Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da proprietari di fabbricati

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1 Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da proprietari di fabbricati TITOLO I - PARTE GENERALE Art. 1. Validità e sfera di applicazione del contratto Art Inderogabilità dal contratto TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI Art I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue: Art Alloggio del portiere Art. 5 - Portiere adibito a piu stabili Art. 6 - Portiere adibito ad uno stabile con piu ingressi Art. 7 - Compiti del portiere Art. 8 - Materiali per le pulizie Art Responsabilita per danni Art Esercizio contemporanei di altra attivita Art Sostituto del portiere Art Contratto di assunzione Art Documenti per I assunzione Art Periodo di prova Art Collocamento Art Apprendistato Art Proporzione numerica Art Periodo di prova Art Durata dell apprendistato Art Retribuzione dell apprendista Art Norme di rinvio Art Contratti di formazione e lavoro Art Contratti a tempo determinato TITOLO III COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CONTRATTI ATIPICI CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D1 LAVORO CAPO II APPRENDISTATO CAPO III CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO CAPO IV CONTRATTI A TERMINE CAPO V

2 ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA Art Esclusione dalla quote di riserva TITOLO IV ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO CAPO I PORTIERI LETT. A) E B). Art. 25. Orario di apertura e chiusura del portone. Art Lavoro ordinario notturno Art Orario per la conduzione dell impianto di riscaldamento Art Orario di lavoro settimanale Art Orario giornaliero Art Lavoro ordinario notturno Art Rapporti a tempo parziale Art Contratto di assunzione Art Lavoro supplementare, notturno festivo Art Determinazione della paga oraria Art Orario di lavoro Art Lavoro ordinario notturno Art Orario di lavoro Art Lavoro straordinario, festivo, notturno Art Lavoro a tempo parziale CAPO II PORTIERI LETT. A1) E B1) CAPO III PORTIERI LETT. A1 E B1) LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CAPO IV LAVORATORI LETT. C), D) ED E) CAPO V LAVORATORI LETTERE F) E G) TITOLO V FESTIVITA - FERIE RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI CAPO I FESTIVITA Art Festivita Art Determinazione del compenso per lavoro festivo Art Periodo di ferie CAPO II FERIE

3 Art Irrinunciabilita delle ferie Art Scelta del periodo Art Scelta del periodo: facolta del lavoratore Art Riposo settimanale Art Permessi retribuiti Art Permessi per lutto Art Permessi elettorali Art Congedo matrimoniale Art Chiamata di leva e richiamo alle armi CAPO III RIPOSO SETTIMANALE CAPO IV PERMESSI E CONGEDI TITOLO VI TRATTAMENTO DI MALATTIA Art Definizione di malattia Art Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto Art Indennita economiche Art Campo di applicazione Art Condizione di miglior favore TITOLO VII TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI Art Iscrizione Enti previdenziali ed assicurativi Art Gravidanza e puerperio Art Infortunio sul lavoro TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I RETRIBUZIONI ED INDENNTTA Art Salario Art Indennita Art Terzo elemento Art Scala mobile Art Retribuzione portieri lettere A) e B) C.C.N.L. del 12 maggio 1995 TITOLO I - PARTE GENERALE Art. 1. Validità e sfera di applicazione del contratto II presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams/CGIL,

4 Fisascat-Cisl e UILTuCS-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati e/o addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, le cui qualifiche e profili professionali sono indicati al successivo art. 3. Sono esclusi dall applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo Art. 3, quando la loro prestazione a carattere personale e domestico e cioe quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonchè quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono. Art Inderogabilità dal contratto - Il presente C.C.N.L. sostituisce tutti i precedenti contratti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto in contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali o di enti morali o territoriali che nel loro insieme siano piu favorevoli al lavoratore. TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI Art I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue: A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio. Al) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio. B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio. B1) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio. C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia dell androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento dell impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari. D) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza. E) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq 200), e/o spazi destinati ad attivita sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (sempre che l attivita non richieda particolari capacita tecniche, specializzazioni o licenze), e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini.

5 F) Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell attivita di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori meccanografici, segretari di concetto. G) Lavoratori che svolgono mansioni d ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: contabili d ordine, operatori meccanografici, addetti di segreteria con mansioni d ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici Pubblici e/o privati. Agli effetti delle lette A) e B) del presente comma, si intende per vigilanza l effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l orario di cui al successivo art. 25. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle. Il portiere di cui alle lettere A) e B), ferma restando la responsabilita della custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facolta di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone. Art Alloggio del portiere Guardiola e servizi igienici - Ai portieri di cui alle lettera A) e B) del precedente art. 3 deve essere garantito I alloggio gratuito che, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovra essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all atto dell assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito. Per i portieri di cui alle lette Al) e Bl) del precedente art. 3, lo stabile dove questi prestano servizio dovra essere fornito di guardiola e di servizi igienici. Qualora, in caso di provata difficolta, non sia possibile assicurare ai portieri di cui alle lettere Al) e B1) I uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno provare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale. Art. 5 - Portiere adibito a piu stabili Il portiere puo essere addetto eccezionalmente a due o più stabili di spettanza di uno o piu datori di lavoro purche aventi un unico ingresso funzionante o piu ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso un portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile. Art. 6 - Portiere adibito ad uno stabile con piu ingressi Il portiere puo pre stare servizio in uno stabile con piu ingressi non comunicanti tra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purche facente capo ad un unica proprieta o ad un unico condominio e per un numero massimo di sei ingressi. Diverse denominazioni, modalita e limiti potranno essere concordati a livello territoriale. Nei casi contemplati dal presente articolo il portiere ha diritto all intero trattamento normativo ed economico per l intero stabile nonche : - ad un compenso pari al 10% del salario minimo unico nazionale conglobato per il secondo ingresso; - ad un compenso pari al 5% del salario minimo unico nazionale conglobato per ogni ulteriore ingresso. Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti alla data del 31 agosto 1991, saranno mantenute in cifra fino a concorrenza. Norma transitoria

6 Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fattispecie previste dalla norma degli articoli 5 e 6, esistenti alla data del 31 gennaio 1992, potranno essere mantenute "ad personam" fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso verra conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere. Art. 7 - Compiti del portiere Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell edificio. Egli deve provvedere: all accurata pulizia dell androne, delle scale, dei cortili e degli spazi anche a verde, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell uso del telefono e dell ascensore alla sostituzione di lampade elettriche; al funzionamento dell impianto centrale di riscaldamento e dell impianto di distribuzione dell acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato e purche a cio sia abilitato: nonche a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale. Al portiere puo essere affidato il servizio di esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali: in tal caso gli e dovuta l indennita prevista dalle tabelle A e B, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Il portiere e tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a proprie spese ed averne cura nell uso. II portiere, inoltre, e tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorita riguardo al funzionamento degli ascensori. Il portiere non e tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformita del presente contratto. Art. 8 - Materiali per le pulizie Il datore di lavoro deve fornire al portiere gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie. Art Responsabilita per danni Il portiere e responsabile dei danni dipendenti da sua colpa nell esercizio delle proprie mansioni. Art Esercizio contemporanei di altra attivita I1 portiere non puo esercitare altra attivita lavorativa nello stabile. Le situazioni diverse precostituite dal 1" gennaio 1974 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro ed in tal caso la retribuzione minima in denaro, di cui al successivo art. 64, puo essere ridotta fino alla misura del 20%. Art Sostituto del portiere Il proprietario puo assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest ultimo dal servzio secondo le previsioni contrattuali. Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentira il portiere titolare. L eventuale mancata designazione del sostituto non puo inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente C.C.N.L. Il sostituto del portiere di cui alle lett. A) e B), dell art. 3, se convivente con il titolare, avra diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa. Se invece, non e convivente con il suddetto portiere titolare, avra diritto, oltre al trattamento

7 economico di cui sopra, alla indennita sostitutiva dell alloggio lett. f) dell art. 64, ed alle indennita sostitutive degli elementi retributivi di cui lett. g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennita sostitutive indicate alle tabelle "A" e "B"). Il sostituto e tenuto all osservanza di tutte le norme del presente C.C.N.L. regolano il rapporto del portiere titolare. Dichiarazione a verbale Nei casi in cui la guardiola sia annessa all appartamento di servizio del portiere, il proprietario e invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma. TITOLO III COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CONTRATTI ATIPICI CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D1 LAVORO Art Contratto di assunzione L assunzione dovra risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: a) data di assunzione; b) durata del periodo di prova; c) qualifica del lavoratore; d) retribuzione; e) orario di lavoro, settimanale e giornaliero. Art Documenti per I assunzione Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti: a) carta di identita o documento equipollente; b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi; c) certificato penale; d) certificato medico; e) libretto di lavoro; f) per i portieri ed i sostituti, la prevista licenza comunale; g) codice individuale Inps; h) codice fiscale. Art Periodo di prova Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo, l assunzione e considerata definitiva, a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto puo essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti: solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10. Qualora le parti convengano che durante il periodo di prova il portiere di cui alle lett. A) e B) dell art. 3 non fruisca dell alloggio, competera allo stesso l indennita sostitutiva di cui alle tabelle A e B. Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta il lavoratore si intende assunto definitivamente ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto. Il periodo di prova e il seguente:

8 per i portieri, due mesi; per i lavoratori di cui alla lett. C) dell art. 3, sei giornate di presenza indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata; per i lavoratori di cui alla lett. D) dell art. 3, giorni 20 di effettivo lavoro; per i lavoratori di cui alla lett. E) dell art. 3, giorni 15 di effettivo lavoro; per i lavoratori di cui alla lett. F) dell art. 3, giorni 60 di effettivo lavoro; per i lavoratori di cui alla lett. G) dell art. 3, giorni 30 di effettivo lavoro. Art Collocamento L assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. Le parti contraenti riconoscono l illegittimita delle "buone entrate" anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto. CAPO II APPRENDISTATO Art Apprendistato L apprendistato e ammesso per le mansioni indicate alle lette F) e G) dell art. 3. Possono essere assunti in qualita di apprendisti i giovani di eta non inferiore a 15 anni e non superiore a 20; nei confronti di coloro che abbiano adempiuto all obbligo scolastico ai sensi della Legge n il limite inferiore puo essere portato a 14 anni, purche i giovani vengano adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge. Si applicano la Legge , n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato, nonche la Legge n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Art Proporzione numerica Il numero di apprendisti non potra superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui alle lettere F) e G) dell art. 3. E comunque consentita l assunzione di un apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, purche vi sia almeno un lavoratore con mansioni lettera F) o C) dell art. 3, oppure la prestazione lavorativa diretta del proprietario o persona da esso delegata. Art Periodo di prova - La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti e fissata in giorni 30 di lavoro effettivo, durante i quali e reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. Art Durata dell apprendistato La durata massimo del periodo di apprendistato e la seguente: lavoratori lettera F): anni 3 di servizio; lavoratori lettera G): anni 2 di servizio. Non e considerato servizio, agli effetti di cui sopra il servizio militare di leva e tutte le assenze dal servizio di durata superiore a 30 gironi, ancorche per una delle cause previste dall art del C.C.. Art Retribuzione dell apprendista La retribuzione dell apprendista e la seguente: primo 1/3 del periodo: 70% dello stipendio base ed indennita di contingenza spettante al lavoratore qualificato; secondo 1/3 del periodo: 80% dello stipendio base ed indennita di contingenza spettante al lavoratore qualificato;

9 ultimo 1/3 del periodo: 90% dello stipendio base ed indennita di contingenza spettante al lavoratore qualificato. In caso di malattia competeranno all apprendista le stesse indennita previste all art. 54, ragguagliate con le percentuali di cui sopra. Art Norme di rinvio - Per quanto non previsto in materia di apprendi stato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai lavoratori lettere F) e G) dell art. 3, in quanto compatibili. CAPO III CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Art Contratti di formazione e lavoro Possono essere stipulati, ai sensi della Legge n. 451, contratti di formazione e lavoro tendenti: CFL di tipo a. 1): all acquisizione di professionalita intermedie (lett. D - E - G), con durata di 18 mesi; CFL di tipo a. 2): all acquisizione di professionalita elevate (lett. F), con durata di 24 mesi: CFL di tipo b): all inserimento professionale mediante un esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita professionali al contesto operativo ed organizzativo dell ambiente di lavoro con durata di 12 mesi. L inquadramento all atto dell assunzione sara lo stesso di quello previsto al termine del contratto. La retribuzione iniziale applicabile per tutta la durata del contratto, sara la stessa prevista per la mansione indicata alla rispettiva lettera dell art. 3, ridotta del 10%, per la prima meta del periodo e del 5% per la seconda meta. CAPO IV CONTRATTI A TERMINE Art Contratti a tempo determinato A norma dell art. 23 della Legge , n. 56, le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro: 1) assunzione sostituzione di lavoratori assenti per ferie; 2) aspettative diverse da quelle gia previste dall art. 1 lettera b) della Legge , n I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme n. 230, di cui alla Legge 230/1962. CAPO V ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA Art Esclusione dalla quote di riserva Ai sensi dell art: 25 - secondo comma - della Legge 223/1991, non sono computabili, ai fini della riserva di legge le assunzioni dei seguenti lavoratori: portieri lettere A), Al), B), Bl) dell art. 3, in relazione alla fiduciarieta delle mansioni di sorveglianza e custodia; impiegati di concetto lettera F). TITOLO IV ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO

10 CAPO I PORTIERI LETT. A) E B). Art. 25. Orario di apertura e chiusura del portone. L orario durante il quale, normalmente deve restare aperto il portone e di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi. L orario di cui sopra e ridotto di sei ore settimanali dal 1 gennaio La suddetta riduzione sara raggruppata in una mezza giornata, la cui collocazione settimanale sara stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. In deroga a quanto previsto dai sopra citati accordi potrà essere concordata, fra datore di lavoro e lavoratore, una diversa collocazione della mezza giornata di riduzione dell orario settimanale: di tale dovra essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale, cosi come previsto dall art. 91. La distribuzione giornaliera dell orario di apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verra stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. L orario di apertura e chiusura dei portoni potra essere frazionato in non più di due periodi separati da un intervallo non superiore a due ore. Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festivita indicate al successivo art. 40, in tali giorni l orario di apertura del portone e di 7 ore e non puo protrarsi oltre le ore 14. Art Lavoro ordinario notturno Lavoro straordinario e festivo - Il lavoro straordinario diurno e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Art Orario per la conduzione dell impianto di riscaldamento Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell acqua calda. Tale prestazione potra essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22. In detta fascia dovra essere compreso il nastro orario di cui all art. 25. CAPO II PORTIERI LETT. A1) E B1) Art Orario di lavoro settimanale L orario di lavoro settimanale per i portieri di cui alle lett. A1) e B1) dell art. 3 e di 48 ore settimanali, distribuito su un arco di 6 giornate. Una diversa distribuzione dell orario settimanale e giornaliero di lavoro potra essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificita, cosi come previsto dalla lett. f dell art. 86, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al primo comma dell art. 30, sara applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera. Art Orario giornaliero L orario giornaliero di lavoro del portiere di cui alle lett. Al) e Bl) dell art. 3 sara continuativo, con

11 un intervallo di un ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verra concordemente stabilito tra le parti. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell intervallo minore o maggiore, che dovra essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale, di cui all art. 91, o in subordine dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente C.C.N.L. Tale ratifica dovra intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata an che da una sola delle parti. Art Lavoro ordinario notturno Lavoro straordinario festivo - Per l orario settimanale distribuito su 6 giornate, il lavoro straordinario diurno e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi della nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera compresa in poi. Il lavoro domenicale o festivo e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40% se straordinario. CAPO III PORTIERI LETT. A1 E B1) LAVORATORI A TEMPO PARZIALE Art Rapporti a tempo parziale Le parti, ritenendo che l evoluzione del settore e le nuove esigenze organizzative e di servizio che si sono determinate, reclamino un adeguamento del rapporto di lavoro, convengono che possano essere instaurati nuovi rapporti con orario inferiore alle 48 ore e con un minimo di 30 ore settimanali. Art Contratto di assunzione Norme di rinvio - Fermo restando che l orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all articolo precedente dovra risultare da atto scritto al momento dell assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative gia previste dal presente C.C.N.L., anche dalla legge allegata del 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni. Art Lavoro supplementare, notturno festivo Ai sensi dell art. 5, quarto comma, della Legge 863/1984, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l orario risultante dalla lettera di assunzione, e consentito, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: necessita di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro: altre similari necessita connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere. Il relativo compenso sara costituito dalla normale paga oraria maggiorata del: 10% per lavoro supplementare fino alla 9 ora giornaliera esclusa: 15% per lavoro supplementare, per la 9 ora giornaliera; 20% per lavoro supplementare oltre la 9 ora giornaliera; 30% per lavoro notturno; 40% per lavoro domenicale o festivo. Si intente per lavoro notturno quello effettuato tra le ore e le ore Art Determinazione della paga oraria

12 Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto al 2 comma dell art. 69. CAPO IV LAVORATORI LETT. C), D) ED E) Art Orario di lavoro Fermo restando che la retribuzione di cui all art. 67 e stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lett. C), D), E), non puo superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali e deve risultare da atto scritto. In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie. Art Lavoro ordinario notturno Lavoro straordinario e festivo - Il lavoro straordinario diurno e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario o del 40%, se straordinario. CAPO V LAVORATORI LETTERE F) E G) Art Orario di lavoro La durata normale dell orario di lavoro effettivo dei lavoratori di cui alle lettere f) e g) dell art. 3 e fissata in 40 ore settimanali.. L orario settimanale di lavoro e distribuito su 5 o 6 giornate; in quest ultimo caso in una delle 6 giornate l orario dovra essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. Art Lavoro straordinario, festivo, notturno Il lavoro straordinario diurno e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. II lavoro domenicale festivo e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. I1 lavoro notturno e retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Si intende come notturno il lavoro prestato tra le ore e le ore La quota oraria della retribuzione si ottiene con il divisore 173, secondo le previsioni del successivo articolo 69, terzo comma: quella mensile, con il coefficiente 26. Art Lavoro a tempo parziale I1 lavoro a tempo parziale e disciplinato dalla legge Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro. Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore orario previsto dall art ultimo comma. TITOLO V FESTIVITA - FERIE

13 RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI CAPO I FESTIVITA Art Festivita Ai lavoratori considerati nel presente C.C.N.L. che prestino la loro opera nella giornata di domenica, del Santo Patrono, nelle festivita nazionali ed in quelle infrasettimanali, si applicano le disposizioni delle seguenti leggi: 27 maggio 1949, n. 260; 31 marzo 1954, n. 90; 16 aprile 1954, n. 111; 16 maggio 1956, n. 526; 5 marzo 1977, n.54; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, nonche I accordo 30 giugno 1988 per i giorni non piu festivi. Quando la ricorrenza del Santo Patrono coincide con un altra festivita nazionale o infrasettimanale, essa verra spostata in un altro giorno. In caso di coincidenza di alcuna delle festivita nazionali, infrasettimanali o del Santo Patrono con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, al dipendente retribuito con paga fissa mensile (non oraria) verra corrisposto un compenso pari a 1/26 della normale retribuzione mensile di cui all art. 69. Analoga corresponsione spettera, nei confronti del personale a paga oraria, in caso di coincidenza del Santo Patrono con il giorno di riposo settimanale. Nota a verbale Le parti si danno atto che il pagamento della festivita nazionale o infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo, per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in base alle ore lavorate (lett. C), D), E) dell art. 3) e gia previsto dalle vigenti disposizioni di Legge. Agli effetti di quanto previsto nella presente nota a verbale, il girno di riposo settimanale, anche se non coincidente con la domenica, e considerato festivo. Art Determinazione del compenso per lavoro festivo Per il portiere ed il sostituto del portiere il calcolo della retribuzione per il lavoro prestato nelle festivita nazionali ed infrasettimanali dovra essere effettuato computando solo la normale paga oraria di cui al successivo art. 69. CAPO II FERIE Art Periodo di ferie Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie e stabilito in 26 giorni lavorativi, (escluse le sole domeniche e le festivita nazionali infrasettimanali e del S. Patrono). Per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E) dell articolo 3 che non prestano attivita in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie e stabilito n. 30 giorni di calendario. Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio. In caso di licenziamento, quale ne sia il motivo, o di dimissioni, spetta al lavoratore un compenso pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per l intero periodo feriale. Se il licenziamento o le dimissioni hanno luogo durante I anno, il compenso sara pari a tanti dodicesimi di detta retribuzione quanti sono i mesi precedenti al licenziamento. I1 decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

14 Art Irrinunciabilita delle ferie Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennita e dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. Art Scelta del periodo Premesso che il lavoratore puo esercitare l opzione di cui al successivo art. 45, le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: la relativa collocazione e decisa dal datore di lavoro, sentito il lavoratore, e comunicata allo stesso per iscritto, almeno 3 mesi prima della loro fruizione. La comunicazione di cui sopra non potra aver luogo prima del 1 gennaio di ogni anno. Art Scelta del periodo: facolta del lavoratore In alternativa al meccanismo di scelta del periodo di ferie indicato al precedente art. 44, il lavoratore ha facolta di decidere la collocazione temporale di meta del periodo feriale tra il 16 settembre ed il 15 giugno dell anno successivo, escludendo comunque il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio. La collocazione della restante meta del periodo feriale verra decisa dal datore di lavoro entro il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L eventuale opzione del meccanismo di scelta previsto del presente articolo, dovra essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre dell anno precedente a quello nel quale verranno fruite le ferie. Dichiarazione a verbale I proprietari sono indicati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche nei periodi piu confacenti al lavoratore. Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore gia in atto, sia collettive aziendale che individuali, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. CAPO III RIPOSO SETTIMANALE Art Riposo settimanale Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica. I1 giorno di riposo settimanale e stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore. CAPO IV PERMESSI E CONGEDI Art Permessi retribuiti I permessi matureranno in ragione di 80 ore annue; nell anno di inizio o termine del rapporto di lavoro matureranno in ragione del servizio prestato nell anno stesso. I permessi non fruiti entro l anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria determinata secondo le previsioni del 1 e 2 comma dell art. 69. Con l accordo delle parti, e ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell anno con quelli dell anno successivo. In caso di rapporto a tempo parziale di cui all art. 31 i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito.

15 Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che in caso di riduzione dell orario di lavoro eventualmente disposta da futuri rinnovi contrattuali, saranno soggette ad automatico riassorbimento, fino a concorrenza, n. 20 ore. Art Permessi per lutto Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito non superiore a 3 giorni per grave lutto familiare (morte di parenti entro il 2 grado o di affini entro il 1 grado). Art Permessi elettorali Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge vigenti. Art Congedo matrimoniale Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15. Art Chiamata di leva e richiamo alle armi Per quanto riguarda la chiamata di leva ed il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia. Anche nel caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di durata del richiamo stesso. II lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorni dal congedo e considerato dimissionario. TITOLO VI TRATTAMENTO DI MALATTIA Art Definizione di malattia Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacita alla prestazione lavorativa. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali gia sussiste l obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, ne i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonche per l effettuazione delle cure elio-balneotermali. Art Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha I obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere entro due giorni dal verificarsi della malattia il certificato medico da cui risulti la diagnosi, la prognosi nonche l eventuale possibilita, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovra trasmettere, nell osservanza dei tempi e modalita di cui sopra il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione nonche appena possibile, la cartella clinica. Il datore di lavoro ha facolta di far controllare la malattia del lavoratore appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico. II lavoratore assente per malattia e tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dal datore di lavoro disponibile per il controllo, dalle ore alle ore e dalle ore alle ore di ciascun giorno anche se domenicale o festivo. II lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovra preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro decade dal diritto di percepire I indennita di

16 malattia di cui al successivo art. 54 ed e passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni nell arco di un anno solare, per tale intendendosi il periodo di 365 giorni antecedenti ogni singolo giorno di malattia considerato ai fini del computo dell istituto in questione. Durante il periodo di malattia il lavoratore di cuialle lettere A) e B) dell art. 3 manterra il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell art. 64. Art Indennita economiche - Durante il periodo di malattia il datore di lavoro corrispondera al lavoratore interessato una indennita giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), secondo le seguenti misure: dal 4 al 20 giorno compresi: lire giornaliere; dai 21 giorno compreso: lire giornaliere. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennita di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell effettivo orario settimanale prestato. Le indennita di cui sopra verranno elevate dal 1 gennaio 1997, rispettivamente, a lire e giornaliere. Tali indennita verranno corrisposte entro i seguenti limiti: a) malattie che non comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 120 giorni nell arco di un anno; b) malattie che comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 180 giorni nell arco di un anno. Il limite di 180 giorni non potra comunque essere superato anche in caso di concorso di malattie, sia che queste comportino sia che non comportino il ricovero ospedaliero. La corresponsione dell indennita giornaliera di malattia come sopra determinata dovra essere effettuata al lavoratore con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell indennita giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1 giorno successivo al 3 mese dall assunzione. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell articolo 11 del presente CCNL, ma limitatamente ai periodi per i quali e stato assunto. Non e dovuta al lavoratore I indennita prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: applicazione di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni): infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonche ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; malattie mentali: uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei: pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci guidoslitta, immersioni con autore spiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere. partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarita pura; guerra ed insurrezioni; tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore. Le indennita erogate ai lavoratori secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno rimesse, con richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al successivo articolo 88, ai datori di lavoro in regola con le norme contenute nel detto Regolamento e con i pagamenti indicati dail art. 92 del CCNL. Art Campo di applicazione

17 La normativa in materia di malattia contemplata dal precedente art. 54 non si applica ai lavoratori di cui alle lett. C), D), E) dell art. 3 del presente C.C.N.L., in quanto essi gia fruiscono dell indennita economica di malattia da parte dell lstituto competente per legge. Nota a verbale La normativa in materia di malattia di cui all art.54, si applica ai lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell art. 3, in quanto I indennita economica di malattia a carico dell istituto competente per Legge non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegato dipendente da proprietari di fabbricati. Art Condizione di miglior favore - Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente gia esistenti. TITOLO VII TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI Art Iscrizione Enti previdenziali ed assicurativi - I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all INPS ed all lnail. Art Gravidanza e puerperio - Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia. Art Infortunio sul lavoro - Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R , n (Testo Unico infortuni). Art Salario - TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I RETRIBUZIONI ED INDENNTTA II salario unico minimo nazionale di cui alla lett. a) dei successivi artt. 64 e 65 e indicato nelle tabelle A e B allegate al presente contratto. Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri di cui alle lett. A) ed Al) dell art. 3, e comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1 dicembre n. 1142, l unita di misura vano e ragguagliata a mq 50, mentre per i locali accessori di cui all art. 50 del predetto decreto, la misura vano e ragguagliata a mq 75. Le dipendenze previste dall art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani.

18 La consistenza degli edifici e ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l alloggio di quest ultimo. Art Indennita - Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 60 nonche riferita alle mansioni tipiche del portiere, cosi come indicate al precedente art. 7, competono al portiere le indennita nelle misure previste ed indicate alle allegate tabelle A e B. Art Terzo elemento - Ove esistente, continuera ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui ai successivi artt. 64 e 65, ridotto di lire complessive del suo importo originario, fino aconcorrenza. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la corresponsione di cui sopra va intesa come riferita "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Art Scala mobile - Le parti si danno atto che ai lavoratori i quali si applica il presenta contratto, e dovuta dal 1 febbraio 1977 I indennita di scala mobile istituita dalla Legge 4 febbraio 1958, n. 23, cosi come modificata dall accordo di unificazione del punto di contingenza del 23 settembre 1975, dalla Legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dai successivi accordi in materia. Le parti si danno altresi atto che da l indennita di scala mobile viene corrisposta nelle misure fisse indicate alle tabelle A, B, C, D, E, F, G, al-legate al presente CCNL, comprensive anche del conglobamento dell E.D.R. di cui all accordo 12 marzo 1993 di recepimento dell accordo interconfederale del , conglobamento che ha decorrenza dal 1 gennaio Art Retribuzione portieri lettere A) e B) - La retribuzione dovuta ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell art. 3 comprende: a) il salario mensile di cui all art. 60; b) la scala mobile di cui all art. 63; c) l eventuale terzo elemento di cui all art. 62; d) eventuali indennita a carattere continuativo: e) gli scatti di anzianita di cui all art. 70; f) l alloggio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall art. 4 del presente contratto o I indennita sostitutiva nei casi previsti: g) I energia elettrica nella misura di 20 KWH mensili e I acqua nell alloggio nella misura di 120 mc annui; h) il riscaldamento dell alloggio, in quanto nello stabile gia esista o venga installato un impianto centrale. Nel caso in cui, pure esistendo o venendo installato nello stabile I impianto centrale, l alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, verra corrisposta I indennita sostitutiva prevista.

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