COMUNE DI FORLI. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO, INVESTIMENTI Unità Entrate Tributarie IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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1 COMUNE DI FORLI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO, INVESTIMENTI Unità Entrate Tributarie IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME, DOVE E QUANDO Piccola guida per il contribuente 1. Cos è l Imposta Municipale Propria (IMU) 2. Novità IMU Chi deve versare l IMU 4. Come si determina la base imponibile 5. Come si calcola l acconto IMU 2013 Aliquote e codici tributo 6. Riduzioni 7. Versamento 8. Dichiarazioni 9. Sanzioni e ravvedimento Sportello c/o l Unità Entrate Tributarie del Comune di Forlì - P.zza Saffi n. 8 Orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 17 Telefono 0543 / Fax tributi@comune.forli.fc.it

2 1. COS E L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) L IMU è un imposta sul patrimonio immobiliare, introdotta in via sperimentale dal 1 gennaio 2012, sostitutiva dell'imposta comunale sugli immobili, e, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, compresa l'addizionale comunale all'irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Oggetto d imposta sono i fabbricati, i terreni agricoli, ivi compresi quelli incolti per rotazione di coltura, le aree edificabili. 2. NOVITA IMU 2013 Maggiorazione del coefficiente di rivalutazione della rendita catastale previsto per i fabbricati D da 60 a 65 (con esclusione dei D/5 per i quali detto coefficiente è già fissato a 80); A differenza dell anno d imposta 2012, non c è quota erariale sulle seconde abitazioni, sui terreni agricoli (se imponibili) e le aree edificabili : è riservato allo Stato il gettito dei fabbricati di categoria catastale D calcolato sull'aliquota base dello 0,76%, con destinazione al Comune del gettito residuo determinato dalla variazione in aumento dell'aliquota comunale; Termine di presentazione delle dichiarazioni IMU relative alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2013: 30 giugno 2014 Con propria circolare il Ministero ha specificato altresì che il termine del 30 giugno 2013 rappresenta termine di presentazione delle denunce di variazione IMU per l anno Novità stabilite dal Decreto-Legge 102/13: Esenzione dal versamento della rata d acconto: Sono esentati dal versamento della rata d acconto IMU 2013 gli immobili per i quali la scadenza della rata era stata inizialmente fissata al 16 settembre, e precisamente: a) abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese l abitazione non locata posseduta dall anziano permanentemente ricoverato in casa di riposo e quella del coniuge assegnatario a seguito di sentenza di separazione o divorzio, con l esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico); b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli; d) fabbricati rurali ad uso strumentale utilizzati per l esercizio delle attività agricole di cui all art del Codice Civile, accatastati con annotazione di ruralità. Equiparazioni all abitazione principale:

3 Sono equiparati all abitazione principale - gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (tale equiparazione ha decorrenza dall entrata in vigore del D.L.102/13 e quindi dal 1 settembre 2013) Esenzione dal versamento della rata di saldo: Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 3. CHI DEVE VERSARE L'IMU Chiunque sia proprietario di immobili (fabbricati, terreni edificabili e agricoli), ovvero titolare di diritti reali di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi), ovvero concessionario per l immobile insistente su area demaniale interessata da concessione. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il tributo è dovuto dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto. Ciascun soggetto passivo è tenuto a versare autonomamente il tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. L imposta va pagata anche se non si risiede nel territorio dello Stato, se non vi si ha la sede legale, amministrativa o non vi si esercita l'attività. E considerato titolare per legge di un diritto di abitazione, e quindi obbligato agli adempimenti IMU: il coniuge superstite, in relazione all'abitazione occupata a titolo di abitazione principale, già residenza familiare, finché permane tale utilizzo; il coniuge, separato o divorziato, assegnatario con sentenza dell ex casa coniugale. Enti non commerciali: sono esenti gli immobili, posseduti e utilizzati direttamente da enti non commerciali per l'esercizio con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a) della L. 20 maggio 1985, n.222, previste dall'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs.vo 504/92. La determinazione delle caratteristiche soggettive di ente non commerciale, nonché del carattere di non commercialità delle attività svolte è effettuata dal D.M. 200/2012.

4 In caso di utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. La restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, costituirà ove possibile oggetto di autonomo accatastamento, valido ai fini fiscali dal 1 gennaio Diversamente l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione da prevedersi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il quale dovrà stabilire le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 4. COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE Gli immobili per i quali va pagata l imposta sono: i fabbricati (unità immobiliari accatastate o accatastabili), le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. A) FABBRICATI : BASE IMPONIBILE = RENDITA CATASTALE X 1,05 (*) X MOLTIPLICATORE (**) (*) Tutte le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (**)Il moltiplicatore cambia a seconda delle categorie di immobili ed è pari a: 160 per gli immobili di categoria A (esclusi A/10 ), C/2, C/6 e C/7 140 per gli immobili di categoria B, C/3, C/4 e C/5 65 per gli immobili di categoria D, esclusi D/5 80 per gli immobili di categoria A/10 e D/5 55 per gli immobili di categoria C/1 B) FABBRICATI RURALI Sono esentati dal versamento della rata d acconto i fabbricati rurali ad uso strumentale utilizzati per l esercizio delle attività di cui all art C.C., a prescindere dalla categoria catastale, forniti di annotazione di ruralità. Sono considerati fabbricati rurali gli immobili in possesso dei requisiti previsti dall art. 9, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, e successive integrazioni e modificazioni, forniti di annotazione catastale di ruralità. I fabbricati rurali eventualmente ancora non censiti devono essere accatastati con le modalità previste dal D.M. n. 701/1994, con annotazione di ruralità in caso di sussistenza dei requisiti.

5 Fabbricati rurali a destinazione abitativa: hanno lo stesso trattamento di tutte le altre abitazioni e la tassazione ai fini IMU dipende dall utilizzo del fabbricato quale abitazione principale o altro fabbricato, con la conseguente estensione del trattamento riservato a queste casistiche. Fabbricati rurali strumentali: aliquota applicabile: 0,2% (esentati da rata d acconto 2013) C) FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al 31 dicembre dell anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i costi di contabilità rivalutati sulla base di coefficienti definiti annualmente con Decreto del Ministero dell`economia e delle Finanze. Per l'anno 2013, ai fini del calcolo dell'imu, i coefficienti sono stati approvati con Decreto Ministeriale 18 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 97 del 26/4/2013. D) AREE FABBRICABILI La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. In base a quanto stabilito dall art. 2, lett. b) del D. Lgs. 504/92, un area è considerata edificabile quando sia prevista come tale nello strumento urbanistico generale, adottato dal Comune. Restano validi anche a fini IMU i valori già determinati a fini ICI, disponibili sul sito di questo Comune, fatti salvi i casi in cui, da atti pubblici, provvedimenti amministrativi o perizie giurate, emergano valori superiori. In tali casi pertanto l imposta va calcolata sulla base dei valori indicati in tali atti. I valori risultanti dallo studio vanno rivalutati, a partire dall anno 2008, in misura pari al 12%, in caso di destinazione urbanistica residenziale, in misura pari all 8% negli altri casi. Anche in caso di edificazione in corso, di demolizione o di interventi di recupero (come da art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92) la base imponibile è costituita dal valore dell area edificabile e non dalla rendita del fabbricato oggetto di intervento. Si rammenta che la determinazione della base imponibile sulla base del valore dell area edificabile vale anche per le casistiche dei fabbricati catastalmente definite quali unità in corso di costruzione e in corso di definizione, salvo restando l obbligo di regolarizzazione catastale nei termini previsti dalle normative vigenti.

6 E' possibile reperire ogni utile informazione sul sito Per ulteriori chiarimenti può essere contattato il n E) FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE In caso di interventi di recupero di cui all art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 (ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica) l imposta si calcola sul valore dell area considerata fabbricabile, senza computare il valore catastale del fabbricato interessato dagli interventi e ciò anche nel caso in cui gli interventi riguardino immobili siti in centro storico o appartamenti facenti parte di complessi condominiali. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente. Conseguentemente, la superficie di area fabbricabile, da assoggettare all imposta, viene determinata, rispetto alla superficie complessiva dell area, con lo stesso rapporto esistente fra volumetria della parte non ultimata e volumetria complessiva del fabbricato prevista dal progetto approvato. La variazione della base imponibile comporta obbligo di denuncia. L'imposta è determinata calcolando l'imponibile sulla base di quanto previsto dal successivo punto G) terreni agricoli, qualora l'area sia posseduta e direttamente condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. F) FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO CON CATEGORIA F2 Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari iscritte al catasto senza attribuzione di rendita, quali sono ad esempio i fabbricati in corso di costruzione, quelli in corso di definizione, i collabenti, le aree urbane ed i lastrici solari. Per le prime due tipologie (F3 e F4) l imposta è prevista in qualità di aree edificabili, quindi calcolata in base al valore venale come descritto al punto D). Per la determinazione dell imposta sulle altre tipologie può essere contattato il n G) TERRENI AGRICOLI Sono esentati dal versamento della rata d acconto per l anno La base imponibile viene determinata applicando al reddito dominicale catastale, vigente al primo gennaio di ogni anno, rivalutato del 25 per cento:

7 il moltiplicatore 110, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; il moltiplicatore 135, in ogni altro caso diverso dal precedente. TERRENI AGRICOLI INCOLTI: Sono soggetti all'imposta anche i terreni incolti (ad es. terreni fermi per rotazione di coltura, c.d. set aside), per i quali il coefficiente è 110, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, mentre il moltiplicatore da utilizzare è 135 negli altri casi. Terreni agricoli - riduzioni: I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Terreni agricoli esenzioni: Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n COME SI CALCOLA L'ACCONTO IMU ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO La base imponibile, determinata come visto sopra, va rapportata: alla quota di possesso (se non è al 100%); ai mesi di possesso (se non è l anno intero); il risultato così ottenuto va poi moltiplicato per l aliquota IMU di riferimento A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

8 E' esentata dal versamento della rata d acconto l unità adibita ad abitazione principale (e pertinenze che godono del trattamento agevolato) ad eccezione dei fabbricati classati in categoria catastale A01, A08, A09; l agevolazione si estende a tutti i casi sotto indicati quali casi particolari di abitazione principale. Abitazione Principale Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di utilizzo da parte dello stesso nucleo familiare di più unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, ancorché costituenti un'unica unità abitativa, le agevolazioni previste per l'abitazione principale possono essere applicate solo ad una delle unità, fatti salvi i casi di unione a catastale a fini fiscali. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. In quest ultimo caso è previsto l obbligo di comunicare la scelta dell abitazione principale per mezzo dell apposita modulistica (Dichiarazione IMU). Abitazione Principale casi particolari Anziani in casa di riposo E considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota agevolata e detrazione previste, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (è stata mantenuta l assimilazione all abitazione principale che era già prevista anche per ICI). Separazione legale o divorzio (assegnazione della casa coniugale con sentenza). Il coniuge assegnatario è considerato titolare di diritto di abitazione costituito per sentenza, per cui è unico soggetto passivo e l unità gode dei trattamenti agevolativi previsti per l abitazione principale. Pertinenze Si considerano pertinenze dell abitazione principale (garage, cantine, posti auto) esclusivamente le unità classificate nei gruppi catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

9 In caso di possesso di più pertinenze della stessa categoria catastale, l esenzione dal versamento della rata d acconto riguarda unicamente la pertinenza cui il contribuente avrebbe applicato l aliquota ridotta. Unità abitative possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e occupate dai soci assegnatari a titolo di abitazione principale : risultano equiparate all abitazione principale con decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, pertanto ad esse si applica il trattamento agevolativo previsto per l abitazione principale. Abitazione Principale e Pertinenze Aliquote e detrazioni; versamento della rata d acconto per le unità di categoria catastale A01, A08 e A09: scadenza 17 giugno 2013) Aliquota: 0,55% Detrazione: 200 su base annua, con maggiorazione di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell abitazione principale, fino ad un massimo di detrazione aggiuntiva pari a 400 (otto figli). La detrazione e la relativa maggiorazione, ove spettante, si applicano: - per intero nel caso di unico soggetto passivo che utilizza l immobile per tutto l anno come abitazione principale; - in misura proporzionale alla quota di utilizzo (e non di proprietà) e fino alla concorrenza di tale quota, in caso di utilizzo congiunto da parte di più comproprietari; - in misura proporzionale alla durata dell'utilizzo nell'anno dell'unità come abitazione principale; - prioritariamente sull alloggio, e quindi per l eventuale residuo, in caso di incapienza, sulle pertinenze. Versamento: rata di acconto: entro il 17 giugno 2013, pari al 50% dell imposta annua calcolata sulla base dell aliquota deliberata, per gli immobili esclusi dalla sospensione (cat. A01,A08 e A09) rata di saldo: entro il 16 dicembre 2013 a conguaglio per l intero anno, salvo modifiche normative adottate in corso d anno. Codice tributo per versamento F24: 3912 Codice catastale: D704 B)ALTRE ABITAZIONI E PERTINENZE Sono esentati dal versamento della rata d acconto alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,

10 istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n Sono altre abitazioni tutte quelle che non vengono utilizzate dal soggetto passivo come abitazione principale e pertanto sono assoggettate alla tassazione ordinaria. Aliquota e versamento : Aliquota: 0,98% Versamento: rata di acconto: entro il 17 giugno 2013, pari al 50% dell imposta annua calcolata sulla base dell aliquota deliberata rata di saldo: entro il 16 dicembre 2013 a conguaglio per l intero anno, salvo modifiche normative adottate in corso d anno. Codice Tributo per versamento a mezzo F24: 3918: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE Codice catastale Comune: D704 A differenza dell anno 2012, NON c è quota erariale. C) FABBRICATI RURALI Sono esentati dal versamento della rata d acconto i fabbricati rurali ad uso strumentale utilizzati per l esercizio delle attività di cui all art C.C., a prescindere dalla categoria catastale, forniti di annotazione di ruralità. Aliquota: 0,2% (da applicare in sede di saldo, salvo diverse determinazioni normative) D) ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni agricoli, aree fabbricabili) Aliquota: 0,98% Per i fabbricati in categoria catastale D a destinazione produttiva l aliquota dello 0,98% è così suddivisa: l imposta corrispondente all aliquota base dello 0,76% è destinata allo Stato mediante l apposito codice tributo 3925;

11 l imposta corrispondente all aliquota dello 0,22% è destinata al Comune mediante l utilizzo del codice tributo 3930 Versamento: rata di acconto: entro il 17 giugno 2013, pari al 50% dell imposta annua calcolata sulla base dell aliquota deliberata, tenendo conto per i fabbricati di categoria D della ripartizione Stato/Comune rata di saldo: entro il 16 dicembre 2013 a conguaglio per l intero anno, salvo modifiche normative adottate in corso d anno. 6. RIDUZIONI E' stabilita la riduzione al 50% della base imponibile: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì esclusivamente con gli interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00. Sul sito del Comune è previsto apposito modulo per autodichiarazione. 7. VERSAMENTO Termini di versamento: RATA D ACCONTO entro il 17 giugno 2013 (per gli immobili non esentati) RATA DI SALDO entro il 16 dicembre 2013, salvo modifiche normative. ELENCO CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO A MEZZO F24

12 3912: IMU - abitazione principale (il versamento in acconto con scadenza 17 giugno riguarda esclusivamente le abitazioni principali di categoria catastale A01, A08 e A09 e relative pertinenze; la destinazione del gettito è comunale) 3918: IMU altri fabbricati (la destinazione del gettito è solo comunale) 3916: IMU - aree fabbricabili (la destinazione del gettito è solo comunale) 3925: IMU - fabbricati di categoria catastale D - Stato 3930: IMU - fabbricati di categoria catastale D Comune 3914: IMU terreni (i terreni agricoli sono esentati dal versamento della rata d acconto) 3913: IMU fabbricati rurali strumentali Comune (esentati dal versamento della rata d acconto) ARROTONDAMENTI L importo dei singoli righi compilati nel Mod. F24 deve essere arrotondato all euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi di euro, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi di euro; nel bollettino di versamento in conto corrente postale, deve essere arrotondato il totale da versare. VERSAMENTO MINIMO: Il versamento non è dovuto se l imposta annua complessiva è uguale o inferiore a euro 12, DICHIARAZIONI Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni possono essere consultati sul sito ove il modello è pubblicato in versione editabile, e ritirati in forma cartacea presso l Unità Entrate Tributarie e lo Sportello Informapiù del Comune. Casi particolari. Si segnalano i seguenti casi particolari, nei quali, pur essendo stabilita dalle istruzioni ministeriali l insussistenza dell obbligo dichiarativo, i relativi dati, non compresi in alcun flusso informatico, non risultano immediatamente fruibili dall Ufficio Tributi, conseguendone l opportunità di un aggiornamento a mezzo della dichiarazione: - costituzione del diritto di abitazione in caso assegnazione della residenza familiare al coniuge separato - segnalazione dell immobile pertinenza dell abitazione principale (mediante l utilizzo del codice 6 pertinenza ), per il quale il contribuente intende

13 usufruire dell agevolazione prevista, in caso di possesso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale. La dichiarazione deve essere presentata al Comune di ubicazione degli immobili, mediante: - consegna diretta all Ufficio, che ne rilascia ricevuta - mezzo posta tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante l indicazione Dichiarazione IMU seguita dall indicazione dell anno di riferimento - a mezzo di posta elettronica certificata Termine di presentazione : 30 giugno dell anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la variazione oggetto di denuncia. Pertanto il termine è fissato al 1 luglio 2013 (il 30 giugno è domenica) per le variazioni intervenute nel corso dell anno 2012 e al 30 giugno 2014 per le variazioni intervenute nel corso dell anno La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 9. SANZIONI E RAVVEDIMENTO A) REGIME SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL SOLO PAGAMENTO E RAVVEDIMENTO PER OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO: in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, in assenza di violazioni degli obblighi dichiarativi, l Ufficio in sede di accertamento applica la sanzione pari: al 2% dell imposta versata tardivamente, per ogni giorno di ritardo, fino al 14 giorno dalla scadenza ; al 30% dell imposta evasa, o versata tardivamente oltre il 14 giorno. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso al fine di estinguere la violazione provvedendo al versamento spontaneo dell imposta totalmente o parzialmente evasa, adempimento spontaneo mediante il quale provvede di propria iniziativa a sanare eventuali violazioni nelle quali sia incorso. Il ravvedimento è sempre possibile qualora la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento operoso consiste nel versamento contestuale: dell imposta; della sanzione (ridotta rispetto a quella che viene applicata dall Ente impositore in esito all attività di accertamento) pari: a) allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 14 giorno; b) al 3% del tributo, se la regolarizzazione è eseguita dal 15 giorno fino ad un mese di ritardo;

14 c) al 3,75% del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il 30 giorno entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è avvenuta la violazione (per l anno 2012 entro il 30/6/2013; per l anno 2013 entro il 30/6/2014); d) al 20% del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al precedente punto b); - degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, applicati unicamente sull imposta, e non anche sulla sanzione. Il ravvedimento, se correttamente eseguito, ha l effetto di estinguere la violazione. B) REGIME SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO E AGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI E RAVVEDIMENTO OPEROSO : in caso di violazione agli obblighi di versamento, concorrente con violazioni degli obblighi dichiarativi, l Ufficio in sede di accertamento applica la sanzione pari: a) al 200% dell imposta evasa, in caso di denuncia omessa, con riduzione della sanzione ad un terzo in caso di adesione all accertamento nei 60 gg. dalla notifica del provvedimento; b) all 80% dell imposta evasa, in caso di denuncia infedele, inesatta o incompleta, con riduzione della sanzione ad un terzo in caso di adesione all accertamento nei 60 gg. dalla notifica del provvedimento. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso al fine di estinguere la violazione provvedendo al versamento spontaneo dell imposta totalmente o parzialmente evasa, nonché alla presentazione della denuncia omessa ovvero di denuncia in rettifica della precedente infedele o errata. Il ravvedimento è sempre possibile qualora la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento operoso consiste nel versamento contestuale: dell imposta; della sanzione (ridotta rispetto a quella che viene applicata dall Ente impositore in esito all attività di accertamento) pari: in caso di omessa denuncia: - al 12,50% del tributo evaso, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale é stata commessa la violazione relativa al pagamento (per l anno 2012 entro il 01/7/2013; per l anno 2013 entro il 30/6/2014); - al 25% del tributo evaso, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale é stata commessa la violazione relativa al pagamento - in caso di denuncia infedele, errata o incompleta:

15 - al 6,25% del tributo evaso, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale é stata commessa la violazione relativa al pagamento(per l anno 2012 entro il 01/07/2013; per l anno 2013 entro il 30/6/2014); - al 12,5% del tributo evaso, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale é stata commessa la violazione relativa al pagamento;. - degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, applicati unicamente sull imposta, e non anche sulla sanzione. Il ravvedimento, se correttamente eseguito, ha l effetto di estinguere la violazione. ESEMPIO DI CALCOLO: abitazione (seconda casa) cat.a03 r.c. 500,00 possesso: 100% 500,00x1,05(rivalutazione)x160= ,00(base imponibile) ,00x0.0098= 823,20 (imposta annua):2= 411,60 arr. 412 (importo acconto) Codice tributo:3918 Sul sito internet del Comune seguendo il percorso: GUIDA AI SERVIZI Tasse e Tributi Imposta Municipale Propria IMU è disponibile un programma aggiornato per calcolare l acconto IMU 2013 in ravvedimento operoso sulla base dei dati forniti dal contribuente e provvedere alla compilazione del MODELLO F24 per effettuare il versamento. Stampato presso il Centro Grafico Comunale settembre 2013

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