NORMATIVA E RESPONSABILITA' 13/02/08 Giancarlo Negrello

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1 NORMATIVA E RESPONSABILITA' 13/02/08 Giancarlo Negrello

2 La normativa e le responsabilità in merito alle macchine ed attrezzature. La marcatura CE e la presunzione di conformità. Rapporto con i Piani di sicurezza Giancarlo Negrello 13 febbraio 2008

3 Programma Modello sbagliando s impara La banca dati ISPESL Le responsabilità in caso di infortunio La normativa sulle macchine La marcatura CE; Cosa ci deve essere nei Piani di sicurezza (PSC e POS)

4 Modello sbagliando s impara

5 Quando per lavorare servono i miracoli è un miracolo se non ci sono infortuni!

6 PERICOLO Rumore ESPOSIZIONE DANNO Ipoacusia Polveri Bronchite cronica Amianto Mesotelioma Energia Trauma

7 Definizioni ed elementi costitutivi del modello incidente infortunio scambio d energia danno determinante modulatore Datemi una scala e qualche asse d appoggio e vi sostituirò la lampada fulminata!

8 DEFINIZIONE D INCIDENTE Si definisce incidente ogni rapida e non intenzionale liberazione, trasformazione o inappropriata applicazione d energia che provoca, o è potenzialmente in grado di provocare, effetti indesiderati: danni alle persone o alle cose, costi economici, degrado ambientale, etc.

9 DEFINIZIONE D INFORTUNIO Si definisce infortunio ogni incidente che provoca, ad una o più persone, un danno biologico nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche: rilevanza clinica (criterio di gravità) diretta derivazione dall energia scambiata a seguito dell incidente (criterio eziologico) instaurazione a brevissima distanza di tempo dallo scambio d energia (criterio temporale)

10 Che cosa trasforma un incidente in infortunio? Il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 3. che vi sia, a seguito dell incidente, uno scambio d energia tra il lavoratore e l ambiente fisico in cui si trova 4. che, a seguito di questo scambio, insorga immediatamente un danno provocato direttamente dall energia scambiata

11 DETERMINANTE Viene definito determinante (= fattore di rischio d incidente) ogni fattore che concorre a determinare un incidente aumentandone la probabilità di accadimento. MODULATORE Viene definito modulatore ogni fattore che, ininfluente sulla probabilità di accadimento dell incidente, è però in grado d impedire o di attenuare il danno biologico che ne consegue.

12 DANNO SCAMBIO D ENERGIA INCIDENTE INCIDENTE = liberazione, trasformazione d energia

13 DANNO SCAMBIO D ENERGIA INCIDENTE INCIDENTE = inappropriata applicazione d energia

14 DANNO SCAMBIO D ENERGIA INCIDENTE

15 La banca dati ISPESL

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18 Le responsabilità in caso di infortunio

19 Caso reale di infortunio modificato ad uso didattico.

20 Responsabilità? Datore di lavoro Mancata formazione, errata procedura, ecc. Preposto dell Impresa Mancata formazione, errata procedura, mancata vigilanza, ecc. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Mancato controllo sulla formazione, errata progettazione delle lavorazioni, ecc. Costruttore della piattaforma Costruzione di macchina pericolosa perché ha l arresto di emergenza non a portata di mano ed i comandi di azionamento non protetti contro l azionamento accidentale.

21 Le responsabilità nel campo della sicurezza sul lavoro

22 Fondamenti di sicurezza: motivazioni della prevenzione ASPETTI MORALI: La tutela della natura intesa come complesso UOMO + AMBIENTE deve essere intesa come una componente prioritaria dell attività lavorativa e pertanto deve rappresentare un preciso dovere morale per tutti. OBBLIGHI GIURIDICI: Sono legati alla necessità di ottemperare a numerose disposizioni di legge generali (Costituzione, C.P. e C.C.) nonché ai numerosi provvedimenti specifici che da tempo regolano la materia e che prevedono PESANTI SANZIONI penali e civili in caso di inadempienza.

23 Fondamenti di sicurezza: la responsabilità penale La responsabilità penale è PERSONALE (art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato. Potranno rispondere, personalmente, di REATI commessi nel campo della prevenzione coloro che agendo in singolo o in cooperazione con altri cagionano ad altri lesioni da cui derivi una malattia nel corpo. La colpa può consistere in imprudenza, negligenza, imperizia o nella violazione di uno specifico articolo di legge.

24 Fondamenti di sicurezza: aspetti della responsabilità penale La RESPONSABILITA PENALE assume vari aspetti a seconda che dal comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di: una situazione di pericolo (artt. 437 e 451 del C.P.) una situazione di danno (artt. 589 e 590 del C.P.)

25 Fondamenti di sicurezza: la responsabilità civile La responsabilità civile si concretizza ogniqualvolta, con il proprio comportamento si arrechi danno a cose e/o beni. In base all art del C.C. il responsabile è tenuto al RISARCIMENTO DEI DANNI, E bene ricordare che in campo civilistico la responsabilità per fatti commessi da personale dipendente dell Azienda, ricade sempre sulla stessa. Nella materia riguardante gli infortuni sul lavoro la RESPONSABILITA CIVILE si fa spesso discendere dalla responsabilità penale.

26 Legislazione generale: il Codice Penale CODICE PENALE R.D. 19 ottobre n 1398 Art. 590 (Lesioni personali colpose) - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a Euro Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena.. 6 mesi a 2 anni o della multa da Euro a Euro

27 Legislazione generale: il Codice Penale CODICE PENALE R.D. 19 ottobre n 1398 Art. 589 (Omicidio colposo) - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

28 La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8 giugno, 2001 n 231

29 Contesto di riferimento Il crescente fenomeno dei cosiddetti white collar crimes (reati dei colletti bianchi, vale a dire di criminalità economica), registrato fin dagli anni 70, ha reso pressante per l Unione Europea l esigenza di introdurre un efficace sistema di contrasto dell attività criminale, non di matrice individuale, ma riferibile agli Enti intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò ha indotto il legislatore comunitario a sollecitare i singoli legislatori nazionali ad assumere strumenti legislativi capaci di perseguire direttamente le persone giuridiche ritenute responsabili di reati economici.

30 Contesto di riferimento Su tali premesse interviene a livello nazionale la Legge Delega n. 300/2000, che configura storicamente un punto di partenza in quanto per la prima volta il legislatore italiano è chiamato a disciplinare la responsabilità amministrativa degli Enti collettivi per gli illeciti dipendenti da reato. Per dare applicazione al mandato della Legge Delega 300/2000, è stato emanato il D. Lgs. 231/2001, che istituisce la responsabilità amministrativa dell Ente per i reati posti in essere dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell interesse e/o a vantaggio dell Ente stesso.

31 Contesto di riferimento Il decreto legislativo 231/01 persegue l intento di sensibilizzare gli stessi operatori economici sui fenomeni della criminalità d impresa,. All ente viene quindi demandata una funzione di garanzia, volta ad adottare ogni misura idonea alla prevenzione dei crimini economici, nel contesto di un esercizio dell impresa conforme alla legge e rispondente a principi etici.

32 Fonti normative Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti, è stato introdotto nell ordinamento italiano dal Decreto 231/2001 ed integrato da:.. Legge 123 del 3 agosto 2007 Legge 123 del 3 agosto 2007 Art. 9 Modifica del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

33 Fonti normative "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote (una quota 258 )..

34 Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Destinatari: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica. Soggetti esclusi: Stato, Enti pubblici territoriali ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale Quando: per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio (è esclusa la responsabilità dell ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi)

35 Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Reati commessi da: Art. 5 Lettera A - soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell Ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo; Art. 5 Lettera B - persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A Casi di esonero: adozione da parte degli Enti di modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento dei reati.

36 Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Natura della responsabilità dell Ente (discussa dai giuristi): Responsabilità amministrativa Responsabilità penale Terzo genere di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo Superamento del principio societas delinquere non potest ex Art. 27 Costituzione

37 Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto Le ipotesi di reato per le quali si configura la responsabilità amministrativa dell Ente sono: malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316- ter c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 co.2, c.p.); delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale

38 Ipotesi di esclusione della responsabilità E previsto un regime di responsabilità con l inversione dell onere della prova Art. 6, se il reato è commesso da soggetti in posizione APICALE (Art. 5, Lettera A) è necessario che l Ente provi che: Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi. E stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza. I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi, Non ci sono state omissioni o negligenze nell operato dell organismo di controllo.

39 Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto In ogni caso spetta al giudice penale la valutazione in merito alla rispondenza dei codici comportamentali adottati dall Ente ai parametri elencati nell art. 6 comma 2 del D.Lgs 231.

40 Gli interventi da adottare 1. Definizione dei principi etici: elaborazione/aggiornamento e condivisione di un Codice Etico 2. PROCESS ASSESSMENT: Check up aziendale e ricognizione di chi fa cosa 3. RISK ASSESSMENT: Identificazione delle realtà aziendali a rischio-reato 4. RISK MANAGEMENT: Analisi del sistema di auditing, se esistente, elaborazione dei protocolli comportamentali e valutazione dei rischi residui accettabili 5. Adozione/revisione del sistema disciplinare conforme allo Statuto dei lavoratori e al CCNL applicabile. Condivisione con Organizzazioni Sindacali 6. Individuazione, nomina ed attivazione di un organismo di vigilanza dell ente, autonomo ed indipendente 7. Adozione formale e condivisione (interna ed esterna) del modello, informazione e formazione dei destinatari, ottimizzazione ed aggiornamento continuo del modello

41 La normativa sulle macchine

42 La normativa specifica: centinaia di provvedimenti Leggi; Decreti Legislativi (D.Lgs.); Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.); Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R.); Decreti Ministeriali (D.M.); Leggi Regionali; Circolari; Norme tecniche (UNI, UNI-EN, CEI, ecc.).

43 La normativa specifica: le norme quadro D.P.R. n 547/55 D.Lgs. n 626/94 della salute sul luogo di lavoro D.P.R. n 459/96 D.Lgs. 359/99... Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Attuazione di varie direttive.riguardanti il miglioramento della sicurezza e dei lavoratori Attuazione della direttiva 89/392 (macchine) Attuazione della direttiva 95/63/CE requisiti minimi uso di attrezzature di lavoro

44 Le figure della sicurezza DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE - COSTRUTTORI E/O COMMERCIANTI PROGETTISTI LUOGHI DI LAVORO INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI - MEDICO COMPETENTE (ove previsto) - COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

45 La marcatura CE

46 Infortuni Il 65 % degli infortuni è dovuto a carenze organizzative; Il 35 % degli infortuni è dovuto a carenze tecniche.

47 Direttiva macchine:obiettivi La direttiva macchine nasce come Direttiva 89/392 modificata in seguito da altre direttive per perseguire i seguenti obiettivi : Libera Circolazione Prodotti, garantita dalla Uniformità del Criteri di sicurezza cui deve attenersi la Produzione. Maggiore Protezione di Coloro che con tali Prodotti entrano in contatto.

48 Direttiva macchine: D.P.R. 24/07/1996 n.459 Con il D.P.R. 24/07/96 n.459 è stata recepita in Italia la direttiva macchine. Le norme del regolamento si applicano alle macchine, nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato.

49 Macchine usate In caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del regolamento. D.P.R. 547/55

50 Responsabilità del costruttore Il regolamento non prevede alcuna sanzione né per il costruttore né per l eventuale importatore. Tali responsabilità nascono dal D.Lgs.626/94.

51 Sicurezza delle macchine Tutte le attrezzature, le macchine e gli impianti produttivi devono essere progettati, costruiti e installati con la scrupolosa osservanza delle norme di Legge (D.P.R. 27/04/55 n.547, D.Lgvo 626/94, D.P.R. 459/96) e di buona tecnica (CEI - UNI, ecc.). Tali normative prescrivono l'applicazione di adeguate protezioni, segregazioni o dispositivi di sicurezza, sugli elementi delle macchine, quando questi risultano accessibili e costituiscono un pericolo per le persone.

52 Sicurezza delle macchine: Elementi di rischio meccanico MOVIMENTI ROTATORI Elementi rotanti motori Elementi rotanti con afferramento e trascinamento all interno MOVIMENTI RECIPROCI Elementi con moto alternativo o scorrevole e parti fisse Elementi con moto singolo di slittamento MOVIMENTI DI ROTAZIONE ALTERNATIVI MOVIMENTI DI OSCILLAZIONE CONTATTI CON MATERIALE DA LAVORARE ESPULSIONI DI PARTI DI MACCHINARIO ESPULSIONI DI MATERIALE.

53 Sicurezza macchine: pre e post direttiva macchine a) Se costruite antecedentemente alla entrata in vigore della Direttiva Macchine (DPR 459/96) ovvero prima del 21/09/96, le stesse devono essere rispondenti alla legislazione previgente. b) Se costruite dopo tale data, tutte le macchine devono essere provviste di marcatura CE, di dichiarazione di conformità e di manuale d istruzioni d uso che il rivenditore deve fornire all acquirente.

54 Macchine non conformi Il proprietario (es. impresa) non può vendere macchine che non siano conformi alle norme di sicurezza (attuali o previgenti la marcatura CE) ad altra persona (es. altra impresa) senza incorrere in responsabilità (di pericolo e di danno / evento). Prima le deve adeguare alle norme di riferimento. Può però darle ad un rivenditore o ad un costruttore in permuta con altra attrezzatura. In questo modo non è più una vendita ma un reso. Ci sono dubbi che un reso in cambio di denaro possa configurarsi vendita.

55 Macchine non conformi Il rivenditore o il costruttore non possono vendere macchine che non siano conformi alle norme di sicurezza senza incorrere in responsabilità (di pericolo e di danno / evento). Prima le devono adeguare alle norme di riferimento. Possono eventualmente venderle in paesi dove la normativa è meno restrittiva di quella italiana.

56 Rottamazione L impresario, il rivenditore ed il costruttore possono rottamare la macchine: Dandola ad un centro di rottamazione; Specificando nel d.d.t. che si tratta di rottame; Togliendo qualsiasi funzionalità alla macchina eliminando i collegamenti e bloccando in maniera definitiva gli organi in movimento. Facendosela pagare a costo di rottame

57 Vendita per pezzi di ricambio L imprenditore, il rivenditore ed il costruttore possono vendere la macchina come recupero pezzi : Specificando nel d.d.t. che si tratta di macchina da non mettere in uso; Togliendo qualsiasi funzionalità alla macchina eliminando i collegamenti e bloccando in maniera definitiva gli organi in movimento. Facendosela pagare a costo di pezzi di ricambio

58 Cosa ci deve essere nel PSC e nel POS

59 Cosa ci deve essere nel PSC Il tipo di attrezzatura per svolgere in sicurezza il lavoro (es. escavatore con braccio da 10 metri, o una gru con braccio da 50 metri, ecc.) La formazione che deve avere l operatore; Le regole dell uso promiscuo da parte di più imprese; L eventuale manutenzione da effettuare durante l attività di cantiere (es. una verifica ogni tre mesi );

60 Cosa ci deve essere nel POS Indicazione dell attrezzatura utilizzata; La formazione dell operatore; Le regole dell uso promiscuo da parte di più imprese; La manutenzione che verrà effettuata durante l attività di cantiere;

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