CASSA DEPOSITI e PRESTITI SPA. Capitolato Tecnico. Lotto 1 (CIG B49) Lotto 2 (CIG )

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1 CASSA DEPOSITI e PRESTITI SPA Capitolato Tecnico Lotto 1 (CIG B49) Lotto 2 (CIG ) - _

2 Sommario 1. DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI... 4 PREMESSA... 4 DURATA DEI CONTRATTI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO... 4 DEFINIZIONI COMUNI LOTTO 1 CIG. POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA INERENTE LE SPESE SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DATI ECONOMICI ANDAMENTO SINISTRI DEFINIZIONI OGGETTO DELLA COPERTURA Assicurati CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Limiti di età Estensione territoriale Oneri fiscali Altre assicurazioni Forma delle comunicazioni Rinuncia al recesso dal contratto Pagamento del premio e decorrenza delle coperture Promozione del dipendente Oneri a carico dell Assicuratore Modifica delle condizioni di assicurazione Commissione paritetica Interpretazione delle garanzie di polizza Tutela della Privacy Rinvio alle norme di legge Anticipi Rinuncia al diritto di rivalsa PRESTAZIONI E CONDIZIONI Oggetto dell assicurazione Rischi esclusi Liquidazione dei rimborsi/indennizzi Assistenza Diretta Capitolato Tecnico pagina 1

3 Assistenza indiretta (regime rimborsuale) Modalità di invio delle richieste di rimborso Reportistica sinistri ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI TABELLA 1 - Pacchetto A TABELLA 2 - Pacchetto B TABELLA 3 - REPORT SINISTRI LOTTO 2 CIG - COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL RISCHIO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE E AL RISCHIO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA DATI ECONOMICI ANDAMENTO SINISTRI DEFINIZIONI DETERMINAZIONE DEI PREMI RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA ESTENSIONE TERRITORIALE PERSONE ASSICURATE LIMITI DI ETA DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE GARANZIA INFORTUNI SUDDIVISIONE RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RISCHIO VOLO RISCHIO GUERRA ALL ESTERO RISCHI SPORTIVI CALAMITA NATURALI RIMBORSO SPESE DI CURA RESE NECESSARIE DALL INFORTUNIO PRESTAZIONI SANITARIE E DANNI ESTETICI AL VISO ESCLUSIONI PERSONE NON ASSICURABILI DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE LIMITE CATASTROFALE INDENNIZZO IN CASO DI MORTE INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITA PERMANENTE Capitolato Tecnico pagina 2

4 4.24. ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITA PERMANENTE FRANCHIGIA IN CASO DI INVALIDITA PERMANENTE CUMULO INDENNIZZI MODALITA DI PAGAMENTO DELL INDENNIZZO INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ESCLUSIONI DENUNCIA DI MALATTIA E OBBLIGHI RELATIVI DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO CRITERI DI LIQUIDAZIONE REPORTISTICA SINISTRI Capitolato Tecnico pagina 3

5 1. DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI PREMESSA Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnico-giuridici ed economici per l affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e della copertura assicurativa morte e invalidità permanente da infortunio e invalidità permanente da malattia a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Via Goito, n ROMA, (di seguito denominata CDP o Cassa) ad un soggetto appositamente selezionato. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni del presente Capitolato Tecnico, valgono le norme di legge. La gara è suddivisa nei seguenti lotti: LOTTO 1 CIG B49: Polizza assicurativa sanitaria inerente le spese sanitarie a favore del personale dipendente dirigente e non dirigente. LOTTO 2 CIG : Copertura assicurativa relativa al rischio morte e invalidità permanente da infortunio professionale ed extraprofessionale e al rischio di invalidità permanente da malattia a favore del personale dipendente dirigente e non dirigente. DURATA DEI CONTRATTI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO I contratti relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato avranno validità di un anno con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre Alle ore 24 del 31 dicembre 2016 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, CDP si riserva la facoltà, di affidare all aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi (con conclusione al 31/12/2017) alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche. CDP verserà entro 30 giorni dalla data di decorrenza dei contratti il corrispettivo annuo dovuto sulla base dell offerta della compagnia aggiudicataria. La Compagnia aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 della legge , n.136 e successive integrazioni e modifiche. DEFINIZIONI COMUNI Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: Annualità Il periodo compreso dalle ore 00 dell 1 gennaio e le ore 24 del 31 Assicurativa dicembre di ciascun anno in cui è operante la polizza assicurativa. Appalto Il contratto oggetto della gara Capitolato Tecnico pagina 4

6 Assicuratore o Società La Compagnia di Assicurazione aggiudicataria che assume il rischio delle prestazioni oggetto del servizio. Assicurato Assicurazione Beneficiario La persona fisica beneficiaria delle prestazioni contemplate dalla copertura. Il contratto di Assicurazione sottoscritto dalla Contraente. Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l indennizzo. Contraente Dipendente Indennizzo La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (anche CDP). La persona fisica che intrattiene un rapporto di lavoro con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La somma dovuta dall Assicuratore in caso di sinistro. Infortunio Malattia Polizza Premio Responsabile unico Del servizio Rischio Scoperto Sinistro Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta da CDP alla Società a corrispettivo dell Assicurazione compreso il contributo di adesione alla Cassa di assistenza e tutti gli eventuali oneri fiscali. L interfaccia unica dell aggiudicatario nei confronti del Contraente. È una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti dell Appalto. La probabilità che si verifichi un sinistro. La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall Indennizzo, che resta a carico dell Assicurato. Il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Capitolato Tecnico pagina 5

7 2. LOTTO 1 CIG B49 POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA INERENTE LE SPESE SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE. Il presente capitolato regolamenta la stipula di una Polizza assicurativa sanitaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Via Goito, n ROMA, (di seguito denominata CDP o Cassa), relativa agli Interventi Chirurgici ed alle altre prestazioni sanitarie elencate nel presente capitolato, a favore dei dipendenti della Cassa DATI ECONOMICI Ai fini della determinazione del premio stimato annuale, si riportano nella tabella seguente il numero presunto degli aventi diritto all assistenza sanitaria : Categoria Numero nuclei Premio unitario Premio complessivo massimo PACCHETTO A - Dirigenti PACCHETTO B - Non dirigenti PACCHETTO A - N. estensioni a figli non a carico PACCHETTO B - N. estensioni a figli non a carico PACCHETTO A adesioni personale in quiescenza PACCHETTO B adesioni personale in quiescenza 60 Euro EURO Euro EURO Euro 750 EURO Euro 600 EURO Euro EURO Euro EURO PREMIO ANNUALE STIMATO EURO L importo effettivo sarà calcolato in base alla reale consistenza che sarà comunicata da CDP all aggiudicatario. Capitolato Tecnico pagina 6

8 2.2. ANDAMENTO SINISTRI 2015 Si riporta di seguito l andamento sinistri 2015 aggiornati al 30/06/2015 (il 2014 non è indicativo perché le coperture erano diverse): PACCHETTO TOTALE SINISTRI LIQUIDATI E RISERVATI AL 30/06/2015 PREMIO IMPONIBILE 2015 S/P ATTESO AL PACCHETTO A EURO EURO % PACCHETTO B EURO EURO % Di seguito i dettagli dei sinistri aggiornati al 30/06/2015 per il pacchetto A: Tipologia prestazione Ricovero con intervento (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) in assistenza diretta Ricovero con intervento ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) in assistenza indiretta Ricovero senza intervento (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) in assistenza diretta Ricovero senza intervento (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) in assistenza indiretta Diaria sostitutiva (C3) n. documenti Importo richiesto (in euro) Importo liquidato (in euro) Importo riservato (in euro) , , , , , , ,00 Prestazioni integrative del ricovero (C1, C2, C4) in assistenza diretta Prestazioni integrative del ricovero (C1, C2, C4) in assistenza indiretta Visite e prestazioni specialistiche (D1) in assistenza diretta Visite e prestazioni specialistiche (D1) in assistenza indiretta Protesi (D2) , , , , ,22 Lenti ed occhiali (D3) , ,60 rimborso ticket SSN , ,15 Cure dentarie (D5, D6) Indiretta , ,37 Cure dentarie (D5, D6) Diretta 565,00 565,00 Altro (D4,) TOTALI , , ,00 Capitolato Tecnico pagina 7

9 Di seguito i dettagli dei sinistri aggiornati al 30/06/2015 per il pacchetto B: Tipologia prestazione Ricovero con intervento (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) in assistenza diretta Ricovero con intervento ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) in assistenza indiretta Ricovero senza intervento (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) in assistenza diretta Ricovero senza intervento (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) in assistenza indiretta n. documenti Importo richiesto (in euro) Importo liquidato (in euro) Importo riservato (in euro) , , , , , , , , , ,99 Diaria sostitutiva (C3) , ,00 Prestazioni integrative del ricovero (C1, C2, C4) in assistenza diretta Prestazioni integrative del ricovero (C1, C2, C4) in assistenza indiretta Visite e prestazioni specialistiche (D1) in assistenza diretta Visite e prestazioni specialistiche (D1) in assistenza indiretta , , , , ,75 Protesi (D2) , ,60 Lenti ed occhiali (D3) , ,01 rimborso ticket SSN , ,40 Cure dentarie (D5, D6) Indiretta , ,82 Cure dentarie (D5, D6) Diretta ,06 206, ,36 Altro (D4,) TOTALI , , , DEFINIZIONI Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: Abitazione Assistenza diretta La dimora abituale dell assicurato. La modalità di erogazione del servizio assicurativo per la quale l assicurato Capitolato Tecnico pagina 8

10 riceve le prestazioni sanitarie coperte dalla polizza presso i centri convenzionati con l Assicuratore senza anticipare la spesa, ma delegando l Assicuratore al pagamento in sua vece delle fatture emesse, nei limiti del rimborso a lui spettante. Assistenza indiretta Assistenza Infermieristica Centrale Operativa Day Hospital Data evento Difetto Fisico Franchigia il pagamento da parte della Società all Assicurato di quanto dovuto a termini di polizza, dietro prestazione delle relative fatture, notule, distinte e ricevute. L assistenza infermieristica prestata da personale fornito di specifico titolo di studio. La struttura che provvede alla gestione del circuito di Istituti di cura e medici convenzionati ed al contatto telefonico con l Assicurato che voglia accedere agli stessi. La degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno. Per i ricoveri si intende quella in cui avviene il ricovero; a questa fanno riferimento tutte le spese connesse all evento (precedenti,concomitanti e successive) rimborsabili a termini della copertura; per le altre prestazioni previste dalla copertura si intende la data in cui la prestazione è stata effettivamente effettuata. La deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite. Per le garanzie che rimborsano le spese a carico dell Assicurato è la somma determinata in misura fissa, dedotta dalle spese effettivamente sostenute ed indennizzabili a termini di contratto, che resta a carico dell Assicurato. Per le garanzie che prevedono la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di ricovero è il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l indennità all Assicurato. Grande Intervento Chirurgico L intervento chirurgico ricompreso tra quelli di cui all articolo 3. Indennità Sostitutiva L importo giornaliero erogato dall Assicuratore per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia e/o dell infortunio del parto e dell aborto terapeutico; l indennità viene riconosciuta in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse (ad eccezione delle prestazioni pre e post ricovero che verranno comunque rimborsate secondo le modalità ed i limiti specificamente Capitolato Tecnico pagina 9

11 indicati). Intervento Chirurgico Intervento Chirurgico Ambulatoriale Intramoenia Istituto di cura Istituti di cura Convenzionati Lungodegenza Intervento terapeutico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l uso di strumenti chirurgici, nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser chirurgico o crioterapia; sono altresì ritenuti interventi chirurgici quelli di urologia interventistica, neurochirurgia interventistica, neuroradiologia interventistica, endochirurgia vascolare interventistica, cardiologia interventistica, interventi con gamma knife ( per microchirurgia e radiochirurgia e radioterapia stereotassica). La prestazione chirurgica effettuata senza ricovero che, anche se effettuata in sala operatoria, comporta suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia. Sono considerati interventi chirurgici anche l applicazione/rimozione di gessature e/o immobilizzazioni purché effettuate da medico specialista ortopedico e le terapie sclerosanti, ove effettuati ambulatorialmente. Prestazione sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazione del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). L ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata con sede anche all estero. Esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, case di riposo. Le strutture di cura convenzionate con l Assicuratore alle quali l Assicurato può rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza nonché previste dalle convenzioni stesse. Servizio di degenza destinato ad accogliere persone affette da patologie tali da risentire scarsamente dei trattamenti riabilitativi finalizzati alla ripresa dell autonomia, ma che necessitano sia di assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, finalizzati a ricercare Capitolato Tecnico pagina 10

12 un miglioramento o stabilizzazione della condizione di malattia, che di assistenza nell esecuzione degli atti quotidiani della vita. Malattia Oncologica Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta di organi vicini, in fase metastatica e le recidive. Malformazione Qualunque alterazione morfologica o funzionale dovuta ad uno sviluppo anomalo. Massimale Network Nucleo Familiare Pensionato Personale medico e sanitario Presa in carico Ricovero La somma massima indennizzabile per ciascuna persona ovvero per ciascun nucleo familiare, compreso l assicurato, secondo l opzione prescelta, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo. Rete convenzionata, costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialistici ed Odontoiatri, per l erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. Titolare, coniuge fiscalmente a carico e non (in alternativa al coniuge, il convivente more uxorio) figli fiscalmente a carico, anche non conviventi La persona fisica, già dipendente, collocata in pensione che, in continuità di copertura assicurativa e con oneri a proprio carico, fruisce dell assicurazione. I professionisti convenzionati con l Assicuratore ai quali l Assicurato può rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. il medico capo-equipe che ha sottoscritto l accordo di convenzionamento con l Assicuratore. Se il primo medico/operatore non è convenzionato, di conseguenza l intera equipe è ritenuta non convenzionata. Altresì se il medico capo-equipe è convenzionato deve provvedere affinché tutti i componenti dell equipe si attengano alle norme ed alle tariffe di convenzione. In caso contrario, l intera equipe sarà considerata non convenzionata. Documento trasmesso dalla centrale operativa alla struttura sanitaria convenzionata in cui vengono indicate le prestazioni indennizzabili. Permanenza con o senza pernottamento in istituto di cura autorizzato al ricovero e/o al day hospital. Deve essere prescritto da un medico e deve essere motivato da obiettive finalità ed esigenze mediche di Capitolato Tecnico pagina 11

13 Visita specialistica eseguire prestazioni terapeutiche (per esempio: chemioterapia o interventi chirurgici) o prestazioni diagnostiche (per esempio biopsie) tali che, per scadute condizioni del paziente (tali da richiedere prestazioni diagnostiche, terapeutiche o di monitoraggio) o per indaginosità o invasività esecutiva delle stesse, non possono essere eseguite al domicilio, né in forma ambulatoriale. Sono esclusi dalle garanzie di polizza i ricoveri finalizzati all esecuzione di prestazioni sanitarie terapeutiche e diagnostiche eseguibili in forma ambulatoriale. La visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. Capitolato Tecnico pagina 12

14 2.4. OGGETTO DELLA COPERTURA Il contratto prevede la stipula di una polizza base a favore degli Assicurati, come definiti nell articolo del presente Capitolato e con corrispettivo a carico della CDP e/o degli Assicurati stessi. Le prestazioni oggetto della presente assicurazione confluiranno all interno del Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 della Cassa di assistenza sanitaria che la Compagnia dovrà garantire. Le relative spese di adesione alla Cassa di Assistenza dovranno essere ricomprese nei premi pattuiti. L assicurazione sanitaria potrà essere erogata sia in forma diretta, attraverso il ricorso a strutture e/o medici convenzionati, che in forma indiretta attraverso il rimborso delle spese sanitarie sostenute in conseguenza d infortunio e malattia nei termini, nella misura e con le modalità indicate dalle norme seguenti Assicurati Le garanzie di cui al presente Capitolato, sono prestate in forma collettiva a favore dei dipendenti della CDP e del relativo Nucleo familiare, con costi a carico della CDP. Le garanzie di cui al presente capitolato, previo pagamento del premio pro-capite annuo da parte del beneficiario di polizza sono estese ai figli non fiscalmente a carico, purché conviventi, con inclusione comunicata ad inizio anno. La modifica (acquisto o perdita) delle condizioni reddituali previste per la sussistenza a carico di un familiare assicurato avvenuta nel corso di un anno assicurativo non produce effetti sui premi per il residuo periodo del medesimo anno assicurativo. Per il personale quiescente sarà possibile rinnovare la polizza alle medesime condizioni previste per il personale in servizio. Il premio è a carico del lavoratore pensionato. In caso di fine del rapporto di lavoro, l assicurato rimarrà in copertura fino alla scadenza dell anno assicurativo. Le modalità di comunicazione dei dati degli assicurati saranno concordate tra le Parti in sede contrattuale. Capitolato Tecnico pagina 13

15 2.5. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Limiti di età L assicurazione vale fino al compimento dell 80 anno di età. Per quelle persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza dell annualità assicurativa in corso Estensione territoriale La copertura assicurativa si intende operante nel territorio del Mondo Intero Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico della Contraente Altre assicurazioni La Contraente è esonerata dall obbligo di denunciare all Assicuratore l eventuale o successiva esistenza di altre assicurazioni da essa stipulate per il medesimo rischio Forma delle comunicazioni Ad eccezione di quanto previsto nel - Modalità di invio delle richieste di rimborso, tutte le comunicazioni devono avere forma scritta e devono essere inoltrate con lettera raccomandata, o fax o con posta elettronica Rinuncia al recesso dal contratto L Assicuratore in deroga all art del C.C., rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza del presente contratto Pagamento del premio e decorrenza delle coperture Il Premio complessivo annuo viene corrisposto anticipatamente a titolo di acconto per il periodo di 12 mesi e verrà versato entro 30 giorni dall inizio dell annualità assicurativa. Tale acconto, per ciascun Periodo Annuo, viene determinato moltiplicando il Premio individuale annuo di aggiudicazione per il numero di Assicurati all inizio del Periodo Annuo. Nei casi di maturazione del diritto alle prestazioni in un epoca successiva alla data di inizio della decorrenza del contratto (es. assunzione di un dipendente in corso di un anno), le prestazioni medesime hanno inizio dalle ore del giorno in cui il dipendente, avente diritto ad essere assicurato con la presente polizza, entra a far parte della categoria del personale dipendente della CDP. Al termine del Periodo Annuo viene determinato il numero di Assicurati che hanno goduto della copertura assicurativa e non erano stati computati nella determinazione dell Acconto, con le seguenti modalità: a) se l inclusione avviene nel primo semestre di ogni anno, la stessa comporta la corresponsione dell intero premio annuo b) in caso di inserimento nel secondo semestre, la stessa comporta la corresponsione del 60% del premio annuo. Entro 30 giorni dalla scadenza dell annualità assicurativa, la contraente verserà alla Società il Capitolato Tecnico pagina 14

16 premio conguaglio derivante dalle eventuali inclusioni in copertura avvenute durante l annualità assicurativa e dalle promozioni di cui al successivo punto Promozione del dipendente In caso di promozione di un dipendente in corso d anno, che determini il passaggio dal pacchetto B al pacchetto A, per la determinazione del premio, si procede come segue: a) se la promozione avviene nel primo semestre di ogni anno, il passaggio alla nuova copertura prevede il versamento del 100% della differenza fra il nuovo premio ed il premio già versato per l iscritto ad inizio anno; b) se la promozione avviene nella seconda metà dell anno, il versamento dovuto è par al 60% della differenza fra i due premi; in entrambi i suddetti casi, i limiti ed i massimali applicabili al periodo successivo all inserimento nel nuovo pacchetto sono determinati calcolando la differenza tra quelli previsti in Polizza per la nuova copertura e quanto già consumato da ciascun Assicurato nella copertura precedente. La comunicazione alla Società delle inclusioni deve avvenire entro un mese dal verificarsi della promozione: in difetto l assicurazione entrerà in vigore dal momento della ricezione della comunicazione Oneri a carico dell Assicuratore Sono a carico dell Assicuratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio assicurativo nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all esecuzione contrattuale Modifica delle condizioni di assicurazione Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dal presente capitolato potrà essere introdotta e/o imposta dalla Assicuratore fatte salve le variazioni consentite e disciplinate dagli artt. 310 e 311 del DPR N 207/2010 in attuazione dell art comma del D.LGS 163/ Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali e di particolari richieste di rimborso che, per la loro peculiarità, possono essere oggetto di valutazione ad hoc, è demandata ad una apposita Commissione Paritetica Permanente composta da quattro membri dei quali due designati dalla CDP e due dall Assicuratore. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell esecuzione del contratto, con riferimento all adempimento degli obblighi assunti, di monitorare l andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. Capitolato Tecnico pagina 15

17 Interpretazione delle garanzie di polizza Si conviene tra le Parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza Tutela della Privacy L Assicuratore e la Cassa di assistenza si impegnano in qualsiasi circostanza, all'osservanza ed al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i. in merito al trattamento dei dati e delle informazioni sensibili relativi agli Assicurati. A tal fine dichiara di assumere la piena e completa responsabilità, con ciò esonerando la CDP a tutti gli effetti Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto qui non sia diversamente regolato, valgono le norme di legge Anticipi Nel caso di ricovero per il quale l istituto di cura richieda il versamento di un anticipo all atto dell ammissione, il titolare di polizza o - in caso di sua incapacità, anche temporanea - un proprio familiare, potrà richiedere a detto titolo all Assicuratore una somma massima pari al 65% dell intera spesa preventivata dall istituto di cura, purché nei limiti dell 65% della somma massima indennizzabile. Detta richiesta dovrà essere corredata da preventivo scritto da parte della struttura in cui avverrà il ricovero, con indicazione della prestazione sanitaria prevista e del relativo costo. In ogni caso l assicurato è tenuto a trasmettere all Assicuratore le relative fatture comprovanti l effettiva spesa sostenuta Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all Art del Codice Civile, verso i terzi responsabili PRESTAZIONI E CONDIZIONI Oggetto dell assicurazione Oggetto della presente polizza è l assicurazione del Rimborso delle Spese Sanitarie sostenute dagli assicurati a seguito di infortunio o malattia, fino a concorrenza dei massimali e/o delle somme assicurate e con i limiti previsti dal Pacchetto A e dal Pacchetto B elencati di seguito. 1) Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, con intervento chirurgico: Il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato nel caso di ricoveri in Istituti di Cura, pubblici o privati. Rientrano in questa garanzia: 1.a) visite specialistiche, accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati anche al di fuori dell Istituto di cura nei giorni precedenti al ricovero; 1.b) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del Capitolato Tecnico pagina 16

18 degente); 1.c) gli onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all intervento risultante dal referto operatorio, i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi e apparecchi terapeutici; 1.d) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure sostenute durante il periodo del ricovero; 1.e) esami, prestazioni mediche, medicinali, cure termali (ad esclusione delle spese alberghiere) sostenute nei giorni successivi al termine del ricovero o alla data dell intervento ambulatoriale, conseguenti all evento considerato; 1.f) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell intervento ambulatoriale purchè conseguenti all evento considerato e effettuati e fatturati esclusivamente dall istituto di Cura, da uno studio medico o da un medico specialista. Le prestazioni devono essere obbligatoriamente prescritte da personale medico specialista; 1.g) assistenza infermieristica a domicilio nei giorni successivi al ricovero. Sono compresi tra gli interventi chirurgici: 1.h)- Parto cesareo e aborto terapeutico 1.i) - Interventi in regime di Day Hospital 1.l) - Interventi Ambulatoriali 1.m) - Qualsiasi altro tipo d intervento (laser, crioterapia, ecc.) 1.n) - Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri. 2) Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, senza intervento chirurgico: 2.a) visite specialistiche, accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati anche al di fuori dell Istituto di cura nei giorni precedenti al ricovero; 2.b) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del degente); 2.c) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure sostenute durante il periodo del ricovero; 2.d) visite specialistiche, accertamenti diagnostici, compresi onorari medici sostenuti nei giorni successivi al ricovero; 2.e) Parto Fisiologico; 2.f) Day Hospital, comprese terapie mediche, visite ed accertamenti diagnostici, medicinali, pertinenti a malattia e infortunio; 2.g) assistenza infermieristica a domicilio a seguito di ricovero superiore a 7 giorni, purché Capitolato Tecnico pagina 17

19 prescritta dal medico ospedaliero e/o curante ed entro 15 giorni dalla dimissione. 3) Prestazioni Integrative delle garanzie 1 e 2 : 3.a) Le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto dell'assicurato a/da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero; 3.b) Le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il pernottamento in Italia o all estero in Istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'assicurato; 3.c) Qualora le spese inerenti l evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste ai precedenti punti A e B, si intendono sostituite dalla corresponsione di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento); 3.d) Oltre alla corresponsione della diaria sostitutiva delle spese per ricovero di cui al punto precedente - l Assicurazione copre anche le spese, debitamente documentate sostenute e nei limiti indicati in polizza, a titolo di: - visite specialistiche, accertamenti diagnostici, compresi onorari medici effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei giorni precedenti il ricovero; - esami, prestazioni mediche, medicinali, cure termali (escluse le spese alberghiere) sostenute nei giorni successivi al termine del ricovero sempreché conseguenti all evento considerato; - trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei giorni successivi al termine del ricovero sempreché conseguenti all evento considerato, nonché effettuati e fatturati dall Istituto di cura, da uno studio medico o da medico specialista. Le prestazioni devono essere obbligatoriamente prescritte da personale medico specialista. 4) Specialistiche Extraospedaliere: 4.a) Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche, i trattamenti fisioterapici effettuati e fatturati dall Istituto di cura, da uno studio medico o da medico specialista. Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). Qualora uno dei componenti il nucleo familiare dell Assicurato venga colpito dall insorgenza di una malattia oncologica, la Società rimborsa le spese secondo un diverso massimale o un massimale maggiorato; 4.b) l acquisto di protesi ortopediche ed acustiche. Il rimborso potrà avvenire dietro presentazione, oltre che della documentazione della spesa sostenuta, della prescrizione effettuata dal medico specialista; Capitolato Tecnico pagina 18

20 4.c) l acquisto di mezzi correttivi oculistici, anche a contatto, resesi necessarie a seguito della modifica del visus, compresa la montatura. Il rimborso potrà avvenire dietro presentazione, oltre che della documentazione della spesa sostenuta, della dichiarazione del medico oculista attestante l avvenuta modifica del visus; 4.d) in caso di decesso dell assicurato, le spese sostenute per il rientro della salma dall estero; 4.e) onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche per cure dentarie, ortodontiche e paradontali rese necessarie da infortunio e/o malattia oncologica; 4.f) onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche per cure dentarie, ortodontiche e paradontali rese necessarie da malattia.; 4.g) Check up: accertamenti diagnostici a scopo preventivo rimborsabile senza prescrizione medica (per il solo pacchetto A). Prestazioni erogate dal SSN in ambito di strutture intramoenia Le prestazioni connesse con ricoveri, con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico extraospedaliero, erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia al di fuori delle convenzioni con il Network, sono equiparate a tutti gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti previsti per le prestazioni private. 5) Prestazioni accessorie Inoltre, la presente polizza è integrata con i seguenti servizi (se non diversamente specificato, validità territoriale limitata all Italia): 5.a) Servizio di Consulenza Medica, Informazioni Sanitarie e Ricerca degli Istituti di Cura. Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La Compagnia metterà a disposizione dell Assicurato una Centrale operativa con numero verde operativo 24 ore su 24, 365 giorni all anno. Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della richiesta: - Informazione ed orientamento medico telefonico. Quando l'assicurato necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il servizio fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in previsione di viaggi all estero. Qualora l'assicurato, successivamente al predetto consulto, necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'assicurato. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni. Capitolato Tecnico pagina 19

21 - Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione. Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. L équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all occorrenza, ad individuare e segnalare all Assicurato medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assicurato e il centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. Per una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente, individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell Assicurato. - Consulenza telefonica medico specialistica. Quando l'assicurato necessita di una consulenza telefonica di carattere medicospecialistico, la Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un équipe di specialisti con i quali questi può conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni. 5.b) Servizio di Guardia Medica Permanente. Quando l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell ambito di richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, consentendo agli assistiti di ricevere un riscontro costante attraverso un presidio medico continuativo. Non è previsto alcun costo a carico dell Assicurato per la chiamata. Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con applicazione però di tariffe comunque convenzionate. 5.c) Invio Ambulanza. Qualora l'assicurato, necessiti, successivamente al ricovero di rientrare al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero e, a giudizio del medico curante, non possa utilizzare un mezzo diverso dall autoambulanza, la Società, tramite la Centrale Operativa, invia direttamente l autoambulanza tenendo a proprio carico il costo sino a un massimo di 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno). Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative. 5.d) Trasferimento sanitario dal domicilio. Qualora l'assicurato sia affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, la Società, previa analisi del quadro clinico dell'assicurato effettuata da propri medici d'intesa con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di per evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui e affetto. Il trasporto può essere effettuato con: ambulanza; treno in vagone letto; aereo di linea (anche barellato). Se necessario, l'assicurato sarà accompagnato da personale medico ed infermieristico. Capitolato Tecnico pagina 20

22 5.e) Consegna esiti al domicilio. Qualora l'assicurato si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per ritirare gli esiti in quanto affetto da gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante e nessuno possa andare per lui, la Società, dopo aver ritirato presso l'assicurato la documentazione eventualmente necessaria per il ritiro degli esiti, provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all Assicurato ed al medico da lui indicato. Il costo degli accertamenti sostenuti resta a carico dell Assicurato. 5.f) Invio medicinali al domicilio. Qualora l'assicurato necessiti di medicinali regolarmente prescritti e sia oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante, la Società, dopo aver ritirato la ricetta presso l Assicurato, provvede alla consegna dei medicinali prescritti. A carico dell Assicurato resta soltanto il costo dei medicinali. 5.g) Gestione appuntamento. Qualora l'assicurato necessiti di una prestazione medico specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato o lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell Assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento in nome dell'assicurato, in virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l'assicurato usufruirà sempre di un canale d accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore. 5.h) Rientro sanitario (Validità territoriale: estero ed Italia). Il servizio medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia improvvisa dell Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con medico locale e se necessario/possibile con quello di famiglia, ne organizzerà il trasporto sanitario. In base alla gravità del caso, l'assicurato sarà trasportato nell istituto di cura più idoneo al suo stato di salute, ovvero ricondotto alla sua residenza. A insindacabile giudizio del servizio medico della Centrale Operativa il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: aereo sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta prima classe, autoambulanza, altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendano necessario, il trasporto sarà effettuato con l'accompagnamento di personale medico o paramedico della Centrale Operativa. Il trasporto sanitario da paesi extraeuropei sarà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Tutti i costi di organizzazione e trasporto, compresi onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto, sono a carico della Società. Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'assicurato avrà diritto di richiedere a quest'ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati. 5.i) Second opinion. L Assicurato, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di eccellenza presenti in Italia ed all estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica. Capitolato Tecnico pagina 21

23 Rischi esclusi La copertura assicurativa non comprende le spese per: a) la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; b) le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per i neonati (fino al compimento del 3 anno di età) e per le forme ricostruttive rese necessarie da infortunio o da malattia oncologica; c) le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella infermieristica se prevista; d) le prestazioni non corredate dall indicazione della diagnosi; e) la cura delle conseguenze di infortuni sofferti alla guida di veicoli, per effetto di stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e della pratica di sport aerei e motoristici in genere; f) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; g) tutte le procedure, accertamenti ed interventi finalizzati alla fecondazione assistita; h) le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo; i) salvo quanto previsto al precedente punto 4f) gli interventi per cure dentarie resi necessari per cause diverse da infortunio; j) le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione generale, occupazione militare, invasione; k) le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso; l) lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento Liquidazione dei rimborsi/indennizzi. La copertura dei sinistri può avvenire nelle seguenti due modalità: Assistenza Diretta La Società provvede al pagamento diretto delle prestazioni ricevute dall Assicurato a termini e limiti di Polizza presso le strutture convenzionate appartenenti al Network, fatta eccezione per eventuali franchigie e/o prestazioni non garantite che rimangono a carico dell Assicurato. Qualora l Assicurato fosse autorizzato a ricevere una prestazione presso Struttura Convenzionata con il Network, ma l équipe medica non lo fosse, con riferimento agli importi relativi alla struttura la Società provvederà al relativo pagamento diretto; con riferimento invece agli onorari dell equipe non convenzionata, troverà applicazione quanto previsto al successivo punto per l assistenza indiretta. Alle prestazioni erogate in assistenza diretta non si applicano scoperti. La Compagnia metterà a disposizione dell Assicurato una Centrale operativa con numero verde operativo 24 ore su 24, 365 giorni all anno. Capitolato Tecnico pagina 22

24 Assistenza indiretta (regime rimborsuale) La Società, ricevuta direttamente dagli Assicurati la documentazione delle ricevute, fatture, notule di spesa, certificati medici di diagnosi e prescrizione, cartelle cliniche e quanto altro necessario ai fini della corretta liquidazione dei sinistri, effettua le opportune verifiche e accredita quanto dovuto a termini di polizza sul conto corrente dell assicurato, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. La documentazione di spesa sarà fornita in copia. Ogni anno la prima richiesta di rimborso o di segnalazione preventiva, relativa ai familiari diversi da coniuge e figli a carico, sia per l assistenza diretta che indiretta, la stessa deve essere accompagnata da copia dello stato di famiglia. Nel caso di coniuge non convivente non risultante nello stato di famiglia è richiesto il certificato di matrimonio. Qualora un Assicurato risulti già assicurato per le spese sanitarie anche presso un altro Assicuratore, la presente assicurazione opererà in via integrativa. Resta fermo che il rimborso complessivamente erogabile non potrà superare il 100% della spesa sostenuta. A tale scopo l Assicurato dovrà presentare la documentazione di spesa unitamente al foglio di liquidazione dell altro Assicuratore Modalità di invio delle richieste di rimborso L Assicurato potrà richiedere il rimborso tramite modalità on line oppure in alternativa tramite modalità cartacea. La Società metterà a disposizione degli Assicurati un portale web dedicato tramite cui l Assicurato potrà effettuare le richieste di rimborso e caricare le copie della documentazione di spesa. Il portale dovrà consentire il caricamento delle copie pdf delle fatture e della documentazione medica, nonché consentire all Assicurato di verificare lo stato di lavorazione delle pratiche e l aggiornamento della propria anagrafica compreso l indicazione dell Iban su cui effettuare i rimborsi. In alternativa al canale web la Società metterà a disposizione degli Assicurati un Modulo di richiesta di rimborso a cui saranno allegati i documenti di spesa e i certificati in fotocopia. Il Modulo verrà inviato tramite posta all indirizzo indicato dalla Società Reportistica sinistri Al termine di ogni trimestre, e comunque entro i 15 giorni solari successivi al termine del trimestre, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente l evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco, che dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabile (quindi non nella modalità di sola lettura) e riportare, per ciascuno dei due pacchetti, il riepilogo delle prestazioni erogate, dovrà essere conforme alla tabella 3 riportata in allegato. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente paragrafo, dovranno essere trasmessi ufficialmente dalla Società sia in formato elettronico che in formato cartaceo. Per ciascuna settimana intera di ritardo nella trasmissione della reportistica, la Società corrisponderà alla Contraente una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00). Capitolato Tecnico pagina 23

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