MINORANZE ETNICHE E POPOLAZIONI INDIGENE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MINORANZE ETNICHE E POPOLAZIONI INDIGENE"

Transcript

1 ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PROF. GIUSEPPE CATALDI

2 Indice 1 GLI INSORTI GLI INDIVIDUI MINORANZE ETNICHE E POPOLAZIONI INDIGENE CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI LIMITI AL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI AUTODETERMINAZIONE INTERNA MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI LA CHIESA CATTOLICA L ORDINE DI MALTA BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: di 17

3 1 Gli insorti I movimenti insurrezionali non sono in quanto tali soggetti di Diritto internazionale. Lo divengono se riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio. Ciò vale indipendentemente dall esito dell insurrezione. La migliore dottrina definisce gli insorti come segue: si tratta di movimenti insurrezionali (o insorti o partito insurrezionale), che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno Stato (cosiddetto governo legittimo o costituito), oppure la secessione di una parte del territorio medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del territorio nazionale. Esempi di insurrezioni sono quelle dell Ungheria del 1956; della Cecoslovacchia del 1968; della minoranza curda contro la Turchia dal 1983 ad oggi; quella bosniaca contro la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) tra il 1991 ed il 1995; quella della Provincia autonoma del Kosovo a maggioranza albanese sempre contro quest ultimo Stato; quella della Cecenia nei confronti della Russia (la prima insurrezione risale al periodo tra il 1991 ed il 1996 e poi dal 1999 ad oggi), solo per citare esempi europei. Più recenti sono le insurrezioni dell estate 2008 in Abkazia e Ossezia del Sud, territori appartenenti alla Georgia ma con parte della popolazione russa. La crisi Georgia-Russia è scoppiata ai primi di agosto 2008, ed è culminata con il riconoscimento unilaterale russo dell indipendenza di Ossezia del Sud e Abkazia il successivo 26 agosto 1. Con riferimento alla crisi georgiana, ed in particolare alla posizione dell Ue rispetto al riconoscimento operato dalla Russia dell indipendenza 1 La situazione delle regioni autonome georgiane di Abkazia e Ossezia del Sud è stata difficile dal momento dell acquisto dell indipendenza della Georgia a seguito dello smembramento dell Unione sovietica. I separatisti delle due regioni sono filo-russi ed il precario equilibrio con Tblisi è stato assicurato in questi anni dalla presenza di forze d interposizione delle Nazioni unite (UNOMIG) e e di truppe sostanzialmente composte dall esercito russo, inviate dalla Comunità degli Stati indipendenti (CIS), in forza di due accordi conclusi dalle autorità georgiane e russe rispettivamente con Abkazia (Accordo di Mosca del 14 maggio 1994 sul cessate il fuoco e sulla separazione delle forze firmato da Georgia, Russia e dalle forze separatiste abkaze) e Ossezia del Sud (Accordo di Sochi del 24 giugno 1992 sui principi relativi alla composizione del conflitto tra Georgia e Ossezia). Il giorno 8 agosto 2008 la Russia ha invaso il territorio georgiano con imponenti forze di terra e aria giustificando l intervento con la necessità di proteggere i cittadini russi residenti in Ossezia e considerati oggetto di feroci repressioni da parte dell esercito georgiano intervenuto nella regione per combattere i separatisti. 3 di 17

4 di Ossezia del Sud e di Abkazia,va registrata una migliore coesione degli Stati europei rispetto al precedente del Kosovo 2. Il Consiglio europeo del 1 settembre 2008 ha infatti assunto una posizione unanime di ferma condanna della decisione unilaterale della Russia di riconoscere l indipendenza dell Abkazia e dell Ossezia del Sud, ha riaffermato il principio del rispetto dell integrità territoriale della Georgia ma, superando le divisioni interne ai 27 3, non ha deciso sanzioni contro la Russia 4, proponendo 2 L Unione europea, si è proposta nella persona dell allora Presidente di turno dell UE francese Sarkozi, quale mediatore della crisi, favorendo la stipulazione di un accordo in sei punti per la composizione pacifica della crisi. L accordo, che risale al 12 agosto ed è stato accettato da Russia e Georgia, oltre che dai ribelli separatisti, prevede la rinuncia al ricorso alla forza armata, la cessazione delle ostilità, il libero accesso agli aiuti umanitari, il ritorno delle forze georgiane alle caserme, il ritiro delle forze russe alle posizioni precedenti al conflitto. Lo stesso giorno, però, la Georgia ha presentato una domanda contro la Russia alla Corte internazionale di giustizia per la violazione della Convenzione del 1965 sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD nell acronimo inglese), aggiungendo, il successivo 14 agosto una richiesta di misure cautelari, poi integrata da una nuova richiesta il 25 agosto La domanda georgiana e le richieste di misure cautelari si possono leggere, in formato PDF, nel sito ufficiale della Corte: Il successivo 26 agosto, su richiesta dei leaders separatisti di Ossezia del Sud ed Abkazia, l ex Presidente russo Medvedev ha firmato due decreti che sanciscono il riconoscimento dell indipendenza delle due regioni separatiste, suscitando la riprovazione della Comunità internazionale. Reazioni negative si sono avute, oltre che dalle autorità georgiane che hanno denunciato la violazione da parte russa della propria integrità territoriale e della propria sovranità, anche da parte degli Stati Uniti e di molti altri Paesi e sono state espresse in alcune riunioni del Consiglio di sicurezza dell ONU: si rinvia ai documenti consultabili in rete sul sito ufficiale delle Nazioni unite: La NATO ha espresso la sua condanna per il riconoscimento unilaterale russo dell indipendenza delle due regioni separatiste, con uno statement del Consiglio del 27 agosto: Statement by the North Atlantic Council on the Russian recognition of South Ossetia and Abkazia regions of Georgia in cui si afferma che la Russia ha violato diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell ONU che riconoscono l integrità territoriale della Georgia, oltre ai princìpi OSCE sulla pace e la stabilità in Europa, richiamando la Russia al rispetto dell integrità territoriale georgiana. 3 Francia, Italia e Germania hanno preferito seguire una linea più morbida e lasciare aperta la porta del dialogo. 4 Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1 settembre 2008 Conclusioni della Presidenza, Documento del Consiglio europeo n /08 CONCL 3, punto 2, in rete nel sito ufficiale del Consiglio. Il 26 agosto la Presidenza del Consiglio dell UE aveva rilasciato una dichiarazione relativa al riconoscimento russo dell indipendenza di Abkazia e Ossezia del Sud, in cui si condanna fermamente la decisione russa per la sua contrarietà ai princìpi d indipendenza, sovranità e integrità territoriale della Georgia riconosciuti dalla Carta delle Nazioni unite, dall Atto finale di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza: Déclaration de la présidence du Conseil de l Union européenne aprés la reconnaissance par les autorités russes de l indépendance de l Abkhazie et de l Ossétie du Sud, in rete al seguente indirizzo: 08_2008/PFUE /PESC. 4 di 17

5 invece l UE quale mediatore per una soluzione pacifica del conflitto e predisponendo una missione civile di circa 200 osservatori da spiegare in Georgia alla fine di settembre I Ministri degli esteri dell Ue riuniti ad Avignone il 6 settembre hanno raggiunto un accordo politico sull invio della missione Ue che è stata formalizzata il 15 settembre dal Consiglio europeo. La situazione in queste regioni è tuttora fluida: l intervento armato russo in Georgia ha prodotto la reazione negativa dell Occidente, specie Ue, USA, Consiglio d Europa e OSCE. Il Parlamento russo ha votato all unanimità il riconoscimento dell indipendenza delle due province dalla Georgia e si attende la decisione finale del Presidente russo. Quanto al problema della loro soggettività internazionale, si può concordare con il Prof. N. Ronzitti il quale, con riferimento al problema in generale, afferma:...la rilevanza internazionale degli insorti è legata al principio di effettività. Il movimento insurrezionale si caratterizza per essere un ente temporaneo, in quanto suscettibile di evoluzione o involuzione Gli insorti sono in origine dei sudditi ribelli contro i quali il governo legittimo può adottare i provvedimenti che ritiene idonei per reprimere l insurrezione, nel rispetto però del diritto umanitario. Quando però lo Stato non riesce a sedare l insurrezione e perde una parte del territorio che viene occupata dagli insorti allora per il principio di effettività occorre riconoscere a questi ultimi la soggettività internazionale almeno fino a quanto essi riescano a controllare il territorio e non si estingua il governo insurrezionale. Gli insorti per il diritto internazionale, lottando per l autodeterminazione interna (ovvero per rovesciare un governo legittimo e non un governo straniero) 6, non possono ricevere aiuti o appoggi da terzi Stati i quali, invece possono appoggiare i movimenti di liberazione nazionale 7. Alla luce di quest ultima circostanza si potrebbe dubitare dell eventuale acquisto della soggettività internazionale da parte di Abkazia e Ossezia del Sud, perché la loro indipendenza non poggerebbe sul principio di effettività, bensì sull intervento armato a loro favore della Russia che ha invaso il territorio georgiano, giustificando l intervento con il fatto di proteggere i cittadini russi residenti nelle due Province dalla repressione dell esercito georgiano. L appoggio russo in favore dell autodeterminazione interna di Abkazia e Ossezia del sud non trova giustificazioni sul piano del 5 N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, p Per la nozione di autodeterminazione interna si rinvia al paragrafo 7 dedicato ai popoli. 7 B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p di 17

6 diritto internazionale. E appena il caso di osservare che l eventuale riconoscimento unilaterale russo dell indipendenza di queste due province georgiane non avrebbe alcun valore costitutivo della personalità internazionale di queste ultime, ma solo un valore politico. L indipendenza che fosse acquisita in virtù dell occupazione russa di queste Province ne farebbe quindi, a nostro parere, uno Stato fantoccio, come oggi è considerata la Repubblica turca di Cipro Nord, occupata dall esercito turco. Non troppo diversa appare, nonostante le affermazioni contrarie di molti Stati, la situazione del Kosovo, Provincia autonoma della Serbia che si è proclamata indipendente dopo un lungo periodo di amministrazione territoriale da parte delle Nazioni Unite. Si è detto che il riconoscimento dell indipendenza di quest ultima provincia da parte di alcuni Stati europei che poi si sono opposti fermamente all indipendenza di Abkazia e Ossezia del sud fosse da giustificare in base alle diverse circostanza che hanno caratterizzato le due situazioni. Il Kosovo non sarebbe stato oggetto di occupazione straniera, essendo tuttora sotto amministrazione internazionale, mentre le due province georgiane sarebbero state occupate militarmente dalla Russia che garantirebbe l indipendenza con l uso della forza. In realtà anche la situazione del Kosovo nasce da un intervento armato illegittimo effettuato da alcuni Stati contro l integrità territoriale serba. 6 di 17

7 2 Gli individui Per individuo nel diritto internazionale si devono intendere: le persone fisiche e giuridiche, le varie articolazioni della società civile organizzata quali le organizzazioni non governative, i gruppi professionali, economici, le imprese multinazionali, le associazioni sportive, religiose. Si discute in dottrina se agli individui debba essere riconosciuta personalità internazionale. La dottrina maggioritaria, cui aderisce il Prof. Conforti, riconosce agli individui, persone fisiche e giuridiche, una sia pur limitata personalità internazionale sulla base dell esistenza di norme convenzionali e consuetudinarie che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell uomo. Un altro elemento a sostegno di tale orientamento è la possibilità per gli individui di presentare ricorso ad organi di controllo internazionale. Altri autori negano personalità internazionale agli individui dal momento che la comunità internazionale resta ancora strutturata come comunità di governanti e non di governati e che gli individui continuano ad essere sottoposti allo Stato. La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha riconosciuto la soggettività internazionale degli individui nelle sentenze del (caso LaGrand, Germania c. Usa) e del (caso Avena ed altri cittadini messicani, Messico c. Usa). In questa sede è opportuno svolgere prima una ricognizione degli argomenti della dottrina a favore della soggettività dell individuo e contro la soggettività internazionale degli individui per poi procedere a valutare le opposte tesi. La dottrina prevalente 8 si pronuncia oggi per la soggettività, sia pure limitata, dell individuo nell ordinamento internazionale in considerazione del fatto che esistono norme internazionali che riconoscono diritti sostanziali (norme sulla tutela dei diritti umani fondamentali) e processuali (norme che abilitano gli individui a presentare ricorsi di fronte a tribunali internazionali), nonché obblighi sostanziali (divieto rivolto direttamente dalla norma internazionale all individuo di perpetrare crimini internazionali) e processuali (punizione di individui per crimini internazionali da parte di tribunali internazionali). A favore della soggettività degli individui si è pronunciata, secondo Conforti, la Corte 7 di 17

8 internazionale di giustizia nei casi La Grand ed Avena, dove si è riconosciuto che una disposizione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari relativa al diritto del cittadino straniero detenuto di comunicare con il proprio console, si indirizzi direttamente anche all individuo. L opinione contraria alla soggettività internazionale dell individuo appartiene per lo più alla dottrina meno recente, con eccezioni illustri (Kelsen). L argomento che si adduce contro l affermazione di una personalità anche limitata dell individuo è dato dal fatto che le norme internazionali si dirigono principalmente agli Stati ed anche quando vanno ad incidere sugli individui tale effetto è sempre il risultato di una volontà (nel caso di accordi) o di un comportamento (nel caso di consuetudini) tenuti sempre e soltanto da Stati. Gli individui risulterebbero perciò semplici beneficiari e non destinatari delle norme internazionali. La dottrina più recente ha avanzato la tesi per la quale il problema della soggettività dell individuo in realtà è un falso problema, poiché nel diritto internazionale le funzioni di produzione giuridica, accertamento ed attuazione coercitiva spettano solo ed esclusivamente agli Stati mediante l azione dei loro organi. Sotto questo profilo parlare di soggettività, sia pure limitata, dell individuo è un non senso, poiché l individuo non potrà mai direttamente partecipare alla gestione della vita di relazione internazionale, compito esclusivo dello Stato che agisce mediante i suoi organi. In questa prospettiva l individuo ha tuttavia un ruolo importante nel determinare la formazione, che resta affidata allo Stato, di norme internazionali che tutelano interessi propri dell umanità, contribuendo con la sua azione di stimolo, attraverso la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali con le organizzazioni non governative e la società civile, a democratizzare il processo di formazione delle norme internazionali. 8 Per tutti B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p di 17

9 3 Minoranze etniche e popolazioni indigene Allo stato attuale non è possibile riconoscere personalità internazionale alle minoranze etniche e alla popolazioni indigene in assenza di strumenti di azioni diretta. IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI Il diritto internazionale riconosce il diritto all autodeterminazione esterna non interna. È possibile distinguere tre ipotesi di applicazione del principio in esame: - popoli sottoposti a dominio coloniale; - popoli sottoposti a occupazione straniera (territori arabi occupati da Israele nel 1967), anche nel caso in cui il governo straniero si appoggi al governo locale (URSS in Afghanistan fino al 1989;Iraq occupato dalle forze di coalizione dal 2003 al 2005); - popoli soggetti a segregazione razziale-apartheid (Sudafrica dal 1948 al 1993, Namibia), come pieno accesso al governo di tutti i gruppi etnici 3.1. Contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli Il diritto internazionale riconosce ai popoli sottoposti a dominazione coloniale o straniera a divenire indipendenti, di associarsi o integrarsi con un altro Stato indipendente, di scegliere liberamente il proprio regime politico. Il popolo rappresenta una delle componenti dello Stato, secondo la concezione ternaria e quella che fa riferimento allo Stato-nazione o comunità e, come tale, potrebbe essere considerato quale soggetto internazionale. Per la concezione di Stato come apparato di governo il popolo invece non gode di soggettività, 9 di 17

10 essendo quest ultima riservata allo Stato nella persona dei suoi organi. Una volta esclusa la soggettività internazionale del popolo, resta da chiarire quale sia allora il significato del principio di autoderminazione dei popoli. Per la dottrina esso deve configurarsi non già come un diritto di cui è titolare il popolo, bensì come l obbligo indirizzato al Governo straniero che abbia occupato con la forza un territorio ed un popolo altrui o che li assoggetti a dominazione coloniale, di liberare il popolo dal dominio consentendone l autodeterminazione. Infatti, secondo questa opinione, non si può parlare di un vero diritto soggettivo internazionale dei popoli sottoposti a dominazione straniera all autodeterminazione perché i rapporti che si creano in base al principio in esame intercorrono esclusivamente tra gli Stati: quello che governa il popolo non suo e i terzi che avranno l obbligo di disconoscere ogni effetto extraterritoriale agli atti del governo straniero illegittimo e di appoggiare il popolo in lotta che si sia eventualmente organizzato in un movimento di liberazione nazionale. E questo il principio di autodeterminazione nella sua dimensione esterna, che vede cioè contrapposti un popolo ad un governo straniero e che, stando ad autorevole opinione, non è applicabile retroattivamente rispetto al periodo in cui si è affermato, ovvero dopo la fine della seconda guerra mondiale. Diversa è l ipotesi in cui il popolo organizzato in movimento di liberazione nazionale riesca, insorgendo, ad occupare e governare una parte di territorio, nel qual caso la dottrina si pronuncia per la soggettività internazionale ma a titolo di governo insurrezionale. Difficile risulta inoltre l applicazione del principio di autodeterminazione quando uno Stato occupi militarmente in modo massiccio un altro Stato il cui governo non protesti ma anzi sostenga di averne richiesto l aiuto. A situazioni del genere, come quella che ha caratterizzato il territorio iracheno tra il 2003, data dell intervento anglo-statunitense, ed il 2005, anno di svolgimento delle elezioni, dovrebbe applicarsi per Conforti il principio di autodeterminazione. La dimensione interna del principio deve invece essere definita come il diritto del popolo di perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale all interno di uno Stato esistente 9, oppure, secondo altri, come diritto del popolo di essere rappresentato da una maggioranza eletta democraticamente e liberamente. Questa opinione è respinta da Conforti il quale ritiene che esistano molti Stati non democratici 9 La definizione è della Corte suprema canadese nel caso della Secessione del Québec ed è citata da A. CASSESE, Diritto internazionale, cit., p di 17

11 che godono pienamente della soggettività internazionale e che non esistano norme internazionali che impongano agli Stati di governare in base ad una legittimazione democratica. Per alcuni autori esisterebbe anche una norma consuetudinaria specifica che accoglierebbe sia la dimensione esterna che quella interna del principio di autodeterminazione e che riguarderebbe l obbligo per lo Stato di consentire l accesso al governo di tutti i gruppi razziali presenti al suo interno, senza discriminazioni. Questa situazione ha riguardato per lungo tempo il Sudafrica, dove l accesso al governo era riservato alla minoranza di razza bianca mentre la maggioranza di colore non solo ne era estromessa ma subiva tutta una serie di discriminazioni nel godimento dei diritti civili oltre che politici (cd. politica dell apartheid) Limiti al principio di autodeterminazione dei popoli Il principio di autodeterminazione dei popoli si applica solo a situazioni costituitesi successivamente alla seconda guerra mondiale (irretroattività del principio). Il principio di autodeterminazione dei popoli deve inoltre coordinarsi con il principio dell integrità territoriale. Non sono state avallate aspirazioni secessioniste di regioni o province (eccezioni: Timor Est, indipendente dall Indonesia dal 2002; Kosovo, secessione unilaterale nel 2008) Autodeterminazione interna Il diritto internazionale non riconosce l ipotesi dell autodeterminazione interna. Pertanto non è richiesto che tutti i governi godano del consenso della maggioranza dei sudditi e siano da costoro liberamente scelti (legittimazione democratica dei governi). 11 di 17

12 4 Movimenti di liberazione nazionale I movimenti di liberazione nazionale sono costituiti da gruppi organizzati che lottano in nome del popolo per realizzare il PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI Sono numerosi i Movimenti di Liberazione Nazionale costituitisi nel secondo dopoguerra. Alcuni esempi: - Fronte di liberazione algerino; - FRELIMO (Mozambico); - MPLA, UNITA e FLNA in Angola; - Congresso nazionale africano e Congresso pan-africano in Sudafrica; - Organizzazione per la Liberazione della Palestina; - Fronte Polisario per la liberazione del Sahara occidentale Limitata soggettività internazionale dei movimenti di liberazione nazionale La sentenza della Corte di cassazione italiana del stabilisce che i Movimenti di Liberazione Nazionale come l OLP godono di una limitata soggettività internazionale ; a tali movimenti è riconosciuto un locus standi all interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi di perfetta reciprocità con gli Stati territoriali, i modi e i tempi per l autodeterminazione I movimenti di liberazione nazionale, come gli insorti, acquisiscono soggettività internazionale se riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio. 12 di 17

13 4.2. Forme di sostegno ai movimenti di liberazione nazionale - i soggetti terzi sono tenuti ad adottare misure di carattere sanzionatorio nei confronti del governo che viola il principio di autodeterminazione (ad es., disconoscimento degli effetti extraterritoriali degli atti di governo emanati nel territorio); - sostegno del movimento di liberazione nazionale, attraverso qualsiasi forma di assistenza diversa dall invio di truppe (legittimo invio di armi e finanziamento). 13 di 17

14 5 Le Organizzazioni internazionali Le Organizzazioni internazionali possono definirsi come delle associazioni tra Stati dotate di organi per il perseguimento di interessi comuni (ONU, UE, COE ) La personalità delle organizzazioni, come personalità distinta da quella degli Stati membri, è un dato non più discutibile della prassi internazionale odierna, in particolare della prassi relativa agli accordi che le organizzazioni stipulano nei campi connessi alla loro attività: tali accordi vengono considerati come produttivi di diritti e obblighi propri delle organizzazioni, restando senza effetti sulla sfera giuridica degli Stati membri. La Corte internazionale di giustizia ha espressamente riconosciuto la soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali nel parere del sull interpretazione dell accordo tra Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed Egitto. Le Organizzazioni internazionali sono unioni di Stati che decidono di perseguire determinati scopi comuni e si dotano di organi ai quali affidano tale compito, in base al principio delle competenze di attribuzione detto anche dei poteri limitati. Le organizzazioni internazionali vengono create mediante la stipulazione di un accordo internazionale detto trattato istitutivo, o Carta. La Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto tale soggettività in alcune importanti pronunce 10, specificando che la capacità di tali enti di essere destinatari di diritti ed obblighi sul piano internazionale risulta limitata rispetto a quella degli Stati in ragione della loro natura non territoriale e quindi del fatto che non tutte le norme, soprattutto quelle relative alla sovranità ed all integrità territoriale, trovano per esse applicazione. 10 Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell 11 aprile 1949 nel caso sulla Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite; parere consultivo della CIG del 20 dicembre 1980 nel caso sull Interpretazione dell Accordo del 25 maggio 1951 tra Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed Egitto; parere consultivo della CIG dell 8 luglio 1996 nel caso sulla Liceità dell uso di armi nucleari da parte di uno Stato in un conflitto armato, richiesto dall OMS. 14 di 17

15 6 La Chiesa cattolica E uno dei soggetti del D.I. La personalità internazionale della Chiesa si concreta non solo nel potere di concludere accordi internazionali ma altresì nel governo di una comunità territoriale, la Città del Vaticano. La soggettività della Chiesa cattolica, non può essere contestata. 15 di 17

16 7 L Ordine di Malta Il Sovrano Ordine Militare Geroslimitano di Malta è un ente religioso che dipende dalla Santa Sede e che gestisce in Italia enti assistenziali come ospedali e ambulatori medici. Non è soggetto di Diritto internazionale. La soggettività dell Ordine di Malta è contestata da Conforti. 16 di 17

17 Bibliografia di riferimento: B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 17

DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE I: LA

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Le Organizzazioni internazionali come enti a soggettività parziale. Corso di Diritto internazionale (A.A. 2008/2009) Andrea Caligiuri

Le Organizzazioni internazionali come enti a soggettività parziale. Corso di Diritto internazionale (A.A. 2008/2009) Andrea Caligiuri Le Organizzazioni internazionali come enti a soggettività parziale Corso di Diritto internazionale (A.A. 2008/2009) Andrea Caligiuri 1. DEFINIZIONE Convenzioni di Vienna sul diritto dei trattati del 1969

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

NATALINO RONZITTI INTRODUZIONE AL INTERNAZIONALE. Quarta edizione

NATALINO RONZITTI INTRODUZIONE AL INTERNAZIONALE. Quarta edizione NATALINO RONZITTI INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE Quarta edizione G. Giappichelli Editore Torino Indice-Sommario Premessa alla quarta edizione Premessa alla terza edizione Premessa alla seconda

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRADUZIONE NON UFFICIALE TRADUZIONE NON UFFICIALE PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Testo preparato dal

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

PICTURES ON HUMAN RIGHTS

PICTURES ON HUMAN RIGHTS Luciano Nadalini ISBN 978-88-97046-01-1 euro 9,90 (i.i.) 9 788897 046011 CAMERA CHIARA EDIZIONI 4 Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Le organizzazioni non governative (ONG): profili di diritto internazionale

Le organizzazioni non governative (ONG): profili di diritto internazionale (ONG): profili di diritto internazionale lezione del 4 novembre 2015 Considerazioni introduttive Il diritto internazionale riconosce un ruolo primario (=soggetti del diritto internazionale) agli enti territoriali

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

GLI STATI COME ENTI A SOGGETTIVITÀ PIENA

GLI STATI COME ENTI A SOGGETTIVITÀ PIENA GLI STATI COME ENTI A SOGGETTIVITÀ PIENA Definizione di Stato secondo il diritto internazionale Lo Stato è il complesso di organi di governo statali che in un dato momento esercita effettivamente e a titolo

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO II Tribunale federale vigila sull'applicazione

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

Il Patto sui diritti civili e politici

Il Patto sui diritti civili e politici Il Patto sui diritti civili e politici 1 L approvazione dei due Patti del 1966 Ris. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966: Patto sui diritti civili e politici (vigore 23 marzo 1976) Patto sui diritti economici

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, CONCERNENTI LE RELAZIONI AMICHEVOLI E LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI, IN CONFORMITÀ CON LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE Risoluzione dell Assemblea

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Indice-Sommario. Introduzione. Ius ad bellum, ius in bello, disarmo 19. Parte I La disciplina dell uso della forza nelle relazioni internazionali

Indice-Sommario. Introduzione. Ius ad bellum, ius in bello, disarmo 19. Parte I La disciplina dell uso della forza nelle relazioni internazionali Indice-Sommario Premessa alla quarta edizione XIII Premessa alla terza edizione XV Premessa alla seconda edizione XVII Premessa alla prima edizione XIX Abbreviazioni 1 Elenco delle opere citate (con il

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE ,VWLWX]LRQ G GLULWWR SULYDWR CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE 3URJUDPP GH FRUVR 01 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell ICT 02 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. D.Lgs 231/2001 Codice Etico 1 INDICE 1. Introduzione Pag. 3 2. Politiche di condotta negli affari Pag. 3 2.1 Dipendenti, collaboratori e consulenti Pag. 5 3. Salute,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L ORDINAMENTO INTERNAZIONALE LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L ORDINAMENTO INTERNAZIONALE L ordinamento giuridico internazionale Diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare L adattamento del diritto interno

Dettagli

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare

Dettagli

Workshop I diritti di cittadinanza europea: opportunità e strumenti di informazione. Napoli, 12 maggio2014. Coordinatrice progetto: Nicoletta Basili

Workshop I diritti di cittadinanza europea: opportunità e strumenti di informazione. Napoli, 12 maggio2014. Coordinatrice progetto: Nicoletta Basili Workshop I diritti di cittadinanza europea: opportunità e strumenti di informazione Europa nelle lingue del mondo: presentazione progetto Napoli, 12 maggio2014 Coordinatrice progetto: Nicoletta Basili

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

Tutela internazionale dei diritti umani. Dott. Daniele Amoroso

Tutela internazionale dei diritti umani. Dott. Daniele Amoroso Tutela internazionale dei diritti umani Dott. Daniele Amoroso Nozione e fondamento dei diritti umani Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004 RISOLUZIONE N.12/E Roma, 09 febbraio 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza d interpello art. 25 del DPR n. 600 del 1973 Applicabilità della ritenuta sui compensi a titolo di diritto

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI

IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI 25 Gennaio 2013 Bologna Relatore: Dott. Michele Malerba TEP Amministratore Italian Trust Company SRL IL TRUSTEE PROFESSIONALE: OTTIMIZZARE I VANTAGGI DEL TRUST PREMESSA

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni

Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni Con l emanazione dell art. 1, comma 331 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comunemente indicata come Legge finanziaria dello Stato per il

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA L UE è uno Stato, una confederazione, una federazione, un organizzazione internazionale? È un organizzazione internazionale dotata di ampi poteri che configurano cessioni

Dettagli

Pictures on Human Rights

Pictures on Human Rights Quaderni di Camera Chiara Luciano Nadalini Immagini sui diritti umani Camera Chiara Edizioni Quaderni di Camera Chiara Immagini sui Diritti Umani Foto Luciano Nadalini - Studio Camera Chiara Progetto grafico

Dettagli

Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 28 aprile 2008 Art. 1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli specifici dello Statuto dell UISP, è

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004 Il diritto comunitario del lavoro 27 gennaio 2004 Di Seri 1 Nozione Con il termine diritto comunitario si fa riferimento al complesso normativo costituito dai trattati istitutivi delle tre Comunità Europee

Dettagli

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.) D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti Art. 3 comma 20 Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

COMUNE DI SOLBIATE ARNO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.11.2013 1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE Oggetto della valutazione:obiettivi

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Comitato di Coordinamento

Comitato di Coordinamento Coomitaatoo t ddi i Coooorddi r i nnaamenntoo e t ddeel llee Orrggaannizzzaazioonni i z zi i ddi i Vooloonntaarri l t i aatoo t ddellaa PPrrootezioonnee Civvili ill ee Reggoolaameenntoo e l t Art. 1 Premessa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I I MODELLI DI CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO AUT DEDERE AUT JUDICARE

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I I MODELLI DI CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO AUT DEDERE AUT JUDICARE CAPITOLO I I MODELLI DI CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO AUT DEDERE AUT JUDICARE INTRODUZIONE 1. Oggetto e scopo dell indagine.......................... 1 2. Cenni sulle origini del principio aut dedere aut

Dettagli

Documento di consultazione n. 3/2014

Documento di consultazione n. 3/2014 Documento di consultazione n. 3/2014 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

Tutela internazionale dei diritti umani 2015/2016. L ONU e i diritti umani: i primi passi

Tutela internazionale dei diritti umani 2015/2016. L ONU e i diritti umani: i primi passi Tutela internazionale dei diritti umani 2015/2016 L ONU e i diritti umani: i primi passi lezione del 6 ottobre 2015 Preambolo NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI a salvare le future generazioni dal

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail. COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it bollo di 16,00 da apporre solo se si richiedono copie conformi Al Responsabile

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29/05/2013 Foglio 2/5 art. 1 Finalità ed oggetto Il Comune di Settimo Milanese riconosce il ruolo

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Dettagli

Convenzione tra la Tavola valdese, la Comunità di lingua francese di Roma e la Chiesa valdese di Roma, via IV Novembre

Convenzione tra la Tavola valdese, la Comunità di lingua francese di Roma e la Chiesa valdese di Roma, via IV Novembre 6 Convenzione tra la Tavola valdese, la Comunità di lingua francese di Roma e la Chiesa valdese di Roma, via IV Novembre N O T A La Comunità Cristiana Protestante di lingua francese svolge dal 1985 la

Dettagli

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà La Dignità L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà Essa pone la persona al centro delle sue azioni istituendo la cittadinanza dell Unione e

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

C.C.V. BS REGOLAMENTO

C.C.V. BS REGOLAMENTO ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio

Dettagli

LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE (lezione 1) riferimento

LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE (lezione 1) riferimento LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE (lezione 1) relatore: Monica riferimento Poletto Perché lavorate insieme? Non farsi questa domanda e non comunicarsi la risposta ha conseguenze negative sulla vita dell

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli