ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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1 ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GUIDA ALL APPLICAZIONE PER L ANNO 2011 (A cura del Servizio ICI del Comune di Valmontone ) CHI DEVE PAGARE? Deve pagare chi è proprietario di immobili ( fabbricati ed aree fabbricabili ) oppure chi gode sugli stessi del diritto reale di usufrutto, abitazione, uso, enfiteusi, superficie. Paga altresì il locatario dell immobile concesso in locazione finanziaria ( c.d. leasing). Non devono pagare l Ici gli inquilini o i nudi proprietari. BASE IMPONIBILE Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (come lo scorso anno) e moltiplicata per: 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo); N.B: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze; 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.) 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A e C

2 Esempio: per un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota sarà x 5% x 100 = N.B.: l'agenzia del Territorio (catasto) ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute diversi anni fa. La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'ufficio sopraindicato o presso gli uffici del Comune. - Terreni agricoli: non imponibili. - Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data dell'1 gennaio La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano regolatore generale vigente (Prg) ivi comprese le variazioni adottate. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In ordine alle difficoltà nella determinazione del valore di mercato, si informa che il Comune di Valmontone ha determinato i valori di riferimento delle aree, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97. Pertanto, il contribuente può attenersi a detti valori. In tal caso non potranno essere emessi accertamenti in rettifica del valore dichiarato. VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 ZONA B SOTTOZONA B1 SOTTOZONA B2 SOTTOZONA B3 zona di completamento /mq. 44,67 /mq. 37,80 /mq. 30,42 ZONA C SOTTOZONA C1 SOTTOZONA C2 SOTTOZONA C3 SOTTOZONA C4 zona di espansione /mq. 52,37 /mq. 34,91 /mq. 14,58 /mq. 8,73 ZONA D SOTTOZONA D1 SOTTOZONA D2 zona industriale/artigianale /mq. 56,79 /mq. 36,23 ZONA F SOTTOZONA F1 SOTTOZONA F2 SOTTOZONA F3 zona servizi pubblici /mq. 58,19 /mq. 58,19 /mq. 43,64 ZONA H COMPARTO 1 COMPARTO 2 COMPARTO 3 COMPARTO 4 zona polo turistico integrato /mq. 9,50 /mq. 53,03 /mq. 10,99 /mq. 7,49

3 Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune. Sono escluse dall esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli). L unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. L esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base al regolamento comunale alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l unità immobiliare stessa non risulti locata; alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado che le utilizzino come abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quelle in cui tali soggetti hanno la residenza anagrafica ( per poter usufruire dell esenzione è necessario presentare comunicazione mediante il modulo predisposto dal Comune entro il termine del 31 dicembre 2011) Per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, l importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è fissata per l anno 2011 in Euro 103,29.

4 .Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, nel limite di: n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C02 o C06 ( cantina o garage ) n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C07 ( tettoia ) Le stesse devono essere usate esclusivamente dal soggetto passivo o concesse in uso gratuito. ALIQUOTE ANNO 2011 ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A1 A8 A9 ALTRI FABBRICATI comprese le pertinenze che non rientrano nell esenzione o nell aliquota agevolata. 5,5 per mille 7,00 per mille RIDUZIONI D IMPOSTA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DELL IMMOBILE L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), della legge 5 agosto 1978, n La riduzione opera se l inagibilità o l inabitabilità si protraggono per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con riferimento al possesso dei requisiti richiesti. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. La dichiarazione va presentata al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal 60esimo giorno precedente la data di presentazione.

5 REQUISITI PER I FABBRICATI RURALI L art. 9, comma 3, del D.L. 557/1993, convertito, dalla Legge 133/1994 definisce i soggetti possessori del fabbricato, al fine del riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili agli effetti fiscali. Questi possono essere, tra gli altri: il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, l affittuario del terreno stesso o altro soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l immobile è asservito. Il comma 37 dell art. 2 del D.L. 262/2006, pone come condizione che tali soggetti possessori rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all art. 8 della Legge 580/1993. Si ricorda che il requisito del possesso deve essere inteso, ai sensi dell art del Codice Civile, come proprietà o come titolarità di un diritto reale. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO Per il calcolo dell imposta dovuta per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita determinata mediante l applicazione della tariffa d estimo di minore ammontare della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Per poter quantificare il valore, tale rendita, aumentata del 5 per cento, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D. La disposizione non si applica ai fabbricati del gruppo D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei costi contabili COME PAGARE? L'imposta deve essere versata al concessionario della riscossione mediante il NUOVO bollettino di c/c n intestato EQUITALIA GERIT SPA VALMONTONE RM ICI I versamenti possono essere effettuati: in qualsiasi ufficio postale; presso gli sportelli del concessionario "EQUITALIA GERIT SPA senza pagamento di commissioni; via internet con carta di credito collegandosi al sito del concessionario "Gerit spa",

6 In alternativa al bollettino di conto corrente postale, è possibile versare con mod. F24, che è utilizzabile da tutti i soggetti, anche persone fisiche non titolari di partita Iva. Il versamento può essere effettuato in via telematica o presso gli sportelli bancari. VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI. Con il modello F24 è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso tutti gli istituti di credito ed i concessionari della riscossione. Dall'anno 2007, anche i contribuenti che fanno la dichiarazione dei redditi con il modello 730, hanno facoltà di utilizzare l eventuale credito IRPEF risultante dalla dichiarazione per effettuare, con il mod. F24, il versamento dell ICI dovuta. L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'ici è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali. I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti: Codice Comune: L639 Codici Tributo: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati Il modello di versamento F24 ICI e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. TERMINI DI VERSAMENTO E MODALITA DI CALCOLO L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2011, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2011, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto). Per la prima rata il contribuente deve calcolare l imposta applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l anno 2010 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2011 ed effettuare il versamento a titolo di acconto dell imposta dovuta. Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2011, calcolare l imposta applicando le aliquote e le detrazioni

7 previste per l anno 2011 ed effettuare il versamento previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto. Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione entro il 16 giugno 2011 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l anno in corso. Il versamento dell imposta deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 5 Euro. Se l'importo da versare supera i 5 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto Deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquistato il possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno. COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE ICI (variazioni nel possesso) Per le variazioni di proprietà intervenute a partire dal 1 gennaio 2009 non si deve più presentare la dichiarazione di variazione. Rimane la necessità di presentare la dichiarazione su modulo ministeriale per le variazioni di proprietà relative all'anno 2007, ad esclusione delle variazioni comunicate dal notaio con il nuovo Modello Unico Informatico (MUI), obbligatorio per la gran parte delle variazioni dal 1 giugno Informazioni di dettaglio sono pubblicate nelle istruzioni allegate al modulo di dichiarazione ICI (DM Economia e Finanze ). Nell'incertezza sulla procedura seguita dal notaio, si consiglia di presentare comunque la dichiarazione. Le variazioni da comunicare sono tutte quelle che non sono oggetto del MUI come ad esempio: 1. variazione di valore dell'immobile dovuta a modifiche strutturali (non si deve presentare alcuna comunicazione quando viene attribuita la rendita catastale definitiva) 2. immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione di aree demaniali; 3. la variazione riguarda le aree fabbricabili; 4. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, oppure il requisito di ruralità; 5. perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale, quando la residenza anagra fica è diversa dal domicilio. In caso di decesso del proprietario non si deve più presentare la dichiarazione di variazione. Consigliamo di presentare la dichiarazione nel caso in cui ci sia il coniuge superstite nell'abitazione di famiglia che, per legge, diventa l'unico debitore di imposta ICI. Il modulo va presentato entro la scadenza della presentazione del modello unico per la dichiarazione dei redditi e cioè entro il 31 luglio I moduli per la richiesta di uso gratuito devono essere presentati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento o si è applicata l'aliquota ridotta.

8 COMPENSAZIONI Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre, senza alcuna comunicazione all'ufficio. Chi ha versato più del dovuto per gli anni pregressi ha due possibilità: la compensazione con le prossime rate dell'ici o la domanda di rimborso. La compensazione consiste nella detrazione dell'importo a credito con le successive rate dell'ici (es.: se l'ici dovuta nel 2011 è pari a 400 euro, ma risulta un versamento in più per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando la differenza pari a 300 euro). E' importante che la somma da compensare si riferisca ad annualità per le quali non sia decaduto il diritto al rimborso. Se si intende usufruire della compensazione è necessario comunicarlo all'ufficio entro 30 giorni dal pagamento utilizzando l'apposito modello ( disponibile presso l ufficio o scaricabile dal sito). Il modello va presentato, o spedito, a mezzo posta o a mezzo fax con allegata tutta la documentazione utile all'istruttoria: fotocopie ricevute dei versamenti, eventuali contratti di locazione, altro. RIMBORSI In alternativa alla compensazione, può essere richiesto il rimborso (ad esempio se non si è più soggetti passivi perché sono state cedute tutte le proprietà). Anche in questo caso si deve presentare o spedire preferibilmente l'apposito modello di richiesta rimborso (disponibile presso l ufficio o scaricabile dal sito ed allegando tutta la documentazione utile). VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO Chi non versa l imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell art. 13 del D.Lgs. n 471/97. Il contribuente che versa l imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento. Ravvedimento Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).

9 Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto. Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, maggiorando la sola cifra che si va a versare (in alto in cifre e per esteso) delle sanzioni e degli interessi, e indicando senza alcuna maggiorazione le cifre dedicate alle singole voci (in basso). Nel modello di pagamento in Euro è inserita una casella che deve essere barrata nel caso in cui il pagamento sia comprensivo delle sanzioni e degli interessi previsti dal ravvedimento Ravvedimento per omesso versamento 1. Nel caso di versamento effettuato entro il 30 g iorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell imposta omessa oltre agli interessi legali del 1,5% annui rapportati ai giorni di ritardo; 2. Nel caso di versamento effettuato oltre un mese entro un anno dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75% dell imposta omessa oltre agli interessi legali del 1,5% annui rapportati ai giorni di ritardo. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento: - dell imposta o della differenza di imposta dovuta;- degli interessi legali (*) (commisurati sull imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;- della sanzione sull imposta versata in ritardo. In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

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