SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE. TRA
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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE. TRA AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE (di seguito denominata "Azienda") con sede in Campobasso, Via A. Depretis n 15., cod. fiscale e partita Iva n , nella persona del Commissario Straordinario., nato a. il. E.. C.F. e partita Iva n. con sede legale e direzione generale in. (in seguito chiamata "Banca Cassiera"), rappresentata dal nato a il.. nella qualità di PREMESSO CHE l'azienda ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l affidamento del servizio di cassa; sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è stata esperita la gara; con Determinazione del Direttore Generale n. del. ha approvato l'aggiudicazione in favore della Banca Cassiera, sulla base delle offerte tecnica ed economica da questi presentata. Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Pag. 1
2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA L'Azienda, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce l'incarico di gestione del servizio di cassa alla Banca Cassiera, che accetta senza riserva alcuna. Il servizio inizierà a decorrere dalla data di aggiudicazione e verrà svolto in conformità alle leggi nazionali, regionali e allo statuto Aziendale, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni della gestione di cassa dell Azienda con l'osservanza delle norme di legge. La Banca Cassiera, qualora lo abbia dichiarato nell offerta di gara, su richiesta dell Azienda, si impegna gratuitamente ad individuare e definire strategie di possibile gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie ed offrire condizioni per la conclusione delle relative operazioni. La Banca Cassiera si impegna, inoltre a fornire, a titolo gratuito, consulenza e assistenza all Azienda per il finanziamenti di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.) anche tramite la messa a disposizione di personale esperto in materia. ART. 3 L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio è svolto dalla Banca Cassiera, nei giorni e negli orari di sua apertura ordinaria al pubblico, tramite suo sportello nel Comune di Campobasso. Pag. 2
3 La Banca Cassiera si impegna inoltre: ad accendere altri conti correnti che richiedesse l Azienda per sue esigenze gestionali senza spese di alcun genere. a predisporre, all interno della propria filiale, uno sportello esclusivo con operatore fisso che assicuri priorità di svolgimento alle operazioni di cassa. a predisporre e a rendere operativo, con spese a proprio carico, il collegamento telematico fra la Banca Cassiera e il sistema informatico dell Azienda con tempi di realizzazione molto brevi dal giorno in cui l Azienda manifesterà il proprio interesse per effettuare detto collegamento. ART. 4 GRATUITA DEL SERVIZIO Il servizio di cassa sarà svolto a titolo gratuito. Non saranno applicate spese per singole operazioni e di tenuta conto; non sarà richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto e non sarà richiesto alcun diritto di custodia titoli. ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO La concessione del servizio ha la durata di cinque anni decorrente dalla data di aggiudicazione. L Azienda si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione in parola, per analogo periodo di tempo. ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario dell Azienda ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell esercizio finanziario, da effettuarsi non oltre il 15 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all anno precedente. Pag. 3
4 ART. 7 RISCOSSIONI Le entrate sono riscosse dalla Banca Cassiera in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'azienda sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati. Le reversali d'incasso verranno consegnate dall' Azienda alla Banca Cassiera accompagnate da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire all'azienda per ricevuta. La Banca Cassiera è tenuta all'incasso, anche senza autorizzazione dell' Azienda, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell' Azienda stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. La Banca Cassiera segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale, all' Azienda e richiedendo l'emissione delle relative reversali. La Banca Cassiera documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell'azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. ART. 8 PAGAMENTI I pagamenti sono effettuati dalla Banca Cassiera in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'azienda sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati. I mandati verranno consegnati dall'azienda alla Banca Cassiera accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali da restituire all'azienda firmata per ricevuta. Saranno a carico della Banca Cassiera gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. I pagamenti saranno effettuati dalla Banca Cassiera nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'azienda, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti. Pag. 4
5 Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l'azienda la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento. La Banca Cassiera è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'azienda sul mandato. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'azienda per l'annullamento. ART. 9 PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO Su richiesta dell'azienda, la Banca Cassiera procede al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolate da apposito contratto. A tal fine l'azienda trasmette alla Banca Cassiera il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. La Banca Cassiera provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal presente contratto. Le condizioni economiche relative al rilascio ed all utilizzo delle carte di credito aziendali saranno regolate dai contratti in essere presso la Banca Cassiera. ART. 10 ANTICIPAZIONE DI CASSA La Banca Cassiera è obbligata a garantire, entro e non oltre sette giorni dall aggiudicazione provvisoria, l anticipazione, di cui al presente art. 10, non inferiore a ,00. I pagamenti sono effettuati dalla Banca Cassiera nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'azienda. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell'azienda, la Banca Cassiera si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa entro il limite massimo dei 3/12 dei ricavi al netto dei costi capitalizzati desunti dall ultimo bilancio approvato. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Azienda e Banca Cassiera. Pag. 5
6 Gli interessi a carico dell'azienda vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca Cassiera verrà rimborsata di ogni suo credito. In tal caso, l'azienda si impegna a far sì che la Banca Cassiera subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori nonché impegni di firma. Parimenti la Banca Cassiera subentrante si impegna altresì ad assumere, all'atto dell'acquisizione del servizio, tutte le esposizioni in essere dell'azienda nei confronti del cassiere uscente. La Banca Cassiera addebita trimestralmente nel conto bancario dell'azienda gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto. ART. 11 OBBLIGHI ASSUNTI DALLA BANCA CASSIERA La Banca Cassiera svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso gli sportelli della sita in Campobasso, Via n. nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell Azienda. La Banca Cassiera è obbligato a tenere aggiornato e a conservare il giornale di cassa e deve, inoltre, mettere a disposizione dell Azienda copia del giornale di cassa e, con periodicità trimestrale, l estratto conto. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. Pertanto, la Banca Cassiera provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa. La Banca Cassiera si impegna ad attivare, senza alcun onere a carico dell Azienda, il servizio di home banking con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente per tutta la durata del contratto. Pag. 6
7 ART. 12 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI La Banca Cassiera assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dall'azienda gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'azienda, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto condizioni concordate di volta in volta tra le parti. La Banca Cassiera si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell'azienda, impartiti per iscritto. ART. 13 VERIFICHE L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca Cassiera deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. ART. 14 TASSI CREDITORI E DEBITORI Sulle giacenze di cassa dell'azienda viene applicato un interesse pari al tasso Euribor mensile (base 365) maggiorato/ridotto di un spread di..% offerto in sede di gara, rilevato il giorno lavorativo precedente l inizio del mese la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 6, viene applicato un interesse pari al tasso Euribor mensile (base 365) maggiorato/ridotto di uno spread di.% offerto in sede di gara, rilevato il giorno lavorativo precedente l inizio del mese con addebito trimestrale per l Azienda. ART. 15 CLAUSOLA PENALE Pag. 7
8 Dovranno essere integralmente rimborsati dalla Banca Cassiera all'azienda, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento della stessa Banca Cassiera. L'Azienda comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti. ART. 16 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Con riserva di risarcimento degli eventuali danni, la risoluzione della convenzione potrà essere invocata dall'azienda per: gravi inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione della convenzione; per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca Cassiera; per ripetuta inosservanza degli impegni assunti dalla Banca Cassiera, a seguito di almeno cinque formali contestazioni di addebiti da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e con il termine di venti giorni per le controdeduzioni. ART. 17 GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA La Banca Cassiera garantisce l Azienda con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'azienda, ed è perciò esonerata dal prestare cauzione. ART. 18 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE Pag. 8
9 La presente convenzione viene redatta in triplice originale; le spese di stipulazione ed ogni altra conseguente sono a carico della Banca Cassiera. ART. 19 ULTERIORI DISPOSIZIONI Per i servizi non espressamente contemplati nella presente convenzione, la Banca Cassiera si obbliga ad applicare all'azienda le condizioni riservate alla sua migliore clientela. L'Azienda provvede a depositare presso la Banca Cassiera le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'azienda, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Cassiere dell'azienda stessa, come indicato nella presente Convenzione. La Banca Cassiera, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati. Pag. 9
10 Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, la Banca Cassiera dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto. In particolare, la Banca Cassiera gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi. ART. 21 RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa che disciplina la materia nonché all offerta presentata dalla Banca Cassiera in sede di gara. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'azienda eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: l Azienda presso la propria sede aziendale, in Campobasso, Via A. Depretis n 15; La Banca Cassiera presso. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Campobasso. Campobasso,. LA BANCA CASSIERA L AZIENDA Pag. 10
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