CONTRATTO D ISTITUTO A.S. 2014/2015

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1 Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado Viale Bruno Buozzi P O P O L I (PE) - Tel. e Fax / C.F.: Indirizzo Internet: peic81600t@istruzione.it P.E.C.: peic81600t@pec.istruzione.it CONTRATTO D ISTITUTO A.S. 2014/2015 1

2 Il giorno 16 del mese di gennaio 2015 presso la direzione dell Istituto Comprensivo di Popoli, in sede di Contrattazione Integrativa d Istituto la delegazione di parte pubblica e la R.S.U. dell Istituto VISTA l ipotesi di Contratto Integrativo d Istituto relativo all a.s. 2014/2015 sottoscritta il 02/12/2014; CONSIDERATO che la medesima, come previsto dall art. 6 comma 6 del C.C.N.L. 29/11/2007 e dall art. 67 comma 8 della L. n. 133 del 06/08/2008, corredata della relazione tecnicofinanziaria predisposta dal D.S.G.A. e di quella illustrativa del Dirigente Scolastico, è stata inviata in data 05/12/2014 ai Revisori dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio; VISTA la nota del 13/01/2015 del Revisore dei Conti del M.E.F. con la quale, in assenza di rilievi e nelle more della formale certificazione di compatibilità, si autorizza la stipula definitiva del Contratto Integrativo d Istituto per l a.s. 2014/2015, sottoscrivono definitivamente il seguente Contratto Integrativo d Istituto relativo all a.s. 2014/2015 e l allegato Accordo Integrativo d Istituto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il Dirigente Scolastico F.to Dott. Prof. Patrizia Corazzini I componenti R.S.U. F.to Bucci Mirna Annarita F.to Di Carlo Anna F.to Serafini Marco U.I.L. Scuola: F.to Pomante Aldo 2

3 Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000. Art. 1 - Finalità generali Le parti si impegnano ad improntare le relazioni sindacali di scuola, al fine di perseguire l obiettivo di coniugare l efficacia e l efficienza del servizio scolastico con l interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dipendenti, in coerenza con l autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico, degli organi collegiali e delle rappresentanze sindacali. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti ne costituiscono il presupposto. Art. 2 - Diritti sindacali 1) ASSEMBLEE SINDACALI a) Le assemblee sindacali del personale della scuola sono regolamentate dall art.8 del CCNLcomparto scuola 2006/2009 sottoscritto il Le assemblee possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali aventi i requisiti di rappresentatività previsti dalle disposizioni vigenti sia dalla R.S.U. della scuola. b) La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, dal personale in servizio nell orario dell assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile c) Nelle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, se l adesione è totale, il Dirigente scolastico, la R.S.U. e le OO.SS., verificando prioritariamente la disponibilità, stabiliscono in n.1 collaboratore scolastico per ogni plesso ed n. 1 assistente amministrativo la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino ed alle altre attività indifferibili coincidenti con l orario dell assemblea. In assenza di dichiarata disponibilità si procede a rotazione sulla base dei criteri definiti per l individuazione del personale per il contingente in caso di sciopero. d) Sulla base della contrattazione regionale sulla definizione della durata massima delle assemblee territoriali, per la partecipazione del personale docente ed A.T.A. alle assemblee svolte, nelle prime due o nelle ultime due ore di servizio, fuori dal plesso di servizio ma nell ambito del territorio di competenza dell Istituto sono concessi 15 minuti per arrivare nella sede dell assemblea o per ritornare nella sede di servizio. Per le assemblee che si svolgono al di fuori dell ambito di competenza dell Istituto sono concessi fino a 30 minuti per andata o ritorno dall assemblea se svolta in ambito distrettuale, fino a 60 minuti oltre l ambito distrettuale. I 15 o 30 o fino a 60 minuti sono conteggiati nell ambito del monte ore annuo di ciascun partecipante. e) Per le assemblee riguardanti il personale A.T.A. che si svolgono in orario intermedio del servizio scolastico, fuori dal plesso di servizio ma nell ambito del territorio di competenza dell Istituto, sono concessi 15 minuti per arrivare nella sede dell assemblea e 15 minuti per ritornare nella sede di servizio, 30 minuti per andata e 30 per ritorno in ambito distrettuale, 60 minuti per andata e 60 minuti per ritorno oltre l ambito distrettuale. I 30 o 60 o 120 minuti sono conteggiati nell ambito del monte ore annuo di ciascun partecipante. 2) PERMESSI SINDACALI E R.S.U. a) I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento delle assemblee di cui al C.C.N.L.- comparto scuola 2006/2009 per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali. Tali permessi possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei 3

4 permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali e dalla R.S.U. di scuola con atto scritto. Tale comunicazione esaurisce qualsiasi altro adempimento. Le OO.SS. sono tenute a comunicare alla scuola l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali aventi diritto a fruire dei permessi sindacali retribuiti ed eventuali successive variazioni ed integrazioni di detto elenco. b) Per lo svolgimento di assemblee, per lo svolgimento delle attività attinenti all incarico, per la partecipazione alle riunioni di coordinamenti R.S.U., nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere fruiti permessi, da parte delle R.S.U., nel limite complessivo, formalmente comunicato dal Dirigente Scolastico, spettante per l intero a.s. alla R.S.U. nel suo insieme, previa richiesta al dirigente scolastico. 3) ALBO SINDACALE a) Si concorda di allestire un albo sindacale ripartito equamente per ciascuna organizzazione sindacale in ciascun plesso scolastico in posizione ben visibile. b) Le OO. SS. hanno diritto ad affiggere negli appositi spazi assegnati, materiale d interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. c) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali ed esposti dal terminale associativo. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione al terminale associativo del materiale che gli viene inviato per posta o per fax. In assenza del terminale sindacale il materiale inviato può essere affisso, se specificamente richiesto, a cura del personale della scuola stessa che provvederà a riprodurre copia per ciascun albo sindacale presente nelle scuole dell Istituto. a) Nel sito Web dell Istituto scolastico è definito uno spazio specifico denominato Albo sindacale nel quale saranno immesse le comunicazioni che, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, vanno pubblicate sul sito. 4) ALBO R.S.U. a) Si concorda di allestire un albo R.S.U. in ciascun plesso scolastico in posizione ben visibile. b) La R.S.U. ha diritto ad affiggere negli appositi spazi assegnati, materiale d interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. c) La R.S.U. può indicare la scuola come punto di riferimento per ricevere materiali e documenti provenienti da vari mittenti. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. del materiale che viene inviato per posta o per fax o . d) La R.S.U. ha diritto a ricevere, dall ufficio di segreteria, la posta elettronica e la corrispondenza loro indirizzata. e) Nel sito Web dell Istituto scolastico è in via di definizione uno spazio specifico denominato Albo R.S.U. gestito dalla R.S.U., per la parte relativa ai materiali da immettere. 5) AGIBILITÀ SINDACALE a) Alla R.S.U. e ai Dirigenti sindacali territoriali e ai terminali associativi accreditati nell istituzione scolastica è consentito, senza interrompere l attività didattica, effettuare brevi comunicazioni al personale durante l orario di servizio per motivi di carattere sindacale. Per eccezionali ed improrogabili motivi è consentito l uso gratuito del telefono, fax, fotocopiatrice ed . b) Alla R.S.U. è consentito, a richiesta, di utilizzare un locale dell istituto per fare riunioni fuori dell orario di servizio ed avere a disposizione un armadio per la conservazione del materiale sindacale. 6) CALENDARIO DEGLI INCONTRI a) All inizio di ciascun anno scolastico sarà fissato il calendario di massima degli incontri per lo svolgimento delle relazioni sindacali di istituto. 4

5 Eventuali ulteriori incontri non previsti dal calendario possono essere richiesti da entrambe le parti e devono essere fissati entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. b) Almeno 48 ore prima degli incontri il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa alle materie in discussione o all informazione preventiva e/o successiva. c) Al termine di ogni incontro viene redatto e sottoscritto, concordemente, il verbale contenente i punti di intesa ed eventuali disaccordi. 7) TRASPARENZA Alla R.S.U. d istituto e alle Organizzazioni Sindacali, nell ambito dell informazione successiva, è consegnata copia dei prospetti relativi all utilizzo del fondo d istituto dell anno scolastico precedente indicanti i nominativi e le attività complessive retribuite. 8) INFORMAZIONI E CIRCOLARI Tutte le comunicazioni e/o circolari rivolte al personale, saranno portate a conoscenza tempestivamente attraverso circolare di servizio via personale e con pubblicazione all Albo docenti e A.T.A. del sito web dell Istituto. Solo le comunicazioni che richiedono espressamente la firma per presa visione saranno portate a conoscenza degli interessati dai coordinatori di plesso. Copia integrale delle comunicazioni resterà a disposizione in un apposito raccoglitore. 9) CONTINGENTE ATA IN CASO DI SCIOPERO. 1. Sulla base delle unità di collaboratori scolastici assegnati a ciascun plesso con atto del dirigente scolastico e delle unità di assistenti amministrativi in servizio nell Ufficio di segreteria il contingente del personale per le prestazioni indispensabili sarà costituito da: - n. 1 o 2 collaboratori scolastici, a turno, rispettivamente per ciascuna scuola primaria e secondaria di 1 grado e n. 1 o 2 assistenti amministrativi, a seconda se gli scrutini e gli esami si svolgono nel solo orario antimeridiano o pomeridiano oppure nell'orario antimeridiano e pomeridiano. 2. Per la vigilanza straordinaria durante il servizio mensa in occasione di contemporaneo sciopero del personale docente e collaboratori scolastici, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il dirigente scolastico sia stato oggettivamente costretto a mantenere tale servizio: n. 1 collaboratore scolastico per ciascuna scuola interessata. 3. Non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o dei plessi. 4. Per l'individuazione dei nominativi del personale da includere nei contingenti per le prestazioni dei servizi indispensabili, individuati come sopra specificato, si procederà come segue: - nel caso di impossibilità di individuazione dei nominativi del personale da includere nel contingente per mancata comunicazione personale volontaria di adesione allo sciopero, si includeranno di volta in volta nominativi diversi per ciascun contingente sulla base delle indicazioni, se fatte, dell'assemblea del personale A.T.A. o, in mancanza di tale comunicazione, si farà riferimento alla graduatoria interna a ciascuna scuola di servizio, predisposta sulla base dell'allegato previsto per l'individuazione del personale soprannumerario per la mobilità dell a.s. di riferimento, per il personale con contratto a tempo indeterminato e con riferimento alla graduatoria di conferimento dell incarico annuale per il personale con contratto a tempo determinato, a rotazione, partendo dal personale con contratto a tempo determinato e dalla posizione più sfavorevole in graduatoria. Il personale incluso nel contingente potrà, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, esprimere la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. Il personale individuato per l'espletamento dei servizi minimi va computato tra gli scioperanti, ma deve essere escluso dalle trattenute stipendiali. 5

6 10) PATROCINIO E DIRITTO D ACCESSO AGLI ATTI. 1. La R.S.U. e le OO.SS., su delega degli interessati, da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto d accesso agli atti in ogni fase dell argomento che li riguarda. 2. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La richiesta di accesso agli atti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell Amministrazione scolastica. 4. La R.S.U. e le OO.SS. di cui all art. 7 del CCNL-comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il , hanno diritto d accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all art. 6 del citato CCNL-comparto scuola 2006/2009 oggetto d informazione preventiva e successiva e di contrattazione. Art. 3 - PERSONALE ATA 1) INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI DA ASSEGNARE A PROGETTI a) I collaboratori scolastici partecipano attivamente alla realizzazione dei progetti derivanti dal P.O.F. inclusi quelli derivanti da iniziative extrascolastiche (P.O.R., Progetti a cura di enti locali, attività di formazione ed aggiornamento, progetti di scuole in rete...). b) I collaboratori scolastici da assegnare con atto dirigenziale ai progetti di cui alla lettera a) sono individuati secondo i seguenti criteri: 1) disponibilità; 2) assicurare un equa assegnazione in rapporto alle ore complessive di partecipazione richiesta; 3) assegnazione, in via prioritaria, per i Progetti del P.O.F. a quelli che si riferiscono ad alunni della scuola di servizio; 4) incarico a rotazione per i progetti esterni. 3) FLESSIBILITÀ a) La flessibilità è permessa se favorisce e/o non contrasta con le esigenze di servizio. b) La flessibilità è concessa al 25% del personale sull organico di fatto per ciascun profilo. c) La quota del 25% può essere superata, verificate le esigenze di servizio: 1. per richieste motivate da particolari situazioni personali e/o familiari anche per brevi periodi; 2. per richieste di flessibilità di durata massima fino ad un ora giornaliera. 3. In caso di più richieste rispetto al quota definita al punto b) si procede a rotazione, per periodi non inferiori ad un mese nel corso dello stesso anno scolastico fra il personale richiedente. 4) RITARDI a) Per ritardo si intende l eccezionale posticipazione dell orario di lavoro del dipendente non superiore a 30 minuti. b) Il ritardo occasionale deve essere comunque sempre giustificato e, se ritenuta valida la giustificazione e non superiore a 15 minuti, può essere autorizzato il recupero nella stessa giornata. c) I ritardi superiori a 15 minuti e quelli per i quali non è stato autorizzato il recupero nella stessa giornata, saranno scalcolati dalle ore prestate in eccedenza o, in caso di assenza di ore in eccedenza, saranno recuperati entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati, previo accordo con il D.S.G.A.- 5) CHIUSURE PREFESTIVE a) Le chiusure prefestive individuate sulla base del calendario scolastico sono estese a tutto il personale ATA dell Istituto, se richieste da almeno i 2/3 del personale in servizio e sono effettuate, a scelta degli interessati, con il recupero delle ore eventualmente prestate in eccedenza sull orario ordinario o con giorni di ferie o festività soppresse. b) Nel caso in cui non si attuino le chiusure prefestive e si avanzino più richieste per la fruizione di tali giornate, si procede tramite sorteggio tra tutto il personale richiedente sia a tempo indeterminato 6

7 che a tempo determinato ad individuare il contingente tenuto alla prestazione di servizio, escludendo coloro che già hanno prestato servizio perché già sorteggiati in precedenza. 6) ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO SU 5 GIORNI Sulla base dell orario di funzionamento delle scuole definito dal Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico ha fornito alla R.S.U. l informazione preventiva relativa all orario di lavoro del personale A.T.A.. a) Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio ed organizzative, l'orario di lavoro potrà essere articolato, a richiesta dell'interessato, anche su 5 giorni con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno o con l anticipo e/o il posticipo di 45 minuti al giorno ed un rientro di 2 ore e 15 minuti. b) Il giorno libero feriale, può essere solo il sabato. c) Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione scolastica o ricadente in una festività infrasettimanale. d) In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su 5 giorni mantiene l orario prefissato. e) L articolazione dell orario di servizio articolato su 5 giorni non potrà essere autorizzata se comporta disomogeneità ed intensificazione nello svolgimento dei turni di servizio di altro personale nella stessa scuola del richiedente, salvo formale accordo tra gli stessi e senza aggravio per l amministrazione. 7) TURNAZIONI a) I collaboratori scolastici assegnati alle scuole dell infanzia presteranno servizio a turni antimeridiano e pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza temporale da concordare con il D.S.G.A. b) Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali o familiari che dovranno essere comunicati e documentati o autocertificati con congruo anticipo, salvo casi di urgenza, al D.S.G.A. Con preavviso di almeno due giorni il Dirigente Scolastico, per esigenze di servizio, può modificare il turno e l orario di lavoro del collaboratore scolastico che, ricevuto l ordine di servizio, deve rispettarlo. Il mancato rispetto dell ordine, se non adeguatamente motivato e documentato o autocertificato, oltre all avvio di procedimento disciplinare, per le giornate di lavoro modificate comporta la mancata erogazione dei compensi: a) articolazione orario di lavoro in turni e cambio orario di lavoro per esigenze di servizio. c) Al personale adibito ad orario di lavoro a turni è riconosciuto un incentivo stabilito in sede di ripartizione del fondo d istituto. 8) ACCERTAMENTO PRESTAZIONE DELL ORARIO L accertamento delle prestazioni dell orario ordinario, straordinario ed aggiuntivo del personale A.T.A. avviene tramite un rilevatore automatico. 9) FRUIZIONE L. 104/92 Il personale avente diritto alla fruizione della L. 104/92, salvo esigenze imprevedibili, predisporrà mensilmente il calendario delle giornate da fruire, evitando sovrapposizioni nella stessa giornata con altro personale fruente della stessa legge in servizio nella stessa scuola e, comunque, presenterà la richiesta con congruo anticipo, in modo da permettere un adeguata organizzazione del servizio. 10) SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI a) La sostituzione dei collaboratori scolastici assenti sarà assicurata in via prioritaria con personale supplente, valutate le effettive esigenze di servizio. In tutte le situazioni nelle quali non si ravvisa il ricorso a personale supplente o si determinano ritardi nell individuazione degli stessi secondo le disposizione previste dal Regolamento delle supplenze del personale A.T.A., la sostituzione sarà assicurata prioritariamente da altro personale in servizio nelle scuole dello stesso Comune e, ove 7

8 ciò non possibile, da altro personale in servizio nelle scuole di altro Comune secondo i seguenti criteri: -disponibilità dichiarata; -graduatoria di istituto a scalare, di volta in volta, dalla posizione meno favorevole e partendo dal personale con contratto a tempo determinato. b) Nelle scuole dell infanzia in caso di assenza del collaboratore scolastico del 1 turno, fino all arrivo dell unità del 2 turno, se non si può procedere alla modifica del turno o non se ne ravvisa l opportunità, sarà utilizzato un collaboratore scolastico, a turnazione e, valutata la situazione delle unità presenti nelle altre scuole, dello stesso comune o di altro comune. c) Per la sostituzione dei collaboratori assenti si attribuisce il compenso forfetario pari ad un ora di servizio di 12,50, per intensificazione a chi viene incaricato della sostituzione, oltre al compenso per eventuali ore aggiuntive. In caso di sostituzione in scuola diversa dalla propria, pur se ubicata in ali e piani diversi e/o in parte promiscui dello stesso edificio, si attribuisce il compenso forfetario pari ad un ora di servizio di 12,50 ripartito per il 50% all incaricato della sostituzione e 50% alle restanti unità in servizio nel plesso di provenienza per intensificazione del lavoro. d) Per la sostituzione del collaboratore scolastico assegnato agli Uffici se non nominato un supplente saranno incaricati a turnazione i collaboratori scolastici in servizio nelle altre scuole ricadenti nel Comune di Popoli che riceveranno un compenso pari ad un'ora di servizio di 12,50 (50% al collaboratore incaricato e 50% ai collaboratori della scuola di provenienza per intensificazione del lavoro) oltre ad eventuali ore eccedenti prestate. e) Nella giornata del sabato l eventuale assenza di n. 1 unità nella scuola primaria o nella scuola secondaria di 1 grado, sarà coperta per tutto l orario con le unità in servizio nelle scuole dell infanzia. f) I compensi per le ore aggiuntive e per le sostituzioni sono corrisposti nel limite di somma previsto dal fondo dell istituzione scolastica. Le ore non pagabili per carenza di fondi saranno recuperate con riposi compensativi. g) La sostituzione per assenze riconducibili a ferie, festività soppresse e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo per i sostituti. 11) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: SOSTITUZIONE. 1. Le sostituzioni degli assistenti amministrativi assenti saranno assicurate come segue: a) acquisizione delle disponibilità in rapporto agli incarichi di lavoro affidati a ciascun assistente per individuare reciproche sostituzioni con attribuzione del compenso forfetario pari ad un ora di servizio di 14,50 per intensificazione di lavoro per ogni unità di personale assente e per ogni giorno di assenza del titolare; b) attribuzione del compenso forfetario pari ad un ora di servizio di 14,50 per ogni unità di personale assente e per ogni giorno di assenza del titolare, da ridistribuire tra il personale presente per l intensificazione del lavoro. 2. I compensi per le ore aggiuntive sono corrisposti nel limite di somma previsto dal fondo dell istituzione scolastica. Le ore non pagabili per carenza di fondi saranno recuperate con riposi compensativi. 3. La sostituzione per assenze riconducibili a ferie, festività soppresse e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo. 12) FERIE a) Il personale A.T.A. è tenuto a fruire delle ferie entro il 31 agosto. Il rinvio a periodi successivi dovrà essere determinato da esigenze di servizio o da motivate esigenze personali previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali vigenti. b) Nel periodo luglio/agosto a ciascuna unità di personale deve essere assicurata la fruizione di almeno 15 giorni di ferie lavorativi continuativi. In caso di richiesta da parte di più unità di personale dello stesso periodo di fruizione delle ferie, si procederà a trovare un accordo tra i 8

9 richiedenti e nel caso in cui l accordo non si raggiunga, si procederà alla scelta del periodo dando la priorità al personale che non abbia fruito dello stesso periodo nell a.s. precedente. c) E concesso fruire di giorni di ferie durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, solo per il personale in servizio nell ufficio (assistenti amministrativi e D.S.G.A.) e ai collaboratori scolastici in servizio nelle scuole nelle quali la presenza di più unità di personale effettivamente in servizio nei giorni richiesti consenta di assicurare le specifiche attività lavorative e comunque in presenza del sottoindicato numero minimo di personale: - scuole: n. 2 unità; - ufficio: n 3 unità. d) Per particolari e motivate esigenze personali e familiari il dirigente scolastico, sentito il D.S.G.A., può concedere le ferie anche ai collaboratori scolastici in servizio nelle scuole con un unica unità, provvedendo alla sostituzione con le modalità previste al punto 10) lett. a), eccetto il ricorso a supplenze. 13) ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A. Il personale A.T.A. che su proposta della propria scuola, al di fuori dell orario di servizio, partecipa a corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dall amministrazione scolastica, ha diritto a recuperare dette ore con permessi orari e/o giornalieri e/o con i giorni di chiusura prefestiva oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate. Qualora la partecipazione ai corsi comporti l esonero dal servizio si recupereranno le ore eccedenti l orario di lavoro previsto per la giornata di riferimento, comprese tra l orario di partenza e quello di rientro, con riferimento all uso dei mezzi pubblici. 14) PERMESSI BREVI 1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal D.S.G.A., purché siano salvaguardate le esigenze di servizio. 2. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere avanzata, con congruo anticipo. La richiesta avanzata prima dell'inizio del turno di servizio dovrà essere adeguatamente motivata nell'urgenza e i permessi saranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale in servizio. 15) ATTIVITA AGGIUNTIVE 1.Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre l orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 2.Tali attività consistono in: a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell unità scolastica; b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (disabili, immigrati); c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie; d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi, in rapporto al tipo e al livello di responsabilità connesse al profilo; e) sostituzione del personale assente. 3. Le attività aggiuntive, sono retribuite con il fondo d'istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell interessato le ore non retribuite possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva. Il recupero delle ore aggiuntive deve avvenire in via prioritaria durante i periodi di sospensione o di chiusura delle lezioni ed attività didattiche. La fruizione del recupero di dette ore durante lo svolgimento delle lezioni e attività didattiche è 9

10 consentita a condizione che nella scuola di servizio è assicurata la possibilità di sostituzione con altro personale già in servizio sia pure di altra scuola. 4. La comunicazione di servizio relativa alle prestazioni aggiuntive deve essere notificata all interessato con atto formale con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, salvo situazioni impreviste e non fronteggiabili con altre modalità organizzative. L orario giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può comunque superare le 9 ore, escluso il tempo pausa. 16) 1^ POSIZIONE ECONOMICA Al personale già beneficiario della prima posizione economica prevista dall art. 2 comma 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 ed a quello individuato per lo svolgimento delle mansioni di cui alla medesima posizione, saranno affidati i seguenti compiti: - collaboratori scolastici: assistenza agli alunni diversamente abili, assistenza alla cura della persona ed alla mensa, collaborazione con l ufficio di segreteria; - assistenti amministrativi: sostituzione del D.S.G.A, gestione delle nuove tecnologie informatiche (Internet, SIDI, SISSI in rete, software fiscali), coordinamento e supporto a progetti, ad attività didattiche e di formazione/aggiornamento del personale. 17) 2^ POSIZIONE ECONOMICA Per l assegnazione dei compiti al personale beneficiario della 2^ posizione economica prevista dall art. 2 comma 3 della sequenza contrattuale 25/07/2008 e dall accordo nazionale 12/03/2009, come richiesto dall art. 4 comma 4.2 del suddetto accordo, si individua il seguente criterio: rispetto a quelli previsti dallo specifico profilo, i compiti da assegnare nell ambito della collaborazione amministrativa dovranno riguardare ulteriori e più complesse mansioni, caratterizzate da autonomia e responsabilità operativa. 18) INCARICHI SPECIFICI 1. Gli incarichi specifici previsti dall art. 47 del CCNL-comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il , individuati e comunicati in sede di informazione preventiva, verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità del personale interessato, che dovrà presentare richiesta scritta di attribuzione; b) essere in servizio nella scuola nella quale si svolge l attività per la quale è stata individuata la necessità dell incarico specifico; c) essere in possesso del diploma di maturità di durata almeno quadriennale (solo per gli assistenti amministrativi); d) nel caso di richieste eccedenti rispetto al numero degli incarichi specifici disponibili per i singoli profili professionali e per le specifiche tipologie individuate nel comma 2, saranno redatte dal D.S.G.A. graduatorie sulla base dei seguenti elementi valutabili. Collaboratori scolastici a) aver già svolto per un intero a.s. attività dello stesso tipo (punti 6); b) per ogni ulteriore anno scolastico di incarico: punti 1 c) a parità di punteggio (a+b) precedenza per anzianità di servizio: punti 1 ( per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per complessivi 6 punti per ogni anno scolastico a t.i. nel profilo e punti 0,50 ( per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per complessivi 3 punti per ogni anno scolastico a t.d. nel profilo; d) in caso di ulteriore parità (a+b+c) precedenza al possesso di titoli specifici e/o esperienze professionali assimilabili all incarico da svolgere; e) in caso di ulteriore parità (a+b+c+d) prevarrà il collaboratore scolastico con minore anzianità anagrafica. Assistenti amministrativi a) aver già svolto per un intero a.s. attività dello stesso tipo (punti 6); b) per ogni ulteriore anno scolastico di incarico specifico di qualunque tipo: punti 1 10

11 c) a parità di punteggio (a+b) precedenza per possesso patente europea d) in caso di ulteriore parità valutazione anzianità di servizio: punti 1 ( per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per complessivi 6 punti per ogni anno scolastico a t.i. nel profilo o nel profilo superiore punti 0,50 ( per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per complessivi 3 punti per ogni anno scolastico a t.d. nel profilo o nel profilo superiore; e) in caso di ulteriore parità (a+b+c+d) prevarrà l assistente amministrativo con minore anzianità anagrafica. E attribuito un solo incarico specifico per la stessa unità di personale. 2. L importo per gli incarichi specifici di 1.968,52 (lordo dipendente) è ripartito fra i collaboratori scolastici. Eventuali ulteriori variazioni comunicate successivamente dal M.I.U.R. comporteranno necessariamente la proporzionale variazione dei compensi concordati. 3. In base al P.O.F., alla suddetta disponibilità finanziaria, alla complessità della scuola ed alla valutazione dei corrispondenti carichi di lavoro, per i seguenti incarichi specifici individuati (detratti quelli conferibili al personale di cui alla 1^ posizione economica), si concorda di corrispondere i compensi specificati nella ripartizione del fondo d'istituto: A) Collaboratori scolastici a) assistenza alunni disabili: Scuola primaria di Popoli (n. 7 H): n. 2 unità 192,00 lordo Scuola secondaria di 1 grado di Popoli (n. 3 H): n. 1 unità 192,00 lordo Scuola secondaria di 1 grado di Bussi sul Tirino (n. 2 H): n. 1 unità 142,00 lordo b) assistenza alla cura della persona ed alla mensa ed agli alunni disabili delle scuole dell infanzia: Bussi sul Tirino (n. 1 H): n. 2 unità 210,00 lordo cad. Popoli Via Tiburtina (n. 1 H): n. 1 unità 210,00 lordo cad. Popoli Viale Buozzi (n. 3 H): n. 2 unità 310,00 lordo cad. 19) COMPENSI 1. I compensi si riducono di 1/10 per un unico o più periodi di mancata effettiva prestazione di servizio (da computarsi dalla data di inizio delle lezioni al 30/06) effettuata a qualsiasi titolo, anche non continuativa, dal servizio pari a 30 giorni o multipli di 30, indipendentemente se l incarico viene assegnato ad altro personale individuato per la sostituzione sulla base dei criteri già definiti. Le economie dovute a tali riduzioni e non utilizzate per la sostituzione, sono ridistribuite proporzionalmente tra i destinatari degli altri incarichi del relativo profilo. 2. I compensi si ridurranno in maniera proporzionale in caso di insufficiente assegnazione dei fondi ministeriali. 3. Nel caso di mancata assegnazione di uno o più incarichi la somma prevista sarà ridistribuita proporzionalmente tra i destinatari degli altri incarichi. 4. Per quanto concerne l ufficio, l eventuale incarico non assegnato, oltre alla ripartizione della somma tra i destinatari degli altri incarichi, comporterà anche la ridistribuzione dei compiti fra tutti gli assistenti amministrativi, nell ambito delle normali competenze. 20) REVOCA INCARICHI SPECIFICI Nel caso in cui lo svolgimento dell incarico specifico venga ritenuto non adeguato ai compiti previsti, anche durante l anno scolastico, il Dirigente Scolastico, anche su proposta motivata del DSGA e previa informazione preventiva alla R.S.U. e alle OO.SS., revocherà l attribuzione effettuata e, se ritenuto necessario, provvederà a nuova attribuzione sulla base dei criteri già specificati; il compenso sarà corrisposto in quota proporzionale alla durata dell incarico svolto da ambedue gli interessati. 11

12 21) FUNZIONI MISTE 1. Il Dirigente scolastico, in base alla disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici, chiede all ente locale di competenza l assegnazione di risorse finanziarie come previsto dall art. 4 del Protocollo nazionale. 2. Per il suddetto finanziamento, il Dirigente scolastico chiederà all'ente locale tante funzioni miste quante sono le persone impegnate nello svolgimento dei servizi e delle attività previste più quella per il supporto amministrativo. 3. A tal fine il Dirigente scolastico stipulerà apposita convenzione con l ente locale. 4. In sede di contrattazione integrativa di istituto il fondo complessivo verrà assegnato al personale impegnato tenendo conto dei carichi diversi di lavoro. 5. Il Dirigente scolastico, oltre ad assegnare con atto formale i carichi di lavoro normali, dovrà assegnare al dipendente le attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, indicando inoltre le modalità di svolgimento e la retribuzione spettante. 22) CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONI In caso di sospensione delle lezioni (neve, votazioni, chiusure per mancanza di riscaldamento, energia elettrica, manutenzioni straordinarie, disinfestazioni, ecc.) nei plessi di assegnazione i collaboratori scolastici potranno essere utilizzati negli altri plessi dello stesso Comune funzionanti e, per particolari esigenze di servizio, anche in plessi di diverso Comune, sulla base dei criteri definiti per la sostituzione di collaboratori scolastici assenti. Art. 4 DOCENTI 1) INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA ASSEGNARE A PROGETTI I docenti da assegnare con atto dirigenziale ai progetti didattici retribuiti con il Fondo dell Istituzione scolastica sono individuati secondo i seguenti criteri: - in via prioritaria i docenti proponenti, se disponibili; - altri docenti disponibili, dando la priorità a quelli delle classi di provenienza degli alunni partecipanti; - valutazione di esperienze e titoli attinenti al progetto da realizzare; - posizione più favorevole nella graduatoria di scuola; - docenti di altre scuole dell'istituto per disponibilità, esperienze e titoli attinenti al progetto da realizzare, ordine di graduatoria. 2) ORARIO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE 1. Sulla base dell orario di funzionamento delle scuole definito dal Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico ha fornito alla R.S.U. l informazione preventiva relativa all orario di lavoro del personale docente. L organizzazione dell orario lavoro e la connessa articolazione dell orario deve risultare equilibrata nei seguenti elementi: - equa distribuzione degli ingressi in servizio nell orario settimanale; - svolgimento del servizio mensa, ad eccezione delle necessità di completare l orario d obbligo settimanale; - equa distribuzione dei tempi di cura degli alunni nell orario settimanale; - nel caso di inevitabili disagi, si adotterà, per quanto possibile, il criterio della rotazione nell articolazione dell orario nel corso dell anno scolastico. 2. L orario massimo giornaliero è di 7 ore di insegnamento curriculare, salvo casi particolari. 3. La durata massima dell impegno orario giornaliero, formato dall orario di docenza, da uno o più intervalli di attività (gli intervalli superiori a due ore continuative non si computano per il raggiungimento del tetto massimo di 9 ore), ricevimento genitori e riunioni collegiali, è fissata in 9 ore. Nei giorni che richiedono la prestazione di attività lavorativa in orario antimeridiano e pomeridiano per attività curriculari e per attività funzionali all insegnamento, nelle scuole 12

13 dell infanzia si procederà a turnazione tra i docenti delle sezioni interessate, al fine di garantire una più congrua attività lavorativa. Nelle scuole primarie e secondarie le riunioni per lo svolgimento delle attività funzionali all insegnamento saranno collocate, per quanto possibile, in giorni diversi della settimana, tenendo conto dell articolazione della prestazione lavorativa di ciascun docente in cinque giorni. 4. Nella formulazione dell orario giornaliero delle lezione si tiene conto prioritariamente della distribuzione più efficace delle varie discipline. 5. A tutti i docenti è consentito di svolgere l orario di servizio in cinque giorni salvo casi eccezionali di docenti impegnati in più sedi o con orario superiore a quello previsto per il posto o la cattedra o ai docenti di sostegno nel caso si ravvisi l opportunità adeguatamente motivata della migliore proficuità dello svolgimento dell orario in sei giorni. In caso di richieste di fruizione dello stesso giorno libero si procederà a rotazione rispetto all anno scolastico precedente. 6. Le ore eccedenti l orario obbligatorio sono retribuite. I docenti che in base alle riunioni previste dei Consigli di intersezione/interclasse/classe, Collegio dei docenti, incontri collegiali scuolafamiglia, programmazione, abbiano un impegno di molto superiore alle 40 o alle ore da svolgere nella scuola, se in servizio in più istituzioni scolastiche, sono esonerati, a domanda, dal dirigente scolastico dalla partecipazione ad alcune riunioni. 7. Il docente a disposizione per l orario di ricevimento delle famiglie non può essere utilizzato in altre attività, salvo casi particolari, ed è tenuto a rimanere nel locale apposito per il ricevimento. 8. Il docente può chiedere al dirigente scolastico di scambiare le ore di lezione con altri docenti della stessa classe fino ad un massimo di 4 ore complessive in una settimana e per non più di 2 settimane nel corso dell anno scolastico, a condizione che le ore siano recuperate entro il mese successivo e non si riduca eccessivamente il monte ore complessivo di ciascun ambito o disciplina. La richiesta di scambio delle ore deve essere adeguatamente motivata da esigenze didattiche e/o da particolari esigenze personali o familiari. Per non più di due volte nel corso dell anno scolastico il docente, per motivate e documentate o autocertificate esigenze personali o familiari, può chiedere di scambiare il giorno libero, a condizione che vi sia accordo con altri docenti della stessa o di altre classi di insegnamento e che non si riduca il monte ore complessivo della disciplina per le classi interessate. Il Dirigente Scolastico valuterà le eventuali richieste di scambio del giorno libero eccedenti le due citate decidendo per la concessione o il diniego, con adeguata motivazione. Con preavviso di almeno due giorni il Dirigente Scolastico, per esigenze di servizio, può modificare il turno o l orario di lavoro del docente che, ricevuto l ordine di servizio, deve rispettarlo. Il mancato rispetto dell ordine, se non adeguatamente motivato e documentato o autocertificato, determina l avvio di procedimento disciplinare. In caso di straordinarie e comprovate necessità il Dirigente può disporre il cambio di turno senza il preavviso dei due giorni. 9. Sulla gestione dell orario di servizio per le uscite, visite guidate e viaggi d istruzione, si conviene quanto segue: - rimborsi spese assolutamente necessarie ed adeguatamente documentate. 3) ACCERTAMENTO PRESTAZIONE DELL ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE L accertamento delle prestazioni dell orario ordinario, aggiuntivo ed eccedente del personale docente di tutte le scuole dell Istituto avviene tramite un rilevatore automatico, tutte le volte che si esce e si rientra a scuola, indipendentemente dall effettiva prestazione di servizio in attività di insegnamento o di attività funzionali all insegnamento. 4) PERMESSI BREVI 1. Al personale docente sono concessi permessi brevi sulla base delle disposizioni vigenti previste dal C.C.N.L.- comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il

14 2. Il personale docente non potrà usufruire di permessi brevi nelle ore delle attività funzionali all insegnamento, salvo casi ritenuti dal dirigente scolastico adeguatamente motivati e documentati o autocertificati. 3. Le ore fruite dai docenti per permessi brevi, se non detraibili da eventuali ore già prestate in eccedenza, dovranno essere recuperate, entro due mesi, con la prestazione di ore eccedenti in attività di insegnamento o in attività utili di istituto. 5) FRUIZIONE L. 104/92 Il personale avente diritto alla fruizione della L. 104/92, salvo esigenze imprevedibili, predisporrà mensilmente il calendario delle giornate da fruire e, comunque, presenterà la richiesta con congruo anticipo, in modo da permettere un adeguata organizzazione del servizio e, nei limiti del possibile, eviterà di fruirne nelle giornate che prevedono attività funzionali all insegnamento, programmazione, consigli di intersezione/interclasse/classe, riunioni obbligatorie. 6) FERIE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, SOSTITUZIONE ASSENTI E DISPONIBILITÀ SVOLGIMENTO SUPPLENZE 1. Al personale docente sono concessi dal dirigente scolastico i giorni di ferie durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche sulla base delle singole richieste nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle particolari esigenze didattiche e di servizio. Non sono concesse ferie nelle giornate che prevedono attività funzionali all insegnamento, programmazione, consigli di intersezione/interclasse/classe, riunioni obbligatorie, salvo casi ritenuti dal dirigente scolastico adeguatamente motivati e documentati o autocertificati Il docente che intende fruire delle ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado e delle attività didattiche nelle scuole dell infanzia deve presentare la richiesta al dirigente scolastico almeno 7 giorni prima del periodo richiesto. La concessione è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall art. 13 comma 9 del C.C.N.L.- comparto scuola 2006/2009 e pertanto il docente è tenuto ad accertarsi entro l orario di inizio delle lezioni se è possibile la fruizione. In caso di più richieste per lo stesso periodo il dirigente scolastico darà la priorità al docente che ne ha fruito di meno. Per ogni sezione di scuola dell infanzia, di classe di scuola secondaria e di modulo di scuola primaria è concessa la feria ad un solo docente in caso di più richieste nella stessa giornata, fatte salve le esigenze di servizio. Non possono essere utilizzati docenti impegnati in attività didattiche, anche di compresenza, né distribuire gli alunni in altre classi della scuola per la concessione di ferie ad altri docenti. 7) SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI 1. La sostituzione dei docenti assenti avverrà nel rispetto e nei limiti stabiliti dalle disposizioni previste per i singoli ordini di scuola. 2. Per la copertura di eventuali assenze dei docenti delle scuole dell infanzia si procederà alla nomina del supplente, dopo aver valutato le effettive esigenze di servizio, in rapporto anche alla presenza degli alunni, ai turni e orario di lavoro dei docenti, alla possibilità di utilizzo dei docenti in servizio nella stessa scuola dell'assente dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti in misura non superiore a 6 ore settimanali e comunque nel limite massimo delle risorse disponibili, a forme di slittamento dell orario di lavoro. 3. Per la sostituzione dei docenti delle scuole primarie anche per assenze inferiori a 5 giorni e della scuola secondaria di 1 grado, anche per assenze inferiori a 15 giorni, si procederà alla nomina del supplente, valutate le effettive esigenze di servizio in rapporto anche alla presenza di docenti in compresenza o tenuti al completamento d'orario, agli orari di lavoro dei docenti, all' incidenza didattica del mancato svolgimento della o delle discipline insegnate dal docente assente, all' utilizzo dei docenti in servizio nella stessa scuola dell' assente dichiaratisi disponibile ad effettuare ore eccedenti in misura non superiore a 6 ore settimanali e comunque nel limite massimo delle risorse disponibili. 14

15 4. Qualora per la sostituzione di docenti si faccia ricorso all utilizzo del personale disponibile a svolgere ore eccedenti a pagamento, si procederà ad incaricare in via prioritaria e se ricorrono le condizioni, i docenti della stessa classe e della disciplina insegnata dal docente da sostituire e, successivamente, a turnazione, incaricando tutti gli altri docenti. 8) CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE 1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite guidate, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, e nei periodi 1 settembre - inizio delle lezioni e termine lezioni - 30 giugno, i docenti potranno essere utilizzati in via prioritaria per attività di insegnamento in sostituzione di colleghi assenti nella stessa classe e subordinatamente, per particolari ed imprevedibili necessità, in altre classi e per attività diverse dall insegnamento che siano state precedentemente programmate. 2. L utilizzo è previsto sempre nell ambito della scuola di servizio per i docenti delle scuole secondarie di 1 grado; prioritariamente nella scuola di servizio, per periodi pari o superiori a 6 giorni continuativi nell ambito dell organico funzionale per i docenti delle scuole dell infanzia e primarie, sulla base della graduatoria interna d istituto, a rotazione, a partire dalla posizione meno favorevole, salvo disponibilità dichiarata. 9) ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE Il personale docente che su proposta della propria scuola, al di fuori dell orario di servizio, partecipa a corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dall amministrazione scolastica, oltre al rimborso delle spese di viaggio e/o vitto, ha diritto a recuperare dette ore con permessi orari e/o giornalieri. Qualora la partecipazione ai corsi comporti l esonero dal servizio si recupereranno le ore eccedenti l orario di lavoro previsto per la giornata di riferimento, comprese tra l orario di partenza e quello di rientro, con riferimento all uso dei mezzi pubblici. 10) FUNZIONI STRUMENTALI 1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare, i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari sono definiti con delibera del Collegio dei docenti. 2. Sulla base della delibera del Collegio dei Docenti e della disponibilità finanziaria pari a 3.347,64 (lordo dipendente), valutati i carichi di lavoro corrispondenti, si concorda di corrispondere per ogni area i seguenti compensi, da dividere in uguali quote tra gli effettivi destinatari: *Funzione strumentale AREA 1 - Gestione del piano dell'offerta formativa: compenso pari ad 836,91; *Funzione strumentale AREA 2 - Interventi e servizi per gli studenti: compenso pari ad 836,91;. *Funzione strumentale AREA 3 Orientamento e continuità: compenso pari ad 836,91; *Funzione strumentale AREA 4 Promozione delle tecnologie: compenso pari ad 836, I compensi si riducono di 1/10 per un unico o più periodi di mancata prestazione del servizio (da computarsi dalla data di inizio delle lezioni al 30/06) effettuata a qualsiasi titolo, anche non continuativa, pari a 30 giorni o multipli di 30, indipendentemente se l incarico viene assegnato ad altro personale individuato per la sostituzione sulla base dei criteri già definiti. Le economie dovute a tali riduzioni sono ridistribuite prioritariamente tra i destinatari della stessa area. 4. Eventuali ulteriori riduzioni comunicate successivamente dal M.I.U.R. comporteranno necessariamente la proporzionale riduzione dei compensi concordati. ART. 5 - FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA 1) RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA 1. Il fondo dell Istituzione scolastica, pari ad ,15 lordo dipendente, è così costituito: ,89 ( 2.258,69 docenti ed 664,20 A.T.A.) economie anni precedenti; ,41 ( , ,00) F.I.S. a.s. 2014/2015; 15

16 - 681,85 integrazione F.I.S. a.s. 2014/2015, da utilizzare in via prioritaria per retribuire incarichi al personale A.T.A. titolare di posizioni economiche senza beneficio economico ai sensi dell art. 9 comma 21 D.L. n. 78/2010. Il F.I.S. di ,41 relativo al corrente anno scolastico, detratta la quota di 3.700,00 lordi da accantonare per la liquidazione dell indennità di direzione (parte variabile) al D.S.G.A. ed all eventuale sostituto, è ripartito per il 25% al personale A.T.A. e per il 75% al personale docente. La quota del personale docente pari ad ,00, è destinata per circa il 60% alle attività aggiuntive funzionali all insegnamento (collaborazioni, coordinamenti, commissioni, ecc.) e per il restante 40% alle attività aggiuntive di insegnamento (progetti). La quota destinata ai progetti è assegnata per il 20% a ciascun ordine di scuola (totale 60%) ed il restante 40% è ripartito tra i vari ordini di scuola in rapporto alle unità di personale dell organico di fatto. Eventuali ulteriori variazioni comunicate successivamente dal M.I.U.R. comporteranno necessariamente la proporzionale variazione dei compensi concordati. 2. I fondi per l autonomia sono assegnati alle varie scuole utilizzando gli stessi criteri del fondo dell istituzione scolastica (20% a ciascun ordine di scuola ed il restante 40% è ripartito tra i vari ordini di scuola in rapporto alle unità di personale dell organico di fatto). 2) ASSEGNAZIONE COMPENSI FONDO D ISTITUTO PERSONALE DOCENTE 1. Collaboratori del dirigente scolastico e coordinatori di plesso: Criteri compensi collaboratori del Dirigente Scolastico e coordinatori di plesso (1 h = 17,50) Collaborazione Coordinamento Classi Plesso esterno Vicario h 60 h 50 h 2 x n. classi Collaboratore h 25 h 50 h 2 x n. classi altri h 45 h 2 x n. classi h 5 - collaboratrice del dirigente scolastico (con incarico di coordinamento scuola secondaria di 1 grado Bussi sul Tirino) 1.505,00 (forfetario) - collaboratrice del dirigente scolastico (con incarico di coordinamento scuola secondaria di 1 grado Popoli) 2.205,00 (forfetario) - coordinatore didattico scuola primaria Popoli 1.172,50 (forfetario) - coordinatrice didattica scuola primaria di Bussi sul Tirino 1.050,00 (forfetario) - coordinatrice didattica scuola dell infanzia di Popoli viale Buozzi 892,50 (forfetario) - coordinatrice didattica scuola dell infanzia di Popoli via Tiburtina 892,50 (forfetario) - coordinatrice didattica scuola dell infanzia di Bussi sul Tirino 945,00 (forfetario) 2. Commissioni e gruppi di studio: - commissione P.O.F. (n. 6 unità) 6 ore cadauno (a firma) - commissione disabilità 10 ore cadauno (a firma) - commissione continuità 10 ore cadauno (a firma) - gruppo monitoraggio prove Invalsi (n. 4 unità) cadauno 130,00 (forfetario) 3. Referenti, curatore sito web: - referente INVALSI e reti di scuole 360,00 (forfetario) - referente disabilità 360,00(forfettario) - curatore sito web 690,00 (forfetario) 4. Responsabili orario, coordinatori e consigli di classe, collegamento posta scuole di Bussi s. T. - uffici: - responsabile coordinamento orari scuole primarie e secondarie 1 grado 200,00 (forfetario) - responsabili formulazione orario scuole primarie e secondarie 1 grado (n. 4 unità) cad. 100,00 (forfetario) - coordinatori consigli di classe scuole secondarie di 1 grado (n. 11 unità) cad. 130,00 (forfetario) - scuola infanzia, primaria e secondaria di 1 grado Bussi sul Tirino: collegamento con uffici (circolari, comunicazioni etc.): 200,00 (forfetario). 16

17 5. I compensi di natura forfetaria (tranne curatore sito web) si riducono di 1/10 per un unico o più periodi di mancata effettiva prestazione del servizio da qualsiasi causa determinata, anche non continuativi, pari a 30 giorni o multipli di 30 (da computarsi dalla data di inizio delle lezioni al 30/06), indipendentemente se l incarico viene assegnato ad altro personale. L eventuale docente nominato per la sostituzione avrà diritto al compenso in proporzione alla durata dell incarico solo se l assenza del titolare è pari a 30 o multiplo di 30 giorni continuativi. 3) ASSEGNAZIONE COMPENSI FONDO D ISTITUTO PERSONALE A.T.A. 1. Assistenti amministrativi prestazioni aggiuntive/sostituzione assenti n. 200 ore 2. Collaboratori scolastici prestazioni aggiuntive/sostituzioni n. 300 ore 3. Compensi forfetari: - responsabile servizio prevenzione e protezione (fondi sicurezza nelle scuole): compenso forfetario 600,00 lordo; - assistenti amministrativi (titolari di posizioni economiche senza beneficio economico ai sensi dell art. 9 comma 21 D.L. n. 78/2010): gestione delle nuove tecnologie informatiche (Internet, SIDI, SISSI in rete, software fiscali), sostituzione D.S.G.A in caso di assenza dell unità preposta, coordinamento e supporto amministrativo a progetti relativi a visite guidate, viaggi e ad attività di formazione/aggiornamento del personale docente ed A.T.A: n. 1 unità 600,00 lordo. - intensificazione lavoro collaboratori scolastici per articolazione orario di lavoro in turni e per dimensione spazi interni ed esterni scuole infanzia Via Tiburtina Popoli e Bussi sul Tirino: n. 4 unità compenso forfetario 200,00 lordo cad.; - intensificazione lavoro collaboratori scolastici per articolazione orario di lavoro in turni e per dimensione spazi interni scuola infanzia Viale Buozzi: n. 2 unità compenso forfetario 120,00 lordo cad.; - intensificazione lavoro per pulizia palestra: scuola primaria di Bussi sul Tirino n. 1 unità e scuola secondaria di 1 grado di Bussi sul Tirino n. 1 unità 200,00 lordo cad.; - intensificazione lavoro in scuole con una sola unità in organico: compenso forfetario 180,00 lordo. L eventuale collaboratore scolastico supplente nominato per la sostituzione avrà diritto al compenso per articolazione orario di lavoro in turni e dimensione spazi solo per prestazione di servizio superiore a 15 giorni continuativi. 4. I compensi si riducono di 1/10 per un unico o più periodi di mancata effettiva prestazione di servizio da qualsiasi causa determinata, anche non continuativi, pari a 30 giorni o multipli di 30 effettuata a qualsiasi titolo (da computarsi dall inizio delle attività didattiche e delle lezioni al 30/06). 5. L eventuale personale supplente nominato per la sostituzione avrà diritto al compenso in rapporto alla riduzione operata al titolare. 6. Nel caso di mancata sostituzione le economie confluiscono nel fondo. 4) ALTRI FONDI Per i finanziamenti diversi dal fondo dell istituzione scolastica, si concorda di fissare, come misure di riferimento per la retribuzione del personale docente e A.T.A. coinvolto nei relativi progetti, i compensi orari lordi spettanti per le prestazioni aggiuntive oltre l orario di lavoro d obbligo per le liquidazioni a carico del fondo dell istituzione scolastica, riportati rispettivamente nelle Tabelle 5 e 6 del C.C.N.L. 2006/ ) DURATA E VALIDITÀ DELLE INTESE a) Le Intese raggiunte e sottoscritte hanno validità dal giorno di sottoscrizione e fino alla sottoscrizione di un intesa successiva, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con la stesse e/o eventuali osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei conti. b) Per richiesta di una delle parti, le intese possono essere integrate e modificate, qualora se ne ravvisasse l opportunità. 17

18 6) CONCILIAZIONE a) In caso di controversia sull interpretazione e/o sull applicazione delle presenti Intese, si procederà in via prioritaria ad un riesame tra le parti stipulanti entro 5 giorni dalla richiesta di cui alla successiva lettera b), presso la scuola e successivamente in mancanza di accordo si farà ricorso alle procedure sperimentali di raffreddamento previste dal Contratto Integrativo Regionale del 2 agosto 2004, sottoscritto in attuazione dell art. 4, comma 3, lettera c) del CCNL 24/7/2003. b) Allo scopo di cui alla precedente lettera a), la richiesta deve essere formulata per iscritto e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. c) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui alla lettera a). 7) ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE E CONTRATTUALI Tutti gli altri istituti giuridici riguardanti il personale della scuola e non definiti nelle presenti intese, sono applicati sulla base delle disposizioni legislative, normative e contrattuali in vigore. Popoli, 16 gennaio 2015 Il Dirigente Scolastico F.to Dott. Prof. Patrizia Corazzini I componenti R.S.U. F.to Bucci Mirna Annarita F.to Di Carlo Anna F.to Serafini Marco U.I.L. Scuola: F.to Pomante Aldo 18

19 ACCORDO INTEGRATIVO D ISTITUTO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA VISTO il D.Lgs. 81/2008; VISTO l accordo riguardante il Rappresentante per la sicurezza del tra ARAN e Confederazioni rappresentative, nonché il provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del ed il successivo Contratto Collettivo Quadro riguardante il Rappresentante per la sicurezza; VISTO il D.M. 382/1998 Min. P.I. afferente la sicurezza nei luoghi di lavoro; VISTA la circolare del n 119, Min. P.I. con cui sono state date indicazioni attuative, nonché le note prot.n D7/4988 e D7/4989 del indirizzate rispettivamente agli Uffici periferici e centrali della Pubblica Istruzione; VISTI gli artt. 72 e 73 del C.C.N.L. scuola 2006/2009 sottoscritto il 29 novembre 2007; le parti convengono e stipulano quanto segue: 1. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Per l Istituto Comprensivo di Popoli, avente un numero di dipendenti fino a 200 unità, viene designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, d ora in avanti chiamato R.L.S.- Il R.L.S. si individua nell ambito delle R.S.U.- 2. PERMESSI RETRIBUITI ORARI Per l espletamento delle attività previste dall art. 47 D.Lgs. 81/2008 il R.L.S., oltre ai permessi per i compiti delle R.S.U., utilizza ulteriori n. 40 ore annue di appositi permessi retribuiti. Per l espletamento dei seguenti ulteriori adempimenti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro appositamente retribuito (art. 47 D.Lgs. 2008/2008): 1. consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, all individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell azienda ovvero unità produttiva; 2. consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all evacuazione dei lavoratori; 3. consultazione in merito all organizzazione della formazione di cui all Art. 37 del D.Lgs. 81/2008; 4. frequenza di corsi per una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall art. 37 D.Lgs. 81/2008; 5. formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 6. partecipazione alla riunione periodica di cui all Art. 35 D.Lgs. 81/ PROCEDURE PER L ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL R.L.S. All atto della costituzione delle R.S.U. il candidato a rappresentante per la sicurezza viene individuato tra i candidati proposti per l elezione delle R.S.U.- Nel caso in cui sia già costituita la R.S.U. si applica la seguente procedura: a) entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il R.L.S. è designato tra i componenti della R.S.U. al loro interno; b) nel caso di dimissioni delle R.S.U. il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 gg.; in tale ipotesi allo stesso R.L.S. spettano i permessi previsti per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima; c) l elettorato passivo del R.L.S. è riservato ai componenti della R.S.U. e resta in carica per un triennio; 19

20 d) nel caso di dimissione o decadenza della R.L.S., ma di permanenza in carica della R.S.U., si procede alla designazione di R.L.S. di un altro componente della R.S.U. in carica; e) i componenti delle R.S.U., previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell incarico di R.L.S., fermo restando la copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità; f) dopo la definitiva designazione del R.L.S. è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente Scolastico. 4. ATTRIBUZIONE DEL RLS Ai sensi dell Art. 47 D.Lgs. 81/2008, le parti concordano quanto di seguito specificato: a) accesso ai luoghi di lavoro I soggetti firmatari del presente accordo hanno accesso ai locali dell istituto scolastico, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando, per quanto possibile, le attività di docenza e scolastiche, dando preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico. Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato. b) Modalità di consultazione In tutte le ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008 prevede l obbligo del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di consultare il R.L.S., tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva; pertanto il Dirigente Scolastico consulta preventivamente il R.L.S.su tutti quegli eventi per i quali la disciplina normativa prevede un intervento consultivo dello stesso R.L.S. In occasione della consultazione il R.L.S. formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e in tale verbale, depositato agli atti dell Istituto, sono riportate le osservazioni e proposte del R.L.S. Il verbale così redatto è firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al R.L.S., nonché ai soggetti di cui all Art. 33 D.Lgs. 81/2008, e art. 7 punto III lett. b) del C.C.N.L. scuola 2006/2009 (R.S.U. e Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie). Il R.L.S. è comunque consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all organizzazione dei corsi di formazione di cui all Art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il Dirigente Scolastico prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difformi dalle proposte del R.L.S.- 5. FORMAZIONE DEL R.L.S. Il R.L.S. ha diritto alla formazione prevista dall Art. 47 del D.Lgs. 81/2008. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell Amministrazione e il R.L.S. potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Il programma base di formazione deve essere almeno 32 ore e deve comprendere: Conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; Conoscenze generali sui rischi dell attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione; Metodologie sulla valutazione del rischio; Metodologie minime delle comunicazioni. E onere del Dirigente Scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di nuove innovazioni, che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro. 6. RIUNIONI PERIODICHE Ai sensi dell Art. 35 del D.Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno 10 giorni di anticipo e con Ordine del Giorno specifico. Il R.L.S., sempre entro 10 gg. Prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente e proficuamente. All uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna 20

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