LA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE IN ATTESA DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE DOTT. ING. DANIELE CIONCHI

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1 SEMINARIO CONFINDUSTRIA PESARO - URBINO LA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE IN ATTESA DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE DOTT. ING. DANIELE CIONCHI DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 1

2 98/37/CE RECEPIMENTO : DPR 459/96 LA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE La Direttiva Macchine 89/392/CEE successivamente integrata e modificata da altre direttive nonché ripubblicata sotto forma di testo integrato come Direttiva 98/37/CE, è stata recepita in Italia con il D.P.R. 459 del 24/07/96 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 2

3 Volontarietà delle Norme L applicazione di una norma non è obbligatoria ma volontaria Chi segue nella progettazione Norme Armonizzate EN gode della PRESUNZIONE DI CONFORMITA ai RES = Requisiti Essenziali di Sicurezza Mentre chi sceglie altre soluzioni tecniche deve dimostrare di aver raggiunto con esse un livello di sicurezza almeno equivalente a quello stabilito dalle norme Armonizzate che fissano lo STATO DELL ARTE in quel momento in materia di Sicurezza DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 3

4 LE NORME TECNICHE NORME TECNICHE ARMONIZZATE ISO : ente normatore internazionale INTERNAZIONALI IEC CEN : ente normatore EUROPEO EUROPA CENELEC UNI : ente normatore ITALIANO ITALIA CEI : Comitato Elettrotecnico ITALIANO DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 4

5 LE NORME ARMONIZZATE SI DIVIDONO IN TRE CATEGORIE NORME ARMONIZZATE TIPO A: criteri generali Applicabili a tutte le macchine Tipo B : prescrizioni relative ad aspetti di sicurezza TIPO C : riguardano specifiche tipologie di macchine o famiglie di macchine B1 : distanze di sic. temperature superficiale, rumore B2 : dispositivi di sic. Comando 2 mani, Interblocchi, ripari DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 5

6 PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA Vecchio sistema : Macchine rivestite di Sicurezza: Si utilizzano le vecchie macchine che vengono rivestite di sicurezza con l apposizione di pezze di sicurezza :dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni => scarsa funzionalità su una macchina così abbondantemente protetta che crea fastidio Nuovo sistema : Macchine a sicurezza Integrata : La sicurezza si sposta a monte => deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali,della norma,ecc. deve anche considerare anche la sicurezza => in questa fase è a costo 0 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 6

7 Nuovo Sistema Normativo Le macchine secondo la Direttiva Macchine è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione Per mettere in atto tale politica il fabbricante persegue la politica dei tre stadi : 1) eliminazione dei rischi alla fonte pensando già la macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili 2) neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni 3) Qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari, permangano dei RISCHI RESIDUI, questi devono essere segnalati all utilizzatore nel Manuale d Uso DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 7

8 Le Direttive di Nuovo Approccio 1) direttive concepite in termini di OBBIETTIVI GENERALI 2) rinvio a norme facoltative quale riferimento tecnico 3) responsabilizzazione del COSTRUTTORE 4) garanzie di una terza parte indipendente per i prodotti di maggiore pericolosità 5) nessun controllo preventivo delle autorità pubbliche sulla circolazione dei prodotti DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 8

9 I contenuti della Direttiva Macchine 1) Prevede che la circolazione, la messa in esercizio, l impiego l sia libera e non assoggettabile a nessun controllo preventivo da parte di nessuno stato 2) Prevede alcune procedure di complemento di carattere amministrativo per dimostrare che i requisiti sono stati raggiunti 3) La Direttiva Macchine elenca nell ALLEGATO IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e quindi da assoggettare a un controllo preventivo più stringente DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 9

10 I contenuti della Direttiva Macchine Nella sostanza impone che le macchine : 1) Devono essere ACCETTABILMENTE Sicure 2) Devono essere costruite in base ad un progetto tecnico 3) Devono essere riconoscibili 4) Deve essere accompagnata da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore 5) Devono essere assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 10

11 Fasi di Progettazione Lo Studio della Macchina individua i Limiti d Impiego, d questo significa individuare sia : Uso Corretto Previsto A cui si mira in fase di ideazione, descritto nel Manuale d Uso Uso Scorretto Prevedibile Uso Scorretto Prevedibile Per trascuratezza, per deliberato proposito, per una Reazione istintiva DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 11

12 ASPETTI FONDAMENTALI PER L ACCETTABILITA DI UNA MACCHINA La Sicurezza deve essere integrata sino dalla fase iniziale di Progettazione, il Progettista deve prendere in considerazione la Sicurezza in questa fase e congiuntamente dovrà porre la propria attenzione ai quattro principali ed irrinunciabili aspetti legati all accettabilità della macchina => FUNZIONALITA ERGONOMICITA SICUREZZA MANUTENIBILITA DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 12

13 La Valutazione dei Rischi Capo I Articolo 2 TESTO UNICO : Valutazione dei Rischi : valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori presenti in Azienda, finalizzata ad individuare le adeguate Misure di Prevenzione e Protezione ed elaborare il Programma delle Misure atte a migliorare nel tempo i livelli di Sicurezza. Pericolo : proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni Rischio : probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d impiego d o di esposizione di un determinato fattore o agente DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 13

14 VALUTAZIONE DEI RISCHI Affidabilità del guscio protettivo : In ambito antinfortunistico l abbondanza l non è sinonimo di sicurezza Perché si possa parlare di sicurezza INTEGRATA nella funzionalità della macchina ( ed è l obbiettivo a cui bisogna mirare ) anche la sicurezza deve essere FUNZIONALE => cioè affinchè la sicurezza venga accettata come parte ineliminabile della Macchina è necessario che non ne ostacoli la FUNZIONALITA, anzi, che ne migliori l interazione con l uomo Due GUSCI protettivi non sono perciò automaticamente migliori di uno Può verificarsi la necessità di avere una RIDONDANZA, sia delle PROTEZIONI FISICHE, sia degli INTERBLOCCHI, ma questo non deve intaccare il grado di fruibilità della Macchina DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 14

15 Procedimento per la Valutazione dei Rischi definizione dei limiti operativi del Sistema Uomo - Macchina Identificazione dei PERICOLI Identificazione dei RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI RIDUZIONE DEL RISCHIO DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 15

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17 METODI PER L ANALISI L DEL RISCHIO La stima dei rischi deve prendere in considerazione tutti i rischi parziali derivati da ognuno dei pericoli identificati 1) metodo Deduttivo : l analisi prende avvio dall evento finale (incidente) per risalire da questo alla causa 2) metodo Induttivo : si prende come punto di partenza il Guasto EVENTO FINALE GUASTO DI UN COMPONENTE METODO DEDUTTIVO METODO INDUTTIVO CAUSA ORIGINALE EVENTI CHE NE CONSEGUONO DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 17

18 Modifiche apportate ad una Macchina Ogni modifica Sostanziale e/o di Utilizzo apportata ad una Macchina Nuova o comunque marcata CE va a compromettere la Garanzia data dal Costruttore La commercializzazione di macchine usate soggette a tali modifiche è subordinata all obbligo di Marcare CE tali Macchine Le modifiche costruttive che esulano dall ordinaria e straordinaria manutenzione sono quelle che intervengono in modo Significativo sulle condizioni di Sicurezza della Macchina = aggiunta di equipaggiamenti, accessori, apparecchi, software, non esistenti in origine sulla Macchina e in grado di modificare in modo significativo la funzionalità DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 18

19 Macchine già in servizio al 21/09/96 senza marcatura CE SI A lla macchina sono state apportate variazioni della modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore? NO La macchina viene venduta, o noleggiata, o concessa in uso, o in locazione finanziaria? NO S SI A lla macchina sono apportate modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria? NO Seguire la procedura per la marcatura CE prevista dal DPR 459/96 A ttestare che la macchina è conforme alla normativa previgente, in particolare al Non occorre nulla per quanto attiene DOTT.ING. DANIELE CIONCHI alla direttiva 19 DPR 547/55 e al DLgs 626/94 macchine

20 Obblighi per chi le macchine le costruisce per uso proprio La Marcatura CE è necessaria ai fini dell immissione sul mercato ( vendita, concessione in uso, locazione ) di una Macchina nell U.E. All art. 1 comma 3 del DPR 459/96 si definiscono altresì immessi : la Macchina o il componente di Sicurezza messi a disposizione dopo aver subito MODIFICHE costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione Al comma 7 dell art. 4 si estende tale obbligo a chiunque assembli Macchine o parti di macchina o componenti di sicurezza o costruisca la Macchina o il Componente di Sicurezza per USO PROPRIO => Se ne deduce che l Utente l Auto -costruttore di Macchine o Installatore su di esse dei dispositivi di Sicurezza è tenuto ad espletare tutte le procedure previste dalla Direttiva : Fascicolo Tecnico, Manuale d uso d e manutenzione, redazione della Dichiarazione di Conformità,, ed apposizione della Marcatura DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 20

21 L importanza del FASCICOLO TECNICO La Direttiva Macchine attraverso il Fascicolo Tecnico ha introdotto la necessità di una Fotografia del Manufatto sotto il profilo della Sicurezza : Il Dossier del Fascicolo Tecnico deve dimostrare in modo Documentale l asserita Conformità della Macchina La presenza sulla Targa della Marcatura CE è la Dichiarazione esplicita della Conformità Ma non basta perché il Costruttore deve è tenuto a redarre una Dichiarazione CE di Conformità opportunamente firmata DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 21

22 Fascicolo Tecnico Per dimostrare la veridicità tecnica di quanto affermato dal costruttore, egli deve conservare presso di se il Progetto della macchina e tutto ciò che è servito a dimostrare la sua sicurezza, a disposizione delle Autorità Per le macchine NON in Allegato IV può essere improntato al momento, dando così la possibilità al costruttore di adattare il F.T. alle richieste delle Autorità Per le macchine in Allegato IV non è data questa possibilità di adattare il F.T. al momento della richiesta in quanto per queste macchine considerate più pericolose deve essere redatto prima della messa in circolazione della macchina e deve anche essere depositato presso un Organismo Notificato che lo conserva DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 22

23 Fascicolo Tecnico FINALITA : Prima della commercializzazione : 1) Certificazione di Esame CE di Tipo 2) Dichiarazione CE di Conformità e la marcatura CE Dopo la commercializzazione : 1) dimostrare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza 2) rispondere positivamente alle richieste delle Autorità competenti ed eventualmente impostare una linea di difesa in caso di provvedimento giudiziario DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 23

24 Fascicolo Tecnico Contenuti : il Fascicolo Tecnico contiene 1) un Disegno complessivo della macchina e gli schemi dei Circuiti di Comando 2) Disegni dettagliati accompagnati dai Calcoli 3) elenco dei RES,, delle Norme, e delle altre specifiche tecniche applicate alla progettazione 4) descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi 5) qualsiasi certificazione o relazione tecnica ottenuto da un organismo o laboratorio competente 6) una copia del Manuale d Uso d e Manutenzione e Dichiarazione CE di Conformità DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 24

25 Procedura di Certificazione per macchine e Componenti di Sicurezza NON in Allegato IV Costruire il Fascicolo Tecnico Compreso Manuale d Usod compilare la Dichiarazione CE di Conformità Apporre la Marcatura CE (salvo i Componenti di Sicurezza) DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 25

26 Componenti di Sicurezza ( la Dir.Macchine consente solo la marcatura della macchina ) Rispetto dei R.E.S. Stesura Dichiarazione di Conformità Realizzazione del Fascicolo Tecnico Marcatura CE solo ai fini della Direttiva BT DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 26

27 Procedura di Certificazione per macchine e Componenti di Sicurezza in Allegato IV Costruire il F. T. Conformi a norme EN? NO SI Esame CE di Tipo Trasmissione o verifica F.T. o Esame CE di Tipo Dichiaraz. Conf.. CE Marcatura CE Dichiaraz. Conf.. CE Marcatura CE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 27

28 I POTERI DELLE AUTORITA STATALI La Direttiva Macchine è una direttiva di prodotto e riguarda l intera vita lavorativa di una macchina in particolare la sua fase di commercializzazione e di immissione sul mercato La commercializzazione e l immissione sul mercato è sotto la giurisdizione del Ministero Dello Sviluppo Economico La D.M. si occupa di tutte le fasi : progettazione, costruzione, trasporto, immissione sul mercato, impiego, manutenzione e dismissione, tuttavia si applica nella sola fase di commercializzazione Il Ministero dello Sviluppo Economico può provvedere al RITIRO DAL MERCATO ma non può sequestrare una macchina in uso Dal momento in cui la macchina inizia il suo impiego ricade sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute Tali ministeri hanno l obbligo di accertare e neutralizzare il rischio sul luogo di lavoro, quindi possono sequestrare la macchina dal suo impiego ma non possono ritirarla dal mercato Il Ministero dell Interno segnalerà la potenziale pericolosità alla U.E. DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 28

29 DIRETTIVE DI PRODOTTO E DIRETTIVE SOCIALI DIRETTIVA MACCHINE DIRETTIVE SOCIALI NORMA DI NATURA AMMINISTRATIVA PRIVA DI SANZIONE DOTATA UNICAMENTE DI POTERE COERCITIVO PER IL RITIRO DAL MERCATO POTERE ESERCITATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NORME A VALENZA PENALE SULLE SUE VIOLAZIONI SI ESPRIME UN GIUDICE IN SEDE GIURISDIZIONA LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL ORGANO DI VIGILANZA DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 29

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34 D.Lgs 106/09 : Modifica dell Art. 71 del Testo Unico Verifiche Periodiche : La Prima di tali Verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di SESSANTA giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il Datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di Soggetti Pubblici o Privati ABILITATI con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di TRENTA giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il Datore di lavoro può avvalersi di Soggetti Pubblici o Privati ABILITATI,, con le modalità di cui al comma 13. DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 34

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37 LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 37

38 La Nuova Direttiva Macchine GUCE n L157 09/06/2006 Direttiva 2006/42/CE entro il 29/06/2008 obbligo di Recepimento Dal 29/12/2009 applicazione OBBLIGATORIA DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 38

39 Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE Pubblicazione: GUUE L 157/34 del 9 giugno 2006 All. XII TAVOLA DI CONCORDANZA (art. 26) ATTUAZIONE Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008 Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009 (art. 25) ABROGAZIONE La direttiva 98/37/CE è abrogata (con effetto dal 29 dicembre 2009) ENTRATA IN VIGORE (art. 28) I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza DOTT.ING. di cui all'allegato DANIELE CIONCHI XII 39

40 La Nuova Direttiva Macchine 29 giugno 2006 entra in vigore senza alcun effetto immediato e diretto per le Imprese Nell intervallo di tempo compreso tra il 29/06/2006 e il 29/12/2009 ( data a partire dalla quale si applica la Nuova Direttiva Macchine ) non esiste un vuoto normativo La Direttiva 98/37/CE resta applicabile fino al momento in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE cioè il 29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene ABROGATA Il campo di applicazione è stato riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni disomogenee DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 40

41 Campo di applicazione della DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE A) Macchine : un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile B) un insieme di macchine ( linee automatizzate ) C) attrezzature intercambiabili che modifica la funzione della macchina D) Componenti di sicurezza interblocchi per ripari, comandi a due mani, finecorsa immessi separatamente sul mercato 2006/42/CE A) Macchine B) Insiemi di macchine C) Attrezzature Intercamb. che assemblato alla M. ne modifica la funzione D) Accessori di sollevam. imbracature E) Catene funi e cinghie F) dispositivi Amovibili di trasmissione Meccanica G) Quasi Macchine H) Componenti di sicurezza espleta funzioni di sic. e sono immessi separatamente sul mercato DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 41

42 Accessori di sollevamento rientranti nel campo di applicazione della direttiva 98/37/EC DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 42

43 Accessori di sollevamento : Brache a Catena DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 43

44 Accessori di sollevamento : Brache a Catena DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 44

45 Accessori di sollevamento : Fasce DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 45

46 Accessori di sollevamento : Accessori DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 46

47 Accessori di sollevamento : Bilancini DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 47

48 Attrezzatura di lavoro non rientrante nel campo di applicazione della direttiva 98/37/EC DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 48

49 Novità nel Campo di Applicazione Non sono più mensionati fra le esclusioni tutti i prodotti che sono nel campo di applicazione di Direttive più specifiche in quanto già escluse dall Art. 3 È stato chiarito come la Direttiva non si applica, o cessa di applicarsi, a macchine e per pericoli che sono interamente o parzialmente oggetto in modo specifico di altre Direttive DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 49

50 Novità nel Campo di Applicazione Per quanto riguarda i Trattori Agricoli,, fin tanto che la Direttiva di Prodotto Specifica non coprirà tutti i Rischi relativi, dovrà essere applicata in parallelo anche la 2006/42/CE La Nuova Direttiva si applica inoltre ai veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 25 Km/h ( come i veicoli fuori dalla 70/156/CEE ) Altri veicoli fuori dalla 70/156/CEE e nello scopo della Nuova Direttiva sono i veicoli Fuori Strada come i go-cart e le motoslitte La Nuova Direttiva si applica poi anche ai veicoli a 2 o 3 ruote come i veicoli per Disabili, minimoto, veicoli con velocità fino a 6 Km/h DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 50

51 art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI la direttiva si applica a: 98/37/CE 2006/42/CE a) macchine; - un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per un applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale; a) macchine; - insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, - insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, - insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione - un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; - insiemi di macchine,, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: - le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi un attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, immessa sul mercato per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall operatore stesso, DOTT.ING. DANIELE al fine nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di CIONCHI di modificarne la funzione o apportare una 51nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; ricambio o un utensile; - un - insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; b) attrezzature intercambiabili; dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso

52 art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI la direttiva si applica a: 98/37/CE b) componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente un componente, purché non sia un attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 2006/42/CE c) componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti L allegato V contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione L allegato I, al punto 4.3.2, prevede già che ogni accessorio di sollevamento debba recare i seguenti marchi: -Identificazione del fabbricante - identificazione del materiale (ad esempio classe internazionale) quando questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale - identificazione del carico massimo di utilizzazione -Marcatura CE Non figurano però esplicitamente altri obblighi, come ad esempio quello di predisporre un fascicolo tecnico d) accessori di sollevamento; componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la l macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; L allegato I, al punto prevede che ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare: -un attestazione contenente le indicazioni previste dalla norma armonizzata o. -Una marcatura comprendente il riferimento del fabbricante e l identificazione dell attestazione Non è prevista la marcatura CE e) catene, funi e cinghie; catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il DOTT.ING. DANIELE sollevamento CIONCHI o di accessori di sollevamento; 52

53 art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI la direttiva si applica a: 98/37/CE Il punto 14 dell all. IV stabilisce che per i dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto dell all. I Occorre applicare la procedura di valutazione della conformità previste dall art. art. 8 par. 2 lettere b) e c) (che prevedono l intervento a vario titolo di un ON) 2006/42/CE f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto; Macchine destinate ad essere incorporate (art. 4 par. 2 comma1) Possono essere commercializzate macchine destinate, per dichiarazione di cui all. II punto B, del fabbricante, ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine onde costituire una macchina cui si appliche la DM, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente g) quasi-macchine* insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi- macchine o apparecchi per costituire una macchina a disciplinata dalla presente direttiva; *- Fascicolo di costruzione (all. VII B) che dimostri quali parti dell all. I sono rispettate - Istruzioni per l assemblaggio (all. VI) - Dichiarazione di incorporazione (all. II parte I sez. B) Le ultime due devono seguire la quasi-macchina DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 54

54 CAMPO DI APPLICAZIONE a) MACCHINE b) ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI c) COMPONENTI DI SICUREZZA d) ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO macchine e) CATENE, FUNI, CINGHIE f) DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA g) QUASI-MACCHINE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 55

55 RIASSUMENDO : Campo di applicazione della Nuova DIRETTIVA MACCHINE LA Direttiva specifica che per Macchine si intende tutto ciò che è stato indicato nei punti precedenti ad esclusione delle Quasi Macchine Il campo di applicazione è stato inoltre esteso agli ASCENSORI DA CANTIERE e agli APPARECCHI PORTATILI A CARICA ESPLOSIVA ( pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare, in Allegato IV), anche gli APPARECCHI di SOLLEVAMENTO per PERSONE con velocità di spostamento NON superiore a 0,15 metri/secondo DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 56

56 art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI ESCLUSIONI dal campo di applicazione: ESCLUSIONI 98/37/CE 2006/42/CE - le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi a) i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originari È stato inglobato nella definizione di macchina (ci si riferisce ad esempio a martinetti, paranchi, verricelli a mano ecc.) - I materiali specifici per i parchi divertimento -I mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli e i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e I mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell industria per l estrazione dei minerali b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/di divertimento e) I seguenti mezzi di trasporto: - trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli - Veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della 70/156/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli - Veicoli oggetto della 2002/24/CE (veicoli a 2 o 3 ruote e loro rimorchi), escluse le macchine installate su tali veicoli - veicoli a motore esclusivamente da competizione - mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli - Le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le - Le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unità le attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unità DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 57

57 art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI ESCLUSIONI dal campo di applicazione: ESCLUSIONI 98/37/CE - Gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico e non pubblico di persone 2006/42/CE Non è necessaria alcuna precisazione dell esclusione esclusione in quanto sono oggetto di una specifica direttiva (2000/9/CE) e sono quindi escluse ai sensi del successivo art. 3 direttive specifiche - I mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere Gli elevatori di scenotecnica Gli ascensori da cantiere i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni È stata cancellata l esclusione l dalla 2006/42/CE, non ricadono nella 95/16/CE quindi: gli ascensori da cantiere rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine a partire dal 29 dicembre 2009 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 58

58 art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI ESCLUSIONI dal campo di applicazione/modifica della 95/16/CE: 98/37/CE gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto: -i) di persone, -ii) di persone e cose, -iii) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno, 2006/42/CE È stata cancellata l esclusione l in quanto non necessaria poiché gli ascensori sono oggetto di una specifica direttiva (95/16/CE) e sono quindi esclusi ai sensi del l successivo art. 3 direttive specifiche TUTTAVIA Modifica della 95/16/CE L art. 24 della 2006/42/CE modifica il campo di applicazione della 95/16/CE escludendo da essa gli apparecchi di sollevamento* la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s Ciò significa quindi che questi ultimi ultimi rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine a partire dal 29 dicembre 2009 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 59

59 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE PRECISAZIONI su : CAMPO DI APPLICAZIONE Ricordiamo alcune Importanti esclusioni: - componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; - macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; (questa esclusione non si applica qualora l uso l non sia temporaneo ) - prodotti appartenenti a Direttiva Bassa Tensione. DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 60

60 Confine fra Nuova Direttiva Macchine e Direttiva Bassa Tensione L attuale Direttiva Macchina dice che le macchine dove i rischi sono principalmente di origine Elettrica sono disciplinate esclusivamente dalla Direttiva Bassa Tensione, lasciando la decisione alla Valutazione del Rischio fatta dal Fabbricante La Nuova Direttiva Macchina invece ( comma K, Articolo 1 ) elenca le categorie di prodotti che oggetto della Direttiva Bassa Tensione, non sono da considerare nello scopo della nuova Direttiva Macchine DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 61

61 ELENCO DEI PRODOTTI APPARTENENTI ALLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE ELETTRODOMESTICI DESTINATI AD USO DOMESTICO APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO APPARECCHIATURE PER TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE MACCHINE ORDINARIE DA UFFICIO DISGIUNTORI ED INTERRUTTORI MOTORI ELETTRICI DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 62

62 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE - NUOVA DEFINIZIONE DI ASCENSORE: il supporto del carico Nuova definizione di ascensore data dalla 2006/42/CE: apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: di persone, di persone e cose, soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Per supporto del carico si intende la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 63

63 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE - Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: parte 4 apparecchi per operazioni di sollevamento definizioni Operazioni di sollevamento operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello Supporto del carico parte della macchina sulla quale o nella quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 65

64 Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: parte 4 apparecchi per operazioni di sollevamento è stato aggiunto il punto Macchine che collegano piani definiti Movimenti del supporto del carico (guide rigide) Accesso del supporto del carico (stazionario durante l accesso l dislivello non pericoloso) Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento (inaccessibilità percorso in funzionamento normale volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco in manutenzione/ispezione) Rischio di caduta del carico dal supporto del carico (deve essere evitato) Piani (contatto con supporto del carico e parti in movimento, caduta nel vuoto - eventuale soluzione: dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che impedisce: movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccati, l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondente DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 66

65 Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: parte 4 apparecchi per operazioni di sollevamento idoneità all impiego di apparecchi e accessori di sollevamento (ex 4.2.4) All atto dell immissione sul mercato o della prima messa in servizio. il fabbricante si accerta con adeguate misure che prende o fa prendere.. che possano compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza ezza.... Su ciascuna macchina devono essere eseguite le prove statiche e dinamiche previste dal punto DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 67

66 Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: parte 4 apparecchi per operazioni di sollevamento apparecchi di sollevamento il termine carico nominale è stato cambiato in carico massimo di utilizzazione istruzioni accessori di sollevamento Nelle istruzioni è necessario inserire il coefficiente di prova statica utilizzato istruzioni macchine di sollevamento Anche qui il termine carico nominale è stato cambiato in carico massimo di utilizzazione È stato inserito il riferimento alle prove eseguite per l idoneità all impiego se applicabile, deve essere inserito un test report contenente nel dettaglio i test statici e dinamici eseguiti da/per il fabbricante DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 68

67 Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: parte 6 apparecchi per operazioni di sollevamento persone resistenza meccanica il precedente RES riguardava solo la resistenza del pavimento, ora o è richiesto che lo spazio e la resistenza dell intero supporto del carico siano adeguati al numero di persone Sono stati inseriti dei requisiti relativi ai sistemi sospensione e e di sostegno del supporto del carico che devono essere adeguati. In particolare nel caso di funi e catene ne sono richieste almeno 2 indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio 6.2 dispositivi di comando Nella vecchia DM era richiesto un dispositivo a comando mantenuto,, tranne nel caso degli apparecchi di sollevamento che collegano livelli definiti Ora è richiesto un dispositivo di comando ad azione mantenuta,, tranne nel caso in cui il supporto del carico è completamente chiuso DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 69

68 Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: parte 6 apparecchi per operazioni di sollevamento persone rischi dovuti al movimento del supporto del carico È un nuovo RES che sostiuisce i vecchi RES (eccessiva velocit ità) ) e (accelerazioni e frenate) rischio caduta delle persone dal supporto del carico Ingloba il vecchio relativo alla inclinazione del pavimento o dell abitacolo È stato aggiunto un nuovo RES che richiede la stabilità e l impedimento l di movimenti pericolosi del supporto del carico quando questo è progettato per fungere da posto di lavoro È stata aggiunta le necessità di garantire che eventuali botole o portelli del supporto del carico non possano aprirsi involontariamente rischio caduta di oggetti sul supporto del carico È un nuovo RES che richiede una copertura di protezione del supporto del carico nel caso vi sia il DOTT.ING. rischio di DANIELE caduta CIONCHI di oggetti sopra di esso 70

69 Alcune novità dell all. I per gli apparecchi di sollevamento: i nuovi RES per le operazioni di sollevamento fra piani definiti è stato aggiunto il punto 6.4 Macchine che collegano piani definiti Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso rischio di contatto con parti in movimento - se necessario il supporto del carico deve essere completamente chiuso, con porte interbloccate con dispositivo di blocco -Dispositivo in grado di bloccare il supporto del carico con il carico massimo di utilizzazione e alla massima velocità prevista in caso di movimenti incontrollati in salita e discesa - la decelerazione non deve essere pericolosa comandi ai piani I comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare i movimenti del supporto del carico quando i dispositivi di comando del supporto del carico sono azionati o quando il supporto del carico non si trova ad un piano accesso al supporto del carico Ripari ai piani e sul supporto del carico devono assicurare il trasferimento sicuro da e verso il supporto DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 71

70 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE PRECISAZIONI : DEFINIZIONI MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI MACCHINA ORA SI RIFERISCE ANCHE A MACCHINE PRIVE DI SISTEMA DI AZIONAMENTO : l art.2 precisa che anche le macchine prive di un sistema di azionamento, come un MOTORE, sono da considerare Macchine DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 72

71 Modifica della definizione di Macchina Sono da considerarsi Macchine anche quegli insiemi ai quali mancano solo elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e che possono funzionare solo dopo essere stati montati su un mezzo di trasporto Quindi una Gru da montare su un Autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, mentre una Gru Scarrabile come una Attrezzatura intercambiabile DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 73

72 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE PRECISAZIONI : CAMPO DI APPLICAZIONE INTRODUZIONE DELLE QUASI MACCHINE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 74

73 PRECISAZIONI : Introduzione delle Quasi Macchine Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata => un Sistema di Azionamento è una Quasi Macchina Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere Incorporate o Assemblate ad altre macchine o ad altre Quasi Macchina per costituire una Macchina Per queste Q.M. Non complete e quindi non in grado di essere utilizzate per una applicazione specifica i RES non si applicano nel loro insieme : DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 75

74 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE ALLEGATO I TITOLO REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE SI APPLICA SOLO ALLE MACCHINE NON ALLE QUASI-MACCHINE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 76

75 Il fabbricante della Quasi-Macchina prima della commercializzazione elabora: la documentazione tecnica pertinente la dichiarazione di incorporazione le istruzioni per l assemblaggio DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 77

76 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE ALLEGATO VII parte B DEVE DIMOSTRARE QUALI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA SONO APPLICATI E SODDISFATTI DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 78

77 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE ALLEGATO II, Sezione 1 - parte B Come l attuale dichiarazione dell All. II parte B per le macchine da incorporare in altre macchine con l aggiunta, fra l altro, dell elenco dei RES applicati e rispettati, e dell impegno di trasmettere, su richiesta motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 79

78 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE ISTRUZIONI PER L L ASSEMBLAGGIO ALLEGATO VI DEVONO CONTENERE LA DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INCORPORAZIONE NELLA MACCHINA FINALE AL FINE DELLA SICUREZZA DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 80

79 MACCHINE POTENZIALMENTE PERICOLOSE NON QUELLE SOGGETTE A CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN QUANTO PERICOLOSE MA QUELLE TECNICAMENTE SIMILI A MACCHINE OGGETTO DI CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA O COSTRUITE IN BASE A NORME ARMONIZZATE NON RITENUTE PIU RISPONDENTI DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 81

80 PER LE MACCHINE POTENZIALMENTE PERICOLOSE LA COMMISSIONE PUO ADOTTARE MISURE CHE RICHIEDANO AGLI STATI DI VIETARNE O LIMITARNE L IMMISSIONE SUL MERCATO O DI ASSOGGETTARLE A PARTICOLARI CONDIZIONI. DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 82

81 APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE ANCHE SU : - COMPONENTI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA - CATENE, FUNI E CINGHIE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 83

82 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE MODIFICHE DELL ALLEGATO IV ESCLUSI: MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA DI MACCHINE PER LAVORI IN SOTTERRANEO MACCHINE PER ARTICOLI PIROTECNICI INCLUSI: UNITA LOGICHE PER FUNZIONI DI SICUREZZA DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DI PERSONE APPARECCHI PORTATILI A CARICA ESPLOSIVA DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 84

83 Immissione sul mercato e Messa in Servizio Immissione sul mercato : prima messa a disposizione, all interno della U.E., a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi macchina a fini di Utilizzazione o Distribuzione Messa in Servizio : primo Utilizzo, conforme alla sua destinazione, all interno della U.E., di una macchina Queste definizioni non erano Formalizzate nella vecchia Direttiva ma erano desumibili dal suo contesto Bisognerà attendere il Nuovo Decreto di Recepimento della nuova direttiva per capire se le MODIFICHE costruttive di macchine esistenti non rientranti nell Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, continueranno a costituire una Nuova Immissione sul Mercato DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 85

84 Obblighi per il Fabbricante o suo Mandatario per l Immissione l sul Mercato di Macchine 1) accertare che la macchina soddisfi i RES dell Allegato I ** 2) accertare che il Fascicolo Tecnico sia disponibile 3) fornire il Manuale d Uso d e Manutenzione 4) espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell Articolo 12 5) redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell Allegato II 6) apporre la Marcatura CE ai sensi dell Art. 16 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 86

85 ALLEGATO I ** STRUTTURA IMMUTATA PRINCIPI GENERALI 1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 2. RES SUPPLEMENTARI PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE 3. RES PER MOBILITA DELLE MACCHINE 4. RES PER OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 5. RES PER MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI 6. RES PER PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 87

86 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE CHIARIMENTI E MODIFICHE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI ELIMINAZIONE SISTEMATICA DI TUTTI GLI ESEMPI ADEGUAMENTO DEI TERMINI ALLE NUOVE DEFINIZIONI DELLA EN DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 88

87 Sorveglianza del Mercato Gli stati membri devono istituire o nominare le Autorità Competenti per il Controllo del Mercato e cioè per il controllo della Conformità delle macchine informando la Commissione E. e gli altri stati membri La sorveglianza del mercato è il Controllo di nuova generazione con cui si garantisce l applicazione corretta ed uniforme della Direttiva => con cui si stabilisce che la macchina effettivamente è stata Progettata rispettando la Direttiva Europea DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 89

88 SORVEGLIANZA DEL MERCATO DIRETTIVA 98/37/CE FASE 1 Vigilanza Segnalazione ORGANISMO DI VIGILANZA TERRITORIALE FASE 2 Preanalisi Preanalisi del Comitato Interministeriale MSE MLPS ISPESL REGIONI Segnalazione incompleta Segnalazione esaustiva Segnalazione esemplare unico Segnalazione non pertinente MSE Richiede integrazione dati Segnalazione completa FASE 3 Accertamento Accertamento Tecnico ISPESL Produzione Conforme Unico esemplare Produzione NON Conforme costruttore NON Trasmette FT Produzione RESA Conforme REGISTRO INFORMATICO ISPESL FASE 4 Verifica MSE ARCHIVIA MSE RICHIEDE AZIONI CORRETTIVE MSE RICHIEDE ADEGUAMENTO macchine già immesse sul mercato Invia Fascicolo tecnico Controdeduzioni? NO NO Il costruttore intraprendere azioni correttive? SI SI Verifica del Comitato Interministeriale MSE MLPS ISPESL REGIONI Non Risponde NO Accertamento confermato? SI FASE 5 Controllo MSE inizia procedure Ritiro dal mercato DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 90 MLPS controlla interventi adeguamento

89 SORVEGLIANZA DEL MERCATO DIRETTIVA 2006/42/CE REGIONE/ ASL/ARPA Postazione lavoro remota INTERNET Accertamento non conformità Comunicazione Azioni correttive Provvedimenti M.S.E. INTERNET Richiesta di accertamento tecnico Postazione lavoro remota Comunicazione Azioni correttive/provvedimenti Comunicazione dei provvedimenti ISPESL Postazione lavoro remota Accertamento tecnico della non conformità Non Conformità Azioni Correttive Ritiro + Clausola di salvaguardia BANCA DATI ISPESL M.L.P.S. Postazione lavoro remota Commissione Europea Comunicazione dei provvedimenti INTERNET INAIL Collabora con Amministratore e gestione Banca Dati Flusso informazioni Flusso comunicazioni Flusso dati elettronici DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 91

90 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 92

91 Articolo 70 Requisiti di sicurezza Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la Sorveglianza del Mercato 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori i dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto,, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative l e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre1994, n. 758, vengono espletate: DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 93

92 Articolo 70 Requisiti di sicurezza.. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la Sorveglianza del Mercato a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla sicurezza; mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato. DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 94

93 Richieste di accertamento tecnico pervenute all ISPESL 1516 RICHIESTE DI ACCERTAMENTO SU MODELLI DI MACCHINE NON CONFORMI 9,0% 0,9% Vigilanza nei luoghi di lavoro (n. 558) 53,2% 36,8% Vigilanza nei luoghi di lavoro per infortunio (n. 807) Verifica periodica (n. 137) Altro (n. 14) Vigilanza nei luoghi di lavoro esposto-denuncia vigilanza nei luoghi di lavoro vigilanza nei luoghi di lavoro per incidente senza infortunio vigilanza nei luoghi di lavoro per segnalazione privati 61 infortuni mortali DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 95 Elaborazioni su dati dal 1996 al 31 aprile 2008 Altro indagini delegate dalla magistratura segnalazione proveniente da altro stato membro

94 Risultanze accertamenti tecnici relativi a tutte le tipologie di Macchina 1329 MODELLI DI MACCHINE ACCERTATE 15,0% Conformi (n. 199) Rese conformi ed esemplari unici (n. 455) 50,8% Non Conformi (n. 675) 34,2% DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 96 Elaborazioni su dati dal 1996 al 31 aprile 2008

95 Non conformità per Gruppo di R.E.S NON CONFORMITÀ RILEVATE Gruppi R.E.S. NON CONFORMITA Comandi ,73 % Rischi meccanici } Stabilità e resistenza Protezioni e dispositivi di protezione Altri rischi meccanici 144 5, , ,57 Rischi elettrici 19 0,73 Manutenzione 94 3,59 Segnalazioni, marcature, istruzioni ,82 Posti di lavoro 77 2,94 Altri rischi 88 3,36 Elaborazioni su dati dal 1996 al 31 aprile 2008 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 97

96 Non Conformità Gruppo RES Comandi RES Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando 28 8, Dispositivi di comando (caratteristiche) 90 27, Avviamento 36 10, Dispositivo di arresto 80 24, Selettore modale di funzionamento 36 10, Avaria del circuito di alimentazione di energia 12 3, Avaria del circuito di comando 28 8, Software 3 0, Dispositivi di comando (macchine mobili) 1 0, Avviamento/spostamento (macchine mobili) 6 1, Arresto dello spostamento (macchine mobili) 1 0, Organi di comando dei movimenti (macchine per sollevamento carichi) 2 0, Dispositivi di comando macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone) 8 2, Dispositivi di comando macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone - requisiti per macchine spostabili con l abitacolo in posizione diversa da quella di riposo Dispositivi di comando macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone - requisiti velocità massima di spostamento % 1 0,3 1 0,3 DOTT.ING. DANIELE CIONCHI 98

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