APPUNTAMENTO CON L ESPERTO. Stefano Setti

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1 APPUNTAMENTO CON L ESPERTO DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI: LE DIVERSE NOVITÀ FISCALI Stefano Setti Come noto il Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo (in fase di pubblicazione sulla G.U.) contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell 11 marzo NB: si evidenzia che il D.lgs. nella versione preliminare approvata il 20 giugno 2014 prevedeva che i redditi prodotti dalle Società tra professionisti (c.d. STP) costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 del TUIR in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo testo unico. La versione definitiva del 30 ottobre scorso non contiene più questa previsione, quindi, di conseguenza, il reddito prodotto dalle STP non dovrebbe essere considerato reddito di lavoro autonomo (ancorché sul punto sono tuttora necessari dei chiarimenti ministeriali). Le modalità di tassazione delle STP dipendono, quindi, dalla tipologia societaria prescelta. 730 precompilato Le principali novità del Decreto semplificazioni fiscali Ambito soggettivo La tempistica Dati e redditi Il modello 730 precompilato riguarderà tutti i contribuenti italiani che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato, conseguentemente vi rientrano anche i contribuenti che hanno contratti di collaborazione o borse di studio, così come i pensionati. Invece, rimarranno escluse le indennità percepite dai componenti del Parlamento europeo. L Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibile il modello precompilato telematicamente entro il 15 aprile di ogni anno. NB: la dichiarazione sarà consultabile direttamente online tramite il sito dell Agenzia delle Entrate o in alternativa tramite il proprio sostituto d imposta o tramite un Caf o un professionista abilitato. NB: l Agenzia delle Entrate dovrà ricevere l attuale CUD dai datori di lavoro o dai sostituti d imposta entro il 7 marzo mentre entro il 28 febbraio le banche, altri istituti finanziari, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari dovranno inviare le informazioni relative ai soggetti e agli oneri (detraibili o deducibili, a seconda dei casi) sostenute. Il modello precompilato conterrà i dati anagrafici, quelli sui beni

2 Le detrazioni Interessi sui mutui Fondi e assicurazioni Spese sanitarie Come modificar il modello immobili, quelli sui versamenti effettuati l anno precedente, i dati comunicati dai sostituti d imposta in merito ai redditi e alle pensioni. Nella dichiarazione precompilata, verranno incluse tutte le detrazioni Irpef di cui l Amministrazione finanziaria è già a conoscenza o calcola facilmente, per esempio quelle da lavoro dipendente, da pensione, per figli o familiari a carico. Tra le agevolazioni fiscali che l Agenzia delle Entrate inserirà nella dichiarazione precompilata c è anche la detrazione sugli interessi passivi pagati per i mutui sull abitazione principale. La detrazione ammonta al 19% e si calcola su un monte interessi massimo di Euro all anno, quindi vale fino a 760 euro all anno per immobile. Per consentire all Amministrazione finanziaria di inserire i dati nel modello precompilato, le banche dovranno comunicare all Amministrazione finanziaria gli importi pagati dai clienti entro il prossimo 28 febbraio I versamenti ai fondi pensioni o i premi delle polizze (che danno diritto a detrazioni e deduzioni) dovrebbero essere inclusi nel 730 precompilato purché le banche, le società di gestione o le compagnie assicurative abbiano inviato le relative comunicazioni al fisco entro il 28 febbraio. Dal 2016 saranno compilati anche i righi della dichiarazione sulle spese mediche sostenute dal contribuente e che danno diritto a detrazioni o deduzioni. Oltre ai dati già noti sul sistema tessera sanitaria, nel 2015 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno comunicare sempre al sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 per consentire all Amministrazione finanziaria di completare il quadro degli sconti di cui ha diritto il contribuente Entro il 7 giugno di ogni anno, il contribuente potrà aggiungere o modificare i dati della dichiarazione, da solo (attraverso internet) o facendosi aiutare da un intermediario abilitato (ad es. CAF e più nello specifico). NB: a seguito della ricezione del 730 precompilato i contribuenti potranno decidere cosa fare: accettare in toto o procedere a

3 delle rettifiche? Nei casi in cui il contribuente accetti integralmente i calcoli posti in essere dall Amministrazione finanziaria avrà diritto ad uno scudo dai controlli formali, vale a dire quelli che riguardano le certificazioni sui redditi e sugli sconti fiscali. Conseguentemente potrà evitare lo scoglio dei controlli preventivi se i rimborsi superano i Euro e presenti detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze d imposta da anni precedenti. Invece, nei casi in cui il contribuente voglia modificare i dati contenuti nel modello comunicato dall Amministrazione finanziaria, in quanto ad esempio, può aver sostenuto spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni di cui l amministrazione finanziaria non è a conoscenza, avrà la possibilità di procedere alle modifiche/integrazioni avvalendosi, in tal caso, di CAF o professionisti abilitati. Più nel dettaglio, in caso di rettifica, il CAF ovvero il professionista abilitato dovrà apporre il proprio visto di conformità. Ciò comporta in capo a tali soggetti, che rilasciano il visto di conformità, l assunzione di una pesante responsabilità (tenuti al pagamento di un importo corrispondente al pagamento dell imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30%) sulla quale non sa nemmeno se gli stessi siano coperti dalla propria assicurazione obbligatoria. Tenendo comunque presente che tale responsabilità non torna applicabile se l infedeltà del visto è determinata da dolo o colpa grave del contribuente. Si fa comunque presente che rimane la possibilità della dichiarazione fai da te. Assistenza fiscale esclusi tributaristi e geometri fiscalisti Sanzioni per errato rilascio visto di Ciò posto, in ogni caso, il termine ultimo per inviare la dichiarazione definitiva all Agenzia delle Entrate trova un termine unico, infatti, la data sarà il 7 luglio di ciascun anno. I tributaristi nonché i geometri fiscalisti non sono tra le categorie di cui i CAF si possono avvalere; conseguentemente, per i CAF possono lavorare gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti; gli esperti contabili; periti commerciali; consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di peridi ed esperti per la sub categoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Per i CAF ed i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità è stato previsto che gli stessi rispondono a titolo di responsabilità per l errato controllo dei dati documentali e sono tenuti nei confronti dello Stato ovvero di altro ente impositore al

4 conformità Abrogata la responsabilità solidale negli appalti Dichiarazione pagamento di un importo corrispondente al pagamento dell imposta, degli interessi nonché della sanzione pari al 30% dell imposta. La responsabilità viene meno nel caso in cui l infedeltà del visto sia determinata da dolo ovvero colpa grave del contribuente. Cosa cambia con l abrogazione della solidarietà fiscale? Cosa era già stato abrogato con precedenti interventi normativi? Che tipo di solidarietà rimane ancora in essere tra appaltatore/subappaltatore/committente? Viene meno la responsabilità solidale in ambito fiscale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti al rapporto di subappalto. Il committente dei servizi non è più soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria da a euro, in caso di pagamento del corrispettivo senza che lo stesso abbia previamente verificato il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente riguardanti l intera filiera dell appalto. L art. 50 del DL n. 69/2014 (c.d. Decreto del fare) aveva eliminato la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, nonché la sanzione per il committente, in merito all IVA relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di appalto ovvero subappalto Rimane ancora la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatore (art. 29, 2 comma del D.lgs n. 276/2003). NB: considerato che rimane ancora una solidarietà retributiva e contributiva, allo scopo di evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, risulta opportuno/necessario che i committenti e gli appaltatori continuino a richiedere agli appaltatori/subappaltatori il rilascio del DURC. Non si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di successione nel caso

5 di successione l eredità sia destinata al coniuge o a parenti in linea retta del defunto e l attivo ereditario ha un valore inferiore ad Euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Conseguentemente il limite entro cui non scatta l obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sarà aumentato dagli attuali Euro ad Euro Si evidenzia, inoltre, che non vi sarà l obbligo di presentazione della stessa quando l eredità non sia costituita da beni immobili o diritti immobiliari. Sotto il profilo burocratico si segnalano le seguenti novità: non andranno più allegati alla dichiarazione di successione documenti in originale. Va da sé che basteranno copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; verrà meno l obbligo di presentare la dichiarazione integrativa nel caso in cui una sopravvenienza sia costituita da rimborsi fiscali. Tali rimborsi manterranno comunque la loro rilevanza ai fini della determinazione dell imponibile da sottoporre a tassazione. Dichiarazione di successione alla luce delle novità del Decreto semplificazioni Dichiarazione di successione Soggetti obbligati Documento di carattere fiscale che gli eredi del defunto devono presentare per informare l agenzia delle entrate sull ammontare del patrimonio ereditario, ai fini dell imposizione fiscale. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: soggetti chiamati all eredità, sia per legge che per testamento. Sono tenuti alla presentazione anche coloro che non abbiano accettato l eredità, a meno che non sia stata comunicata la rinuncia; soggetti legatari, cioè i rappresentati legali; soggetti immessi nel possesso dei beni; amministratori dell eredità; curatori dell eredità giacenti; esecutori testamentari; trust. Soggetti esonerati NB: nel caso di più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse. La dichiarazione non è obbligatoria quando si verificano le seguenti condizioni: l eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; l attivo ereditario non supera i euro; l attivo ereditario non include beni immobili o diritti reali immobiliari.

6 Termini e modalità di presentazione Modifica della dichiarazione Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi. NB: così come previsto dal decreto semplificazioni non vi sarà l obbligo di presentazione della dichiarazione: nei casi in cui l eredità si devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l attivo ereditario abbia un valore inferiore a Euro; nei casi in cui l eredità non sia costituita da beni immobili o diritti immobiliari. La dichiarazione di successione in esame va presentata all Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto entro 12 mesi dall apertura della successione (coincidente con la data di morte). NB: nel caso in cui il defunto fosse residente all estero, la dichiarazione di successione deve essere presentata nella circoscrizione in cui è fissata l ultima residenza italiana. In alternativa si può presentare alla Direzione Provinciale II di ROMA Ufficio Territoriale ROMA 6 EUR TORRINO, in Via Canton 20 CAP Roma. Quando nell attivo ereditario è presente un immobile o più immobili, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali. Inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell Agenzia del Territorio. La dichiarazione di successione deve essere redatta sul Modello 4, composto da diversi quadri in cui devono essere indicati i seguenti dati: quadro A, le generalità degli eredi; quadro B, l attivo ereditario; quadro C, eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso; quadro D, il passivo ereditario. Ne discende che la dichiarazione ricomprende tutti i beni e diritti di cui il de cuius era titolare in vita come beni immobili, denaro, valori, titoli, azioni o quote di società, aziende, preziosi si vario genere. NB: il modello da inviare è disponibile esclusivamente online o presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate. Gli eredi nonché gli altri soggetti obbligati possono modificare la dichiarazione presentata mediante altr dichiarazione: integrativa, al fine di indicare cespiti prima non indicati

7 Fisco internazionale Opzioni Società estinte Professionisti vitto e alloggio Riqualificazio ne energetica degli edifici Nozione di che comportano aumento del valore dell eredità o dell imposta dovuta; modificativa, al fine di correggere dati già dichiarati che non comportano aumento del valore dell eredità o dell imposta dovuta; sostitutiva, allo scopo di correggere errori commessi in quella precedentemente presentata sostituendola completamente. NB: La dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del termine di presentazione. Con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 l Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile rettificare la dichiarazione anche oltre tale termine, purché le modifiche siano dichiarate prima della notifica dell avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell imposta principale). Semplificate le dichiarazioni dei soggetti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia: non sarà più obbligatorio, infatti, l invio di dati già in possesso del Fisco. Esempio Indicazione in dichiarazione dei redditi dell indirizzo della stabile organizzazione. Per manifestare l opzione sarà sufficiente comunicarlo direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o Irap. Esempio Consolidato fiscale Trasparenza L Amministrazione finanziaria potrà effettuare accertamenti e notificare cartelle entro 5 anni dal momento in cui una società risulta estinta. Inoltre è stato invertito l onere della prova che ora ricade sui liquidatori e soci. Le prestazioni alberghiere e quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Ne deriva che quest ultimo non dovrà più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Viene abrogato l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati nei casi in cui i lavori proseguano per più periodi d imposta. Conseguentemente in presenza di comunicazioni obbligatorie, per l omesso o il ritardato invio non è più prevista la decadenza dall agevolazione, ma una sanzione da 256 a Euro. È stata introdotta una nozione di prima casa omogenea ed allineata ai fini sia dell IVA

8 prima casa ai fini IVA (con aliquota del 4%) allineata a quella ai fini dell imposta di registro che dell imposta di registro. Infatti, ove ricorra l applicazione dell IVA, l aliquota IVA del 4 per cento torna applicabile anche alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, divenendo irrilevanti i parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (c.d. parametri per abitazioni di lusso). Con riferimento alle spese di rappresentanza (ovvero omaggi) sarà possibile detrarre l IVA per l acquisto di beni di costo unitario non superiore ad Euro 50. Tale limite prima del decreto in esame ai fini IVA era pari ad Euro 25,82 mentre ai fini delle dirette sussisteva il limite di Euro 50. Con tale modifica di fatto è stato allineato l importo sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette uniformando il limite ad Euro 50. Spese di rappresentan za allineamento importi IVA e dirette Cessioni senza corrispettivo (o gratuite) Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto Beni di costo < o ad 50 Beni di costo < o ad 50 La cessione sarà soggetta ad IVA 1 La cessione non sarà soggetta ad IVA 2 1 È ammessa la detrazione dell imposta sull acquisto del bene. 2 È ammessa la detrazione dell imposta sull acquisto del bene se di costo unitario uguale o inferiore ad 50,00; non è ammessa, invece, in detrazione l imposta sull acquisto del bene se di costo unitario superiore ad 50,00. Comunicazion e black list Nuova soglia minima di comunicazione Con riferimento alla nuova soglia minima di comunicazione pari ad Euro , l art. 21 del Decreto semplificazioni precisa che si tratta di un importo complessivo annuale. NB: conseguentemente, fin tanto che non vi saranno ulteriori chiarimenti ministeriali, si ritiene che tale importo non vada riferito ad ogni singola operazione ovvero all insieme delle operazioni che sono avvenute con ogni controparte. NB: sulla base di quanto sopra se un contribuente nel 2014 ha effettuato operazioni con controparti Black list per un ammontare totale superiore ad Euro dovrà comunicare anche le singole operazioni di importo inferiore ad Euro 500. Quindi, se non vi saranno ulteriori chiarimenti ministeriali, si ritiene che nell invio annuale da effettuare nel 2015 si dovranno ricomprendere anche le operazioni di importo inferiore ad Euro 500 non comunicate con le singole comunicazioni mensili ovvero trimestrali del 2014 (prima

9 del Decreto semplificazioni). Il caso Domanda: nel corso del 2014 la nostra Società ha effettuato acquisti/cessioni nei confronti di un soggetto Black list per un ammontare pari ad Euro e nei confronti di altro soggetto Black list per Euro In base al Decreto semplificazioni come ad oggi formulato nel 2015 siamo dispensati dalla comunicazione annuale? Nuova periodicità di presentazione Risposta: stante la formulazione del Decreto semplificazioni (salvo diverso chiarimento futuro dell Amministrazione finanziaria) sembra che nel caso in esame si dovrà procedere ad effettuare tutte le comunicazioni, in quanto la sommatoria delle operazioni totali dell anno supera la soglia di Euro (infatti, dal quesito il totale è pari ad Euro ). Inoltre, in tal caso si dovrà procedere anche alla comunicazione delle singole operazioni di importo inferiore ad Euro 500. È stato stabilito che la presentazione della comunicazione black list ( già a decorrere dall anno d imposta 2014) debba avvenire annualmente. A ncorché la nuova norma non preveda l esatto termine annuale sembra ragionevole ritenere che dovrebbero tornare applicabili i t ermini per la presentazione dello spesometro (10 aprile ovvero 20 a prile a seconda della liquidazione IV A del contribuente), prevedendo, quindi, unico invio del modello polivalente. N B: considerato che la periodicità diventa annuale già per l anno 2014 si ritiene che i contribuenti (qualora ne ricorrano i casi) d ovranno procedere alla presentazione di una comunicazione riepilogativa per tutto l anno 2014, ancorché gli stessi abbiano già proceduto alle singole presentazioni mensili ovvero trimestrali. Ne deriva, per assurdo, che nel caso in cui i contribuenti non abbiano presentato i modelli (prima della pubblicazione del Decreto semplificazioni) nelle scadenze mensili ovvero trimestrali procederanno nel 2015 alla presentazione riepilogativa (anno 2014) inserendo anche le informazioni non comunicate nel 2014 senza, quindi, essere soggetti a sanzioni (e senza utilizzo del ravvedimento operoso). Su l punto risulta opportuno/necessario un chiarimento ministeriale.

10 Dichiarazioni d intento L invio della dichiarazione d intento da parte dell esportatore abituale Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate L invio in caso di importazione Profili sanzionatori La comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d intento, che rilascia apposita ricevuta telematica, deve essere effettuata direttamente dall esportatore abituale; la dichiarazione d intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate all esportatore abituale, è consegnata al fornitore o prestatore dello stesso. Solo una volta ricevuta tale documentazione ed aver proceduto ad un riscontro telematico dell avvenuta comunicazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale, il cedente/prestatore potrà emettere regolare fattura non imponibile IVA ai sensi dell art. 8, 1 comma, lett. c) del DPR n. 633/1972. NB: il prestatore/cedente l esportatore abituale dovrà poi riepilogare nella dichiarazione IVA annuale (al riguardo si dovranno attendere i modelli di dichiarazione IVA 2016 anno d imposta 2015) i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. Entro 90gg dall entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali dovrà essere pubblicato un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate al fine di definire le modalità operative della nuova disposizione normativa nonché le modalità per il rilascio della ricevuta di invio. È stato stabilito che entro 120 giorni dall entrata in vigore del Decreto in esame, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d intento per dispensare, l esportatore abituale, dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione. NB: con riferimento alle importazioni rimane ferma la regola della riferibilità univoca alla singola operazione doganale. Il cedente o prestatore dell esportatore abituale sarà punito con la sanzione dal 100 al 200% dell IVA non esposta in fattura se effettua le operazioni di cui all art. 8, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell esportatore abituale, la dichiarazione d intento, corredata della ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate. NB: va da sé che viene meno l applicazione l indicazione fornita dalla CM n. 10/E/2005 (par. 9.6), secondo cui la sanzione per l omessa, la tardiva o l inesatta comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento è

11 irrogata anche quando l operazione effettuata senza IVA è regolare, avendo l esportatore abituale lecitamente esercitato il diritto di acquistare i beni/servizi con il plafond. Iscrizione al VIES Rim borsi IVA E stato modificato l art. 35 co. 7 bis del DPR 633/72, in base al quale i soggetti titolari di partita IVA, che richiedono l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, d evono attendere il decorso di 30 giorni prima di ottenere l inserimento nel V IES. Secondo la nuova formulazione della norma, invece, l iscrizione sarà immediata. Inoltre, sono state introdotte anche regole più stringenti per la cancellazione delle partite IVA che si riv elano senza requisiti: infatti, modificando l art. 35 co. 15 quater del DPR 633/72, è stata prevista l esclusione automatica dal VIES per i titolari di partita IVA che non presentano alcun elenco INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati in questione. Tale cancellazion e, però, sarà preceduta dall invio di un apposita comunicazione da parte dell Agenzia delle Entrate. N ei confronti dei contribuenti non a rischio non sarà più necessaria la garanzia a favore dello Stato (sarà sufficiente il visto di conformità accompagnato dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio); v engono cancellati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15mila Euro (rispetto al precedente limite di 5mila Euro).

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