INTRODUZIONE. Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, n Articolo 1

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1 Allegato 1 INTRODUZIONE Lo scopo di questo lavoro, che si articola in due parti (allegati), è quello di delineare e ridefinire le competenze attuali dell'igienista Dentale, sottolineando le criticità connesse al profilo stesso. Il nostro interesse è quello di chiarire e allo stesso tempo rafforzare le competenze dell igienista dentale, per tutelare il cittadino paziente, affinché quest ultimo possa rivolgersi alle figure preposte alla promozione e cura della salute orale, perchè solo delineando in modo coerente e rafforzando l operatività di una categoria nata per prevenire le patologie del distretto oro facciale, si può e si potrà rispondere alle richieste della collettività. Questo lavoro è stato redatto seguendo le indicazioni che arrivano da altri paesi nel mondo, dove tale figura professionale è inserita in un contesto normativo più evoluto e autonomo. Questi documenti sono necessari per ottemperare alle esigenze del cittadino paziente, che in un contesto sociale, sempre più libero e senza barriere, ha il diritto di scegliere il percorso sanitario all'interno dell'unione Europea e allo stesso tempo, anche il professionista è libero di esercitare, con vincoli sempre meno restrittivi e più omogenei, a livello comunitario. Si inizierà con la discussione del profilo professionale attuale, poi si continuerà con una proposta di implementazione delle competenze. Oggi la figura professionale dell'igienista Dentale è regolata da alcune norme, tra cui il Dm del 15 Marzo 1999 n. 137 e la legge del 10 Agosto del 2000 n Inizieremo la discussione analizzando punto per punto ogni singolo articolo, comma e paragrafo di queste due normative. Inoltre verrà discusso l articolo 1 della legge del 26 febbraio 1999 n.42, che rappresenta un punto cardine di tutte le professioni sanitarie non mediche. Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, n. 137 Articolo 1 1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. 2. L'igienista dentale:

2 a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico. b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico statistici. c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici. d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici. e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. 3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. Articolo 2 1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislati 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Articolo 3 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica"

3 Parte della legge inerente la figura professionale dell'igienista Dentale (Professioni tecnico sanitarie) Art Gli operatori delle professioni sanitarie dell area tecnico diagnostica e dell area tecnicoassistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell area tecnico sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell Unione europea. Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie Articolo 1 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonchè degli specifici codici deontologici,

4 fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. DISCUSSIONE PROFILO PROFESSIONALE PREMESSA Il decreto ministeriale 15 Marzo 1999 n. 137 e la legge del 10 Agosto 2000 n. 251, sono le normative, che regolano e definiscono maggiormente l'autonomia e le competenze della professione dell'igienista Dentale in Italia. Il nostro obiettivo è quello d intercettare le criticità di queste normative, che hanno portato negli anni ad innumerevoli problemi d interpretazione. Questo lavoro è stato necessario, per redigere la "Proposta di Implementazione e Ridefinizione della figura professionale dell'igienista Dentale", che verrà discussa e proposta alle associazioni del comparto odontoiatrico e successivamente alle istituzioni, in ottemperanza del DDL stabilità 2015 ( comma 566 ex art. 32 comma 19) e all'introduzione della "Cabina di regia permanente in ambito sanitario", che si occuperà anche di questi aspetti. Come accennato in precedenza, prenderemo in esame ogni articolo del decreto ministeriale 137/1999 e della legge 251/2000, mentre discuteremo a livello generale la legge 42/1999 Art.1 comma1) DM n.137/1999 " L'igienista Dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria "

5 Questa parte introduttiva ha una valenza riassuntiva, anche se risulta troppo generale. Infatti si parla di prevenzione orale, ma non si specifica la natura. Si parla di indicazione, rimanendo nel generico e si parla di affezioni oro dentali in modo non specifico. Se dovessimo interpretare in modo oggettivo e conoscendo le parole e i loro significati, questa parte andrebbe valutata in modo molto ampio, di conseguenza potremmo parlare di prevenzione primaria, secondaria e terziaria in contesti di autonomia e operatività estesa. L'indicazione è un termine che deriva dal latino, ( indicatio ) che rappresenta una raccomandazione, scritta o orale. Il legislatore non ha specificato in modo chiaro la forma, ma scrivendo indicazione e non prescrizione, sicuramente ha voluto limitare fortemente il vincolo professionale tra igienisti dentali e odontoiatri o medici legittimati all esercizio dell odontoiatria. Questo concetto è rafforzato dall uso del termine "su" e non "sotto" indicazione, che ovviamente è meno vincolante. Poi si parla di prevenzione delle affezioni oro dentali e anche in questo caso si usa un termine generico, ma molto ampio, proprio a sottolineare il grande campo di operatività dell'igienista dentale nella prevenzione orale, infatti, in medicina il termine affezione viene utilizzato per indicare un qualsiasi stato morboso come sinonimo di malattia, ovvero un alterazione di natura morfologica o funzionale di un organismo o di una delle sue parti. Questa parte introduttiva, a nostro parere, è il vero riassunto delle competenze dell igienista dentale, nel campo preventivo. comma2) a)" L'igienista dentale svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico " In questo caso il legislatore usa un termine specifico, cioè prevenzione primaria, ma in un contesto molto preciso, in quanto si parla di educazione sanitaria dentale, nel sistema pubblico. Ovviamente l'educazione è un termine riferibile alla sola prevenzione primaria che si concretizza maggiormente in strutture pubbliche (ospedali, RSA, scuole, asili, ecc). b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico statistici Su questa parte non ci sono problematiche evidenti, infatti è nella facoltà dell igienista dentale raccogliere e trascrivere sulla cartella clinica odontostomatologica, tutte le nozioni e riferimenti riguardanti il paziente, per gestire al meglio le terapie di propria competenza e i successivi controlli periodici. c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici

6 Questa è forse la parte più contrastante del profilo professionale dell igienista dentale. In quanto è molto limitante in ogni suo aspetto e non esaruisce in nessun modo le competenze dell igienista dentale. Va ricordato che la legge n 42 del , Disposizioni in materia di professioni sanitarie, decreta il definitivo superamento del concetto di professione sanitaria ausiliaria, sostituendolo con professione sanitaria e passando di conseguenza dal mansionario alle competenze. L ablazione del tartaro, come termine, non è qualificante in nessuna forma e funzione, infatti in odontoiatria questo atto specifico, si riferisce solo ed esclusivamente alla rimozione del tartaro. Sappiamo benissimo, che in odontoiatria il termine giusto e qualificante è igiene orale professionale che raccoglie nel suo insieme molteplici competenze e atti. Da questa semplice locuzione, si denota una necessità evidente di ridefinire, tramite le implementazioni, il profilo professionale dell igienista dentale. Poi si parla di levigatura radicolare. Anche questo termine molto vecchio, limitato ed inesatto, dovrebbe essere sostituito con un termine più appropriato e competente, come ad esempio, terapia parodontale non chirurgica. Questa dicitura racchiude infatti, la possibilità di eseguire anche levigature radicolari, manovra che rappresenta solo una piccola parte di un processo terapeutico ben più ampio. Ormai la terapia parodontale non chirurgica è riconosciuta a livello nazionale e internazionale come competenza dell igienista dentale da moltissimi anni, denotando ancora una volta l inadeguatezza del profilo professionale di riferimento. Giungiamo alla parte dove il legislatore scrive che l Igienista Dentale applica a livello topico i vari mezzi profilattici Anche questa parte è molto interpretativa e contrastante. Infatti il mondo odontoiatrico, più conservatore, identifica e limita le competenze dell igienista dentale solo a livello topico e non anche a livello sistemico, proprio a causa di queste brevissime parole. Ad esempio, quando si parla di competenze relative alla somministrazione di anestetici locali per infiltrazione, su prescrizione medica od odontoiatrica, alcune associazioni odontoiatriche negano la possibilità di svolgere tale competenza, proprio perchè identificano in queste poche parole l area di accessibilità dell igienista dentale. In realtà il legislatore con questa affermazione si riferiva all uso di sostanze come il fluoro o come gli agenti sigillanti, che vengono utilizzati principalmente a livello topico. L intenzione non era certo quella di ridurre e limitare il nostro campo al solo atto topico, dal momento che molte competenze dell igienista dentale hanno valenza sistemica con ripercussioni potenzialmente rischiose in tutto il nostro organismo. Infatti, come sappiamo, gli attuali concetti della medicina moderna affermano che il nostro corpo è collegato in ogni sua parte, quindi, sulla base di questo, non è possibile limitare una parte anatomica, come ad esempio il cavo orale, a competenze di tipo topico.

7 Altro aspetto legato all uso di mezzi profilattici è quello riferito alla possibilità da parte dell igienista dentale di procedere con terapie preventive su affezioni dentali, come le carie iniziali, con sigillanti e compositi, che possono essere considerati mezzi profilattici ad alto contenuto di fluoro a lento rilascio. Tali procedure hanno il duplice scopo di intercettare precocemente lesioni cariogene e di limitarne le recidive, proprio in un contesto di prevenzione secondaria. Allo stesso modo, questi mezzi profilattici hanno sia un effetto desensibilizzante meccanico, chimico e anche un effetto antiplacca, grazie all alto contenuto di fluoro, di conseguenza possono essere applicati in presenza di esposizioni dentinali, con funzione preventiva. Ad oggi purtroppo questi ultimi aspetti sono molto contrastanti e contrastati, ma fanno, a tutti gli effetti, parte della prevenzione orale secondaria. In ultimo, questo comma denota un carattere troppo mansionistico, infatti, termini professionali come ablazione del tartaro e levigatura radicolare, sono in contrasto con gli altri profili professionali, che hanno un carattere più generale e non entrano così specificatamente nell operatività dei professionisti sanitari. Inoltre si rileva un contrasto giuridico, come accennato precedentemente, con la legge 42/1999, emanata antecedentemente al decreto ministeriale 137/1999, che abolisce di fatto il mansionario e introduce il concetto di competenze, che amplifica la pertinenza del campo professionale. d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici Questa parte non riscontra criticità, perchè rappresenta una competenza fondamentale dell igienista dentale e rafforza il valore assoluto dei controlli periodici, dove il professionista, oltre a motivare, deve fare una serie di valutazioni diagnostiche generali, per individuare eventuali anomalie oro dentali, da segnalare eventualmente all odontoiatra o al medico abilitato all esercizio dell odontoiatria. L unica annotazione è nei confronti dei termini usati e nella limitazioni di mezzi diagnostici idonei, perchè ovviamente l igienista dentale non si occupa solo di evidenziare o consigliare presidi domiciliari per rilevare la placca batterica e la patina dentale, ma nel rispetto delle competenze, che si concretizzano nella prevenzione delle affezioni oro dentali, l igienista dentale si occupa della salute orale di tutto il cavo orale, di conseguenza utilizzerà mezzi diagnostici, con finalità molto più ampi. e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale Questa parte è molto importante, ma non viene valorizzata in modo rilevante. Si tratta in prevalenza di prevenzione primaria e sicuramente un professionista con queste competenze, può essere fondamentale in strutture pubbliche odontoiatriche o in strutture scolastiche per informare ed insegnare una corretta alimentazione, al fine di ottenere una prevenzione orale ottimale.

8 comma3) L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. Questa parte identifica l autonomia professionale dell igienista dentale e dove può essere collocata la sua professionalità. Questo argomento è molto dibattutto e rappresenta molte criticità. Una recente sentenza del TAR dell Emilia Romagna ha negato ad un igienista dentale di tale regione l apertura di uno studio di igiene e prevenzione orale. Bisogna ricordare, che in Italia esistono da tempo studi di igiene e prevenzione orale condotti da igienisti dentali, ma il tribunale amministrativo, oltre a dare il diniego, ha voluto sottolineare due punti importanti attinenti a questo articolo. Primo, il tribunale ha rimarcato il significato della parola struttura, identificandola come un luogo di alta competenza e dove l igienista dentale può lavorare, ma non in autonomia, perchè questa struttura necessita di una direzione sanitaria. Secondo, il tribunale ha voluto limitare l operatività dell igienista dentale, sostenendo che l indicazione è un atto vincolante e necessita di una continua supervisione dell odontoiatra o del medico legittimato all esercizio dell odontoiatria. Su queste tematiche ci avvaliamo del parere del Ministero della Salute, che con DGPROF P 18/11/2013 sottolinea il concetto di autonomia professionale e la possibilità di esrcitare in un proprio studio di igiene e prevenzione orale. Questi sono piccoli passaggi significativi del parere emesso il 18 novembre 2013: l attività dell igienista dentale può essere svolta anche senza la presenza fisica dell odontoiatra e al di fuori di uno studio odontoiatrico e pertanto anche all interno di un proprio autonomo studio il parere continua dicendo che l igienista dentale può scegliere del tutto liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni Inoltre il DGRUPS P 26/3/2011 chiarisce la legittimità, da parte dell igienista dentale, di poter acquistare l attrezzatura idonea allo svolgimento delle sue competenze. Ovviamente a noi non sembra legittimo e coerente la senteza del TAR dell Emilia Romagna, ma questo è un parere secondario, infatti l aspetto singolare, è il contrasto di valutazione sulla professione dell igienista dentale da parte delle istituzioni, che ancora una volta esplicita la necessità di una ridefinizione del profilo professionale, tramite l iter delle implementazioni delle competenze.

9 Art.2) Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislati 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione In questo articolo si prende in considerazione la formazione e l abilitazione del personale sanitario e logicamente dell igienista dentale. Da ricordare che l 'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita direttamente all'esercizio professionale. Art.3) Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici Questo articolo non ha rilevanza al fine di ridefinire ed implementare le competenze dell igienista dentale. Legge 10 agosto 2000, n. 251 Art. 3. comma 1) Gli operatori delle professioni sanitarie dell area tecnico diagnostica e dell area tecnicoassistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità Questa legge disciplina le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica. L articolo in questione disciplina la professione sanitaria dell igienista dentale, che è inserita tra gli operatori sanitari tecnico assistenziali. Questa legge è fondamentale, perchè con chiarezza e fermezza identifica l autonomia professionale e delinea l area di competenza, che viene racchiusa con il termine tecnico assistenziale

10 Quest ultima è l'attività relativa all'assistenza sanitaria rivolta all'individuo, alla comunità o alla popolazione, sia che siano soggetti sani o malati, al fine di recuperare uno stato di salute ottimale psico fisico. Essa è pianificata, operata, diretta e valutata da un professionista sanitario, che in questo caso è l igienista dentale che si occupa di prevenzione orale in un contesto assistenziale, con procedure tecniche idonee alla presa in cura del paziente odontoiatrico. Normalmente un igienista dentale esplica tale competenza seguendo un percorso terapeutico, che si avvale di punti fondamentali. Accertamento: Questa prima fase ha lo scopo di descrivere, nel modo più completo possibile, la situazione clinico anagrafica del paziente preso in carico, definendone, nel modo più preciso possibile, il quadro generale. Diagnosi generale: interpretazione dei dati dall'accertamento in base alle ipotesi guida, nel valutare il bisogno del paziente, traendone un giudizio finale Pianificazione: sviluppo degli obiettivi e degli interventi finalizzati ad elevare lo stato di salute socio psico fisiologico del paziente (benessere) fino ai livelli antecedenti allo sviluppo della/e problematica/e, e, ove il paziente aderisca, anche a livelli superiori di benessere Attuazione: messa in atto del piano di assistenza attraverso interventi professionali pianificati. Valutazione: determinazione delle risposte del paziente agli interventi professionalii e del grado di successo nel raggiungimento degli obiettivi. Queste procedure raggruppano una serie di atti e competenze, che l igienista dentale esplica con autonomia e vanno a completare il profilo professionale. Infatti, queste norme devono essere viste nella loro interezza e non soffermarsi nello specifico, di conseguenza il profilo professionale non può e non deve essere l unico punto di riferimento per definire le competenze e l area di lavoro dell igienista dentale. comma 2) Lo Stato e le regioni promuovono, nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell area tecnico sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel

11 Servizio sanitario nazionale con l obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell Unione europea Questo comma dell articolo 3, non ha attinenze con l implementazione delle competenze Legge 26 febbraio 1999 n.42 Questa legge è fondamentale per capire il passaggio storico ed evolutivo delle professioni sanitarie in Italia. Infatti attraverso l emanazione della Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, l attività dell igienista dentale e delle altre professioni sanitarie hanno ottenuto il pieno riconoscimento sul piano giuridico e formale. Inoltre, è stato chiarito il ruolo del professionista, riconoscendone la validità sul piano normativo e sociale. Tale legge ha abolito la denominazione di professione sanitaria ausiliaria, dando vita all attuale definizione di professione sanitaria di igienista dentale. L esercizio di tale professione risulta regolato, proprio in base alla Legge n. 42/99, da tre tipi di norme regolamentari: Profilo professionale dell igienista dentale Ordinamento didattico Universitario del Corso di Laurea Codice deontologico. Viene poi riconosciuta la piena responsabilità, nelle decisioni e nelle scelte assistenziali, divenendo di fatto un soggetto attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise. La nuova definizione della professione ha una valenza fondamentale, con l articolo 1 della L. 42/99 si afferma, che la denominazione di professione sanitaria ausiliaria come nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD del 27/07/1934, N. 126, e successive

12 modificazioni, nonché in ogni altra in disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione di professione sanitaria. Inoltre nel comma finale di questo articolo, si delinea l'autonomia e la responsabilità professionale, infatti si evince, che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché dagli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. A nostro avviso un elemento da prendere in considerazione è quello riguardante il campo di propria attività e di responsabilità, infatti, ancora una volta la suddetta legge, chiarisce la dinamicità delle competenze dell'igienista dentale, che si completano con la formazione post base, che può essere diversa da quella universitaria e dal codice deontologico. Quest'ultimo è un elemento portante per definire le professioni sanitarie, di conseguenza auspichiamo la nascita di un codice deontologico, comune per tutti gli igienisti dentali, approvato da tutte le rappresentanze associative e culturali. Questa legge verrà presa in considerazione in altri passaggi di questo documento, proprio per l'importanza di questa normativa di legge. DISCUSSIONE GENERALE E CONCLUSIONI Dall'analisi del profilo professionale e dalle leggi correlate si denota una mancanza oggettiva di chiarezza, che si trasforma in una eccessiva interpretazione delle competenze dell'igienista dentale, che a nostro avviso, recano un danno alla collettività e un disagio all operatore sanitario, che non ha certezze professionali. Per ovviare a questo, è necessario tramite le implementazioni di competenze avanzate e specialistiche, ridare un quadro professionale più omogeneo e trasparente, soprattutto in un contesto più evoluto e multidisciplinare, che coinvolgerà tutte le professioni sanitarie.

13 Prima di tutto bisognerebbe definire con chiarezza quali sono le competenze esclusive mediche e specialistiche, infatti ad oggi non esistono norme che regolano l atto medico. Poi bisognerebbe chiarire il concetto di autonomia, che sta ad indicare l'esistenza di un ambi to proprio di esercizio professionale, da realizzare senza vincoli di subordinazione operativa e decisionale, nel rispetto di tutte le altre professioni sanitarie collaboranti. In contrasto con questi principi è il termine "indicazione". Quest'ultimo si traduce in un vero e proprio limite operativo, che contrasta con il concetto di autonomia professionale, sancito con chiarezza dalla legge sopracitata 42/1999 e dalla legge 251/2000. Di conseguenza ad oggi l igienista dentale esercita su indicazione, circondato però da quello che possiamo considerare un contrasto normativo (liberamente interpretabile in senso restrittivo) e anche da un conflitto operativo. L indicazione è stata introdotta dopo un ricorso da parte di un associazione di categoria del mondo odontoiatrico e ad oggi l igienista dentale è l unica categoria, nel panorama delle professioni sanitarie, che esercita con questo termine. In Italia, ad oggi, solo i medici e gli odontoiatri possono fare una diagnosi differenziale e questa competenza rimane legittima e indiscutibile. Ma a nostro parere, è rivedibile il vincolo operativo della prescrizione e dell indicazione, che hanno le professioni sanitarie non mediche, perchè rispettando l'atto esclusivo del medico e dell'odontoiatra, che come accennato in precedenza, consiste nell'effettuare una diagnosi differenziale, è nelle competenze di tutti i professionisti sanitari, la diagnosi generale. Quest ultimo è un atto sufficiente per espletare la professionalità in autonomia e senza vincoli indicativi, tranne nei casi dove necessita di competenze prescrivibili solo dall'odontoiatra o dal medico legittimato all'esercizio dell'odontoiatria. Questo modo di agire è tipico di molti paesi europei e mondiali, dove l'igienista dentale effettua diagnosi generale e opera con autonomia, tranne nei casi dove può somministrare competenze, come ad esempio l'infiltrazione di anestetici o raggi ionizzanti, solo su prescrizione, proprio per salvaguardare l'atto specialistico. La diagnosi generale o di igiene orale, nel caso degli igienisti dentali, consiste nell emettere un giudizio professionale sulle condizioni del paziente, sulle sue risposte ai trattamenti ricevuti, tramite manovre tecnico assistenziali. La formulazione della diagnosi in igiene dentale è il logico ampliamento della raccolta dati, relativi all accertamento. Durante quest'ultimo vengono poste domande relative all anamnesi, si svolgono esami tecnici riguardanti le condizioni fisiche, si prendono in considerazione eventuali

14 risultati dei test di laboratorio e si effettuano osservazioni attente sulle condizioni generali individuali. Questo si raggiunge tramite Analisi dei dati Interpretazione dei dati raccolti Individuazione del problema Formulazione degli obiettivi La diagnosi di igiene dentale si scrive tramite 1. Titolo 2. Definizione 3. Caratteristiche definenti e fattori correlati 4. Trattamenti eventuali Il titolo deve qualificare la tipologia del problema. La definizione ci permette di esprimere in modo chiaro e preciso il significato della diagnosi generale, contribuendo così a differenziarle da quelle che le assomigliano. Le caratteristiche definenti e fattori correlati sono l equivalente dei segni e dei sintomi soggettivi ed oggettivi presenti in relazione ad una determinata diagnosi. Il trattamento è l insieme degli atti sanitari, che vengono effettuati dall operatore. Esempio: Titolo: Alterazione della struttura dello smalto dentale Definizione: demineralizzazione

15 Caratteristiche definite e fattori correlati: 1) zone di alterazione cromosomica 2) alterata consistenza del tessuto cristallino dello smalto Trattamenti: Si agisce sulla remineralizzazione dello smalto con agenti profilattici Questo processo di diagnosi generale o di igiene dentale, non invade il campo medico specialistico, in quanto l'operatore sanitario non differenzia la patologia, ma agisce sulle caratteristiche alterate, con atti preventivi tecnico assistenziali. Partendo da queste considerazioni e capendo l efficacia della diagnosi generale, dell inutilità del vincolo indicativo, dell importanza dell atto specialistico, che con la legge 43/2006 era stato introdotto per tutte le professioni sanitarie, ma purtroppo mai attuato, e capendo il valore dell autonomia professionale, si potrà comprendere l importanza di una riforma, che c on l'implementazione delle competenze, attuerà una ridefinizione sostanziale di tutte le figure professionali sanitarie, dando quella risposta necessaria al cittadino paziente, che oggi è sempre più fautore di un percorso assistenziale, che non può essere svincolato da un contesto multiprofessionale. Ormai una visione medico centrica è unanimemente riconosciuta obsoleta e inefficace. Un altro argomento improcrastinabile è quello inerente la questione prescrittiva di alcuni presidi, esami diagnostici e farmaci di comune uso, attinenti il proprio ambito autonomo, da parte delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica La revisione della formazione specialistica e l evoluzione delle competenze sono l occasione per un impostazione organica anche di queste materie, che in europa e nel mondo sono argomenti già discussi e attuati da molti anni. In ultimo vogliamo sottolineare l'importanza dell'igienista dentale nel sistema sanitario nazionale, che purtroppo ancora oggi è poco presente e rappresentato. Con competenze avanzate e con una vera collaborazione con il mondo odontoiatrico, l igienista dentale potrà dare risposte importanti al cittadino e perseguire quegli obiettivi di civiltà e di assistenza

16 sanitaria odontoiatrica, determinando benefici a livello sociale ed economico, tipici della prevenzione.

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