MASSIME CIVILI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Corte di Cassazione Sez. III civ. 15 Maggio 2013, n (Pres.

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1 MASSIME CIVILI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Corte di Cassazione Sez. III civ. 15 Maggio 2013, n (Pres. G.M. Berruti; Rel. G. Carleo) Obbligazioni e contratti Giocata Biglietto vincente Smarrimento del tagliando Riscossione della vincita Possibile La perdita del tagliando figlia del biglietto vincente non preclude la riscossione della vincita se sussistono ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell avente diritto 1. All atto della giocata il giocatore scommettitore stipula un contratto la cui interpretazione costituisce attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità, oltre che in presenza di vizi della motivazione, esclusivamente in caso di violazione dei criteri dell ermeneutica contrattuale 2. 1 La Corte riconosce la legittimità del pagamento dei premi all acquirente di due quote, di cui ha smarrito i tagliandi, di un sistema del totocalcio, sulla base della denuncia di smarrimento del tagliando figlia e della testimonianza del titolare della ricevitoria presso cui la giocata è stata effettuata. 2 chi in sede di legittimità intenda dolersi di una errata interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, per violazione dell art c.c., deve tener presente che la violazione dedotta postula un oggettiva divergenza tra l interpretazione effettuata sulla sola base letterale della singola clausola e quella che si sarebbe ottenuta con il coordinamento delle varie clausole. Pertanto ha l onere di spiegare perché l interpretazione della clausola non è avvenuta secondo le regole stabilite dal 1

2 AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. II civ. 23 Maggio 2013, n (Pres. Oddo; Rel. Bursese) Avvocato e procuratore Avvocato Parcella Riduzione ad opera del giudice Mancata motivazione Illegittima Interessi di mora - Decorrenza Il magistrato che intende ridurre la parcella dell avvocato non può procedere ad una liquidazione sintetica senza indicare le voci eventualmente escluse ed i relativi motivi. In materia di determinazione del compenso spettante all avvocato nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari del legale devono essere liquidati in base alla tariffa esistente al momento in cui l opera complessiva è stata portata a termine con l esaurimento o la cessazione dell incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, che si esauriscono nell atto stesso in cui sono compiute 3. In presenza di controversia tra avvocato e cliente circa il compenso per prestazioni professionali il debitore non può essere considerato in mora Legislatore, indicando perché, malgrado il chiaro significato della singola clausola, sarebbe stato necessario interpretarla a mezzo delle altre (Cass., n /2011) 3 Cass., n /2010; Cass., n. 5426/2005; Cass., n /1998; 2

3 prima della liquidazione del debito, che avviene con l ordinanza che conclude il procedimento 4. Pertanto è a partire da quella data, e nei limiti di quanto liquidato dal magistrato, e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi 5. Corte di Cassazione Sez. III civ. 14 Maggio 2013, n (Pres. Petti; Rel. Giacalone) Avvocato e procuratore Avvocato Inadempimenti professionali Nessuna perdita di chance per il cliente Risarcimento danno Escluso Non è risarcibile la perdita di chance in assenza di prova, anche presuntiva, dell esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o elevata probabilità e non di mera potenzialità, l esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile 6. In materia di contratto d opera intellettuale, anche laddove risulti provato l inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da sue eventuali omissioni deve ritenersi sussistente solo quando, sulla base di 4 L. n. 794, 13/06/ Cass., Sez. II civ., 02/02/2011, n Cass., n /2011; 3

4 criteri probabilistici si accerti che, senza quell omissione, il risultato sarebbe stato conseguito 7. Corte di Cassazione Sez. I civ. 10 Maggio 2013, n (Pres. U. Vitrone; Rel. Di Amato) Avvocato e procuratore Avvocato Compenso Mancato accordo preventivo o successivo tra cliente e professionista Liquidazione ad opera del magistrato Minimi tariffari Secondo quanto previsto dalla disciplina dettata dal D.l. n. 223/ e prima dell abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.l. n. 1/2012, il cliente ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi tariffari. Però, in assenza di tale accordo, il giudice delegato deve provvedere a liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell Ordine il magistrato può liquidare il compenso in misura 7 Cass., n. 9917/2010; Cass., n. 6967/2006; Cass., n /2004; 8 D.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) 4

5 inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene che sussista una chiara sproporzione tra le prestazioni dell avvocato e l onorario previsto 9. Corte di Cassazione Sez. Unite civ. 3 Maggio 2013, n (Pres. R. Preden; Rel. R. Botta) Avvocato e procuratore Avvocato Pubblicità occulta Violazione disciplinare - Sussiste È sempre sanzionabile la pubblicità occulta dello studio. In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, poiché l abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero professionali, stabilita dall art. 2 del dl 04/07/2006, n. 223, convertito nella l. 04/08/2006, n. 248, non preclude all organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza. La pubblicità informativa deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria L art. 9 D.l. n. 1/2012, dopo aver abrogato le tariffe, ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. 10 Cass., Sez. Unite civ., 13/11/2012, n ; Cass., Sez. Unite civ., 10/08/2012, n ; 5

6 Indiscusso è il diritto al libero esercizio di una pubblicità promozionale dell attività professionale a condizione che sia realizzata nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti. PROCEDURA CIVILE Corte di Cassazione Sez. III civ. 21 Maggio 2013, n (Pres. Uccella; Rel. D Amico) Procedura civile Costituzione in giudizio Deposito degli atti in cancelleria mediante invio a mezzo posta Escluso La costituzione, in un giudizio ordinario, va effettuata a mezzo del procuratore depositando gli atti in cancelleria, soltanto in casi particolari il deposito può essere effettuato attraverso l invio degli stessi a mezzo posta 11. Corte di Cassazione Sez. VI civ Maggio 2013, n (Pres. M. Cicala; Rel. M. Iacobellis) 11 La obbligatorietà della consegna a brevi manu dei documenti pone in essere una attività finalizzata e voluta dal Legislatore al perseguimento di quel preminente interesse pubblico, qual è quello di far partire un giudizio legalmente corretto nei suoi passi iniziali e, quindi, di prevenire eventuali effetti dilatori dei tempi del processo, che per essere giusto, impone che le parti si pongano in grado e siano messe in grado di portare al magistrato tutti gli elementi in loro possesso. 6

7 Procedura civile Litispendenza Deroghe di riparto della giurisdizione Escluse Il magistrato non può equiparare ed assimilare i rapporti tra uffici diversi dello stesso organo giudiziario ai rapporti tra organi giudiziari diversi. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la litispendenza, art. 39 c.p.c., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice di diversa giurisdizione, anche se aditi con la medesima domanda 12. Corte di Cassazione Sez. I civ. 16 Maggio 2013, n (Pres. Vitrone; Rel. Aciemo) Procedura civile Appello Atto incompleto di alcune pagine Inammissibilità - Non sussiste Non è nullo l atto di appello mancante di alcune pagine se il significato risulta comprensivo. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l atto di appello è nullo qualora non consenta la valutazione anche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, e/o non siano indicate le parti della sentenza impugnata con la conseguenza che l incertezza riguardi l intero contenuto 12 Cass., 30/07/2007, n ; Cass., Sez. Unite civ., n. 5243/1981 7

8 dell atto, ovvero che l appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi 13. SUCCESSIONI E DONAZIONI Corte di Cassazione Sez. II civ. 23 Maggio 2013, n (Pres. Felicetti; Rel. Piccialli) Successioni e donazioni Testamento Divisione Collazione Esclusa Nella divisio inter liberos è escluso possa trovare applicazione l istituto della collazione, considerato che lo stesso, essendo diretto ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra gli eredi, può operare soltanto nei rapporti in cui tra i coeredi si instauri una comunione; il che non si verifica nella divisione con la quale il testatore abbia già provveduto, a propria discrezione, tenendo conto dei bisogni e delle attitudini di ciascun erede, a determinare le quote loro spettanti, che, fatto salvo il rispetto delle quote dei legittimari, possono essere anche diseguali. Corte di Cassazione Sez. II civ. 15 Maggio 2013, n (Pres. Oddo; Rel. Proto) 13 Cass., n /2012; Cass., n /2006; Cass., n /2006; 8

9 Successioni e donazioni Testamento Legittimario Quota di riserva Tacitazione del legittimario con donazioni fatte in vita - Mera dichiarazione del testatore Esclusa Il testatore non può incidere sulla quota di riserva in quanto la dichiarazione di avvenuta tacitazione delle ragioni del legittimario con donazioni in denaro costituisce mera dichiarazione che non attiene alla volontà testamentaria 14. Ai fini dell individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell ambito della medesima categoria, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o prescrizione, dell azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari 15. PROPRIETA 14 Il legislatore, prevedendo la successione necessaria, si è preoccupato affinché a ciascuno dei legittimari fosse assicurata una parte del patrimonio del de cuius anche contro la volontà dello stesso e pertanto così come non è consentito al testatore sottrarre al legittimario la quota di riserva, allo stesso modo non può raggiungere eguale risultato attraverso la semplice dichiarazione di aver già soddisfatto il legittimario per la quota di riserva; ambedue le situazioni rientrano nell ambito dell azione di riduzione e non attengono al contenuto tipico del testamento. L enunciazione di aver tacitato il legittimario con donazioni di denaro costituisce dichiarazione che neppure potrebbe essere assimilata ad una confessione stragiudiziale ex art c.c. in quanto nell azione di riduzione il legittimario è terzo e tale dichiarazione sarebbe invece favorevole al testatore ed ai suoi eredi e, invece, sfavorevole al legittimario. 15 Cass., Sez. Unite, 09/06/2006, n ; 9

10 Corte di Cassazione Sez. II civ. 23 Maggio 2013, n (Pres. Oddo; Rel. Manna) Proprietà Servitù coattiva Servitù di passaggio - Percorso alternativo Ampliamento servitù preesistente Escluso È escluso il diritto all ampliamento della servitù di passaggio qualora il proprietario del fondo dominante sia proprietario anche di fondi contigui dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio. In tal caso, pertanto, l art c.c., non può trovare alcuna applicazione, neanche con riguardo all ampliamento della preesistente servitù, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante 16. CIRCOLAZIONE STRADALE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 23 Maggio 2013, n (Pres. Finocchiaro; Rel. Giacalone) Circolazione stradale Incidente stradale Violazione dell obbligo di precedenza - Sinistro Responsabilità concorrente Accertamento 16 Cass., n. 739/

11 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità, art c.c., ha carattere sussidiario, dal momento che trova applicazione solo qualora sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nell incidente; l accertamento dell intervenuta violazione, ad opera di uno dei conducenti, dell obbligo di dare la precedenza, non dispensa il magistrato dal verificare il comportamento dell altro conducente per stabilire se quest ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale nonché i normali precetti di prudenza, potendo l eventuale inosservanza di tali norme comportare l affermazione di una colpa concorrente 17. Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena 17 Cass., n. 9528/2012; Cass., n. 4055/2009; Cass., n. 4755/2004; 11

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