omogenea che metteva fine alle divisioni in ceti sociali, diretta contro la sovranità del re - sovranità popolare: J.J.Rosseau sovranità = volontà generale = volontà del popolo sovrano: il popolo doveva esercitare direttamente la sua sovranità senza ricorrere alla delega di potere decisionale. Affermazione della sovranità popolare oggi: risposta al pluralismo politico e sociale - La sovranità del popolo ha perduto il carattere di assolutezza, non si esercita direttamente ma inserita in un sistema rappresentativo - Diffusione di costituzioni rigide:limiti difficili da superare TERRITORIO : la sovranità è esercitata dallo Stato in un determinato territorio 1

3 È necessaria la delimitazione del territorio: terraferma, acque interne comprese entro i confini, mare territoriale (12 miglie marine), piattaforma continentale, spazio atmosferico sovrastante, navi e aeromobili battenti bandiera dello Stato quando si trovano in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato, sedi delle rappresentanze diplomatiche all estero. POPOLO (cittadinanza: legge 91/1992); II. FORME DI STATO 1. FORMA DI STATO 1.1 DISTINZIONE: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO FORMA DI STATO: FORMA DI GOVERNO: Con il termine forma di Stato si fa riferimento al rapporto specifico tra potere statuale e società civile, intendendo l insieme delle finalità che lo Stato si propone di perseguire ed i valori a cui s ispira la sua azione. Con il termine forma di Governo s intende l insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità, cioè i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali in cui lo Stato-apparato è diviso e l'insieme dei rapporti che intercorrono tra loro 1.2 I MODELLI COSTITUZIONALI - consentono di individuare sia le condizioni storico-istituzionali in cui può operare un certo modello di forma di Stato o di forma di Governo sia i fattori che sono coerenti con il modello sia quelli contrari e perciò non introducibili nelle singole esperienze costituzionali riconducibili al modello se non a costo di alterarne la logica - facilitano l'individuazione di certi elementi che sono peculiari di un determinato ordinamento - orientano l'opera di interpretazione dei documenti costituzionali LO STATO ASSOLUTO CARATTERI FONDAMENTALI: - POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO ALLA CORONA - RE LEGIBUS SOLUTUS - INTERVENTO DIRETTO NEI PIÙ SVARIATI SETTORI - ARRICCHIMENTO DEI SUOI COMPITI - CURA DEGLI INTERESSI SOCIALI - STATO DI POLIZIA Lo Stato assoluto è la prima forma di Stato dello Stato moderno apparato autoritario separato dalla società e per l'affermazione di un potere sovrano concentrato nella figura del RE o meglio della Corona (distinta dal primo perché impersonale organo dello Stato), titolare sia della funzione legislativa che della funzione esecutiva, mentre il potere giudiziario era esercitato da corti e tribunali formati da giudici nominati dal Re quod principi placuit legis habet vigorem: il re era la fonte primaria del diritto e non incontrava limiti legali (re legibus solutus) L'assolutismo regio si affermò pienamente in Francia, dove la nobiltà feudale fu sottomessa allo Stato. Diversa è stata l'evoluzione di altri paesi in particolare in Inghilterra l'assolutismo si affermò solo parzialmente nel cinquecento, ci furono ostacoli di diversa natura: di tipo sociale, collegati all'alleanza che si formò tra borghesia e quella parte di aristocrazia rurale che aveva saputo trasformare la rendita fondiaria in impresa manifatturiera, e di tipo giuridico riconducibili al peso dei privilegi feudali. In altri paesi come l'austria e la Prussia si affermò il cosiddetto ASSOLUTISMO ILLUMINATO in cui compito del sovrano era di promuovere il benessere della popolazione DETTO ANCHE STATO DI POLIZIA per intendere Stato caratterizzato dalla finalità di accrescere il benessere della popolazione. LO STATO LIBERALE 2

4 Lo Stato liberale è una forma di Stato che nasce tra la fine del settecento e la prima metà dell'ottocento a seguito della crisi dello Stato assoluto e dell affermazione della Borghesia CARATTERI FONDAMENTALI: - BASE SOCIALE RISTRETTA MONOCLASSE (BORGHESIA) - PRINCIPIO DI LIBERTÀ - PRINCIPIO RAPPRESENTATIVO - LO STATO DI DIRITTO La crisi dello Stato assoluto fu dovuta soprattutto a ragioni finanziarie (peso fiscale ritenuto insopportabile) In Francia la crisi assunse la forma traumatica della rivoluzione del 1789, in Inghilterra l'affermazione dello Stato liberale fu più graduale e quindi più stabile, il caso americano e ancora diverso; l'inghilterra si rivolgeva alle colonie per rimpinguare le casse provate dalla guerre imponendo senza il consenso delle assemblee legislative nuove tasse, a seguito del radicalizzarsi del conflitto si giunse alla dichiarazione di indipendenza (4 luglio 1776) Importante fattore che ha promosso l'organizzazione dello Stato liberale è l'avvento di un economia di mercato (basata sul libero incontro tra domanda ed offerta), lo Stato assoluto ostacolava la nuova economia CARATTERI PRINCIPALI DELLO STATO LIBERALE - Una finalità politico costituzionale garantistica, Lo Stato è considerato uno strumento per la tutela della libertà e dei diritti degli individui (attuabile secondo il principio della separazione dei poteri) - Concezione dello Stato minimo, Stato limitato titolare solamente di quelle funzioni necessarie all'adempimento della finalità garantistica (funzione giurisdizionale, tutela dell'ordine pubblico, difesa militare ecc.) - Principio di libertà individuale, Lo Stato riconosce e tutela la libertà personale, la proprietà privata, la libertà contrattuale la libertà di pensiero e di stampa, religiosa, di domicilio, definendo un sistema giuridico che presuppone una società formata da individui eguali di fronte alla legge. - Separazione dei poteri, il potere politico viene suddiviso tra soggetti diversi che si controllano reciprocamente - Principio di legalità la tutela dei diritti è affidata alla Legge(caratterizzazione di Stato di Diritto) basata su due premesse la legge abbia i caratteri generali dell astrattezza (non deve essere uno strumento di arbitrio)la legge sia formata dai rappresentanti della Nazione (si basa cioè sul principio rappresentativo) - Principio rappresentativo, le assemblee legislative dello Stato liberale rappresentano l'intera nazione o l'intero popolo come entità complessiva (ma i rappresentanti vengono comunque eletti da un corpo elettorale ristretto, la classe borghese) In tutti gli stati liberali vengono esclusi dall'elettorato tutti coloro che hanno un livello di cultura o di reddito inferiori a una certa soglia - VIENE QUALIFICATO COME STATO MONOCLASSE STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA CARATTERI FONDAMENTALI: - Governo dell economia tra le funzioni dello Stato (Stato sociale=maggiore equità); - principio di costituzionalità: i principi e i valori dello Stato vengono enunciati in costituzioni rigide; - pluralismo; L'allargamento della base sociale dello Stato liberale, lo Stato da monoclasse diventa pluriclasse porta a un processo di allargamento dell'elettorato attivo che porterà in seguito al suffragio universale succede: - AFFERMAZIONE DEI PARTITI DI MASSA - CONFIGURAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI come luogo di confronto e di scontro tra interessi eterogenei - IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI SOCIALI: integrazione nello Stato dei gruppi sociali più svantaggiati. I PARTITI POLITICI DI MASSA l'estensione del Diritto di voto ha richiesto che venisse organizzata la partecipazione politica di milioni di elettori, con l'introduzione del suffragio universale si sono affermati i moderni partiti di massa caratterizzati da una solida struttura organizzativa che ha consentito loro di essere radicati nella società e di diventare strumenti di mobilizzazione popolare I partiti di massa hanno un apparato organizzativo permanente che opera la di fuori del parlamento e tiene collegati eletti ed elettori altro fenomeno che ha portato all'affermazione dei partiti politici di massa sono i conflitti sociali del Novecento. STATO TOTALITARIO CARATTERI FONDAMENTALI: - ESALTAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE; - FIDUCIA NEL CAPO; - PARTITO UNICO DI MASSA; 3

5 - CONCENTRAZIONE DEI POTERI NEL CAPO; - SOPPRESSIONE DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI; L affermazione dei nuovi partiti politici di massa non si è accompagnata alla comune accettazione di una democrazia pluralista da parte dei principali partiti politici, sfociando nell affermazione di forme di Stato basate sulla negazione del pluralismo e sull identificazione del partito unico con lo Stato. Lo Stato totalitario prevede l accentramento del potere attorno alla figura di un capo Lo Stato diventa : garante interprete degli interessi della società artefice Lo Stato è impegnato in ogni settore della vita sia economica che sociale. I mezzi per giungere al massimo potere sono : - la repressione dei diritti di libertà - repressione dei diritti politici Varianti: Stato Fascista: potere politico nel capo del Governo(funzione legislativa e funzione esecutiva) monopartitico Stato Nazionalsocialista: Furerprinzip: capo dello Stato, del Governo e delle forze armate, concentrando in se il potere costituente, di revisione costituzionale, quello esecutivo, quello legislativo e il potere giurisdizionale. non incontrava nessun limite legale: posizione di supremazia Stato Socialista: - collettivizzazione dei mezzi di produzione; - subordinazione del diritto (la legalità socialista era drogabile); - partito comunista; LO STATO SOCIALE Nasce in successione allo sviluppo della società di massa, con esigenze nuove. Lo Stato sociale si prefigge come obbiettivo quello di raggiungere l uguaglianza sostanziale tra i cittadini. Lo Stato sociale recupera la struttura amministrativa dello Stato liberale, attraverso un accrescimento degli apparati amministrativi. CARATTERI FONDAMENTALI: - vasta base sociale; - riduzione della pressione fiscale per favorire gli investimenti (a seguito della globalizzazione); - sussidiarietà verticale (agli enti territoriali); - sussiadiarietà orizzontale (alle formazioni sociali non lucrative); 2. RAPPRESENTANZA POLITICA due significati - rappresentanza = Agire per conto di ": esprime un rapporto tra rappresentante e rappresentato,per cui il secondo, sulla base di un atto di volontà chiamato mandato, dà al primo il potere di agire nel suo interesse con l'osservanza dei limiti e delle istruzioni stabilite con il mandato (mandato imperativo, rappresentanza degli interessi) - rappresentanza significa che qualcuno fa vivere in un determinato ambito qualche cosa che effettivamente non c'e'. Per indicare questa situazione la dottrina tedesca preferisce usate il termine rappresentazione. La rappresentanza in questa seconda accezione non presuppone l'esistenza di un rapporto tra il rappresentato e il rappresentante, il quale invece dispone di una situazione di potere autonoma rispetto al primo (questa e l'accezione moderna della rappresentanza politica divieto di mandato imperativo) Nello Stato liberale il potere decisionale venne tolto dalle mani del re e dato alla Nazione, da cui emanavano tutti i poteri. Essendo la nazione un ente astratto, doveva esercitare i suoi poteri per delegazione, dando vita ad un sistema rappresentativo Da questa costruzione costituzionale derivarono tre importanti implicazioni - se i parlamentari erano scelti per volere in luogo della nazione quest'ultima doveva assicurarsi che le modalità di elezione fossero tali da garantire che gli elettori fossero in grado di scegliere i soggetti più idonei per curare l'interesse generale; ne derivava la possibilità di restringere l'elettorato attivo per motivi di censo e di capacità - se i parlamentari dovevano rappresentare l'intera nazione essi non dovevano curare gli interessi particolari del loro collegio elettorale, bensì l interesse nazionale. - se il parlamentare doveva curare l'intera nazione non doveva essere vincolato da istruzioni ricevute dagli elettori: venne sancito il DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO 4

6 RESPONSABILITA' POLITICA significa che un soggetto dotato di potere politico dovrà rispondere ad un altro soggetto per il modo in cui ha esercitato questo potere e nel caso di giudizio negativo andrà incontro alla sanzione rappresentata dalla perdita del potere politico. 2.1 LA RAPPRESENTANZA POLITICA NELLO STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA Nelle democrazie pluraliste si afferma il principio della sovranità popolare: il potere politico si basa sul libero consenso dei governati,cioè del popolo; perciò gli interessi sociali premono sullo Stato per avere risposte ai rispettivi bisogni e a tal fine si organizzano stabilmente per ottenere dai parlamenti leggi e politiche adeguate alle loro differenti esigenze. Ma in regime di suffragio universale,caratterizzato dalla eterogeneità degli interessi,i parlamenti possono essere paralizzati dalla conflittualità dei diversi gruppi che si fanno carico delle diverse esigenze dei gruppi sociali che rappresentano. il problema della governabilità può essere risolto mettendo insieme e facendo convivere i due aspetti della rappresentanza politica: - la rappresentanza come rapporto con gli elettori per garantire la legittimazione del sistema - la rappresentanza come situazione di potere autonomo che è necessaria per assicurare la possibilità di assumere una decisione, evitando la degenerazione particolaristica e la paralisi decisionale. il modo in cui questo equilibrio si è realizzato varia da sistema a sistema e sono riconducibili essenzialmente alle seguenti ipotesi: Lo Stato dei partiti : "doppia virtù" collegamento stabile con gli elettori e autonomia del rappresentante (popolo partito rappresentante) Il rafforzamento del Governo e l'investitura popolare diretta del suo capo (es. stati uniti) : il potere esecutivo è posto al riparo da particolarismi politici e, grazie all investitura diretta, è considerato legittimato a governare nell interesse generale [parlamento:sede rappresentanza-rapporto con i collegi elettorali / Governo: organo deputato a trascendere i particolarismi politici e comporli in sintesi] assetti neocorporativi : nel corporativismo pluralista le organizzazioni degli interessi sono autonome e nascono spontaneamente nella società, il Governo tende a negoziare il contenuto dei principali provvedimenti economici con i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori dando vita a trattative triangolari ottenendo in cambio certi comportamenti rappresentanza territoriale Istituzione di una Seconda Camera territoriale in cui sono rappresentati gli enti locali sottrazione della decisione al circuito rappresentativo affidando la cura di determinati interessi ad autorità amministrative indipendenti 2.2 DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA tra le modalità utilizzate dal costituzionalismo contemporaneo per fronteggiare la crisi dei sistemi rappresentativi particolare importanza assume il ricorso agli istituti di DEMOCRAZIA DIRETTA attraverso questi istituti si affida direttamente al corpo elettorale l'esercizio di alcune funzioni consentendogli di assumere delle decisione immediatamente efficaci nell'ordinamento statale. Gli istituti di democrazia diretta affiancano i meccanismi rappresentativi per assicurare la partecipazione popolare alle decisioni che riguardano l'intera comunità e per colmare la distanza tra il popolo e l'apparato statale Istituti di democrazia diretta iniziativa legislativa popolare : la Costituzione (art 71.2) attribuisce ad un certo numero di cittadini( elettori) il potere di esercitare l iniziativa legislativa redigendo in articoli un progetto di legge. la petizione : richiesta che i cittadini possono fare agli organi del parlamento o del Governo per sollecitare determinate attività(effetto propulsivo, non determina alcun effetto giuridico particolare) IL REFERENDUM : consultazione dell intero corpo elettorale produttiva di effetti giuridici - referendum costituzionale - referendum approvativo o sospensivo - referendum abrogativo - referendum consultivo 3. LA SEPARAZIONE DEI POTERI 3.1 IL MODELLO LIBERALE: Il principio della separazione dei poteri è Stato elaborato dal costituzionalismo liberale con l'obiettivo di limitare il potere politico e tutelare la libertà degli individui (Montesquieu) TRE POTERI : - POTERE LEGISLATIVO: potere di porre le leggi,ossia norme giuridiche generali ed astratte - POTERE ESECUTIVO: potere di applicare le leggi all interno dello Stato e nel tutelare lo Stato medesimo dalle minacce esterne 5

7 - POTERE GIUDIZIARIO: potere di applicare la legge per risolvere una lite Aspetti caratterizzanti: - attribuzione ad ogni potere in senso soggettivo, costituito da un complesso unitario di organi, di una funzione pubblica ben individuata e distinta dalle funzioni attribuite agli altri poteri; ogni potere viene individuato dalla funzione che esercita - è fondamentale che ciascuna funzione sia attribuita a poteri distinti, perché se più funzioni fossero concentrate in capo al medesimo soggetto si aprirebbe la strada all'arbitrio - I poteri, sia pure distinti e separati dovrebbero potersi condizionare reciprocamente, in modo che ciascun potere possa condizionare gli eccessi degli altri (sistema dei pesi e contrappesi) Nella forma di Governo presidenziale statunitense il Presidente ed Il Congresso (ossia il potere esecutivo e quello legislativo) sono eletti separatamente, il congresso non può costringere alle dimissioni il Presidente e neppure il Presidente può sciogliere il congresso anticipatamente; In Europa tale separazione ha un applicazione più temperata, a tale riguardo vanno presi in considerazione due elementi - l'affermazione della forma di Governo parlamentare, i due poteri sono principali sono collegati perché il Governo deve godere della fiducia del Parlamento - il secondo elemento è rappresentato da quei casi in cui un determinato potere esercita una funzione tipica dell'altro, il Governo adotta regolamenti, il Parlamento adotta atti che non contengono norme generali Teoria formale-sostanziale della separazione dei poteri: distinzione tra il potere in senso soggettivo, inteso come complesso di organi, dalle funzioni dello Stato Le funzioni sono tre, e vengono identificate sulla base di criteri materiali e criteri formali: a) applicando i criteri materiali,bisognerà guardare al contenuto della funzione - la funzione legislativa pone norme generali ed astratte - la funzione giurisdizionale applica le norme per risolvere una controversia - la funzione esecutiva consiste nella cura in concreto di pubblici interessi b) applicando i criteri formali, le funzioni vengono distinte con riferimento al potere soggettivo che le esercita, seguendo modalità formali che lo caratterizzano. - il potere esecutivo esercita sempre la funzione formalmente esecutiva (e lo fa attraverso atti che hanno la forma del decreto) - il potere legislativo esercita sempre la funzione formalmente legislativa (e lo fa attraverso atti che hanno la forma della legge) - il potere giudiziario esercita sempre la funzione formalmente giudiziaria ( e lo fa attraverso atti che hanno la forma della sentenza) 3.2 LA SEPARAZIONE DEI POTERI NELLE DEMOCRAZIE PLURALISTE Le profonde trasformazioni politico sociali che hanno accompagnato l'affermazione dello Stato di democrazia pluralista hanno modificato il principio della separazione dei poteri: lo Stato ha allargato il campo dei suoi interventi e non si limita a garantire la sole libertà negative (tipiche dello Stato minimo liberale) ma opera per il raggiungimento di obiettivi politici determinanti: si afferma una quarta funzione. LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO consiste nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento della politica interna ed esterna dello Stato e nella cura della loro coerente attuazione. La Costituzione Italiana espressamente menziona l'indirizzo politico nell'art.95 Vi è poi una tendenza in alcuni stati, per cui l'amministrazione non può essere considerata come un apparato dipendente dal Governo né come un organizzazione unitaria - in attuazione dell art.97 Cost.(nell'ordinamento dei pubblici uffici devono essere determinate le sfere di competenza e di responsabilità dei funzionari) è stata introdotta la separazione tra politica (sfera di azione riservata al Governo) e amministrazione (poteri di gestione riservati ai dirigenti della burocrazia). - L'amministrazione si scompone in una pluralità di apparati tra loro più o meno indipendenti, ciascuno dei quali ha affidata la cura di interessi diversi e spesso contrastanti. Le alterazioni rispetto al modello liberale della separazione dei poteri sono ancora più estese: - la funzione legislativa non si caratterizza più per la produzione di norme generali e astratte ma frequentemente la Legge contiene prescrizioni che si riferiscono a determinati soggetti (cd.leggi PROVVEDIMENTO[lo sviluppo della legislazione provvedimentale è riconducibile all'affermazione dello Stato sociale]) - Anche la funzione giurisdizionale assume tratti differenti: l'attività interpretativa è intrisa di scelte discrezionali. La sete di diritti individuali causata dallo Stato liberale prima e dallo Stato sociale poi, hanno fatto si che sugli organi giurisdizionali venissero scaricate delle domande che non hanno trovato risposta nei tradizionali circuiti rappresentativi, spingendo i giudici a riconoscere e tutelare Nuovi Diritti. 6

8 Infine gran parte delle democrazie pluraliste vedono la presenza di un altra nuova funzione:la garanzia giurisdizionale della Costituzione, realizzata nei confronti di tutti i poteri dello Stato. Cosa resta della separazione dei poteri nella democrazia Pluralista? - esistono più poteri in senso soggettivo tra loro reciprocamente indipendenti: il potere politico viene ripartito in assetto costituzionale che è altamente pluralistico e tende ad impedire che un apparato prevalga sugli altri - resta la possibilità di distinguere la tre tradizionali funzioni dello Stato, cui si aggiungono quelle di indirizzo politico e quella di garanzia giurisdizionale della Costituzione; continuano a fare capo a apparati distinti e autonomi; i criteri di distinzione e di individuazione delle funzioni sono prevalentemente di tipo formale. - la funzione esecutiva o meglio amministrativa: esistono tante funzioni attribuite ad amministrazioni pubbliche diverse, le quali non hanno un tratto formale o contenutistico comune. - A quest evoluzione dei rapporti tra i poteri si è unita una trasformazione politica: esigenza di dividere il potere politico e realizzare un controllo sullo stesso attraverso la distinzione di funzioni tra la maggioranza che governa e l'opposizione che controlla. 4. REGOLA DI MAGGIORANZA principio funzionale: e' lo strumento (tecnica deliberativa) attraverso il quale ampie collettività possono adottare una decisione, presupponendo l'eguaglianza dei membri del collegio per contrastare il pericolo della tirannia delle maggioranze le Costituzione predispongono vari strumenti di tutela delle minoranze principio di rappresentanza riguarda la modalità (mezzo) attraverso cui si eleggono il parlamento e si determina la maggioranza e la minoranza in termini di seggi parlamentari. La regola di maggioranza diventa strumento per eleggere il parlamento. principio di organizzazione politica, criterio attraverso cui si strutturano i rapporti tra partiti politici nel parlamento.determinata concezione delle elezioni e del funzionamento della democrazia 4.1 DEMOCRAZIE MAGGIORITARIE E DEMOCRAZIE CONSOCIATIVE Democrazie maggioritarie: la regola di maggioranza diventa principio di organizzazione dei rapporti tra i soggetti politici: distinzione funzionale tra Governo e Opposizione (che funge da controllo politico). Democrazie consociative: incentivano il compromesso tra i principali partiti politici al fine di condividere il controllo del potere politico. Le decisioni del Governo pertanto sono compromissorie e manca una funzione di opposizione Minoranze permanenti - le democrazie pluraliste si preoccupano di tutelarne l'esistenza (lingua, religione, razza art. 3.1 COST. 5. STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE La separazione dei poteri: livello orizzontale: tra i poteri dello Stato livello verticale: tra Stato ed enti territoriali AUTONOMI Stato unitario: potere attribuito al solo Stato centrale (o comunque a soggetti periferici a esso dipendente) Stato composto: potere distribuito tra Stato centrale ed enti territoriali distinti ed autonomi. Stato composto:stato federale.(stato a forte decentramento politico) CARATTERI FONDAMENTALI: - ordinamento statale federale con una Costituzione scritta e rigida, enti politici territoriali dotati di proprie costituzioni - previsione da parte della Costituzione federale di una ripartizione di competenze tra Stato centrale e stati membri - esistenza di un parlamento bicamerale in cui esista una camera rappresentativa degli stati membri - la partecipazione degli stati membri al procedimento di revisione costituzionale, la presenza di una corte costituzionale in grado di risolvere le controversie tre Stato federale e stati membri Stato composto:stato regionale.(stato a decentramento politico limitato) CARATTERI FONDAMENTALI: 7

9 - presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l'esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica e di propri statuti (non costituzioni) - attribuzione costituzionale alle regioni di competenze legislative e amministrative, partecipazione limitata all'esercizio delle funzioni statali, mancanza di una seconda camera rappresentative delle regioni, la corte costituzionale risolve i conflitti tra Stato e regioni assicurando una prominenza dell'interesse nazionale anche sulle materie di competenza regionale distinzione per comprendere il funzionamento di uno Stato composto è quella tra: Federalismo Duale: (esperienza liberale) forte divisione tra Stato federale e stati membri, per cui ognuno opera nell ambito delle sue attribuzioni senza interferenze. Federalismo Cooperativo: (dem.plur.) presenza di interventi congiunti nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli stati membri (o delle regioni). 6. L UNIONE EUROPEA L Unione Europea (UE) è una struttura istituzionale che solitamente si descrive come un tempio greco che poggia su tre pilastri. Pilastro centrale: Comunità Europea (CE) che comprende le 3 Comunità già esistenti (CEE, CECA, EURATOM). Pilastro laterale 1: politica estera e di sicurezza comune (PESC) Pilastro laterale 2: cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (CGAI) La differenza tra il pilastro centrale e quelli laterali sta nel processo decisionale: - nella CE, il buon livello di integrazione politica raggiunto dagli Stati membri consente decisioni che non necessitano del consenso di tutti. - Per la PESC e la CGAI invece ogni deliberazione richiede l unanimità delle posizioni degli Stati. 6.1 L ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA Consiglio Europeo: E composto dai Capi di Stato o di Governo di ciascun Stato membro e dal Presidente della Commissione. Unico organo dell UE, è l organo di impulso politico, chiamato a definire gli orientamenti politici generali ma privo di poteri normativi propri. E tenuto ad informare il Parlamento europeo dei risultati di ogni sua riunione e a presentare annualmente una apposita relazione scritta. Consiglio dell UE: E formato da un rappresentante per ogni Stato o in alcuni casi dai Capi di Stato o di Governo. Organo titolare del potere di adottare gli atti normativi e del compito di coordinare le politiche generali di tutti gli Stati membri. Le deliberazioni del Consiglio sono generalmente assunte a maggioranza semplice, ma per le deliberazioni più importanti è prevista una maggioranza qualificata (voto ponderato si attribuisce un peso diverso al voto di ciascun Stato) e in casi specifici è richiesto il consenso unanime. Nell esercizio delle sue funzioni il Consiglio è coadiuvato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) che è un organo composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri ed è incaricato di preparare i lavori del Consiglio e di sottoporre al suo esame gli atti da deliberare. Commissione: E composta da 25 membri (uno per ogni Stato) che durano in carica 5 anni e che sono nominati dal Parlamento europeo Centro dei processi di decisione e organo di propulsione dell ordinamento comunitario. Dispone di poteri di iniziativa normativa degli atti che il Consiglio adotta, poteri di decisione amministrativa e di regolamentazione e poteri di controllo verso gli Stati riguardo all adempimento degli obblighi comunitari. Ha un ruolo rilevante riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari. La Commissione può esercitare un controllo indiretto sugli Stati membri, attraverso le segnalazioni di privati. Si crea così un rapporto trilatero : Commissione, amministrazioni nazionali e privati. Parlamento Europeo: composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri. Partecipa pienamente al processo di formazione degli atti normativi attraverso le procedure di codecisione (l adozione di degli atti normativi proposti dalla commissione richiede il consenso del PE che dispone di un diritto di veto) e di cooperazione (consente al PE che il Consiglio effettui un secondo esame sull atto proposto in caso di disaccordo). 8

10 Il PE è titolare di poteri di controllo verso la Commissione che si sostanziano nell istituzione di commissioni temporanee di inchiesta, nella presentazione di interrogazione e nel voto di fiducia sul Presidente e sui membri della Commissione e nella possibilità di approvare una mozione di censura verso la stessa, che ne provoca le dimissioni. Corte di Giustizia: E composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri. È l organo giurisdizionale comunitario, chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell interpretazione ed applicazione del Trattato ed ha il compito di giudicare sulle violazioni del diritto comunitario commesse dagli Stati membri o dalle Istituzioni, e sulla legittimità degli atti normativi comunitari. Corte dei Conti : l organo di controllo contabile della Comunità, chiamata ad esaminare le entrate e le spese della stessa e degli organi da essa creati Comitato economico e sociale: E composto dai rappresentanti delle diverse categorie economiche e sociali; organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE. esprime i suoi pareri obbligatoriamente nei casi previsti dal trattato, su richiesta delle istituzioni comunitarie e di propria iniziativa. Comitato delle Regioni: E composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali. organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE. Principio di attribuzione: attribuzione della CE e dell UE sono solo quelle espressamente previste dai Trattati, e quindi hanno competenze specifiche e funzionali al raggiungimento degli obiettivi espressamente fissati. Principio di auto integrazione: la CE può esercitare i poteri necessari per realizzare gli scopi del Trattato, pur se questo non lo prevede espressamente. Principio dei poteri impliciti: l attribuzione alla CE di una certa competenza comporta anche quella del potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio efficace ed adeguato. Principio di proporzionalità: la CE e l UE devono far uso solo dei mezzi strettamente necessari agli obiettivi da realizzare, ricorrendo a misure proporzionate ai risultati da raggiungere e non eccessivi rispetto ad essi Principio di sussidiarietà: nel caso di competenze concorrenti attribuite insieme alla CE o all UE da un lato e agli Stati membri dall altro, l intervento delle prime è ammesso solo se l obiettivo dell azione comunitaria non possa essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e possa essere meglio perseguito in ambito comunitario. Principio di leale cooperazione: gli Stati devono collaborare con la CE nello svolgimento dei suoi compiti, adempiendo agli obblighi previsti ed evitando comportamenti che possano compromettere la realizzazione degli scopi comunitari. 9

11 III. LA COSTITUZIONE 1. SIGNIFICATI DI COSTITUZIONE - Indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, così come esso di fatto è organizzato e funziona (funzione descrittiva) - Manifesto politico, documento che segna il trionfo di un ideale - Testo Normativo Fonte primigenia del diritto 2. POTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI Mentre la Costituzione intesa nella prima accezione riassume i dati fisiologici di un sistema politico, la Costituzione come documento è frutto di un consapevole atto di volontà. L emanazione della Costituzione segna il passaggio tra due fasi storiche e due situazioni giuridiche diverse: con la Costituzione si esaurisce il potere costituente (libero) ed inizia il potere costituito(servo della Costituzione). Il potere costituente deve ricevere il consenso interno (i valori e le norme poste dalla Costituzione devono essere accettate dalla maggioranza) e il consenso esterno (quello che gli altri stati esprimono tramite il riconoscimento internazionale) 3. COSTITUZIONI RIGIDE E COSTITUZIONI FLESSIBILI Sono flessibili le costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che essa avvenga attraverso la normale attività legislativa. Le costituzioni flessibili,se contrastanti con la legge, possono essere modificate. Sono le tipiche costituzioni dell 800, concesse dal sovrano assoluto. Formalmente brevi perché disciplinano soltanto le regole generali dell esercizio del potere pubblico e della produzione delle leggi. Sono costituzioni che guardano al passato, atte alla salvaguardia formale della monarchia. Sono rigide le costituzioni che dispongono, per la modificazione del testo costituzionale, un particolare procedimento rinforzato. La prevalenza delle Cost. rigide sulla legge ordinaria é garantita da un giudice. Sono le tipiche costituzioni del 900, e sono formalmente lunghe in quanto disciplinano analiticamente molte materie, oltre a contenere principi e valori. Sono costituzioni per il futuro, atte a garantire il rispetto legale e di salvaguardare le minoranze (necessariamente deve essere,quindi, il frutto di un compromesso) 4. LE GARANZIE DELLA RIGIDITÀ COSTITUZIONALE Le garanzie sono di due tipi: il procedimento di revisione costituzionale è sempre più gravoso del normale procedimento legislativo. il controllo di legittimità delle leggi è affidato ad un autorità capace di verificare che le procedure legislative vengano rispettate. 5. IL DIRITTO COSTITUZIONALE La Costituzione italiana ha solo 139 artt. Nei quali sono trasfusi i valori e gli interessi che le forze costituenti ritennero importanti da porre al riparo dal legislatore futuro. 10

12 Attorno ai suoi 139 artt. Vi sono componenti che insieme formano il diritto costituzionale A) Vi sono alcune leggi costituzionali B) Vi sono tradizioni costituzionali di cui siamo eredi: la storia costituzionale moderna ha sedimentato le regole basilari di funzionamento delle istituzioni rappresentative e delle garanzie individuali C) La giurisprudenza della Corte Costituzionale D) La legislazione ordinaria D1) esiste un abbondante legislazione di completamento delle materie costituzionali D2) benché la norma costituzionale sia un limite per la legislazione di settore, può capitare che il suo significato non possa intendersi se non facendo riferimento a quest ultima e si evolva con essa. 6. DISPOSIZIONI, NORME, REGOLE, PRINCIPI, VALORI, INTERESSI I valori e gli interessi entrano stanno fuori e prima del mondo delle norme: entrano nel diritto nella forma di principi, cioè come norme dal contenuto molto generale e non circostanziato. I modi e le circostanze con cui i principi operano e interagiscono sono definiti dalle regole. Principi e regole sono norme giuridiche, cioè costruzioni che gli interpreti fanno per dare un senso coerente a quello che il costituente o il legislatore hanno sancito con le loro disposizioni. Le disposizioni sono dunque parte del testo, enunciati scritti dal legislatore; le norme giuridiche (principi e regole) sono il significato che a tali disposizioni attribuiscono gli interpreti. 7. COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione italiana entrò in vigore il 1 gennaio del 1948, approvata dall Assemblea Costituente. È una Costituzione lunga, perché frutto di un compromesso politico che si è potuto realizzare solo sommando, e non selezionando, gli interessi e i valori delle diverse componenti. È una Costituzione aperta, perché non individua il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli lasciando alla legislazione successiva il compito di individuare il punto di bilanciamento. All assemblea costituente era maggiore la paura di soccombere che il desiderio di imporsi: quindi premeva di più salvaguardare i diritti delle minoranze, da qui la scelta per il sistema elettorale proporzionale. La caratteristica di apertura della Costituzione è indice della sua natura pluralista e da qui la capacità di adattarsi ai tempi. 7.1 CONTENUTI La Costituzione italiana del 1948 si compone di diverse parti: Inizia con i PRINCIPI FONDAMENTALI, 12 articoli che contengono un complesso di norme di principio rivelando in fondo la volontà di evitare che una ideologia possa prevalere sulle altre anche sul piano simbolico. 11

13 IV. FORME DI GOVERNO modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra Parlamento, Governo e Capo dello Stato 1. LE FORME DI GOVERNO DELLO STATO LIBERALE 1.1 LA MONARCHIA COSTITUZIONALE GOVERNO PARLAMENTARE La Monarchia Costituzionale si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato Liberale (nasce dapprima in Inghilterra dopo le due rivoluzioni del 1649 e 1688, e poi si afferma in Europa continentale dopo la rivoluzione francese del 1789): ha trovato espressa disciplina nelle prime Costituzioni Liberali (Le Costituzioni Francesi del 1791 e 1814, lo statuto Albertino 1848, la Costituzione Prussiana del 1850, la Costituzione dell'impero Tedesco 1871) CARATTERI FONDAMENTALI: - netta separazione dei poteri tra Re (potere esecutivo) e Parlamento (potere legislativo): il Re era titolare di prerogative che scaturivano dalla sua posizione al vertice dello Stato, che gli consentivano di partecipare all esercizio della funzione legislativa e della funzione giurisdizionale; eleggeva i ministri e poteva sciogliere anticipatamente la Camera elettiva del Parlamento. - la monarchia costituzionale si basava perciò sull'equilibrio che si veniva a creare tra i due centri del potere, il Re e il Parlamento, ciascuno dei quali si basava su un diverso principio di legittimazione politica: da una parte il principio monarchico-ereditario (re), dall altra il principio elettivo, circoscritto a cittadini abbienti e istruiti (parlamento) Man mano che si rafforzava il ruolo sociale e politico della classe borghese, l equilibrio della monarchia costituzionale cambiava e faceva perno sul parlamento, avviando così una graduale evoluzione verso il Governo parlamentare. Nel GP, tra il Re e il parlamento era inserito un terzo organo, il Governo, che ha acquistato progressivamente autonomia dal re cercando il consenso del parlamento. Ciò che caratterizza la forma di Governo parlamentare è appunto il rapporto di fiducia che lega il Governo al parlamento. 1.2 PARLAMENTARISMO DUALISTA E PARLAMENTARISMO MONISTA La forma di Governo parlamentare si è affermata nello Stato liberale attraverso un lento processo storico distinto in due fasi: A) PARLAMENTO DUALISTA CARATTERI FONDAMENTALI: - il potere ere ripartito tra capo dello Stato e Governo (esecutivo bicefalo) - il Governo doveva avere una doppia fiducia, quella del re e quella del parlamento. - Al capo dello Stato era riconosciuto il potere di scioglimento anticipato del parlamento che fungeva da contrappeso alla responsabilità politica del Governo Durante questa fase il Re costituiva il punto di riferimento della classe aristocratica, mentre il Parlamento rappresentava gli interessi della classe borghese. Gradualmente il parlamento è riuscito a circoscrivere il potere del Re a favore della borghesia. B) PARLAMENTARISMO MONISTA CARATTERI FONDAMENTALI: - il Governo ha un rapporto di fiducia esclusivamente con il parlamento - il Capo dello Stato è relegato a un ruolo di garanzia, estraneo al circuito di decisione politica 12

14 lo strumento principale di questo passaggio è la CONTROFIRMA. Nato come attestazione del ministro della volontà del monarca, ha assunto la funzione di trasferire al Governo la responsabilità politica per gli atti del capo dello Stato; infine ha comportato l assunzione, da parte del Governo, del potere sostanziale di determinare il contenuto dell atto che soltanto formalmente è rimasto imputato al Capo dello Stato. il potere di direzione politica si è concentrato sul sistema parlamento-governo intimamente legati dal rapporto di fiducia. 2. LE FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA ED IL SISTEMA DEI PARTITI Nello Stato di democrazia pluralista il funzionamento della forma di Governo à influenzato dalla presenza di una pluralità di partiti e di gruppi organizzati. Il concreto assetto del sistema politico condiziona il funzionamento dei meccanismi della forma di Governo, dando così vita a regole convenzionali che integrano e arricchiscono la disciplina costituzionale, la quale si limita ad indicare una cornice (i limiti giuridici nel cui ambito i soggetti politici possono operare e relazionarsi) SISTEMA DEI PARTITI: - quando è molto elevata la distanza ideologica tra i partiti ("le ali estreme" sono molto distanti) si dice che il sistema politico è idealmente polarizzato: diminuiscono le possibilità di aggregazione tra i partiti; in questo caso difficilmente a livello elettorale può operare la regola di maggioranza per la formazione del parlamento e del Governo; - in sistemi politici in cui le distanze ideologiche tra i partiti sono ridotte, la potenzialità di coalizione è molto elevata: il sistema politico,anche se pluripartitico, finisce per imperniarsi su due poli (sistema Bipolare). Similmente nel sistema Bipartitico le elezioni diventano un confronto tra due forze alternative e il partito (o coalizione) che assumerà il potere non lo utilizzerà per eliminare l'altro, che svolgerà funzione di opposizione. Le principali forme di Governo che operano nelle democrazie pluraliste sono tre: il sistema parlamentare, il sistema presidenziale, il sistema semi-presidenziale 2.1 IL SISTEMA PARLAMENTARE Si caratterizza per un rapporto di fiducia tre Governo e Parlamento: il Governo formula un indirizzo politico di cui è responsabile dinanzi al parlamento, il quale può costringere il Governo alle dimissioni votandogli contro la sfiducia. Per cui il Governo, titolare dell esecutivo, è controllato dal parlamento eletto dal popolo. Le costituzioni del secondo dopoguerra hanno cercato di evitare il pericolo che questo sistema desse luogo ad un eccessiva instabilità e debolezza dei governi, e ha preso corpo la tendenza ad una razionalizzazione del parlamentarismo, ossia la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare già operanti in via di prassi. La Costituzione italiana prevede una forma di Governo parlamentare a debole razionalizzazione, innovato attraverso la previsione di un Presidente della Repubblica titolare di poteri propri e di una Corte Costituzionale al cui sindacato è sottoposto l'esercizio della funzione legislativa. Per comprendere e differenziare le diverse specie di parlamentarismo bisogna indagare la complessiva logica di funzionamento del sistema,che discende dall interazione tra la disciplina costituzionale e le caratteristiche del sistema politico. La distinzione fondamentale è tra: A) Parlamentarismo Maggioritario (a prevalenza del Governo): Sistema politico bipolare: (gli elettori votano formalmente per il parlamento ma sostanzialmente conoscono a priori come sarà composto il Governo) Governo di legislatura (sostenuto da una maggioranza politica per il periodo di legislatura) La coalizione di minoranza assume il ruolo dell'opposizione, che opera un controllo politico sul Governo al fine di prenderne il posto alle successive elezioni(pratica politica dell'alternanza) B) Parlamentarismo Compromissorio (a prevalenza del Parlamento): sistema politico multipolare: (gli elettori votano formalmente e sostanzialmente per il parlamento,ignorando la coalizione di Governo) Accordi sulla maggioranza e sulla composizione del Governo dopo le elezioni (Governo di coalizione). Per evitare debolezza e instabilità del Governo, in alcuni sistemi la procedura parlamentare è regolata in modo tale da favorire la ricerca del compromesso tra maggioranza e minoranze (Parl. Compromissorio). 2.2 PRESIDENZIALISMO La forma di Governo presidenziale è quella in cui il Capo dello Stato: È eletto dall'intero corpo elettorale Non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato, che ha durata prestabilita. Presiede e dirige i governi da lui nominati 13

15 Negli USA questa forma di Governo ha avuto maggiore successo Il Presidente e il parlamento hanno pari legittimazione politica e una disciplina costituzionale garantisce la separazione tra i due poteri. 2.3 SEMI-PRESIDENZIALISMO La forma di Governo semi-presidenziale si caratterizza per i seguenti costruttivi: Il capo dello Stato è eletto direttamente dall'intero corpo elettorale, e dura in carica per un periodo prestabilito Il Presidente è indipendente dal parlamento, perché non ha bisogno della sua fiducia, tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi di un Governo da lui nominato (con il primo ministro) Il Governo deve avere la fiducia del parlamento In questo sistema c è struttura diarchica o bicefala del potere di Governo (Presidente e Primo Ministro) Esistono tuttavia forme di Governo semipresidenziali a Presidente forte e forme di Governo semipresidenziali a prevalenza del Governo. Nella prima tipologia, indicata dalla Cost. V Rep. Francese, il capo dello Stato gode di importanti poteri(tra cui la nomina del primo ministro, può sciogliere l'assemblea nazionale, presiede le riunioni del consiglio dei ministri), ma il ruolo di direzione politica è basato soprattutto sull'autorità che gli deriva dall'elezione popolare diretta. Nella seconda ipotesi invece prevale la forma parlamentare governativa e il ruolo del Presidente si riduce a quello di garanzia (in questi sistemi si è sviluppata una bipolarizzazione del sist. politico, la coincidenza nella medesima persona della carica di Primo Ministro e del leader della maggioranza, la regola convenzionale per cui i partiti candidano alla presidenza personalità politiche di secondo piano) 2.4 FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE (ISRAELE) - rapporto di fiducia tra Governo e parlamento - elezione popolare diretta del primo ministro - elezione contestuale di Governo (primo ministro) e Parlamento - Governo di legislatura (nel senso che un eventuale crisi, con dimissioni del Governo, determina altresì lo scioglimento del parlamento, nuove elezioni per l assemblea e per il primo ministro) 2.5 FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE (CONFEDERAZIONE SVIZZERA) Si caratterizza dalla presenza, accanto al parlamento (L Assemblea Federale), di un direttorio (Consiglio Federale). Il direttorio è formato da sette membri ed è eletto, ma non revocabile, dall assemblea. Lo stesso direttorio, collegialmente, svolge contemporaneamente la funzione di Governo e di capo dello Stato. 3. I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO 3.1 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE Nella legislazione elettorale confluiscono tre diverse componenti: - norme che definiscono l area della cittadinanza politica, ossia l insieme delle norme stabilite dai soggetti che godono dell elettorato attivo. - Le regole sul sistema elettorale, che stabiliscono il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi parlamentari. - La legislazione elettorale di contorno, formata da quelle regole che stabiliscono il regime delle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, le modalità di svolgimento delle campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica,. 3.2 L ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO L art. 48 Cost. disciplina l elettorato attivo, cioè la capacità di votare ( sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ). Questa norma subordina l elettorato attivo al possesso di due requisiti positivi: - La cittadinanza italiana: (i Cittadini dell UE godono del diritto di voto nelle elezioni locali) - La maggiore età (18 anni per l elezione alla Camera dei Deputati, 25 anni per l elezione al Senato della Repubblica) Questa norma pone alcuni principi: - Il voto è personale - Il voto è eguale - Il voto è libero - Il voto segreto - Il voto è dovere civico (ma non giuridico in quanto non esistono sanzioni per i non-votanti) L elettorato passivo è invece la capacità di essere eletto. Il principio generale è quello che vale per l elettorato attivo, salvo restrizioni particolari previste nella Costituzione: 25 anni per essere eletti alla Camera [art. 56.3] e 40 anni per 14

16 essere eletti al Senato [58.2]. Per il resto si rinvia alla capacità elettorale, per cui se viene meno l elettorato attivo viene meno anche l elettorato passivo. 3.3 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI Ineleggibilità parlamentare: consiste in un impedimento giuridico a costituire un valido rapporto elettorale per chi si trova in una delle cause ostative previste dalla legge. Il fondamento giuridico delle ineleggibilità è di mirare a garantire la libertà di voto e la parità di chances tra i canditati Sul piano degli effetti le cause di ineleggibilità hanno natura invalidante e determinano la nullità della stessa elezione. Le cause di ineleggibilità non possono essere rimosse dall interessato Le cause di ineleggibilità possono essere ricondotte a tre gruppi(+1): - Titolari di cariche di Governo degli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali che per la carica ricoperta potrebbero esercitare una captatio benevolentiae sull elettore o incidere sulla par condicio dei candidati. Tali cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati - Soggetti aventi rapporti di impiego con governi esteri - Soggetti aventi peculiari rapporti economici con lo Stato - Magistrati, ritenuti non eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto le proprie funzioni nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Nota: le cause di ineleggibilità, che sopraggiungono nel corso del mandato elettivo prendono nome di ineleggibilità sopravvenute. Esse si trasformano in cause di incompatibilità,seguendone il relativo regime giuridico. Incompatibilità parlamentare: è quella situazione giuridica in cui il soggetto, validamente eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione di parlamentare con altra carica Il fondamento giuridico delle incompatibilità è di mirare ad assicurare che imparziale esercizio delle funzioni elettive non venga minacciato da conflitti di interessi e/o da motivi di ordine funzionale Sul piano degli effetti le cause di incompatibilità hanno natura caducante e producono la decadenza del titolare della carica elettiva qualora questi non faccia venire meno le cause di incompatibilità Le cause di incompatibilità possono essere rimosse dall interessato mediante l opzione tra le cariche Incapacità elettorale passiva: discende dalla sussistenza di quelle cause che fanno venire meno lo stesso elettorato attivo, il cui godimento è il presupposto per lo stesso elettorato passivo. Le cause di ineleggibilità non possono essere rimosse dall interessato La non-candidabilità: introdotta dalla legge 16/1992, consiste in un inidoneità funzionale assoluta non rimovibile dall interessato. I soggetti colpiti sono coloro i quali hanno subito condanne per determinati reati (in particolare, delitti commessi al fenomeno mafioso) Sul piano degli effetti le cause di non-candidabilità sono: la nullità dell elezione o la decadenza. La Corte Costituzionale ha escluso che possano essere colpiti da incandidabilità coloro che siano stati condannati in forma non definitiva per i predetti reati o che formino oggetto di una misura non definitiva di prevenzione DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI La Costituzione tutela espressamente la libertà di voto (art.48) e il diritto di tutti i cittadini di poter accedere alle cariche elettive in condizione di eguaglianza (art.51). Una parte della legislazione elettorale di contorno ha proprio l obiettivo di disciplinare la fase che precede la votazione vera e propria, con l obiettivo di assicurare che il voto sia la genuina espressione della scelta popolare e di garantire l eguaglianza di opportunità dei candidati. Con la legge 515/1993 e poi la legge 28/2000 recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica si è inteso fornire una disciplina unitaria e organica della materia. La legge 28/2000 disciplina anche la diffusione dei sondaggi politici ed elettorali IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA La politica ha costi crescenti nelle democrazie pluralistiche: in una democrazia, basata sull eguaglianza politica di tutti i cittadini, occorre evitare che solo chi abbia il controllo di ingenti risorse economiche possa conquistare la titolarità del potere pubblico. Ne deriva la tendenza a introdurre forme di finanziamento pubblico (a carico del bilancio statale) dei partiti e dei candidati, per assicurare a pari opportunità nella competizione elettorale. La legge 157/1999 disciplina: - Il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni del Parlamento, Parlamento Europeo, dei Consigli Regionali nonché per le consultazioni referendarie (il cui ammontare è, per 15

17 ciascuno degli anni di legislatura di tali organi, di un euro moltiplicato per la lista di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l elezione della Camera dei Deputati) - I requisiti che danno titolo al rimborso ed i criteri di riparto dei fondi sono stabiliti per legge. - La contribuzione volontaria ai partiti e ai movimenti politici (L. 2/1997) è stata abrogata 3.4 I SISTEMI ELETTORALI Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Il sistema elettorale si compone essenzialmente in tre parti: A) Il tipo di scelta che spetta all elettore: può essere categorica o ordinale: nel primo caso può esprimere solo una preferenza secca, nel secondo caso può esprimere un ordine di preferenze. B) La dimensione del collegio, nel cui ambito viene preso in considerazione il voto per la ripartizione dei seggi. Si distingue: - Il collegio unico, che si ha quando esiste un solo collegio che serve a ripartire tra i candidati tutti i seggi in palio (come in Israele, dove tutto il Paese forma un unico collegio elettorale) - La previsione di più collegi, ciascuno dei quali eleggerà un certo numero di parlamentari. A seconda delle dimensioni dei collegi, gli stessi si distingueranno in: collegio uninominale (in cui risulta eletto un solo candidato), e collegio plurinominale(in cui vengono eletti due o più candidati). C) La Formula elettorale, il meccanismo attraverso il quale si procede sulla base dei voti espressi alla ripartizione dei seggi. I sistemi elettorali si distinguono in maggioritari e proporzionali. - Nei sistemi elettorali maggioritari, i seggi sono attribuiti a chi ottiene la maggioranza dei voti. - Se è richiesta la maggioranza assoluta, per essere eletti, occorre ottenere almeno la metà più uno dei voti validi. Se nessun candidato la raggiunge, le discipline elettorali di regola prevedono un secondo turno di votazione: al secondo turno è eletto il candidato che ottiene più voti - Se è richiesta la maggioranza relativa, è eletto semplicemente chi ottiene la maggioranza dei voti validi Un sistema maggioritario ha effetto selettivo, nel senso che ottengono l accesso al Parlamento soltanto le forze politiche maggiori (che otterranno più consensi in più collegi) - Nei sistemi elettorali proporzionali, i seggi in palio sono attribuiti a seconda della quota di voti ottenuta da ciascuna lista in competizione. Si tiene conto di tutte le liste che abbiano ottenuto una percentuale minima (quoziente elettorale) dei voti. Tutte le liste che abbiano raggiunto questa soglia di sbarramento partecipano alla ripartizione dei seggi in rapporto alla percentuale dei voti ottenuti. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, si passa a vedere quali candidati di ciascuna lista siano stati eletti. A questo scopo possono essere seguiti due metodi principali: - Se l elettore può esprimere, oltre al voto per la lista, anche una o più preferenze per i candidati della lista, sono eletti i candidati con il numero di preferenze più elevato; - Se manca la possibilità di esprimere preferenze, i seggi sono attribuiti seguendo l ordine di candidati nella lista (cd. Lista Bloccata) Un sistema proporzionale garantisce l accesso in Parlamento anche alle minoranze politiche, avendo come obiettivo quello di fotografare la realtà politica del Paese, sicché si può dire che essi hanno un effetto proiettivo. 3.5 IL SISTEMA DELL ELEZIONE DEL PARLAMENTO IN ITALIA Sino al 1993 in Italia le due Camere erano elette con un sistema proporzionale: ciò ha sempre dato luogo a un parlamentarismo compromissorio. Le trasformazioni della società italiana, con il superamento delle iniziali contrapposizioni ideologiche, hanno prodotto una spinta verso una democrazia maggioritaria: questa spinta è culminata con il referendum elettorale del 1993 (oltre l 80% di SI), che prevedeva l abrogazione di alcune norme per l elezione del Senato. Si preferì fotografare il risultato del referendum con due leggi, che per l'elezione sia della Camera sia del Senato hanno previsto un sistema misto prevalentemente maggioritario (75%) in cui i seggi vengono attribuiti in collegi uninominali a turno unico mentre il restante 25% è ripartito con il metodo proporzionale. 16

18 V. L ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA 1. LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA: EVOLUZIONE E CARATTERI GENERALI La forma di Governo italiana è una forma di Governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del Governo, ma il rapporto di fiducia ed il ruolo del Governo restano affidati ad una disciplina piuttosto essenziale, compatibile con assetti assai differenti della forma di Governo, e quindi sia con un parlamentarismo maggioritario che concentra il potere di direzione politica del Governo sia con un parlamentarismo compromissorio che invece esalta la centralità del Parlamento. Caratteristiche essenziali della società e della politica italiana sono state per molti anni (fino al referendum del 18/04/1993) il sistema proporzionale e la Costituzione post-elettorale della maggioranza, un sistema politico che ha dato origine ad multipartitismo esasperato caratterizzato da una notevole distanza ideologica tra i partiti (tanto la sinistra comunista che la destra neofascista non erano considerate forze utilizzabili per la formazione di una maggioranza di Governo [cd. conventio ad excludendum]): caratteristiche che impedivano l affermazione di una democrazia maggioritaria. Negli anni 90 è cambiata completamente la tendenza: non si votava più il partito ma il programma considerato migliore e inoltre il referendum ha segnato il passaggio al maggioritario; tutte queste cause hanno portato una maggiore necessità di formare una coalizione prima delle elezioni, da intendersi come necessità istituzionale ai fini della fiducia. Si è passati cosi da un multipartitismo esagerato al bipolarismo, prerogativa essenziale appunto del sistema maggioritario. 2. IL GOVERNO Organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dall'organo collegiale Consiglio dei ministri. Esercita quota rilevante dell attività di indirizzo politico, delle potestà pubbliche proprie della funzione esecutiva, nonché di importanti poteri normativi. 2.1 REGOLE GIURIDICHE SUL GOVERNO Le regole che disciplinano il Governo,contenute nel titolo III della Costituzione, possono essere così schematizzate: A) Per quanto riguarda la sua formazione, la disciplina è contenuta negli artt. 92.2, 93 e 94. Essi consacrano le seguenti regole: - Il Presidente della repubblica nomina il Presidente del consiglio [92.2] - I ministri sono nominati dal Presidente della repubblica su proposta del Presidente del consiglio [92.2] - I membri del Governo prima di assumere le loro funzioni devono giurare nelle mani del Presidente della repubblica [93] - entro 10 giorni il nuovo Governo deve presentarsi alle camere per la fiducia [94.3] - la fiducia e accordata o revocata mediante mozione motivata per appello nominale [94.2] B) Per quanto riguarda la struttura, l art Cost. si limita ad indicare quali sono gli organi governativi necessari: - Presidente del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Organo collegiale Consiglio dei Ministri Nell esperienza repubblicana si è vista l affermazione di altri organi governativi non necessari: - Vice- Presidente del Consiglio dei Ministri 17

19 - I ministri senza portafoglio - I sottosegretari di Stato - I comitati interministeriali - Il consiglio di gabinetto C) Per quanto riguarda il funzionamento, l art.95 rinvia alla legge sull ordinamento della presidenza del consiglio (L. 400/1988) per una più puntuale disciplina dell organizzazione. D) Per quanto concerne i rapporti con la pubblica amministrazione, le regole costituzionali sono fissate negli artt. 95, 97 e LA FORMAZIONE DEL GOVERNO La formazione del Governo nelle democrazie pluralistiche può avvenire secondo modalità diverse riconducibili a due tipi: - Le democrazie mediate, in cui sono i partiti, dopo le elezioni, i reali detentori del potere di decidere struttura e programma del Governo - Le democrazie immediate, in cui esiste la sostanziale investitura popolare diretta del capo del Governo La Costituzione italiana esclude che il corpo elettorale possa formalmente scegliere il Presidente del consiglio, ma la disciplina costituzionale (artt.92, 93, 94) è compatibile sia con la modalità di formazione di Governo tipica della democrazia mediata sia con quella che prevede la sostanziale investitura popolare del vertice del potere esecutivo. La Costituzione [art 92.2] si limita a prevedere che il Capo dello Stato nomini il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri. Dopo l apertura della crisi di Governo, la formazione si articola in 5 fasi: - I fase: il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni (non previste in Costituzione): incontra i presidenti dei gruppi parlamentari, i presidenti delle camere e gli ex presidenti della repubblica nonché tutte le personalità che ritenga utile ascoltare. - II fase: il Presidente della Repubblica conferisce oralmente un incarico di Governo, e di regola viene accettato con riserva, che viene sciolta solo se l incaricato ha svolto con successo la sua attività. In alcuni casi, in cui la situazione politica era incerta, il Presidente della Repubblica, per non esporre troppo politicamente la personalità da lui ritenuta più idonea a formare il Governo, ha proceduto a conferire un pre-incarico ovvero un mandato esplorativo. Attività dell incaricato: sonda le opinioni dei vari capi gruppo parlamentari disposti alla coalizione, mettendo a punto un programma di Governo che interessi i più, in modo tale da poter contare sulla fiducia. Inoltre deve stilare una lista dei ministri da proporre al Capo dello Stato. Terminato ciò deve o sciogliere la riserva accettando l incarico, o rinunciare. - III fase: se riesce a formare un Governo che gode di un consenso nella maggioranza parlamentare il Presidente della Repubblica deve nominarlo con decreto. Questo decreto viene controfirmato secondo l art.1 della L. 400/1988, dallo stesso Presidente del Consiglio. - IV fase: Il Presidente del Consiglio e i ministri, ai sensi dell art.93 Cost. e dell art.1.3 della L. 400/1988, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Con il giuramento il Governo è immesso nell esercizio delle sue funzioni. - V fase: Entro 10 giorni (art 94.3 Cost.) il Governo deve presentarsi davanti alle camere per ottenere la fiducia: il Presidente del Consiglio espone il programma di Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri. In ciascuna camera i parlamentari di maggioranza presentano una mozione di fiducia, che deve essere motivata e votata per appello nominale. La fiducia si ritiene accordata se la mozione è approvata da entrambe le camere a maggioranza relativa. 2.3 RAPPORTO DI FIDUCIA Elemento essenziale del diritto costituzionale italiano è la razionalizzazione del rapporto di fiducia. All art 94 Cost. viene espressa la disciplina del rapporto di fiducia, disponendo alcuni vincoli che dovrebbero rendere più difficoltosa l'approvazione di una mozione di sfiducia, con l obiettivo di garantire maggiore stabilità al Governo: - il Governo deve avere la fiducia delle due camere; - ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; - entro 10 gg dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia; - - il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni; - la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di 3 gg dalla sua presentazione. La questione di fiducia può essere posta dal Governo su una sua iniziativa che richiede l'approvazione parlamentare: il Governo dichiara che, ove la sua proposta non dovesse essere approvata dal Parlamento, trattandosi di una proposta necessaria per l'attuazione dell'indirizzo concordato con la maggioranza, riterrà venuta meno la fiducia di quest'ultima e rassegnerà le dimissioni. 18

20 2.3.1 LA SFIDUCIA INDIVIDUALE L art. 94 della Costituzione prende in considerazione solo il caso della sfiducia governativa per quel che riguarda l intero Governo. Attraverso un interpretazione estensiva di questo articolo la Corte costituzionale ha previsto la sfiducia nei confronti anche di un solo ministro. Il caso eclatante che ha sollevato la decisione della Corte costituzionale fu la mozione di sfiducia votata dal Senato nei confronti dell allora Ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso con la conseguenza della sostituzione da parte del Presidente della Repubblica che attribuì il compito ad interim all allora Presidente del Consiglio Dini. La storica sentenza è la n. 7/1996 e fu determinata da Mancuso che sollevò un conflitto di attribuzione nei confronti del Senato che secondo lui avrebbe potuto votare la sfiducia solo all intero Governo ed anche al Presidente della Repubblica che disattese la suddetta cosa ed affidò, come detto, il compito ad interim all allora PDC Dini. Viste le motivazione la Corte rigettò la richiesta di Mancuso, di fatto permettendo la sfiducia individuale. Fino a quel momento la mozione di sfiducia individuale era una atto con la finalità di aumentare la critica nei confronti del Governo, ma il Ministro veniva sempre difeso riconducendo il suo operato al fine dell indirizzo politico del Governo stesso. La mozione di sfiducia nei confronti di un Ministro, porterebbe all inevitabile rottura degli accordi di coalizione e creerebbe dunque una crisi governativa. Nel caso Mancuso la situazione era particolare in quanto il Governo Dini era un Governo tecnico salito tramite ribaltone, e senza una precisa fisionomia politica ma nato con partiti rappresentanti le diverse idee politiche, e dato che il caso Mancuso rappresentava perfettamente la vistosa contrapposizione sull argomento all interno del Governo stesso, quest ultimo deciso di rimettere la decisione sulla sfiducia nelle mani del parlamento senza coprire il Ministro. 2.4 CRISI DI GOVERNO La crisi di Governo consiste nella presentazione delle dimissioni del Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento. Tradizionalmente si suole distinguere tra crisi parlamentari e crisi extra-parlamentari: - Le crisi parlamentari sono determinate dall approvazione di una mozione di sfiducia, oppure da un voto contrario sulla questione della fiducia posta dal Governo. In questo caso, il Governo è giuridicamente obbligato a presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato - Le crisi extra-parlamentari si aprono a seguito di dimissioni volontarie del Governo, causate da una crisi politica all interno della sua maggioranza. A quest ultime sono assimilabili le crisi causate dalle sole dimissioni del Capo del Governo, che determinano la cessazione dalla carica dell intero Governo (vista la sua responsabilità della politica generale del Governo ai sensi dell art.95.1 Cost.) Si è venuto a creare però il problema di far conoscere ai cittadini il motivo della crisi, per cui (da Sandro Pertini in poi) si è tentata la strada della parlamentarizzazione delle crisi, che consiste nell'invito posto dal Presidente della Repubblica al Governo dimissionario di presentarsi alle Camere per esporre i motivi che hanno portato alla crisi. 2.5 STRUTTURA DEL GOVERNO: LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente del Consiglio dispone di una struttura amministrativa di supporto, che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La legge 400/1988, modificata dal d.lgs. 303/1999,ha previsto che gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio siano organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è preposto un segretario generale nominato con DPCM GLI ORGANI GOVERNATIVI NON NECESSARI La legge 400/88 ha previsto: - Il Vice-Presidente del Consiglio dei ministri, al quale il consiglio attribuisce le funzioni di supplente del Presidente - Il Consiglio di Gabinetto, maggiormente utilizzato in passato era un organo consultativo in cui il Presidente riuniva i ministri delle diverse componenti politiche della coalizione. - I Comitati interministeriali, che possono essere sia istituiti per legge (che ne fissa composizione e competenze) o istituiti con DPCM con compiti provvisori per affrontare questioni definite (in questo caso si parla di comitati di ministri): solo i primi hanno competenza a deliberare in via definitiva su determinati oggetti, adottando atti produttivi di effetti giuridici verso l esterno. - I ministri senza portafoglio: sono ministri non preposti ad un ministero, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio. Per l espletamento delle loro funzioni sono preposti ad un dipartimento della presidenza del consiglio. - I sottosegretari di Stato, che coadiuvano il ministro (o il Presidente del Consiglio) ed esercitano i compiti che quest ultimo delega loro con apposito decreto. Non fanno parte del Governo. Il sottosegretario assume le sue funzioni solo dopo aver prestato giuramento davanti al Presidente del Consiglio. - I viceministri: sono quei sottosegretari (massimo 10) cui vengono conferite deleghe relative all intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di più direzioni generali. 19

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