Le procedure stragiudiziali per il risarcimento del danno
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- Geronima Galli
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1 115 Capitolo VI Le procedure stragiudiziali per il risarcimento del danno Sommario: 1. La denuncia di sinistro - 2. La procedura di risarcimento ordinario - 3. La procedura di risarcimento a favore dei terzi trasportati - 4. La procedura di risarcimento diretto - 5. La gestione della lite - 6. Il Fondo di Garanzia vittime della strada - 7. L incidente causato da un veicolo estero: cenni. 1. La denuncia di sinistro Ai sensi dell art. 143 c. ass., in caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia l obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima il cui modello è approvato dall Isvap. In caso di mancata presentazione della denuncia si applica l art c.c., per l omesso avviso di sinistro. Quello della denuncia di sinistro, secondo un certo orientamento, non costituirebbe, in realtà, un obbligo, bensì un onere in capo al danneggiato, come dimostrato dall utilizzo della locuzione sono tenuti, all interno dell art. 143 c. ass., e dalla mancanza di una sanzione collegata alla sua inosservanza, al fine di mettere la propria impresa di assicurazione in condizione di trattare e liquidare il sinistro 197 : L avviso di sinistro svolge la funzione di mettere l assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude, peraltro, che l atto scritto con cui l assicurato da notizia all assicuratore del verificarsi dell evento coperto da garanzia consista anche in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione. Se è vero, infatti, che l avviso di sinistro costituisce un onere per l assicurato, potendo incidere su diritto di indennità (art c.c.), è pur vero che l assicurato comunica l evento all assicuratore proprio al fine di ottenere l indennità e che, 197 DE LUCIA G., La richiesta risarcitoria, in CASSANO G. (a cura di), Trattato operativo di infortunistica stradale, Rimini, 2011, 534. Va rammentato, però, che l inadempimento dell obbligo di avviso di sinistro da parte dell assicurato determina la perdita del diritto all indennizzo ex art. 1915, co. 1, c.c., nel caso in cui l assicuratore dimostri il comportamento doloso dell assicurato; se l assicurato, invece, omette colposamente di adempiere a tale obbligo, in applicazione dell art. 1915, co. 2, c.c., alla compagnia chiamata in causa spetta il rimborso degli interessi che è stata condannata a pagare e le spese di lite liquidate a favore del danneggiato istante che ha promosso il giudizio.
2 116 Collana diretta da Luigi Viola - Lineamenti di Diritto nella normalità dei casi, l atto in questione è espressione inequivoca della volontà di ottenere l adempimento da parte dell assicuratore 198. L onere di denuncia deve solitamente essere adempiuto entro un termine convenzionale di decadenza, il quale deve essere coordinato con le disposizioni del codice civile in materia: in particolare, l art. 1913, co. 1, c.c., dispone che l assicurato deve dare avviso di sinistro all assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre, a norma dell art. 1915, co. 1, c.c., l assicurato che non adempie l obbligo di avviso perde il diritto all indennità mentre, ai sensi del co. 2, se l assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Per adempimento doloso dell obbligo di avviso da parte del soggetto assicurato, è da chiarire se possa essere considerato tale l inadempimento volontario o anche quello sorretto dal fine di arrecare un pregiudizio all assicuratore o di procurarsi un vantaggio ai danni di quest ultimo. Riteniamo che, al fine di ritenere l assicurato dolosamente inadempiente non sia necessaria la dimostrazione, da parte dell impresa di assicurazione, del fine fraudolento di determinare un danno a quest ultima, essendo sufficiente la volontà e la consapevolezza di non osservare l onere in commento. In entrambi i casi, come ovvio, spetterà sempre all assicurazione fornire la prova che l assicurato non abbia adempiuto all obbligo di dare l avviso o di provare il fine fraudolento dell assicurato medesimo. In tale frangente, una questione piuttosto dibattuta è costituita dalla valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. (in precedenza modulo C.I.D.), sottoscritto da entrambi i conducenti. La norma di riferimento è l art. 143 c. ass., ai sensi del quale Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La funzione del modulo è quella di rendere noto all assicuratore il sinistro, con tutte le modalità e circostanze che possono rilevare ai fini della determinazione e liquidazione del danno. In caso di sinistro occorre utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, oppure 2 moduli nell ipotesi in cui siano coinvolti 3 veicoli, potendo, detto modulo, essere fornito da entrambe le parti. In particolare ci dobbiamo domandare se il modulo C.A.I. debba avere rilevanza solo nella fase precontenziosa o anche in quella giudiziale. Secondo una prima impostazione, l art. 5, co. 2, L , n. 39, collegato alla L. 198 Cass. Civ., Sez. III, , n. 1642, FI, 2001, I, 634.
3 L incidente stradale: la tutela giudiziale - Capitolo VI - Simone Marani /1969 sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che prevede il verbale di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nell incidente stradale, contiene una norma rivolta ad accelerare la liquidazione del danno da parte dell assicuratore e opera diversamente secondo che il verbale di constatazione amichevole dei danni sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l instaurazione del giudizio. Nel primo caso le dichiarazioni in esso contenute sono assistite da una presunzione semplice, che può essere vinta dall assicuratore, nel secondo caso, trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto diverso dall assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo 199. Di conseguenza, le dichiarazioni contenute del modulo C.A.I., una volta che si sia instaurato il giudizio, sono equiparate alla confessione stragiudiziale resa dal terzo, come tale liberamente apprezzabile dal giudice 200. Altro orientamento afferma che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto da entrambe le parti e completo in ogni sua parte 201, ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa dalla parte e, ai sensi dell art c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Se il modulo è sottoscritto dal conducente che non sia anche proprietario, esso non produce effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, se entrambi sono parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti dell assicuratore il verbale di constatazione amichevole produce una presunzione iuris tantum 202. Come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Il modulo di constatazione amichevole del sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell assicuratore, e come tale superabile con prova contraria: tale prova può emergere non soltanto da un altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, al esempio da una consulenza tecnica d ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro 199 Cass. Civ., Sez. III, , n Per approfondimenti si rimanda a NIGRO L. - NIGRO B., Il risarcimento nell infortunistica stradale, Rimini, 2011, 49 e PERROTTA G., Rilevanza giuridica della confessione contenuta nel modulo di contestazione amichevole del sinistro stradale, D&G, 2012, 166 e ss. 201 È necessario che il modulo sia stato compilato in ogni sua parte, compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire l individuazione della posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. Cass. Civ., Sez. III, , n , AGCS, 2007, 1, Cass. Civ., Sez. III, , n. 4007, GC, 2004, I, 1220.
4 118 Collana diretta da Luigi Viola - Lineamenti di Diritto ordinamento processuale, secondo cui il principio dell onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo 203. In tale ultimo caso, la compagnia di assicurazione ha la possibilità di superare la presunzione con qualsiasi mezzo, anche con una consulenza o sulla base di altre presunzioni semplici. Parte della dottrina ha evidenziato come tale ultimo indirizzo produca un paradosso, posto che la domanda risarcitoria proposta contestualmente nei confronti del conducente, del proprietario e dell impresa assicuratrice potrebbe avere esiti differenti, in considerazione proprio della diversa valenza probatoria attribuibile alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I., il che si porrebbe in evidente contrasto con il disposto di cui all art. 2733, co. 3, c.c., ai sensi del quale In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice 204. Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario, il problema non si pone in quanto il conducente è litisconsorte solo facoltativo nel giudizio di risarcimento. Se il conducente è anche proprietario del veicolo, allora nascono i dubbi circa la giuridica configurabilità della concomitanza di accertamenti diversi in relazione ai tre soggetti, ovvero, il danneggiato, il danneggiante assicurato e l assicuratore. Sul punto è intervenuta una importante sentenza delle Sezioni Unite che ha tentato di dirimere i dubbi, affermando che in materia di dichiarazioni rese dal responsabile del danno, va respinta qualsiasi tesi che porti a concludere che, nel giudizio instaurato ai sensi dell art. 18 L. 990/1969, e nel caso in cui sia stata proposta soltanto l azione diretta e nel caso in cui sia stata proposta anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, in base a dette dichiarazioni si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall altro. Ancora: La norma di cui all art. 2733, co. 3, c.c., è applicabile alla fattispecie in esame poiché si verte in tema di accertamento dei fatti, da effettuarsi in modo unitario, i quali, come si è in precedenza affermato, hanno efficacia e rilevanza comuni per tutte e tre le parti che la legge indica come litisconsorzi necessari del giudizio promosso dal danneggiato Cass. Civ., Sez. III, , n , RCP, 2006, 5, Per approfondimenti DE LUCIA G., op. cit., Rimini, 2011, Cass. Civ., Sez. U., , n Più recentemente: precisato che le dichiarazioni confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che, valutati alla stregua delle regole in materia, possano portare alla condanna del soggetto che le ha rese [ ], l eventuale confessione contenuta nel modulo
5 L incidente stradale: la tutela giudiziale - Capitolo VI - Simone Marani 119 Il modulo, secondo l interpretazione che riteniamo preferibile, può essere sottoscritto dal conducente o dal proprietario o soggetto equiparato, non conducente del veicolo, anche se non si può escludere, a priori, che ad un modulo sottoscritto dal solo conducente o assicurato, avente la funzione di denuncia di sinistro, se ne aggiunga uno sottoscritto anche dai conducenti o assicurati di altri veicoli coinvolti nell incidente. Secondo quanto disposto dall art. 143, co. 2, c. ass., in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, trova applicazione l art c.c. (Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio), per l omesso avviso di sinistro. Come abbiamo visto, l inadempimento dell obbligo dell assicurato di dare denuncia di sinistro entro tre giorni determina la perdita del diritto all indennità nel caso di inadempimento di cui sia dimostrato il carattere doloso, dovendosi, in caso contrario, presumere un inadempimento colposo per il quale l assicuratore ha solo il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito. Inoltre, l inosservanza, da parte dell assicurato, dell obbligo di dare avviso del sinistro non può implicare, di per sé, una perdita della garanzia assicurativa, essendo necessario, a tale scopo, accertare se tale inosservanza abbia, per l appunto, carattere doloso o colposo. Infatti occorre riscontrare se, alla stregua del principio generale di buona fede, che deve sempre presiedere all interpretazione ed esecuzione del contratto, possano considerarsi equipollenti anche altre forme di avviso diverse da quelle fissate nel contratto La procedura di risarcimento ordinario Il Codice delle assicurazioni disciplina in maniera dettagliata una fase precontenziosa avente chiare finalità di componimento bonario della vertenza e di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come tale litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell art. 2733, co. 3, c.c., secondo cui, nel caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice. Cass. Civ., Sez. III, , n , FI, 2012, 12, Ciò accade in quanto l avviso di sinistro comunicato dall assicurato all assicuratore, benché privo degli effetti di un atto di costituzione in mora, pone l assicuratore in condizione di acquisire con la necessaria tempestività gli elementi utili per l adempimento della propria obbligazione anche prima della richiesta del danneggiato e offre, pertanto, un elemento utile per valutare se questo, nella gestione della lite, abbia adempiuto la propria obbligazione di garanzia con la diligenza del buon padre di famiglia in modo da tenere indenne l assicurato delle conseguenze del sinistro, ponendolo al riparo dei danni che egli possa subire a causa del superamento del massimale dovuto alla svalutazione monetaria e agli interessi maturati. DE LUCIA G., op. cit., Rimini, 2011, 567.
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