AXA MPS PRONTO VITA. MOD. AXV PV DM13 - Ed. 10/2015. Contratto di Assicurazione sulla vita temporanea caso morte

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1 protezione Axa mps pronto vita Fascicolo Informativo MOD. AXV PV DM13 - Ed. 10/2015 Contratto di Assicurazione sulla vita temporanea caso morte Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il Modulo di Polizza, devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. appartenente al Gruppo AXA Italia AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale e i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n AXA MPS PRONTO VITA V

2 AXA MPS Pronto Vita Contratto di assicurazione sulla vita temporanea caso morte - cod. tariffa DM13 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA ITALIA; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma; c) Recapito telefonico: ; Numero Verde: ; sito internet: PEC: axampsvita@legalmail.it; d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, ed è iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al n Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 851 milioni di cui 569 milioni sono relativi al capitale sociale e 78 milioni al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 144% B. INFORMAZIONI SU PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto è pari a 10 anni. Alla sottoscrizione del contratto l Assicurato non potrà avere un età superiore a 59 anni. Alla scadenza contrattuale, l Assicurato non potrà avere un età superiore a 69 anni. Il Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto secondo le modalità di cui all Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di decesso: l erogazione a favore dei Beneficiari di un capitale in caso di morte dell Assicurato; b) Copertura complementare in caso di morte per incidente stradale: l erogazione ai Beneficiari di un capitale aggiuntivo in caso di morte dell Assicurato causata da incidente stradale. Si rinvia rispettivamente agli Artt. 13 e 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Il contratto non richiede alcun accertamento preventivo delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. È prevista esclusivamente una dichiarazione di buono stato di salute. 0 AXA MPS PRONTO VITA / pagina 1 di 4

3 Avvertenza: si richiama l attenzione sulle clausole di sospensione di cui all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, di esclusione di cui agli Art. 4 e 17 delle Condizioni di Assicurazione e di carenza di cui alla sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione. Si sottolinea l importanza di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute sul modulo di Polizza relative alla dichiarazione sullo stato di salute dell Assicurato. 4. Premi AXA MPS Pronto Vita prevede il versamento di un premio mensile costante pagabile per tutta la durata contrattuale. Il primo mese di copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto è gratuito. Il premio è determinato in relazione all età dell Assicurato al momento della adesione al contratto e al capitale assicurato. Il pagamento del premio può avvenire mediante: addebito automatico su conto corrente bancario intestato al Contraente, previa autorizzazione del medesimo; bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Compagnia. In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento dei premi mensili comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo conto corrente sul quale effettuare l addebito, sempre previa autorizzazione. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile nella sezione comunicazioni sul sito internet della Compagnia all indirizzo oppure richiedendolo alla Compagnia ai seguenti recapiti (recapito telefonico: ; Numero Verde: ; info@axa-mps.it). Il contratto non prevede il riscatto, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione in materia di interruzione e ripristino, in caso di mancato pagamento dei premi, il Contraente perde quanto versato. Si rinvia all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio: Tipologia Caricamento percentuale Importo 30% Periodicità di prelievo Su ciascun premio mensile Modalità di prelievo Compreso nel premio Costi per riscatto Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata Costi per l erogazione della rendita Il contratto non prevede prestazioni sotto forma di rendita. 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Non previsti. * * * Di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto. Quota parte percepita in media dagli intermediari 100% 7. Sconti Il contratto non prevede sconti. 8. Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi La parte di premio pagata per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%. Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi versati alla Compagnia nel corso di ciascun anno solare per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. Trattamento fiscale delle prestazioni Il capitale corrisposto in caso di morte dell Assicurato è esente dall imposta sui redditi e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e di entrata in vigore delle coperture assicurative. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Avvertenza: in tal caso, fatto salvo quanto previsto dall Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione in materia di interruzione e ripristino, la copertura assicurativa cessa e nulla è più dovuto dalla Compagnia. Si rinvia agli Artt. 12 e 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 11. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede riscatto o riduzione della prestazione e, pertanto, in caso di mancato pagamento dei premi, il contratto si risolve e nulla è più dovuto dalla Compagnia. In caso di sospensione del pagamento dei premi, il Contraente può riprendere il versamento e ripristinare l assicurazione nei termini e secondo modalità di cui all Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. Per eventuali richieste di informazioni il Contraente può rivolgersi alla Compagnia AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Smart Center - Via Aldo Fabrizi, Roma (Italia) - Fax: ; info@axa-mps.it; Numero Verde Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione telefonica alla Compagnia. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Compagnia, a Sua scelta: a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, Roma; telefonicamente rivolgendosi al Numero Verde specificatamente dedicato e autorizzando l operatore a registrare la richiesta di recesso. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio ovvero dalle ore 24 del giorno della richiesta telefonica. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso ovvero della richiesta telefonica, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. pagina 2 di 4 AXA MPS PRONTO VITA / AXA MPS PRONTO VITA / pagina 3 di 4

4 14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Al fine dell erogazione della prestazione, la Compagnia effettua il pagamento entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa di cui all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. I diritti dei Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile, così come modificato dal D.L. 179/ Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Fax: reclami.vita@axa-mps.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 18. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia Si richiama l attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all art c.c. in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. 19. Conflitto di interessi Con riferimento alla specifica tipologia contrattuale non si ravvedono situazioni di conflitto di interessi. La Compagnia opera, in ogni circostanza, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. * * * AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Roma, ottobre AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. l Amministratore Delegato Frédéric de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale e i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI AXA MPS Pronto Vita Contratto di assicurazione sulla vita temporanea caso morte - cod. tariffa DM13 Condizioni di Assicurazione Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale, determinato in base a quanto previsto agli Artt. 13 e 16, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto: a) quando esiste dolo o colpa grave, di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto; di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da fare all Assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o Fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche dell indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione della residenza, nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea. variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile nella sezione comunicazioni sul sito internet della Compagnia all indirizzo oppure richiedendolo alla Compagnia ai seguenti recapiti (recapito telefonico: ; Numero Verde: ; info@axa-mps.it). Art. 3 - Conclusione del contratto - Efficacia della garanzia AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. garantisce le prestazioni oggetto del contratto dalle ore 24 del giorno della proposta telefonica, sempreché non ne abbia comunicato il rifiuto entro il suddetto termine. Il contratto a titolo oneroso per il Contraente si considera concluso alle ore 24 del giorno di primo addebito del premio. Gli impegni della Compagnia relativi al pagamento del capitale assicurato in caso di morte, prevedono le condizioni di carenza di cui alla sezione 3 delle presenti Condizioni. pagina 4 di 4 AXA MPS PRONTO VITA / AXA MPS PRONTO VITA / pagina 1 di 6

5 Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall entrata in vigore dell assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. Nel caso in cui il decesso dell Assicurato si verifichi nello svolgimento di attività collegate ai seguenti gruppi professionali, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari una prestazione pari al 30% del capitale assicurato: a) forze armate e di polizia operative; b) vigili del fuoco operativi; c) personale marittimo; d) personale che svolge attività inerenti a impianti petroliferi industriali, impianti nucleari e in genere professioni a rischio radioattività; e) personale addetto alla costruzione sopra o sotto il livello del mare di piattaforme, sottomarini o navi; f) personale a contatto con munizioni, esplosivi o dispositivi esplosivi; g) sportivi professionisti; h) autisti professionisti; i) personale di volo. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente può in qualsiasi momento revocare o modificare i beneficiari per il caso di morte dell assicurato, che in mancanza di indicazioni fornite al momento della sottoscrizione del contratto, si intende siano stati designati negli eredi legittimi o testamentari; la revoca o modifica dovrà essere eseguita in forma scritta indicando nome, cognome e codice fiscale. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi ai sensi dell art c.c.: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di vincolo di Polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione e vincolo Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall art c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al Contraente cedente che al Contratto cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell art c.c. Il Contraente può vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia effettua l annotazione della costituzione del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente. Art. 7 - Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità: a mezzo fax; a mezzo posta; rivolgendosi alla Filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena presso la quale è acceso il rapporto di conto corrente bancario. In ogni caso devono essere consegnati: Polizza di assicurazione ed eventuali appendici; il certificato di morte; la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; certificato di esistenza in vita dei Beneficiari; decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. coordinate IBAN e intestazione c/c dei Beneficiari; copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dei Beneficiari; copia del codice fiscale dei Beneficiari. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. La Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Il presente contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell Unione Europea (Direttiva n.2002/83/ce), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita l espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. pagina 2 di 6 AXA MPS PRONTO VITA / AXA MPS PRONTO VITA / pagina 3 di 6

6 Art. 9 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Compagnia, a sua scelta: a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, Roma; telefonicamente rivolgendosi al Numero Verde specificatamente dedicato e autorizzando l operatore a registrare la richiesta di recesso. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio ovvero dalle ore 24 del giorno della richiesta telefonica. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso ovvero della richiesta telefonica, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. Art Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. Art Durata La durata del contratto è pari a 10 anni. Alla sottoscrizione del contratto l Assicurato non potrà avere un età superiore a 59 anni. Alla scadenza contrattuale, l Assicurato non potrà avere un età superiore a 69 anni. Il Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, a sua scelta, con le seguenti modalità: sospendendo il pagamento dei premi, in tal caso, fatto salvo quanto previsto dall Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione in materia di interruzione e ripristino, la copertura assicurativa cessa e nulla è più dovuto dalla Compagnia; telefonicamente rivolgendosi al Numero Verde specificatamente dedicato, autorizzando l operatore a registrare la telefonata, ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. In tali casi la copertura assicurativa cessa e nulla è più dovuto dalla Compagnia. Resta inteso che a seguito della richiesta di risoluzione, il Contratto di Assicurazione rimarrà attivo per il periodo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione. Eventuali premi, addebitati per motivi tecnici successivamente alla richiesta di risoluzione anticipata, verranno integralmente riaccreditati al Cliente. Art Premi, costi e sospensione della copertura assicurativa Il contratto prevede il versamento di un premio mensile che potrà essere pagato mediante: addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione; bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Compagnia. Il premio mensile è costante per tutta la durata contrattuale, ed è dovuto non oltre il mese di decesso dell Assicurato. Il primo mese di copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto è gratuito. Ciascun premio mensile prevede un caricamento percentuale pari al 30% del premio stesso. Detto caricamento è già compreso in ciascun premio pagato. L interruzione del pagamento, anche di una sola rata di premio, comporta la sospensione della copertura assicurativa. Art Prestazioni In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato indicato in Polizza. Se il decesso è dovuto ad uno degli eventi di cui all Art. 4, la Compagnia non corrisponderà alcun importo. In caso di decesso dell Assicurato nello svolgimento di attività collegate ai gruppi professionali ad alto rischio di cui all Art. 4, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari al 30% del capitale assicurato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, nulla sarà dovuto dalla Compagnia. Art Ripristino (riattivazione) Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto di riprendere il versamento dei premi e ripristinare l assicurazione pagando le rate di premio arretrate. La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto, i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l interruzione del versamento dei premi. Trascorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non potrà più essere ripristinata e i premi versati resteranno acquisiti dalla Compagnia. Art Riscatto Il presente contratto non prevede il riscatto. SEZIONE 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI Garanzia complementare infortuni Art Prestazione in caso di morte per incidente stradale Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 17, in caso di decesso causato da infortunio conseguente a incidente stradale, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo aggiuntivo pari al capitale assicurato. Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Per infortunio causato da incidente stradale si intende quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Nel caso di decesso conseguente a incidente stradale avvenuto nello svolgimento di attività collegate ai gruppi professionali ad alto rischio di cui all Art. 4, l importo aggiuntivo di cui sopra sarà pari al 30% del capitale assicurato. Art Rischi esclusi La garanzia non comprende gli infortuni derivanti da: a) guida di qualsiasi veicolo se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) partecipazione a competizioni e allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, salvo si tratti di gare di regolarità pura; c) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) azioni delittuose dell Assicurato o suicidio; e) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; f) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati. Art Rinuncia all azione di rivalsa Qualora l infortunio subìto dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall art c.c. Art Denuncia di infortunio Fermo quanto stabilito all Art. 7, in caso di decesso per infortunio conseguente ad un incidente stradale, le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono contenere l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato. pagina 4 di 6 AXA MPS PRONTO VITA / AXA MPS PRONTO VITA / pagina 5 di 6

7 SEZIONE 3 CONDIZIONI SPECIALI Condizioni speciali di carenza per assicurazioni senza visita medica Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di Polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla decorrenza del contratto e la Polizza stessa sia in regola col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà una somma pari ai premi versati dal contraente al netto dei costi al momento del decesso. La Compagnia non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della Polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della Polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della Polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi 7 anni dalla decorrenza della Polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato in caso di morte indicato in Polizza non sarà pagato. In suo luogo sarà corrisposta una somma pari al valore della riserva matematica maturata al momento del decesso. Roma, ottobre AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. l Amministratore Delegato Frédéric de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale e i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n GLOSSARIO Terminologia generale Definizioni generali Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. Cessione e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del Vincolatario. Compagnia (impresa di assicurazione ovvero società di assicurazione): società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Condizioni contrattuali (o di Polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni generali: clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali. Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Condizioni speciali: insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. Decorrenza: momento in cui le garanzie divengono efficaci. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e pagina 6 di 6 AXA MPS PRONTO VITA / AXA MPS PRONTO VITA / pagina 1 di 3

8 di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Diritti (o interessi) di frazionamento: in caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata. Diritto proprio (del Beneficiario): diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composto da: Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di proposta o, ove non previsto, modulo di polizza. Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Prescrizione: estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di Polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Riscatto: facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell Assicurato. Polizza - Definizioni Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Polizza: documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione. Polizza caso morte (o in caso di decesso): contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell Assicurato. Polizza di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell Assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Premio - Definizioni Premio mensile: importo che il Contraente si impegna a corrispondere mensilmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Prestazione e Garanzie - Definizioni Garanzia principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie. Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell evento assicurato. Prestazioni in caso di decesso Capitale in caso di decesso: importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Garanzia complementare infortuni: copertura assicurative che prevede in caso di decesso dell Assicurato dovuto a infortunio conseguente ad incidente stradale il raddoppio del capitale pagabile in caso di decesso. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. l Amministratore Delegato Frédéric de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale e i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n pagina 2 di 3 AXA MPS PRONTO VITA / AXA MPS PRONTO VITA / pagina 3 di 3

9 Mod. AXV PV DM13 - Ed. 10/ AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale e i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n AXA MPS PRONTO VITA

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