GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI QUADRO RW DEL MODELLO UNICO LE RECENTI NOVITA
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- Adamo Bertoni
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1 NEWSLETTER n aprile 2014 GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI QUADRO RW DEL MODELLO UNICO LE RECENTI NOVITA RIFERIMENTI: D.L. n. 167/1990 Legge n. 97/2013 ( Legge Europea ) Legge n. 50/2014 D.L. n. 4/2014 Istruzioni Modello Unico PF Provvedimento del Direttore dell AE del n Provvedimento del Direttore dell AE del n Circolari dell AE n. 43/E del 2009; n. 45/E del 2010; n. 28/E del 2011 e n. 38 del 2013 Newsletter n. 30/2011; n. 4/2012; n. 33/2013 La presente Newsletter intende informare circa gli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all estero, alla luce delle recenti novità. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI (QUADRO RW) Ai sensi dell articolo 4 del D.L. n. 167/1990, sono obbligati alla compilazione del quadro RW del Modello Unico 2014 relativo al periodo d imposta 2013: SOGGETTI INTERESSATI le persone fisiche (anche titolari di impresa individuale); gli enti non commerciali; le società semplici e i soggetti equiparati ex art. 5, TUIR (associazioni tra professionisti); fiscalmente residenti in Italia, che detenevano, nel periodo d imposta 2013, investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Sono pertanto esclusi da tale obbligo gli enti commerciali, le società di capitali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 L obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d imposta ha totalmente disinvestito. Sono tenuti all adempimento anche le persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo relativamente alle operazioni effettuate nell esercizio di tali attività, indipendentemente dal regime contabile adottato. Se le consistenze estere sono in comunione o cointestate, ciascun intestatario dovrà comunicare l intero valore e la percentuale di possesso. Si rammenta che in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o di presentazione del Modello 730/2014, il quadro RW deve essere comunque presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del Modello Unico In base alle novità contenute nella Legge n. 97/2013, il modulo RW deve essere compilato anche da i titolari effettivi, così come definiti dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera u), Decreto Legislativo n. 231/2007). Per titolare effettivo si intende: a) in caso di società: TITOLARE EFFETTIVO la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono i fondi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un entità giuridica; se le persone che beneficiano dell entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; se vi sono, persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un entità giuridica. In relazione allo status di titolare effettivo, l Agenzia delle Entrate ha precisato che: si configura anche nel caso di sottoscrizione di una polizza con assicurazione estera, le cui attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi da indicare nel quadro RW; le partecipazioni possedute dai familiari del titolare effettivo si cumulano; 2
3 rilevano anche le partecipazioni detenute in via indiretta, tenendo conto dell effetto demoltiplicativo; è necessario verificare se durante l intero periodo d imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno. È bene precisare che l individuazione del titolare effettivo va verificata in relazione a partecipazioni o interessenze in società o enti non fittiziamente interposti in quanto, in presenza di soggetti meramente interposti, gli investimenti e le attività estere devono essere dichiarati dal socio o dal beneficiario indipendentemente dal requisito del controllo. Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all estero, ad eccezione del caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di titolare effettivo. In tale caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente o indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. Ad esempio, una persona fisica che detiene una partecipazione al capitale di una società italiana in misura pari al 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100% la quale detiene investimenti all estero e/o attività finanziarie, non deve compilare il quadro RW. La modalità di compilazione del quadro RW varia qualora il contribuente interessato detenga una partecipazione rilevante in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi non collaborativi). In caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, infatti, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio. Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento di scambio di informazioni. Si tratta non soltanto degli Stati o territori inclusi nella white list ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio d informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. L Agenzia delle Entrate ha precisato che le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di titolare effettivo. ESONERI SOGGETTIVI Il modulo RW non deve essere compilato: dalle persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, 3
4 per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e dalle persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l attività lavorativa è svolta all estero; dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese estero in cui svolgono la propria attività lavorativa. Tale esonero si applica al periodo di imposta in cui per il lavoratore si realizza la condizione soggettiva di frontaliere. In base alle previsioni normative, nel quadro RW vanno indicati: gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione. Infatti la Legge n. 97/2013 ha eliminato l obbligo di indicare: i trasferimenti dall estero verso l Italia e dall Italia verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti; i trasferimenti da, verso e sull estero che nel corso dell anno hanno interessato gli investimenti esteri investimenti e le attività estere di natura finanziaria. TIPOLOGIA DI OPERAZIONI E ATTIVITÀ MONITORATE Con l entrata in vigore della Legge n. 50/2014, è stato reintrodotto l esonero degli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta non sia superiore a euro, resta fermo l obbligo di compilazione della apposita sezione del quadro laddove sia dovuta l IVAFE. Per le attività diverse dai depositi e dai conti correnti non vi è l applicabilità della soglia di esonero pari a euro. Il modulo RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi tramite il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Nel medesimo modulo RW devono essere riportati i dati relativi all imposta sul valore degli immobili detenuti all estero (IVIE) e all imposta delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE). Ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate: le consistenze degli investimenti e delle attività all inizio di ciascun periodo d imposta (ovvero al primo giorno di detenzione); le consistenze degli investimenti e delle attività al termine del periodo d imposta dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso); il periodo di possesso delle attività. 4
5 Tra i casi più ricorrenti che richiedono la compilazione del quadro RW si riscontra il possesso all estero di: I CASI PIÙ FREQUENTI conti correnti; immobili; polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; partecipazione in società non residenti; finanziamenti alle predette società. Altri esempi di investimenti all estero oggetto di monitoraggio sono contenuti nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni fiscali, nonché nelle circolari ministeriali riguardanti le diverse edizioni dello scudo fiscale. Si tratta, a titolo esemplificativo, di: preziosi ed opere d arte, arredi e oggetti di antiquariato, e yacht. Con la circolare n. 43/E del 2009 è stato precisato che le attività detenute all estero vanno indicate, a partire dal 2009, a prescindere dalla loro effettiva produzione di redditi in Italia. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel quadro RW del Modello Unico 2014 Redditi 2013, dovrà essere indicato qualsiasi immobile tenuto a disposizione all estero, anche se ivi non assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia evidenzia come, con riferimento ai conti corrente all estero, non sussiste l obbligo di compilazione del quadro RW qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un c/c italiano intestato al medesimo contribuente, specificando nella causale l ammontare lordo e l eventuale ritenuta applicata all estero. Ciò può riguardare anche conti infruttiferi, presupponendo che l incarico va riferito a possibili proventi futuri. Con le Circolari n. 45/E del 2010 e n. 28/E del 2011 è stato precisato che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. È stato tuttavia chiarito come sia escluso da un autonomo obbligo di monitoraggio il soggetto che, pur avendo la disponibilità dell attività estera, può esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero. Viceversa, in presenza di delega di firma, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell intestatario, al delegato è richiesta la compilazione del quadro RW. QUADRO RW E SCUDO FISCALE Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico, l esonero dal modulo RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. REGIME SANZIONATORIO Nei casi di mancata o incompleta compilazione del quadro RW, l articolo 19, D.L. n. 350/2001, prevedeva l applicazione di una sanzione dal 5% al 25% degli importi non dichiarati e la confisca dei beni per un valore pari a quello non dichiarato. Successivamente, l articolo 13bis, del D.L. n. 78/2009, sempre nell ambito delle disposizioni che hanno introdotto lo scudo fiscale, aveva inasprito le sanzioni raddoppiandole. Pertanto, dopo l introduzione dello scudo fiscale, chi deteneva illegalmente attività all estero, era assoggettato ad una sanzione dal 5
6 10% al 50% degli importi non dichiarati e la confisca di beni per un corrispondente valore. L entrata in vigore della Legge n. 97/2013 ha modificato l articolo 5 del D.L. n. 167/1990 attenuando le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all estero. Pertanto chi detiene illegalmente attività all estero è ora assoggettato ad una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati; La sanzione si raddoppia quando la violazione ha ad oggetto investimenti all estero detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Inoltre la Legge n. 97/2013 ha soppresso la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni del corrispondente valore. Ulteriormente, a favore del contribuente, è previsto che, in caso di presentazione del quadro RW entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. Per effetto delle nuove disposizioni, le violazioni relative all omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della Legge n. 97/ 2013, ossia , sono soggette alla sanzione amministrativa nella misura più mite (dal 3% al 15% e dal 6% al 30%) introdotta. Inoltre, tenuto conto dell abrogazione degli obblighi riguardanti il monitoraggio dei trasferimenti (vecchi Sezioni I e III del modulo RW), in forza del principio di legalità, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art. 3, comma 2 D. Lgs n. 472/1997), non sono più sanzionabili: le violazioni di omessa e infedele compilazione delle Sezioni I e III del modulo RW commesse antecedentemente al ; l omessa indicazione di depositi e conti correnti sui quali siano stati effettuati movimenti per un ammontare superiore a euro e il cui valore complessivo non sia mai stato superiore a tale soglia, se la violazione è stata commessa in una data antecedente rispetto alla data di entrata in vigore della Legge n. 50/2014 ( ). È importante segnalare in questa sede che a Manovra d Estate 2009, nell intento di contrastare l illecita detenzione all estero di capitali: ha introdotto una presunzione relativa in base alla quale i capitali non dichiarati detenuti in Paradisi Fiscali (Paesi cd. Black-List ) si considerano costituiti da redditi sottratti a tassazione in Italia; ha raddoppiato in tal caso le sanzioni amministrative di omessa e infedele dichiarazione, prevedendo quindi rispettivamente aliquote compresa dal 240% al 480% e dal 200% al 400%. Nel caso di redditi prodotti in Paesi diversi da quelli Black-List restano invariate le ordinarie sanzioni dal 120% al 240% in caso di omessa presentazione della dichiarazione, ovvero dal 100% al 200% in caso di infedele dichiarazione, aumentate di 1/3 trattandosi di redditi prodotti all estero (art. 1, comma 3, D.Lgs. 471/97). CONSULENZA E COMUNICAZIONI ALLO STUDIO Lo Studio, in considerazione della pluriennale esperienza in campo internazionale, potrà fornire tutta la consulenza relativa alle norme in commento ed in particolare anche sulle novità esaminate, le quali, oltre a modificare gli adempimenti obbligatori per il futuro, potranno incidere anche 6
7 sugli aspetti sanzionatori connessi con le violazioni commesse nel passato. In ogni caso si invitano i Sigg.ri Clienti che non vi avessero ancora provveduto a comunicare allo Studio (o ad altri professionisti incaricati dell invio delle dichiarazioni) la presenza di attività all estero oggetto di monitoraggio. In difetto della suddetta comunicazione, lo Studio procederà all invio delle dichiarazioni fiscali così come predisposte e si riterrà esonerato da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato assolvimento degli obblighi fiscali. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 7
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