LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA DI CAPITALI IN ITALIA

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1 LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA DI CAPITALI IN ITALIA CARACCIOLO MARSAGALLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO Dott. Michele Pirotta - Commercialista Revisore dei Conti Avv. Ernesto Caracciolo Quale iniziale orientamento per chi fosse interessato ad entrare nel mercato italiano, abbiamo predisposto alcuni brevi linee guida, di carattere generale, riguardo alla costituzione e al funzionamento delle società di capitali in Italia ed ai connessi problemi di carattere fiscale, derivanti da questa scelta. Preliminarmente si sappia che a partire dallo scorso , è entrata in vigore in Italia la nuova disciplina delle società di capitali, che ha notevolmente modificato il sistema precedentemente in vigore. Rientrano in tali nuove disposizioni di legge, le società costituite sotto forma di S.p.A. (Società per Aazioni) e di S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata), ovvero quelle società ove il rischio imprenditoriale è limitato al solo capitale investito in sede di costituzione. Ciò comporta un doppio aspetto d immediata attuazione pratica: a) Le società già esistenti alla data del 01/01/2004 devono obbligatoriamente adeguarsi alle nuove norme modificando il loro statuto. b) Le società che si costituiranno oggi, dovranno fin da subito applicare le nuove regole del codice civile. Quindi, nel caso in cui una società Danese intenda acquistare una società italiana, quale forma per entrare nel nostro mercato, dovrà prestare attenzione circa l effettivo avvenuta adeguamento dello statuto di quest ultima alla nuova normativa; ciò per evitare di dover incorrere, prima ancora di cominciare l attività nelle spese di consulenza e di carattere notarile, necessarie per la modifica dello statuto, che in Italia, appunto, deve essere fatta a mezzo di atto pubblico, cioè davanti ad un Notaio. Ma qual è la differenza tra S.p.a. e S.r.l. a seguito della nuova normativa e perché, o quando, è meglio optare per una piuttosto che per l altra? La Società a Responsabilità Limitata Con la nuova normativa le Società a Responsabilità Limitata vengono dotate di un autonomo ed organico complesso di norme, modificando radicalmente la precedente impostazione codicistica, in cui la disciplina delle S.r.l. veniva definita in gran parte mediante il rinvio alla disciplina prevista per le S.p.A. Il principio di base della nuova impostazione è quello della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci, rispetto al capitale investito; viene valorizzato quindi l aspetto personalistico della società e l ispirazione è stata l esperienza in materia di altri paesi europei, in particolare quella tedesca; la nuova S.r.l. italiana molto somiglia, infatti, alla GmbH della Repubblica Federale d oltralpe. Insomma il Legislatore ha voluto concedere a una società di capitali la più ampia autonomia organizzativa possibile, di fatto analoga a quella prevista per le società di persone, i cui soci però rispondono per le obbligazioni sociali anche con il patrimonio personale. Così viene lasciata alle parti la più ampia libertà relativamente ad ogni decisione in tema di funzionamento della struttura, non essendo più previsto uno schema rigido di statuto come prima della riforma, nonché nella scelta delle forme strettamente organizzative. Tra le novità previste, solo un breve accenno circa l ampio possibile utilizzo dei cosi detti patti parasociali, intesi come la possibilità dei soci di regolare, anche al di fuori dell Atto Costitutivo o dello

2 Statuto, aspetti di indiscutibile importanza quali, a puro titolo di esempio, l incidenza delle rispettive partecipazioni. In tale contesto rilevante importanza riveste la redazione dello statuto perché in tal momento si decide il regolamento dell attività societaria: quello delle assemblee, quello del funzionamento dell organo di amministrazione (board), nonché quello relativo ai sistemi di controllo (collegio sindacale e/o società di revisione). Altre note positive, derivanti dalla nuova normativa, le troviamo in materia di Conferimenti. La legge espressamente ora prevede che possibile oggetto di conferimento sono tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica e non solo il denaro. Premesso che per costituire una S.r.l. è sufficiente prevedere un capitale sociale non inferiore a diecimila euro, a differenza delle S.p.A., per le quali il limite minimo richiesto è d ben dodici volte tanto, c è da aggiungere che il precedentemente previsto versamento dei tre decimi (che ora è stato ridotto al 25%) può essere sostituito addirittura con la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l esecuzione. Quindi la scelta di una S.r.l. sarà auspicabile qualora si voglia entrare nel nostro mercato con una struttura medio/piccola, che abbia costi, sia iniziali che di gestione, molto contenuti, che dotata di grande agilità e che permetta, quindi, una semplice gestione da parte dei soci. Va sa sé che l opzione per una S.p.A. avrà, in pratica, soltanto carattere residuale, dato che le piccole dimensioni iniziali della struttura non impediscono fatturati anche rilevanti e la possibilità di ingrandire l organismo sia dal punto di vista delle risorse economiche che strutturali es. forza lavoro. La Società per Azioni Anche per questa forma di società la legge prevede la redazione di uno Statuto che serva a regolamentare il funzionamento della struttura La nuova normativa è intervenuta anche in relazione alle S.p.A., così che, ora, nello Statuto, molto più flessibile rispetto a quello che era previsto prima della riforma, sono inserite molte possibilità prima non concesse: A puro titolo di esempio: a) E stato previsto ampliamento del diritto di recesso per gli azionisti in caso, ad esempio, di particolari decisioni deliberate dall assemblea, o dell organo amministrativo (mutamento dell oggetto sociale fusione o scissione, trasferimento della sede all estero ecc.). b) E ammessa costituzione di patrimoni dedicati a particolari operazioni. c) E possibile emettere titoli di debito (anche diversi dalle obbligazioni). d) E possibile di emettere azioni senza diritti di voto. e) E possibile tenere riunioni e assemblee anche per mezzo del semplice scambio di corrispondenza, al posto di riunioni effettive, da tenersi presso le sedi sociali. Appare evidente, lo ripetiamo, per entrambe le tipologie di società, la rilevanza della redazione dello statuto al momento della costituzione: è, infatti, in quella sede che si decidono tutti i meccanismi di funzionamento della struttura; da ciò deriva la necessità di affidarsi a professionisti esperti che traducano sulla carta, nel rispetto nella normativa, i desideri dei soci. Ad esempio è frequente notare come società estere che possiedono il 100% di società Italiane, o anche percentuali minori, ma superiori al 51%, chiedano che nello statuto della società Italiana sia inserito un obbligo del board di convocare, o riferire, almeno ogni trimestre (l attuale codice civile prevede invece all art almeno ogni sei mesi) in sede consiliare, sull andamento della società, le sue prospettive, non-

3 ché sui fatti più rilevanti in corso. Questo elemento riveste molta importanza in quanto oltre ai Report diretti e consegnati alla società controllante straniera (di solito mensili) esistono anche riunioni ufficiali che hanno valenza ai sensi di legge, con tutte le conseguenze relative. Costituzione delle società di capitali Come abbiamo già accennato, la società viene costituita per Atto Pubblico con l assistenza di un Notaio, figura garante della legge, che riveste le funzioni di pubblico ufficiale. Il solo costo relativo alla costituzione, si aggira intorno agli 8/ euro, una tantum, per una S.r.l. e comprende tutte le spese di redazione dello statuto, di costituzione, quelle notarili, di deposito e anche quelle legate agli adempimenti inerenti la nascita dell organismo. Primi adempimenti a seguito della costituzione Subito dopo la costituzione dell organismo avvenuta di fronte al Notaio, a prescindere dalla forma scelta, il Commercialista della società (è indispensabile che la società si affidi ad un fiscalista in Italia ) provvede ad aprire il Codice Fiscale, la Partita IVA e a vidimare tutti i registri che, obbligatoriamente, sarà tenuta a mantenere aggiornati, secondo le disposizioni di legge. E possibile anche che presso lo studio di quest ultimo, nell attesa (per esempio) di stipulare un contratto di locazione per i propri nuovi uffici, si stabilisca, seppur temporaneamente, anche la sede legale della società. In pratica nel giro di una settimana dopo la costituzione, la società può già stipulare dei contratti in Italia, assumere dipendenti, acquistare e vendere merci, etc. etc. Redazione del bilancio Ogni anno la società, a prescindere dalla tipologia prescelta, è obbligata a redigere il bilancio, convocare l assemblea per la sua approvazione e depositarlo al registro delle imprese per via telematica; per quanto riguarda quest ultima incombenza basti in questa sede sapere che vi provvede il fiscalista, consulente della società. In Italia tutti i documenti di interesse fiscale devono essere trasmessi per via telematica; non è infatti prevista la possibilità di invio di documentazione sotto forma cartacea. L esercizio sociale dura di norma dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, ma è possibile anche creare esercizi che abbiano durate diverse (ad esempio dal 01/07 al 30/06 dell anno successivo o dal 15/10 al 14/10 dell anno successivo) secondo le esigenze della società. Di norma il bilancio viene redatto dall Amministratore della società, con l ausilio del Commercialista, e mandato alla società estera, in qualità di socio della società Italiana (cosa che accade per la maggior parte delle volte), per la sua successiva approvazione. Tale operazione deve avvenire entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio. Controllo sul bilancio: Il controllo sul bilancio viene effettuato dal Collegio Sindacale e dalla società di Revisione, ma è possibile che la funzione della società di revisione venga affidata al Collegio Sindacale, ciò comporta anche un notevole risparmio di costi. Il Collegio Sindacale è composto da Professionisti, che siano iscritti al registro dei Revisori Contabili (di norma dottori commercialisti che hanno superato un esame di stato e che sono obbligatoriamente sotto-

4 posti all iscrizione all albo nazionale dei dottori commercialisti). Sistema Latino, Sistema Dualistico e Sistema Monistico E possibile, in alternativa, al sistema tradizionale di funzionamento, conosciuto come sistema latino (che prevede l esistenza di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione), utilizzare anche il sistema dualistico, che prevede un Consiglio di Sorveglianza e un Consiglio di Gestione, o il sistema monistico, che prevede un Consiglio di Amministrazione che abbia all interno un Comitato di amministratori indipendenti preposti al controllo della gestione. Viene immediato il paragone: - Consiglio di Gestione = Consiglio di Amministrazione - Consiglio di Sorveglianza = Collegio Sindacale - Comitato di amministratori indipendenti = Collegio Sindacale. E necessario sottolineare però come queste due forme di amministrazione chiamate sistema dualistico e sistema monistico, introdotte dal nuovo codice civile a partire dal giorno 01/01/2004, non siano, al momento, dagli addetti ai lavori, considerate sistemi di Corporate-governance ottimali. Brevemente, ma solo quale semplice riflessione, si pone l accento sulla elevata attenzione che deve essere posta sull analisi della governance delle società. Non è infrequente vedere, infatti, anche società di non grandi dimensioni, che chiedono di essere certificate nelle procedure (ISO 9000/9001/9002 ecc.), oppure che richiedono pareri in merito al migliore assetto organizzativo, amministrativo, o gestionale, al fine di prevenire problemi o aspetti particolarmente pericolosi; in questi casi appare, ancora oggi, più idoneo ricorrere al sistema di controllo di stampo tradizionale. Dipende comunque da scelte individuali e non obbligatorie: vi sono società che, pur avendo scelto altri sistemi, attraverso il corretto utilizzo dei classici strumenti societari (previsione del budget, organigramma, bilanci infra-annuali), sono comunque perfettamente organizzate dal punto di vista amministrativo e contabile. Funzionamento del Board e del Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione (Board) provvede alla gestione della società. Si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno, o quando lo chiedano alcuni dei suoi componenti. Le riunioni sono tenute presso una sede scelta dal Board stesso, anche all estero, e alla riunione deve partecipare anche il Collegio Sindacale. In base alla nuova normativa, come abbiamo visto, appena entrata in vigore, le riunioni possono tenersi anche per corrispondenza (solo se lo prevede lo statuto); in tal caso tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono firmare per accettazione il verbale. Il Collegio Sindacale, invece, oltre a partecipare alle riunioni del Board, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, per effettuare le verifiche sui conti della società. Il Collegio Sindacale deve inoltre provvedere a redigere la relazione di accompagnamento del bilancio. In caso di mancato esercizio dei poteri degli Amministratori, il Collegio sindacale deve informare immediatamente i soci sulla situazione. Costi e compensi del board e del Collegio Sindacale: Solo al fine di fornire qualche breve nozione di carattere più squisitamente pratico sull argomento, si

5 evidenzia che tutti i compensi relativi ai Consiglieri e al Collegio Sindacale, così come quelli della Società di Revisione, se esiste, devono essere deliberati dai soci. In merito ai compensi per gli amministratori decide ovviamente il socio autonomamente, e così anche per la società di revisione; in merito ai compensi per il Collegio Sindacale si fa riferimento, invece, ad una Tariffa Professionale Nazionale. Di norma un Collegio Sindacale, composto obbligatoriamente di tre componenti, ha un costo che si aggira intorno ai quindicimila euro annui; per un controllo diretto, si prenda nota, comunque, che il compenso è fissato dall art. 37 lett. a);b);c) della Tariffa Professionale nazionale dei Dottori Commercialisti. PROFILI FISCALI La normativa di riferimento per le società di capitali, va trovata nella Legge 917/86, successivamente modificata dal Decreto Legislativo 12/12/2003, n.344, (così detto Decreto IRES) e dalla Legge 24/12/2003 n.350, che nient altro è che la Legge Finanziaria Preliminarmente va sottolineato che: a) Tutte le società costituite in Italia sono soggette al pagamento di imposte in Italia. b) Tutte le stabili organizzazioni presenti in Italia, pur di proprietà di società straniere sono soggette al pagamento delle imposte in Italia. Considerato quanto sopra si suggerisce di sfruttare, a parità di costi e vista la facilità di costituzione e di guida, l utilizzo della società di diritto italiano, in quanto questa ha una maggiore trasparenza. Sia la S.r.l. che la S.p.A. sono assoggettate ad imposta sul reddito delle persone giuridiche, che dal 01/01/2004 chiamata IRES, acronimo che significa nient altro che: Imposta sul REddito delle Società. L aliquota IRES è pari al 33% del reddito imponibile, quindi del reddito globale dopo che siano stati detratti tutti i costi deducibili; negli ultimi anni è sempre scesa, passando dal 36% al 35%, poi al 34%, fino al 33% attuale, ma, si badi bene, non si prevedono ulteriori diminuzioni nel breve periodo. In aggiunta all IRES, esiste una altra imposta chiamata IRAP, l Imposta Regionale sulle Attività Produttive, che è in pratica una imposta locale ed è pari al 4,25% del reddito imponibile IRAP. Quest ultimo è molto diverso dal reddito imponibile IRES in quanto somma al reddito imponibile IRES una serie di voci dette di conto economico, tra le quali possiamo includere a titolo di esempio il costo del lavoro, gli interessi passivi ed alcune poste straordinarie poste straordinarie. Tranquillamente si può affermare che l imposta gravante sulle società S.r.l. e S.p.A. è pari al 33% dell imponile IRES + il 4,25% dell imponibile IRAP (come abbiamo detto più alto di quello IRES) per un totale complessivo ceh raggiunge all incirca l aliquota del 40%. L imponibile IRES viene determinato detraendo dai ricavi i costi sostenuti per l attività. Tale risultato deve essere poi verificato con la normativa fiscale vigente, che non consente l integrale deduzione di alcuni dei costi sostenuti, mentre, d altro canto, permette maggiori deduzioni per altri di essi. Di norma tutte le società in Italia si rivolgono al loro commercialista di fiducia per redigere la Dichiarazione dei Redditi e per provvedere altresì alla trasmissione della Dichiarazione all Agenzia delle entrate. Tempistiche dei versamenti Ogni società dovrà rispettare gli adempimenti relativi ai versamenti delle imposte; In merito alle tempistiche occorre sottolineare come diverse siano le scadenze a seconda delle tipologie delle imposte:

6 - IVA (VAT): il versamento deve essere effettuato ogni mese; - IRES: il versamento deve essere effettuato in 3 diversi momenti: due quote di acconto e una quale saldo finale; - IRAP: il versamento deve essere effettuato in 3 diversi momenti, in modo sostanzialmente equivalente all IRES; - INPS (contributi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti): il versamento deve essere effettuato ogni mese; - IRPEF (trattenute fiscali sul reddito personale dei dipendenti): il versamento deve essere effettuato ogni mese; Esistono poi altri versamenti di carattere minore (tasse libri sociali, tassa CCIAA, Tassa rifiuti per gli spazi occupati) che hanno cadenze uniche annuali; in merito a questi ultimi non è il caso di dilungarsi troppo in questa sede, anche perchè, come già detto, versamenti di importi tutto sommato limitati e fissi. Luogo di esecuzione dei versamenti Tutti i versamenti devono essere effettuati compilando un modello chiamato F24 e per il pagamento viene utilizzato il canale bancario. Tempistiche di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Entro 10 mesi dalla fine di ogni anno fiscale tutte le società devono trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi relativo all anno di riferimento. Aspetti particolari inerenti la tassazione delle società Solo per fornire alcune informazioni sulle più rilevanti normative inerenti la tassazione del reddito delle società, si evidenzia quanto segue: a) Esiste la possibilità di procedere alla tassazione del bilancio consolidato di più società, così come è permesso procedere a compensare le imposte di più società facenti parte dello stesso gruppo. b) Esiste la possibilità di avere agevolazioni fiscali sulla base di leggi ad hoc relative a particolari zone o settori (di solito sono limitate per un certo numero di anni e possono variare). c) Esiste la possibilità di avere agevolazioni sulle assunzioni se ricorrono particolari condizioni. d) Esiste una maggiore tassazione per le società poco patrimonializzate (ove il rapporto tra debiti garantiti da soci e capitale sociale è superiore a 4). e) Esiste la possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte, qualora si ravvisi la necessità.

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