Le schede di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi. Circolare n.7/e/13: la Pex in ipotesi di holding residenti in un paradiso fiscale
|
|
- Rosalinda Pavone
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le schede di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi Circolare n.7/e/13: la Pex in ipotesi di holding residenti in un paradiso fiscale Introduzione L articolo 87 del DPR n.917/86 prevede un esenzione del 95% in ipotesi di cessioni di partecipazioni in società di persone o di capitali se sono rispettati determinati requisiti tra cui la residenza del soggetto estero in un Paese white list 1. Si evidenzia come: 1. i requisiti di cui al co.1, lett.c) e d) 2 devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall inizio del terzo periodo d imposta anteriore al realizzo stesso 2. per poter beneficiare della Pex devono sussistere contemporaneamente tutti i requisiti presenti nell'art al soddisfacimento dei requisiti per l esenzione si determina la simmetrica indeducibilità delle eventuali minusvalenze realizzate, mentre il mancato soddisfacimento di tali requisiti fa emergere la deducibilità delle minusvalenze La C.M. n.7/e/13 punto 8 precisa che il contribuente non può scegliere arbitrariamente se beneficiare o non beneficiare dell esenzione a seconda del maggior risparmio fiscale che le diverse soluzioni consentono di ottenere poiché, tanto la sussistenza, quanto la carenza dei requisiti evidenziati, discendono, in modo naturale ed oggettivo, dalle caratteristiche intrinseche della fattispecie interessata. Le partecipazioni detenute in paradisi fiscali Venendo al tema delle partecipazioni in paradisi fiscali si osserva come il requisito previsto dalla lett.c) dell art.87 richiede, in sostanza, che: 1 la società partecipata risieda in un Paese white list; 2 ovvero, alternativamente, che la partecipante dimostri l esimente di cui all art.167, co.5, lett.b) del Tuir sin dall inizio del periodo di possesso. Esaminiamo, con maggior dettaglio, quanto precisato. 1 RESIDENZA IN UN PAESE WHITE LIST Si precisa, preliminarmente, come il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze di cui all art. 168-bis del Tuir non sia ancora stato emanato. Il citato articolo è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (art.1, co.83, L. n.244/07) con l obiettivo di riorganizzare il mondo delle white e black list sostituendole con due nuove white list 3. Come detto, ad oggi, il D.M. non è ancora stato emanato e si deve far riferimento al D.M. 21/11/01 emanato principalmente per la disciplina sulle controlled foreign companies di cui all art.167 del Tuir In particolare, l art.87, co.1, lett.c) individua tra i requisiti: c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell art.168-bis, o, alternativamente, l avvenuta dimostrazione, a seguito dell esercizio dell interpello secondo le modalità di cui al co.5, lett.b), dell art.167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all art.168-bis. Ossia residenza white list ed esercizio di un attività commerciale da parte della società partecipata. L articolo 168-bis individua, infatti, due nuove categorie di Paesi virtuosi: gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (co.1); gli Stati che oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni, sono caratterizzati da un livello di tassazione adeguato (co.2). 5
2 Il punto 8 della C.M. n.7/e/13 ha precisato che la residenza in un paradiso fiscale pur essendo, in linea di principio, idonea a consentire la deducibilità di eventuali minusvalenze, può comunque formare oggetto di valutazione in sede di controllo qualora risulti determinata strumentalmente al fine di ottenere la deducibilità della minusvalenza in sede di realizzo della partecipazione. Si vuole evitare, in sostanza, un aggiramento del principio di segregazione delle perdite generate da soggetti residenti in Paesi black list. Si deve, infatti, ricordare come le perdite della società paradisiaca non possano essere compensate con gli utili della controllante italiana 4. In questo caso, il contribuente potrebbe trasformare questa perdita non compensabile in una minusvalenza deducibile in sede di cessione della partecipazione. 2 L INTERPELLO DISAPPLICATIVO EX ART.167, CO. 5, LETT.B) DEL TUIR L articolo 167, co.5, lett.b) del Tuir consente di evitare la tassazione per trasparenza in capo al socio italiano se lo stesso dimostra che dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il contribuente deve presentare un interpello preventivo all Agenzia delle Entrate. Per beneficiare della Pex, in ipotesi di partecipata residente in un Paese black list, è necessario dimostrare l esimente in oggetto sin dall inizio del periodo di possesso. La C.M. n.7/e/13 interviene sul tema e in particolare sulla necessità di coordinare il disposto dell art.87, co.2 (rispetto del requisito stabilito dalla lett.c) per almeno un triennio) con la necessità di dimostrare che, sin dall inizio del periodo di possesso, l obiettivo del contribuente non era la localizzazione dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. L Amministrazione precisa che le norme in esame non sono in contrasto e l holding period triennale può considerarsi sufficiente solo ai fini della commercialità e non anche della residenza fiscale in un Paese black list. Una differente interpretazione contrasterebbe con il dato letterale della norma - art.87, co.1, lett.c) - e potrebbe favorire arbitraggi fiscali. Si tratta, infatti, di una disposizione a carattere antielusivo che rende irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale (o l inizio di attività di natura commerciale) in prossimità della cessione delle partecipazioni, al fine di conseguire plusvalenze esenti su cessioni di partecipazioni altrimenti prive dei requisiti previsti. Quanto detto non opera in ipotesi di partecipazioni in società che: 1. ancorché localizzate in un paradiso fiscale in capo al precedente possessore, risultino residenti in capo al nuovo acquirente in un Paese non a fiscalità privilegiata ininterrottamente dal momento dell acquisto fino alla data di cessione e per almeno un triennio; 2. sebbene residente in un Paese black list, sia stata tassata per trasparenza in capo al socio in applicazione della disciplina CFC. L Agenzia precisa che, in considerazioni delle obiettive condizioni di incertezza, non possono essere applicate le sanzioni in caso di mancato rispetto dei principi sopra esposti. Si propongono i seguenti esempi. Esempio 1 Beta è residente in un paradiso fiscale e matura utili cospicui in relazione all attività commerciale esercitata. La società Beta non è tassata per trasparenza in capo al socio italiano in quanto è stato presentato, con esito fruttuoso, l'interpello per la disapplicazione della CFC ai sensi dell'esimente di cui alla lett.a), ossia per lo svolgimento di una effettiva attività commerciale. 4 Art.2, co.1, ultimo periodo del D.M. 21/11/01, n
3 Nell anno x la società trasferisce la residenza in un Paese white list; decorsi tre esercizi il soggetto che detiene la partecipazione cede Beta. In tale situazione, se il soggetto potesse beneficiare della Pex, si determinerebbe un sostanziale aggiramento delle disposizioni previste dagli artt.47, co.4, e 89, co.3, del Tuir in materia di tassazione degli utili provenienti da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Esempio 2 La società Beta, residente in un Paese white list, è da diversi esercizi in perdita; si ravvisa la possibilità di cedere la partecipazione in oggetto. La partecipante italiana decide di trasferire la residenza in un paradiso fiscale. Dopo un po di tempo si pone in essere la cessione di Beta e la società italiana deduce la minusvalenza. Tale operazione potrebbe essere contestata dall Amministrazione Finanziaria. Il trasferimento di residenza in un Paese black list è posto in essere, infatti, con il preciso scopo di poter dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione. Il punto 8 della C.M. n.7/e/13 chiarisce, inoltre, come il controllo da parte dell Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità della minusvalenza potrebbe essere pericoloso poiché evidenzia la detenzione di una partecipazione e quindi di un reddito in un paradiso fiscale. Tale circostanza potrebbe avere, quale ulteriore conseguenza, l applicazione della CFC rule nei confronti della partecipata black list ovvero la tassazione integrale degli eventuali dividendi distribuiti in passato. Esempio 3 Alfa, società commerciale, è residente in un paradiso fiscale. La controllante Kappa decide di trasferire la residenza in un Paese white list. Dopo un anno cede la partecipazione alla società Gamma. Gamma detiene per tre esercizi la partecipazione in Alfa poi la cede; in tale ipotesi Gamma può beneficiare della PEX se gli ulteriori requisiti richiesti sono soddisfatti. Non rileva la circostanza che la società partecipata, in capo al precedente possessore, fosse residente in un paradiso fiscale. Sussistenza dei requisiti di esenzione nell ipotesi di holding L articolo 87, co.5 del Tuir prevede che: per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante 5. La disposizione in esame si riferisce, in particolare, alle cessioni di partecipazioni nelle holding, intendendo per tali le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell assunzione di partecipazioni. In tale ipotesi i requisiti previsti dalle lettere c) e d) devono essere verificati in capo alle società partecipate. Come precisato dall Amministrazione Finanziaria, stante l ampia formulazione della disposizione, sono interessate dal regime in esame non solo le holding residenti in Italia ma anche quelle residenti all estero. 5 La C.M. n.36/e/04, par.2.3.5, in relazione ai criteri atti a definire la prevalenza del valore delle partecipazioni detenute dalla holding, ha chiarito che per valutare l attività prevalente occorre mettere a confronto ( ) il valore corrente delle partecipazioni con quello dell intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti. 7
4 La C.M. n.7/e/13 esamina due ipotesi particolari: 1. la detenzione di una holding estera residente in un paradiso fiscale (le società detenute dalla holding sono residenti in Paesi white list); 2. la detenzione di una holding in un Paese white list al quale, a sua volta, detiene partecipazioni in soggetti black list. Holding estere black list Si veda la seguente figura. Società italiana Holding black list Società francese Società inglese Nell esempio proposto l Agenzia precisa che il contribuente deve: 1. in sede di controllo dimostrare il possesso dei requisiti di commercialità e residenza in capo alle società partecipate dalla holding; 2. a prescindere dalla natura delle partecipazioni (qualificate o non qualificate) detenute dalla holding, presentare istanza di interpello secondo le modalità di cui al co.5, lett.b), dell art.167 del Tuir sin dall inizio del periodo di possesso. In sostanza, in ipotesi di detenzione di una partecipazione in una holding residente in un paradiso fiscale, il contribuente per beneficiare della Pex è soggetto ad una doppia dimostrazione: la commercialità e la residenza delle società partecipate dalla holding; che dalla partecipazione non è stato conseguito l effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale sin dall inizio del periodo di possesso. Si evidenzia come il contribuente debba dimostrare l esimente lett.b) dell art.167, co.5, a prescindere dal rapporto di partecipazione. Diversamente, come noto, la disciplina sulle controlled foreign companies opera esclusivamente in ipotesi di controllo/collegamento. Ovviamente, l obbligo dell interpello viene meno qualora il reddito della holding black list sia stato tassato per trasparenza in capo al socio residente in Italia; tale circostanza fa venir meno, infatti, l effetto di localizzare i redditi in un tax haven e, pertanto, i relativi dividendi non saranno imponibili in capo al socio residente e l eventuale plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione potrà beneficiare della Pex. Si propongono i seguenti esempi. Esempio 4 Alfa Italia Srl detiene una partecipazione del 10% in una holding residente a Hong Kong. La holding detiene due partecipazioni di controllo in società giapponesi. Nel caso in esame: 1. non opera la disciplina Cfc poiché il soggetto non detiene una partecipazione di controllo/collegamento nel soggetto estero; 2. per beneficiare della Pex deve dimostrare l effettiva residenza e la commercialità delle società giapponesi; 3. deve dimostrare l esimente lett.b) prevista dell art.167, co.5 del Tuir. Esempio 5 Si riprenda l esempio precedente e si ipotizzi che Alfa Srl detiene il 60% della società residente a Hong Kong e che tassi per trasparenza il reddito prodotto dalla stessa. In tale ipotesi, il soggetto può beneficiare della Pex e non deve presentare alcun interpello. Il punto 7.1 della circolare, infatti, considera la tassazione per trasparenza quale ipotesi di mancata localizzazione dei redditi in un paradiso fiscale. 8
5 Esempio 6 Alfa Srl detiene il 60% della holding residente a Hong Kong e ha presentato interpello all Agenzia delle Entrate per evitare la tassazione per trasparenza. In particolare, ha dimostrato che, sin dall inizio del periodo di possesso, non è stato conseguito l effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale (esimente lett. b) co.5, art.167 del Tuir). Potrebbe essere il caso, ad esempio, di una holding esterovestita nel senso che la sede dell amministrazione e quindi la tassazione avviene in un Paese white list. In tal caso, è possibile beneficiare della Pex se si dimostra la commercialità (requisito dall art.87, co.1, lett.d) e la residenza in Giappone delle società partecipate. L articolo 167, comma 5, lettera b) del Tuir Il quinto comma dell art.167 del Tuir prevede che le disposizioni in materia di controlled foreign companies non vengano applicate se: a) il soggetto residente dimostra che la società, o altro ente non residente, svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio di insediamento; b) o dimostra, altresì, che dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati. L articolo 5, co.3 del D.M. n.429/01 stabilisce che per poter ottenere l esimente lettera b) si deve dimostrare che il reddito realizzato dalle entità controllate è realizzato e tassato in maniera ordinaria, in Paesi a fiscalità non privilegiata, per almeno il 75% dell ammontare. La C.M. n.51/e/10 interviene sul tema e precisa che la condizione richiesta si verifica quando: la partecipata estera è residente in un Paese a fiscalità ordinaria e opera in un paradiso fiscale tramite una stabile organizzazione. In tal caso i redditi sono assoggettati a tassazione nel Paese di residenza della casa madre; la partecipata estera ha la sede legale in un paradiso fiscale ma svolge la sua attività in un altro Paese non black list ed è quindi fiscalmente residente in un Paese soggetto a tassazione ordinaria (esterovestizione con attrazione della residenza in Paese white list). La C.M. n.7/e/13 riprende le considerazioni proposte dal precedente intervento di prassi. Si veda la seguente figura. 75% Alfa white list 7% Gamma Holding black list 80% Delta white list Nell esempio proposto, anche se il reddito della holding (i dividendi distribuiti dalle società white list) è da considerarsi, in linea di principio, prodotto in un paradiso fiscale, sarà adeguatamente valorizzata in sede di interpello la circostanza che tale reddito deriva, per almeno il 75%, da un reddito prodotto e tassato in via ordinaria in uno Stato non black list. Inoltre, in caso di cessione diretta delle partecipazioni white list da parte di Gamma le relative plusvalenze avrebbero scontato ai fini Ires, in presenza degli altri requisiti dell art.87 del Tuir, un imposizione effettiva dell 1,375%. A ben vedere, non risulta chiaro se l esimente possa essere concessa anche in ipotesi di mancata distribuzione di dividendi e quindi con una mera detenzione di società white list o solamente quando i dividendi non paradisiaci siano effettivamente distribuiti. Poiché la C.M. n.7/e/13 parla di dividendi distribuiti dalle società white list si ritiene sia necessaria l effettiva distribuzione dei dividendi. L Amministrazione Finanziaria precisa che per le situazioni pregresse non è applicabile alcuna sanzione per l omessa presentazione dell interpello. La precisazione è particolarmente rilevante. Il contribuente dimostrerà quanto sopra evidenziato in sede di controllo. 9
6 Holding estera white list La C.M. n.7/e/13 analizza la diversa ipotesi in cui la holding risieda in un Paese white list mentre le società controllate sono residenti in Paesi black list. Si veda la seguente figura. 75% Alfa black list 7% Gamma Holding white list 80% Delta black list Si evidenzia, preliminarmente, come non sia necessario presentare l interpello disapplicativo con riguardo alla holding non black list. Nel caso oggetto di analisi trova, infatti, applicazione esclusivamente l art.87, co.5 del Tuir: che - in un ottica di look through prevede, ai fini del riconoscimento dell esenzione, la necessità di verificare in capo alle società e agli enti, partecipati dalla medesima holding, i requisiti della residenza fiscale e della commercialità. Nell esempio proposto il requisito della residenza fiscale in uno Stato non a fiscalità privilegiata non è verificato; le controllate risiedono, infatti, in paradisi fiscali. Per beneficiare della Pex il contribuente può dimostrare, in sede di interpello, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. A esempio, si potrebbe dimostrare che la partecipata estera ha la sede legale in un paradiso fiscale ma svolge la sua attività in un altro Paese non black list ed è quindi fiscalmente residente in un Paese soggetto a tassazione ordinaria. Non è necessario presentare interpello se la holding tassa per trasparenza il reddito delle partecipate black list. Una riflessione sulla base di un caso concreto Appare utile svolgere alcune considerazioni sulla portata del recente intervento dell'agenzia delle Entrate sulla scorta di un esempio concreto. È evidente, infatti, che un comportamento antieconomico del contribuente potrebbe sottendere una realtà sottostante sospetta. Ipotizziamo che la società italiana Alfa partecipi nella società malesiana (partecipazione del 100%) che svolge un effettiva attività commerciale e che il reddito prodotto dalla società estera sia il seguente: reddito 100 Malesia imposte 25 25% reddito netto 75 Ipotizziamo che la società Alfa decida di tassare per trasparenza il reddito prodotto dalla controllata malesiana. La tassazione complessiva è rappresentata nella successiva tabella: Caso 1: Tassazione per trasparenza reddito trasparenza 100 Italia Ires lorda 27,5 27,5% credito imposta 25 Ires netta 2,5 Tassazione complessiva 27,5 10
7 Ipotizziamo, invece, che la società italiana presenti l interpello disapplicativo ex art.167 co.5, lett.a) del Tuir dimostrante lo svolgimento di un effettiva attività commerciale in loco. Caso 2: interpello CFC esimente a) reddito trasparenza 0 dividendo 75 Italia Ires 20,625 27,5% Tassazione complessiva 45,625 È palese la convenienza a tassare per trasparenza il reddito della controllata estera se l imposizione, nel Paese black list, è considerevole. Esaminiamo ora, nelle due ipotesi, la tassazione in ipotesi di cessione della società malesiana. Cessione di partecipazioni Plusvalenza Minusvalenza Caso 1: Tassazione per trasparenza esenzione 95% indeducibile Caso 2: interpello CFC esimente a) tassazione integrale deducibile La tassazione per trasparenza in capo al socio italiano consente di beneficiare della Pex. Nell esempio proposto alla società italiana non conviene presentare l interpello disapplicativo. La presentazione dell interpello potrebbe quindi nascondere dei fini diversi da parte del contribuente italiano che, magari, erodendo la base imponibile con costi da altri paradisi fiscali riduce notevolmente l imposizione in loco e può beneficiare della deducibilità della minusvalenza in ipotesi di cessione della controllata estera. 11
La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014
La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta
DettagliDiritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società
Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società 7 Siegfried Mayr Dottore Commercialista in Milano Docente alla Scuola Superiore
DettagliRISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.
RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma Il principio di trasparenza. IRPEF. IRES. REGIME DELLE CFC Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Dott.ssa Barbara Gilardi Titolo della lezione Schema I PARTE
DettagliDecreto Crescita e internalizzazione: le novità
Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato
DettagliRISOLUZIONE N. 163/E
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato
DettagliRISOLUZIONE N. 236/E
RISOLUZIONE N. 236/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 agosto 2009 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mancato rinnovo dell opzione per il consolidato
DettagliIL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta
IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta Dott. Pasquale SAGGESE LA CESSIONE DI NON DETENUTE NELL ESERCIZIO DI IMPRESA QUALIFICATE E FATTISPECIE ASSIMILATE Partecipazioni che rappresentano
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo
DettagliRISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
DettagliLe norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
DettagliIl conferimento di partecipazioni e la riorganizzazione di gruppi societari e familiari
Operazioni straordinarie di Fabio Giommoni * Il conferimento di partecipazioni e la riorganizzazione di gruppi societari e familiari Con la C.M. n.33/e del 17 giugno 2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito
DettagliSede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA
Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti
DettagliCFC - Controlled Foreign Companies - rules
Attività di verifica svolte nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni UN CASO PRATICO Eseguita una verifica fiscale, ai fini delle II.DD. e dell IVA, relativamente alle annualità dal 2004 al 2007.
DettagliINDICE. Premessa... pag. 11 CAPITOLO PRIMO ASPETTI GENERALI DELLE HOLDING
INDICE Premessa... pag. 11 CAPITOLO PRIMO ASPETTI GENERALI DELLE HOLDING 1. La scelta del tipo di società... pag. 13 1.1 Introduzione... pag. 13 1.2 Il problema della commercialità... pag. 13 1.3 L utilizzo
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliDECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE
INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che
DettagliIL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire
DettagliRISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 100/E Roma, 08 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso \ OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 13, legge 30 dicembre 1991 n. 413. Deducibilità di costi per attività
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCircolare monotematica LUGLIO 2015
Circolare monotematica LUGLIO 2015 1 OPERARE ALL ESTERO Novità in corso di introduzione per effetto del Decreto legislativo, ancora in esame, in attuazione della Legge delega 11 Marzo 2014, n.23 1. NOVITA
DettagliTASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE
Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 14/2015 del 7 maggio 2015 TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
RISOLUZIONE N. 147/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre
DettagliINDICE PREMESSA... 9. 1. I DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI... 11 di Francesco Facchini e Federico Salvadori
INDICE PREMESSA... 9 1. I DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI... 11 di Francesco Facchini e Federico Salvadori 1. Premessa: le riforme che hanno interessato la disciplina dei
DettagliRISOLUZIONE N. 235/E. Roma,23agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,23agosto 2007 Oggetto: Interpello art. 168 TUIR. Modalità di applicazione della normativa CFC in presenza di più società dello stesso
DettagliRISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non
DettagliDisciplina fiscale Lezione 4 I titoli
Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli Titoli non costituenti immobilizzazioni (Attivo Circolante) Art. 94 c. 3 DPR 917/86 I titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura, intendendo della stessa
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliIl prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012
Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Nel modello Unico Società di Capitali 2012 devono essere indicati i dati relativi al calcolo degli
DettagliRiforma Tremonti: la posizione dei soci ed i rapporti con la società
Riforma Tremonti: la posizione dei soci ed i rapporti con la società Relatore: Andrea Vasapolli Vasapolli & Associati 4/11/03 Vasapolli & Associati - Torino Milano Bologna 1 Obiettivi della riforma con
DettagliL opzione per la trasparenza entro il 2.1.2012
Numero 228/2011 Pagina 1 di 8 L opzione per la trasparenza entro il 2.1.2012 Numero : 228/2011 Gruppo : ADEMPIMENTI Oggetto : OPZIONE TRASPARENZA FISCALE Norme e prassi : ARTT. 115 E 116 DEL TUIR ; DM
DettagliRISOLUZIONE N. 409/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 409/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello Ammissione al regime del consolidato fiscale nazionale nell ipotesi di società estera fiscalmente
DettagliAd uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013
ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
DettagliCalcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP
Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota
DettagliSCIENZA DELLE FINANZE A.A. 2012-2013 CLEAM Esercitazione Attività Finanziarie TESTO E SOLUZIONI
SCIENZA DELLE FINANZE A.A. 2012-2013 CLEAM Esercitazione Attività Finanziarie TESTO E SOLUZIONI Tutti gli esercizi, dove pertinente, sono risolti utilizzando la normativa entrata in vigore al 1 Gennaio
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliOGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014
Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio
DettagliAssegnazione e cessione beni ai soci
MAP Assegnazione e cessione beni ai soci Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 A cura di Alberto Marengo Dottore Commercialista in Torino L articolo esamina la disciplina introdotta dalla
DettagliFiscal Approfondimento
Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 11 24.03.2015 Dividendi intersocietari Normativa interna, normativa comunitaria e Convenzioni contro le doppie imposizioni Categoria: Ires Sottocategoria:
DettagliRISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 23 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento fiscale, ai fini dell Irpef e ai fini dell Irap, delle borse di studio
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 58/E Roma, 27 febbraio 2002 OGGETTO: Interpello n.954-130/2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Contratto di tesoreria accentrata Cash pooling. Applicabilità del regime di
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore
DettagliRISOLUZIONE N. 381/E
RISOLUZIONE N. 381/E Roma, 18 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/155042 OGGETTO: Istanza di Interpello. Articolo 167, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Società
DettagliNovembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito
Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:
DettagliRoma, 28 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 56/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliFinanziare lo sviluppo con i Minibond
Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliLA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014
Ai gentili clienti Loro sedi Circolare n. 27 del 4 settembre 2014 LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014 ART. 3 e 4 D.L. N. 66/2014 Circolare Agenzia Entrate 27.6.2014, n. 19/E In breve:
DettagliSPECIALE Legge di Stabilità
SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere
DettagliSTUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi
DettagliCIRCOLARE N. 51/E Roma, 6 ottobre 2010
CIRCOLARE N. 51/E Roma, 6 ottobre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Disciplina relativa alle controlled foreign companies (CFC) - Dividendi provenienti e costi sostenuti con Stati o territori
DettagliDeduzione spese e componenti negative di reddito per le oper...
Deduzione spese e componenti negative di reddito per le operazioni con Hong Kong Quale comportamento deve tenere l'imprenditore nazionale per dedurre i costi e le spese sostenute con imprese residenti/localizzate
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliPARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO
SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano
DettagliCIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009
CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rivalutazione dei beni d impresa Chiarimenti
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliRISOLUZIONE N. 100/E
RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali
DettagliRoma, 15 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 febbraio 2008 OGGETTO: Triangolazione comunitaria - contratto di "consignment stock" - momento di effettuazione della cessione intracomuniatria
DettagliFiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma
DettagliImposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi
Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti
DettagliCircolare N.62 del 10 Aprile 2013
Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato
DettagliRISOLUZIONE N. 158/E
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell
DettagliNuova tassazione delle rendite finanziarie
Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,
DettagliRISOLUZIONE N. 194/E
RISOLUZIONE N. 194/E Roma, 08 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. XY S.r.l - Art. 26-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600- Contratto denominato notional
DettagliNOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.
NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività
DettagliGROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
DettagliLa determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico
Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del
DettagliIl trasferimento della sede dall estero all Italia
Il trasferimento della sede dall estero all Italia Trasferimento di sede della società estera in Italia L ordinamento giuridico-societario di provenienza può prevedere che il trasferimento di sede all
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliCIRCOLARE N. 7/E. Roma, 29 marzo 2013. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption articolo 87 del TUIR
CIRCOLARE N. 7/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2013 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption articolo 87 del TUIR 2 INDICE Premessa... 3 1. Esercizio di impresa commerciale....
DettagliRISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia
DettagliCONVENZIONE USA - SVIZZERA
CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA
DettagliPartecipazioni in società estere a scudo variabile
Focus di pratica professionale di Luca Miele Partecipazioni in società estere a scudo variabile Premessa Una delle fattispecie più frequenti di adesione allo Scudo fiscale riguarda l emersione di partecipazioni
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliNuova disciplina della tassazione dei dividendi
L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Nuova disciplina della tassazione dei dividendi Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati
DettagliRISOLUZIONE N. 206/E
RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliNel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013
DettagliRISOLUZIONE N. 67/E. OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa
RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa Sintesi Per l art. 12 del protocollo allegato
DettagliSOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 gennaio 2008 RISOLUZIONE N. 7/E OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972,
DettagliRISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013
RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliOPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014
OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali (con soci in
DettagliLa fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa
La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:
DettagliRISOLUZIONE N. 375/E.. Roma 06 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 375/E. Roma 06 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Alfa S.r.l. - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trasformazione di azienda speciale in società
DettagliTemi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi dott. Giovanni Mercanti Milano, 17 giugno 2014 Contenuto della relazione Rinuncia parziale al credito Emissione SFP Distinzione
DettagliLe novità sugli interessi passivi e conseguenze sulla struttura finanziaria. Giulio Andreani
e conseguenze sulla struttura finanziaria TASSAZIONE STAND ALONE Profilo soggettivo: Problematiche tipiche delle holding industriali: applicabilità e analogia con test di vitalità ex art. 172 TUIR. Inapplicabilità
DettagliCONVEGNO BNL / ODCEC TORINO. Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi
Torino, 22 novembre 2013 CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi INTEREST RATE SWAP Gli strumenti finanziari che vengono utilizzati a copertura
DettagliCircolare N.77 del 30 Maggio 2014
Circolare N.77 del 30 Maggio 2014 Interessi e capital gain. Sugli investimenti l imposta passa dal 20 al 26 per cento Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 66/2014 il
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
Dettagli