GRUPPO BANCA SELLA INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

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1 18/02/04 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA Ai sensi del decreto legislativo n.385 del N. 62 (PER RIAPERTURA COLLOCAMENTO) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO S.p.A. SUBORDINATO UPPER TIER II" ISIN IT VALORE NOMINALE DI EURO INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE SOCIETA PER AZIONI SEDE LEGALE IN BIELLA Via Italia, BIELLA Capitale sociale uro Iscritta presso il Registro delle Imprese di Biella al n Codice Fiscale e Partita I.V.A Codice ABI (numero di codice meccanografico) Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia con il numero 5071 E all Albo dei Gruppi Bancari in data 11 Agosto 1992 Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al codice di comportamento del settore Bancario e Finanziario Aderente al Fondo nazionale di garanzia RATING Società: breve termine lungo termine MOODY S P2 A3 CONFLITTO DI INTERESSI: Banca Sella è emittente ed unico soggetto collocatore del presente prestito. DENOMINAZIONE: CODICE ISIN: CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE S.P.A. 03/14 SUBORDINATO UPPER TIER II IT IMPORTO NOMINALE MASSIMO EURO TAGLIO UNITARIO MINIMO EURO NUMERO MASSIMO DELLE OBBLIGAZIONI CONSEGNA E ACCENTRAMENTO I titoli sono al portatore e non sono frazionabili. I titoli sono assoggettati al regime di dematerializzazione obbligatoria e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso MONTE TITOLI SPA, e pertanto non potranno essere materialmente emessi. DATA DI APERTURA DEL COLLOCAMENTO: DATA INDICATIVA DI CHIUSURA: DATA DI GODIMENTO: PREZZO DI EMISSIONE: alla pari (100%)

2 PREZZO DI RIMBORSO LORDO: alla pari (100%) PREZZO DI RIMBORSO NETTO: alla pari (100%) COMMISSIONI E SPESE: SCADENZA: 01/09/2014 MODALITA DI RIMBORSO: CEDOLE INTERESSI : INTERESSI DEL PRESTITO: REGIME FISCALE: RIMBORSO ANTICIPATO: non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni. Il prestito verrà rimborsato alla pari alla scadenza in un unica soluzione. Il rimborso alla scadenza è subordinato al preventivo ottenimento del consenso da parte della Banca d Italia. Tale consenso non sarà irragionevolmente negato se la Banca emittente avrà rispettato le previsioni delle Istruzioni di Vigilanza relative al rispetto dei requisiti patrimoniali. La Banca emittente farà richiesta di tale consenso in tempo utile e, nell ipotesi in cui non dovesse essere concesso, le obbligazioni continueranno a maturare interessi e la Banca emittente provvederà a richiedere nuovamente alla Banca d Italia, di 6 mesi in 6 mesi, il consenso al rimborso delle obbligazioni. Semestrale il 01 settembre ed il 01 marzo di ogni anno da calcolarsi sul valore nominale del titolo. I titolari del prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), derivante dal tasso nominale EURIBOR a 6 mesi (con arrotondamento per difetto allo 0,05) relativo al quarto giorno lavorativo antecedente il godimento di ogni cedola maggiorato di (0,25) punti percentuali gli interessi sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente del 12,50%), ove applicabili, ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996 n.239 così come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997 n.461. Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, sono applicabili le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 novembre 1997 n Non è previsto rimborso anticipato. SUBORDINAZIONE DEL PRESTITO: Il prestito è subordinato (classificabile come prestito subordinato upper tier II quale strumento ibrido di patrimonializzazione ai sensi del Titolo IV, Capitolo I delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia e successive modifiche ed integrazioni). In caso di liquidazione della banca emittente, le obbligazioni di cui al presente prestito saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

3 CRITERI DI RIPARTO: Per ordine cronologico di ricevimento dell ordine da parte dell Emittente. MERCATO DI NEGOZIAZIONE: IMPEGNO DA PARTE DELL EMITTENTE A FORNIRE SU BASE CONTINUATIVA PREZZI DI ACQUISTO E VENDITA DEI TITOLI SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE OBBLIGAZIONI IN PRESENZA DI PERDITE DELLA BANCA EMITTENTE La Banca Sella S.p.A. si riserva la facoltà di negoziare le obbligazioni del presente prestito sul proprio Sistema di Scambi Organizzati ai sensi della Comunicazione Consob n del 24/12/98. Qualora le obbligazioni siano negoziate nel Sistema di Scambi Organizzati di cui al precedente articolo, secondo i meccanismi che ne regolano il funzionamento, la Banca Sella S.p.A. si impegna a fornire alla clientela, su base continuativa, il miglior prezzo di acquisto e, ove possibile, di vendita delle obbligazioni. In caso di perdite di bilancio che determino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l autorizzazione all attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all' ente emittente di continuare l attività (clausola di loss absorption) e l eventuale rimborso è subordinato al nulla osta della Banca D Italia. Gli obblighi sospesi ai sensi del punto precedente riprendono a decorrere: a) qualora in ragione di utili conseguiti e/o eventuali nuovi versamenti di capitale, l utilizzo delle somme rivenienti dal prestito in oggetto e dai relativi interessi non sia più necessario per mantenere il livello minimo di capitale previsto per l autorizzazione all attività bancaria; b) nel caso di scioglimento o liquidazione coatta amministrativa della Banca emittente. In tali casi saranno considerati come se non fossero mai stati sospesi. Nel caso in cui la Banca emittente deliberi la distribuzione di dividendi o di riserve agli azionisti prima che gli obblighi della Banca emittente sospesi ai sensi del presente articolo abbiano ripreso a decorrere in pieno, tali obblighi saranno integralmente ricostituiti con effetto dalla data della delibera che autorizza la distribuzione. Alla presente emissione non si applicano gli articoli 1186 e 1819 del Codice Civile. RINVIO DEGLI INTERESSI La Banca emittente avrà la facoltà di non effettuare il pagamento degli interessi alle scadenze previste, senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti dal Regolamento, qualora: a) nei dodici mesi precedenti la scadenza di ciascuna singola data di pagamento degli interessi la Banca emittente non abbia deliberato la distribuzione di, o non siano stati messi in pagamento dividendi prodotti nel corso dell esercizio precedente;

4 ovvero INTERESSI SU PAGAMENTI E RIMBORSI SOSPESI: b) nei sei mesi precedenti la scadenza di ciascuna singola data di pagamento degli interessi il Consiglio di Amministrazione della Banca emittente abbia comunicato ai titolari delle obbligazioni, nei modi di cui all'art 13 del regolamento, che dalla situazione semestrale dei conti della Banca emittente non risultano utili netti che sarebbero disponibili per la distribuzione agli azionisti nel rispetto delle condizioni previste dall articolo 2433 bis del Codice Civile. Nel caso in cui, per effetto delle caratteristiche di subordinazione del prestito (upper tier II) e della sospensione degli obblighi per la Banca emittente di cui sopra, non dovessero essere pagati interessi alle rispettive scadenze, ovvero non dovesse essere rimborsato il capitale alla scadenza del prestito, su tali interessi non pagati e/o sul capitale non rimborsato, matureranno di semestre in semestre interessi al tasso previsto dall articolo relativo agli interessi del prestito, a partire dalla data originaria prevista per il rimborso sino alla data di effettivo integrale pagamento. Tale effettivo integrale pagamento sarà possibile quando vengano a cessare le condizioni sospensive di cui sopra, ovvero quando venga concessa l autorizzazione al rimborso da parte della Banca d Italia, ovvero nel caso di scioglimento o liquidazione coatta amministrativa della Banca emittente, nel rispetto del vincolo di subordinazione. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA BANCA EMITTENTE: L emittente è tenuto a comunicare agli Obbligazionisti : 1) la sospensione in tutto o in parte del pagamento degli interessi e/o il rimborso del capitale alle rispettive scadenze ai sensi dell art. 4 del Regolamento 2) la sospensione del pagamento degli interessi ai sensi dell art. 5 del Regolamento 3) il ripristino degli obblighi di pagamento di cui agli art. 4-5 del Regolamento. La Banca emittente è altresì tenuta a comunicare l eventuale mancato consenso della Banca d Italia al rimborso delle obbligazioni stesse. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE Descrizione delle tipologie di rischio che caratterizzano l investimento dei titoli oggetto dell emissione. La sottoscrizione delle obbligazioni del presente prestito presenta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari: 1) Rischio emittente: rischio che l emittente non sia in grado di pagare gli interessi maturati e/o di rimborsare il capitale a scadenza;

5 2) Rischio Iscritta all Albo d interesse: delle Banche e dei Gruppi il prezzo Bancari dei titoli si adegua continuamente alle condizioni di mercato. Qualora l investitore avesse necessità di smobilizzare l investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello incorporato nel titolo al momento della sottoscrizione. In particolare si richiama l attenzione degli investitori sugli effetti della clausola di subordinazione (art. 3 del Regolamento), della clausola di sospensione degli obblighi derivanti dalle obbligazioni in presenza di perdite della Banca emittente (art. 4 del Regolamento), della clausola di rinvio degli interessi (art. 5 del Regolamento) e sulle modalità di calcolo e corresponsione degli interessi su pagamenti e rimborsi sospesi (art. 8 del Regolamento). Indicazione delle difficoltà che il sottoscrittore può incontrare nel disinvestimento dei titoli. Le obbligazioni negoziate al di fuori dei mercati regolamentati possono presentare caratteristiche di illiquidità. La Banca Sella S.p.A. si impegna tuttavia a garantire la liquidità delle obbligazioni in fase di negoziazione successiva all emissione, a condizioni determinate in base a criteri di mercato. La Banca Sella S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di effettuare la negoziazione delle obbligazioni del presente prestito sul proprio Sistema di Scambi Organizzati che, ai sensi della Comunicazione Consob n del 24/12/98, assicura caratteristiche di liquidità e trasparenza delle negoziazioni. Indicazione della circostanza che i titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

6 REGOLAMENTO La Banca Sella S.p.A.", con sede in Biella, capitale sociale e riserve Euro ; iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Biella con il C.F: , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, appartenente al gruppo bancario denominato "GRUPPO ", emette un prestito obbligazionario subordinato a tasso variabile di Euro (cinquantamilioni), codice ISIN IT Al presente prestito si applica la normativa di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n.385. Art. 1 - Titoli del prestito obbligazionario subordinato. Il prestito obbligazionario subordinato è rappresentato da n obbligazioni del valore nominale di Euro (mille) ciascuna. I titoli sono al portatore e non frazionabili. Le obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213 e relativi provvedimenti di attuazione. I titoli vengono emessi dietro integrale versamento di una somma di denaro erogata a titolo di prestito subordinato pari al loro valore nominale a cui vanno aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra il 01/03/04 e la data dell'effettivo versamento nelle casse della Banca emittente della somma così determinata. Il prestito ha godimento dal 01/09/03 ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 25 milioni; in ogni caso verrà chiuso il 28/05/04. In conformità all art del Codice Civile il credito risultante dall'obbligazione al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente. Art. 2 Scadenza Il prestito verrà rimborsato il 01/09/2014 salvo quanto previsto nei successivi art.3)-4)-7) e 8) Art. 3 - Subordinazione del prestito Il prestito è subordinato (classificabile come prestito subordinato upper tier II quale strumento ibrido di patrimonializzazione ai sensi del Titolo IV, Capitolo I delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia e successive modifiche ed integrazioni). In caso di liquidazione della Banca emittente, le obbligazioni di cui al presente prestito saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Art. 4 Sospensione degli obblighi derivanti dalle obbligazioni in presenza di perdite della Banca emittente In caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l autorizzazione all attività bancaria, le somme rivenienti dal prestito oggetto del presente Regolamento e dai relativi interessi maturati possono essere utilizzate, previa sospensione degli obblighi di pagamento della Banca emittente, per far fronte alle perdite nella misura necessaria a mantenere il livello del capitale al di sopra del citato livello minimo. Gli obblighi sospesi ai sensi del punto precedente riprendono a decorrere: a) qualora in ragione di utili conseguiti e/o eventuali nuovi versamenti di capitale, l utilizzo delle somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento e dai relativi interessi non sia più necessario per mantenere il livello minimo di capitale previsto per l autorizzazione all attività bancaria; b) nel caso di scioglimento o liquidazione coatta amministrativa della Banca emittente. In tali casi saranno considerati come se non fossero mai stati sospesi. Nel caso in cui la Banca emittente deliberi la distribuzione di dividendi o di riserve agli azionisti prima che gli obblighi della Banca emittente sospesi ai sensi del presente articolo abbiano ripreso a decorrere in pieno, tali obblighi saranno integralmente ricostituiti con effetto dalla data della delibera che autorizza la distribuzione. Alla presente emissione non si applicano gli articoli 1186 e 1819 del Codice Civile. Art. 5 Rinvio degli interessi Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la Banca emittente avrà la facoltà di non effettuare il pagamento degli interessi alle scadenze previste, senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti nel presente Regolamento, qualora: a) nei dodici mesi precedenti la scadenza di ciascuna singola data di pagamento degli interessi la Banca emittente non abbia deliberato la distribuzione di, o non siano stati messi in pagamento dividendi prodotti nel corso dell esercizio precedente; ovvero b) nei sei mesi precedenti la scadenza di ciascuna singola data di pagamento degli interessi il Consiglio di Amministrazione della Banca emittente abbia comunicato ai titolari delle obbligazioni, nei modi di cui al successivo articolo 13, che dalla situazione semestrale dei conti della Banca emittente non risultano utili netti che sarebbero disponibili per la distribuzione agli azionisti nel rispetto delle condizioni previste dall articolo 2433 bis del Codice Civile. Art. 6 - Interessi del prestito I titolari del prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 01 settembre e il 01 marzo di ogni anno da calcolarsi sul valore nominale del titolo. La prima cedola (pagabile il 01 marzo 2004) avrà un tasso annuo lordo del 2,45%. Le cedole successive alla prima fruttano un interesse semestrale lordo derivante dal tasso nominale EURIBOR a 6 mesi (con arrotondamento per difetto allo 0,05) relativo al quarto giorno lavorativo antecedente il godimento di ogni cedola (le giornate in cui sarà possibile rilevare questo tasso saranno quelle previste dal calendario TARGET), maggiorato di (0,25) punti percentuali. La quotazione del Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) sarà rilevata sulle pagine del circuito REUTERS. Al prestito subordinato previsto dal presente Regolamento non si applica la disposizione dell'art.1820 del Codice Civile. Art. 7 - Modalità di rimborso del prestito Il prestito verrà rimborsato alla pari alla scadenza in un unica soluzione. Il rimborso alla scadenza è subordinato al preventivo ottenimento del consenso da parte della Banca d Italia. Tale consenso non sarà irragionevolmente negato se la Banca emittente avrà rispettato le previsioni delle Istruzioni di Vigilanza relative al rispetto dei requisiti patrimoniali. La Banca emittente farà richiesta di tale consenso in tempo utile e, nell ipotesi in cui non dovesse essere concesso, le obbligazioni continueranno a maturare interessi ai sensi dell articolo 8 e la Banca emittente provvederà a richiedere nuovamente alla Banca d Italia, di 6 mesi in 6 mesi, il consenso al rimborso delle obbligazioni. Art. 8 Interessi su pagamenti e rimborsi sospesi Nel caso in cui, per effetto dell applicazione degli articoli 4, 5 e 7, non dovessero essere pagati interessi alle rispettive scadenze, ovvero non dovesse essere rimborsato il capitale alla scadenza del prestito, su tali interessi non pagati, ovvero sul capitale non rimborsato, matureranno di semestre in semestre interessi al tasso previsto dall articolo 6, a partire dalla data originaria prevista per il rimborso sino alla data di effettivo integrale pagamento. Tale effettivo integrale pagamento sarà possibile quando vengano a cessare le condizioni sospensive di cui agli articoli 4 e 5, ovvero quando venga concessa l autorizzazione al rimborso da parte della Banca d Italia ai sensi dell articolo 7, ovvero nel caso di scioglimento o liquidazione coatta amministrativa della Banca emittente, nel rispetto del vincolo di subordinazione di cui all articolo 3. Art. 9 - Regime fiscale Le obbligazioni del presente prestito sono state emesse alla pari. Pertanto, unicamente gli interessi sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ove applicabili, ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996 n.239 così come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997 n.461. Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, sono applicabili le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 novembre 1997 n.461. Art Rimborso anticipato Non è previsto rimborso anticipato. Art. 11 Luogo di pagamento e Termini di prescrizione Il rimborso del prestito come pure il pagamento dei relativi interessi, vengono effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A. su conti intrattenuti presso i punti operativi dell Istituto emittente nonchè presso gli altri intermediari autorizzati. Dal giorno in cui sono rimborsabili i prestiti obbligazionari cessano di produrre interessi, salvo quanto indicato all articolo 8. Il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità delle rispettive quote. Nel caso di applicazione dell articolo 8 tali termini decorrono dalla data di effettivo integrale pagamento. Art. 12 Obblighi di comunicazione della Banca emittente La Banca emittente è tenuta a comunicare agli obbligazionisti la sospensione in tutto o in parte del pagamento degli interessi e/o del rimborso del capitale alle rispettive scadenze ai sensi dell articolo 4; la sospensione del pagamento degli interessi ai sensi dell articolo 5; il ripristino degli obblighi di pagamento di cui agli articoli 4 e 5. La Banca emittente è tenuta altresì a comunicare l eventuale mancato consenso della Banca d Italia al rimborso delle obbligazioni stesse. Art Varie All'emissione del presente prestito obbligazionario subordinato non si applica la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il possesso dei titoli del prestito comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento. Tutte le comunicazioni relative al presente prestito saranno validamente effettuate mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo i casi in cui la Legge preveda la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità Limitata. Di tali comunicazioni verrà altresì data ulteriore notizia mediante esposizione al pubblico presso la Sede e le Succursali della Banca emittente. Art.14 - Quotazione Potrà essere richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle massime obbligazioni rappresentanti il prestito. MODALITA' DI OFFERTA 1 - Ammontare dell'offerta Sono oggetto dell'offerta n obbligazioni al portatore da nominali Euro cadauna, con godimento 01 marzo e 01 settembre di ogni anno, per un importo nominale complessivo di Euro (cinquantamilioni). 2 - Modalità dell'offerta L'offerta verrà effettuata in Italia per il tramite della Sede legale e delle Succursali della Banca emittente. 3 - Destinatari dell'offerta Le obbligazioni sono offerte in Italia alla clientela della Banca emittente. 4 - Periodo di offerta e Succursali incaricate In conseguenza della riapertura dei termini di collocamento, le domande saranno accettate dal 01/03/04. Il prestito ha godimento dal 01/09/03 ed e emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell importo massimo di Euro 25 milioni; in ogni caso verrà chiuso il 28/05/04, salvo chiusura anticipata, senza preavviso, di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico. Le domande dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale presso la Sede legale e le Succursali della Banca emittente. Non saranno valide le schede pervenute alle Succursali della Banca emittente prima dell'inizio del periodo di offerta. 5 - Prezzo di offerta Il prezzo di offerta è pari al valore nominale dell'obbligazione a cui vanno aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra il 01/03/04 e la data dell'effettivo versamento presso le Succursali della Banca emittente. 6 - Quantitativi prenotabili Le domande saranno accettate per quantitativi di n.1 obbligazione del valore nominale di Euro o multipli. 7 - Modalità e termini di comunicazione dell'avvenuta assegnazione. La Banca emittente provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi assegnati entro 7 giorni dalla chiusura dell'offerta. 8 - Modalità e termini di pagamento del prezzo Il pagamento delle obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato in data pari al giorno di comunicazione dell'avvenuta assegnazione presso la Sede legale o la Succursale della Banca emittente che ha ricevuto la prenotazione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti. 9 - Collocamento e garanzia Le obbligazioni sono collocate in Italia per il tramite della Sede legale e delle Succursali della Banca emittente. Non sussiste garanzia in ordine all'integrale collocamento delle obbligazioni Accordi di riacquisto Non esistono accordi in merito all'eventuale riacquisto delle obbligazioni. "I titoli obbligazionari sono emessi dalla stessa Banca Sella S.p.A., soggetto offerente e collocatore". Ai sensi dell'art.27 del Regolamento Consob, approvato con deliberazione 01 luglio 1998 n e successive modifiche ed integrazioni, l'operazione deve, di conseguenza, considerarsi in potenziale conflitto di interesse. Firma/e del/i Cliente/i... Ai sensi e per gli effetti della norma dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile, vengono specificatamente approvate per iscritto le condizioni contenute nei seguenti articoli del Regolamento: art. 1 (titoli del prestito obbligazionario subordinato); art. 4 (interessi del prestito); art. 5 (modalità di rimborso del prestito); art.7 (rimborso anticipato). Firma/e del/i Cliente/i...

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