N. 15 Il modello 730/2014

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1 N. 15 Il modello 730/2014 Le novità del modello 730/2014 I soggetti tenuti alla compilazione I redditi da terreni e fabbricati Gli oneri detraibili e deducibili

2 LE NOVITA DEL MODELLO 730/2014 Moltissime sono le novità di quest anno relative al modello 730. Richiamiamo brevemente le principali IN ASSENZA DI SOSTITUTO D IMPOSTA Viene ampliata l assistenza fiscale. Da quest anno la presentazione 730/2014, relativo al periodo d imposta 2013, sarà possibile anche in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio per coloro che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio va barrata la casella Mod. 730 dipendenti senza sostituto. 2. IL CONTROLLO SUI CREDITI SUPERIORI A EURO I commi da 586 a 589 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 introducono una particolare procedura di controllo dei modelli 730 con esito contabile a credito, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte: dei sostituti d'imposta, nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale (D.Lgs. 241/97); ovvero dell'agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730 presentati in assenza di sostituto d'imposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Queste disposizioni prevedono che l'agenzia delle Entrate sarà tenuta a eseguire controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso di crediti complessivamente superiori a 4mila euro, anche determinati da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. I controlli dovranno essere compiuti entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei modelli 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di questi termini. 3. MAGGIORI DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO Viene elevato l importo delle detrazioni d imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): -per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni, passa da 800 a 950 euro; 1

3 -per i figli di età inferiore a tre anni le detrazioni salgono da 900 a euro; -per figli con disabilità la detrazione aggiuntiva cresce da 220 a 400 euro. 4. I REDDITI DA TERRENI La Legge di Stabilità 2013 ha previsto, a partire dal periodo d imposta 2013, un ulteriore rivalutazione per i redditi dominicale e agrario del: 15%; 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. 5. I REDDITI DA FABBRICATI Nel corso del 2013 sono intervenuti vari cambiamenti per quanto riguarda il calcolo del reddito dei fabbricati: 1. la riduzione dal 19% al 15% dell aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato; 2. la riduzione della detrazione forfetaria ammessa sui canoni di locazione dal 15% al 5%. 6. I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Nel quadro dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati quadro C - è stata eliminata la sezione V - Personale, sicurezza e soccorso in quanto non è stata prorogata la detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso che: nell anno aveva percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a ; prevedeva una detrazione d imposta non superiore a 145,75. La Legge di Stabilità 2013, inoltre, che aveva stabilito la proroga anche per il 2014 della detassazione delle somme per incremento alla produttività, è stata rafforzata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, con il quale vengono fissati i requisiti reddituali: l imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l anno 2013 sarà pari a 2.500,00; per fruire dell agevolazione il reddito da lavoro dipendente relativo all anno 2012 dovrà essere stato pari al massimo ad ,00. s 2

4 7. GLI ALTRI REDDITI Sono stati introdotti al rigo D4, due nuovi codici: il codice 8, per l indicazione degli immobili situati all estero non locati per i quali è dovuta l IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale; il codice 9, per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicati alcuna ritenuta come, ad esempio, le vincite conseguite all estero per effetto della partecipazione a giochi on-line. È stato introdotto al rigo D5 colonna 1 il nuovo codice 4 per l indicazione dei redditi derivanti dall attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, soggetti ad imposta sostitutiva del 20%. 8. I PREMI DI ASSICURAZIONE Polizze, infortuni e malattia con detraibilità fiscale ridotta con effetto retroattivo dal Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è, infatti, pari a 630 euro. 9. BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute nell anno 2013, la detrazione d imposta è riconosciuta nella misura del 50% (sezioni III-A e III-B del quadro E). Per i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l assistenza fiscale. Per poterne usufruire va compilata la sezione III-C del quadro E. Se il contribuente che ha eseguito i lavori di manutenzione, vuole avere anche il bonus mobili, deve conservare la documentazione con la descrizione dei lavori edilizi eseguiti, per dimostrare, in caso di accertamenti, che i lavori effettuati sono straordinari. 3

5 10. SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO È riconosciuta per l anno 2013 la detrazione d imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E). La detrazione del 65% si protrarrà fino al 31 dicembre LA DETRAZIONE PER LE MISURE ANTISISMICHE È riconosciuta una detrazione d imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E). 12. LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO Da quest anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l IMU dovuta per l anno 2014 (come già avveniva negli anni precedenti), anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24, quali ad esempio la TARI o la TASI. Tutti i contribuenti possono utilizzare il credito che vantano con il fisco per ridurre o per pagare altre imposte, Tramite il nuovo Quadro I. 1. Il credito sopra i non fa scattare sempre il controllo Da una prima analisi delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 è emerso che l Agenzia delle Entrate sia tenuta ad effettuare dei controlli preventivi in caso di rimborso complessivamente superiore a euro. Dal momento che la norma finalizza i controlli alla verifica sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, è corretto ritenere che i contribuenti privi di detrazioni per carichi di famiglia non saranno controllati anche in presenza di rimborsi superiori a euro? L'articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013, (Legge di Stabilità 2014), prevede che a partire dalle dichiarazioni dei redditi s presentate con il modello 730/2014, al fine di contrastare indebiti rimborsi, l'agenzia delle Entrate debba effettuare controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Ne deriva che, pur in presenza di rimborsi di importo superiore a euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato il quadro "Familiari a carico" e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati dai sostituti d'imposta secondo le ormai note modalità. 4

6 2. Il credito dell anno precedente fa sempre scattare i controlli L anno scorso ho maturato un credito a causa di alcuni oneri detraibili (spese mediche, in special modo). Quest anno vorrei presentare il modello 730 ma ho saputo che potrei essere soggetto a controllo da parte dell Agenzia delle Entrate. Le istruzioni del modello 730 testualmente recitano : Da quest anno l Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a euro, anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. In considerazione del fatto che l eccedenza del credito dell anno precedente non è stata generata da detrazioni per familiari a carico, sono portato a pensare che io non sia soggetto a controllo. È corretto quanto da me affermato? L'articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede che l'agenzia delle Entrate debba effettuare i controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a euro in presenza di almeno una delle seguenti richieste: - detrazioni per carichi di famiglia; - eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, comunque generate. Conseguentemente, anche in assenza di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un'eccedenza d'imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a euro deve essere sottoposto a controllo preventivo da parte dell'agenzia delle Entrate, indipendentemente dai motivi che l anno passato hanno generato il credito. 3. Il completo utilizzo impedisce il controllo Nel computo dell'importo dei euro, la norma impone di considerare anche le «eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni». È corretto ritenere che le eccedenze interamente utilizzate per i versamenti di altri tributi (IMU, Tasi, Iuc) non debbano essere conteggiate dal momento che non si traducono in una richiesta di rimborso tramite il sostituto d'imposta? Con riferimento al quesito in oggetto, merita di essere sottolineato che, nel caso in cui l'imposta a credito sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24, la stessa non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014. Pertanto, l'importo utilizzato in compensazione per i versamenti di altri tributi non rileva ai fini della verifica dei 4mila euro. 4. All Agenzia delle Entrate l integrale rimborso A seguito delle novità introdotte in tema di crediti superiori ad euro 4.000, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'agenzia delle Entrate. Dal momento che i controlli sono indirizzati alla spettanza dei carichi familiari, per "rimborso" è corretto intendere solo l'ammontare delle detrazioni per i carichi familiari stessi e non l'importo complessivo? In altre parole, riceverò almeno parte del mio credito nella busta paga di luglio/agosto o l integrale rimborso sarà rinviato? Ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), sono soggetti a controllo preventivo i rimborsi complessivamente superiori a 4mila euro, qualora sono determinati anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Pertanto, l'agenzia delle Entrate procederà ad effettuare il rimborso di importo complessivo superiore a euro, mentre il sostituto 5

7 d'imposta è esonerato in tale ipotesi dall'effettuazione del conguaglio. L'Agenzia delle Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non rilevino anomalie, provvederà all'erogazione della somma complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del Caf-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale. Pertanto, con specifico riferimento al quesito posto, deve essere rilevato come nessun importo verrà rimborsato dal sostituto d imposta, mentre l intero credito sarà accreditato solo al termine dei necessari controlli. 5. L assegno al coniuge non fa scattare i controlli Sono un contribuente legalmente separato che corrisponde periodicamente al coniuge l assegno mensile. Nessun familiare è a carico e non ho crediti da esercizi precedenti. Il fatto che io stia beneficiando delle deduzioni per l assegno al coniuge fa comunque scattare i presupposti per il controllo da parte dell Agenzia delle Entrate? No, in questo caso non scattano i controlli da parte dell Agenzia delle Entrate. Occorre infatti ribadire come, in questo caso, assumano rilievo essenziale soltanto le detrazioni per carichi di famiglia e le eccedenze degli anni precedenti. potrà procedere al versamento delle imposte tranquillamente mediante modello di pagamento F24, alle stesse scadenze previste per il modello Unico senza sostituto non per tutti Tra i miei redditi da dichiarare vi sono esclusivamente importi di cui alla lettera h-ter del comma 1 dell art. 67 Tuir (ovvero la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore). Sebbene io attualmente non abbia un sostituto d imposta posso compilare il modello 730? No, nel caso in oggetto non è possibile procedere alla compilazione del modello 730. Va infatti necessariamente ricordato come sia possibile ricorrere al modello 730 solo nel caso in cui i contribuenti abbiano percepito nel 2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014 non abbiano un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio. La facoltà di compilare il modello 730 non è pertanto estesa a tutti i contribuenti. Inoltre, merita di essere ricordato come in ogni caso, i redditi di cui alla lettera h-ter del comma 1 dell art. 67 Tuir debbano essere necessariamente esposti in Unico, indipendentemente dalla presenza di un sostituto d imposta. 6. Anche la colf presenta il 730 Sono una colf e negli anni passati non ho mai potuto presentare il modello 730. Quest anno potrò presentarlo? Il fatto che dalla mia dichiarazione, con ogni probabilità, emergerà un debito rappresenta un problema? Da quest anno sarà possibile, anche nel caso in oggetto, presentare il modello 730. Il fatto che dallo stesso emerga un debito non rappresenta affatto un problema, in quanto il contribuente s 8. Senza sostituto anche il congiunto Mio marito ha percepito nel 2013 soltanto redditi da lavoro dipendente, mentre io possiedo soltanto redditi da fabbricati. Nei primi mesi del 2014, purtroppo, mio marito è stato licenziato, ragion per cui è attualmente privo di sostituto d imposta. Possiamo presentare il modello 730? Oppure il fatto che io non abbia percepito reddito da pensione, da lavoro dipendente o assimilati, finisce per precluderci tale possibilità? 6

8 È sempre bene ricordare come, effettivamente, è possibile ricorrere al modello 730 in forma congiunta se almeno uno dei due coniugi può usarlo. Ciò significa che non devono necessariamente essere entrambi i coniugi a possedere i requisiti previsti dalla norma, essendo possibile per gli stessi presentare il modello 730 anche nel caso in cui solo uno dei due ne sia in possesso (eccezion fatta, ovviamente, per il caso in cui uno dei coniugi sia titolare di redditi che non possono essere accolti nel modello 730). Nel caso di specie, quindi, possiamo dire che è possibile presentare il modello Il credito può essere utilizzato in compensazione Anche quest anno sarà possibile utilizzare il credito da 730 in compensazione nel modello F24 per pagare l IMU? A seguito delle novità introdotte, da quest anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l IMU dovuta per l anno 2014 (come già avveniva negli anni precedenti), anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24, quali ad esempio la TARI o la TASI. Tutti i contribuenti possono utilizzare il credito che vantano con il fisco per ridurre o per pagare altre imposte, tramite il nuovo Quadro I. 7

9 I SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE Il contribuente deve in primo luogo controllare se: è tenuto a presentare la dichiarazione; o se è esonerato. È tenuto a presentarla, se ha conseguito redditi nell anno 2013 e non rientra nelle ipotesi di esonero. È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito Abitazione principale, relative pertinenze Da fabbricati non locati soggetti ad IMU Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche Redditi esenti Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili) Casi di esonero della presentazione della dichiarazione con limite di reddito È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall abitazione principale e dalle sue pertinenze. 8

10 Tipo di reddito Terreni e/o fabbricati Lavoro dipendente o assimilato al netto di abitazione principale e relative pertinenze Pensione + altre tipologie di reddito Pensione al netto di abitazione principale e relative pertinenze Pensione + altre tipologie di reddito Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. È escluso l assegno periodico destinato al mantenimento dei figli Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Es. compensi percepiti per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche Limite di reddito (= o <) (Pensione) 185,92 (terreni) ,28 Condizioni Periodo di lavoro o di pensione non inferiore a 365 giorni Se il sostituto d imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione. In questi casi spettano le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionali e comunali. Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Se il sostituto d imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione. In questi casi spettano le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionali e comunali. 9

11 In questo caso deve verificare se: può presentare il Mod. 730; deve presentare il Mod. UNICO. In ogni caso, merita di essere ricordato che la dichiarazione deve essere presentata anche se: sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca; e se non è stato trattenuto dal sostituto d imposta il contributo di solidarietà. Infine, è sempre bene ribadire che il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o per fruire di detrazioni, nonché per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il I casi di esonero Un contribuente persona fisica che ha ricevuto relativamente all'anno 2013 un CUD per redditi da pensione di circa euro e dei compensi per attività si lavoro autonomo occasionale per euro 300 è obbligato in mancanza di altri redditi a presentare il modello Unico/730? Sì, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, se la somma del reddito da pensione e di altre tipologie di reddito, risulta pari o inferiore a Gli immobili vanno dichiarati Possiedo alcuni immobili nel mio comune di residenza. Nessun fabbricato è locato e la mia unica fonte di reddito è la pensione. L anno scorso, grazie all effetto sostitutivo IMU- Irpef ho potuto beneficiare dell esonero dalla presentazione della dichiarazione. Quest anno sono ugualmente esonerato dalla presentazione del modello 730/Unico? Nel caso di specie deve essere evidenziato come vi sia un importante novità che, quest anno, potrà influire sulla situazione descritta. Merita infatti di essere ricordato come i redditi degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui si trova l immobile adibito ad abitazione principale concorrano alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%. Pertanto dovrà essere valutato se i redditi da pensione, sommati agli altri redditi da fabbricati, superino la soglia dei euro: in tal caso, da quest anno, sarà necessario presentare il modello 730 o Unico. Si ricorda inoltre che il reddito complessivo, al fine della verifica del superamento della soglia in oggetto, dovrà essere calcolato senza tener conto del reddito derivante da abitazione principale e delle sue pertinenze. 3. La dichiarazione congiunta Una persona non ha mai presentato dichiarazione perché senza reddito e a carico del coniuge. Nel 2013 ha svolto prestazioni di lavoro autonomo occasionale e il sostituto ha versato la ritenuta d'acconto del 20%. Poiché le s 10

12 spettano le detrazioni per lavoro e, di conseguenza, risulterebbe un credito di imposta, se presenta la dichiarazione congiunta, il sostituto d'imposta del coniuge, che presta anche assistenza fiscale, rimborsa il credito derivante? Il reddito in questione si inserisce nella sezione D redditi diversi? Se non fosse possibile presentare la dichiarazione congiunta, si deve fare richiesta di rimborso all'agenzia delle Entrate? La tipologia del reddito conseguito in via occasionale dal contribuente è compatibile con l utilizzo del modello 730 (quadro D rigo D5, dedicato ai redditi cosiddetti diversi, che beneficiano della detrazione di cui all articolo 13, Tuir), la presentazione del quale potrà avvenire quindi, in forma congiunta con il coniuge. La posizione creditoria e/o debitoria dell imposta finale relativa ai redditi di entrambi verrà conteggiata cumulativamente mediante la compilazione del modello e liquidata dal sostituto del coniuge dichiarante. 4. La rivalutazione non impedisce di presentare il 730 Ho rivalutato un terreno pagando l'imposta sostitutiva del 4% con il Mod. F24. Posso compilare il Mod. 730/2014? La risposta è affermativa. I contribuenti che rivalutano i terreni devono compilare la sezione ad hoc del Quadro RM del Mod. Unico. Anche i contribuenti che usano il Mod. 730 devono presentare il Quadro RM del Mod. Unico sopra citato ed il relativo frontespizio, nei termini di presentazione di quest'ultimo modello. 5. Anche l amministratore del condominio presenta il modello 730 Un amministratore di condominio, che non svolge l attività in maniera professionale e che è titolare di redditi di lavoro dipendente, può presentare il modello 730? Si, anche l amministratore di condominio, che non possieda redditi da lavoro autonomo o d impresa può presentare il modello 730. In questo caso, però, sarà necessario presentare il quadro AC del Mod. Unico Persone Fisiche 2014 relativo all elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso modello Unico, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello. 6. L immobile all estero Un contribuente possiede in Romania un immobile. Attualmente è residente in Italia ed è titolare di redditi da lavoro dipendente. In questo caso può compilare il modello 730 o è tenuto a presentare il modello Unico, in quanto è proprietario di un immobile all estero? In questo caso deve essere compilato il modulo RW, in quanto nel 2013 il contribuente risulta proprietario di un immobile situato all estero. Inoltre, il modulo deve essere utilizzato per il calcolo dell IVIE. Si ricorda in ogni caso, come il contribuente possa presentare il modulo RW (così come, anche, i quadri RM e RT, ove necessario) unitamente al modello 730. Pertanto nel caso di specie potrà essere presentato, oltre al modello 730, soltanto il modulo RW unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2014 PF (nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO PF). Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità appena descritte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO Persone fisiche Il coniuge defunto Purtroppo, nel gennaio 2014 mio marito è venuto a mancare. Posso presentare il modello 9

13 730 congiunto anche se lo stesso è attualmente deceduto? No, il modello 730 congiunto non può essere presentato nel caso in cui il coniuge sia defunto alla data di presentazione della dichiarazione, essendo irrilevante il fatto che lo stesso fosse in vita durante il periodo d imposta. È inoltre da ricordare che devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2014 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 8. La cedolare secca obbliga al 730 Vivo attualmente con i miei genitori e non lavoro. La mia unica fonte di reddito deriva da due contratti di locazione su altrettanti immobili, per i quali ho optato per la cedolare secca. Non ho altri immobili né sono titolare di altre fonti di reddito. Posso evitare di presentare il modello 730? Purtroppo deve essere ricordato che la dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. Per detto motivo il contribuente sarà tenuto a presentare il modello 730. Ebbene sì, agli sportivi dilettanti sono riservate alcune agevolazioni degne di nota. Merita in primo luogo di essere ricordato come i compensi per sport dilettantistici, fino a euro, non costituiscono reddito. Per l importo che eccede i euro, la società è tenuta ad effettuare una ritenuta pari al 23% che sarà da considerarsi a titolo d imposta per i redditi fino a ,28 (quindi fino a ,28 euro di redditi imponibili), mentre sarà da ritenersi a titolo d acconto per la parte eccedente. I redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni. Da ciò ne deriva che gli sportivi dilettanti possono essere considerati fiscalmente a carico se non percepiscono redditi superiori ad euro ,79 (di cui ,28 euro per l attività sportiva e 2.840,51 euro a titolo di altri redditi). Inoltre deve essere ricordato come i contribuenti che abbiano percepito esclusivamente compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a ,28 euro, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione. 10. La conservazione dei documenti Presento ormai da molti anni il modello 730. Per quanto tempo sono tenuto a conservare la documentazione? 9. Lo sportivo dilettante Ho percepito compensi per attività sportiva dilettantistica per euro e mi è stata regolarmente trattenuta la ritenuta a titolo d imposta del 23%. Non ho percepito altri redditi. Mi hanno comunicato che posso evitare di presentare la dichiarazione (730 o Unico) e che posso essere ancora considerato fiscalmente a carico dei miei genitori. Tale orientamento può ritenersi corretto? s Il contribuente che presenta il modello 730 deve conservare tutta la documentazione per 5 anni, al fine di poterla esibire agli uffici dell Amministrazione Finanziaria su richiesta. Con specifico riferimento al modello 730/2014, pertanto, la documentazione (modello 730 e documenti richiesti per la detrazione/deduzione delle spese) andrà conservata fino al Con specifico riferimento alle spese per risparmio energetico e di ristrutturazione, si ricorda invece che i documenti devono essere conservati per 5 anni a decorrere dall ultimo esercizio nel quale è stata detratta la spesa. In considerazione del fatto che attualmente le 10

14 spese vanno detratte in un periodo di 10 anni, tale documentazione dovrebbe essere conservata per 15 anni. 11

15 I FAMILIARI A CARICO Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, i seguenti soggetti anche se non conviventi o residenti all estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. Inoltre i seguenti altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Possono essere considerati a carico a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari risultanti dall Autorità Giudiziaria. 1. I figli residenti all estero Un contribuente extra-comunitario residente in Italia ha un figlio a carico residente nel Paese d'origine senza codice fiscale italiano. Nel modello 730/2014 può usufruire della detrazione per figlio a carico? del contribuente posta in alto al prospetto Coniuge e familiari a carico. Pertanto nella casella deve essere indicato il numero di figli residenti all estero a carico e nel quadro dei familiari a carico deve essere indicata la percentuale e i mesi per i quali spetta la detrazione. Ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni per familiari a carico, è obbligo dei cittadini extracomunitari produrre la certificazione rilasciata dal comune per i familiari a carico per i residenti in Italia, o dal Paese di origine, se ivi residenti, con relativa traduzione in italiano attestata dal Consolato italiano (Circolare Ministeriale n. 22 dell'8 giugno 2004). Nel caso in cui il contribuente non possa indicare il codice fiscale dei figli, in quanto residenti all estero, è necessario compilare la casella Numero figli residenti all estero a carico s 2. Il figlio sposato continua ad essere a carico Un figlio fiscalmente a carico dei genitori si è sposato. Anche dopo il matrimonio detto figlio non possiede reddito superiore a 2.840,51 e la propria moglie è nella stessa condizione (a carico dei genitori prima del matrimonio e con reddito inferiore a 2.840,51 dopo il matrimonio). I genitori possono considerare i propri figli ancora fiscalmente a carico ancorché gli stessi 12

16 vivano altrove ed abbiano costituito un loro nucleo familiare? L Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 95/E ha specificato che la detrazione per figlio a carico spetta anche qualora quest'ultimo sia sposato e non conviva con i genitori, purché non abbia un reddito complessivo superiore a L [ 2.840,51]. Nel caso in esame i rispettivi genitori possono quindi ancora considerare i propri figli fiscalmente a carico. Se invece uno dei due coniugi avesse potuto considerare l altro a carico, perché titolare di reddito superiore a 2.840,51, il coniuge senza reddito sarebbe stato da considerare a carico dell altro coniuge e non dei genitori. 3. Il padre a carico Mio padre ha perso il lavoro e attualmente, non ha alcun reddito. Io sono sposato da anni e vivo in un altro comune con la mia famiglia. Posso considerare mio padre fiscalmente a carico? Sono richiesti ulteriori requisiti oltre ai limiti reddituali previsti dalla norma? È necessario distinguere due categorie di soggetti fiscalmente a carico. I figli e il coniuge non legalmente o effettivamente separato infatti, possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all estero. Gli altri familiari invece, possono essere considerati fiscalmente a carico soltanto nel caso in cui convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. 4. Il figlio è a carico anche se apre la partita Iva Mio figlio ha costituito con sua moglie, un impresa familiare per la gestione di un bar. Purtroppo, il primo anno i risultati sono stati decisamente poco soddisfacenti e da una prima situazione contabile della società emerge una forte perdita. Posso considerare mio figlio a carico? Posso considerare a carico anche mia nuora, in considerazione del fatto che i due convivono con me? In considerazione del fatto entrambi non erano in grado di sostenere gli oneri previdenziali (eccessivi, data la loro situazione reddituale) e che ho provveduto io ai versamenti, posso portare gli oneri in oggetto in deduzione dal mio reddito? In primo luogo merita di essere sottolineato come nel caso di specie il figlio possa essere considerato fiscalmente a carico, nel caso in cui si accerti che il suo reddito è effettivamente inferiore ad euro 2.840,51 euro. Anche la nuora, nel caso in cui il suo reddito non superi detti limiti, può essere considerata fiscalmente a carico in quanto convivente con il contribuente. Viene infine chiarito che i contributi previdenziali debbano essere in primo luogo dedotti dal reddito dell imprenditore, e solo per la parte eccedente, la spesa effettivamente sostenuta dai familiari potrà essere dedotta dagli stessi. Saranno pertanto deducibili dal reddito del contribuente nella misura in cui gli stessi sono rimasti effettivamente a suo carico. 5. La figlia che lavora in Germania Mia figlia è una studentessa ed è sempre stata completamente a mio carico. Quest anno, durante la stagione estiva ha svolto delle piccole attività in Germania, conseguendo un reddito lordo di euro. Posso comunque considerarla fiscalmente a mio carico in quanto in Italia non ha svolto alcuna attività e non ha percepito alcun reddito? Purtroppo, nel caso proposto il contribuente non potrà considerare la figlia fiscalmente a 13

17 carico, in quanto rilevano anche i redditi prodotti all estero. 6. La nipote non è un familiare a carico Vivo con mio figlio, il quale è legalmente separato. La bambina nata dal matrimonio è stata affidata alla madre e convive con la stessa in un altra Regione. Mio figlio è attualmente disoccupato ma con il mio aiuto, sta regolarmente provvedendo a versare gli assegni di mantenimento previsti nella sentenza di separazione. Posso considerare mia nipote fiscalmente a mio carico per il 50%? I discendenti dei figli possono essere considerati fiscalmente a carico soltanto nel caso in cui gli stessi convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. Nel caso descritto invece, gli assegni risultano da provvedimento del Giudice e la bambina non convive con la contribuente. Deve pertanto concludersi che non sia possibile fruire della detrazione. sono assolutamente sufficienti per tutte le nostre esigenze. In linea di massima possiamo dire che sono i genitori a dover indicare tra i familiari a carico i loro figli. Effettivamente, anche i nonni possono indicare tra i familiari a carico i nipoti, a condizione che gli stessi convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni di mantenimento non derivanti da provvedimento dell Autorità Giudiziaria. Tuttavia, come anche chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/2000, se uno dei genitori ha una capacità di reddito (e quindi non è fiscalmente a carico d altri), dovrà considerare a suo carico i figli. Non sarà quindi possibile per il nonno portare il familiare in detrazione. 7. La detrazione non è libera Ho una figlia di 2 anni e sono l unico genitore. Da quest anno ho un piccolo lavoro part-time, dal quale ho percepito un reddito non superiore ai euro. Attualmente vivo ancora con i miei genitori. In considerazione del fatto che i miei redditi sono estremamente bassi e non potrei fruire della detrazione, posso rinunciare alla detrazione e lasciare che mio padre (il quale ha un reddito decisamente più alto) indichi tra i familiari a carico mia figlia? Questo anche in considerazione del fatto che mio padre sta sostenendo gran parte delle spese, in quanto, come ovvio, euro annui non s 14

18 I REDDITI DA TERRENI E DA FABBRICATI Il quadro A del modello 730/2014, va compilato dal contribuente che possiede a qualunque titolo dei terreni, purché questi siano: situati nel territorio italiano; e che siano, o debbano essere, iscritti in catasto, con attribuzione di rendita. In linea generale possiamo inoltre dire che i redditi dei terreni sono regolati dal Titolo I Capo II del TUIR, e sono distinguibili in: redditi dominicali; e redditi agrari. Essi sono calcolati mediante l applicazione delle tariffe di estimo, determinate in base all ubicazione e alla qualità del terreno, oltre che alla tipologia di coltura praticata, dichiarata in catasto. L ammontare dei redditi può essere rilevato direttamente dagli atti catastali, se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante in catasto. Per ogni variazione si deve dare comunicazione al catasto stesso. I contribuenti che sono invece in possesso di un fabbricato a qualunque titolo devono compilare il quadro B del modello 730 per la dichiarazione del relativo reddito. Più precisamente, devono utilizzare questo quadro: i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita; i titolari dell usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano, che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione), il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che, il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile); i possessori di immobili che secondo le leggi in vigore non possono essere considerati rurali; i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati; i soci di cooperative edilizie; gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 15

19 Quest anno la compilazione del quadro dei fabbricati è resa particolarmente complessa a seguito delle novità introdotte in materia di IMU. Come noto l IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Dal 2013 tuttavia, con varie modifiche normative, sono state abolite la prima e la seconda rata dell IMU 2013, dovuta su abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze. Pertanto, l IMU 2013 rimane dovuta per abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Questo ha portato le abitazioni principali non di lusso a concorrere nuovamente alla formazione del reddito complessivo e le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso ), avendo scontato l IMU a non concorrere alla formazione dell Irpef e addizionali. Con l introduzione poi della c.d. mini IMU, dovuta nel caso in cui il comune abbia deliberato un aumento dell aliquota IMU 2013 rispetto a quella standard, l abitazione principale è stata esclusa dalla formazione del reddito complessivo, valendo l effetto sostitutivo IMU-IRPEF. Infine, è da ricordare che, con la Legge di Stabilità 2014, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso comune in cui si trova l abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%. 1. L effetto sostitutivo IMU-Irpef L'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 23/11, ha stabilito il principio di sostituzione tra IMU e Irpef (e addizionali) per i redditi fondiari per gli immobili non locati. Il contribuente che possiede solo redditi fondiari di cui sopra, deve comunque presentare la dichiarazione? Se l'ammontare di tali redditi supera i euro l'anno, il contribuente nel 2013 è da considerarsi a carico? In merito al primo quesito, la circolare 5/E/2013, al paragrafo 3, in funzione dell'effetto sostitutivo dell'irpef e addizionali derivante dall'introduzione dell'imu, ha espressamente esonerato dalla presentazione della dichiarazione Unico/730 - il contribuente che abbia la titolarità soltanto di redditi fondiari derivanti da immobili non locati, quale che sia la consistenza del loro valore. Egli, ricorrendo questa circostanza assumerà inevitabilmente, sempre la qualificazione di familiare fiscalmente a carico, mancando un reddito complessivo di riferimento, ordinariamente richiesto dalla norma, cui commisurare il previsto limite di euro per essere considerato tale. A questo proposito si evidenzia, infatti, che nella legislazione istitutiva dell'imu non è presente una deroga al principio di irrilevanza dei redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva, come invece avviene ad esempio, nella normativa che disciplina i redditi sottoposti a cedolare secca, oppure al regime di vantaggio. s 16

20 2. La Mini-IMU fa scattare l effetto sostitutivo Nel corso dell anno 2013 ho percepito solo alcuni redditi di collaborazione occasionale (per un totale di euro). Sono proprietaria al 100% della mia abitazione principale, ragion per cui se il reddito del fabbricato si sommasse a quello delle prestazioni occasionali, non potrei essere più considerata a carico dal mio coniuge. Il fatto che fosse dovuta la Mini-IMU sulla mia casa mi consente di dire che in realtà il reddito del fabbricato non concorra a formare il reddito imponibile ai fini Irpef? Posso essere ancora considerata fiscalmente a carico del mio coniuge? In linea di massima possiamo dire che, per l anno 2013, in generale, non è dovuta l IMU per l abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Diversamente, non sono dovute l Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l IMU per il 2013 (ad esempio abitazioni di lusso e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell IMU oppure la cd. Mini IMU ). In queste ipotesi, poiché il reddito dell abitazione principale non concorre al reddito complessivo, ovviamente non spetta la relativa deduzione, ma allo stesso modo, il reddito del contribuente non supererà il limite previsto per i familiari fiscalmente a carico. Nel caso descritto pertanto il coniuge potrà essere ancora considerato fiscalmente a carico. 3. La cedolare secca Ho stipulato un contratto di locazione a canone concordato optando per la tassazione ordinaria. In funzione delle ultime modifiche normative, e dall analisi della mia situazione reddituale in occasione della predisposizione del modello 730 vorrei optare per la cedolare secca. Sono ancora in tempo per fruire di questa agevolazione o è necessario attendere la scadenza del contratto? Il regime della cedolare secca, sostitutivo di quello ordinario dell Irpef, consiste nell applicare al canone annuo di locazione (senza considerare le riduzioni forfettarie previste invece per il regime ordinario) un imposta fissa (21% o 15%), in sostituzione dell Irpef e delle relative addizionali, dell imposta di registro e dell imposta di bollo. Per i contratti di locazione a canone concordato, concernenti i fabbricati ad uso abitativo (e relative pertinenze) ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) e nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze), l imposta è pari al 15% del canone annuo (19% fino all anno 2012). Dopo avere spedito con lettera raccomandata la preventiva comunicazione agli inquilini, per avvalersi del regime della cedolare secca (o della tassa piatta ) il locatore deve esercitare l opzione mediante utilizzo del modello informatico RLI. In linea generale, l opzione va esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione e vale per l intera durata del contratto, salvo revoca da parte del locatore. In caso di proroga del contratto, anche tacita, l opzione deve essere esercitata entro il termine di versamento dell imposta di registro, cioè entro 30 giorni dal momento della proroga. Se l opzione non è stata esercitata né in sede di registrazione del contratto di locazione, né in sede di proroga, il locatore può esprimere la scelta per il regime fiscale agevolato entro il termine previsto per il versamento dell imposta di registro dovuta annualmente, cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 4. I canoni mai riscossi Due coniugi sono proprietari di un immobile; l'inquilino, dal marzo 2013 non sta pagando né canone di locazione né spese condominiali. I coniugi hanno consultato il loro avvocato e la 17

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