base di allegato/a in originale al sub del presente atto; - Società New Building s.r.l., con sede legale in, via, cod. fisc., qui
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- Serena Carrara
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1 Convenzione per l attuazione del Programma Integrato di Intervento diffuso nella città consolidata Ambito di intervento 3 Isola del Bosco / delle Corti in Comune di Sesto San Giovanni. L anno duemilaquattro, addì del mese di, avanti al Sottoscritto Ufficiale Rogante Dottor Segretario Generale del Comune di Sesto San Giovanni (MI), competente ai sensi dell art.97, comma 4, lettera C del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, tra il Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Resistenza n.20, cod. fisc., qui rappresentato da Dirigente; di seguito denominato Comune, ed i Soggetti di seguito indicati in ordine di intervento: intervento 18 - area di via Acciaierie via Mazzini: - Società Immobiliare 19 Dicembre s.r.l., con sede legale in, via, cod. fisc., qui rappresentata dal Sig., in forza dei poteri di rappresentanza attribuiti sulla base di allegato/a in originale al sub del presente atto; intervento 26 area di via Don Minzoni, 101: - Società Green Building s.r.l., con sede legale in, via, cod. fisc., qui rappresentata dal Sig., in forza dei poteri di rappresentanza attribuiti sulla base di allegato/a in originale al sub del presente atto; intervento 30 area di via Padre Ravasi via Volta: - Società New Building s.r.l., con sede legale in, via, cod. fisc., qui rappresentata dal Sig., in forza dei poteri di rappresentanza attribuiti sulla base di allegato/a in originale al sub del presente atto; intervento 33 area di viale Italia - via Padre Ravasi: - Società San Bartolomeo s.r.l., con sede legale in, via, cod. fisc., qui rappresentata dal Sig., in forza dei poteri di rappresentanza attribuiti sulla base di allegato/a in originale al sub del presente atto; intervento 36 area di via Torino; - Sig. Rizzo Gianni, residente in, via, cod. fisc., di seguito denominati Soggetti Attuatori 1
2 Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo e che mi dichiarano di voler rinunciare all assistenza di testimoni, stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell art. 28 comma V della Legge 17/8/1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi dell art. 10 della Legge Regionale 12/4/1999, n. 9. Premesso 1) che i Soggetti Attuatori sono proprietari delle rispettive aree, come di seguito indicate, site in Comune di Sesto San Giovanni e precisamente: - area di intervento 18: mapp. 1, 2, 3, 4 - foglio 12 - area di intervento 26: mapp foglio 22 - area di intervento 30: mapp. 61 (parte), 98 (parte), 99, 100, 101, 295 (parte) - foglio 23 - area di intervento 33: mapp. 166, foglio 23 - area di intervento 36: mapp. 92, 219, foglio 38 2) che il Comune è proprietario delle rispettive aree, site nel territorio di Sesto San Giovanni, come di seguito indicate: - area di intervento 30: mapp. 61 (parte) - foglio 23 mapp. 295 (parte) - foglio 23 3) che le aree sopra identificate sono disciplinate nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Sesto San Giovanni - approvato con Delibera della Giunta Regionale n del 4/4/ come segue: - area di intervento 18: Zona residenziale di riattrezzaturazione B2 (art. 19) - comparto n. 25; - area di intervento 26: Zona residenziale di completamento B1 (art. 18); - area di intervento 30: Zona residenziale di riattrezzaturazione B2 (art. 19) - comparto n. 24; - area di intervento 33: Zona per attrezzature collettive urbane pubbliche (art. 25) - verde; - area di intervento 36: Zona per attrezzature collettive urbane pubbliche (art. 25) - asilo nido; nella Variante al Piano Regolatore vigente ai sensi dell art. 2 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23, per le zone urbane oggetto dei Programmi Integrati di Intervento relativi alla città consolidata - approvata con Delibera 2
3 del Consiglio Comunale n. del e divenuta esecutiva con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n., serie, del - le aree sopra identificate sono disciplinate come segue: - area di intervento 18: Zona di riqualificazione urbana B - 3 (art. 19 ter); - area di intervento 26: Zona di riqualificazione urbana B - 3 (art. 19 ter); - area di intervento 30: Zona di riqualificazione urbana B - 3 (art. 19 ter); - area di intervento 33: Zona di riqualificazione urbana B - 3 (art. 19 ter); - area di intervento 36: Zona di riqualificazione urbana B - 3 (art. 19 ter); nella Variante Generale al P.R.G. - adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.47 del 18/7/2000, successivamente adeguata, tramite Variante tecnica, alle disposizioni di cui alle Leggi Regionali n.14/1999 e 1/2001 nonché al Regolamento Regionale n.3/2000, controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/07/ le aree sopra identificate sono disciplinate come segue: - area di intervento 18: Zona residenziale (art. 23); Aree per attrezzature e servizi pubblici (art. 33) e Aree per sedi stradali (art. 36); - area di intervento 26: Zona residenziale (art. 23); - area di intervento 30: Zona residenziale (art. 23) con tutela dei beni storico - documentali (art. 40); - area di intervento 33: Zona residenziale (art. 23); - area di intervento 36: Zona residenziale (art. 23); 4) che con Legge Regionale del 12/4/1999 n.9, è stato istituito e disciplinato il Programma Integrato di Intervento, avente ad oggetto interventi polifunzionali di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale di porzioni strategiche del territorio; 5) che con successiva Deliberazione n.6/44161 del 9/7/1999, la Giunta Regionale ha approvato apposita Circolare esplicativa della Legge, recante altresì l elenco dei documenti da allegare ai fini dell approvazione del Programma Integrato di Intervento; 6) che il Comune di Sesto San Giovanni, con Deliberazione di C.C. n.81 del 19/12/00 si è dotato di un Documento di Inquadramento ai sensi dell art.5 della citata Legge Regionale 9/99, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni del C.C. n.45 del 12/7/01 e n.51 del 25/9/01; tale documento individua gli obiettivi prioritari della programmazione integrata comunale; 3
4 7) che in particolare, mediante l approvazione del suddetto Documento di Inquadramento, l Amministrazione Comunale ha inteso recepire, quali indirizzi delle future scelte di sviluppo urbanistico ed ambientale del territorio comunale, gli obiettivi generali di politica urbanistica già definiti nella Variante Generale al P.R.G. adottata a mezzo della Delibera n.47 del 18/7/00, cui dovranno adeguarsi coerentemente le eventuali proposte di Programma Integrato di Intervento avanzate dai soggetti pubblici e privati interessati. A tali fini il Documento di Inquadramento propone l integrazione fra piccoli e grandi interventi, con l obiettivo di favorire un processo equilibrato ed omogeneo dello sviluppo territoriale rivolto nello specifico alla città consolidata; 8) che i Soggetti Attuatori hanno presentato relativamente alle aree di cui al punto 1), sulla base del sopra citato Documento di Inquadramento, una proposta di Programma Integrato di Intervento corredata dagli elaborati e documenti richiesti dalla Circolare regionale, ivi compreso anche il presente schema di convenzione; 9) che le aree interessate dalla presente proposta di Programma Integrato di Intervento non sono soggette a vincoli di cui al Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (Decreto Legislativo 29/10/1999 n.490); 10) che la proposta di Programma Integrato è risultata, oltre che conforme alle prescrizioni della Legge Regionale 12/4/1999 n.9 e ai criteri ed obiettivi del Documento di Inquadramento, altresì meritevole di approvazione sotto il profilo dell organizzazione dei volumi e della distribuzione degli spazi di uso pubblico e delle previste opere di riqualificazione urbana ed ambientale e di valorizzazione del patrimonio pubblico; 11) che in conformità ai disposti dell art. 8 della Legge Regionale 12/4/1999 n.9, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. del, ha adottato il Programma Integrato di Intervento, depositato in libera visione al pubblico presso gli uffici comunali dal al come da avviso affisso all Albo Pretorio del Comune e pubblicato su un quotidiano a diffusione locale. 12) che, in riferimento al Programma Integrato di Intervento sono pervenute nei termini di legge n. osservazioni/opposizioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. del, con la quale è stato inoltre approvato il Programma stesso; 4
5 13) che il predetto Programma Integrato di Intervento è costituito dai seguenti elaborati: tav. 1) Planimetria di inquadramento territoriale; tav. 2) Planimetria e Documentazione fotografica dello stato di fatto degli ambiti di intervento; tav. 3) Azzonamento del Piano Regolatore Generale vigente e della Variante Generale adottata; tav. 4) Progetto planivolumetrico; tav. 4bis) Sistema degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale; tav. 5) Progetto delle opere di adeguamento dei sottoservizi tecnologici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; tav. 6) Progetto dell opera comunale standard qualitativo; doc. 7) Computo metrico estimativo; doc. 8) Relazione tecnica; doc. 9) Relazione economica; doc. 10) Schema di convenzione; doc. 11) Norme Tecniche di Attuazione del Programma Integrato di Intervento; doc. 12) Relazione tecnica di valutazione dell'impatto paesistico; doc. 13) Documentazione integrativa relativa ai dati catastali di proprietà. Planimetrie catastali; doc. 14) Documentazione integrativa relativa ai dati catastali di proprietà. Atto di acquisizione; Tutto ciò premesso Le parti convengono e stipulano quanto segue: ART.1) PREMESSE 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ART.2) SOGGETTI ATTUATORI 1. Soggetti Attuatori del presente Programma Integrato di Intervento sono quelli indicati nell epigrafe del presente atto nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche parziale. 5
6 2. Ai Soggetti Attuatori le cui proprietà sono ricomprese negli ambiti indicati al punto 1) delle premesse compete capacità edificatoria indicata al successivo art. 4 ed una quota parte degli obblighi relativi all intervento di cui alla presente convenzione. ART.3) CRITERI OPERATIVI ED EVENTUALI MODIFICHE 1. L esecuzione del Programma Integrato di Intervento, da attuarsi entro 5 anni dalla data di stipula della convenzione, quest ultima da sottoscriversi entro e non oltre tre mesi dall approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento, è disciplinata dai criteri operativi che seguono, unitamente a quanto prescritto nella documentazione e negli elaborati indicati in premessa; 2. I Soggetti Attuatori si impegnano a dare esecuzione al Programma Integrato di Intervento di cui in premessa, richiedendo e attuando i necessari atti autorizzativi per gli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato a partire dalla data di validità del presente atto e secondo i criteri di seguito precisati. 3. Le costruzioni e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di allacciamento ai pubblici servizi dovranno essere eseguite entro il termine di validità dei relativi atti autorizzativi per gli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni tutte del suddetto Programma Integrato, nonché delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nel Regolamento Edilizio del Comune di Sesto San Giovanni, nelle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. Al momento dell ultimazione delle costruzioni, dovranno già essere ultimate e collaudate, con le modalità precisate al successivo art.8, le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi alle stesse afferenti. Il collaudo di tali opere è da ritenersi necessario presupposto al rilascio dell agibilità degli edifici. 4. In sede di esecuzione degli interventi, i fabbricati dovranno essere realizzati all interno delle aree destinate, nel progetto planivolumetrico, all edificazione. 5. La configurazione morfologica e progettuale di detti fabbricati dovrà essere rispettosa dei caratteri tipologici indicati nel progetto planivolumetrico, nelle norme tecniche di attuazione e negli altri elaborati prescrittivi del Programma Integrato di Intervento. 6
7 ART.4) UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA INTERVENTI PRIVATI E PUBBLICI 1. I Soggetti Attuatori si impegnano nei confronti del Comune ad attuare il Programma Integrato di Intervento in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, nonché agli elaborati costituenti detto Programma elencati in premessa. 2. La soluzione planivolumetrica del Programma, fermi restando gli aspetti quantitativi globali, potrà subire variazioni e/o modifiche ai sensi dell art.7 della Legge Regionale 23/6/97 n I dati quantitativi degli interventi privati sono di seguito elencati: - area di intervento 18: superficie lorda di pavimento massima: mq destinazione: residenziale; - area di intervento 26: superficie lorda di pavimento massima: 509 mq destinazione: residenziale; - area di intervento 30: superficie lorda di pavimento massima: mq destinazione: residenziale; - area di intervento 33: superficie lorda di pavimento massima: 531 mq destinazione: residenziale; - area di intervento 36: superficie lorda di pavimento massima: 425 mq destinazione: residenziale; 4. È comunque fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Programma Integrato di Intervento in merito agli interventi edilizi ammessi e alla presenza di destinazioni compatibili alla funzione principale residenziale, fermo restando il pagamento degli eventuali maggiori oneri a favore del Comune da liquidare al momento del rilascio degli atti autorizzativi degli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato. 5. E ammesso il trasferimento di una quota pari a 316 mq della superficie lorda di pavimento di competenza dell area di intervento n. 30 all area di intervento n. 25 compresa nel Programma Integrato relativo all ambito n Gli oneri concessori relativi all utilizzo della quota di superficie lorda di pavimento oggetto di trasferimento, saranno corrisposti dal Soggetto Attuatore dell intervento n. 25 secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla convenzione attuativa del Programma Integrato relativo all ambito n. 1. Rimangono fermi, per detta quota di superficie lorda di pavimento, l impegno al 7
8 finanziamento dell opera comunale standard di qualità di cui al successivo art.6, nonché l impegno di cui al successivo art Ai fini dell attuazione del Programma Integrato di Intervento verranno eseguiti i seguenti interventi pubblici e di uso pubblico: - Realizzazione, nell area di intervento n. 30, di un attrezzatura socioassistenziale (standard qualitativo) con superficie lorda di pavimento minima di 504 mq e relativi parcheggi pertinenziali interrati come da progetto preliminare citato in premessa; - Realizzazione, nell area di intervento n. 30, di nuovi parcheggi pubblici in superficie e verde pubblico attrezzato per 240 mq circa; - Realizzazione, nell area di intervento n. 30, di nuovi parcheggi di uso pubblico in superficie per complessivi 405 mq; - Realizzazione, nell area di intervento n. 18, di spazi a verde pubblico attrezzato per complessivi mq circa; ART.5) CESSIONE ED ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DI AREE FINALIZZATI ALL ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 1. Ai fini del riassetto urbanistico previsto dal Programma Integrato di Intervento, il Comune cede al Soggetto Attuatore dell intervento n. 30 l'area di 634 mq citata al punto 2 delle premesse, identificata ai mappali 61 (parte) e 295 (parte) - foglio 23, e individuata in tratteggio nero nell allegato n. 1. Su tale area, priva di propri diritti edificatori, viene localizzata parte della superficie lorda di pavimento di competenza dell intervento n. 30 per la costruzione di un nuovo edificio residenziale dotato di parcheggi pertinenziali interrati; vengono inoltre realizzati parcheggi in superficie. Al completamento di dette opere, il Soggetto Attuatore dell intervento n. 30 costituirà, per una dimensione minima di 405 mq, servitù perpetua di uso pubblico (fruibile ai fini dell uso dei parcheggi in superficie) sulla parte dell area identificata ai mappali 61 (parte) e 295 (parte) - foglio 23, individuata in tratteggio nero nell allegato n Ai fini della realizzazione di standard urbanistici (attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo), parcheggi pubblici in superficie e verde attrezzato) contestualmente alla stipula della presente convenzione il Soggetto Attuatore dell intervento n. 30 cede al Comune l area di 634 mq identificata ai mappali 98 8
9 (parte), 99 (parte) e foglio 23, e individuata in tratteggio nero nell allegato n Intervenuto il positivo collaudo dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo), il Soggetto Attuatore dell'intervento n. 30 costituirà, su parte della restante area privata di via Padre Ravasi oggetto di intervento, di cui ai mappali 99 (parte) e 100 (parte) - foglio 23, servitù perpetua di uso pubblico, per una dimensione minima di 110 mq; la parte di area da asservire ad uso pubblico è meglio individuata in tratteggio nero nell allegato n Il Soggetto Attuatore dell intervento n. 18 cede gratuitamente al Comune: - l area di 264 mq, contraddistinta ai mappali 1 (parte), 5 (parte) - foglio 12, individuata in tratteggio nero nell allegato n. 5 e destinata ad ampliamento della sede stradale; - l area di mq circa, contraddistinta ai mappali 1 (parte), 5 (parte) - foglio 12, individuata in tratteggio nero nell allegato n. 6 e destinata a verde pubblico attrezzato. 5. La demolizione dei fabbricati insistenti sulle aree cedute al Comune e la rimozione delle relative macerie viene compiuta, per quanto di rispettiva competenza, a cura e spese dei Soggetti Attuatori degli interventi n. 18 e n. 30. A tal fine, e per la realizzazione delle opere pubbliche previste dal Programma Integrato di Intervento, le aree cedute rimarranno in uso e custodia a detti Soggetti Attuatori fino al collaudo positivo delle opere stesse. 6. Per le aree da asservire ad uso pubblico, di cui ai precedenti commi 1 e 3, è concessa l'edificazione in sottosuolo di spazi destinati a parcheggi pertinenziali privati e impianti per sottoservizi tecnologici, oltre agli impianti di smaltimento delle acque meteoriche e ai necessari impianti per l'illuminazione. L'utilizzazione delle aree predette potrà avvenire in superficie solo ai limitati fini previsti dal Programma Integrato di Intervento, con esclusione di ogni altro tipo di uso o diverso sfruttamento edilizio. 7. Considerato che le aree di cui al comma precedente sono destinate a parcheggi, verde e spazi di uso pubblico, i rispettivi Soggetti Attuatori si obbligano inoltre: - a non realizzare nel sottosuolo impianti o opere che riducano in qualsiasi modo l'esercizio pubblico della superficie destinata a servitù perpetua di uso pubblico; 9
10 - a realizzare le solette di copertura delle opere in sottosuolo con caratteristiche tali da garantire la perfetta tenuta in relazione all'utilizzo previsto in superficie; - a provvedere a propria cura e spese e con la più scrupolosa diligenza alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere nel sottosuolo, garantendo il perfetto stato manutentivo e riconoscendo sin d'ora al Comune il diritto ad eseguire direttamente d'ufficio tali manutenzioni in danno a carico del rispettivo Soggetto Attuatore, previa diffida con termine ad eseguire non superiore ad un mese. 8. Ove alla data di stipula della presente convenzione, l identificazione catastale delle suddette aree non sia in tutto o in parte avvenuta, il rispettivo Soggetto Attuatore si impegna ad intervenire a successivo atto di identificazione catastale delle aree sopra cedute o da asservire ad uso pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio degli atti autorizzativi riguardanti gli interventi edilizi privati. ART.6) OPERA COMUNALE - STANDARD QUALITATIVO 1. Ai sensi dell art.7 della Legge Regionale 15/01/2001 n.1, dell art.6 della Legge Regionale 12/04/1999 n.9 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Integrato di Intervento, i Soggetti Attuatori degli interventi privati compresi nel Programma Integrato contribuiscono alla realizzazione di una nuova attrezzatura socio assistenziale del Comune all interno dell area di intervento n.30, da intendersi quale standard qualitativo del Programma stesso. 2. La realizzazione dell attrezzatura, il cui costo è stimato in prima istanza pari a , verrà finanziata fino alla concorrenza di dai Soggetti Attuatori in sostituzione del reperimento di parte delle aree a standard e per la residua somma di con quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune, come di seguito precisato al successivo comma e all art La progettazione, direzione lavori e realizzazione dell attrezzatura socio assistenziale (standard qualitativo) nonché la sistemazione delle rispettive aree pertinenziali, vengono assunte a cura e spese dei Soggetti Attuatori degli interventi n.26 e n.30 che in tal modo assolvono, con obbligo di fare, al finanziamento pro quota dell attrezzatura stessa, e cioè per un importo pari a Con l impegno di cui al comma precedente, i Soggetti Attuatori degli interventi n. 26 per la quota parte di e n.30 per la quota parte di
11 assolvono inoltre, per complessivi , al debito degli oneri di urbanizzazione secondaria. 4. Nel rispetto dei limiti di legge, le scelte compiute nel progetto preliminare dell attrezzatura socio assistenziale (standard qualitativo), allegato al Programma, potrà subire modificazioni a seguito di revisione richiesta dal Comune ovvero a seguito della predisposizione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché nella fase di realizzazione dei lavori, ferma restando l entità del finanziamento dovuto dai Soggetti Attuatori. A tal proposito il Comune si riserva sin d ora di richiedere la revisione del progetto preliminare a seguito di eventuali ulteriori finanziamenti derivanti dal Programma Integrato di Intervento relativo all ambito n Eventuali economie di costi registrate a seguito di revisione del progetto preliminare, attraverso i progetti definitivo ed esecutivo o ancora in fase di cantiere potranno essere utilizzate dal Comune nell ambito della propria programmazione dei lavori pubblici o di altri interventi o iniziative di interesse pubblico o generale. 6. Per i lavori riferiti all attrezzatura socio assistenziale (standard qualitativo) e alle rispettive aree pertinenziali, valgono le disposizioni di cui all art.8. All esito positivo del collaudo, il Comune corrisponderà ai Soggetti Attuatori degli interventi n.26 e n.30 la somma di a conguaglio del costo di realizzazione dell attrezzatura socio assistenziale e di sistemazione delle rispettive aree pertinenziali nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalle revisioni progettuali di cui al comma 4. ART.7) ULTERIORI OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Il Soggetto Attuatore dell intervento n. 18 si impegna a realizzare, lungo via Mazzini, la sistemazione di un area a verde pubblico per complessivi mq. Come meglio precisato al successivo art. 9 comma 5, l ammontare di tali lavori sarà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti. 2. In concomitanza con i lavori di realizzazione dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo) di cui all art. 6 verrà sistemata lungo via S. Clemente dai Soggetti Attuatori degli interventi n. 26 e n. 30 l area attigua all attrezzatura destinata a parcheggio pubblico e verde attrezzato per complessivi 240 mq circa. L ammontare di tale sistemazione verrà distintamente scomputato dagli oneri di 11
12 urbanizzazione primaria dovuti dai Soggetti Attuatori degli interventi n. 26 e n. 30, come meglio precisato al successivo art. 9 comma Per le opere di cui ai commi precedenti valgono le disposizioni dell art.8 ART.8) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. La progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono assunte a cura e spese dei Soggetti Attuatori che ne curano direttamente l esecuzione; a Loro carico sono poste altresì le spese di collaudo delle opere realizzate. 2. Il collaudo delle opere di urbanizzazione verrà compiuto da tecnici nominati dagli Uffici comunali entro 30 giorni dalla comunicazione al Comune dell ultimazione delle opere di urbanizzazione distintamente previste sulle aree. Fino a tale momento tutte le aree potranno essere utilizzate dai rispettivi Soggetti Attuatori esclusivamente ad uso cantiere. 3. Una volta positivamente concluso il collaudo delle opere, i rispettivi Soggetti Attuatori si impegnano a trasferire al Comune contestualmente alla sottoscrizione del certificato di collaudo la proprietà delle opere stesse e dei manufatti edilizi. Ai fini di tale trasferimento sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate. 4. Per le porzioni di terreno non cedute ed in cui avranno sede le pubbliche reti fognaria, idrica, telefonica, di distribuzione del gas e dell energia elettrica, il rispettivo Soggetto Attuatore riconosce al Comune il diritto di accesso, di ispezione e di esecuzione delle opere di manutenzione o di sostituzione eventualmente necessarie, sempreché le stesse non competano al medesimo Soggetto Attuatore, ovvero agli enti erogatori. ART.9) CONTRIBUTI CONCESSORI E FINANZIAMENTO DELL OPERA COMUNALE - STANDARD QUALITATIVO 1. Al momento del rilascio degli atti autorizzativi per gli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato di Intervento o dichiarazioni di inizio attività, e comunque entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, verrà versato: - dal Soggetto Attuatore dell intervento n. 18: quale parte di rispettiva competenza del finanziamento dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo), nonché, salvo miglior conteggio anche in base alle tariffe e 12
13 tabelle allora vigenti, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria; - dal Soggetto Attuatore dell intervento n. 33: quale parte di rispettiva competenza del finanziamento dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo), nonché, salvo miglior conteggio anche in base alle tariffe e tabelle allora vigenti, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria; - dal Soggetto Attuatore dell intervento n. 36: quale parte di rispettiva competenza del finanziamento dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo), nonché, salvo miglior conteggio anche in base alle tariffe e tabelle allora vigenti, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria; - dal Soggetto Attuatore dell intervento n. 26: a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria calcolati al netto della quota assolta di cui all art. 6 comma 3, salvo miglior conteggio anche in base alle tariffe e tabelle allora vigenti; nulla è dovuto in termini di finanziamento dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo) a seguito degli obblighi di fare assunti all art.6 comma Il Comune dà atto che il Soggetto Attuatore dell intervento n. 30 ha versato i contributi concessori per la ristrutturazione edilizia dello stabile di via Padre Ravasi, quantificati in (pari a ) a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e in (pari a ) a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria. 3. Poiché il Soggetto Attuatore di cui al comma precedente rinuncia all intervento di ristrutturazione di cui sopra - autorizzato con concessione edilizia 45/ al fine di dare migliore esecuzione al Programma Integrato, il Comune riconosce gli oneri di urbanizzazione già versati quale anticipazione su quelli dovuti per l intervento n. 30, che, salvo miglior conteggio anche in base alle tabelle e tariffe vigenti al momento del rilascio del rispettivo titolo abilitativo, possono essere già da ora determinati in a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria. 4. Pertanto, al momento del rilascio dell atto autorizzativo per l intervento n. 30 o dichiarazione di inizio attività, e comunque entro 6 mesi dalla stipula della 13
14 presente convenzione, verranno versati dal Soggetto Attuatore del medesimo intervento a titolo di oneri di urbanizzazione primaria; nulla è dovuto in termini di oneri di urbanizzazione secondaria e di finanziamento dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo) a seguito degli obblighi assunti all art.6 comma Per i Soggetti Attuatori che provvederanno, previo specifico assenso da parte del Comune, alla progettazione e all esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Programma Integrato, l ammontare di tali opere verrà distintamente scomputato dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sulla base di un preventivo computo dei lavori allegato al progetto da approvarsi da parte del Comune. 6. Al momento del rilascio degli atti autorizzativi per gli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato o dichiarazioni di inizio attività, sarà determinato e, ove non vengano richieste dilazioni, liquidato il contributo sul costo di costruzione dovuto dai Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi stessi. ART.10) OBBLIGHI AGGIUNTIVI 1. I Soggetti Attuatori si obbligano nei confronti del Comune a destinare ad edilizia residenziale convenzionata una quota non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale prevista dal Programma Integrato di Intervento, pari a complessivi mq. 540, da concedersi in locazione a prezzo convenzionato o a locazione a proprietà differita a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune per un periodo non inferiore a otto anni. 2. Prima del rilascio degli atti autorizzativi per gli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato o della presentazione delle denunce di inizio attività e comunque entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, i Soggetti Attuatori avranno la facoltà di riscattare, in conformità alle previsioni del Documento di Inquadramento di cui alla Legge Regionale 15/4/99 n. 9, l obbligo della quota di edilizia convenzionata come sopra determinata, mediante il pagamento in un unica soluzione di 258,22 per mq di superficie lorda di pavimento riscattata. 14
15 3. In caso di mancato riscatto nel termine di cui sopra il Comune provvederà ad individuare le unità immobiliari su cui costituire, a spese del Soggetto Attuatore dell intervento, servitù ai sensi del precedente primo comma. ART.11) GARANZIE 1. I Soggetti Attuatori garantiscono che tutte le aree private di cui all art. 5 e le unità immobiliari soggette ai vincoli di convenzionamento di cui all art. 10 sono di Loro esclusiva e piena proprietà e disponibilità e che sono libere da vincoli, pesi, ipoteche, servitù apparenti e non, e trascrizioni pregiudizievoli. 2. In caso di accertamento di vincoli, pesi, ipoteche, servitù non dichiarati, ora e comunque non rimovibili entro il termine fissato per la stipulazione notarile della presente convenzione, i rispettivi Soggetti Attuatori si impegnano a liberarle entro il termine che il Comune stabilirà, ed in caso di impossibilità, a qualunque causa dovuta, al risarcimento del danno pari al doppio del valore venale delle aree medesime e dei fabbricati esistenti, oltre al costo di eventuali demolizioni. 3. I Soggetti Attuatori rinunciano con il presente atto a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dell iscrizione d ufficio o da ogni responsabilità al riguardo e prestano garanzia per l evizione. 4. A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai precedenti articoli, i Soggetti Attuatori, all atto della stipulazione della presente convenzione, consegnano al Comune le di seguito specificate polizze fidejussorie/fidejussioni bancarie a prima richiesta, con durata annuale e rinnovo automatico, rilasciate da primaria compagnia di assicurazioni/istituto bancario. 5. Per il Soggetto Attuatore dell intervento n. 18: - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 pari all ammontare della quota parte del finanziamento dell attrezzatura socioassistenziale (standard qualitativo), rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 e comunque pari all ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti, rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; detta fidejussione è soggetta a svincolo per importi pari alle parti di obbligazioni via via soddisfatte; 15
16 - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.10 pari all ammontare complessivo del controvalore dell edilizia convenzionata oggetto di possibile riscatto. 6. Per il Soggetto Attuatore dell intervento n. 33: - polizze/fidejussioni per a garanzia degli impegni assunti all art.9 pari all ammontare della quota parte del finanziamento dell attrezzatura socioassistenziale (standard qualitativo), rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 e comunque pari all ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti, rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.10 pari all ammontare complessivo del controvalore dell edilizia convenzionata oggetto di possibile riscatto. 7. Per il Soggetto Attuatore dell intervento n. 36: - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 pari all ammontare della quota parte del finanziamento dell attrezzatura socioassistenziale (standard qualitativo), rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 e comunque pari all ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti, rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.10 pari all ammontare complessivo del controvalore dell edilizia convenzionata oggetto di possibile riscatto. 8. Per il Soggetto Attuatore dell intervento n. 26: - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 e comunque pari all ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti, rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; 16
17 - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.10 pari all ammontare complessivo del controvalore dell edilizia convenzionata oggetto di possibile riscatto. 9. Per il Soggetto Attuatore dell intervento n. 30: - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.9 e comunque pari all ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi; - polizze/fidejussioni per , a garanzia degli impegni assunti all art.10 pari all ammontare complessivo del controvalore dell edilizia convenzionata oggetto di possibile riscatto. 10. Per i Soggetti Attuatori degli interventi n. 26 e n. 30: - polizze/fidejussioni per , in corrispondenza degli impegni assunti al comma 3 dell art.6 e comunque pari all ammontare della quota parte del finanziamento dell opera comunale standard di qualità e sistemazione aree pertinenziali, rivalutato con l indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi 24 mesi. 11. Tutte le fidejussioni di cui sopra sono intese tra le parti e come clausole apposite contenute nei relativi contratti con la compagnia assicuratrice/banca a prima richiesta, con l esclusione della proponibilità di eccezioni da parte dei Soggetti Attuatori e dell assicuratore/banca in caso di escussione delle polizze da parte del Comune. 12. I Soggetti Attuatori si impegnano a rinnovare e comunque a mantenere efficaci tali polizze/fidejussioni fino all integrale assolvimento degli obblighi cui esse si riferiscono. Nel caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, le polizze/fidejussioni devono essere rinnovate o comunque mantenute efficaci fino all intervenuto positivo collaudo per un ammontare almeno pari al costo delle stesse opere. 13. Se nei termini di cui al primo comma dell art.15 non vengono richiesti dai Soggetti Attuatori i relativi atti autorizzativi per gli interventi edilizi privati previsti dal Programma Integrato, o comunque nei termini di cui al primo comma dell art.9 non vengono corrisposti al Comune gli importi dovuti, il Comune potrà rivalersi procedendo all escussione delle polizze fidejussorie/fideiussioni bancarie senza che possa essergli opposta alcuna eccezione dal rispettivo Soggetto 17
18 Attuatore o dall'istituto fideiussore o da terzi, previa la sola formalità dell'avvisodiffida, da trasmettersi al rispettivo Soggetto Attuatore per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con atto notificato, almeno trenta giorni prima dell'escussione. 14. Con le stesse formalità del comma precedente, il Comune potrà escutere le polizze/fidejussioni a garanzia delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai Soggetti Attuatori nonché la polizza/fidejussione consegnata dai Soggetti Attuatori degli interventi n. 26 e n. 30 a garanzia della realizzazione dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo), in caso di mancato o inesatto adempimento agli impegni convenzionali ovvero qualora il collaudo delle opere riveli difetti o difformità delle stesse non sanabili o che i medesimi Soggetti Attuatori non provvedano a sanare nei tempi indicati in sede di collaudo. 15. In caso di esito positivo del collaudo dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo) di cui al comma precedente il Comune procederà allo svincolo delle fidejussioni di cui al comma 10. ART.12) OBBLIGHI IN CASO DI SUCCESSIONE 1. Qualora i Soggetti Attuatori procedano ad alienazione degli immobili e/o delle aree oggetto del Programma Integrato di Intervento o di loro quote parte, dovranno trasmettere agli aventi causa tutti gli obblighi patrimoniali e non patrimoniali e gli oneri di cui alla presente convenzione. 2. Sia nell ipotesi di alienazione dell intero comprensorio, sia nell ipotesi di alienazione di singole parti, i Soggetti Attuatori ed i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune dell adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, salvo espressa liberatoria da parte del Comune. 3. Il Comune fa sin da ora espressa riserva di azione ai sensi dell art C.C. ART.13) SPESE 1. Tutte le spese per l istruttoria, il collaudo tecnico e amministrativo delle opere, l accatastamento, i diritti di rogito per la stipulazione dell atto e gli oneri fiscali relativi e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dei Soggetti Attuatori e dei loro aventi causa a qualsiasi titolo. 18
19 ART.14) VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ 1. I Soggetti Attuatori si impegnano a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree private che nelle tavole di azzonamento del Programma risultano indicate libere da edificazione. ART.15) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI DAL PROGRAMMA INTEGRATO 1. Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione dovrà essere avanzata dai Soggetti Attuatori la relativa domanda di atto autorizzativo per gli interventi edilizi privati previsti. Dovranno essere inoltre presentati al Comune i progetti definitivi/esecutivi delle opere di urbanizzazione previste e dell attrezzatura socio-assistenziale (standard qualitativo) di cui all art Il rilascio degli atti autorizzativi per gli interventi previsti dalla presente convenzione è subordinato alla dimostrazione da parte dei Soggetti Attuatori del rispetto di tutte le disposizioni statali, regionali e comunali, nonché dei Regolamenti Locali di Igiene vigenti in materia di scarichi nella fognatura, nei corsi d acqua e nel sottosuolo. 3. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico ed acustico e di illuminamento di cui alla Legge Regionale 23/7/00 n.17. ART.16) EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 1. Tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione sono immediatamente efficaci per i Soggetti Attuatori e per i loro successori o aventi causa dalla data di sottoscrizione della stessa, mentre diverranno efficaci per il Comune soltanto dopo l approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte del Consiglio Comunale ai sensi di legge. ART.17) TRASCRIZIONE 1. La presente convenzione sarà trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura del Comune ed a spese dei Soggetti Attuatori. 19
20 ART.18) NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti vigenti in materia. ART.19) TRATTAMENTO FISCALE 1. Si chiede l applicazione del trattamento fiscale più favorevole e, in particolare, dell art. 20 della Legge 28/1/77 n.10, trattandosi di convenzione costituente presupposto indispensabile per il rilascio di atti autorizzativi per gli interventi previsti dal Programma Integrato. ART.20) NORMA FINALE 1. I Soggetti Attuatori si impegnano a rimborsare al Comune le spese tecniche di istruttoria del presente Programma Integrato di Intervento mediante il riconoscimento della somma unica di da versarsi in un unica soluzione all atto della stipula del presente atto. 20
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