Decisione N. 357 del 21 gennaio 2014
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- Emma Corradi
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) RONDINONE Nella seduta del 28/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il cliente sporgeva reclamo all intermediario il 31 dicembre 2012, negativamente riscontrato dall intermediario il 9 gennaio 2013; insoddisfatto del riscontro, presentava quindi ricorso all ABF, protocollato il 27 febbraio 2013, rappresentando che in data 1 giugno 2010 aveva prestato garanzia fideiussoria relativamente a un contratto di finanziamento stipulato dal padre, distribuito da un istituto bancario terzo e assistito da una copertura assicurativa facoltativa per il caso morte stipulata con una compagnia del ramo vita. Successivamente al decesso del padre, avvenuto il 3 febbraio 2011, il ricorrente aveva chiesto l attivazione della polizza, ma senza esito, sì da trovarsi a dover rimborsare egli il finanziamento. Il consumatore sottolineando che, a oltre due anni di distanza dal decesso del padre, si trova a far fronte a un ingente impegno economico ( che ho dovuto onorare ingiustamente con enormi sacrifici ; sono stato privato della possibilità di ottenere altri finanziamenti ) ha chiesto all ABF la corresponsione di un risarcimento danni di in quanto imputa alla convenuta: Pag. 2/7
2 - la violazione della normativa ISVAP sulla trasparenza con riguardo al ridimensionamento dei caratteri utilizzati nella modulistica, circostanza che ha contribuito a originare un contenzioso con l impresa di assicurazione e a determinare l avvio di un procedimento sanzionatorio a carico della stessa per la violazione dell art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) della circolare ISVAP n. 551/2005 vigente all epoca della sottoscrizione della polizza di cui trattasi ; - un comportamento integrante dolo incidente per aver indotto il padre a stipulare il finanziamento nella convinzione della possibile attivazione della polizza assicurativa, evidenziando anche che tale comportamento perpetuato nel tempo ha di fatto reso possibili un maggior numero di adesioni alla polizza e contestualmente praticamente annullato ciò che la normativa sulla trasparenza prevedeva per equilibrare il rapporto di tutela del consumatore. L intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 2 maggio 2013, eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza dell ABF, posto che: - la violazione dell art. 3, comma 1, della Circolare ISVAP n. 551/2005 non può essere contestata alla convenuta, che non è una compagnia assicuratrice e che ha assolto gli obblighi di fornire al cliente tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalla normativa in tema di servizi assicurativi ; - le disposizioni in materia di composizione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari escludono dalla competenza dell ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività d investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U: ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La resistente ha inoltre fatto rilevare la difformità tra le richieste avanzate in fase di ricorso e quelle precedentemente presentate dal ricorrente con il reclamo; quest ultimo non contemplava specifiche domande nei confronti della convenuta, che pertanto non aveva avuto modo di replicare tempestivamente alle richieste, formulate solo in sede di ricorso, volte ad ottenere, in buona sostanza, l annullamento del finanziamento a far data dal decesso del [padre del ricorrente] ed il risarcimento di danni quantificati in ,00. Nel merito, l intermediario, dopo avere precisato che la polizza assicurativa di cui trattasi è stata contratta presso una banca terza, che opera quale collocatore dei suoi prodotti, ha sostenuto che, per quanto a sua conoscenza, il personale di tale ultima banca avrebbe collocato la polizza facoltativa nella convinzione del buono stato di salute del sottoscrittore; e che comunque la valutazione in ordine alla non sussistenza delle condizioni di indennizzabilità compete alla compagnia assicuratrice, la quale ha respinto la richiesta di rimborso, avanzata dal ricorrente nella duplice qualità di coobbligato ed erede, eccependo che il padre del medesimo aveva effettuato nell ambito della modulistica utilizzata dichiarazioni non veridiche circa circostanze incidenti sulla valutazione del rischio (i.e., sottacendo la sussistenza di una malattia pregressa), per l effetto di compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Il padre del ricorrente aveva in particolare sottoscritto, separatamente rispetto alla documentazione contrattuale comprensiva delle condizioni generali di assicurazione e di una riproduzione facsimile, in carattere tipografico più grande, della dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa quella precontrattuale, fra cui: 1) copia dell informativa, conforme all allegato 7 del Regolamento ISVAP n. 551/2005; 2) copia delle informazioni da rendere al contraente, conformi all allegato 7B del Regolamento suddetto. Pag. 3/7
3 In ordine alle argomentazioni attoree specificamente attinenti alla caratteristiche di tale modulistica, l intermediario ha così replicato: - il modulo contrattuale relativo al rapporto in evidenza corrisponde alla versione in uso al momento della presentazione della relativa richiesta di finanziamento presentata presso la filiale ; - la dimensione del carattere destinato alla dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo [omissis] è analoga a quella utilizzata per le altre dichiarazioni connesse al finanziamento richiesto, anch esse sottoscritte in forma specifica, per le quali non risulta compromessa alcuna comprensione/leggibilità ; - le ristampe/fotocopie/scansioni tratte dall originale di spettanza di ciascuna parte contraente omissis sono in ogni caso di dimensione ridotta rispetto all originale ; - l informativa precontrattuale e contrattuale inerente il servizio assicurativo facoltativo fornita al cliente [omissis] include e riproduce, anche con dimensione più ampia del carattere tipografico utilizzato, le informazioni riportate sul frontespizio del modulo contrattuale di richiesta del prestito personale inerenti l adesione al programma assicurativo ; - al comma 1, lett. c) della circolare ISVAP n. 551/05 è previsto che nella redazione del solo modulo di proposta (dichiarazione di adesione al programma assicurativo) tali accorgimenti possono trovare opportuno adattamento in presenza di specifiche esigenze tipografiche e, in relazione a ciò, l inserimento della dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa nel frontespizio del modulo di richiesta di prestito personale, in quanto prodotto accessorio proposto contestualmente al contratto di credito, ha comportato gli adattamenti ritenuti opportuni e normativamente consentiti, e noti anche alle Compagnie di Assicurazione, restando ad ogni modo preservata la chiarezza, la comprensibilità e la facilità di lettura della dichiarazione medesima ; in proposito, rimanda al modulo contrattuale che asserisce essere molto più leggibile rispetto a quanto può apparire sulle basi dell allegazione avversaria e al facsimile riportato all interno delle condizioni generali di assicurazione; - il padre del ricorrente ha esplicitamente dichiarato di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti in tema di intermediazione assicurativa ; - la clausola contestata è redatta con il medesimo carattere utilizzato per tutte le condizioni contrattuali relative al finanziamento, per le quali non risulta esservi stato alcun problema di comprensione da parte di alcuno dei contraenti ; - il ricorrente ha in più sedi confermato di ritenere che il padre fosse in buona fede nell attestare il proprio buono stato di salute e che anche alla luce di questa dichiarazione, si può ritenere quanto meno pretestuosa la contestazione in ordine al carattere di una clausola sottoscritta in assoluta buona fede quindi presumibilmente ben compresa. L intermediario ha ancora confutato le asserzioni attoree circa l illegittimità delle trattenute effettuate successivamente alla data di decesso del padre e più ampiamente il diritto del ricorrente di ottenere l annullamento del finanziamento successivamente alla data di decesso del padre ; ha altresì contestato la richiesta di risarcimento dei danni nella misura Pag. 4/7
4 100 mila, per carenza del nesso eziologico e di qualsivoglia supporto probatorio. Ha quindi chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile e in subordine di rigettarlo. Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente, il quale in data 16 maggio 2013 ha fatto pervenire una memoria di replica inoltrata all intermediario il successivo 28 maggio 2013, nella quale ha esposto che: - non ritiene di aver diritto all annullamento del finanziamento successivamente alla data di decesso del padre, ma piuttosto ritiene di aver subito un grave danno a causa del comportamento [della convenuta]. Tale comportamento ha determinato la conclusione di un contratto in cui il consumatore assumeva delle obbligazioni senza che fosse attuata la valutazione di adeguatezza ; - la non perfetta aderenza tra quanto richiesto in reclamo e quanto in sede di ricorso è differenziata soltanto dal fatto che nel secondo si è reso necessario richiedere i danni per i comportamenti presentati già nel primo, anche considerato che la convenuta ha significativamente tardato a fornire riscontro; - non intende contestare solo una violazione della normativa ISVAP da parte della convenuta, ma anche il contegno della stessa in termini di correttezza e buona fede di comportamento, interpretazione ed esecuzione in relazione all art. 35 del Codice del Consumo ; - l asserzione dell intermediario di aver consegnato al ricorrente la documentazione precontrattuale e contrattuale non è veritiera, in quanto la stessa non è stata ricevuta dal ricorrente o dal padre (in specie le CGA sarebbero state consegnate solo dopo il tragico evento); - in ogni modo, non risulta compilata in nessuna delle previste opzioni la documentazione relativa all informazione precontrattuale né quella relativa alle dichiarazioni concernenti l assunzione del rischio oggetto dell assicurazione facoltativa; - le modalità di collocamento della polizza [omissis] non rispettavano neppure le più basilari normative di correttezza, trasparenza ed etica professionale, ribadendo che non essendo stata consegnata tale documentazione prima della sottoscrizione appare evidente la natura commerciale aggressiva messa in atto sia dall [intermediario terzo] che fisicamente ha raccolto le firme, sia dalla [convenuta] che ha operato il ridimensionamento ; - la sottoscrizione del finanziamento stesso è avvenuta anche in considerazione dell esistenza di tale copertura assicurativa (che come intesa avrebbe dovuto estinguere il finanziamento in corso nel caso di morte). L odierno ricorrente ritiene nella fattispecie che se tale clausola fosse stata nota fin dall origine, lo scenario sarebbe potuto essere totalmente differente: nessun finanziamento, nessuna obbligazione assunta omissis oppure coperture assicurative alternative. Il ricorrente ha quindi insistito perché l ABF disponga a suo favore il risarcimento del danno subito, rilevando ai fini della sua quantificazione che la somma priva di interessi dalla data del decesso alla naturale scadenza del finanziamento è [omissis] ,00 [omissis] elemento probatorio [omissis] nella disponibilità dello spettabile Collegio ; oltre a rimarcare il disagio subito in conseguenza dell onere economico determinatosi a suo carico e dell impedimento ad accedere a ulteriore credito. Pag. 5/7
5 DIRITTO Il Collegio, rilevata l esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di prestito personale e quello di assicurazione del credito (derivante dal primo), sul quale ultimo verte precipuamente la controversia, in conformità all orientamento ormai consolidato secondo cui la competenza dell ABF si estende anche ai rapporti accessori e strumentali all operazione finanziaria di sua specifica competenza (cfr. Coll. Milano, n. 1121/2010; Coll. Roma, n. 2901/12, n. 2929/12; Coll. Napoli, n. 1343/12, n. 3457/12, n. 4484/2013), reputa preliminarmente di potere affermare la propria competenza ratione materiae a giudicare sulla domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente solo nel ricorso, ma quale conseguenza immediata e diretta di comportamenti della convenuta già descritti nel reclamo beninteso nella misura in cui essa possa trovare fondamento nella costituzione e/o esecuzione del primo rapporto, circa il quale il consumatore si è legittimato in quanto coobbligato (non anche di erede del padre, atteso che il ricorso non è stato proposto in tale veste). Tale domanda non può tuttavia essere accolta nel merito. Il ricorrente invoca innanzi tutto l istituto del dolo incidente, assumendo che l intermediario si fosse avvalso della prospettata stipulazione della polizza assicurativa accessoriamente collocata per indurre il padre a stipulare il contratto di finanziamento a quelle particolari condizioni. Invero, la figura del dolo incidente è ritenuta una particolare ipotesi di violazione del dovere di buona fede precontrattuale, che, secondo l opinione dominante in giurisprudenza, configura un ipotesi di illecito extracontrattuale, con la conseguenza che, anche nel caso di dolo incidente, parte attrice deve provare la sussistenza di tutti i requisiti dell'illecito ex art c.c. condotta illecita, nesso causale, danno ingiusto, elemento soggettivo per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. In particolare l elemento soggettivo nell'art c.c. viene identificato con la mala fede, corrispondente alla consapevolezza della condotta illecita propria o di un terzo. I riscontri probatori forniti dal ricorrente sono in proposito del tutto insufficienti, in particolar modo con riferimento al nesso etiologico, né la particolare struttura del giudizio avanti all ABF consente all uopo l ingresso di attività istruttoria. Il ricorrente appare altresì voler fondare la domanda risarcitoria sull inadempimento degli obblighi di informazione nella fase precontrattuale e in effetti potrebbe venire a emersione la violazione di obblighi riconducibili all art c.c. (cfr. ex multis, Cass., n 24795; Cass., , n ). Peraltro, quanto alla pretesa mancata consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alla polizza assicurativa, si rileva che la convenuta ha prodotto dichiarazione attestante detta consegna. Per quanto attiene invece alla conformità formale della modulistica alla regolamentazione ISVAP, nella documentazione prodotta in sede di integrazione al ricorso lo stesso ricorrente ha prodotto due note dell IVASS, in cui si dà conto che nel procedimento sanzionatorio avviato su sua iniziativa detta autorità di vigilanza non ha posto all indice comportamenti censurabili imputabili alla convenuta. Ogni ulteriore valutazione sul punto pare esorbitare dalla competenza dell ABF, il quale neppure può pronunciarsi sulla condotta della compagnia assicurativa, come pure sulla validità o sulla corretta esecuzione del contratto di assicurazione. In ogni caso, la domanda attorea è sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio ai fini della quantificazione dei pretesi danni, in ordine alla quale il Collegio è soggetto, anche nell esercizio di poteri equitativi, agli stessi limiti che incontra l autorità giudiziaria ordinaria. Pag. 6/7
6 Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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