P.I. Piano degli Interventi ( ) variante n.5 Art. 17 LR n 11/2004
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1 Comune di Farra di Soligo Re gione del Veneto Pr ovincia di Treviso P.I. Piano degli Interventi ( ) variante n.5 Art. 17 LR n 11/2004 adottata DCC n approvato DCC n elaborato P06 N o v e m b r e N o r m e T e c n i c h e O p e r a t i v e - N T O v a r i a z i o n e P r o g e t t i s t a : G i a n L u c a T r o l e s e - u r b a n i s t a
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3 3 NORME TECNICHE OPERATIVE NTO - VARIAZIONE Elaborato P06 ARTICOLO 29 LE COSTRUZIONI NELLE AREE AGRICOLE... 4
4 4 Articolo 29 Le costruzioni nelle aree agricole 1. L'edificazione di un nuovo edificio per abitazione, ai sensi dell articolo 44 della LR. 11/2004, dovrà rispettare le seguenti condizioni: a) che sia ammissibile dalle norme di tessuto in cui ricade l intervento; b) le costruzioni di annessi rustici sono ammesse in rapporto alla qualità delle singole colture, nel rispetto dei limiti previsti dal titolo V della LR. 11/2004 art. 44 e dalla LR. 35/2002; c) sono ammesse nelle aree pertinenziali o vicinali strutture sportive all aperto, quali piscine, campi da tennis, ecc; d) gli interventi sui fabbricati esistenti e le nuove edificazioni devono perseguire il miglioramento della qualità formale dell edificio ed un corretto rapporto con le preesistenze di carattere storico-culturale, in particolare per quanto riguarda: volumi e sagoma dell edificio, moduli costruttivi, elementi architettonici, tecnologie e materiali. 2. L eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati. 3. Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi: a) gli spazi esterni pertinenziali dei fabbricati tipici rurali o di fabbricati di epoca recente dovranno essere realizzati con particolare attenzione alla permeabilità dei suoli attraverso l uso di materiali e tecnologie drenanti per almeno il 50% della superficie del lotto di proprietà; b) le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari (con particolare riferimento a vecchi ciottolati o lastricati in pietra); detti elementi, qualora rimossi per consentire l esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti; c) i giardini privati devono essere opportunamente piantumati con essenze autoctone. 4. Parametri urbanistici per ampliamenti e nuove costruzioni di tipo residenziale: a) tipologia edilizia: - isolato o a schiera, costituenti al massimo nuclei di tre unità per gli edifici residenziali; - consequenziale alla tipologia esistente, per gli ampliamenti. b) standard: come da art.14 delle NTO; c) altezza dei d) n piani fuori terra: e) distacco tra - m. 7,50 per gli edifici residenziali; - conseguente all'edificio esistente per gli ampliamenti, fermo restando il rispetto delle altezze minime interne, previste dal Regolamento Edilizio per i locali abitabili. n 2; non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, tra pareti non finestrate minimo m. 5,00, è ammessa l'edificazione in aderenza; f) distanza dai non deve essere inferiore ad un mezzo dell altezza
5 5 confini: dell edificio con un minimo di m. 5.00; g) distanza dal ciglio stradale: - minima m.5,00, 7,50, 10,00 per lato, per strade rispettivamente di larghezza inferiore a m.7,00, tra m.7,00 e 15,00, e superiore a m.15,00 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice. h) note: - per gli edifici residenziali sono ammesse le opere pertinenziali previste in ambito residenziale (art.17) ad esclusione degli edifici con grado di protezione 1 e 2 e disposizioni più ristrettive; - le superfici scoperte sono destinate all'agricoltura; - la forma dell'edificio deve essere semplice secondo le tradizioni locali agricole; - le falde di copertura devono essere prevalentemente due, con andamento parallelo con quello dell'asse longitudinale del fabbricato con pendenza compresa tra il 30% e il 45%. Le sporgenze di gronda non devono superare i cm. 50, gronda compresa. Per le coperture, che non devono essere piane, sono ammesse solo tegole di laterizio e/o coppi. L ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare eventuali deroghe, in casi determinate dall'impossibilità tecnica di adottare soluzioni a due falde, tetti con andamento delle falde stesse diverso da quello sopradescritto, eventualmente anche piani ed eventualmente anche con tipologia di manto di copertura diversa da quella indicata dalle norme. Tali deroghe saranno possibili solo per fabbricati o porzioni di fabbricati inferiori per dimensione e gerarchia funzionale rispetto a quelli esistenti; - le grondaie di raccolta delle acque della copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame; - i materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona, oppure con superficie di intonaco lisciato a calce a fresco o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero,l fluorescenti ed altre tinte forti; - le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza; - sono vietate le tapparelle avvolgibili di plastica o altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno del tipo a libro o a ventola semplice; - si sottolinea l'importanza del rapporto che intercorre tra l'ubicazione dell'edificio e l'accesso, sia che
6 6 questo avvenga attraverso un ponte gettato su un canale di scolo, sia che avvenga direttamente dalla strada pubblica con un cancello; - non sono ammessi poggioli ed altre forme di pensiline a sbalzo. 5. Parametri urbanistici per ampliamenti e nuove costruzioni di annessi rustici non dedicati al ricovero di animali: a) tipologia edilizia: - isolata o in aderenza all'edificio residenziale; - consequenziale alla tipologia esistente, per gli ampliamenti; b) standard: come da art.14 delle NTO; c) altezza dei - m. 7,50 salvo dimostrate esigenze e fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc; - conseguente all'edificio esistente per gli ampliamenti, fermo restando il rispetto delle altezze minime interne previste dal Regolamento Edilizio. d) n piani fuori n 2; terra: e) distacco tra non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano; f) distanza dai non deve essere inferiore ad un mezzo dell altezza confini: dell edificio con un minimo di m. 5.00; g) distanza dal ciglio stradale: - minimo m.20 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - minima m.5,00, 7,50, 10,00 per lato, per strade rispettivamente di larghezza inferiore a m.7,00, tra m.7,00 e 15,00, e superiore a m.15,00 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada, con un minimo di m. 20. h) note: - la forma dell'edificio deve essere semplice secondo le tradizioni locali agricole; - la copertura deve essere a capanna, a due falde, con andamento parallelo con quello dell asse longitudinale del fabbricato con pendenza non inferiore al 30% e non superiore al 45%. Sono ammesse solo tegole in laterizio e/o coppi. L ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare eventuali deroghe, in casi eccezionali, determinate dall'impossibilità tecnica di adottare soluzioni a due falde, tetti con andamento delle falde stesse diverso da quello sopradescritto, eventualmente anche piani ed eventualmente anche con tipologia di manto di copertura diversa da quella
7 7 indicata dalle norme. Tali deroghe saranno possibili solo per fabbricati o porzioni di fabbricati inferiori per dimensione e gerarchia funzionale rispetto a quelli esistenti; - le grondaie di raccolta dell acqua della copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame; - materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona oppure con superfici di intonaco lisciato a calce fresco o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero, fluorescenti e simili; - le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza; - sono vietate le tapparelle avvolgibili di plastica o altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno del tipo a libro o a ventola semplice; - le superfici scoperte sono destinate all'agricoltura. 6. Parametri urbanistici per la realizzazione di serre fisse: a) serre fisse: sono consentite, ai sensi dell art.44 co.6 LR. 11/04, esclusivamente a favore degli imprenditori agricoli. Sono soggette al rilascio del permesso di costruire, al momento della presentazione del progetto deve essere dichiarata l area di pertinenza e prima del rilascio della concessione edilizia deve essere costituito in vincolo di indivisibilità fra la serra, intesa come struttura, e l area di pertinenza; b) rapporto di 50% solo se destinate esclusivamente alla protezione e copertura fondiaria: copertura delle colture; c) altezza: m. 5,00; d) distanza dai minimo m.5.00; confini e) distacco tra m.10,00 non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza; f) distanza dal - minimo m.10 entro il perimetro del centro abitato, ciglio stradale: individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della strada, con un minimo di m.20. g) note: i progetti delle nuove serre dovranno essere conformi alle caratteristiche tipologiche e dimensionali riportate nella tabella n 1 all. A DGR. 172 del 3/02/2010. La conformità del nuovo progetto ai parametri indicati nel prospetto comporta l automatico riconoscimento
8 8 della correttezza dell elaborato ai fini agronomici. 7. Le serre mobili devono conformarsi all atto di indirizzo cui DGR.172 del ; devono sottostare alla normativa sulle distanze minime previste per gli annessi rustici. 8. La realizzazione di modesti manufatti, cui art.44 co.5ter LR.11/2004, realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese amovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, è ammessa nelle zone agricole, ad esclusione degli ambiti di edifici sottoposti a tutela - interventi ammessi restauro e ristrutturazione edilizia parziale, senza necessità della relazione agronomica purché realizzata nel rispetto delle seguenti parametri urbanistici: a) tipologia: elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, preferibilmente di forma rettangolare, la copertura deve essere a capanna, a due falde, coincidente nel colmo, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità formale; b) dimensioni: superficie coperta massima 30 m 2 per ciascun fondo agricolo che raggiunga una superficie minima del fondo agricolo di almeno 1000 m 2 ; c) materiali: legno, utilizzato sia a livello strutturale che per il rivestimento esterno; può essere ammesso un diverso rivestimento per la copertura: - in coppi tradizionali qualora fosse necessario armonizzarla con la copertura dell edificio principale connotato da tipologia tradizionale; - con altro materiale di rivestimento di buona durabilità nelle tonalità dei rossi, dei verdi o dei marroni. d) altezza media: m. 3,00; e) distanza dai confini minimo m.5.00; f) distacco tra m.10,00 non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza; g) distanza dal ciglio stradale: - minimo m.20 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada, con un minimo di m. 20. h) note: è da preferire la realizzazione in adiacenza ai fabbricati esistenti, a condizione che non derivi un impatto negativo per edifici di pregio. La loro realizzazione è ammessa unicamente entro un raggio di 50 m dagli edifici esistenti, anche se di
9 9 altra proprietà. 9. Parametri urbanistici per la realizzazione di allevamenti intensivi ovvero allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l azienda agricola, cui art.50 LR.11/2004 atto di indirizzo lett. d punto 5: a) tipologia edilizia: fabbricato a pianta rettangolare, con tetto a due falde e manto di copertura, con materiali tradizionali oppure costruito con tecniche recenti purché adatti allo spazio ed edificazione rurale; b) altezza dei m. 7,50; c) n piani: n 1; d) distanze minime: si fa riferimento alla DGR. 856/2012 e) distacco tra annessi m.15 ; rustici : f) distanza dai confini: si fa riferimento alla DGR. 856/2012 g) distanza dal ciglio stradale: - minimo m.30 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada, con un minimo di m Parametri urbanistici per la realizzazione di allevamenti agricoli-produttivi che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale con l azienda agricola superano in ambito aziendale il peso vivo medio riportato, per ciascuna tipologia d allevamento, cui art.50 LR.11/2004 atto di indirizzo lett. d punto 5: a) tipologia edilizia: fabbricato a pianta rettangolare, con tetto a due b) altezza dei falde e manto di copertura, con materiali tradizionali oppure costruito con tecniche recenti purché adatti allo spazio ed edificazione rurale; m.6,50; c) n piani: n 1; d) distanze minime: - da limiti dei tessuti agricoli m.100,00; - da residenze sparse m.50,00; - da residenze concentrate (cento abitato) m.100,00. e) distacco tra annessi m.15 ; rustici : f) distanza dai confini: m. 15,00; g) distanza dal ciglio stradale: - minimo m.30 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada, con un minimo di
10 10 m Parametri urbanistici per la realizzazione di allevamenti agricoli-produttivi a carattere familiare, ovvero quelli che, per numero di capi, non sono ricompresi nelle fattispecie previste all art.50 LR.11/2004 atto di indirizzo lett. d punto 5 e non sono soggetti a Piano di Sviluppo Aziendale: a) tipologia edilizia: fabbricato a pianta rettangolare, con tetto a due falde e manto di copertura, con materiali tradizionali oppure costruito con tecniche recenti purché adatti allo spazio ed edificazione rurale; b) altezza dei m. 4,00 per allevamenti a carattere familiare. c) n piani: n 1; d) distanza dai confini: m. 15,00, distanza derogabile, producendo e) distanza dal ciglio stradale: f) distacco tra l assenso del confinante trascritto; - minimo m.10 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada, con un minimo di m. 10. m.10, non è ammessa la costruzione in aderenza alla residenza. E ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà; 12. Vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all allevamento si adottano le distanze dai confini di proprietà definite dal PI. a) parametri per allevamenti intensivi DGR. 856/2012; urbanistici: b) distanza dai confini: si fa riferimento alla DGR. 856/2012 con un c) distanza dal ciglio stradale: d) distacco tra minimo di m.15; - minimo m.20 entro il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada; - come stabilito dal DPR. 495/92 fuori del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada, con un minimo di m dalle abitazioni afferenti l aggregato abitativo aziendale m.20; - dalle abitazioni non afferenti l aggregato abitativo aziendale: m.50; e) note: - distacco dai tessuti T1-T2-T3-T4 e T9 dai parchi e dai servizi: m.50; - devono però essere realizzate in conformità alle norme igienico - sanitarie in materia e per
11 11 quanto riguarda i liquami devono tenere conto di quanto previsto, in proposito, dal Piano Regionale di Risanamento delle acque e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
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