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1 S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO Corso Re Umberto, TORINO Tel r.a. Fax A V V. G I A N N I M A R I A S A R A C C O A V V. A N T O N I O F I N O C C H I A R O A V V. L A U R A F O R M E N T I N A V V. D A V I D E F I N O C C H I A R O A V V. S T E F A N I A P E D A C E A V V. F A B R I Z I O C O L A S U R D O A V V. M A R I A A N T O N I E T T A D A M A T O A V V. S E R E N A M A R I N O D O T T. E D O A R D O F E R R E R O Torino, lì 20 agosto 2015 A V V. B R U N A B R U N I ALESSANDRIA, C.SO CAVALLOTTI 68 TEL FAX Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d Aosta alla c.a. preg.mo dott. Patrick Therisod Incarico n. 10/adhoc OGGETTO: immobile con destinazione ad uso mattatoio applicabilità della disciplina di cui al Piano Casa (l.r. n. 24/2009) È stato sottoposto alla mia attenzione quesito inerente l applicabilità della normativa di cui alla l.r. n. 24/2009 recante Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d Aosta. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998 n. 11 e 27 maggio 1994, n. 18 (c.d. Piano Casa) ad un immobile con destinazione ad uso mattatoio, sito nel Comune di Charvensod. In particolare, l Amministrazione mi rappresenta i seguenti aspetti fattuali della vicenda amministrativo-edilizia che ha interessato l immobile de quo: la realizzazione del fabbricato veniva assentita mediante rilascio di concessione edilizia del recante costruzione di un nuovo fabbricato agricolo ad uso mattatoio ; in data , veniva rilasciata concessione per variante in corso d opera alla costruzione di fabbricato agricolo ad uso mattatoio ; 1

2 in data , l Amministrazione rilasciava certificato di agibilità con riferimento al predetto immobile che, per l appunto, veniva individuato come fabbricato ad uso mattatoio ; alcuni anni più tardi, veniva infine richiesto e concesso ulteriore titolo edilizio del per sanatoria di fabbricato artigianale adibito a mattatoio avente ad oggetto esclusivamente un ampliamento volumetrico. In particolare, mi riferisce l Amministrazione che, nella suddetta istanza di sanatoria, il proprietario dell immobile non richiedeva alcunché in ordine ad un mutamento della destinazione d uso sicché, in assenza di modifiche (non richieste e, pertanto, mai assentite), l originaria destinazione del fabbricato agricolo ad uso mattatoio permaneva inalterata. Pertanto, secondo il responsabile del Servizio Tecnico competente, all indicazione artigianale, riportata sulla concessione edilizia in sanatoria del , non dovrebbe attribuirsi alcuna rilevanza su di un piano giuridico/edilizio in quanto costituente mero errore materiale (invero, nemmeno negli elaborati grafici allegati al titolo edilizio si fa riferimento alla destinazione artigianale ). In altri termini, si tratterebbe di un refuso che, seppur presente nell epigrafe del titolo abilitativo del 2004, risulta privo di qualsiasi riscontro effettivo e/o documentale, dal momento che la destinazione d uso del fabbricato non è mai stata mutata da agricolo ad artigianale ed in ogni caso, secondo a quanto precisato dall Amministrazione, tale destinazione non sarebbe comunque stata assentibile, a ciò ostando la prescrizioni di PRG. Pertanto, l originaria destinazione riportata sui titoli edilizi del 1990 ossia quella propria di stabilimento agricolo ad uso mattatoio, deve ritenersi immutata (stante l irrilevanza della difformità presente sul titolo del 2004, in quanto riportante destinazione mai assentita, oltre che non rispondente né agli elaborati grafici allegati né conforme alla relativa zona di PRG). Ciò posto, come riportato nella richiesta di parere, i proprietari del predetto immobile insistono oggi per beneficiare delle agevolazioni previste nel c.d. Piano Casa (l.r. n. 24/2009), asserendo, a fondamento di tale istanza, che l attività che si svolgeva all interno del mattatoio rientrasse nelle attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale. Considerati gli aspetti fattuali d interesse, occorre quindi valutare la sussumibilità della presente fattispecie all interno dell alveo applicativo delle disposizioni di cui alla l.r. n. 24/2009. L art. 1 della l.r. n. 24/2009 individua quale finalità propria della legge medesima, che prevede misure volte alla semplificazione e all incentivazione di interventi sul patrimonio edilizio, quella del miglioramento della qualità degli edifici, l efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili. 2

3 L ambito applicativo della disciplina regionale è espressamente delineato al comma 2 del medesimo art. 1 che, mediante rinvio ad alcune lettere del comma 2 dell art. 73 della l.r. n. 11/1998 (ove sono enucleate le categorie di destinazione d uso degli immobili), individua quella sola parte di patrimonio edilizio per cui è ammesso l accesso alle incentivazioni. Come si evince chiaramente dalla formulazione della disposizione che interessa (art. 1 comma 2, della l.r. n. 24/2009), il legislatore ha inteso limitare la portata applicativa della normativa de qua ai soli immobili rientranti in una delle tipologie menzionate ossia al solo patrimonio edilizio destinato a: usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (lett. b della l. r. n. 11/1998) limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari; residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali (lett. c della l. r. n. abitazione permanente o principale (lett. d della l. r. n. abitazione temporanea (lett. dbis della l. r. n. usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale (lett. e della l. r. n. 11/1998) con esclusione di quelli industriali; usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (lett. f della l. r. n. usi ed attività turistiche e ricettive (lett. g della l. r. n. 11/1998) con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi (lett. i della l. r. n. Pertanto, posto che il Piano Casa potrà applicarsi nelle sole ipotesi tassativamente previste, occorre valutare se il fabbricato de quo possa o meno ricondursi ad una delle categorie sopra enucleate. A tal fine, occorre innanzitutto sgombrare il campo da dubbi in merito alla possibilità di prendere a riferimento la destinazione d uso dichiarata dai proprietari in luogo di quella riportata sui titoli edilizi. Sul punto, non può che negarsi qualsivoglia rilevanza alle dichiarazioni del privato in relazione alle attività asseritamente svolte all interno del fabbricato, attività che lo stesso qualifica (non si comprende in base a quali elementi) come produttive artigianali di interesse 3

4 prevalentemente locale per ricondurre la fattispecie nel campo applicativo dell art. 1 comma 2, della l.r. n. 24/2009 che contempla la categoria di cui alla lett. d) comma 2 dell art. 73. Invero, anche laddove quanto sostenuto dall istante rispondesse al vero (posto che, per quanto noto, tale circostanza non è comunque stata dimostrata), tali asserzioni non potrebbero certo fondare l applicazione della disciplina di cui al Piano Casa, dovendosi a tal fine fare riferimento alla destinazione impressa sul titolo edilizio. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, la destinazione d uso giuridicamente rilevante di un immobile è infatti quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale, dovendosi del tutto escludere il rilievo di un uso di fatto che in concreto si assume sia stato praticato sull immobile risultante da circostanza di mero fatto (cfr. Cons. di Stato sent. n. 1712/2013). Ad ulteriore conferma del suddetto principio, si consideri che nel Testo coordinato della DRG n. 514/2012 e della DRG n Modifiche alle nuove disposizioni attuative della l.r. 24/2009 al punto 2, viene espressamente chiarito come la destinazione d uso, in termini urbanistici, è l utilizzo cui l immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell immobile stesso. Tale uso è quello previsto nei titoli abilitativi che hanno autorizzato la costruzione o il recupero, ovvero, in caso di assenza o indeterminatezza dei titoli, da altra documentazione, ritenuta probante dal comune, quali atti notarili, fotografie, descrizioni di altra natura. Le destinazioni d uso possono non coincidere con le destinazioni catastali. Ciò posto, la destinazione d uso da considerarsi ai fini dell applicabilità del Piano Casa deve individuarsi in quella originaria ( fabbricato agricolo ad uso mattatoio ), riportata in maniera univoca sia nella concessione edilizia per la costruzione del fabbricato sia su quella successiva, rilasciata per variante in corso d opera, sia nella documentazione allegata alla concessione in sanatoria (nonostante il refuso riportato su tale titolo edilizio di fabbricato artigianale ) anche in ragione della conformità di tale destinazione alla zona di PRG, in allora vigente, su cui insiste l immobile. Ebbene, tra le categorie ricomprese nel Piano casa, l unica congrua rispetto alla fattispecie di cui al caso che occupa (fabbricato agricolo) è quella della destinazione ad usi ed attività a carattere agro-silvo-pastorali. In merito, occorre puntualizzare che, per espressa previsione legislativa (art. 1 comma 3 della l.r. n. 24/2009), l applicabilità del Piano Casa agli immobili destinati a tale utilizzo è specificatamente limitata i soli edifici ex-rurali non strumentali agli usi originari. 4

5 La definizione dei c.d. edifici ex-rurali è rinvenibile nel succitato Testo coordinato della DRG n. 514/2012 e della DRG n Modifiche alle nuove disposizioni attuative della l.r. 24/2009, che al punto 2 qualifica come tali gli edifici realizzati prima del 1945 con destinazione assimilabile a quella delle attività agro-silvo-pastorali. Come sopra esposto, la concessione edilizia per la costruzione del fabbricato di cui al caso che occupa, veniva rilasciata dall Amministrazione comunale solo in data ossia in epoca successiva rispetto al 1945, soglia temporale indicata nella predetta delibera di Giunta Regionale quale elemento qualificante gli edifici c.d. ex rurali. Pertanto, non essendo né inquadrabile nella categoria di edifici ex-rurali né riconducibile a nessun altra delle tipologie di patrimonio immobiliare tassativamente enunciate nelle l.r. n. 24/2009, il fabbricato de quo, allo stato, risulta privo delle caratteristiche occorrenti ex lege per l applicazione del Piano Casa. *** Ritengo con ciò di aver esaurientemente affrontato la questione sottoposta alla mia attenzione. Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfitto per porgere i miei migliori saluti. avv. Gianni Maria Saracco 5

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