SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIO SANITARIA (S.A.D.I.S.)
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1 REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIO SANITARIA (S.A.D.I.S.) Approvato con delibera del Commissario Straordinario n.14del 26/02/2010 PREMESSA L'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) è un servizio erogato dal Distretto Sanitario, finalizzato a soddisfare presso il domicilio e/o negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza sanitaria di soggetti con limitazioni temporanee o permanenti della propria autonomia. (D.G.R. n. 606/2001) Il S.A.D. (Servizio di Assistenza Domestica) è un servizio erogato dai Comuni, in forma singola o associata, finalizzato a soddisfare i bisogni di tipo socio-assistenziale. (Regolamento Regionale 20/12/1989 n. 24). II S.A.D.I.S. (Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Socio-sanitaria) è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario, fra loro coordinati ed integrati, erogati al domicilio e/o negli spazi di vita o di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per la cura di stati di malattia e per il governo della casa. Il S.A.D.I.S. risponde quindi ai bisogni di assistenza integrata socio-sanitaria al fine di: evitare ogni forma di emarginazione; evitare ricoveri impropri; garantire livelli di assistenza primaria nell'ambiente abituale di vita prevedendo l'evoluzione della disabilità condurre la spesa socio-sanitaria al migliore livello possibile di appropriatezza attraverso: - un sistema integrato di interventi medici, infermieristici, riabilitativi e socio-tutelari con piani di lavoro personalizzati; - standard definito di prestazioni; - dinamica di lavoro multidisciplinare; Vista la complementarità degli obiettivi dei Servizi A.D.I. e S.A.D. (S.A.D.I.S.) con il presente regolamento si intende disciplinare ed integrare le due tipologie di intervento in un unico complesso programma territoriale. Art. 1 DESTINATARI I destinatari del servizio S.A.D.I.S. sono soggetti di ogni fascia di età con limitazione della propria autonomia personale che può avere carattere temporaneo o permanente. Art. 2 - PROCEDURE DI ACCESSO L'accesso al servizio potrà essere richiesto, con il consenso del paziente e/o dei familiari, da: - Medico di Medicina Generale; - Responsabile della U.O. Ospedaliera all'atto della dimissione; - Servizi Sociali degli enti locali; - Familiari del paziente. Per le prestazioni sanitarie il Medico di Medicina Generale, che ha la responsabilità clinica del paziente, compila la scheda di valutazione dell'autosufficienza prevista dalla vigente normativa regionale e inoltra al Distretto la domanda per accedere alle prestazioni integrate. Nella stessa saranno indicati i dati anagrafici e la prestazione richiesta, precisando se trattasi di nuovo utente o di utente già in carico. Tale scheda va compilata per tutti i nuovi utenti ed aggiornata, qualora si verifichi una modificazione delle condizioni cliniche e sociali dell utente. Regolamento sadis 1
2 Per le prestazioni sociali l'accesso al servizio dovrà essere richiesto all A.T.S. 3 a mezzo dell apposita modulistica contenente la scheda di valutazione sociale, anche tramite il referente dei Servizi Sociali del Comune di residenza. L ATS 3 nel caso si tratti di interventi semplici provvederà ad autorizzare il servizio inviandone comunicazione al Distretto. Qualora si tratti di interventi assistenziali complessi provvederà ad inviare la richiesta all UVI. Art. 3 - UNITA' DI VALUTAZIONE INTEGRATA (U.V.I.) L'Unità di valutazione integrata (U.V.I.), la cui responsabilità va ricondotta al Direttore del Distretto di Cagli e al Coordinatore dell ATS 3 di Cagli, è unica nelle sue molteplici articolazioni. Svolge tutte le funzioni di valutazione collegate alle prestazioni complesse erogate sul territorio, seppur diversamente articolate per aree di intervento (fasce d età, patologie, discipline mediche). Funzioni: - esamina la situazione clinica e sociale di un singolo caso - valuta le necessità assistenziali sociali e sanitarie - individua il referente formale della presa in carico care manager - predispone il progetto individuale di intervento - monitora l evoluzione dell intervento e stabilisce eventuali variazioni del progetto di cura Responsabile: Il responsabile della U.V.I. è nominato dal Direttore del Distretto sentito il Coordinatore d Ambito. Al Coordinatore d Ambito spetta la nomina degli operatori sociali provenienti dall Ambito e dai Comuni. Composizione: L U.V.I. è composta da un nucleo fisso (formato da operatori sanitari provenienti dal Distretto o dai Dipartimenti clinici, dal Medico di Medicina Generale dell assistito o dal MMG facente parte di forme associative di MG o dell equipe territoriale e da operatori provenienti dall Ambito sociale e dai Comuni) e da un nucleo mobile (composto da professionalità attivate per problemi specifici in funzione delle specifiche competenze. Attivazione: L U.V.I. si attiva - nel caso di bisogni assistenziali complessi (riferito alla multidisciplinariretà dell intervento) che richiedano l intervento delle strutture di riferimento distrettuali, l erogazione di cure domiciliari o di servizi residenziali - quando si evidenzi il caso di un utente che necessiti di una presa in carico congiunta e/o coordinata da parte di diversi servizi della Zona Territoriale o dell ATS e dei Comuni - nel caso di bisogni socio sanitari complessi che necessitino l intervento degli enti locali o di strutture del terzo settore - quando non è chiaro il servizio competente di una presa in carico - quando è necessario attivare risorse straordinarie rispetto a quanto pianificato nel budget - modifiche del piano di intervento Piano Assistenziale Individualizzato Per ogni utente viene predisposto un P.A.I. in vengono individuati: - obiettivi di salute - le azioni da realizzare - gli operatori coinvolti - i tempi di attivazione - la durata prevista - la data della rivalutazione (non oltre il 12 mesi) - il care manager Art. 4 - VISITE DOMICILIARI Il personale sanitarie e sociale si riserva di effettuare, se necessario, una visita domiciliare a completamento delle informazioni fornite dal M.M.G. Art. 5 PRESA IN CARICO DELL UTENZA Regolamento sadis 2
3 Entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda, rispettivamente il Direttore del Distretto e il Responsabile dei Servizi/Coordinatore dell ATS 3, o loro incaricato, autorizzano l'accesso al Servizio e la presa in carico dell'utente, dandone comunicazione al Medico di Medicina Generale. Verranno garantiti gli eventuali interventi aventi carattere di urgenza, da attivarsi entro 48 ore, che dovranno essere comunque regolarizzati dalla Commissione U.V.I. Le dimissioni dell'utente possono avvenire, oltre che per decesso o ricovero ospedaliero, per le seguenti motivazioni; - miglioramento e passaggio a forme di assistenza meno intensa - necessità di trasferire il paziente in struttura protetta a causa del venir meno delle condizioni socio ambientali o sanitarie che consentono di mantenerlo al proprio domicilio. Art. 6 - ORARI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO Il Coordinatore infermieristico comunicherà ai membri della U.V.I. il giorno e l'ora della seduta. Il servizio S.A.D.I.S. viene di norma garantito per sei giorni la settimana (SAD) e sette giorni (ADI). Art. 7 - PRESTAZIONI Il servizio domiciliare S.A.D.I.S. assicura le seguenti prestazioni: Assistenza sanitaria (ADI) assistenza medico generica e pediatrica; assistenza medico specialistica nelle forme previste dalla normativa (cardiologo, fisiatra, urologo, otorino, neurologo, ecc.); assistenza infermieristica; assistenza riabilitativa e di recupero funzionale; fornitura di materiale sanitario, ausili e presidi sanitari; assistenza farmaceutica; assistenza di nutrizione artificiale Assistenza sociale (SAD) aiuto, cura e sostegno alla persona aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane per il governo della casa prestazioni igieniche interventi per l integrazione dell utente nel proprio contesto di vita (accompagnamento, socializzazione, segretariato sociale) aiuto per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel P.A.I. di aiuto e supporto alla famiglia dell utente Eventuale assistenza aggiuntiva (telesoccorso-telecontrollo, tele assistenza, trasporto socio sanitario, ecc.) Art. 8 - STRUMENTI INFORMATIVI Gli strumenti informativi sono per quanto concerne il sanitario: - una cartella dell'utente in cui dovranno essere riportati gli accessi e le prestazioni effettuate da ciascun operatore, tenuta presso il domicilio del soggetto assistito, controfirmata dall'assistito o suo familiare, e ritirata alla cessazione dell intervento - i registri delle attività del personale dipendente o convenzionato per rilevare il lavoro svolto - il registro degli utenti - la scheda di valutazione funzionale prevista dalla normativa Per quanto concerne il sociale: - modulo di richiesta di assistenza - scheda di valutazione sociale - cartella dell utente in cui dovranno essere riportati gli accessi e le prestazioni effettuate da ciascun operatore Sarà compito della U.V.I. indicare ogni altra modalità organizzativa utile al buon funzionamento del Servizio. Art. 9 - COORDINAMENTO Regolamento sadis 3
4 Il coordinamento del S.A.D.I.S., al fine di assicurare prestazioni uniformi ed integrate, sarà garantito congiuntamente dal Direttore del Distretto e dal Responsabile dei Servizi/Coordinatore dell ATS 3. Art STRUMENTI DI VERIFICA L ATS 3 e il Distretto provvedono al monitoraggio dell andamento e della qualità del servizio anche a mezzo dell Assistente Sociale d Ambito e dei Responsabili dei servizi comunali, verificando la necessità, l efficacia e l efficienza degli interventi attivati. Eventuali, conseguenti iniziative sono proposte ed assunte dalla U.V.I. Art PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE CON SPESA A CARICO DEI COMUNI L'onere della spesa sarà garantito: - dal Fondo Unico per le Politiche Sociali trasferito all ATS 3 e ripartito in quote comunali - dal Fondo regionale per le non autosufficienze per gli anziani ultra sessantacinquenni - da altri fondi regionali o di altro ente pubblico - dai trasferimenti dei Comuni deleganti per la parte eccedente i fondi disponibili di cui sopra - dai fondi di bilancio disponibili dell Ente capofila - dalla contribuzione degli utenti - da eventuali contributi di soggetti privati L Ente capofila dell ATS 3 nella gestione associata del servizio applica l'istituto della partecipazione alla spesa da parte degli utenti per le prestazioni sociali. Per la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti l'accesso al servizio e l'applicazione di agevolazioni tariffarie per la fruizione dello stesso si applicherà l ISEE ai sensi del D.Lgs 109/1998 come modificato dal D.Lgs 130/2000, secondo le seguenti fasce di reddito: Fascia di reddito ISEE fino a 1.000,00 da 1.000,00 a 3,700,00 da 3.700,01 a 5.700,00 da 5.700,01 a 7.700,00 da 7.700,01 a 8.700,00 da 8.700,01 a 9.700,00 da 9.700,01 a ,00 da ,01 a 11,700,00 da ,01 a 12,700,00 da ,01 a 13,700,00 da ,01 a 14,700,00 oltre ,01 Il Comitato dei Sindaci dell ATS 3, contestualmente al Piano Attuativo Annuale, approva il budget destinato al servizio sulla base delle necessità formulate da ciascun Comune nonché l entità delle tariffe di contribuzione dell utenza in relazione alle fasce di reddito ISEE sopra riportate. Per le domande di ammissione al servizio, In caso di parità di reddito, verrà data priorità ai soggetti privi di figli o familiari obbligati per legge all assistenza. La riscossione delle quote a carico dell'utente sarà curata direttamente dall Ente capofila dell ATS 3 per mezzo dei propri uffici, in base al prospetto mensile delle ore di assistenza domestica effettivamente erogate per ciascun utente. I Comuni possono eccezionalmente esentare dal pagamento delle tariffe gli utenti per comprovati motivi di ordine socio-economico, trasmettendo all ATS 3 l atto formale di esenzione. L Ente capofila trasmette periodicamente ai Comuni deleganti il rendiconto delle ore e della spesa sostenuta e provvede a richiedere ai Comuni con cadenza quadrimestrale l eventuale eccedenza non coperta con i fondi disponibili dall ATS 3. Il monitoraggio verrà effettuato dell Ambito Sociale, mediante l aggiornamento costante della lista degli utenti assistiti, con l'indicazione delle ore assegnate ad ognuno e la spesa sostenuta. Art IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE L ente capofila dell ATS 3, nella sua qualità di ente titolare della gestione associata del servizio su delega dei Comuni provvede: Regolamento sadis 4
5 - al coordinamento e alla gestione organizzativa delle attività del Servizio S.A.D.I.S. relativamente alle prestazioni di tipo sociale - alla collaborazione con il Distretto sanitario di Cagli (ASUR Z. T. n. 2 di Urbino) per l integrazione con le prestazioni sanitarie - alla gestione amministrativa e finanziaria in forma associata del servizio relativamente al budget di spesa disponibile - alla elaborazione e predisposizione delle richieste di finanziamenti pubblici previsti dalle leggi in materia di assistenza sociale Art IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ASUR ZONA TERRITORIALE N. 2 DI URBINO; Sono a carico il Distretto sanitario di Cagli (ASUR Z. T. n. 2 di Urbino) la gestione e gli impegni economici corrispondenti agli interventi di assistenza sanitaria. Il Distretto Sanitario di Cagli garantisce il coordinamento e l integrazione tra l assistenza di tipo sanitario (ADI) con le prestazioni di tipo sociale (SADIS). Art. 14 FORMAZIONE La Comunità Montana di Cagli e l ASUR Zona Territoriale n. 2 di Urbino si impegnano a promuovere congiuntamente iniziative di formazione e di aggiornamento del personale operante nel settore, nonché ad informarsi reciprocamente su ogni altra iniziativa attuata nel territorio di propria competenza al fine di consentire la partecipazione alle stesse di tutti gli Enti. Art TRATTAMENTO DATI PERSONALI L'acquisizione ed il trattamento dei dati occorrenti avvengono esclusivamente ai fini istituzionali e di servizio per i relativi procedimenti e, comunque, in osservanza della normativa della legge n. 675 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Regolamento sadis 5
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