Deduzione del compenso spettante agli amministratori di società

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1 Deduzione del compenso spettante agli amministratori di società di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 30 novembre 2006 Per gli amministratori (1) di società può essere previsto un compenso (fisso o sugli utili) per la carica rivestita in tale sede. La delibera del compenso degli amministratori spetta all assemblea dei soci al momento della nomina o successivamente, se non è già stabilito dallo statuto (art del C.c.), mentre per gli amministratori cui spettano particolari cariche il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale (art del C.c.). Poi riguardo la periodicità, il compenso può essere erogato come meglio preferito, in maniera annuale, trimestrale, mensile e cosi via. Il reddito derivante dall attività di amministratore può: rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. rientrare nell ambito dell attività professionale svolta dall amministratore giacché connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata (con possesso di partita IVA). Secondo la R.M. 56/2002 il compenso dell amministratore 1

2 rientra nell attività professionale quando l attività di amministratore può essere considerata oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata (2). Congruità del compenso In base a dottrina, il compenso da attribuire all amministratore unico deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società. Ciò poiché, anche se non ci sono norme specifiche in tal senso, si sono verificate contestazioni di congruità dei compensi pagati agli amministratori, in particolar modo per i soci di società a ristretta base sociale. Infatti, a parere del fisco dei compensi troppo elevati possono costituire un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi. Su tale versante, la giurisprudenza è alterna, la suprema Corte di Cassazione con le sentenze n /2000 e n /2001 ha dapprima negato la deducibilità per la mancanza di inerenza a compensi sproporzionati in relazione al volume di affari, superando l importo dell utile operativo (confermando la tesi dell Amministrazione finanziaria di ritenere indeducibile la parte di compenso che supera il limite ritenuto inerente in rapporto ai ricavi o all oggetto dell impresa). Poi, invece, la medesima Corte di Cassazione con la sentenza n. 6599/2002 ha negato la possibilità di sindacare 2

3 la congruità del compenso degli amministratori delle società di persone. Di recente, si sono registrate nuove pronunzie, qualcuna favorevole all amministrazione finanziaria (3), tra cui la sentenza della Cassazione n del 12 giugno 2006 (dep. il 25 settembre 2006), che ha stabilito che rientra nei poteri dell Erario sindacare la misura dei compensi corrisposti ai soci mediante la valutazione di loro corrispondenza ai canoni dell economia aziendale. Mentre, con la sentenza n /2005 la Suprema Corte aveva sancito che l Amministrazione finanziaria non ha il potere di accertare la congruità dei costi, neanche quelli portati in deduzione quali compensi agli amministratori. Infatti, il nuovo l art. 95, comma 5, del T.U. n. 917/1986, come peraltro il precedente art. 62, dispone la deduzione di tali compensi per cassa, senza ulteriori vincoli, vincoli che invece esistevano nel vecchio art. 59 del D.P.R. n. 597/1973, che prevedeva la deduzione dei compensi agli amministratori nei limiti delle misure correnti. Indeducibili i costi di prestazione di lavoro reso anche dall amministratore unico di s.r.l.? In base alla riconosciuta equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra l attività svolta dall amministratore unico di società e quella svolta dall imprenditore, non è ammessa in deduzione, dal reddito di impresa, la spesa per compenso di lavoro prestato e dell opera svolta dall amministratore unico di società di capitali, considerato che 3

4 l attività svolta a tale titolo è assimilabile a quella svolta dall imprenditore. E quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n del 13 novembre In tal senso, l attuale art. 60 (ex art. 62) del T.U.I.R. prevede che non sono ammesse in deduzione dal reddito di impresa le spese a titolo di compenso del lavoro prestato dall imprenditore. ebbene secondo tale sentenza vi é l equiparazione con l amministratore unico di una società. Tuttavia, é da ricordare che i compensi attribuiti dalla società al proprio amministrare in funzione della carica ricoperta in tale ambito (quindi si parla di compenso per la carica rivestita all interno della società e non per il lavoro prestato in essa) sono deducibili giacché espressamente previsti dall attuale art. 95, comma 5, del T.U.I.R, nell esercizio in cui sono corrisposti (quindi sono deducibili per cassa e non per competenza). Conclusioni Come si è potuto notare la situazione è in continua evoluzione, in attesa di successive modifiche normative su tale versante, è, comunque, opportuno valutare bene prima di deliberare la misura di compenso spettante all amministratore anche il quantum da erogare in funzione delle capacità reddituali prospettiche future della società, ciò al fine di evitare un possibile contenzioso che su tale disciplina non appare ancora sopito. 4

5 Forse potrà estinguersi la querelle con una Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite?. Vedremo, se interverrà prima il Legislatore o se, invece, ci penserà (come a volta capita) la giurisprudenza a chiarire il dilemma. NOTE: (1) Art. 95, comma 5 del TUIR I compensi spettanti agli amministratori delle societa ed enti di cui all articolo 73, comma 1, sono deducibili nell esercizio in cui sono 5

6 corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. art. 73 del TUIR Soggetti passivi. 1. Sono soggetti all imposta sul reddito delle societa : a) le societa per azioni e in accomandita per azioni, le societa a responsabilita limitata, le societa cooperative e le societa di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attivita commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attivita commerciali; 6

7 d) le societa e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa e le associazioni indicate nell articolo Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L oggetto esclusivo o principale dell ente residente e determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l attivita essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l oggetto principale dell ente residente e determinato in base all attivita effettivamente esercitata nel territorio 7

8 dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell amministrazione di societa ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all articolo 5, comma 5. (2) Si possono distinguere (secondo un approfondimento sul caso dello Studio Dott. Righetti): 8

9 a) compensi corrisposti ad amministratori che non esercitano anche attività professionale Imposte Dirette: Irpef per scaglioni;iva: Non dovuta; Inps : Soggetti a contributo; b) compensi corrisposti a professionisti per i quali la prestazione di amministratore rientra nell oggetto proprio della professione quali dottori commercialisti, ragionieri professionisti Imposte Dirette: ritenuta acconto 20%; Iva: Dovuta al 20% ; Cassa previdenza: 2% fino al 31/12/04; 4% dall 1/1/05; c) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l attività di amministratore è compresa tra le mansioni di categoria o è oggettivamente connessa: Avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un impresa edile, geometri che amministrano piccole o medie aziende agrarie (D.n. 274/29), periti agrari che amministrano aziende agrarie e zootecniche (L. 434/68), dottori agronomi e forestali che amministrano aziende agrarie, zootecniche e forestali (L. 3/76), agrotecnici che amministrano aziende agrarie, zootecniche, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende Imposte Dirette: Ritenuta acconto 20%; Iva dovuta al 20%; Cassa previdenza: 2%; d) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l attività di amministratore non rientra nell oggetto proprio della professione e non ne è oggettivamente connessa 9

10 Imposte Dirette: Irpef per scaglioni; Iva: Non dovuta; Inps: soggetti a contributo; e) compensi corrisposti ad amministratori non residenti; Imposte Dirette: ritenuta a titolo di imposta del 30%;Iva: Non dovuta; Inps: non dovuta. (3) Come rilevato da Gianfranco Antico nell articolo pubblicato su www. del 15 ottobre a cura Vincenzo D Andò novembre

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