Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
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- Agostina Brescia
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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Costituzione tardiva di Equitalia: impossibile provare la notifica della cartella A cura di Paola Mauro Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Da una recente pronuncia dei giudici tributari di Caserta emerge che la cartella di pagamento deve essere annullata qualora la documentazione riguardante la notifica sia stata prodotta oltre il termine di venti giorni liberi prima dell udienza di trattazione, a causa della costituzione tardiva di Equitalia. La produzione documentale tardiva è sanzionata con la decadenza e quindi la CTP non può considerare i documenti forniti dall Esattore per dimostrare il ricevimento della cartella nel caso in cui il contribuente contesti tale circostanza. Premessa La cartella di pagamento deve essere annullata qualora la documentazione riguardante la notifica sia stata prodotta oltre il termine di venti giorni liberi prima dell udienza di trattazione, a causa della costituzione tardiva di Equitalia. La produzione documentale tardiva è sanzionata con la decadenza e quindi il giudice non può considerare i documenti forniti dall Esattore per dimostrare il ricevimento della cartella nel caso in cui il contribuente contesti tale circostanza. È quanto emerge dalla sentenza n. 5553/04/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Prima di passare all esame del contenuto di tale pronuncia - che, come si vedrà in seguito, si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cassazione -, è bene inquadrare il contesto normativo di riferimento. 1
2 Inquadramento normativo La pronuncia in esame è incentrata principalmente sull articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, in base al quale: le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di udienza. Tale termine è di natura perentoria e pertanto i documenti tardivamente prodotti non possono essere utilizzati ai fini della decisione, neppure se la controparte non si è opposta alla loro produzione. Mentre per la parte ricorrente l inosservanza del termine per la costituzione in giudizio comporta l inammissibilità del ricorso (art. 22 D.Lgs. n ), con conseguente definitività dell atto impugnato, per la parte resistente l art. 23 del D.Lgs. n. 546/92 non commina alcuna sanzione, determinando comunque conseguenze sul piano difensivo di non poco conto, come ad esempio: la preclusione al deposito di prove documentali dopo il termine di cui dell art. 32 del D.Lgs. n. 546/92 che, come detto, è espressamente previsto a pena di decadenza; l impossibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d ufficio; l impossibilità della chiamata in causa del terzo. La Commisisone Tributaria Provinciale di Caserta ha appunto sostenuto: che la costituzione tardiva dell agente della riscossione nel giudizio contro la cartella di pagamento non comporta l inammissibilità della costituzione medesima, ma determina l inammissibilità dell annessa produzione documentale (nella specie afferente alla notifica dell atto) che risulti avvenuta oltre il termine di venti giorni liberi prima dell udienza di trattazione. Le modalità di produzione dei documenti in giudizio variano a seconda che questi siano depositati unitamente a un atto processuale oppure in via separata. Nel primo caso i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati, mentre nel secondo caso essi devono essere elencati in un apposita nota sottoscritta, da depositare in originale e in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 546/92). Il caso La controversia concerne l impugnazione di alcune intimazioni di pagamento, sul presupposto dell omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. La CTP di Caserta ha accolto l eccezione del contribuente riguardante l inammissibilità della documentazione allegata alla memoria costitutiva del Concessionario della riscossione, per violazione del termine previsto dall articolo 32 più volte citato. 2
3 Nel caso di specie, a fronte dell'udienza di trattazione fissata il 9 settembre 2016, la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione è avvenuta in data 21 luglio 2016, con il relativo deposito della documentazione riguardante la notifica delle cartelle di pagamento. Di tale documentazione, però, la CTP non ha potuto tenere conto in ragione della preclusione derivante dal mancato rispetto del termine ( fino a venti giorni liberi prima ) di cui all articolo 32 del D.Lgs. 546 del 1992, considerando la sospensione c.d. feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno). Perciò, in estrema sintesi, in mancanza della possibilità di considerare, ai fini delle decisione, la documentazione prodotta da Equitalia per dimostrare la rituale notifica delle cartelle richiamate dalle intimazioni impugnate, la CTP di Caserta ha accolto il ricorso del contribuente. Motivi della decisione In sentenza si legge: la Commissione rileva che, di per sé, la tardività della costituzione di parte resistente (costituzione che dovrebbe avvenire nel termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso art. 23, D.Lgs. n. 546 del 1992) non importa l'inammissibilità della costituzione medesima, ma la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito e di chiamare terzi in causa [ ]. Nel caso che ci occupa, peraltro, la costituzione, con l'annessa produzione documentale, è avvenuta oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione (tenendo presenti anche i termini di sospensione feriale), conseguendone l'inammissibilità della detta produzione. Invero, pur essendo consentito alla parte costituitasi tardivamente di produrre documenti, ciò deve avvenire pur sempre nel rispetto degli artt. 24 e 32 D.Lgs. n. 546 del 1992 (vd Cass. 28/9/2005 n ) e il termine di cui all'art. 32 ult., D.Lgs. n. 546 del 1992 è perentorio, quindi sanzionato con la decadenza, con la conseguenza che resta inibito al giudice di fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto, anche nell'ipotesi insussistente peraltro nella fattispecie in causa poiché il ricorrente, eccependo l'inammissibilità della costituzione ha implicitamente, ma inequivocamente esteso l'eccezione anche alla documentazione prodotta con l'atto di costituzione di acquiescenza della controparte [...]. Il disposto dell articolo 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla costituzione del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente. Quanto sopra considerato rileva ai fini del decidere in quanto questa Commissione, in ragione della detta inammissibilità, non può procedere ad esaminare la documentazione offerta da Equitalia Sud s.p.a. onde provare la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate [ ]. 3
4 L Agente della riscossione è stato condannato a rifondere al contribuente le spese del giudizio. ALTRE RECENTI PRONUNCE La questione della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente, sotto il profilo della produzione documentale in violazione del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, è al centro di un recente intervento della Cassazione. Cassazione - Sezione Tributaria, sentenza n /2015 Tanto nel giudizio d appello quanto in quello di primo grado il deposito di documenti è consentito nel rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione e non è corretto ritenere che la tardiva costituzione della parte resistente non comporti la sanzione dell inutilizzabilità ai fini della decisione. Il caso Nel caso esaminato dagli Ermellini, la CTR ha ritenuto valida la notifica di alcune cartelle di pagamento basandosi sulla documentazione fornita tardivamente da Equitalia. Ad avviso del Giudice di secondo grado, la tardiva costituzione del Concessionario nel giudizio davanti alla CTP non poteva comportare una qualsiasi sanzione d'inammissibilità" anche con riguardo alla produzione di documenti; facoltà quest'ultima esercitabile anche in appello ai sensi del dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58" (nuove prove in appello). In base all articolo 32 comma 1 del D.Lgs. 546/92 le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. In forza della disposizione contenuta nell'articolo 61 del medesimo decreto, nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione, quindi il termine di cui all art. 32, fissato per il deposito di documenti nel primo grado di giudizio, vale anche per la produzione documentale nel grado d'appello. Ebbene, gli Ermellini sul punto osservano: la verifica del fatto processuale evidenzia che effettivamente i documenti già tardivamente depositati in primo grado - oltreché il documento nuovo riguardante la cartella n. (OMISSIS) - non furono depositati nei termini prescritti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 e art. 32, comma 1. 4
5 A riguardo deve rammentarsi che pur se vero che la tardiva costituzione non impedisce ex se di esercitare alcun diritto difensivo (Cass. sez. trib. n del 2007; Cass. sez. trib. n del 2005), il diritto difensivo deve essere però esercitato secondo lo schema processuale previsto e quindi nel rispetto delle preclusioni stabilite dal rito tributario. In particolare, secondo l'interpretazione di questa Corte, il cit. D.Lgs. n. 546, art. 58, comma 2, in combinato disposto con il cit. D.Lgs. n. 546, art. 32, comma 1, richiamato dal cit. D.Lgs. n. 546, art. 61, dispone che i documenti nuovi possano esser prodotti in grado d'appello a pena di decadenza fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (Cass. sez. trib. n. 655 del 2014; Cass. sez. trib. n del 2006). La CTR ha perciò errato nel ritenere che la tardiva costituzione in primo grado non comportasse la preclusione di cui al cit. D.Lgs. n. 546, art. 32, comma 1 e che dal cit. D.Lgs. n. 546, art. 58, comma 2, derivasse un'assoluta libertà di produzione documentale. Il giudice di secondo grado, in diversa composizione, dovrà procedere a un nuovo giudizio. Per concludere si segnala una sentenza di merito che si occupa della sottoscrizione degli accertamenti, stabilendo l impossibilità, per l Agenzia delle Entrate, di dimostrare l esistenza della delega di firma mediante produzione documentale in sede di udienza. CTP di Caserta, sentenza n. 2752/01/16 In tema di sottoscrizione degli accertamenti, la prova dell'esistenza di una valida delega di firma spetta all Amministrazione Finanziaria che non può fornirla, per la prima volta, nell udienza di discussione del ricorso. Il caso Il contribuente è stato raggiunto da un avviso di accertamento per il mancato pagamento di IRAP e IVA 2011 ed ha proposto impugnazione contestando, tra l altro, la nullità dell atto impositivo in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato (dott. X capo team 02 imprese su delega del Direttore Provinciale, dott. Y). Ebbene, il motivo di ricorso centrato sulla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1972 (per mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di un suo delegato) è stato accolto dall adita CTP di Caserta che, per l effetto, ha annullato l atto impositivo. È onere dell'amministrazione Finanziaria dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e l'esistenza della delega; ma nella specie ciò non è accaduto, poiché l Ufficio finanziario ha prodotto soltanto in sede di udienza la disposizione di servizio relativa ai modi di sottoscrizione degli atti di accertamento e, ad avviso del Collegio giudicante, tale produzione è stata tardiva e come tale non utilizzabile. 5
6 Nelle motivazioni della sentenza in esame si legge: ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali per il quadriennio , applicabile ratione temporis, da un funzionario di terza aerea, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, pertanto, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi nonché l'esistenza della delega (in tal senso Cass. n /15). Alla stregua di tali principi, si osserva che in punto di fatto, a fronte della contestazione da parte ricorrente circa la legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'ufficio si è difeso semplicemente sul punto relativo alla differenza tra delega di firma e delega di funzioni, ma nulla ha dedotto, né provata in merito alla sussistenza della delega da parte del Direttore Provinciale. Soltanto in sede di udienza ha prodotto la disposizione di servizio n. (omissis), relativa alle disposizioni sulle modalità di sottoscrizione degli atti di competenza dell'ufficio. Tale produzione, contestata dalla ricorrente, deve ritenersi tardiva, e, come tale non utilizzabile, in quanto, come già osservato l'ufficio con la costituzione in giudizio nulla ha rilevato sulla questione della sussistenza o meno della delega, né si è riservato di provare la sussistenza della stessa, ma, si è limitata soltanto a sostenere la differenza tra la delega di funzioni e la delega di firma. Pertanto, per le esposte considerazioni va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri. Riferimenti normativi e giurisprudenziali Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Artt. 23, 24, 32, 58; CTP di Caserta, sentenza n. 5553/04/16; CTP di Caserta, sentenza n. 2752/01/16; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n.11249/ Riproduzione riservata - 6
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