OGGETTO: Raccolta dati DICHIARAZIONE IRAP 2017
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- Antonina Cuomo
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1 Informativa per la clientela di studio N. 80 del Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Raccolta dati DICHIARAZIONE IRAP 2017 Gentile Cliente, In vista dell imminente appuntamento annuale con la redazione del modello DICHIARAZIONE IRAP 2017, relativo ai redditi dell anno 2016, Le inviamo una check list per la raccolta dei dati utili, aggiornata con le novità che interessano per quest anno la corretta esecuzione dell adempimento, oltre che le operazioni connesse alla compilazione. 1
2 CHECK-LIST IRAP 2017 (anno 2016) LE NOVITÀ DEL MODELLO SEZIONE NOVITÀ La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all art. 1, comma 70, ha abrogato l art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 446/1997, che disponeva l assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell art. 32 del TUIR. L esclusione da IRAP opera a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (quindi, dal 2016 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). L esclusione IRAP è riconosciuta anche: - alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore silvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall art. 8, D.Lgs. n. 227/2001; - alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all art. 10, D.P.R. n. 601/1973. Per tale ragione, nelle istruzioni al modello IRAP 2017, sono stati eliminati dalla tabella delle aliquote IRAP i codici che consentivano l inserimento dell aliquota ridotta dell 1,90%, anch essa abrogata, e, parallelamente, dal modello sono stati eliminati anche i campi in cui doveva essere indicato il valore della produzione sottoposto a tale aliquota. ESCLUSIONE IRAP PER PRODUTTORI AGRICOLI E PICCOLA PESCA Resta ferma, invece, l assoggettabilità ad IRAP delle attività di allevamento di animali e di agriturismo. 2
3 DEDUZIONE COSTO LAVORATORI STAGIONALI (QUADRO IS - PROSPETTI VARI) La deduzione del costo residuo per il personale dipendente (dato dalla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti) è stata estesa dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 73, Legge n. 208/2015) ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni nel periodo d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (novellato art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997). In tal caso, la deduzione spetta nella misura del 70% del costo residuo. A tal fine, il rigo IS7 si presenta ora nel seguente modo: Per i contribuenti di minori dimensioni, cioè società in nome collettivo, società in accomandita semplice, persone fisiche esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi, è prevista una ulteriore deduzione forfetaria che si va ad aggiungere a quella base prevista per tutti i soggetti IRAP (art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/1997) e che, si ricorda, è pari a: AUMENTO ULTERIORE DEDUZIONE CONTRIBUENTI MINORI La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all art. 1, commi 123 e 124, ha raddoppiato la misura dell ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP a favore dei soggetti di minori dimensioni, a partire dal periodo d imposta In particolare, si passa: da a per i contribuenti con valore della produzione fino a ,91; da a per i contribuenti con valore della produzione superiore a ,91 e fino a ,91; da a per i contribuenti con valore della produzione superiore a ,91 e fino a ; da 625 a per i contribuenti con valore della produzione superiore a e fino a ,91. Base imponibile Deduzione In generale Soggetti minori dimensioni Fino a Euro ,91 Euro Euro Oltre Euro ,91 Fino a Euro ,91 Euro Euro Oltre Euro ,91 Fino a Euro ,91 Euro Euro Oltre Euro ,91 Fino a Euro ,91 Euro Euro
4 L ulteriore deduzione va esposta nel mod. IRAP 2017 a rigo IC75/IP73/IQ67. Nel modello IRAP 2017 debutta la deducibilità integrale delle rettifiche sui crediti verso la clientela di banche ed assicurazioni nell esercizio di imputazione in bilancio, anziché in quote costanti in 5 periodi d imposta. La novità è stata prevista dall art. 16 del D.L. n. 83/2015 a decorrere dall esercizio in corso al , quindi dal periodo d imposta 2015 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. Tuttavia, limitatamente al periodo d imposta 2015, è stato stabilito che le suddette rettifiche fossero deducibili nel limite del 75% dell ammontare, mentre il restante 25% fosse deducibile (con aliquote differenziate) nei successivi 10 periodi d imposta nel seguente modo: 5% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al ; 8% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al ; 10% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al ; 12% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al degli anni dal 2019 al 2024; 5% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al Per poter indicare tale eccedenza, il modello IRAP 2017 accoglie nel quadro IC gli appositi righi IC30 nella sezione II e IC42 nella sezione III: DEDUCIBILITA INTEGRALE RETTIFICHE CREDITI BANCHE E ASSICURAZIONI (QUADRO IC, Sezioni II e III) EFFETTI ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA CONTO ECONOMICO Il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto bilanci ) ha previsto, a decorrere dall esercizio 2016 (per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare), l eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico e la conseguente riclassificazione delle sue componenti nella parte ordinaria del Conto Economico. Tra queste componenti, ci sono le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili patrimoniali, cioè gli immobili che non costituiscono né beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni merce alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. 4
5 Nei bilanci degli esercizi fino al 2015, tali plusvalenze e minusvalenze erano classificate nella sezione straordinaria del Conto Economico (voci E.20 ed E.21, irrilevanti ai fini IRAP), ma ai sensi dell art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, tali proventi e oneri concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione netta, quindi dovevano essere oggetto di una variazione in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione IRAP. A partire dall esercizio 2016, per effetto dell eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili patrimonio sono rilevate nella sezione ordinaria del Conto Economico, rispettivamente nelle voci A.5 ( Altri ricavi e proventi ) e B.14 ( Oneri diversi di gestione ). Di conseguenza, tali plusvalenze/minusvalenze sono già comprese tra i dati contabili indicati, per le società di capitali, all interno dei righi IC5 ( Altri ricavi e proventi ) e IC13 ( Oneri diversi di gestione ) della dichiarazione IRAP. La loro inclusione nella base imponibile IRAP avviene per effetto del principio di derivazione (in assenza di una norma che ne preveda l esclusione). Pertanto, non va più apportata alcuna variazione in aumento o in diminuzione e sono stati, quindi, eliminati i righi IC47 e IC54 del vecchio modello IRAP. NUOVI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE L art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha modificato l art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, estendendo il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore. Il termine ora è lo stesso termine previsto per l accertamento dall art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative relative ad annualità pregresse per i quali non siano ancora scaduti i termini per l accertamento. Per tale ragione, è stata eliminata la sezione XII Errori contabili del quadro IS ed è stata inserita nello stesso quadro la nuova sezione XVII Dichiarazione integrativa, dove indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa. In particolare, la sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IRAP 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 5
6 SCHEDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE TIPO DI SOCIETÀ società per azioni società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001; società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società; trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; società in nome collettivo e in accomandita semplice, di armamento e di fatto equiparate; persone fisiche titolari di reddito d'impresa; persone fisiche esercenti arti e professioni; società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; enti privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Nel caso in cui si decida di non compilare il modello IRAP, far firmare al contribuente una dichiarazione di non sussistenza, o meno, del requisito di autonoma organizzazione. DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE Il sottoscritto, nato/a a il / /, in qualità di della ditta/società con P.IVA DICHIARA dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue: relativamente alla soggettività passiva IRAP, di non essere dotato di un autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività e di avere dato, quindi, istruzioni allo Studio al fine di omettere la presentazione della relativa dichiarazione, dopo essere stato debitamente informato in merito alle relative conseguenze e alle possibili scelte in tal senso. Firma Luogo e data Nel caso in cui si decida di compilare il modello IRAP, verificare i seguenti dati: Modalità e termini di presentazione 6
7 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO E ORDINARIO? SI NO ATTENZIONE - In base al D.M. 11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, che coincidono con quelli di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Distinguiamo pertanto: Periodo d'imposta Termine ultimo di presentazione Persone fisiche, s.s., S.n.c. e S.a.s., società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, TUIR Indifferente 30 settembre 2017, che, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre Altri soggetti (soggetti IRES e Amministrazioni pubbliche) Ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta, pertanto: Soggetti con periodo d imposta coincidente con l'anno solare 30 settembre 2017, che, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre Soggetti con periodo d'imposta a cavallo, ad esempio: 01/07/ /06/2017 Ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta, quindi nell esempio: 31 marzo 2018, che cadendo di sabato slitta al 2 aprile 2018). LA SOCIETÀ È STATA INTERESSATA DA UN OPERAZIONE STRAORDINARIA nel 2016? SI NO SE SI IN CHE DATA? NOTA BENE - Non rileva la data di approvazione del bilancio o del rendiconto ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta. Si propongono alcune tabelle di sintesi per esaminare gli obblighi di presentazione in caso di operazioni straordinarie: - società in liquidazione; - liquidazione oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio; - revoca della liquidazione; - fallimento e liquidazione coatta amministrativa; - trasformazione; - fusione; - scissione. 7
8 OPERAZIONE STRAORDINARIA NORMA di RIFERIMENTO PERIODO di RIFERIMENTO SOGGETTO OBBLIGATO TERMINE LIQUIDAZIONE Art. 5, D.P.R. 322/1998 Ante liquidazione, tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del Codice Civile (data dell'iscrizione presso il registro delle imprese) Liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo a tale data in via telematica LIQUIDAZIONE Art. 5, D.P.R. 322/1998 Risultato finale delle operazioni di liquidazione Liquidatore Entro 9 mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. LIQUIDAZIONE Art. 2, D.P.R. 322/1998 (per espresso rimando del co. 2 dell'art. 5) Periodo compreso tra la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società e la data di chiusura del periodo d'imposta (nel caso in cui la liquidazione si protrae oltre il periodo d'imposta in corso alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società) Liquidatore Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta REVOCA LIQUIDAZIONE (con effetti prima del termine di presentazione delle dichiarazioni) Art. 5, co. 3-bis, D.P.R. 322/1998 Nessuno (Si presentano le dichiarazioni relative all'intero periodo d'imposta) FALLIMENTO e LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Art. 5, co. 4, D.P.R. 322/1998 Inizio periodo d'imposta e data sentenza di fallimento Curatore fallimentare e commissario liquidatore Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo a quello della nomina del curatore e del commissario liquidatore FALLIMENTO e LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Art. 5, co. 4, D.P.R. 322/1998 Apertura e chiusura di fallimento Curatore fallimentare e commissario liquidatore Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo a quello della chiusura del fallimento e della liquidazione 8
9 TRASFORMAZIONE (di una società non soggetta all'ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa) Art. 5-bis, co. 1, D.P.R. 322/1998 Ante trasformazione (compreso tra inizio periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione - iscrizione della delibera presso il registro imprese) Rappresentante legale Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione TRASFORMAZIONE (di una società non soggetta all'ires in società soggetta a tale imposta, o Viceversa) Art. 5-bis, co. 1, D.P.R. 322/1998 Post trasformazione (compreso tra la data in cui ha effetto la trasformazione - iscrizione della delibera presso il registro imprese - e la fine del periodo d'imposta) Rappresentante legale Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta FUSIONE Art. 5-bis, co. 2, D.P.R. 322/1998 Ante fusione (compreso tra inizio periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione - l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti) Società incorporante Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla data in cui ha effetto la fusione FUSIONE Art. 5-bis, co. 2, D.P.R. 322/1998 Post fusione (compreso tra la data in cui ha effetto la fusione - l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti - e la fine del periodo d'imposta) Società incorporante Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta SCISSIONE PARZIALE Art. 5-bis, co. 3, D.P.R. 322/1998 Intero Ciascuna società partecipante all'operazione, in quanto la scissa non si estingue Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta SCISSIONE TOTALE Art. 5-bis, co. 3, D.P.R. 322/1998 Ante scissione (compreso tra inizio periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la scissione - l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti) Società designata a norma del co. 14 dell'art. 173, co. 2, TUIR (in quanto la scissa si è estinta) Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla data in cui ha effetto la scissione SCISSIONE TOTALE Art. 5-bis, co. 3, D.P.R. 322/1998 Post scissione (compreso tra la data in cui ha effetto la scissione - l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti - e la fine del periodo d'imposta) Ciascuna beneficiaria Entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta 9
10 TERMINI VERSAMENTO SALDO IRAP 2016 E 1 ACCONTO IRAP 2017 N.B. L art. 7-quater, comma 19, del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225), ha modificato l art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n A seguito di tali modifiche, i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni a titolo di saldo e primo acconto: per i soggetti IRPEF, cadono ora il 30 giugno (e non più il 16 giugno); per i soggetti IRES, cadono ora l ultimo giorno del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (e non più il giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta). TERMINI PER PERSONE FISICHE E SOCIETA' O ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR VERSAMENTO TERMINE versamento saldo IRAP 2016 e 1 acconto IRAP giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, con facoltà di versamento entro il 31 luglio (il 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% TERMINI PER ALTRI SOGGETTI (SOCIETA' DI CAPITALI, ECC.) A differenza dei termini di presentazione della dichiarazione, i termini di versamento del saldo 2016 e primo acconto 2017 IRAP, così come per le imposte sui redditi, si distinguono tra soggetti che approvano il bilancio entro e oltre i quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta e quelli che non lo hanno approvato entro i termini civilisti, come di seguito: BILANCIO APPROVATO Momento di approvazione del bilancio approvazione bilancio entro 4 mesi approvazione bilancio oltre 4 mesi TERMINE VERSAMENTO IMPOSTE A SALDO E I ACCONTO ultimo giorno del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (con facoltà di versamento entro il 30 giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%) ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (con facoltà di versamento entro il 30 giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%) MANCATA APPROVAZONE ENTRO IL TERMINE MASSIMO PREVISTO DI 180 GG. O NON APPROVATO AFFATTO TERMINE VERSAMENTO in ogni caso, entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato 10
11 IMPOSTE A SALDO E I ACCONTO (con facoltà di versamento entro il 30 giorno successivo al predetto termine con la maggiorazione dello 0,40%). Ad esempio, nell ipotesi di una società con periodo d imposta coincidente con l anno solare: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio Ugualmente, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2017) Resta fermo il termine di versamento del II acconto: TERMINE VERSAMENTO II ACCONTO (sia in caso di bilancio approvato che non) Entro l ultimo giorno dell 11 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (30 Novembre 2017 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) CALCOLO DELL IRAP PER I SOGGETTI IRES (QUADRO IC) 1. REPERIRE IL BILANCIO 2016 IN FORMATO UE 2. FARSI DARE PROSPETTO DEDUZIONI 2016 DAL CONSULENTE DEL LAVORO 3. EFFETTUARE IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP METODO DA BILANCIO DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE QUADRO IC 1. In applicazione del principio di diretta derivazione dal bilancio d esercizio i soggetti IRES determinano il Valore della Produzione Netta facendo esclusivo riferimento alla rappresentazione di bilancio dettata dall art del Codice Civile. L art. 5 D.Lgs. 446/1997 stabilisce che: la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art del Codice Civile, con esclusione delle voci di cu ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto Economico dell esercizio. Pertanto al fine di addivenire al Valore della Produzione Netta (base imponibile IRAP) è necessario determinare la differenza tra il Valore della Produzione ed i Costi della Produzione del Conto Economico, riprendendo successivamente in aumento le voci di bilancio che individuano costi espressamente indeducibili ai fini IRAP. Si tratta di: costi per il personale, svalutazione delle immobilizzazioni, svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide, accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti. DATO CONTABILE RIGO DICHIARAZIONE IRAP A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni RIGO IC 1 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, RIGO IC 2 semilavorati e finiti; 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione; RIGO IC 3 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; RIGO IC 4 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto RIGO IC 5 esercizio. TOTALE COMPONENTI POSITIVI RIGO IC 6 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; RIGO IC 7 11
12 7) per servizi; RIGO IC 8 8) per godimento di beni di terzi; RIGO IC 9 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi. 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; RIGO IC 10 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; RIGO IC 11 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo RIGO IC 12 e merci; 12) Accantonamenti per rischi; 13) Altri accantonamenti; 14) Oneri diversi di gestione. RIGO IC 13 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI RIGO IC 14 Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) rilevante ai fini IRAP Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lettera B), numero 9), dell articolo 2425 del Codice Civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell articolo 11 la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l imposta municipale propria di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È, altresì, indeducibile l Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e l Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, istituita con Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23). Sezione IV - Variazioni in aumento ed in diminuzione - righi da IC43 a IC58 In questa sezione troveranno indicazione i componenti che andranno ripresi a tassazione e/o quelli che andranno ad abbattere la materia imponibile, già ricompresi nei righi da IC1 a IC42, per effettuare la necessaria riconciliazione degli elementi contabili (come classificati nei bilanci delle imprese) al valore della produzione tassabile ai fini IRAP. Le variazioni in aumento andranno indicate nei righi da IC43 a IC52: 12
13 Variazioni in diminuzione La compilazione dei righi da IC53 a IC58 è necessaria per l'indicazione delle variazioni in diminuzione, ovvero dei componenti che incidono sull'abbattimento della base imponibile: CALCOLO DELL IRAP PER I SOGGETTI IRPEF (QUADRI IQ E IP) 1. REPERIRE LA SITUAZIONE ECONOMICA FARSI DARE PROSPETTO DEDUZIONI 2016 DAL CONSULENTE DEL LAVORO 3. EFFETTUARE IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP METODO FISCALE Si analizzano, a partire dalle voci del conto economico, le principali variazioni fiscali ai fini IRPEF e IRAP utilizzando il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. 446/9 e prendendo a riferimento il quadro IP per le società di persone. Si rammenta tuttavia, che i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria possono, previa opzione vincolante per un triennio, determinare l IRAP con il metodo del bilancio ex art. 5, D.Lgs. 446/97, previsto per le società di capitali compilando il quadro IS, rigo IS35. Voce Conto economico Variazioni IRPEF VA= Variazioni in aumento Variazioni IRAP VD= Variazioni in diminuzione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e A.1 delle prestazioni Ricavi vendita prodotti/merci Prestazioni di servizi Variazioni delle rimanenze dei prodotti in A.2 corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazioni dei lavori in A.3 corso su ordinazione Incrementi immobilizz. A.4 per lavori interni VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione/autoconsumo beni merce VA rimanenze valutate in misura inferiore al criterio fiscale Rigo IP1 VA adeguamento studi VA assegnaz./autoconsumo beni merce Rigo IP 2 - VA come ai fini IRPEF 13
14 A.5 Altri ricavi e proventi Plusvalenze cessione beni strumentali rateizzate (beni posseduti da più di 3 anni) Plusvalenze beni a deducibilità limitata Canoni locazione immobili civili Plusvalenze assegnazioni beni (NO merce) ai soci Contributi erogati a norma di legge VA Quota plusvalenza anno in corso e quote plusvalenze rateizzate anni precedenti VD intera plusvalenza rateizzata VD quota non tassabile (rapporto ammortamenti dedotti/effettuati) VA canone di locazione (eventualmente al netto spese manutenzione ordinaria, max. 15%) VD canone di locazione contabilizzato VA ammontare plusvalenza VA quote plusvalenze rateizzate fino al 2007 Voce irrilevante ai fini IRAP Rigo IP 3 B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 Per materie prime, di consumo e di merci Carburanti autovetture VA ammontare indeducibile art. 164 TUIR (80% o 20% per agenti) Rigo IP 5 - VA come ai fini IRPEF B.7 Per servizi Rigo IP 6 Spese autovetture (assicurazioni, manutenzione, ecc.) Spese alberghi e ristoranti non di rappresentanza Rimborso spese chilometrico Compensi amministratori (esclusi amministratori professionisti) VA ammontare indeducibile art. 164 TUIR (80% o 20% per agenti) VA 100% spese sostenute VD 75% spese sostenute VA ammontare non pagato entro il anno successivo VD ammontare pagato nell esercizio relativo a compensi anni precedenti VA come ai fini IRPEF VA intero ammontare Va ammontare compreso 14
15 Spese telefoniche Manutenzioni e riparazione beni di proprietà Spese alberghi e ristoranti di rappresentanza Altre spese di rappresentanza Per godimento di beni B.8 di terzi Canoni leasing Canoni leasing VA 20% spese telefonia fissa e mobile VA quota eccedente plafond 5% VD 1/5 eccedenze non dedotte anni precedenti VA 100% spese sostenute VD 75% spese sostenute nel limite del plafond (1,3% - 0,5% - 0,1%) VA 100% spese sostenute VD spese sostenute nel limite del plafond (1,3% - 0,5% - 0,1%) VA intero canone per contratti di durata < al minimo di legge VA come ai fini IRPEF VA quota interessi Canoni leasing immobili Canoni leasing autovetture VA quota di capitale relativa al terreno VA quota indeducibile art. 164 TUIR (capitale + interessi) VA quota terreno (capitale) + quota interessi VA quota indeducibile art. 164 TUIR (capitale) + quota interessi B.9 Per il personale Voce irrilevante ai fini IRAP Retribuzioni, oneri sociali, quota TFR Ammortamenti e B.10 svalutazioni Ammortamenti B.10.a immobilizzazioni immateriali Avviamento e marchi VA quota eccedente 1/18 del costo VD quota 1/18 bene già ammortizzato civilisticamente Sono previste specifiche deduzioni Rigo IP 8 VA come ai fini IRPEF Ammortamento costi pluriennali Voce irrilevante ai fini IRAP 15
16 Ammortamento B.10.b immobilizz. materiali Immobili strumentali Immobili valutati ex D.L. 185/08 Immobili civili Autovetture Impianti di telefonia Altre svalutazioni delle B.10.c immobilizzazioni Svalutazioni dei crediti compresi nell attivo B.10.d circolante e nelle disponibilità liquide Variazioni delle rimanenze di materie B.11 prime, sussidiarie, di consumo e merci Accantonamenti per B.12 rischi B.13 Altri accantonamenti Accantonamento fondo ripristino beni aziende in affitto Oneri diversi di B.14 gestione Spese relative a immobili civili Imposte e tasse deducibili Contributi associativi Bollo autovetture Bollo altri mezzi Giornali e riviste VA quota relativa al terreno, se contabilizzata unicamente al fabbricato VA quota non riconosciuta fiscalmente VA intera quota ammortamento (se effettuata) Va quota indeducibile art.164 TUIR VA 20% quota indeducibile VA minusvalenze non realizzate VA quota eccedente la parte deducibile (0,5% valore entro il 5%) VA rimanenze valutate in misura inferiore al criterio fiscale VA intero ammontare (generalmente sono indeducibili) Deducibile art. 102, co. 8 TUIR VA intero importo spese contabilizzate VA quota non pagata VD quota pagata relativa anni precedenti VA quota indeducibile art. 164 TUIR (80% o 20% per agenti) Rigo IP 7 VA come ai fini IRPEF VA come ai fini IRPEF Voci irrilevanti ai fini IRAP VA come ai fini IRPEF Voci irrilevanti ai fini IRAP Voce irrilevante ai fini IRAP 16
17 Diritti CCIAA IMU Perdite su crediti Omaggi di valore unitario 50 Omaggi di valore unitario > 50 Minusvalenze beni strumentali Minusvalenze beni a deducibilità limitata VA ammontare IMU VA quota indeducibile (NO elementi certi/precisi) VA 100% spese sostenute VD spese sostenute nel limite del plafond (1,3%, ecc.) Va quota non deducibile Deduzioni personale dipendente: QUADRO IS Deduzioni (comune a entrambi i soggetti) NOTA BENE - Si segnala la presenza nel rigo IS7 della nuova colonna 2, che permette di portare in deduzione anche il costo residuo sostenuto per i lavoratori stagionali (novità di questo modello). Le deduzioni per il personale dipendente: - sono usufruibili dai soggetti passivi IRAP, a prescindere dal metodo ( contabile o da bilancio ) utilizzato per la determinazione della base imponibile; - spettano per ciascun dipendente, per un ammontare non superiore alla retribuzione ed agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. 17
18 DEDUZIONI, DETRAZIONI E CREDITI D IMPOSTA REGIONALI SPETTANO DEDUZIONI, DETRAZIONI E CREDITI D IMPOSTA REGIONALI? SI NO Nella sezione XI del quadro IS vanno indicate le deduzioni e/o detrazioni e/o crediti d imposta previsti da apposite leggi regionali o provinciali. SI PONGA ATTENZIONE AL FATTO CHE LE DEDUZIONI/DETRAZIONI REGIONALI SONO SOGGETTE AD UNA NORMATIVA VARIABILE, SI CONSIGLIA QUINDI DI PRENDERE VISIONE DELL ESTRATTO DELLE ISTRUZIONI AL MODELLO DI SEGUITO RIPORTATO. L importo della deduzione è riportato anche nel quadro IR sezione I, nella colonna 4. ALTERNATIVITÀ DELLE DEDUZIONI È STATA CONSIDERATA L ALTERNATIVITA DELLE DEDUZIONI? SI NO Per effetto di quanto previsto dall art. 11, comma 4-septies, D.Lgs. n. 446/97: - è sempre consentita la deduzione dei contributi assicurativi ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2015, non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall articolo 11 ; - le deduzioni per il cuneo fiscale sono alternative, per ciascun lavoratore: alla deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con contratto di formazione lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5); alla deduzione di per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi del VAP non superiori a (art. 11, comma 4-bis.1). Al fine di usufruire della massima deduzione possibile è necessario confrontare, per ciascun dipendente a tempo indeterminato: 1. l ammontare spettante applicando la deduzione c.d. cuneo fiscale ; 2. l ammontare spettante applicando le altre deduzioni e considerare, ovviamente, quella di ammontare più elevato. 18
19 ULTERIORE DEDUZIONE rigo IC75/IP73/IQ67 SPETTA L ULTERIORE DEDUZIONE? SI NO Per tutti i soggetti passivi IRAP minori (ad eccezione delle Amministrazioni Pubbliche, delle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica) sono previste delle deduzioni forfetarie variabili per scaglioni di base imponibile, che si esauriscono quando il valore della produzione supera l importo di euro (art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. 446/1997): Per i contribuenti di minori dimensioni, cioè società in nome collettivo, società in accomandita semplice, persone fisiche esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi, è prevista poi una ulteriore deduzione forfetaria che si va ad aggiungere alla precedente. La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all art. 1, commi 123 e 124, ha raddoppiato la misura dell ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP a favore dei soggetti di minori dimensioni, a partire dal periodo d imposta La deduzione forfetaria IRAP massima fruibile dalle imprese di minori dimensioni è ora pari a: Valore della produzione Deduzione forfetaria IRAP contribuenti minori fino a , (= ) oltre ,91 e fino a ,91 oltre ,91 e fino a ,91 oltre e fino a , (= ) (= ) (= ) 19
20 VISTO DI CONFORMITÀ Il D.L. n. 50/2017, in vigore dal , all art. 3, ha introdotto novità in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione dei crediti tributari, abbassando da a euro il limite massimo oltre il quale è necessaria l apposizione del visto di conformità per potere compensare orizzontalmente eventuali crediti. La Risoluzione n. 57/E del ha poi chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutte le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi, pertanto anche per la dichiarazione IRAP Di conseguenza, in presenza di crediti superiori a euro che si intende utilizzare in compensazione orizzontale, è bene verificare se dalla ricevuta telematica scaricata in seguito all'invio telematico delle dichiarazioni emerge l'apposizione del visto di conformità. È consigliato controllare, inoltre, i contribuenti per i quali si è proceduto ad attestazione ed asseverazione. Sono stati compensati crediti superiori a euro in SI compensazione orizzontatale? NO Se SI, è stato apposto il visto di conformità? SI NO Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 20
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