Iva: soggetti passivi

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1 Iva: soggetti passivi Autore : Edizioni Simone Data: 06/08/2015 IVA, soggetti, imprenditore, importatore, artisti, professionisti, operazioni soggette a IVA. È soggetto passivo d imposta, colui che è sottoposto alla potestà tributaria della pubblica amministrazione e che, quindi, paga il tributo o, in caso di inadempimento, subisce l esecuzione forzata. In materia d IVA, devono ritenersi soggetti passivi coloro che effettuano le operazioni imponibili. In concreto, possiamo dire che è soggetto passivo dell IVA colui che effettua: cessioni di beni nell esercizio d impresa; prestazioni di servizi nell esercizio d impresa; cessioni di beni e prestazioni di servizi, nell esercizio di arti e professioni; importazioni.

2 Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, il cessionario o il committente adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione previsti per le operazioni intracomunitarie di cui agli artt. 46 e 47 D.L. 331/93. Nel caso, invece, delle prestazioni di servizi «generiche» di cui all art. 7ter del D.P.R. 633/72, a decorrere dal 17 marzo 2012, l IVA deve essere obbligatoriamente assolta secondo il meccanismo dell inversione contabile (v. infra reverse charge). Nel caso in cui, invece, gli obblighi o i diritti derivanti dall applicazione di norme in materia di IVA sono previsti a carico o a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono esercitati dagli stessi soggetti ovvero tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Sono, invece, escluse dall ambito soggettivo le società di qualunque tipo e gli enti che svolgono esclusivamente attività di autoconsumo come le società di mero godimento di cui si è data notizia nel paragrafo precedente. In realtà, come precisato al par. 2, il meccanismo del tributo fa si che coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi siano contribuenti solo percossi dal tributo; i contribuenti di fatto (o incisi), sono invero, i consumatori finali, che versano l IVA (per ogni bene che acquistano o prestazione di servizi che ricevono) ma non possono recuperarla in alcun modo. Il consumatore, però, non è giuridicamente il soggetto passivo perché:

3 non ha obblighi né è tenuto ad alcun adempimento; non ha alcun rapporto tributario, con l ente impositore, che generi un obbligazione tributaria; il suo versamento è determinato da una vicenda economica di traslazione in avanti dell imposta. Il consumatore, dunque, è soggetto passivo di fatto e non di diritto: ciò ha rilevanza sul piano economico-finanziario ma non su quello giuridico, in quanto la legge non statuisce alcun rapporto diretto tra il consumatore finale e l erario. Gli imprenditori e le attività imprenditoriali Come già segnalato, l art. 4 del D.P.R. 633/72 precisa che ai fini fiscali per esercizio di impresa deve considerarsi lo svolgimento professionale abituale, anche se non esclusivo, delle attività commerciali o agricole (di cui agli artt c.c.), pure se non organizzate in forma di impresa, nonché l esercizio di attività, organizzate in forma d impresa, destinate alla prestazione di servizi non rientranti nell art c.c. La qualifica di imprenditore è, perciò, collegata all esercizio delle attività imprenditoriali. Inoltre, il legislatore tributario, per assoggettare al tributo ogni tipo di attività imprenditoriale, ha esteso la definizione di imprenditore anche oltre i limiti fissati nel codice civile (è il caso, ad esempio, delle società semplici che svolgono attività commerciali mentre ai sensi dell art del c.c. sarebbero loro precluse tali attività).

4 Sono, comunque, considerate come effettuate nell esercizio di impresa ai sensi del 2 comma dell art. 4 del D.P.R. 633/72: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da società di persone, società di capitali, società cooperative, di mutua assicurazione, di armamento, dalle società estere indicate nell art c.c. e dalle società di fatto (sono considerate effettuate nell esercizio di impresa anche le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che detti enti e società effettuano nei confronti di propri soci ed associati); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nell esercizio di attività agricole o commerciali da parte di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni ed organizzazioni prive di personalità giuridica e società semplici il cui oggetto esclusivo o principale non sia costituito dalla pratica di quelle attività. Allo stesso modo, si considerano attività di commercio le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di soci, associati o partecipanti a fronte delle quali siano previsti contributi o corrispettivi; le cessioni e le prestazioni effettuate da enti pubblici e privati, ivi compresi i consorzi, le associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole. Inoltre il 5 comma dello stesso articolo elenca le operazioni che il legislatore tributario considera «commerciali» anche se non effettuate da enti pubblici. Lo stesso comma elenca anche le operazioni che non sono considerate imponibili (operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle Province e dai Comuni, gestioni di mense e spacci da parte di amministrazioni militari, cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da partiti politici in occasione di attività propagandistica, prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria

5 erogata dalle ASL etc.). Si considerano in ogni caso effettuate nell esercizio di imprese anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti pubblici o privati che non abbiano per oggetto principale o esclusivo l esercizio di attività commerciali o agricole si considerano effettuate nell esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell esercizio di attività commerciali e agricole. Anche le operazioni effettuate dopo la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, rientrano nell esercizio di impresa, permangono pertanto tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla legge, muta solo il soggetto tenuto agli stessi, che non è più l imprenditore, bensì il curatore o il commissario liquidatore (art. 74bis D.P.R. 633/72). Artisti e professionisti Anche artisti e professionisti sono soggetti passivi d imposta: l esercizio di arti o professioni deve essere abituale, ancorché non esclusivo, e può riguardare qualsiasi attività di lavoro autonomo posta in essere da parte di persone fisiche, società semplici ed associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di tali attività. L art. 5 del D.P.R. 633/72 non considera, invece, effettuate nell esercizio di arte o professione le prestazioni relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 50, co. 1, lett. c-bis), del D.P.R. 917/86 rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all art. 53, co. 2, lett. c), del D.P.R. 917/86. Importatori

6 Powered by TCPDF ( Sono, infine, soggetti passivi dell IVA tutti coloro che effettuano le operazioni di importazione definitiva a norma dell art. 187 del D.P.R. 43/73, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati. Tali soggetti sono tenuti al pagamento del tributo all atto dell effettuazione di tali operazioni. Per importazione deve intendersi, come precisato, soltanto l introduzione da parte degli Stati membri della CE di beni provenienti da paesi terzi. Note: Autore immagine: 123rf com

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