Tabella riassuntiva degli obblighi di controllo nelle società cooperative e modelli di governance

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1 Tabella riassuntiva degli obblighi di controllo nelle società cooperative e modelli di governance sommario: a) Vigilanza: Revisione cooperativa e Revisione legale pag. 1 sub.a. 1) Revisione cooperativa pag. 2 Prospetto sulla obbligatorietà della Revisione legale, sulla periodicità della revisione cooperativa e sulla obbligatorietà dell'organo di controllo nelle cooperative in forma di SpA nella Regione Trentino Alto Adige (L.R. 5/2008) pag. 3 sub.a. 2) Revisione legale pag. 4 b) Collegamenti tra Revisione Cooperativa e Revisione legale pag. 6 c) Modelli di governance e controlli pag. 7 d) Tabella riassuntiva parametri pag. 8 e) Riepilogo in sintesi pag. 9 f) Note pag. 10 Considerazioni sul senso della Revisione Cooperativa. Il bene tutelato dall'istituto della Revisione cooperativa, nel contesto cooperativo raiffeiseniano, è la salvaguardia dell'azienda cooperativa e dell'intero Sistema cooperativo e non la salvaguardia degli interessi degli Amministratori o dei Soci che purtroppo a volte possono non convergere con gli interessi dell'impresa cooperativa. D'altra parte la ragione costitutiva della Vigilanza cooperativa e della sua valenza pubblica risiede proprio nel riconoscimento di questo Bene (la salvaguardia dell'impresa cooperativa come Bene Comune). E' un concetto voluto dal fondatore Raiffeisen, tipico del capitalismo renano, e oggi esistente e vivo nelle aree europee dove si è sviluppata la cooperazione a matrice raffeiseniana. Il modello dei controlli disciplinato dalla legge regionale 5/2008 riflette questa visione ed è infatti ispirato ed analogo ai modelli oggi previsti in Austria e Germania. Ecco dunque che un orientamento del Revisore ai Principi ed ai Valori cooperativi raiffeiseniani risulta essere parte integrante della sua preparazione tecnica. Le fonti normative di riferimento prevedono l'autonomia ed indipendenza del Revisore da attuarsi attraverso strutture organizzative idonee a garantirla. In questo contesto e per la credibilità dell'istituzione e dell'istituto è necessario e rilevante che l'autonomia ed indipendenza, oltre ad esistere, sia anche adeguatamente percepita all'esterno. In ragione di ciò è doveroso che l'autorità di revisione sia identificata ed identificabile nella struttura organizzativa dedicata (es. la Divisione Vigilanza per la FTC e la Direzione di Revisione per Raiffeisenverband). Se questo modello non viene perseguito ne va della credibilità e reputazione (dell'istituto, dell'istituzione e del Revisore). matrice Pagina 1

2 a) Vigilanza: Revisione cooperativa e Revisione legale La Legge n 5 del 9 luglio 2008 Regione Trentino Alto Adige disciplina il sistema della Vigilanza sulle società cooperative attraverso due istituti: sub. a. 1) la Revisione cooperativa da svolgersi ad opera della Federazione Trentina della Cooperazione (per le associate) che assume il ruolo di Autorità di Revisione. La Revisione Cooperativa è obbligatoria per qualsiasi società cooperativa iscritta nel Registro provinciale degli enti cooperativi ed ha cadenza, se ordinaria, annuale o biennale. Oggetto e funzioni della Revisione cooperativa (art. 27 L.R.) fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione dell'ente, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione di eventuali irregolarità rilevate; I principali momenti sono i seguenti (Art. 29, 30 e 32 L.R.): rilascio di lettera di incarico da parte dell autorità di revisione nei confronti del revisore; svolgimento della revisione nel rispetto del principio del contraddittorio; in caso di accertamento di irregolarità: informativa verbale agli amministratori, con istruzioni per la rimozione delle stesse; a conclusione della revisione: verbale di revisione, con le risultanze delle verifiche, da consegnarsi all autorità di revisione per la trasmissione all ente cooperativo revisionato, il quale può comunicare i provvedimenti adottati ovvero le proprie osservazioni; eventuale diffida per la rimozione di gravi irregolarità; comunicazione alla struttura amministrativa (autorità di vigilanza Pat) degli estremi dell avvenuta revisione e proposta di eventuali provvedimenti amministrativi; accertare il carattere aperto e democratico dell ente e il suo scopo mutualistico (cfr. Carta dei Valori e Principi Cooperativi); accertare il rispetto delle componenti della disciplina di settore: il diritto, le norme statutarie, i regolamenti, i princìpi cooperativi ed i requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura; controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l impostazione organizzativa e gestionale dell ente cooperativo; esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria (se la revisione legale non è affidata alla Federazione ); accertare che le partecipazioni in altre imprese siano strumentali al perseguimento degli scopi sociali; accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo nonché la continuità aziendale. in caso di accertate gravi irregolarità l autorità di revisione può ordinare la lettura di un estratto del verbale di revisione nel corso della prossima assemblea dei soci dell ente cooperativo. matrice Pagina 2

3 Prospetto sulla obbligatorietà della Revisione legale, sulla periodicità della revisione cooperativa e sulla obbligatorietà dell'organo di controllo nelle cooperative in forma di SpA nella Regione Trentino Alto Adige (L.R. 5/2008) Cooperative che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (2435 bis del C.C.) (2) (Piccole Cooperative) Cooperative che devono redigere il bilancio in forma integrale (2435bis del C.C.) (2) (Medie e Grandi Cooperative) Piccole Cooperative che non superano i parametri dell'art (1) del C.C. Piccole Cooperative che superano i parametri dell'art (1) del C.C. Medie Cooperative che superano i parametri dell'art. 2435bis (2) del C.C. Grandi Cooperative che superano i parametri dell'art. 48 (4) della L.R. 5/2009 Parametri (nota 1) in sintesi Parametri (nota 1) in sintesi Parametri (nota 2) in sintesi Parametri (nota 4) in sintesi attivo patrim. < attivo patrim. > attivo patrim. > ricavi > ricavi < ricavi > ricavi > riserve indiv. > dipendenti < 20 dipendenti > 20 dipendenti > 50 prestiti sociali > Non hanno obbligo del Collegio Sindacale Hanno obbligo del Collegio Sindacale Hanno obbligo del Collegio Sindacale Non hanno l'obbligo della revisione legale art. 40 L.R. 5/2008 (5) Non hanno l'obbligo della revisione legale Revisione cooperativa biennale Hanno l'obbligo della revisione legale art. 40 L.R. 5/2008 (5) art. 40 L.R. 5/2008 (5) La scelta del Revisore è automaticamente conferita alla Federazione ma può essere libera se la cooperativa lo desidera art. 8 Regolamento L.R. 5/2008 Revisione cooperativa biennale partecipazioni di controllo in SpA art C.C. (3) art C.C. (3) art C.C. (3) art C.C. (3) (se la cooperativa ha optato per il modello tradizionale art. 2380bis C.C.) (se la cooperativa ha optato per il modello tradizionale art. 2380bis C.C.) (se la cooperativa ha optato per il modello tradizionale art. 2380bis C.C.) (se la cooperativa ha optato per il modello (se la cooperativa ha optato per il modello (se la cooperativa ha optato per il modello dualistico o monistico art. 2409octies e dualistico o monistico art. 2409octies e dualistico o monistico art. 2409octies e art. 2409sexdecies C.C. non v'è il art. 2409sexdecies C.C. non v'è il art. 2409sexdecies C.C. non v'è il Collegio Sindacale) Collegio Sindacale) Collegio Sindacale) Revisione cooperativa biennale art. 27 comma 1 L.R. 5/2008 art. 27 comma 1 L.R. 5/2008 La Revisione cooperativa è annuale per gli enti cooperativi neo costituiti e per i tre esercizi successivi (art. 27 comma 1 bis L.R. 5/2008) Hanno obbligo del Collegio Sindacale Hanno l'obbligo della revisione legale art. 40 L.R. 5/2008 (5) La scelta del Revisore è obbligatoriamente conferita alla Federazione art. 48 comma 5 L.R. 5/2008 Revisione cooperativa biennale art. 27 comma 1 L.R. 5/2008 art. 27 comma 1 L.R. 5/2008 La Revisione cooperativa è annuale per gli enti cooperativi neo costituiti e per i tre esercizi successivi (art. 27 comma 1 bis L.R. 5/2008) In Italia la legge n. 220 del 2 agosto 2002; in Regione Trentino Alto Adige la L. R. n. 5/2008. La Revisione cooperativa può essere ordinaria (annuale o biennale) ovvero straordinaria. si matrice Pagina 3

4 sub. a. 2) la Revisione legale che non sempre risulta essere obbligatoria e che può essere svolta anche da soggetti diversi oltre alla Federazione Trentina della Cooperazione. Oggetto e funzioni della Revisione legale (art. 38 L.R.) L art. 42 (Norme di coordinamento) richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Dlgs. n. 39/2010 mutuando pertanto dallo stesso la funzione della revisione legale/ controllo contabile/certificazione di bilancio, che in estrema sintesi si esplica nelle verifiche indirizzate alla: regolarità nella tenuta della contabilità sociale e correttezza della rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (da effettuarsi nel corso dell'esercizio con periodicità in funzione della dimensione e complessità dell'impresa); corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; conformità del bilancio al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; concludendosi con un giudizio sul bilancio mediante apposita relazione e comunicazioni richieste dai principi di revisione. Prospetti sulla obbligatorietà della Revisione legale nelle cooperative della Regione Trentino Alto Adige (art. 40 L.R.) 1. Società Cooperative in forma S.r.l. Parametri Obbligo Revisione legale Soggetti abilitati all attività di Revisione legale L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nelle cooperative che abbiano (art C.C.(7)): 1) meno di 20 soci; ovvero 2) totale attivo: non superiore a 1 milione. Non esiste l obbligo della Revisione legale, al di fuori dei casi previsti dall'art C.C. (1) ed eventuale previsione statutaria e nell'ipotesi in cui sia nominato un revisore legale in luogo dell'organo di controllo. (Esiste l'obbligo dell'organo di controllo (che è monocratico salva diversa previsione statutaria (art C.C. comma 1)) nei casi previsti dall'art terzo comma C.C. (1)). La cooperativa può affidare la Revisione legale a: a) Federazione Trentina della Cooperazione; b) Società di Revisione o Revisore abilitati; c) Organo di controllo (se presente) (1) ( ). Nell'ipotesi in cui la cooperativa rientri nell'ipotesi sub. 4 (grandi dimensioni benché srl), l'obbligo di effettuare la Revisione legale incombe alla FTC (art. 48 L.R. 5/2008 (4)). 2. Società Cooperative di piccole dimensioni in forma S.p.A. Parametri Obbligo Revisione legale Soggetti abilitati all attività di Revisione legale Cooperative non obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria (art. 2435bis C.C.) (2): Cooperative che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti: Attivo dello stato patrimoniale: Ricavi delle vendite: Media dipendenti occupati: unità Non esiste l obbligo della Revisione legale. Se la cooperativa adotta il modello tradizionale ed ha superato i parametri di cui all'art comma 2 C.C. (1) ha l'obbligo della nomina del Collegio sindacale (supero per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media: 20 unità) La cooperativa può affidare volontariamente la Revisione dei conti a: a) Federazione Trentina della Cooperazione; b) Società di Revisione o Revisore abilitati; c) Collegio Sindacale (se presente in quanto obbligatorio (1) e nell'ipotesi di adozione del modello tradizionale) ( ). matrice Pagina 4

5 3. Società Cooperative di medie dimensioni in forma S.p.A. Parametri Cooperative obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria (art. 2435bis C.C.) (2): Cooperative che per due esercizi consecutivi hanno superato due dei seguenti limiti: Attivo dello stato patrimoniale: Ricavi delle vendite: Media dipendenti occupati: unità Obbligo Revisione legale Esiste l obbligo della Revisione legale. Esiste l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale se la cooperativa adotta il modello tradizionale. Soggetti abilitati all attività di Revisione legale La Revisione legale può esser affidata a: a) Federazione Trentina della Cooperazione; b) Società di Revisione o Revisore abilitati; c) Collegio Sindacale (se presente in quanto adottato il modello tradizionale) ( ). ( ) L incarico al Collegio Sindacale è subordinato alla presenza della totalità dei membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili e limitatamente alle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (2409 bis del C.C.). Nel caso dell'organo monocratico previsto per le srl, questo deve essere soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 4. Società Cooperative di grandi dimensioni in forma S.p.A. Parametri Cooperative che hanno (art. 48 l.r. 5/2008) (4): a) controllo di spa; b) ricavi superiori a 60 milioni; c) riserve indivisibili superiori a 4 milioni; d) prestiti sociali o confer. soci finanz. superiori a 2 milioni. Obbligo Revisione legale Esiste l obbligo della Revisione legale. Esiste l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale se la cooperativa adotta il modello tradizionale. Soggetti abilitati all attività di Revisione legale Federazione Trentina della Cooperazione (questo incarico non può essere affidato al Collegio Sindacale o ad altri soggetti art. 48, 5 comma l.r. 5/2008) Il bilancio deve essere redatto nella forma ordinaria (art bis C.C. (2)). Parametri Tutte le Casse Rurali BCC 5. Casse Rurali BCC Obbligo Revisione legale Esiste l obbligo della Revisione legale. Esiste l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale (in quanto tutte le Casse Rurali adottano il modello tradizionale). Soggetti abilitati all attività di Revisione legale Federazione Trentina della Cooperazione (questo incarico non può essere affidato al Collegio Sindacale o ad altri soggetti art. 48, 4 comma l.r. 5/2008) matrice Pagina 5

6 b) Collegamenti tra Revisione Cooperativa e Revisione legale Entro la nuova disciplina della legge regionale, il nesso tra la Revisione cooperativa e la Revisione legale si può rilevare con particolare riguardo a: attribuzione dell incarico: fatte salve talune specifiche circostanze, l incarico per l effettuazione della revisione legale ricade sull associazione di rappresentanza, che è anche autorità di revisione; intercambiabilità di talune funzioni: ad esempio la revisione cooperativa è tenuta ad esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se l ente cooperativo non è soggetto alla revisione legale ovvero se quest ultima è svolta da un soggetto diverso dall associazione di rappresentanza a cui aderisce l ente revisionato; tale giudizio si accompagna inoltre all accertamento che le partecipazioni in altre imprese e in senso più lato e la situazione patrimoniale e finanziaria siano strumentali agli scopi cooperativi e ne consentano il perseguimento (art. 27); adempimenti informativi posti a carico del revisore contabile: è previsto lo scambio tempestivo di informazioni rilevanti per l espletamento dei rispettivi compiti col collegio sindacale, col consiglio di sorveglianza, col comitato per il controllo sulla gestione e col revisore cooperativo; obbligo di rapporto: l incaricato della revisione legale è tenuto a comunicare senza indugio all autorità di revisione gli atti o i fatti, rilevanti nello svolgimento dell incarico, che possano pregiudicare la continuità dell impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Il tutto sfocia nel quadro dei provvedimenti spettanti all autorità di vigilanza, che possono riguardare l iscrizione nel registro delle cooperative e concretizzarsi nell emanazione di sanzioni amministrative, nella nomina di una o più persone da affiancare all organo di amministrazione, di direzione o di controllo, nella gestione commissariale, nello scioglimento coatto o nella liquidazione coatta amministrativa. Si ripropone qui, per tutte le fattispecie soggettive ed oggettive di revisione legale dei conti (quindi a prescindere dalla categoria di appartenenza della cooperativa e dal soggetto che è tenuto ad effettuare i controlli) quell obbligo di rapporto che derivava per la Certificazione ex legge 59/92 in relazione alla sua contiguità con la revisione cooperativa); competenza per la richiesta della revisione straordinaria: spetta, tra gli altri, anche al revisore legale dei conti dell ente cooperativo (Art. 28); indipendenza: deve essere prevista nello statuto della associazione di rappresentanza la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della Revisione cooperativa e della Revisione legale dei conti. Il Revisore cooperativo ha le medesime cause di decadenza del Collegio Sindacale (art. 24) matrice Pagina 6

7 c) Modelli di governance e controlli Modelli Spa tradizionale Spa sistema dualistico Spa sistema monistico Funzioni (art C.C.) (art. 2409octies C.C.) (art. 2409sexiesdecies C.C.) Gestione C.d.A. (e organi delegati) Consiglio di gestione (non inferiore a 2) nominato dal Consiglio di sorveglianza C.d.A. (un terzo dei componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex art primo comma C.C.) Controllo sulla gestione (organo di controllo) Collegio sindacale se in presenza dei parametri (art comma 2 C.C.) (1) Consiglio di sorveglianza (non inferiore a 3) nominato dall'assemblea dei soci. Approva il bilancio Comitato di controllo (interno al C.d.A.) Revisione legale (2409 bis CC) Collegio Sindacale / Revisore legale esterno FTC Revisore legale esterno FTC Revisore legale esterno FTC Presenza Revisori Contabili vedi art C.C.: almeno uno nel Collegio sindacale (^^) vedi art duodecies : almeno uno nel Consiglio di sorveglianza vedi art octiesdecies : almeno uno nel Comitato di controllo Presenza di altri Professionisti (3) obbligatoria nel Collegio sindacale se non v'è la presenza totalizzante di Revisori legali (^^) non prevista non prevista (^^) art C.C.: scelti fra gli iscritti in appositi elenchi o albi, qualora nel Collegio Sindacale non siano tutti Revisori Contabili. In quest'ultima ipotesi è preclusa la revisione legale. matrice Pagina 7

8 d) Tabella riassuntiva parametri Parametri per: valore prod. o ricavi in riserve indivisibili in prestiti o conferimenti da Soci in > partecipaz. di controllo in spa attivo patrimoniale in media dipendenti occupati numero soci cooperative di nuova costituzione note Revisione cooperativa Obbligo della Revisione legale Obbligo dell'organo di controllo biennale annuale straordinaria (art CC) (3) (1) ipotesi a) medie > 8,8 milioni > 4,4 milioni > 50 grandi > 60 milioni > 4 milioni > 2 milioni si in capo alla FTC ipotesi b) è la norma per tutte le cooperative esistenti da almeno quattro esercizi è la norma per le cooperative di nuova costituzione e vincolante per i tre esercizi successivi nei casi previsti dalla legge obbligate le cooperative che devono redigere il bilancio integrale (vedi prospetti pagg. 3 e 4) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato se la società controlla una società obbligata alla Revisione legale ipotesi c) > 4,0 milioni > 4,0 milioni > 20 Obbligo redazione bilancio integrale (2) > 8,8 milioni > 4,4 milioni > 50 Facoltà applicazione norme srl (7) < 1,0 milioni < 20 Obbligo redazione bilancio consolidato (6) > 40 milioni > 20,0 milioni > 250 matrice Pagina 8

9 e) Riepilogo in sintesi Coop che possono redigere il bilancio in forma ABBREVIATA (art. 2435bis (2) del cc): Attivo < Attivo > Ricavi < Ricavi > Dipendenti < 50 Dipendenti > 50 Coop che devono redigere il bilancio in forma INTEGRALE (art. 2435bis (2) del cc): due parametri per due esercizi consecutivi REVISIONE LEGALE DEI CONTI REVISIONE COOPERATIVA COLLEGIO SINDACALE Biennale o, se coop. è neo costituita, annuale per i tre esercizi successivi (art. 27 comma 1 e 1 bis L.R. 5/2008) Obbligatorio per società con modello tradizionale (artt e 2477 cc) (1) (3) se: Attivo > Ricavi > Non obbligatoria (5) (art. 40 L.R. 5/2008) un parametro per due esercizi consecutivi Obbligatoria (5) (art. 40 L.R. 5/2008): possibilità di scelta del revisore tra FTC, società di revisione o revisori abilitati e collegio sindacale (art. 8 Regolamento L.R. 5/2008) necessariamente con FTC (art. 48 L.R. 5/2008) se: a) controllo di spa; b) ricavi > 60 milioni ; c) riserve indivisibili > 4 milioni ; d) prestiti sociali o confer. soci finanz. > 2 milioni Biennale o, se coop. è neo costituita, annuale per i tre esercizi successivi (art. 27 comma 1 e 1 bis L.R. 5/2008) Obbligatorio per coop. con modello tradizionale (artt e 2477 cc) (1) (3) Dipendenti > 20 Il modello monistico (art. 2409sexiesdecies C.C.) non contempla il collegio sindacale ma un comitato di controllo all'interno del consiglio di amministrazione (vedi sopra "c) Modelli di governance e controlli" matrice Pagina 9

10 e) Note (1) Sindaco e revisione legale dei conti. (norma richiamata dall'art (3) C.C.) 2. La nomina dell'organo di controllo ( ) è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 3. L'obbligo della nomina dell'organo di controllo ( ) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. (I limiti di cui sopra) (2) 2435bis. Bilancio in forma abbreviata. 1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. (3) Organo di controllo. (norma riferibile al solo modello tradizionale) 1. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'organo di controllo è sempre il Collegio sindacale nelle cooperative che adottano le norme sulla spa tradizionale e può essere monocratico nel caso in cui la cooperativa possa adottare le norme sulla srl. Nel caso di cooperativa che adotta le morme sulla spa dualistica o monistica l'organo di controllo è rispettivamente all'interno del Consiglio di sorveglianza (dualistico) o Comitato di controllo (monistico). In queste due ultime ipotesi l'organo di controllo c'è sempre. Qualora invece la cooperativa adotti le norme della spa tradizionale o della srl la nomina dell'organo di controllo, cioè il collegio sindacale, può non essere obbligatoria. (4) Si tratta della previsione normativa già contenuta nell'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 (recepita nell'art. 29 ter della l.r. n. 7 del 29 gennaio 1954 attraverso l'art. 12 della l.r. n. 15 del 1 novembre 1993 e successivamente l'art. 5 della l.r. n. 5 del 21 dicembre 2004). Tale disposizione è stata poi ripresa nell'art. 11 del d. lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 che, tra l'altro, contempla anche il disposto che la certificazione di bilancio è atto complementare alla vigilanza. Il d. lgs. 220/2002 è stato emanato a seguito dell'art. 7 della legge n. 142 del 3 aprile (5) art. 40 L.R. 5/ La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435bis, comma 1 del codice civile. (6) Art. 27 Dlgs n. 127 del 9 aprile Sono obbligate a redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati. L'art. 27 prevede i casi di esonero mentre l'art. 28 prevede i casi di esclusione dal consolidamento. (7) art C.C.: è possibile applicare le norme sulla srl per le cooperative con meno di 20 soci o un attivo patrimoniale minore di (è sufficiente la presenza anche di uno solo dei due requisiti). matrice Pagina 10

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Riferimenti normativi

Riferimenti normativi 1 Riferimenti normativi Codice civile: - articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop) Legge 12 novembre 2011, n. 183 Legge di stabilità - art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO - art.

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