La semplificazione della contabilità: vantaggi e rischi
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- Vittoria Milano
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1 La semplificazione della contabilità: vantaggi e rischi di Fabio Balestra Il decreto Sviluppo è intervenuto sull'art. 18 comma 1 del D.P.R. n. 600/73, che in tema di disposizioni sulla contabilità semplificata ai fini delle imposte dirette, ha elevato l'ammontare dei ricavi annui per l'ammissione al regime. Si propone nella presente trattazione di esaminare la novità normativa e quindi i profili di criticità che caratterizzano il passaggio da contabilità ordinaria a contabilità semplificata. Il passaggio dalla tenuta di una contabilità ordinaria alla redazione di una contabilità semplificata è stato favorito dall aumento dei limiti dei ricavi massimi che consentono di mantenere la contabilità più semplice. Nell ottica del risparmio che guida molte aziende l opportunità di passare ad un regime contabile più economico sarà senza dubbio valutata con interesse. Tuttavia occorre porre attenzione alle problematiche derivanti da tale passaggio in modo da evitare sgradite sorprese in merito agli effetti fiscali che comporta tale scelta. INNALZAMENTO DEI LIMITI DELLA SEMPLIFICATA Con il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 ( Decreto Sviluppo ) sono state introdotte alcune previsioni di semplificazione fiscale tra le quali alcune che riguardano le imprese di piccole e medie dimensioni. Tali disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 14 maggio 2011, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La lettera m), co. 2 dell art. 7 del decreto modifica l art. 18 del D.P.R. n. 600/73, che detta disposizioni regolamentari riguardanti la contabilità semplificata per le imprese minori. La modifica interviene al comma 1 del richiamato articolo al fine di elevare l ammontare dei ricavi fino a concorrenza dei quali le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata. I soggetti interessati dal predetto regime sono i seguenti: 1
2 -le imprese individuali; -le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR, lett. c); -gli enti non commerciali (residenti e non) che esercitano un attività commerciale in via non esclusiva o prevalente. Restano esclusi i soggetti che esercitano arti e professioni, sia in forma individuale che associata, in quanto destinatari di specifiche previsioni contenute nell art. 19 del D.P.R. n. 600/73. La versione dell art. 18 del D.P.R. n.600/73 precedente alle modifiche recate dal decreto Sviluppo prevedeva l adozione naturale del regime di contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non fossero superiori a: da ,14 euro per le imprese di servizi; da ,90 per le imprese esercenti altre attività. Nuovi limiti Per effetto delle modifiche volute dal Decreto sviluppo i limiti vengono innalzati a: euro per le imprese di servizi; per le imprese esercenti altre attività 2
3 Attività Vecchio limite Nuovo limite Prestazioni di servizi , Altre attività , Decorrenza Con riferimento alla decorrenza dei nuovi limiti, l Agenzia delle entrate, in occasione del precedente innalzamento disposto dal D.P.R. n. 222/2001, con la C.M. 24 agosto 2001, n. 80/E ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del nuovo limite. deve ritenersi che gli effetti della norma, rilevanti ai fini della individuazione degli obblighi contabili, decorrono dal periodo d imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quello di entrata in vigore del DPR n. 222 del Ne deriva che per individuare il regime «naturale» per l anno 2001, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2000 è stato superato o meno il limite di 600 milioni di ricavi ( ,14). Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni di lire ( ,14) possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del Pertanto le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell anno 2000 un ammontare di ricavi superiore a 360 ( ,48) ma non a 600 milioni di lire ( ,14), devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001, con la conseguenza che, a far data dal 28 giugno 2001, esse potranno limitarsi alla tenuta delle scritture previste per tale contabilità. Prendendo spunto dalla citata prassi ministeriale si può dunque sostenere che al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 è necessario verificare se siano o meno stati superati i nuovi limiti nell anno Si ritiene, pertanto, che le imprese che sono transitate alla contabilità ordinaria per aver superato, nel corso del 2010, i limiti previsti dalla vecchia normativa, potranno 3
4 adottare la contabilità semplificata a condizione, comunque, di non aver superato i nuovi limiti. In particolare, nella situazione sopra descritta il soggetto può, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011), limitarsi a tenere le scritture previste per la contabilità semplificata. Attenzione Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è il regime naturale di tali soggetti, per cui qualora una impresa, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti continui a tenere la contabilità ordinaria per opzione dovrà comunicare tale scelta nel quadro VO della dichiarazione Iva. Regola generale per l accesso al regime semplificato L accesso è applicabile dall anno successivo al rispetto delle soglie e in caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile ordinario o semplificato sulla base dell ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73). Se, alla fine del primo anno di attività i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime semplificato, mentre a partire dall anno successivo si deve applicare il regime di contabilità ordinaria; Il raccordo con la periodicità dell IVA Preme sottolineare che decreto Sviluppo non è intervenuto ai fini Iva nell ambito dell articolo 32 D.P.R. 633/1972 che fissa i limiti dimensionali che consentono di procedere alle liquidazioni e al versamento dell Iva con periodicità trimestrale anziché mensile. Senonchè tale modifica è stata apportata dalla Legge di stabilità (Legge 12 novembre 2011, n. 183) che ha parificato i limiti richiesti per la contabilità semplificata/ordinaria a quelli delle liquidazioni trimestrali/mensili colmando un incoerenza che rischiava di procurare varie difficoltà operative alle aziende. E tuttavia da sottolineare che il comma 11 dell art. 14 della legge di Stabilità 2012 non indica espressi termini di decorrenza. Conseguentemente, occorre riferirsi 4
5 ai termini generali di entrata in vigore della legge di Stabilità e dunque il 1º gennaio Ne consegue che per il 2011 seppur temporaneamente esistono limiti differenti fra tipologia di contabilità e periodicità delle liquidazioni IVA. EFFETTI DELL INNALZAMENTO DEI LIMITI Le imprese obbligate nel 2011 all ordinaria per aver conseguito nel 2010 ricavi Il soggetto può, a decorrere dal tenere le scritture previste per la contabilità superiori ai vecchi limiti sono ammesse al regime di contabilità semplificata già per il semplificata se i ricavi 2010 non superano i nuovi limiti. 5
6 Tabella VANTAGGI regime ordinario - miglior dettaglio informativo dei fatti di gestione; - possibilità di redigere i bilanci d esercizio e infrannuali contenenti tutte le informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali; - maggiore difesa in caso di accertamento; - possibilità di riportare le perdite fiscali SVANTAGGI regime ordinario - maggiore complessità; - numerosi adempimenti formali; - maggior costo per la tenuta; -impossibile aderire alle semplifi cazioni della Legge di stabilità (esenzione da tenuta contabilità nel caso di tracciabilità bancaria di tutti i movimenti ) I rischi del passaggio da ordinaria a semplificata Il passaggio dal regime ordinario a quello semplificato è disciplinato dall art. 5 del D.M. 352 del 27/09/1989 il quale, al fine di evitare effetti di duplicazione ovvero di sottrazione d imposta, dispone che: - gli accantonamenti operati a titolo di quiescenza e previdenza, per rischi su crediti, per rischi di cambio e altri accantonamenti, non concorrono a formare il reddito d impresa del periodo in cui è avvenuto il passaggio a condizione che vengano annotati nel registro degli acquisti ai fini IVA; - le spese e le perdite del periodo sono deducibili per la parte che eccede gli anzidetti accantonamenti, in quanto in contabilità semplificata le spese cui si riferiscono i fondi sono direttamente deducibili senza necessità di iscrivere appositi fondi; - le sopravvenienze attive costituite con l accantonamento di contributi e liberalità ai sensi dell art. 88 del Tuir concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo in cui avviene il passaggio al regime di contabilità semplificata. 6
7 Inoltre occorre ricordare come, nel passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata, le riserve in sospensione d imposta siano da tassare nel periodo d imposta in cui avviene il passaggio stesso in capo alla società. Per quanto concerne le riserve in sospensione di imposta l Agenzia con le Circolari 11 e 22 del 2009 ha chiarito che i contribuenti in contabilità semplificata, in assenza di un bilancio formale nel quale emergano i maggiori valori rivalutati, devono attribuire rilevanza fiscale al maggior valore della rivalutazione attribuito al bene in sede di dichiarazione, e assoggettare a tassazione le riserve in sospensione d imposta presenti nel bilancio della società in contabilità ordinaria sia in capo alla società che in capo ai soci. Si pensi alla recente rivalutazione ex D.L. n. 185/2008 che ha dato origine a saldi attivi di rivalutazione (non affrancati) che hanno la natura di riserve in sospensione di imposta. Se poi la rivalutazione ha avuto oggetto beni immobili l effetto spesso risulta ancora più oneroso. In riferimento invece alla eventuale presenza di riserve di utili occorre evidenziare, rifacendosi alla disciplina delle trasformazioni da società di capitali a società di persone, che il passaggio alla contabilità semplificata determina la presunzione di avvenuta distribuzione di tutte le riserve di utili preesistenti, con la conseguente imputazione al reddito di coloro che sono soci nel periodo di imposta in cui avviene il passaggio. E chiaro che se il passaggio a semplificata viene effettuata da parte di una società di persone (non risultante da trasformazione di S.r.l.) le riserve di utili sono già state tassate in capo ai soci secondo il principio di trasparenza e dunque non emerge nessuna imposizione ulteriore. 7
8 Esempio Capitale sociale Riserve di capitale Riserve di rivalutazione ex D.L 185/ (non affrancata) Nel 2011 al passaggio da ordinaria a semplificata va tassata in capo alla società ed ai soci la riserva in sospensione di imposta per aumentato di quanto pagato di imposta sostitutiva. Al contrario nessun effetto fiscale emerge nel caso di presenza nel patrimonio netto di riserve di capitale dal momento che anche nel regime di contabilità semplificata la loro distribuzione non sarebbe tassata. REGRESSIONE DA ORDINARIA A SEMPLIFICATA NEL 2011 Tassazione in capo alla società e ai soci delle riserve in sospensione di imposta presenti nel patrimonio netto 8
9 EFFETTI NEGATIVI DEL PASSAGGIO DA ORDINARIA A SEMPLIFICATA Scomparsa di stato patrimoniale e perdita di informazioni rilevanti per gli istituti finanziari ai fini dell erogazione del credito Perdita di traccia di poste di debito quali prelievi o finanziamenti soci Tassazione delle riserve in sospensione di imposta presenti in patrimonio netto Impossibilità di riportare le perdite fiscali per 5 anni Perdita di potere di difesa della contabilità da avvisi di accertamento Impossibilità di cedere le partecipazioni con PEX 20 dicembre 2011 Fabio Balestra 9
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