COMUNE DI FORLI. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO, INVESTIMENTI Unità Entrate Tributarie IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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1 COMUNE DI FORLI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO, INVESTIMENTI Unità Entrate Tributarie IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME, DOVE E QUANDO Piccola guida per il contribuente 1. Cos è l Imposta Municipale Propria (IMU) 2. Chi deve versare l IMU 3. Come si determina la base imponibile 4. Come si calcola l acconto IMU Riduzioni 6. Modalità di versamento 7. Dichiarazioni 8. Esempi di calcolo acconto Sportello c/o l Unità Entrate Tributarie del Comune di Forlì - P.zza Saffi n. 8 Orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 17 Telefono 0543 / Fax tributi@comune.forli.fc.it

2 1. COS E L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) L IMU è un imposta sul patrimonio immobiliare, introdotta in via sperimentale dal 1 gennaio 2012, sostitutiva dell'imposta comunale sugli immobili, e, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, compresa l'addizionale comunale all'irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. 2. CHI DEVE VERSARE L'IMU Chiunque sia proprietario di immobili (fabbricati, terreni edificabili e agricoli), ovvero titolare di diritti reali di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi), ovvero concessionario per l immobile insistente su area demaniale interessata da concessione. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il tributo è dovuto dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto. Ciascun soggetto passivo è tenuto a versare autonomamente il tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. L imposta va pagata anche se non si risiede nel territorio dello Stato, se non vi si ha la sede legale, amministrativa o non vi si esercita l'attività. E considerato titolare per legge di un diritto di abitazione, e quindi obbligato agli adempimenti IMU: il coniuge superstite, in relazione all'abitazione occupata a titolo di abitazione principale, già residenza familiare, finché permane tale utilizzo; il coniuge, separato o divorziato, assegnatario con sentenza dell ex casa coniugale. Le ONLUS, già in regime di esenzione soggettiva, su istanza, per l'i.c.i., sono ora tenute al pagamento dell'imposta relativa agli immobili che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a) della L. 20 maggio 1985, n.222, previste dall'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs.vo 504/92. Erano esenti da ICI e restano esenti anche da IMU: Gli immobili, posseduti e utilizzati direttamente da enti non commerciali per l'esercizio delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a) della L. 20 maggio 1985, n.222, previste dall'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs.vo 504/ COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE Gli immobili per i quali va pagata l imposta sono: i fabbricati (unità immobiliari accatastate o accatastabili), le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. A) FABBRICATI :

3 BASE IMPONIBILE = RENDITA CATASTALE X 1,05 (*) X MOLTIPLICATORE (**) (*) Tutte le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (**)Il moltiplicatore cambia a seconda delle categorie di immobili ed è pari a: 160 per gli immobili di categoria A (esclusi A/10 ), C/2, C/6 e C/7 140 per gli immobili di categoria B, C/3, C/4 e C/5 60 per gli immobili di categoria D, esclusi D/5 80 per gli immobili di categoria A/10 e D/5 55 per gli immobili di categoria C/1 Si ricorda che la rendita catastale è la stessa che veniva già utilizzata a fini ICI. B) FABBRICATI RURALI I fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali, sono soggetti ad IMU. I fabbricati tuttora iscritti al Catasto Terreni, in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di ruralità previsti dalla normativa vigente (D.L.557/93 convertito con legge 26/02/1994 n.133, e successive integrazioni e modificazioni), devono essere accatastati entro il 30 novembre Gli stessi immobili costituiscono oggetto di denuncia IMU, da presentarsi entro il termine previsto. Ai fini IMU i fabbricati rurali a destinazione abitativa hanno lo stesso trattamento di tutte le altre abitazioni. Pertanto sono tassati con applicazione dell aliquota ridotta e detrazione previste per l abitazione principale, quando rientrano in tale casistica, mentre hanno la tassazione ordinaria negli altri casi. C) FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al 31 dicembre dell anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i costi di contabilità rivalutati sulla base di coefficienti definiti annualmente con Decreto del Ministero dell`economia e delle Finanze. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'imu, i coefficienti sono stati approvati con Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, pubblicato sulla GU n. 85 del 11/4/2012. D) AREE FABBRICABILI La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. In base a quanto stabilito dall art. 2, lett. b) del D. Lgs. 504/92, un area è considerata edificabile quando sia prevista come tale nello strumento urbanistico generale, adottato dal Comune.

4 Restano validi anche a fini IMU i valori già determinati a fini ICI, disponibili sul sito di questo Comune, fatti salvi i casi in cui, da atti pubblici, provvedimenti amministrativi o perizie giurate, emergano valori superiori. In tali casi pertanto l imposta va calcolata sulla base dei valori indicati in tali atti. I valori risultanti dallo studio vanno rivalutati, a partire dall anno 2008, in misura pari al 12%, in caso di destinazione urbanistica residenziale, in misura pari all 8% negli altri casi. Anche in caso di edificazione in corso, di demolizione o di interventi di recupero (come da art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92) la base imponibile è costituita dal valore dell area edificabile e non dalla rendita del fabbricato oggetto di intervento. Si rammenta che la determinazione della base imponibile sulla base del valore dell area edificabile vale anche per le casistiche dei fabbricati catastalmente definite quali unità in corso di costruzione e in corso di definizione, salvo restando l obbligo di regolarizzazione catastale nei termini previsti dalle normative vigenti. E' possibile reperire ogni utile informazione sul sito Per ulteriori chiarimenti può essere contattato il n E) FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE In caso di interventi di recupero di cui all art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 (ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica) l imposta si calcola sul valore dell area considerata fabbricabile, senza computare il valore catastale del fabbricato interessato dagli interventi e ciò anche nel caso in cui gli interventi riguardino immobili siti in centro storico o appartamenti facenti parte di complessi condominiali. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente. Conseguentemente, la superficie di area fabbricabile, da assoggettare all imposta, viene determinata, rispetto alla superficie complessiva dell area, con lo stesso rapporto esistente fra volumetria della parte non ultimata e volumetria complessiva del fabbricato prevista dal progetto approvato. La variazione della base imponibile comporta obbligo di denuncia. L'imposta è versata calcolando l'imponibile sulla base di quanto previsto dal successivo punto F) terreni agricoli, qualora l'area sia posseduta e direttamente condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

5 F) TERRENI AGRICOLI La base imponibile viene determinata applicando al reddito dominicale catastale, vigente al primo gennaio di ogni anno, rivalutato del 25 per cento: il moltiplicatore 110, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; il moltiplicatore 135, in ogni altro caso diverso dal precedente. TERRENI AGRICOLI INCOLTI: Sono soggetti all'imposta anche i terreni incolti (ad es. terreni fermi per rotazione di coltura, c.d. set aside), per i quali il coefficiente è 110, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, mentre il moltiplicatore da utilizzare è 135 negli altri casi. Terreni agricoli - riduzioni: I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Terreni agricoli esenzioni: Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 4. COME SI CALCOLA L'ACCONTO IMU 2012 La base imponibile, determinata come visto sopra, va rapportata: alla quota di possesso (se non è al 100%); ai mesi di possesso (se non è l anno intero);

6 il risultato così ottenuto va poi moltiplicato per l aliquota IMU di riferimento A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Abitazione Principale Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di utilizzo da parte dello stesso nucleo familiare di più unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, ancorché costituenti un'unica unità abitativa, le agevolazioni previste per l'abitazione principale possono essere applicate solo ad una delle unità. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. Abitazione Principale casi particolari Anziani in casa di riposo E considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota agevolata e detrazione previste, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (è stata mantenuta l assimilazione all abitazione principale che era già prevista anche per ICI). Separazione legale o divorzio L imposta è dovuta dal coniuge assegnatario (a differenza di quanto accadeva per ICI) che corrisponde l imposta applicando le aliquote e detrazioni previste per l abitazione principale e relative pertinenze. Abitazione principale - pertinenze Si considerano pertinenze dell abitazione principale (garage, cantine ) esclusivamente le unità classificate nei gruppi catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Abitazione Principale e Pertinenze Aliquote e detrazioni

7 In sede di acconto vanno applicate alla base imponibile le aliquote e detrazioni previste dalla normativa statale e precisamente: Aliquota: 0,4% Detrazione: 200 su base annua, con maggiorazione di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell abitazione principale, fino ad un massimo di detrazione aggiuntiva pari a 400 (otto figli). La detrazione e la relativa maggiorazione, ove spettante, si applicano: - per intero nel caso di unico soggetto passivo che utilizza l immobile per tutto l anno come abitazione principale; - in misura proporzionale alla quota di utilizzo (e non di proprietà) e fino alla concorrenza di tale quota, in caso di utilizzo congiunto da parte di più comproprietari; - in misura proporzionale alla durata dell'utilizzo nell'anno dell'unità come abitazione principale; - prioritariamente sull alloggio, e quindi per l eventuale residuo, in caso di incapienza, sulle pertinenze. La sola detrazione per l'abitazione principale si applica altresì alle abitazioni appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibite a dimora abituale del socio assegnatario, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto Autonomo case Popolari (ex IACP ora A.C.E.R.), qualora di proprietà dell'istituto medesimo, ai quali tuttavia si applica l'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale: 0,76% in sede di acconto (in F24 utilizzare il codice 3918 COMUNE). Abitazione Principale e Pertinenze - Versamento Il versamento va effettuato in posta o in banca, interamente a favore del Comune di Forlì codice D704 - utilizzando solo il modello F24 ed indicando il codice specifico per abitazione principale: E' prevista la facoltà di versare in due o tre rate. In caso di versamento in due rate: I rata entro il 18 giugno: 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l aliquota dello 0,4%; II rata entro il 17 dicembre: conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni specificamente determinate. In caso di versamento in tre rate: I rata entro il 18 giugno: 1/3 dell'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l aliquota dello 0,4%; II rata entro il 17 settembre: 1/3 dell'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l aliquota dello 0,4%; III rata entro il 17 dicembre: conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni specificamente determinate.

8 B) ALTRE ABITAZIONI E PERTINENZE Sono altre abitazioni tutte quelle che non vengono utilizzate dal soggetto passivo come abitazione principale e pertanto sono assoggettate alla tassazione ordinaria. Abitazione data in uso gratuito a parenti o affini Le abitazioni date in uso gratuito a parente o affine non è assimilata all abitazione principale (a differenza di quanto accadeva per l ICI) e pertanto sono soggette a tassazione ordinaria. Affitti a canone concordato (cosiddetti affitti concertati: sono assoggettati all aliquota ordinaria. Abitazioni appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibite a dimora abituale del socio assegnatario e alloggi regolarmente assegnati dall'istituto Autonomo case Popolari (ex IACP ora A.C.E.R.): sono assoggettati all aliquota ordinaria, ma hanno diritto alla detrazione annua di 200 prevista per l abitazione principale, ma non alla detrazione per i figli (in F24 utilizzare il codice 3918 COMUNE) Cittadino residente all estero: all'unità tenuta a disposizione nel territorio comunale da cittadino italiano residente all'estero si applica l aliquota ordinaria. Altre Abitazioni e Pertinenze Aliquota e versamento In sede di acconto va applicata l aliquota ordinaria di base pari allo 0,76% (di cui lo 0,38% va versato allo Stato) Il versamento va effettuato, esclusivamente con modello F24, in due rate: I rata entro il 18 giugno: 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l aliquota dello 0,76%; II rata entro il 17 dicembre: conguaglio sulla base delle aliquote specificamente determinate. L'importo da versare va suddiviso a metà tra quota Comune (codice 3918) e quota Stato (codice 3919). C) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Aliquota e versamento: Fabbricati rurali strumentali iscritti al catasto fabbricati: I rata entro il 18 giugno: 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l aliquota dello 0,2%; II rata entro il 17 dicembre: conguaglio sulla base delle aliquote specificamente determinate.

9 Fabbricati rurali strumentali iscritti al catasto terreni: Versamento in unica soluzione entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote specificamente determinate. Il versamento va fatto con mod. F24, interamente al Comune, utilizzando l'apposito codice: D) ALTRI IMMOBILI (altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) Aliquota e versamento: In sede di acconto va applicata l aliquota ordinaria di base pari allo 0,76% (di cui 0,38% va versato allo Stato). Il versamento va effettuato, esclusivamente con modello F24, in due rate: I rata entro il 18 giugno: 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l aliquota dello 0,76%; II rata entro il 17 dicembre: conguaglio sulla base delle aliquote specificamente determinate. L'importo da versare va suddiviso a metà tra quota Comune e quota Stato, utilizzando i rispettivi codici tributo previsti in F RIDUZIONI E' stabilita la riduzione al 50% della base imponibile: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì esclusivamente con gli interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00. Sul sito del Comune è previsto apposito modulo per autodichiarazione.

10 6. MODALITA di VERSAMENTO I versamenti vanno eseguiti solo mediante modello F24, disponibile presso banche e uffici postali, indicando il CODICE COMUNE (codice catastale): FORLI : D704. A seconda delle varie tipologie di immobili, vanno utilizzati i relativi codici tributo sottoelencati: F24 - CODICI TRIBUTO IMU 3912: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913: IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3914: IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE 3915: IMU - imposta municipale propria per i terreni STATO 3916: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3917: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO 3918: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3919: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO QUOTA STATO: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale (e relative pertinenze) nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base attualmente determinata dallo Stato nello 0,76%. In caso di possesso in più Comuni di immobili soggetti alla quota erariale, il codice tributo relativo a detta quota va ripetuto in abbinamento al codice catastale di ciascun Comune, tante volte quanti sono i Comuni di ubicazione degli immobili. Per i versamenti in acconto possono essere utilizzate esclusivamente le aliquote: - dello 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze (versata interamente al Comune); - dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali (versata interamente al Comune); - dello 0,76% per tutti gli altri immobili (da versare per metà al Comune e per metà allo Stato).

11 ARROTONDAMENTI L importo dei singoli righi compilati nel Mod. F24 deve essere arrotondato all euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi di euro, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi di euro. VERSAMENTO MINIMO: Il versamento non è dovuto se l imposta annua complessiva è uguale o inferiore a euro 12,00. RAVVEDIMENTO: in caso di omesso o parziale pagamento di una rata o parte di essa il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, adempimento spontaneo mediante il quale provvede di propria iniziativa a sanare eventuali violazioni nelle quali sia incorso. Il ravvedimento è sempre possibile qualora la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento operoso consiste nel versamento contestuale: dell imposta; della sanzione (ridotta rispetto a quella che viene applicata dall Ente impositore in esito all attività di accertamento) pari: a) allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 14 giorno; b) al 3% del tributo, se la regolarizzazione è eseguita dal 15 giorno fino ad un mese di ritardo; c) al 3,75% del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il 30 giorno entro l'anno di ritardo. degli interessi legali, stabiliti nella misura del 2,5% annuo, con maturazione giorno per giorno dalla data della scadenza a quella in cui viene effettuato il ravvedimento, applicati esclusivamente al tributo e non alla sanzione. Il ravvedimento, se correttamente eseguito, ha l effetto di estinguere la violazione. 7. DICHIARAZIONI Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata la variazione che determina il sorgere dell'obbligo dichiarativo, utilizzando l'apposito modello da approvarsi con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con lo stesso decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione saranno disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere

12 presentata entro il 30 settembre In ogni caso, il termine non è mai inferiore a 90 gg dal verificarsi dell evento. Le istruzioni e il modello di dichiarazione, da approvarsi con decreto ministeriale, saranno pubblicate sul sito del Comune all'indirizzo e potranno essere ritirate presso l Unità Entrate Tributarie e lo Sportello Informapiù del Comune, ovvero scaricate dal sito. Lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, nonché le detrazioni normativamente stabilite, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre Il versamento della rata di saldo, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, dovrà tener conto dell'eventuale variazione. Sarà cura di questo Ufficio provvedere nel corso dell anno all aggiornamento delle informazioni utili per adempiere correttamente al pagamento. ESEMPIO di CALCOLO per VERSAMENTO ACCONTO GIUGNO 2012 Abitazione Principale cat. A/3 con rendita catastale di 500,00 Pertinenza (garage) cat. C/6 con rendita catastale 100,00 N proprietari: 1 (quota di possesso 100%) Esempio di calcolo con due rate Rendita catastale complessiva: 600,00 ( 500, ,00) Rendita catastale rivalutata del 5%: 630,00 ( 600,00 x 1,05) Moltiplicatore: 160 Base imponibile: 630,00 x 160= ,00 Aliquota base : 0,40% Detrazione annua: 200,00 IMU annua: ,00 x 0,40% = 403,20 403, = 203,20 Versamento in 2 rate (acconto giugno - saldo dicembre) Acconto: 203,20 : 2 = 102,00 (arrotondato) Codice Comune: D ,00 codice tributo: 3912 codice rateazione 0101 ***** Altra Abitazione cat. A/3 con rendita catastale di 500,00 Pertinenza (garage) cat. C/6 con rendita catastale 100,00 N proprietari: 1 (quota di possesso 100%) Rendita catastale complessiva: 600,00 ( 500, ,00) Rendita catastale rivalutata del 5%: 630,00 ( 600,00 x 1,05) Moltiplicatore: 160 Base imponibile: 630,00 x 160= ,00

13 Aliquota base : 0,76% IMU annua: ,00 x 0,76% = 766,08 Versamento in 2 rate Acconto: 766,08 : 2 = 383,04 (da versare per metà al Comune e per metà allo Stato) 383,04 : 2= 192,00 (arrotondato) Codice Comune: D ,00 codice tributo: 3918 COMUNE 192,00 codice tributo: 3919 STATO stampato presso il Centro Grafico (Giugno 2012)

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