Censurabile l ostruzionismo verso l altro genitore per il diritto di visita ai figli

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1 FAMIGLIA E MINORI GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE Tribunale per i minorenni di Potenza Decreto aprile 2008 Presidente Andria; Relatore Mistrulli Censurabile l ostruzionismo verso l altro genitore per il diritto di visita ai figli La massima - Affidamento condiviso - Genitore non collocatario - Diritto dovere di partecipare alla vita del figlio - Condotta ostruzionistica altro genitore - Censura. (Cc, articolo 155) Il genitore non collocatario deve essere messo in grado di interessarsi realmente alle esigenze materiali e morali del minore, l affido condiviso gli riconosce infatti il diritto-dovere di seguire le vicende sanitarie, scolastiche del figlio. È censurabile pertanto la condotta ostruzionistica del genitore collocatario nei riguardi delle visite al figlio da parte dell altro genitore e dei nonni. - Affidamento condiviso - Residenza estera di un genitore - Irrilevanza - Diritto di visita - Permanenza. (Cc, articolo 155) Il fatto che il genitore risieda all estero non può costituire di per sé circostanza sufficiente per rigettare la richiesta di affido condiviso o addirittura per addivenire a una sospensione del diritto di visita del padre, il quale, per ragioni oggettive e indipendenti dalla sua volontà, non può mantenere contatti costanti con il figlio. Con decreto in data 22/4/2005, questo Tribunale disponeva l affidamento dei piccolo (A) alla madre, autorizzava il padre e i nonni paterni a tenere il bambino la domenica dalle 16,00 alle 20,00 e incaricava il servizio sociale del Comune di (XA) di vigilare sulla situazione, inviando relazioni scritte trimestrali a questo Tribunale. Con successivo decreto in data 15/12/2006, nell ottica di una intensificazione del rapporto affettivo del bambino con la figura paterna e i nonni paterni, questo Tribunale autorizzava il padre e i nonni paterni a tenere il piccolo (...) la domenica o il sabato dalle 11,00 alle 21,00 e due pomeriggi a settimana dalle 18,00 alle 21,00. Con ricorso depositato in data 1/12/2007, (B) chiedeva a questo Tribunale: 1) l affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento in via principale presso la madre; 2) in via subordinata, l ampliamento del suo diritto di visita. Veniva sentita a verbale in data 31/1/2008 (C), la quale depositava memoria di costituzione opponendosi alla richiesta di affido congiunta avanzata dal (B) e, in via riconvenzionale, chiedeva la sospensione del diritto di visita del (B) in quanto da lungo tempo assente nella vita del figlio, e chiedeva che fosse posto a carico del (B) un obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore nella misura di almeno 500,00 euro mensili, con decorrenza dalla data di nascita del bambino, oltre alla contribuzione alle spese mediche e alle altre spese straordinarie documentate. La (C), inoltre, a verbale chiedeva una riduzione del diritto di visita dei nonni paterni al fine di poter stare più tempo con il figlio minore. In data 14/2/2008, veniva sentito (B), il quale dichiarava di vivere stabilmente in (XB) per motivi di lavoro e chiedeva di poter tenere con se continuativamente il figlio minore in occasione dei suoi rientri a (XA) e non si opponeva alla richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio minore, in misura adeguata alle sue capacità reddituali. Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 29/2/2008, anche i nonni paterni, (D) e (E) rappresentando la difficoltà a mantenere regolari contatti con il piccolo (A) a causa della opposizione della madre e dei nonni materni e chiedevano l affidamento congiunto (unitamente alla madre) del minore. Venivano, dunque, sentiti a verbale in data 13/3/2008 i nonni materni, i quali contestavano di aver ostacolato i rapporti tra (A) ed il padre e i nonni paterni, specificando che se alcuni incontri erano mancati, ciò era da imputarsi unicamente a difficoltà logistiche (orari del sonno del bambino) o cattive condizioni di salute di (A) e chiedevano una riduzione del diritto di visita dei nonni paterni, quantomeno nel periodo invernale. In data 27/3/2008 veniva sentita a verbale l assistente sociale per un aggiornamento della situazione e in data 2/4/2008 venivano sentiti i nonni paterni, i quali ribadivano l atteggiamento ostruzionistico tenuto dai parenti materni. Con ultima comparsa, depositata in data 11/4/2008, (C) chiedeva: 1) il rigetto della istanza di affido congiunto avanzata da (B); 2) il rigetto della istanza di affido congiunto avanzata dai nonni paterni; 3) la sospensione del diritto di visita del padre e l annullamento della autorizzazione per i nonni paterni, in subordine l autorizzazione 84 OTTOBRE 2008 Numero 9

2 GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE FAMIGLIA E MINORI per il padre a tenere con se il figlio un giorno a settimana nei periodi, di permanenza a (XA) ; 4) l obbligo a carico del (B) di contribuire al mantenimento del figlio (A) mediante la corresponsione di un assegno mensile a far data dalla nascita del piccolo, nella misura di almeno 500,00 euro, oltre alle spese mediche o straordinarie; 5) obbligo a carico del (B) di versare in unica soluzione tutti i pregressi ratei di mantenimento del figlio dalla nascita ad oggi, oltre interessi e rivalutazione; 6) obbligo a carico dei nonni paterni di provvedere mensilmente alla prestazione alimentare in favore del minore, nell ipotesi di inadempienza del figlio (B); 7) divieto di espatrio del minore senza il consenso di entrambi i genitori. In data 11/4/2008 il P.M.M. esprimeva il suo parere conclusivo («con parere favorevole alla imposizione alla (C) di idonee prescrizioni finalizzate a consentire il regolare diritto di visita ai nonni paterni ed al padre, sotto comminatoria di adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale») e il Collegio in pari data, decideva la causa in camera di consiglio. In primo luogo, il Collegio è chiamato a decidere in ordine alla richiesta di affido condiviso avanzata dal (B), a cui si è opposta la (C). In realtà, non esistono ragioni ostative per un affidamento del piccolo (A) (già affidato alla madre) in maniera condivisa anche al padre (B), il quale, a parere del Collegio ha mostrato un buon legame affettivo con il figlio minore. Il fatto che il (B) risieda in (XB) non può di per se costituire circostanza sufficiente per rigettare la richiesta di affido condiviso o addirittura per addivenire ad una sospensione del diritto di visita del padre, il quale per ragioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, non può mantenere contatti costanti con il figlio. Il (B) tuttavia deve essere messo in grado, nonostante la lontananza fisica, di interessarsi realmente delle esigenze materiali e morali del bambino; con l affido condiviso, dunque, gli viene riconosciuto il diritto-dovere di seguire le vicende sanitarie, scolastiche ecc. del piccolo (A). Non è in discussione il collocamento in via principale di (A) presso l abitazione materna, ma al (B) deve essere riconosciuto il diritto-dovere di tenere con se il figlie minore in maniera continuativa, per un massimo di cinque giorni al mese, in occasione dei suoi rientri a (XA) dalla (XB); nonché per 20 giorni nel periodo estivo, una settimana nel periodo natalizio, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno, e per tre giorni nei periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell Angelo. Ciascun genitore potrà esercitare autonomamente la potestà genitoriale sul figlio minore, nel periodo di convivenza con lo stesso, per le questioni dì ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse andranno comunque prese congiuntamente. Deve, poi, essere posto a carico del (B) che sta svolgendo regolare attività lavorativa, un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, assegno che, a parere del Collegio, può essere quantificato in euro 250,00 mensili da versarsi alla (C) entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre contribuirà per la metà alle spese straordinarie. Quanto alla richiesta della (C) per i ratei dalla nascita ad oggi evidentemente la decisione in merito non rientra nella competenza del Tribunale per i Minorenni, bensì nella competenza del Tribunale Ordinario, al quale dunque andranno rivolte eventuali richieste dì risarcimento. Così come di competenza del Tribunale Ordinario è la eventuale imposizione ai nonni paterni dell obbligo di contribuire al mantenimento del piccolo (A). Di competenza, invece, del Giudice Tutelare è la decisione in ordine all espatrio del piccolo (A) in caso di mancato consenso dell altro genitore. Quanto alla posizione dei nonni paterni, va rigettata in primo luogo la richiesta di affido congiunto avanzata dagli stessi, avendo il Tribunale accolto la richiesta di affido condiviso del padre naturale; in secondo luogo, quanto al regime delle visite, può a parere del Collegio essere mantenuta la attuale regolamentazione, rigettandosi la ingiustificata richiesta di controparte di eliminazione o riduzione del loro diritto di visita. In realtà dalla istruttoria espletata è emerso che (A) incontra con piacere i nonni paterni ed il rapporto affettivo ed educativo con gli stessi deve essere assolutamente salvaguardato. Va in questa sede fermamente criticata e censurata la condotta della (C) (e quindi anche dei nonni materni, in particolare della nonna materna) chiaramente ostruzionistica nei riguardi delle visite al figlio minore da parte del padre e dei nonni paterni. Deve pertanto essere prescritto (C) di attenersi alla regolamentazione dell affido disposta da questo Tribunale, pena l adozione nei suoi confronti di provvedimenti limitativi o anche ablativi della potestà genitoriale (come richiesto dal P.M.M.). Va infine incaricato il servizio sociale del Comune di (XA) di svolgere attività di mediazione tra i nuclei familiari per una maggiore serenità del piccolo (A). P.Q.M. rigettata ogni altra istanza: AFFIDA in modo condiviso il minore (A) ai suoi genitori, con collocamento del minore, in via principale, presso l abitazione della madre; AUTORIZZA (B) ad incontrare e tenere con se il figlio minore per un massimo di cinque giorni continuativi al mese, per una settimana nel periodo natalizio, comprendente ad anni alterni il Natale o il capodanno, tre giorni nel periodo pasquale, comprendente ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell Angelo, per venti giorni nel periodo estivo; Numero 9 OTTOBRE

3 FAMIGLIA E MINORI GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE DISPONE che ciascun genitore eserciti in modo autonomo la potestà genitoriale sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza con lo stesso, mentre le decisioni di maggiore importanza dovranno essere assunte congiuntamente; PONE a carico di (B) l obbligo di versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a (C) un assegno mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, nonché l obbligo di partecipare per la metà alle spese di straordinaria amministrazione; CONFERMA la regolamentazione dei diritto di visita dei nonni paterni stabilita con decreto in data 15/12/2006; DICHIARA la propria incompetenza per materia in ordine alla istanza della (C) di risarcimento delle somme versate per il mantenimento del figlio minore ad oggi, nonché di imposizione ai nonni paterni dell obbligo di contribuire agli alimenti del piccolo (A) per essere competente il Tribunale Ordinario; DICHIARA la propria incompetenza a provvedere sull espatrio del minore (A) per essere competente il Giudice Tutelare; PRESCRIVE a (C) di rispettare la regolamentazione dell affido come disposta da questo Tribunale, pena l adozione nei suoi confronti di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale; INCARICA il servizio sociale del Comune di (XA) di svolgere attività di mediazione tra i nuclei familiari paterno e materno, relazionando a questo Tribunale. La configurabilità Non è di competenza del tribunale per i minorenni l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 155 del Cc (nella sua versione innovativa) che è stato ripetutamente, ma infondatamente, invocato dal ricorrente per far valere un vero e proprio diritto di visita dei minori da parte dei nonni. La competenza del tribunale per i minorenni e conseguentemente della Corte d appello in sede di reclamo è limitata alla sola valutazione dei comportamenti o fatti che ai sensi dell articolo 333 del Cc possano essere considerati pregiudizievoli per le ragioni dei minori. È comunque auspicabile che i nonni mantengano un rapporto con i nipoti stessi. n Corte d Appello di Trento, decreto 28 settembre 2006 Il testo dell articolo 155 del Cc, come riformato dalla novella recata dalla legge 54/2006 sancisce, anche in caso di separazione personale dei coniugi, il diritto del minore a mantenere significativi rapporti con tutti i familiari, senza che ciò possa mai tradursi in un ulteriore e non previsto diritto di visita di cui possano essere titolari i nonni. Non appare pertanto configurabile un diritto dei nonni ad agire iure proprio contro i coniugi parti nel procedimento di separazione, al fine di chiedere l affidamento del figlio minore per un periodo continuativo durante le vacanza estive e/o per determinati fine settimana. n Tribunale di Rieti, decreto 7 novembre 2006 n In caso di ricorso proposto a norma degli articoli 333 e 336 del Cc, oltre che degli articoli 1 e 2 della legge 54/2006, dal nonno paterno dei minori, volto a ottenere «il diritto di visita per il ripristino ed il conseguente mantenimento di rapporti significativi tra il ricorrente ed i minori medesimi», sul presupposto di una possibile condotta pregiudizievole della madre nell impedire i rapporti tra nipoti e nonno, va ritenuta la competenza del tribunale dei minorenni, atteso che l ordinamento attuale, anche dopo l entrata in vigore della legge 54/2006 non prevede un diritto soggettivo dei nonni del minore, autonomamente dai genitori, a ottenere di avere con sé il nipote a determinate scadenze, ma il diritto del minore a «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». n Tribunale per i minorenni di Trento, decreto 6 luglio OTTOBRE 2008 Numero 9

4 GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE FAMIGLIA E MINORI La regolamentazione prescelta mette in primo piano lo sviluppo del minore di Denise Amram Il trasferimento all estero del padre non impedisce l accoglimento della richiesta di affidamento condiviso, né l accoglimento della sospensione del diritto di visita. Il genitore collocatario si deve impegnare a permettere all altro di partecipare alle esigenze materiali e morali del minore, essendo censurabile una condotta ostruzionistica, anche nei confronti degli ascendenti del ramo paterno. È quanto stabilisce il tribunale per i minorenni di Potenza con un decreto depositato lo scorso 23 aprile. La vicenda - Dissoltasi la convivenza more uxorio, il figlio veniva affidato esclusivamente alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e dei nonni. Successivamente, l esigenza di intensificare i legami del minore con il ramo paterno veniva soddisfatta da un provvedimento del giudice, per lo più disatteso da parte della madre e dei nonni materni, che spesso impedivano gli incontri. Il padre decise dunque di richiedere l affidamento condiviso nonostante l opposizione della madre, la quale adduceva che il trasferimento in Svizzera del ricorrente non solo fosse incompatibile con una simile disciplina, ma dovesse addirittura dar luogo a una sospensione del diritto di visita. Il tribunale per i minorenni di Potenza, con la sentenza in esame, ha accolto la richiesta paterna di affidamento condiviso e disposto l esercizio del diritto di visita nei periodi di vacanza e nei periodi di rientro in Italia del padre, censurando, in una sorta di implicita ammonizione, le condotte ostacolanti le frequentazioni tra padre e figlio e tra quest ultimo e i nonni. La collocazione privilegiata - L essenza dell affidamento condiviso è rinvenuta nella partecipazione di entrambi i coniugi alle decisioni di maggior interesse per il figlio. A tal proposito, recentemente, la Corte d appello di Roma, 14 novembre 2007, inedita, ha esaustivamente attribuito un significato al cosiddetto principio di bigenitorialità, individuando dapprima in quali contesti sia necessario l accordo di entrambi i genitori (ovvero «in tema di salute, di istruzione e di educazione», così come espresso nella pronuncia del Tribunale di Potenza) e, dietro L opportunità di tutelare i rapporti con i parenti non può estendersi fino a creare situazioni ibride, poiché l esercizio della potestà spetta solo ai genitori il presupposto di un significativo coinvolgimento degli stessi nella vita del minore, ne ha successivamente esplicitato la finalità («garantire a quest ultimo di sviluppare con paritetica intensità il vincolo affettivo con entrambi i genitori, sì da poter trarre da ognuno di essi i necessari insegnamenti per favorirne la migliore evoluzione nella crescita»). Il tribunale specializzato, muovendo da analoghe premesse, nel disporre l affidamento condiviso, si è assunto il compito di regolamentarne le modalità di attuazione, adottando la soluzione più confacente al miglior sviluppo della personalità del minore. Nella fattispecie, dato il trasferimento del padre all estero, è sembrato pacifico per il tribunale per i minorenni di Potenza che il figlio restasse collocato presso la madre. Tuttavia, in armonia con i principi anzidetti, ha altresì ritenuto che non sussistessero motivi ostativi alla disposizione dell affidamento condiviso, ovvero a quell istituto che avrebbe permesso al padre di occuparsi del proprio figlio in maniera continuativa. Il favor espresso dal legislatore nell articolo 155, comma 2, del Cc nei confronti dell affidamento condiviso trova riscontro anche nella prassi applicativa, laddove risulti pacifico che nemmeno l alta conflittualità tra i genitori costituisca un ostacolo alla sua prescrizione (ex multis, tribunale per i minorenni di Catania, 4 ottobre 2007). Le profonde ostilità impedivano invece l affidamento congiunto della prole. A tal proposito, è da notarsi che nel caso in epigrafe il padre aveva richiesto, con ricorso presentato in un momento successivo all entrata in vigore della legge 54/2006, l affidamento congiunto del figlio. Le differenze - Le due tipologie di affidamento si differenziano per la mancata necessarietà, nel condiviso, di un accordo totale dei genitori sul programma educativo della prole, in quanto per la sua applicazione è ritenuto sufficiente che i genitori si rendano disponibili ad assumersi le proprie responsabilità, nel rispetto delle reciproche competenze e capacità. Tale sfumatura è colta nel caso di specie attraverso l implicita conversione (pressoché automatica nelle aule di tribunale) della richiesta di affidamento congiunto in condiviso, con cui è stata attribuita al genitore fisicamente lontano, nonché in conflitto con quello collocatario, la possibilità di non Numero 9 OTTOBRE

5 FAMIGLIA E MINORI GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE Un dovere subordinato L obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l altro genitore è in grado di mantenerli. n Cassazione, sezione I civile, sentenza 23 marzo 1995 n rinunciare a una partecipazione attiva alla crescita del proprio figlio. Con la pronuncia in epigrafe sono stati altresì regolati gli aspetti patrimoniali, ponendo a carico del padre l obbligo di versare a titolo di mantenimento di 250 euro, pari alla metà di quanto richiesto da controparte, oltre alle spese straordinarie. Il ruolo degli avi - Nella vicenda in esame, il contrasto fra le parti e i rispettivi suoceri emerge in una duplice prospettiva: da un lato i nonni materni sono risultati soliti ostacolare l esercizio di visita del padre, dall altro, quelli paterni, hanno richiesto addirittura l affidamento del minore, onde potersi occupare del nipote in assenza del figlio. Il tribunale per i minorenni, in primo luogo ha respinto la richiesta di affido, in quanto entrambi i genitori naturali sono stati ritenuti idonei a occuparsi del minore; in secondo luogo ha confermato la previgente regolamentazione delle frequentazioni dei nonni paterni, rinviando infine al tribunale ordinario la questione circa l evenienza che questi ultimi possano contribuire economicamente al mantenimento del minore. Da ultimo, onde evitare che i dissidi fra le due famiglie si riflettessero negativamente sull interesse del bambino, ha censurato le condotte ostacolanti il regolare esercizio del diritto di visita del ramo non collocatario, avvertendo che, in caso di reiterazione di simili comportamenti, avrebbe applicato delle sanzioni. Si è trattato dunque di un invito rivolto alla donna a tenere uno spirito collaborativo, onde non incorrere in un applicazione dei provvedimenti di cui all articolo 709-ter, comma 2, del Cpc o addirittura in una sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale. L articolo 155 del Cc, che attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, si inserisce in un contesto giurisprudenziale in cui già veniva affermata la facoltà per il giudice di regolamentare le visite con gli avi, in capo ai quali, tuttavia, non si costituiva, né si costituisce alcun diritto. L ordinamento riconosce ai parenti, e dunque anche agli ascendenti di secondo grado, la legittimazione a ricorrere in giudizio per i provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale, per la rimozione e riammissione dall amministrazione del patrimonio, nonché per l adozione dei provvedimenti opportuni in caso di condotta pregiudizievole del genitore; si tratta dunque di un potere di controllo sull esercizio della potestà genitoriale nell interesse del minore (articolo 336 del Cc). La lacuna lasciata dal legislatore del 2006 potrebbe essere colmata attraverso un interpretazione estensiva del concetto di famiglia. Gli istituti previsti dall ordinamento concernenti gli obblighi alimentari (articolo 433, nn. 2 e 3 del Cc), i diritti successori (articolo 565 del Cc), il concorso agli oneri (articolo 148 del Cc) e l impresa familiare (articolo 230-bis del Cc) si riconducono a un concetto di famiglia non cosiddetto nucleare, ovvero limitata al mero rapporto genitori-figli, bensì estesa ad altri componenti, genericamente individuati all articolo 74 del Cc come «parenti». La valorizzazione delle figure - Dalla costituzione di diritti in capo all ascendente potrebbero determinarsi tuttavia delle conseguenze che esorbiterebbero dall intenzione originale di valorizzazione della figura degli avi nelle dinamiche di protezione del minore. A titolo esemplificativo, con riferimento alla responsabilità esofamiliare, il nonno potrebbe trovarsi a rispondere del fatto illecito commesso dal minore (interpretando estensivamente l articolo 2048 del Cc), se compiuto durante l esercizio del diritto di visita, alla stregua del genitore; così, in ambito di responsabilità endofamiliare, in caso di inadempienze nelle frequentazioni arrecanti pregiudizi ingiusti, lo stesso potrebbe incorrere in una responsabilità nei confronti del nipote, o addirittura (parafrasando il disposto dell articolo 709-ter del Cpc) nei confronti dei genitori di quest ultimo. Tali estreme conseguenze chiarificano come l opportunità di tutelare i rapporti con i parenti non possa eccedere i propri confini fino a creare delle situazioni giuridiche ibride, poiché la titolarità e l esercizio della potestà genitoriale spettano nella fisiologia degli eventi unicamente ai genitori. Alla luce di siffatte considerazioni, sembrerebbe più opportuno accogliere la tesi che riconosce a favore degli avi un interesse legittimo di diritto privato (da ultimo, tribunale di Napoli, 88 OTTOBRE 2008 Numero 9

6 GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE FAMIGLIA E MINORI ordinanza 1 febbraio 2007, secondo cui «ritenere che l articolo 155 del Cc individui e costituisca in capo gli ascendenti un diritto pieno, azionabile anche nei confronti dei genitori (...) significa stravolgere completamente il significato e il contenuto della norma, dettata, per quel che si è detto, non nell interesse dei soggetti cui il minore ha diritto di rapportarsi, ma solo ed esclusivamente dei minori»). La regolamentazione delle visite degli avi da parte del giudice si traduce dunque in un mezzo per perseguire l interesse morale e materiale della prole e non in una tutela propria degli ascendenti. A conferma di quanto detto, qualora lo ritenga opportuno, per raggiungimento del «best interest of the child», il giudice può persino disporre il divieto di visite degli avi (in tal senso tribunale di Ascoli Piceno, 16 marzo 2006, inedita, in cui al fine di permettere un «armonico sviluppo della personalità del minore», constatata «l esistenza di una grave tensione tra la madre del minore e la famiglia di lei», è stato disposto il «divieto di ogni contatto» tra nonni e nipote fino alla cessazione della conflittualità). La dichiarazione d incompetenza - Ulteriore spunto di riflessione può essere tratto dalla dichiarazione di incompetenza del tribunale per i minorenni di Potenza a decidere sull eventuale imposizione ai nonni paterni di un contributo di carattere alimentare, ai sensi dell articolo 148, comma 1, del Cc. L estensione dell applicazione dell articolo 148 del Cc anche ai figli di genitori non coniugati si fonda su ragioni di carattere letterale - si parla infatti di «ascendenti legittimi o naturali», inoltre la locuzione deve necessariamente riferirsi non solo al rapporto nonni-genitori, bensì anche a quello genitori-figli - sia su considerazioni di natura sistematica: un interpretazione della norma limitata ai figli legittimi «sarebbe in antitesi, oltreché con l evoluzione della sensibilità collettiva al riguardo e, conseguentemente, del nostro diritto di famiglia, anche con un principio solennemente affermato Il pagamento diretto Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione - Istruzione - Mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere - Decreto ex articolo 148 del Cc - Impugnazione - Opposizione - Reclamo - Inammissibilità - Fattispecie in tema di condanna dell altro genitore con decreto ex articolo 148 del Codice civile. Il provvedimento di cui all articolo 148 del Cc deve essere impugnato, ai sensi dei commi 3 e 4, secondo le norme dell opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale che l ha emesso e non nelle forme del reclamo alla Corte d appello. (Nella specie, la Suprema corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto che aveva ritenuto «allo stato inaccoglibile» la domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro dichiarando al contempo l obbligo del genitore non affidatario di corrispondere l assegno di mantenimento per il figlio, sulla base di una interpretazione dell articolo 148 del Cc, nel senso che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2002, tale norma è utilizzabile sia come strumento di distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori indipendentemente dall esistenza di crediti verso terzi). n Cassazione, sezione I civile, sentenza 17 aprile 2007 n nella Costituzione, articolo 30, terzo comma», così Cassazione, 23 marzo 1995 n. 3402, in «Giustizia civile massimata», 1995, 676). Sulla ripartizione della competenza nei procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati è intervenuta lo scorso anno la Corte di cassazione, 3 aprile 2007 n (in «Famiglia e minori», 5/2007) che, se da un lato ha attribuito al tribunale per i minorenni la competenza sia in materia di potestà che di mantenimento dei figli naturali, dall altro ha confermato la permanenza dell articolo 38 delle disposizioni di attuazione al Cc (nel cui elenco non è contemplata l assegnazione di crediti alimentari). L assetto attuale sembrerebbe dar luogo perciò a un ennesima forma di disparità di trattamento tra figlio naturale e figlio legittimo, visto che sul diritto agli alimenti di quest ultimo avrebbe deciso direttamente il medesimo organo giudicante. La stessa Suprema corte, nella pronuncia citata, ha evidenziato che «una volta che gli articoli 155 e successivi del Cc concorrono a plasmare per effetto del più volte ricordato articolo 4, comma 2, della legge 54/ l articolo 317-bis del Cc, quest ultima disposizione si arricchisce di nuovi contenuti, non solo quindi per quanto già evidenziato dei nuovi principi sulla bigenitorialità, sull esercizio della potestà genitoriale e sull affidamento, ma anche della regola di inscindibilità della valutazione relativa all affidamento da quella concernente i profili patrimoniali dell affidamento. Il giudice specializzato, adito ai sensi dell articolo 317-bis del Cc e dell articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, è chiamato, nell interesse del figlio, a esprimere una cognizione globale, estesa alla misura e al modo con cui ciascuno del genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione e quindi investente i profili patrimoniali dell affidamento». A parere di chi scrive, per ovviare a una simile disparità di trattamento potrebbe essere adottata la soluzione ermeneutica dell arricchimento del contenuto precettivo dell articolo 317-bis del Cc, con il procedimento teso a riconoscere l obbligo al versamento di un mantenimento in capo ai nonni. Numero 9 OTTOBRE

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