FERMATE IL PATACCARO

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1 FERMATE IL PATACCARO Più imitate delle borse di Louis Vuitton o delle scarpe di Prada. Sono le lampade in vendita a cento euro e le poltrone a meno della metà del prezzo originale. Cosa fare per limitare i danni. Ecco cosa mette a disposizione la giurisprudenza italiana. La contraffazione non viene mai vista da chi acquista consapevolmente come un problema sociale, tutt altro: acquistare merce falsa è in molti casi l unico mezzo per avere ciò che si desidera, che fa sentire adeguati in mezzo agli altri, che può far acquisire un determinato status. Secondo gli esperti, questa disinvoltura nell acquistare il falso è un vero e proprio problema culturale che deriva dal non comprendere la portata delle proprie azioni, dal non aver chiaro che il danno provocato da ogni singolo articolo falso acquistato, non lo subiscono solo le grandi firme, ma il Paese intero, a vantaggio delle organizzazioni criminali che si arricchiscono alle spalle della collettività di chi lavora e produce a dispetto delle regole. Se non è difficile capire perché la contraffazione ha tanto successo, è interessante, in questa sede, capire quali sono gli strumenti di difesa cui un azienda può far ricorso. Va detto subito che la giurisprudenza non è facile da applicare restando anche soltanto all interno del territorio nazionale. Il boom del falso spesso va a brac- cetto con una tutela giuridica confusa. I diritti d autore scadono dopo 70 anni dalla morte dell artista ma, quasi mai, il termine è rispettato. Il tarocco si è infatti sviluppato negli anni con un piccolo escamotage: i venditori dichiarano nei propri siti che si tratta di autentiche copie d autore, e con questo ritengono risolta la faccenda. Ma recentemente qualcosa è cambiato: il design è il risultato della somma dell opera dell ingegno (idea) e dell oggetto fabbricato grazie al contributo di tale opera (prodotto industriale). Prima del 2001 la tutela del design era basata sul criterio della dissociabilità ovvero la necessità di distinguere l opera d arte, protetta con la legge sul diritto d autore, dalla produzione industriale, coperta invece con il brevetto, escludendo la cumulabilità delle due forme di tutela. A seguito del dibattito sulla sentenza relativa alla famosa Chaise Longue di Le Corbusier cui venne negata la possibilità di applicare a tutela del diritto d autore, e dalla necessità di uni- 4

2 CONTRAFFAZIONE formarsi al dettato comunitario dal 2001 è di fatto caduto il divieto di cumulo delle tutele, pur riservando il legislatore italiano la tutela del diritto d autore alle opere dell industrial design che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Vediamo nel dettaglio quali sono le forme di protezione brevettuale offerte in Italia. IL MODELLO ORNAMENTALE Il brevetto per modello, o disegno ornamentale, protegge il trovato che dia a un oggetto noto uno speciale ornamento (oggetti di design), sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori. Il modello ornamentale va distinto dall opera d arte tutelata dal diritto d autore. L ufficio brevetti non fa un esame preventivo delle forme e degli oggetti depositati, anche se è importantissimo allegare disegni o foto di ottima qualità. Tuttavia occorre anche qui rispettare i requisiti di brevettabilità come per gli altri brevetti. Con questo documento si tutela solo la forma così come la si imprime non l idea che ne sta alla base. Il modello ornamentale è uno strumento utilissimo nel Design, nell arredamento, nella gioielleria, nella pelletteria, in tutti quei settori dell industria che giocano il loro successo sulle linee, sullo studio di nuovi modelli. La legge consente di depositare con un unica domanda fi no a 100 varianti dello stesso modello, per cui, pagando poco di più di tasse, si può riuscire a proteggere un proprio progetto in tutte le sue possibili varianti. Purtroppo si ricorre scarsamente a questo tipo di protezione, e a pagarne i danni sono le aziende che remunerano profumatamente il lavoro dei designer e poi vedono contraffatti i loro modelli senza che possano agire rapidamente contro di loro. Il disegno o modello ornamentale, dopo l entrata in vigore della nuova legge, ha una durata di 25 anni. IL MODELLO DI UTILITÀ Il brevetto per modello di utilità è un tipo di tutela non riconosciuta in tutti gli Stati in quanto molti di essi accettano solo la distinzione tra Invenzione e Modello Ornamentale. Il modello di utilità, consiste nella forma nuova di un prodotto industriale, che dia al prodotto stesso una particolare effi cacia o comodità di applicazione o di impiego. La differenza tra modello di utilità e invenzione (invenzione di prodotto) è stata affidata 5

3 ad un criterio qualitativo (che vede il modello come una piccola invenzione ). La difficoltà di tracciare una netta linea di confine tra Invenzione e modello di utilità crea all inventore un delicato problema di qualificazione del trovato al momento della presentazione della domanda. Su di esso si sta molto discutendo ed è stato elaborato anche un Libro verde della Commissione della Comunità Europea del 19 Luglio 1995 per cercare di uniformare la disciplina. Il modello di utilità viene normalmente concesso anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni e pertanto è più facile da ottenere ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifi ca di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d uso nell oggetto stesso. Normalmente si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto che abbia una sua specifica funzionalità. Anche nel modello di utilità devono essere soddisfatti i requisiti di novità intrinseca ed estrinseca e industrialità tipiche delle invenzioni, ma qui il grado innovativo richiesto può essere inferiore anche se l apporto creativo e l utilità della soluzione deve necessariamente esserci. Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un doppio deposito (art. 4 R.D n. 1411), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l una e l altra soluzione. IL BREVETTO PER INVENZIONE Il brevetto per invenzione è la forma di protezione più efficace e duratura concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, anche se la soluzione adottata può essere poi piuttosto semplice. Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili (art. 12 L.I.) le scoperte, le teorie scientifi che, i metodi matematici, i piani, i principi 6

4 CONTRAFFAZIONE ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali. Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che l invenzione rappresenta una soluzione innovativa a un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa ad oggetti esistenti. Il trovato inventivo per essere brevettabile deve poi soddisfare altri requisiti che sono: novità, novità intrinseca (originalità), industrialità, liceità. IL BREVETTO EUROPEO È in arrivo, ma a oggi, l Italia non ha ancora aderito al sistema del Brevetto Unitario, che coprirà l intero territorio UE, assicurando unità e coerenza nella protezione dei brevetti anche attraverso una Corte unica giudicante. Nell Unione europea, la protezione tramite un brevetto è attualmente assicurata da due sistemi che non si basano su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali e il sistema europeo dei brevetti, che è una convenzione internazionale che coinvolge 35 Paesi. Questa Convenzione ha istituito l Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco, il quale rilascia brevetti, disciplinati poi negli effetti, dalle singole norme nazionali di ciascuno Stato contraente. Non esiste ancora un brevetto unitario che faccia parte dell ordinamento giuridico comunitario dunque, in caso di controversia, si deve adire ogni singola giurisdizione nazionale (con la conseguenza che, nei singoli Stati, sono possibili decisioni diverse sul medesimo brevetto). Dal 1975 la Comunità Europea cerca di arrivare al Brevetto Unitario, affiancandogli un Tribunale dei Brevetti Unico, sotto l egida della Corte di Giustizia UE. Per superare l enpasse che blocca l istituzione del Brevetto, 7

5 In teoria... drylin W guide lineari modulari drylin R per alberi tondi drylin TR madreviti iglidur boccole autolubrificanti triflex R drylin N guide miniaturizzate PRT ralle in tecnopolimeri Le soluzioni igus per l'industria dell'arredamento -design.it... richiedi campioni gratuiti il Presidente del Consiglio UE ha proposto la cooperazione rafforzata; vi hanno aderito subito 25 Paesi, ad eccezione di Italia e Spagna, che hanno contestato la proposta di applicazione del trilinguismo (inglese, francese e tedesco) ricorrendo alla Corte di Giustizia UE, per chiedere l estensione anche alle loro lingue nazionali e contestare il metodo della cooperazione rafforzata; tuttavia la sentenza del 16 aprile 2013 non ha accolto le richieste di Italia e Spagna, ritenendo la cooperazione rafforzata legittima. A questo punto vi è la certezza che il Brevetto Unitario entrerà in vigore, probabilmente nel Se l Italia, da un lato, non ha aderito alla cooperazione sul Brevetto Unitario, dall altro ha aderito alla Convenzione sul Tribunale unico, pur non avendola ancora ratificata. Dopo lunga discussione è stato trovato un accordo tra gli Stati sulle sedi del Tribunale Unico: la sede centrale, congiuntamente all ufficio del presidente del tribunale di primo grado, sarà ubicata a Parigi, mentre verranno creati gruppi tematici in due sezioni della divisione centrale, a Londra (per sostanze chimiche, farmaceutiche) e a Monaco (per ingegneria meccanica). L Italia è ancora in tempo per richiedere una divisione regionale o locale a Milano, città con il maggior numero di cause brevettuali e con una sezione specializzata sul tema. Il mondo industriale, analizzati nel dettaglio costi e benefici, chiede di aderire alla cooperazione rafforzata sul Brevetto Unitario, ratificare la Convenzione sul Tribunale Unico dei Brevetti ed attivare una divisione regionale a Milano. Uno studio di Confindustria dimostra come globalmente le imprese, con l adesione a questi sistemi, avrebbero un vantaggio economico annuo di 12 milioni di euro; 19 milioni di euro il vantaggio per lo Stato. Ecco i vantaggi per le imprese: riduzione sostanziale dei costi di brevettazione, in particolare di quelli legati alla traduzione e al deposito; protezione semplifi cata delle invenzioni per tutto il territorio UE, grazie ad una procedura unica, con conseguente sburocratizzazione e risparmio di tempi. In caso di non adesione: le imprese italiane innovative dovrebbero comunque ricorrere al Brevetto Unitario Ue, oltre a quello italiano, con un aumento immediato dei costi; le imprese dell UE e quelle internazionali difficilmente brevetterebbero ancora in Italia; il Paese verrebbe percepito poco protetto e favorevole ai contraffattori, con un conseguente danno di immagine oltre che economico. Invece l istituzione del Tribunale Unico, con una sezione locale, presenterà molti vantaggi, tra cui: rendere possibile la centralizzazione dei contenziosi, con conseguente composizione efficace delle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei brevetti comunitari 8

6 CONTRAFFAZIONE...e in pratica iglidur G Boccole iglidur nei meccanismi delle sedie per un movimento silenzioso drylin N Guide lineari drylin nel sistema di allungo tavoli per ridurre gli ingombri con giudici specializzati; le sentenze che emetterà saranno valide in tutta l Unione e si eviteranno le discordanze che possono sorgere quando invece son chiamati a pronunciarsi diversi giudici nazionali LEGGE DI STABILITÀ E LA RIVALUTAZIONE DEI BREVETTI La Legge di stabilità 2014 ( L. n. 147 del , art. 1 comma 140 e ss.) consente di rivalutare i beni e le partecipazioni d impresa iscritte in bilancio. È possibile per tutte le imprese che adottano i principi contabili nazionali procedere quindi a rivalutare gli assets immateriali come marchi, brevetti, disegni e modelli e tutti i restanti diritti di proprietà intellettuale. L incremento del valore dei beni relativi all impresa determina un evidente impatto positivo sui bilanci, anche ai fini di migliorare il rating con gli istituti di credito, viste le attuali diffi coltà di accesso ai finanziamenti, la rivalutazione può quindi rafforzare la competitività dell impresa stessa. Condizione essenziale per poter operare la rivalutazione è che il bene abbia un valore corrente superiore a quello attualmente iscritto in bilancio. Sono rivalutabili i beni già iscritti nel bilancio La rivalutazione riguarda il bilancio chiuso al 31 dicembre La rivalutazione produce effetti civilistici e fi scali mediante l affrancamento, pagamento dell imposta sostitutiva pari al 16% dell importo rivalutato per i beni ammortizzabili. Non è consentita la sola rivalutazione civilistica. Di contro è possibile ammortizzare fiscalmente il maggior valore risultante dalla rivalutazione a decorrere dal In generale, la rivalutazione dei beni o partecipazioni ha come obiettivo quello di riallineare i valori civilistici e fi scali ai valori di mercato al fine di beneficiare di maggiori ammortamenti deducibili, maggior plafond per il calcolo delle spese di manutenzione e di ridurre (o annullare) le possibili plusvalenze imponibili che si realizzerebbero, in capo al cedente, in caso di cessione a titolo oneroso. triflex R Catene portacavi triflex per cavi in ordine nel segno del design iglidur PRT Cuscinetto di base iglidur PRT in librerie, tavoli e poltrone, per rotazioni fluide iglidur J3 Boccole autolubri - ficanti iglidur per i movimenti di oscillazione Scopri tutte le soluzioni igus per l'arredamento -design.it igus S.r.l. Tel igusitalia@igus.it 9

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