LA NUOVA DISCIPLINA SULLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

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1 Il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 LA NUOVA DISCIPLINA SULLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA L'art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), prevede alcune importanti novità in merito alla cosiddetta "compensazione orizzontale" dei crediti IVA. La compensazione è disciplinata dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 A cura di Roberto Protani 1 Riguarda l'uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali. 2 Il credito IVA risultante dalla dichiarazione Il doppio binario Non superiore a Libero Compensazione del credito IVA Decorrenza CREDITI IVA DI IMPORTO PARI O INFERIORE A Superiore a Superiore a Senza visto Compensazione a decorrere dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale Con il visto 3 SI APPLICA LA VECCHIA DISCIPLINA 4

2 Il limite di Il limite di CREDITI IVA DI IMPORTO PARI O INFERIORE A CREDITI IVA DI IMPORTO PARI O INFERIORE A Nulla cambia rispetto al passato Possibilità di compensazione dal 1 gennaio dell'anno successivo Il "tetto" di è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione. Il credito dovrà poi risultare dalla dichiarazione annuale IVA 5 6 Il doppio binario Il doppio binario CREDITI IVA ECCEDENTI L'IMPORTO DI SI APPLICA LA NUOVA DISCIPLINA CREDITI IVA ECCEDENTI L'IMPORTO DI Il credito IVA annuale di importo superiore a può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA. 7 8

3 I due plafond I due plafond I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento. Credito IVA annuale Sommatoria dei crediti IVA trimestrali Esempio Credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2010, da utilizzare in compensazione: Credito IVA risultante dal modello IVA TR relativo al 1 trimestre 2010: Credito IVA risultante dal modello IVA TR relativo al 2 trimestre 2010: Credito IVA risultante dal modello IVA TR relativo al 3 trimestre 2010: Plafond riferito al credito annuale pari a , spendibile in F24 con: codice tributo 6099 anno di riferimento 2009 Plafond riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a spendibile in F24 rispettivamente con: codici tributo 6036, 6037 e 6038 anno di riferimento Il credito IVA del 2008 Il credito IVA del 2008 Il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà rigenerato andandosi a sommare al credito IVA maturato nel Per il credito IVA annuale del 2008 è necessario utilizzare quale codice tributo il 6099 e come anno di riferimento il

4 La compensazione "verticale" Il provvedimento del 21 dicembre 2009 La nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l'esposizione nel modello F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall'art. 30 del D.P.R. n. 633 del La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di , può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata Il provvedimento del 21 dicembre 2009 I controlli automatici del sistema telematico Esempio Data di presentazione della dichiarazione IVA 2010: 15 febbraio 2010 Credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2010, da utilizzare in compensazione: Data di inizio della presentazione delle deleghe recanti compensazioni (eccedenti l'importo complessivo già compensato di ): 25 febbraio 2010 Data di inizio della compensazione (eccedente l'importo complessivo già compensato di ): 16 marzo QUANDO IL MODELLO F24 VIENE SCARTATO 1 Delega superiore a Delega superiore a Delega con evidenti errori o incongruenze È scartata se non è stata preventivamente presentata la dichiarazione annuale IVA ovvero l'istanza trimestrale da cui emerge il credito stesso. È scartata nel caso in cui la dichiarazione da cui emerge il medesimo credito non presenti il visto di conformità. È in ogni caso scartata la delega che contiene una compensazione di crediti IVA che supera l'importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già precedentemente utilizzato in compensazione. 16

5 Il rigo VX5 I crediti IVA infrannuali Il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali di importo inferiore al "tetto" di senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza Per non condizionare il contribuente nella scelta dell'utilizzo del credito sin dal momento della presentazione della dichiarazione, continua ad essere presente nei quadri VX e VY del modello IVA 2010 e nel quadro RX del mod. UNICO 2010 un unico campo in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione. Il credito IVA maturato nel 2009 va distinto dai crediti IVA maturati nei tre trimestri del 2010, ancorché gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del I crediti IVA infrannuali: no al visto di conformità Il visto di conformità Nell'ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a , non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, "relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito". Se il contribuente intende destinare alla compensazione somme superiori a , la dichiarazione annuale IVA deve essere dotata del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241 del 1997 o della firma dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex art bis del codice civile

6 Il visto di conformità: i soggetti legittimati al rilascio Il visto di conformità: i soggetti legittimati al rilascio Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro Gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria I responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAFimprese I contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art bis del codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo D.P.R. e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti Presentare un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale Presentare un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale A tale comunicazione devono essere allegati: - la copia conforme della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999; - la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; - la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti (elencati dall'art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999): a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. per reati finanziari; 23 24

7 Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti Il professionista deve essere inoltre in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall'agenzia delle Entrate. A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale (art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR), nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti La polizza assicurativa È il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato È il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità 1) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; 2) il massimale della polizza, come stabilito dall'art. 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a ,80; 27 28

8 Il visto di conformità: adempimenti preliminari a carico dei professionisti La polizza assicurativa Il visto di conformità: il rilascio da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile Gli esoneri 3) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia; 4) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Per i soggetti che esercitano il controllo contabile non rilevano le previsioni dell'art. 21 del decreto n. 164 del 1999 e, in particolare la disposizione che prevede: a) la comunicazione preventiva alle Direzioni regionali; b) la stipulazione della apposita polizza assicurativa Il visto di conformità Il visto di conformità Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione L'art. 23 del decreto n. 164 del 1999 stabilisce che il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso professionista che rilascia il visto. 31 Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 32

9 Il visto di conformità Il visto di conformità: i controlli Verifica del codice di attività Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Codice di attività risultante dal modello di dichiarazione IVA 2010 Verifica del codice di attività Descrizione Verifica della documentazione contabile Rispondenza (SI/NO) Richiesta di modifica del codice di attività fatta al soggetto certificando Tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di previsti e a predisporre la dichiarazione a) A fronte delle diverse attività la contabilità è unificata. Nella dichiarazione IVA è indicato il codice riferito alla attività prevalente sotto il profilo del volume d'affari. SI/NO b) A fronte delle diverse attività la contabilità è separata. Sono necessari tanti moduli IVA quante sono le attività esercitate. In ogni modulo è indicato il relativo codice. SI/NO Il visto di conformità: i controlli Controllo documentale Il visto di conformità: i controlli Controllo delle fatture emesse Controllo documentale (Art. 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999) Controlli preliminari SI NO Prot. IVA Cliente N. Fattura Data Fattura Importo IVA esigibile o norma di non imponibilità o non soggezione Copia 1 Presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni 2 Presenza di operazioni non imponibili 3 Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili 4 Presenza di operazioni non soggette all'imposta 5 Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli Riportare sotto una breve descrizione delle motivazioni sostanziali riferite alla presenza di operazioni elencate nei numeri da 1 a

10 Il visto di conformità: i controlli Controllo dei registri I.V.A. Il visto di conformità: i controlli Controllo delle dichiarazioni IVA Registro Registro IVA degli acquisti Registro IVA degli acquisti Registro IVA delle fatture emesse Registro IVA delle fatture emesse Ultima stampa Data Ultimo aggiornamento al computer Data Modello IVA 2006 IVA 2007 IVA 2008 IVA 2009 IVA da versare Euro IVA a credito Euro Data di presentazione Registro IVA dei corrispettivi Registro IVA dei corrispettivi Registro IVA del margine Registro IVA riepilogativo ( ) Il visto di conformità: i controlli Il visto di conformità: i controlli Concordanza tra la dichiarazione IVA e le scritture contabili Controlli di merito Concordanza tra la dichiarazione IVA e le scritture contabili L'art. 12 del decreto n. 164 del 1999 dispone che il visto di conformità è rilasciato se la dichiarazione IVA e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal professionista che rilascia il visto. Ne consegue che la presente check list è puramente indicativa e minimale, posto che la dichiarazione deve essere sempre predisposta dal certificatore, anche nell'ipotesi in cui un soggetto "non cliente" chieda l'apposizione del visto. 1 Il credito risultante dai registri tenuti ai fini IVA (liquidazione IVA anno 2009) corrisponde a quanto indicato nei righi VL33, VL39 e VX2 SI NO A B Controlli di merito Credito d'imposta destinato dal contribuente in compensazione (compreso il credito risultante dalle dichiarazioni IVA degli anni precedenti non utilizzato in compensazione e non chiesto a rimborso). Per il credito pregresso controllare che risulti dalla dichiarazione in cui è sorto e che è stato correttamente riportato nella dichiarazione oggetto di certificazione Volume d'affari IVA risultante dalla dichiarazione IVA Il credito IVA derivante da anni precedenti è stato correttamente indicato nel rigo VL26 Il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA 2009 relativa all'anno 2008) ed utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2009 è stato correttamente indicato nel rigo VL9 Se il rigo VL27 è compilato è stata acquisita copia del diniego al rimborso dell'ufficio L'importo del credito IVA del rigo VX2 è correttamente ripartito tra VX4 (importo chiesto a rimborso) e VX5 (importo da portare in detrazione o in compensazione in F24) A-B A-B Se l'importo è positivo o pari a zero occorre effettuare l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili Se l'importo è negativo è stata controllata tutta la documentazione rilevante ai fini dell'iva con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'iva Nell'ipotesi di cui al rigo precedente, nonostante la Circolare n. 57/E del 2009 preveda letteralmente solo quanto ora detto, è da ritenersi che si debba estendere la verifica ad un campione significativo di fatture d'acquisto anche con IVA inferiore al predetto 10% (IVA acquisti) (IVA vendite) (IVA acquisti) (IVA acquisti) 6 È stato controllato che l'importo dell'iva sulle vendite di cui al rigo VE25 corrisponda all'importo complessivo dell'iva sulle vendite desunta dai registri tenuti ai fini dell'iva 39 40

11 Il visto di conformità: i controlli Controllo delle fatture di acquisto Il visto di conformità: i controlli Controllo delle liquidazioni IVA Prot. IVA Fornitore N. Fattura Data Fattura Importo IVA detratta Copia Periodo Credito IVA Euro Debito IVA Euro Data di versamento I trimestre 2009 II trimestre 2009 III trimestre 2009 IV trimestre 2009 o liquidazione annuale Il modello IVA 2010 LE NOVITÀ DEI MODELLI IVA Il modello IVA 2010, il modello IVA BASE 2010 e il modello di comunicazione annuale dati IVA A cura di Roberto Protani La dichiarazione IVA 2010, per il periodo d imposta 2009, presenta diverse novità riguardanti principalmente la sua struttura, caratterizzata da numerosi spostamenti di dati e notizie rispetto alle sezioni del modello dello scorso anno

12 I soggetti obbligati I soggetti esonerati Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, tra gli altri: In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA. 1) i contribuenti che per l anno d imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10 2) i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n ) le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell IVA (cfr. circolare del 19 marzo 1985, n. 26 e circolare del 4 novembre 1986, n. 72) Il termine di presentazione La presentazione in forma autonoma Ai sensi dell art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all anno 2009, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2010 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2010 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata (all interno del modello UNICO), dal 1º febbraio al 30 settembre di ciascun anno. Art. 10, comma 1, lett. a), numero 2.1, del decreto legge n. 78 del 2009 ha previsto che 47 48

13 Il frontespizio Il frontespizio Soppressi i campi riservati all indicazione della residenza anagrafica per le persone fisiche e del domicilio fiscale per le persone giuridiche. 49 Il riquadro è riservato ai soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a euro e che possono in alternativa all apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. 50 Il quadro VA Il quadro VE Il rigo VA11, corrispondente al rigo VA41 del modello IVA 2009, deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l anno d imposta 2008, hanno adeguato il volume d affari alle risultanze dei parametri. Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l imposta versata mediante il modello F24 - codice tributo 6493 (colonna 2). 51 Nella nuova sezione 4 (sezione 3 del modello IVA 2009), il rigo VE30 è composto da più campi che richiedono l esposizione dettagliata delle operazioni che danno diritto a plafond. Nel rigo VE34 occorre indicare, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge riportate distintamente nei campi 2, 3, 4 e 5. 52

14 Il quadro VF Il quadro VL Nella sezione è stato introdotto il rigo VF23 nel quale è richiesta l indicazione degli acquisti intracomunitari, delle importazioni e degli acquisti da San Marino; per la ripartizione degli acquisti registrati nell anno è stato istituito il rigo VF24 (rigo VA3 del modello IVA 2009). 53 Nella sezione 1, rispetto al modello IVA 2009, sono stati eliminati alcuni righi. Nella sezione 3, sono stati invertiti i righi VL32 (IVA a debito) e VL33 (IVA a credito). 54 Il quadro VO La comunicazione annuale dati IVA Nel rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che - essendo in possesso dei requisiti previsti dall art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del hanno optato, nell anno 2009, per la determinazione dell IVA e del reddito nei modi ordinari. L opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 442 del 1997, ai sensi del comma 110 dell art. 1, della legge n. 244 del 2007, l opzione esercitata per il periodo d imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d imposta e pertanto, in tale ipotesi, deve essere barrata la casella 2, di nuova istituzione. 55 Introduzione di una nuova ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione che riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall art. 8-bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall art. 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n

15 La comunicazione annuale dati IVA La comunicazione annuale dati IVA Esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA per le persone fisiche che hanno realizzato (nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione) un volume di affari uguale o inferiore a ,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale; il precedente limite era, invece, di ,84 euro. 57 Nel rigo CD1, campo 5, vanno indicate le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti 58 La comunicazione annuale dati IVA La comunicazione annuale dati IVA Rigo CD2, campo 5: acquisti di beni strumentali Nel rigo CD2, campo 5, vanno indicati gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. Si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni)

16 Il modello IVA BASE 2010 Il modello IVA BASE 2010 Il modello può essere utilizzato dai soggetti IVA che: Il modello può essere utilizzato, in alternativa al modello integrale, dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA - hanno determinato l imposta dovuta o l imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall art. 34 per gli agricoltori o dall art. 74-ter per le agenzie di viaggio; - hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all art. 34-bis; - non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all esportazione ed importazioni, ecc.); - non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell imposta avvalendosi dell istituto del plafond di cui all art. 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997; - non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. nel modello UNICO Il modello IVA BASE 2010 Il modello non può essere utilizzato: - dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell istituto della rappresentanza fiscale o dell identificazione diretta; - dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; - dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; - dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale; - dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73. IVA I NUOVI CRITERI IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI A cura di Roberto Protani 63 64

17 Le direttive comunitarie Le nuove regole 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE Art. 7 (Territorialità dell'imposta Definizioni) Nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. Nuove procedure per il rimborso dell'iva ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso. Rafforzamento del contrasto alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie. 65 -Stato -Comunità -Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato -Parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità -Trasporto intracomunitario di beni -Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto 66 Le nuove regole Art. 7-bis (Territorialità Cessioni di beni) Art. 7-ter (Territorialità Prestazioni di servizi) Art. 7-quater (Territorialità Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi) Le nuove regole Art. 7-quinquies (Territorialità Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili) Art. 7-sexies (Territorialità Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi) Servizi relativi a beni immobili Prestazioni di trasporto passeggeri Servizi di ristorazione e catering Locazione a breve termine di mezzi di trasporto 67 Prestazioni di intermediazione Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario Prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali Carico, scarico e movimentazione merci Locazione di mezzi di trasporto a lungo termine Servizi resi tramite mezzi elettronici Prestazioni di telecomunicazioni 68

18 Le nuove regole Le nuove regole Art. 7-septies (Territorialità Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità) Art. 7-septies (Territorialità Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità) Prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, Messa a disposizione del personale brevetti,diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri Prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diritti analoghi diversi dai mezzi di trasporto Concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, Prestazioni pubblicitarie il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura Prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, di altri servizi direttamente collegati periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di Servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione elaborazione e fornitura di informazioni Servizi prestati per via elettronica Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le Prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti 69 parzialmente un'attività o un diritto di cui ai punti precedenti 70 La regola generale La regola generale MODIFICA DELLA REGOLA GENERALE DEL LUOGO DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A SOGGETTI PASSIVI CONFERMA DELLA REGOLA GENERALE DEL LUOGO DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A PRIVATI Vecchia regola Nuova regola Vecchia regola Nuova regola Criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore Criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente Criterio di tassazione nel Paese del prestatore Criterio di tassazione nel Paese del prestatore 71 72

19 La conferma di deroghe L'introduzione di nuove deroghe CONFERMA DI DEROGHE GIÀ ESISTENTI CHE COMPORTANO L'APPLICAZIONE DEGLI STESSI CRITERI DI TASSAZIONE SIA PER LE PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI CHE A PRIVATI CONSUMATORI INTRODUZIONE DI NUOVE DEROGHE SIA PER LE PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI CHE A PRIVATI CONSUMATORI Prestazioni di servizi relativi ad immobili Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Prestazioni di ristorazione e catering Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto Prestazioni di trasporto passeggeri La conferma di deroghe L'introduzione di una regola particolare CONFERMA DI DEROGHE PER LE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI CONSUMATORI Prestazioni di servizi di intermediazione Prestazioni di trasporto di beni Prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali INTRODUZIONE DI UNA REGOLA PARTICOLARE PER LA SEGUENTE PRESTAZIONI RESA A PRIVATI CONSUMATORI Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto Prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici 75 76

20 Gli obblighi dei contribuenti Gli obblighi dei contribuenti L'autofattura L'autofattura Il principio in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia è contenuto nell'art. 196 della direttiva 2006/112/CE. 77 La nuova disciplina prevede che in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo, il quale dovrà procedere all'assolvimento dell'iva mediante l'autofattura. 78 Gli obblighi dei contribuenti Gli obblighi dei contribuenti L'autofattura per operazioni non imponibili o esenti Nell'ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all'autofatturazione indicando in fattura, anziché l'iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta non imponibile o esente. La stabile organizzazione Se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile organizzazione

21 Gli obblighi dei contribuenti Gli obblighi dei contribuenti La fattura La fattura Per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, l'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella nuova versione, prevede l'obbligo di emissione della fattura. La fattura deve contenere, tra l'altro, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente e una dicitura del tipo: operazione non soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n La territorialità Art. 7-ter (Territorialità Prestazioni di servizi) Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. La territorialità Art. 7-ter (Territorialità Prestazioni di servizi) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

22 La territorialità La territorialità I rapporti Business to Business o B2B A decorrere dal 1 gennaio 2010 le prestazioni di servizi generiche, per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (c.d. rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall'art. 44 della direttiva IVA). PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA Una impresa spagnola (ES) effettua un trasporto di merci da Madrid a Milano per conto di un committente soggetto passivo italiano (IT) Luogo dell'operazione La prestazione si considera effettuata in Italia, luogo in cui è stabilito il committente (IT) Debitore dell'iva Il committente soggetto passivo italiano (IT) Adempimenti Il committente soggetto passivo italiano (IT) deve emettere autofattura La territorialità La territorialità I rapporti Business to Consumer o B2C I servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall'art. 45 della direttiva IVA). CONSULENZA RESA A PRIVATI Un professionista spagnolo (ES) presta una consulenza ad un privato italiano (IT) Luogo dell'operazione La prestazione si considera effettuata in Spagna, luogo in cui è stabilito il prestatore (ES) Debitore dell'iva Il professionista spagnolo (ES) Adempimenti Il professionista spagnolo (ES) deve assolvere gli obblighi previsti dalla normativa interna 87 88

23 Operazioni territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia I servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie Le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali Le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci) Le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario Le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite Le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto Le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: 1.prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; 2.prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili; 3.prestazioni pubblicitarie; 4.prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale; prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili; 5.prestazioni di interpreti e traduttori; 6.prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; 7.prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici; 8.prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; 9.prestazioni relative a prestiti di personale; 10.concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; 11.cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. 89 Luogo dell'operazione Debitore dell'iva Adempimenti Esempio PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA Una impresa spagnola (ES) effettua un trasporto di merci da Zurigo a Istanbul per conto di un committente soggetto passivo italiano (IT) La prestazione si considera effettuata in Italia, luogo in cui è stabilito il committente (IT) Il committente soggetto passivo italiano (IT) Il committente soggetto passivo italiano (IT) deve emettere autofattura 90 Esempio Esempio PRESTAZIONE DI INTERMEDIAZIONE RESA A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA Un agente italiano (IT1) riceve una provvigione da una impresa italiana (IT2) per una intermediazione relativa ad una vendita di beni dall'italia alla Turchia Luogo dell'operazione Debitore dell'iva Adempimenti IVA La prestazione si considera effettuata in Italia, luogo in cui è stabilito il committente (IT2) L'agente italiano (IT1) L'agente italiano (IT1) deve emettere una fattura non imponibile (art. 9, n. 7) PRESTAZIONE DI CONSULENZA RESA A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA Una impresa italiana (IT) riceve una consulenza da un avvocato tedesco (DE) Luogo dell'operazione La prestazione si considera effettuata in Italia, luogo in cui è stabilito il committente (IT) Debitore dell'iva Il committente soggetto passivo italiano (IT) Adempimenti IVA Il committente soggetto passivo italiano (IT) deve emettere autofattura 91 92

24 Le prestazioni fuori campo Esempio Le medesime prestazioni (servizi già definiti come generici, i trasporti di beni, le intermediazioni, ecc.) rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'iva, per carenza del requisito territoriale. PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ALTRI STATI COMUNITARI O IN STATI EXTRACOMUNITARI Una impresa italiana (IT) effettua un trasporto di merci da Milano a Parigi per conto di un committente soggetto passivo francese (FR) Luogo dell'operazione La prestazione si considera effettuata in Francia, luogo in cui è stabilito il committente (FR) Debitore dell'iva Il committente soggetto passivo francese (FR) Adempimenti IVA L'impresa italiana (IT) deve emettere una fattura non soggetta ad IVA Esempio CONSULENZA RESA A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ALTRI STATI COMUNITARI O IN STATI EXTRACOMUNITARI Un professionista italiano (IT) presta una consulenza a un soggetto passivo francese (FR) Luogo dell'operazione La prestazione si considera effettuata in Francia, luogo in cui è stabilito il committente (FR) Debitore dell'iva Il committente soggetto passivo francese (FR) Adempimenti IVA Il professionista italiano (IT) deve emettere una fattura non soggetta ad IVA 95 Le deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C Le deroghe già vigenti a) prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato (art. 47 della direttiva IVA) b) prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 48 della direttiva IVA) c) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte (art. 53 della direttiva IVA) 96

25 Le deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C Le deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI IMMOBILI Una impresa tedesca (DE1) ha fatto eseguire lavori di ristrutturazione su un proprio fabbricato sito in Italia da un soggetto passivo tedesco (DE2) Luogo dell'operazione La prestazione si considera effettuata in Italia, luogo in cui si trova l'immobile Debitore dell'iva Il soggetto passivo tedesco prestatore (DE2) Adempimenti IVA Il soggetto passivo tedesco (DE2) deve identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale 97 Le nuove deroghe a) prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (art. 55 della direttiva IVA). b) prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: si considerano soggette all'imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (art. 57 della direttiva IVA). c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (art. 56 della direttiva IVA). 98 Le deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C Le deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C Le deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (art. 46 della direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. f-quinquies), del D.P.R. n. 633 del 1972 b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 49 della direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato (art. 50 della direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 40, comma 5, del decreto legge n. 331 del 1993 d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (art. 54 della direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. b), del DPR n. 633 del 1972 e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (art. 58 della direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. f-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972 f) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (art. 59-ter della direttiva IVA) 99 PRESTAZIONI DI TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI RESE A UN PRIVATO Una impresa italiana (IT) effettua un trasporto di merci da Milano a Parigi per conto di un privato Luogo dell'operazione Debitore dell'iva Adempimenti IVA La prestazione si considera effettuata in Italia, luogo di partenza del trasporto L'impresa italiana (IT) L'impresa italiana (IT) deve emettere fattura 100

26 Operazioni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti,diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi b) le prestazioni pubblicitarie c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti e) la messa a disposizione del personale f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati h) i servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione i) i servizi prestati per via elettronica l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti 101 Le prestazioni di trasporto di beni 2009 Rilevanti in Italia per l'intera tratta Nessuna differenza in relazione al soggetto committente: Soggetto passivo Nazionale Comunitario Extracomunitario Privato consumatore Trasporti interni 2010 B2B: luogo di stabilimento del committente Rilevanti in Italia se effettuate nei confronti di soggetto passivo nazionale Non rilevanti se effettuate nei confronti di soggetto passivo non stabilito Comunitario Extracomunitario B2C: regole immutate Tratta percorsa Interamente rilevante in Italia 102 Le prestazioni di trasporto di beni Trasporti intracomunitari Le prestazioni di trasporto di beni Trasporti internazionali con inizio o fine in un Paese extracomunitario 2009 Luogo di stabilimento del committente Committente Soggetto passivo italiano o comunitario Non imponibile se reso a soggetto non stabilito in IT Luogo di inizio trasporto Committente Privato consumatore Soggetto passivo stabilito fuori della Comunità Tassabile in Italia se ivi inizia il trasporto 2010 B2B: luogo di stabilimento del committente Committente Soggetto passivo Stabilito in Italia Stabilito in altro Stato membro Stabilito al di fuori della Comunità Tassazione In Italia Committente IT Fuori campo Committente non stabilito B2C: regole immutate Luogo di inizio del trasporto 2009 Rilevante in Italia la sola tratta effettuata su territorio nazionale B2B e B2C Regime di non imponibilità per la tratta nazionale Fuori campo per la tratta estera 2010 B2B: luogo di stabilimento del committente Soggetto stabilito in IT Totalmente rilevante in IT Non imponibili se relativi a beni:»in esportazione» in transito» in temporanea importazione» in importazione se già tassato in dogana Soggetto non stabilito in IT Fuori campo IVA B2C: regole immutate Tratta percorsa Non imponibile la tratta nazionale

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