LEGISLAZIONE La riforma delle banche popolari
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- Rachele Foti
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1 LEGISLAZIONE La riforma delle banche popolari Al di là delle polemiche suscitate dall art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, c.d. investment compact), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, si può ritenere che le basi razionali della riforma delle banche popolari (se di riforma si può effettivamente parlare) risiedano nelle criticità mostrate dagli assetti di governance quando le dimensioni delle banche a struttura cooperativa (quali sono anche le banche popolari) superano una certa soglia. Recenti analisi empiriche svolte sui principali paesi europei evidenziano, infatti, che i punti di forza delle banche cooperative la maggiore stabilità rispetto a quelle lucrative. in particolare per la minor rischiosità del loro attivo, che compensa una minore redditività si affievoliscono nel caso delle banche cooperative quotate, il cui modello operativo è più simile a quello di una società per azioni. Nel caso delle banche cooperative di ampie dimensioni, quotate in borsa, alcune disposizioni normative previgenti sono state considerate la causa di forti criticità: si pensi, ad esempio, agli stringenti limiti al possesso azionario, all inderogabilità del voto capitario, alla facoltà di ricorrere a clausole di gradimento e vincoli alla rappresentanza in assemblea. Ai sensi dell art. 30, co. 2, del t.u.b., infatti, nelle banche popolari nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l 1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. Inoltre; secondo lo schema cooperativistico tipico, «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute» (art. 30, co. 1, t.u.b.). Si tratta, appunto, del cosiddetto voto capitario, per cui nell assemblea degli azionisti ogni socio può esprimere un singolo voto ( una testa un voto ) indipendentemente dal numero delle azioni che detiene o rappresenta. Queste caratteristiche rendono le popolari incontendibili, rendono, cioè, impossibile la loro scalata per acquisirne il controllo. E noto, infine, che gli statuti delle banche popolari hanno da sempre sottoposto al gradimento del consiglio di amministrazione l ingresso di nuovi soci, seppure, in qualche modo, le prescrizioni dell art. 30, co. 5, del t.u.b. sembrano voler limitare il potere dell organo amministrativo, obbligandolo a motivare le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio con riguardo all interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e 39
2 Legislazione a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell aspirante socio. D altra parte, ai sensi del co. 6 dello stesso art. 30, coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma, sui limiti alla partecipazione azionaria. Nelle disposizioni sopra ricordate si è ravvisato un forte disincentivo alla partecipazione dei soci alla vita aziendale con la conseguente riduzione della capacità di controllo sulle condotte manageriali e la cristallizzazione di situazioni di autoreferenzialità dei vertici societari. Questi problemi risulterebbero attenuati laddove la base sociale e l operatività della banca a struttura cooperativa fossero circoscritte, mentre, al contrario, si accentuerebbero notevolmente nel caso di banche con dimensioni rilevanti ed aperte al mercato. Basi sociali frazionate e disperse, senza un adeguata capacità di aggregazione e rappresentanza, favorirebbero la concentrazione di potere in capo a singole categorie che, pur costituendo una frazione minoritaria dell intera compagine sociale, sarebbero in grado di influenzare significativamente le vicende societarie. D altra parte, i limiti alla partecipazione azionaria e al voto in assemblea renderebbero più difficoltosa la raccolta del capitale, sia fra i vecchi soci sia presso nuovi investitori, costituendo in tal modo anche un vincolo nelle operazioni di rafforzamento patrimoniale. Tale effetto, peraltro, si presenterebbe in modo più accentuato nei momenti di difficoltà della categoria, che difficilmente possono essere risolti (ad esempio attraverso fusioni o cessioni) senza sacrificare lo scopo mutualistico. I vari disegni di legge di riforma delle banche popolari presentati negli ultimi anni, seppur con soluzioni specifiche diverse, si sono tutti occupati dei problemi cui sopra si è accennato, prevedendo: a) l ampliamento dei limiti partecipativi individuali al capitale e un ruolo più incisivo degli investitori istituzionali, a cui dovrebbero consentirsi livelli partecipativi più elevati e diritti speciali di nomina di propri rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo; b) l estensione delle possibilità di delega del voto da parte dei soci; c) la revisione della disciplina delle trasformazioni; d) l attenuazione dei vincoli alla cessione delle azioni e all ammissione a socio. Nel senso sopra indicato si è mosso il d.l. n. 179 del 2012, il cui art. 23-quater ha modificato le disposizioni concernenti la governance e la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate, al fine di affidare all autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti, ai fini dell esercizio di specifici diritti azionari (relativi all ordine del giorno in assemblea e all elezione con voto di lista del consiglio di amministrazione). Il d.l. n. 179/2012 ha modificato in più punti il testo unico bancario, elevando in primo luogo il limite del possesso azionario, diretto o indiretto, nelle banche popolari dallo 0,5 all 1 per cento del capitale sociale, fatta salva la facoltà di prevedere nello statuto limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. 40
3 Francesco Mazzini In deroga ai limiti così previsti, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria, a condizione che il superamento del limite sia dovuto ad operazioni di aggregazione. È stato anche consentito allo statuto della banca popolare di subordinare l ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalle qualità assunte, ciò al fine di favorire la patrimonializzazione della società. Lo statuto può anche determinare il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10 deleghe previsto dal codice civile. * * * L art. 1 del d.l. n. 3/2015 introduce, al co. 1, una serie di modifiche al t.u.b. La prima modifica è costituita dall aggiunta all art. 28 del t.u.b., dopo il co. 2-bis, del co. 2-ter, secondo cui, evidentemente al fine di salvaguardare la solidità patrimoniale delle popolari sotto il profilo dell applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale, «Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi». All art. 29 del t.u.b., inoltre, sono aggiunti i co. 2-bis, ter e quater, secondo cui l attivo di una banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (co. 2-bis). In caso di superamento del predetto limite, si prevede che l organo di amministrazione convochi l assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell art. 31 del t.u.b. (che regola le ipotesi di trasformazione e di fusione delle popolari da cui risultino società per azioni: anche il testo di tale norma è stato novellato dal decreto in commento) o la liquidazione, la Banca d Italia, tenuto conto delle circostanze e dell entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni o proporre al Ministro dell economia e delle finanze di decretare l amministrazione straordinaria della banca, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell autorizzazione all attività bancaria e al Ministro dell economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. In sede di prima applicazione, le banche popolari dovranno adeguarsi a queste nuove norme entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d Italia. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti a quest ultima, la quale (co. 2-ter), inoltre, detta disposizioni di attuazione dell articolo 29 del t.u.b., come novellato nei termini anzidetti in (co. 2-quater). Il comma 3 dell art. 29 del t.u.b., che prevedeva che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spettasse esclusivamente ai competenti organi sociali, è abrogato. 41
4 Legislazione Anche la disciplina della trasformazione e fusione delle popolari, come si è detto, ha subito modificazioni: il testo dell art. 31 del t.u.b., infatti, viene integralmente sostituito. Mentre, secondo il testo previgente della norma, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendessero parte banche popolari e da cui fossero risultate società per azioni potevano essere autorizzate dalla Banca d Italia soltanto nell interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, adesso questi limiti sono soppressi; le relative deliberazioni assembleari e le connesse modificazioni statutarie sono assunte: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all assemblea. Anche l art. 150-bis del t.u.b. viene ampiamente modificato. L art. 150-bis introdotto dal d.lgs. n. 310 del 2004, dopo la riforma del diritto societario del 2003 precisava quali norme del codice civile riformato non trovassero applicazione nei confronti delle banche cooperative (banche popolari e banche di credito cooperativo). Con la novella apportata dal decreto in commento, il co. 1 dell art. 150-bis le disposizioni civilistiche che prima non si applicavano sia alle banche popolari che alle banche di credito cooperativo, adesso non si applicano esclusivamente a queste ultime, mentre, per le prime, la nuova versione del co. 2, elenca un diverso set di disposizioni del codice civile che non si applicano. Vengono così a crearsi due diversi regimi civilistici indipendenti, l uno che trova applicazione per le banche di credito cooperativo e l altro destinato ad applicarsi alle banche popolari. Ad esse, tra l altro, sarà consentito di emettere strumenti finanziari che prevedano l attribuzione di diritti amministrativi, ai sensi dell art c.c., e di attribuire ai soci persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, a norma dell art. 2538, co. 2, c.c. Inoltre, mentre l originaria versione del co. 2-bis dell art. 150-bis del t.u.b. prevedeva che gli statuti delle banche popolari determinassero il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall art. 2539, co. 1, del codice civile, ora, invece, il testo novellato della norma stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall art. 2539, co. 1, c.c., gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non può essere inferiore a 10 nè superiore a 20. In sede di conversione del d.l. n. 3/2015, nell art. 1 è stato aggiunto il co. 2-bis che dispone che gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal 42
5 Francesco Mazzini fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall art. 23 del t.u.b. In caso di violazione di dette disposizioni, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell art c.c., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. [Francesco Mazzini] D.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2015, n. 33) Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (Omissis) Art. 1 Banche popolari 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»; b) all articolo 29: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l organo di amministrazione convoca l assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell articolo 31 o la liquidazione, la Banca d Italia, tenuto conto delle circostanze e dell entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell autorizzazione all attività bancaria e al Ministro dell economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d Italia dal presente decreto legislativo. 2-quater. La Banca d Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»; 2) il comma 3 è abrogato; 43
6 Legislazione c) l articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 (Trasformazioni e fusioni) Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all assemblea. 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall articolo 28, comma 2-ter. 3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»; d) all articolo 150-bis: 1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»; 3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»; 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data dientrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d Italia ai sensi del medesimo articolo bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a sog- 44
7 D.l. 24 gennaio 2015, n. 3 getto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il di-ritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. (Omissis) 45
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