Imprenditore e impresa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Imprenditore e impresa"

Transcript

1 1 la nozione di imprenditore 1 Imprenditore e impresa Il codice civile non fornisce una definizione di impresa, ma delinea, all art. 2082, i tratti caratterizzanti la figura dell imprenditore e fa ruotare attorno a tale figura tutta la disciplina delle attività economiche. Tale disciplina, come vedremo nel prossimo capitolo, non è unitaria, in quanto esistono diverse categorie imprenditoriali, classificate utilizzando tre criteri: un criterio qualitativo, che, sulla base dell attività svolta, permette di distinguere tra imprenditore commerciale (art c.c.) e imprenditore agricolo (art c.c.); un criterio quantitativo, che tiene conto delle dimensioni dell impresa e di alcune caratteristiche della sua attività e che permette di individuare la figura del piccolo imprenditore (art c.c.); un criterio personale, che, sulla base della natura del soggetto che esercita l attività di impresa, determina la ripartizione tra impresa individuale, impresa collettiva e impresa pubblica. Per acquistare la qualifica di imprenditore è necessario, in ogni caso, che sussistano i presupposti delineati dall art c.c. ed è pertanto da questa disposizione che è opportuno partire. Categorie imprenditoriali 2 La nozione di imprenditore Il codice civile fornisce all articolo 2082 la nozione generale di imprenditore: è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Da questa definizione si evincono i requisiti minimi necessari affinché un dato soggetto sia considerato imprenditore e pertanto sia sottoposto alla relativa disciplina. L articolo 2082 c.c., infatti, espressamente richiede lo svolgimento di una attività caratterizzata sia dal perseguimento di uno specifico fine (la produ- 17

2 L imprenditore e l impresa zione o lo scambio di beni o servizi) sia dall esistenza di specifiche modalità di svolgimento (professionalità, organizzazione, economicità). Requisiti I requisiti che individuano l imprenditore sono, dunque: esercizio di un attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi ossia esercizio di un attività produttiva; esercizio di un attività economica; esercizio professionale di tale attività; organizzazione di uomini e mezzi. Prima del 1942 esistevano due diversi codici di diritto privato e precisamente il codice civile del 1865 e il codice di commercio del Quest ultimo delineava all articolo 8 la figura giuridica del commerciante; rientravano in questa categoria tutti coloro che esercitavano atti di commercio per professione abituale e le società commerciali. Per atti di commercio si intendeva qualsiasi attività speculativa, cioè diretta al conseguimento di un profitto. Con l entrata in vigore del codice civile del 1942 scompare la categoria degli atti di commercio e la figura del commerciante viene sostituita da quella dell imprenditore; il commerciante, inteso come colui che svolge un attività di scambio di beni (si pensi al giornalaio o al rivenditore di auto), diventa una possibile sottocategoria di imprenditore, se di quest ultimo presenta i caratteri. Nozione di impresa Dalla definizione di imprenditore è facilmente ricavabile la nozione di impresa: quest ultima è, infatti, l attività dell imprenditore ed in quanto tale deve avere i requisiti richiesti dall articolo 2082 c.c. Più precisamente, l impresa è l attività economica organizzata dall imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (Graziani, Messineo, Ascareli). L ATTIVITÀ DI IMPRESA È: economica organizzata esercitata professionalmente finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi Parte I 18

3 la nozione di imprenditore a) Attività produttiva L attività imprenditoriale deve essere, in primo luogo, un attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L attività dell imprenditore è quindi, in sintesi, un attività produttiva, tale potendosi considerare anche l attività di scambio, in quanto essa determina un incremento dell utilità dei beni attraverso il loro spostamento nel tempo e/o nello spazio (Campobasso). Ciò permette di escludere dal novero degli imprenditori coloro che si limitano a godere dei propri beni e a raccoglierne gli eventuali frutti. Si pensi a chi, essendo proprietario di numerose case, le concede in locazione riscuotendo mensilmente il relativo canone; egli non è imprenditore in quanto svolge quella che viene definita un attività di mero godimento. Non esiste, però, un assoluta incompatibilità tra godimento dei beni e attività di impresa. Si pensi a chi decida di utilizzare uno dei propri immobili per lo svolgimento di un attività alberghiera. In questo caso, il semplice godimento dell immobile (realizzato attraverso la locazione delle camere e la riscossione del relativo prezzo) è accompagnato dall erogazione di numerosi servizi ulteriori (quali la pulizia delle camere, la somministrazione della colazione, il cambio della biancheria) che fanno assumere all attività svolta carattere imprenditoriale. Attività produttiva e mero godimento b) Attività economica Una determinata attività è svolta con metodo economico (e può, dunque, definirsi attività economica) se tende a realizzare dei ricavi che possano sostenerne i costi. L attività di impresa, pertanto, deve mirare quanto meno a raggiungere il pareggio tra ricavi e costi, anche se normalmente l imprenditore, oltre a questo risultato che potremmo definire minimo, tende a conseguire un profitto, a far sì cioè che i ricavi siano superiori ai costi. Secondo una parte della dottrina (Ferrara, Graziani, Cottino) attività economica e attività produttiva sono sinonimi e, pertanto, deve ritenersi economica ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In sostanza, secondo questa opinione, il legislatore avrebbe prima affermato che l imprenditore è tale se svolge una attività economica e, poi, per evitare una interpretazione scorretta di questo concetto, avrebbe precisato che è attività economica l attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Secondo l opinione prevalente, invece, attività economica e attività produttiva sono concetti diversi in quanto un attività produttiva può considerarsi anche attività economica solo quando è svolta con modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi (Campobasso). Quindi non potrà mai 19

4 L imprenditore e l impresa acquistare la qualità di imprenditore chi fornisce gratuitamente un determinato servizio o vende beni ad un prezzo politico ; non svolge attività d impresa, ad esempio, l associazione che gestisce gratuitamente una mensa per i poveri. La produttività attiene, pertanto, al fine dell attività (la produzione di beni o servizi o il loro scambio), mentre l economicità attiene al modo in cui l attività è svolta. La produttività attiene, pertanto, al fine dell attività (la produzione di beni o servizi o il loro scambio), mentre l economicità attiene al modo in cui l attività è svolta. Il rischio di impresa Va chiarito, però, che ciò che rileva ai fini della sussistenza del requisito dell economicità non è l effettiva copertura dei costi con i ricavi o la effettiva realizzazione di un utile. Come è intuibile, infatti, l imprenditore non può essere certo di conseguire un guadagno. L attività imprenditoriale è, di per sé, attività rischiosa, perché il risultato economico dipende da numerosi fattori, non sempre prevedibili o previsti dall imprenditore; quest ultimo potrebbe addirittura perdere tutto ciò che ha investito. è, questo, il cd. rischio di impresa, rischio che, secondo l opinione tradizionale, giustifica il potere dell imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l acquisizione da parte sua degli eventuali profitti; è, in altre parole, proprio l esistenza del rischio di impresa a giustificare il profitto dell imprenditore (Cottino). Affinché possa parlarsi di attività economica, dunque, è essenziale unicamente che l attività stessa sia potenzialmente produttiva di utili sufficienti a remunerare i fattori produttivi utilizzati; che essa, in altre parole, sia svolta con metodo economico. c) Professionalità Parte I 20 L attività svolta dall imprenditore deve essere caratterizzata dalla professionalità, deve cioè essere svolta in modo non occasionale, ma stabile e abituale. Non è imprenditore chi, per sfruttare un aumento improvviso dei prezzi sul mercato, vende l appartamento appena comprato; è imprenditore, invece, chi svolge in maniera abituale attività di intermediazione immobiliare. Non è necessario, però, che l attività sia esercitata ininterrottamente; nel caso in cui l attività sia ciclica o stagionale (si pensi ad uno stabilimento balneare o ad un impianto sciistico i quali, naturalmente, possono funzionare solo in determinati periodi dell anno), è sufficiente che gli atti di impresa siano costantemente compiuti nei periodi e secondo le cadenze proprie dell attività svolta. Non è necessario, inoltre, che l attività sia esercitata in modo esclusivo, potendo trattarsi di attività collaterale ad altra occupazione principale.

5 la nozione di imprenditore Non è incompatibile con il concetto di professionalità il compimento di un unico affare. Chi acquista un immobile e poi lo rivende a un terzo certamente non svolge un attività professionale e dunque non assume la qualifica di imprenditore; diversa, però, è l ipotesi in cui un singolo affare comporti lo svolgimento di una attività protratta nel tempo e implichi l utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici (Campobasso). In questo caso, infatti, la professionalità sussiste in considerazione della rilevanza economica dell affare e delle operazioni che il suo svolgimento comporta (Cass , n. 8193). Si pensi a chi costruisce un immobile per poi rivenderne i singoli appartamenti (Cass , n. 4407). d) Organizzazione L organizzazione dell attività di impresa deve intendersi come impiego coordinato di fattori produttivi (lavoro e capitale) propri e/o altrui. L imprenditore, cioè, deve avvalersi di beni (materie prime, macchinari, locali) e persone (dipendenti, consulenti, collaboratori esterni) organizzati in funzione dello svolgimento dell attività economica. La dottrina ha cercato di precisare ulteriormente il concetto di organizzazione e di stabilire, soprattutto, quale livello di organizzazione è essenziale al fine di acquistare la qualifica di imprenditore. Si è così evidenziato, in primo luogo, che non è necessario che altre persone lavorino alle dipendenze dell imprenditore Può essere qualificato imprenditore, pertanto, anche chi non si avvale della collaborazione di altri soggetti e si limita ad utilizzare il proprio lavoro ed il proprio capitale; si pensi ad un esercizio commerciale gestito dal solo titolare. Si è affermato, poi, che può essere qualificato imprenditore anche colui che non utilizza beni strumentali esteriormente percepibili (ad esempio locali, macchinari, mobili etc.). Ciò che rileva affinché vi sia organizzazione è, come detto in principio, l utilizzazione coordinata di fattori produttivi da parte dell imprenditore e nell ambito dei fattori produttivi rientra certamente anche il capitale; è, quindi, imprenditore anche colui che acquista e vende sistematicamente in borsa titoli azionari al fine di speculare sulle differenze dei prezzi. L organizzazione dei fattori produttivi, però, è pur sempre necessaria; in assenza di un minimo di organizzazione del lavoro o del capitale non si ha impresa, ma lavoro autonomo non imprenditoriale. Si dice, a questo proposito, che non è sufficiente la auto-organizzazione, cioè l utilizzo del solo lavoro personale del soggetto che agisce, ma è necessario anche che non manchi del tutto la cd. etero-organizzazione, cioè l organizzazione di fattori diversi dal lavoro personale. Organizzazione dei fattori produttivi 21

6 L imprenditore e l impresa Di opinione contraria, però, è una parte della dottrina, che definisce il requisito dell organizzazione uno pseudorequisito, la cui mancanza non impedisce al soggetto di acquistare la qualifica di imprenditore (Galgano). Secondo questa opinione, in sostanza, la presenza di una certa organizzazione serve unicamente a distinguere l imprenditore non piccolo, che ha sempre un organizzazione, dal piccolo imprenditore, che può non averla. 3 Aspetti controversi Abbiamo fino ad ora esaminato i requisiti espressamente richiesti dal codice civile affinché possa parlarsi di attività di impresa. É controverso, però, in dottrina ed in giurisprudenza, se la sussistenza di tali requisiti sia sufficiente a determinare da sola lo svolgimento di un attività imprenditoriale ed il conseguente acquisto della qualifica di imprenditore o se, invece, siano necessari ulteriori requisiti non esplicitamente enunciati dall art c.c. In particolare, ci si domanda se siano indispensabili: lo scopo di lucro, cioè l intenzione di colui che esercita una certa attività di ricavarne un profitto; la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti; la liceità dell attività svolta. 4 Attività di impresa e scopo di lucro Lo scopo di lucro può essere definito come l intento di ottenere dei ricavi che superino i costi e che consentano dunque la realizzazione di un guadagno (Auletta-Salanitro). Una parte della dottrina ritiene che esso sia requisito essenziale dell attività di impresa, ritenendo che la realizzazione di un profitto sia connaturata al concetto di professionalità. Si afferma, così, che, pur non essendo necessario che il soggetto realizzi in concreto un profitto, occorre tuttavia che l attività da lui esercitata sia astrattamente lucrativa, cioè astrattamente in grado di procurare un lucro (Ferrara); o, ancora, che ciò che caratterizza la figura dell imprenditore è lo scopo egoistico (Bigiavi). Parte I 22 A tale proposito, si richiama l art c.c., in base al quale il contratto di deposito si presume gratuito salvo che, dalla qualità professionale del depositario o da altre

7 la nozione di imprenditore circostanze, si debba desumere una diversa volontà delle parti. In tale disposizione, si dice, il termine professionale è usato come sinonimo di a scopo di lucro. Altra parte della dottrina (Campobasso, Galgano, Graziani, Asquini), attualmente prevalente, ritiene invece che lo scopo di lucro sia un elemento naturale dell attività di impresa, nel senso che nella maggior parte dei casi essa è effettivamente esercitata al fine di realizzare un guadagno, ma che non sia, invece, un elemento essenziale di tale attività. Non si nega, in altre parole, che chi esercita un attività di impresa lo faccia per ricavarne un guadagno, ma si evidenzia che da un punto di vista strettamente giuridico il requisito dello scopo di lucro non è essenziale e non entra a far parte degli elementi costitutivi dell istituto in esame (Buonocore). è impresa, infatti, anche l impresa pubblica (art c.c.), la quale è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non persegue di regola la realizzazione di un profitto; così come è attività di impresa quella svolta dalle società cooperative, le quali, in quanto caratterizzate dallo scopo mutualistico (art c.c.), non possono ritenersi istituzionalmente finalizzate al conseguimento di ricavi eccedenti i costi (Campobasso). Anche la giurisprudenza, del resto, quando ha affermato che lo scopo di lucro costituisce requisito essenziale della nozione di impresa (Cass , n. 6395), ha aggiunto che lo stesso è riscontrabile non solo quando l attività di impresa è rivolta ad un diretto incremento pecuniario, ma pure quando essa determina una qualsiasi utilità economica, consistente in un risparmio di spesa o in altro vantaggio patrimoniale. In tal modo, come è evidente, ha finito per ridurre lo scopo di lucro ad una mera economicità della gestione. Non essenzialità dello scopo di lucro Impresa pubblica e cooperative 5 L impresa per conto proprio è dubbio se possa qualificarsi imprenditore colui che produce beni o servizi che vengono destinati all uso o consumo personale (si parla in questo caso di impresa per conto proprio). Anche se il requisito della destinazione al mercato non è espressamente previsto dall articolo 2082 del codice civile, prevale decisamente l opinione negativa, pur se diversamente argomentata dai suoi sostenitori; secondo alcuni, infatti, mancherebbe il requisito della professionalità (Ferri), secondo altri farebbe difetto il requisito dell economicità (Cottino), secondo altri, infine, non sarebbero in questo caso ravvisabili esigenze di tutela dei terzi e verrebbe meno, pertanto, la stessa necessità di applicare le norme dettate per l imprenditore (Auletta-Salanitro). Destinazione al mercato 23

8 L imprenditore e l impresa Nozione Teorie 6 L impresa illecita Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale (che presenta, cioè, tutte le caratteristiche di cui all articolo 2082 c.c.) è svolta in contrasto con norme imperative, con l ordine pubblico o il buon costume (si pensi all ipotesi di un organizzazione dedita al contrabbando di armi). è possibile che una attività illecita sia svolta con l uso di mezzi e persone altamente qualificate (organizzazione), in maniera stabile e continuativa (professionalità), per la realizzazione di un profitto (economicità) ricavabile dallo svolgimento di un attività produttiva. In tal caso si pone il problema di stabilire se questa attività possa effettivamente qualificarsi come attività di impresa e se, di conseguenza, trovino applicazione le disposizioni di legge in materia. In proposito sono state elaborate in dottrina diverse tesi: alcuni hanno sostenuto che l impresa illecita sarebbe inesistente, cioè che l esercizio di una attività illecita non basterebbe ad attribuire ad un soggetto la qualità di imprenditore e il conseguente conferimento di diritti ed obblighi, perché ciò che è giuridicamente illecito non può ricevere protezione giuridica né per l imprenditore, né per i terzi (sarebbe assurdo, infatti, ritenere che un contrabbandiere possa chiedere l applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale); altri, invece, hanno affermato che l impresa illecita è comunque esistente, in quanto l attività umana caratterizzata dalla presenza dei requisiti richiesti dall art c.c. dà luogo alla nascita di un impresa indipendentemente dall intento di frode del suo titolare; più convincente sembra una terza opinione, che si pone a metà strada tra quelle precedentemente esposte. Chi svolge un attività illecita, infatti, deve considerarsi a tutti gli effetti un imprenditore, esposto a tutti i rischi cui espone l attività di impresa, primo fra tutti il fallimento (oltre che naturalmente alle sanzioni eventualmente previste dalla legge per quella specifica attività). Egli, però, non potrà mai chiedere l applicazione di quelle norme che sono dirette a tutelare l imprenditore, perché da un comportamento illecito non possono mai derivare conseguenze favorevoli. Parte I 24

9 la nozione di imprenditore sai rispondere? 1. Qual è la nozione di imprenditore fornita dal codice civile? 2. Anche se l art c.c. si riferisce all imprenditore, sai fornire la nozione di impresa? 3. Quando può dirsi che un attività è svolta secondo criteri di economicità? 4. Cosa si intende per attività organizzata? 5. Cosa si intende per attività professionale? 6. L attività di impresa, per essere tale, deve essere svolta necessariamente in modo continuato e senza interruzioni? 7. Per qualificare un soggetto come imprenditore, è necessario che sussista lo scopo di lucro? 8. Quali teorie sono state sostenute dalla dottrina con riferimento alla cd. impresa illecita? 25

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Capitolo 1. Lavoro autonomo, attività d impresa: alcune nozioni fondamentali

Capitolo 1. Lavoro autonomo, attività d impresa: alcune nozioni fondamentali Capitolo 1 Lavoro autonomo, attività d impresa: alcune nozioni fondamentali Il termine imprenditore esprime un concetto economico prima ancora che giuridico. L imprenditore è, infatti, colui che si pone

Dettagli

Massimizzazione del profitto

Massimizzazione del profitto Massimizzazione del profitto Diversi tipi di impresa Obiettivo dell impresa: massimo profitto Profitto Economico e Profitto Contabile Costo Economico (Costo Opportunità) Profitto Normale e Extra-Profitto

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 93 25.03.2016 L ammortamento: disciplina contabile Analisi dell OIC 16 Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Ammortamento La nuova

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

RISOLUZIONE N. 122/E

RISOLUZIONE N. 122/E RISOLUZIONE N. 122/E Roma, 06 maggio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA. Art. 4 DPR n. 633 del 1972. Assoggettabilità

Dettagli

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente

Dettagli

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti

Dettagli

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Genova, 4 Dicembre 2012 Dott. Patrick Novembre Dottore Commercialista, Consigliere dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sanremo Presidente

Dettagli

Seminario Trentinerbe. S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015

Seminario Trentinerbe. S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015 Seminario Trentinerbe S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015 Che cos è ènpn? Non Profit Network (NPN) è un associazione di secondo livello (ad oggi la base associativa è composta da più di 100 associazioni)

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CAPITALE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CAPITALE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CAPITALE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA IL CAPITALE LORDO IN SEDE DI ISTITUZIONE FASI DELL ISTITUZIONE: PROGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ, LOCALIZZAZIONE, CAPITALI

Dettagli

Appunti di Economia L impresa nell ordinamento giuridico italiano impresa attività di impresa stagionale

Appunti di Economia L impresa nell ordinamento giuridico italiano impresa attività di impresa stagionale Appunti di Economia L impresa nell ordinamento giuridico italiano L impresa...1 L azienda...2 Avviamento...2 Trasferimento di azienda...3 Usufrutto e affitto di azienda...3 Classificazione dell attività

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere

Dettagli

Indice. 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3

Indice. 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VII I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE II) PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

I ricavi ed i costi di produzione

I ricavi ed i costi di produzione I ricavi ed i costi di produzione Supponiamo che le imprese cerchino di operare secondo comportamenti efficienti, cioè comportamenti che raggiungono i fini desiderati con mezzi minimi (o, che è la stessa

Dettagli

L ABC DELL ECONOMIA AZIENDALE. A cura di Chiara Morelli

L ABC DELL ECONOMIA AZIENDALE. A cura di Chiara Morelli L ABC DELL ECONOMIA AZIENDALE A cura di Chiara Morelli LE AZIENDE DI PRODUZIONE L attività economica di produzione di beni e servizi è svolta da unità economiche denominate Aziende di produzione o Imprese.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore)

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14 INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) PRINCIPIO DI EFFETTIVITA VS CRITERIO FORMALE Il principio di effettività può

Dettagli

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 AGENZIA PER LE ONLUS ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alle partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

1. Definizione di budget e collocazione nel processo di programmazione e controllo

1. Definizione di budget e collocazione nel processo di programmazione e controllo 21 Capitolo II Il budget 1. Definizione di budget e collocazione nel processo di programmazione e controllo Il budget - e' un programma delle operazioni di gestione da compiere in un anno, finalizzato

Dettagli

Gli adempimenti per l iscrizione

Gli adempimenti per l iscrizione La Rendicontazione economica e sociale degli enti non - profit Gli adempimenti per l iscrizione al R.E.A. e al Registro delle Imprese Bologna, 15 giugno 2011 L Ente non profit consiste in un organizzazione

Dettagli

COMUNE DI CENTURIPE Provincia di E N N A

COMUNE DI CENTURIPE Provincia di E N N A COMUNE DI CENTURIPE Provincia di E N N A REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI - Approvato con deliberazione del C.C. n.33 del 27 novembre 2008 - INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Costituire un associazione di volontariato

Costituire un associazione di volontariato Costituire un associazione di volontariato Per il Forum Giovani Trieste, 6 maggio 2011 Intervento di Pierpaolo Gregori Francesca Macuz 1 Il Csv Fvg L attività del Csv Fvg Gestire il CSV La Mission del

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

L azienda e le funzioni aziendali

L azienda e le funzioni aziendali UDA 5 TEMA 3 L operatore impresa L azienda e le funzioni aziendali a cura di Lidia Sorrentino Il concetto di azienda. Per soddisfare i propri bisogni, fin dall antichità l uomo si è associato con altre

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art. RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate

Dettagli

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE A.S. Dott.ssa Carmen Prizzon Il progetto Operazione complessa unica e di durata limitata rivolta a produrre un risultato specifico attraverso

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

GLI OBBLIGHI STRUMENTALI

GLI OBBLIGHI STRUMENTALI GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

TIPI DI SOCIETÀ PREVISTI DAL CODICE

TIPI DI SOCIETÀ PREVISTI DAL CODICE N O E S Le società Ripassare ed esercitarsi TIPI DI SOCIETÀ PREVISTI DAL CODICE Società di persone Società di capitali Società semplice Società in accomandita semplice Società cooperativa Società di mutua

Dettagli

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 43 27.11.2013 Svalutazioni immobilizzazioni e deducibilità interessi passivi Deducibilità degli interessi passivi ridotta Categoria: Bilancio e contabilità

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE ,VWLWX]LRQ G GLULWWR SULYDWR CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE 3URJUDPP GH FRUVR 01 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell ICT 02 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell

Dettagli

Lezione 03/03/03 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA S.R.L.

Lezione 03/03/03 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA S.R.L. Lezione 03/03/03 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA S.R.L. Forma giuridica per piccole imprese il capitale sociale deve essere minimo 10000. La proprietà è suddivisa in quote, ogni socio è detentore di

Dettagli

FORMARE IL NO PROFIT

FORMARE IL NO PROFIT FORMARE IL NO PROFIT Iniziativa finanziata ai sensi della Legge n. 383 del 2000 art. 12 lett d), annualità 2007 Corso di formazione e aggiornamento Pescara 21-24 maggio 2009 Argomenti : Ciclo CIVILE AMMINISTRATIVO

Dettagli

COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO

COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO SCOPO MUTUALISTICO: Principio: mutualità senza fini di speculazione privata Scopo: perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando

Dettagli

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE

Dettagli

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

L azienda e la sua gestione P R O F. S A R T I R A N A

L azienda e la sua gestione P R O F. S A R T I R A N A L azienda e la sua gestione P R O F. S A R T I R A N A L azienda può essere considerata come: Un insieme organizzato di beni e persone che svolgono attività economiche stabili e coordinate allo scopo di

Dettagli

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO Spett.le Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia (luogo e data di sottoscrizione) RICHIESTA DI CONTRIBUTO Il sottoscritto (nome e cognome) nato a residente a il Via/Piazza in qualità di legale rappresentante

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:

Dettagli

Apprendistato formazione e studi professionali

Apprendistato formazione e studi professionali Apprendistato formazione e studi professionali Danilo Papa La formazione in apprendistato costituisce un elemento fondamentale che, anche in relazione alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011,

Dettagli

La nozione di tributo e di diritto tributario

La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo (1) Inesistenza di una definizione legislativa di tributo Alcuni tratti caratteristici: corrispettivo per il finanziamento di servizi

Dettagli

Lezione 18 1. Introduzione

Lezione 18 1. Introduzione Lezione 18 1 Introduzione In questa lezione vediamo come si misura il PIL, l indicatore principale del livello di attività economica. La definizione ed i metodi di misura servono a comprendere a quali

Dettagli

MD 9. La macroeconomia delle economie aperte. UD 9.1. Macroeconomia delle economie aperte

MD 9. La macroeconomia delle economie aperte. UD 9.1. Macroeconomia delle economie aperte MD 9. La macroeconomia delle economie aperte In questo modulo, costituito da due Unità, ci occuperemo di analizzare il funzionamento delle economie aperte, ossia degli scambi a livello internazionale.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) IL RAPPORTO GIURIDICO Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dal diritto. corrisponde

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

I. Le società in generale. I.2. Perchè costituire una. società. 2. Perché costituire una società? 2.1. Le società come soggetti

I. Le società in generale. I.2. Perchè costituire una. società. 2. Perché costituire una società? 2.1. Le società come soggetti I. 2.1. Le società come soggetti 2.2. L esercizio in comune di una attività economica. A) Le società di mero godimento e di partecipazione 2.3. Segue. B) Le società di erogazione 2.4. Segue. C) Le società

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

PATENT FOR BEGINNERS. A cura dell avvocato MARIA LUISA MANIS

PATENT FOR BEGINNERS. A cura dell avvocato MARIA LUISA MANIS PATENT FOR BEGINNERS A cura dell avvocato MARIA LUISA MANIS INDICE 1 Che cosa è un Brevetto? 2 Cosa Garantisce un Brevetto d Invenzione? 3 Brevetto o Segreto Aziendale? 4 L imprenditore ha 2 alternative

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO RISOLUZIONE N.254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,20 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,

Dettagli

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 5.8.2015 PREMESSA

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 5.8.2015 PREMESSA Allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 5.8.2015 PREMESSA La deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 10.10.2014 fornisce indirizzi in materia di programmazione, gestione e controllo delle società

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli